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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 03/06/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Bergamo, dott.ssa Laura Giraldi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3337/23 R.G. promossa da
(C.F. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso per procura alle liti in atti dall'avv. Fiorenza Prada del foro di Trieste
- attore - contro
(C.F. ) con sede legale in Mogliano Controparte_1 P.IVA_1
Veneto (TV), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per procura alle liti in atti dall'avv. Francesco Ferroni del foro di Milano
- convenuta –
contro
(C.F. ), contumace CP_2 C.F._2
- convenuto -
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI
Per l'attore: come da atto depositato in data 26/02/2025.
Per la convenuta: come da atto depositato in data 25/02/2025.
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 17/05/2023 il sig. Parte_1
conducente del motociclo Triumph targato EB64049, evocava in giudizio avanti l'intestato Tribunale il sig. proprietario dell'autovettura Ford Ka CP_2
targata FV756PE, e quale compagnia assicuratrice del Controparte_1
predetto veicolo, al fine di veder accertata, in relazione al sinistro stradale occorsogli in data 11/09/2021 in Cisano Bergamasco (BG), la responsabilità del relativo conducente e sentir condannare la Controparte_3
compagnia assicurativa convenuta al risarcimento di tutti i danni, quantificati in euro 96.947,51, già detratto l'acconto riconosciuto da quest'ultima a ristoro del danno materiale.
In particolare, l'attore deduceva che al momento del sinistro si trovava a viaggiare,
a bordo del proprio motociclo, lungo la via Mazzini con direzione di marcia
Lecco-Bergamo quando, giunto all'altezza del civico 22, avvedendosi dell'arresto del mezzo a lui antistante (autocarro Volkswagen), effettuava manovra di frenata e, a quel punto, veniva colpito da tergo dall'autovettura Ford Ka, cadendo al suolo unitamente al proprio mezzo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'11/09/2023 si costituiva in giudizio contestando la responsabilità del proprio assicurato Controparte_1
e chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree.
Non si costituiva invece in giudizio il convenuto nemmeno a CP_2
seguito di rinnovazione nei suoi confronti della notifica, che veniva perciò dichiarato contumace all'udienza del 9/04/2024.
La causa è stata istruita mediante CTU medico legale e perizia tecnico estimativa dei danni al veicolo attoreo ed è giunta così in decisione sulle note scritte ex art. 2 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 281 quinquies 1° comma c.p.c. depositate dalle parti nel termine del 28/04/2025.
La domanda dell'attore deve essere accolta.
La dinamica del sinistro può ritenersi accertata come di seguito.
Non vi è dubbio, infatti, che in data 11.9.2021 alle ore 14 circa , a Parte_1
bordo della propria motocicletta Triumph, stava percorrendo via Mazzini in direzione Bergamo e che, giunto all'altezza del civico n.22, frenava avendo avanti a sé un furgone che si era arrestato.
Nel mentre, sopraggiungeva da tergo la vettura Ford Ka condotta da
[...]
che, pur frenando bruscamente, non riusciva ad evitare Controparte_4
l'impatto con la motocicletta.
Dalle fotografie relative ai mezzi incidentati si evince chiaramente che la motocicletta è stata colpita allorché era in posizione di marcia e non allorché era già caduta a terra. Infatti, dal verbale redatto dagli agenti di polizia stradale intervenuti nell'imminenza del sinistro risultano riscontrati danni alla parte posteriore della stessa che è risultata introflessa e meglio descritti nella perizia estimativa del c.t.u. p.i. CP_5
Analogamente, nel medesimo verbale e nella perizia svolta risultano documentati i danni della vettura condotta dal e riscontrati nell'abrasione ed CP_3
introflessione del cofano anteriore e del paraurti.
Non vi è dubbio, dunque, che la vettura abbia colpito la motocicletta allorché questa era ancