Sentenza 27 gennaio 2009
Commentario • 1
- 1. Giudice del lavoro, poteri istruttori, invito del ricorrenteAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 14 ottobre 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/01/2009, n. 1894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1894 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28138/2006 proposto da:
SP MA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA STAZIONE DI MONTE MARIO 9, presso lo studio dell'avvocato GULLO ALESSANDRA, rappresentata e difesa dall'avvocato MAGARAGGIA GIUSEPPE, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, FABIANI GIUSEPPE, rappresentato e difeso dagli avvocati TRIOLO VINCENZO, STUMPO VINCENZO giusta mandato in calce al controricorso;
- controricorrente -
sul ricorso 28273/2006 proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, FABIANI GIUSEPPE, rappresentato e difeso dagli avvocati TRIOLO VINCENZO, STUMPO VINCENZO giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
SP MA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA STAZIONE DI MONTE MARIO 9, presso lo studio dell'avvocato GULLO ALESSANDRA, rappresentata e difesa dall'avvocato MAGARAGGIA GIUSEPPE, giusta mandato a margine del ricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 561/2006 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 17/03/2006 R.G.N. 2984/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/2008 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RIELLO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso R.G. 28138/08. inammissibilità o in subordine rigetto del ricorso R.G. 28273/06.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore del lavoro di Brindisi NO RI, bracciante agricola, chiedeva condannarsi l'INPS al pagamento in suo favore dell'indennità spettante per il periodo di astensione obbligatoria e facoltativa, negata in sede amministrativa in conseguenza del parto avvenuto l'11/11/90. L'adito giudice dichiarava nulla la domanda. La Corte di Appello di Lecce, con sentenza pubblicata in data 17 marzo 2006, su impugnazione dell'assicurata dichiarava il diritto della stessa all'indennità facoltativa in relazione al parto dell'11/11/90 per il periodo indicato nell'istanza amministrativa (25/2/1991 - 24/8/91) con condanna dell'INPS al pagamento della relativa prestazione.
Riteneva, preliminarmente, la Corte di Appello, per quello che rileva in questa sede, la sussistenza del rapporto di lavoro nel biennio utile per le prestazioni invocate così come accertata con sentenza 3444/01 del Tribunale di Brindisi, in giudicato, con riferimento all'iscrizione per gli anni dal 1987 al 1991.
Rilevato, poi, che dal fascicolo di parte di primo grado si evinceva la prova della sola istanza diretta all'indennità per astensione facoltativa protocollata il 26/2/91 seguita da atto interruttivo pervenuto all'INPS il 25/11/92, escludeva la fondatezza dell'eccezione di prescrizione avuto riguardo alla data di deposito dell'atto introduttivo del giudizio.
"Circoscriveva", pertanto la Corte territoriale, "l'accoglimento della domanda alla sola indennità per astensione facoltativa dal 25/2/91 al 24/8/91".
Avverso tale sentenza ricorreva per cassazione la NO sulla base di un motivo di censura cui resisteva l'INPS.
Con autonomo ricorso la sentenza veniva impugnata anche dall'INPS sulla base di due motivi, illustrati da memoria.
Resisteva al ricorso la NO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi vanno preliminarmente riuniti ex art. 335 c.p.c., riguardano l'impugnazione della stessa sentenza.
Con l'unico motivo la NO, deducendo omessa ed insufficiente motivazione nonché violazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., L. n.1204 del 1971, art. 15, denuncia, e che i giudici di merito hanno omesso di esaminare tutta la documentazione del fascicolo di primo grado dalla quale si desume l'istanza datata 31/12/91 relativamente all'indennità di maternità per astensione obbligatoria ed istanza datata 11.11.92 d'interruzione dei termini per detta indennità, e che la Corte di Appello comunque non ha fatto uso dei propri poteri istruttori d'ufficio al fine di accertare la presentazione dell'istanza per astensione obbligatoria ed articola al riguardo il seguente quesito di diritto "se il giudice di appello, e comunque del merito nei procedimenti per prestazioni previdenziali e assistenziali, e comunque di lavoro debba, in presenza di acquisiti elementi di prova (documentale o orale) esercitare i poteri officiosi ex artt. 421 e 437 c.p.c., e se non esercitando detti poteri quasi inquisitori erratamente rigetti la domanda".
La censura è infondata.
Quanto al primo profilo rileva il Collegio che l'affermazione contenuta nella sentenza di appello relativamente alla circostanza che dalla documentazione del fascicolo di parte si trae la prova dell'avvenuta presentazione della sola istanza diretta all'indennità per astensione facoltativa in palese contrasto con le risultanze degli atti prodotti nel giudizio, che dimostrano l'avvenuta presentazione anche dell'istanza per l'astensione obbligatoria, configura un errore revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 4, non suscettibile di essere dedotto in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge o del vizio di motivazione. Secondo giurisprudenza di questa Corte, infatti, il ricorso per cassazione, proposto sulla base della denuncia dell'erronea percezione della documentazione in atti da parte del giudice di merito, è inammissibile, non corrispondendo un errore di tal genere ad alcuno dei motivi per i quali l'art. 360 c.p.c., consenta tale tipo di impugnazione;
peraltro, detto errore può essere dedotto a fondamento del diverso rimedio del ricorso per revocazione ai sensi dell'art.395 c.p.c., (V. per tutte Cass. 8600/03 e 17057/07 nonché Cass. 11056/00 e 1778/98).
Quanto al censurato mancato esercizio dei poteri istruttori d'ufficio relativamente alla acquisizione di altre prove rileva il Collegio che siffatta questione non risulta trattata in alcun modo nella sentenza impugnata ed il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non indica in quale atto del giudizio precedente l'ha dedotta sicché in difetto di tale specificazione la stessa va ritenuta come sollevata per la prima volta nel giudizio di legittimità e come tale è inammissibile.
Secondo giurisprudenza di questa Corte, infatti, nel rito del lavoro, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 421 e 437 c.p.c., l'uso dei poteri istruttori da parte del giudice non ha carattere discrezionale, ma costituisce un potere - dovere del cui esercizio o mancato esercizio il giudice è tenuto a dar conto;
tuttavia, per idoneamente censurare in sede di ricorso per cassazione l'inesistenza o la lacunosità della motivazione sul punto della mancata attivazione di tali poteri, occorre dimostrare di averne sollecitato l'esercizio, in quanto diversamente si introdurrebbe per la prima volta in sede di legittimità un tema del contendere totalmente nuovo rispetto a quelli già dibattuti nelle precedenti fasi di merito (V. per tutte Cass. 14731/06 e 10182/07). Il quesito di diritto, così come articolato con la censura in esame, non essendo risolutivo va conseguentemente ritenuto inammissibile non potendosi lo stesso esaurirsi nella richiesta di declaratoria di un'astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità.
Con il primo mezzo d'impugnazione l'INPS denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 138 del 1943, art. 6, pone il seguente quesito di diritto "voglia la Corte dichiarare che, in mancanza di ricorso amministrativo, il termine di prescrizione annuale del diritto all'indennità di maternità inizia a decorrere dopo 210 giorni dalla presentazione della domanda amministrativa al termine del procedimento amministrativo e non a partire dal 300 giorno, ossia con l'esaurimento virtuale dei termini del procedimento amministrativo stesso" e tanto sul rilevo che nella specie la domanda amministrativa è stata presentata in data 26/12/91 per il periodo 25/2 - 24/8/91, non è stato proposto ricorso amministrativo avverso il silenzio rifiuto e l'unico atto interruttivo è pervenuto il 25/11/92 quando era decorso un anno dalla fine del periodo di sospensione coincidente con l'esaurimento del procedimento amministrativo avvenuto in data 24/9/91.
La censura è fondata.
Invero, questa Suprema Corte in tema di prescrizione annuale di prestazioni previdenziali ha già avuto modo di precisare che in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, il periodo di sospensione previsto dalla L. n. 88 del 1989, art. 46, per la conclusione del procedimento amministrativo, è previsto in trecento giorni, poiché in mancanza del provvedimento negativo dell'istituto sull'istanza dell'assicurato, al decorso dei centoventi giorni occorrente per il verificarsi del silenzio - rifiuto L. n. 533 del 1973, ex art. 7, si deve aggiungere il termine massimo di novanta giorni concesso all'assicurato per proporre ricorso amministrativo e, quindi, ulteriori novanta giorni per il formarsi del silenzio rigetto del ricorso (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 98, comma 3, e L. n. 88 del 1989, art. 46, comma 6); ma ha una durata inferiore di duecentodieci giorni, ove l'assicurato non presenti tempestivamente ricorso amministrativo, dovendosi, in tale ultima ipotesi, ritenere la conclusione del procedimento dopo i novanta giorni dalla decorrenza dei centoventi giorni concessi all'istituto per provvedere sulla domanda, oppure ancora inferiore, se l'ente provveda sulla domanda prima dei centoventi giorni, e nel contempo l'assicurato proponga ricorso prima della scadenza del termine di novanta giorni concessogli al riguardo e intervenga il provvedimento dell'ente sul ricorso prima della scadenza dei novanta giorni (Cass. 5790/06 V. anche nello stesso senso Cass. 21595/04). Il principio, pienamente condiviso dal Collegio, va pertanto ribadito anche con riferimento alla prestazione dell'indennità di maternità di cui trattasi.
Applicando, a prescindere dalla questione di cui alla memoria illustrativa dell'INPS vertente sulla non sospensione del termine di prescrizione in pendenza del procedimento amministrativo ex sentenza di questa Corte n. 23159/07 e successive, siffatta regola iuris, al caso di specie emerge che la Corte di Appello nel ritenere non prescritto il diritto all'indennità di maternità per astensione facoltativa non ha tenuto conto che il periodo di sospensione per la conclusione del procedimento amministrativo in considerazione della mancata presentazione del ricorso amministrativo era pari a duecentodieci giorni.
La sentenza di appello va conseguentemente cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti va decisa nel merito con il rigetto della domanda della NO in quanto aggiunti 210 giorni alla data della domanda amministrativa del 26/2/91 l'atto interruttivo pervenuto all'INPS in data 25 novembre 1992 è tardivo. Il secondo motivo, articolato in via subordinata, con il quale l'INPS assumendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., in riferimento al D.L. n. 463 del 1993, art. 5, comma 6, conv. in L. n.638 del 1983, formula il seguente quesito di diritto: voglia la Corte
"dichiarare che ai fini dell'accertamento dei requisiti del diritto al congedo parentale già astensione facoltativa nel settore agricolo, il giudicato formatosi tra le parti nel diverso giudizio concernente l'accertamento del rapporto di lavoro agricolo debba essere valutato, ai sensi dell'art. 2909 c.c., con riferimento non limitato al dispositivo ma tenendo conto anche della motivazione che lo sorregge", allegando che dalla motivazione del giudicato si desume che la NO è stata iscritta per l'anno 1990 solo per 22 giornate lavorative, rimane assorbito.
Nulla deve disporsi per le spese dell'intero giudizio ex art. 152 disp. att. c.p.c., non trovando applicazione ratione temporis il disposto del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326. Infatti la nuova disciplina delle spese nei procedimenti in materia di previdenza e assistenza, introdotta dal D.L. 30 settembre 2003, n.269, art. 42, comma 11, convertito con modificazioni nella L. 24 novembre 2003, n. 326, trova applicazione "ratione temporis",
relativamente al giudizio di cassazione, per i soli ricorsi conseguenti a fasi di merito introdotte in epoca posteriore all'entrata in vigore dell'indicato decreto legge (2 ottobre 2003) (V. Cass. 6324/04).
P.Q.M.
La Corte riuniti i ricorsi accoglie il primo motivo del ricorso dell'INPS e dichiara assorbito il secondo motivo. Rigetta il ricorso della NO. Cassa in relazione al motivo accolto la impugnata sentenza e decidendo nel merito rigetta la domanda della NO. Nulla per le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2009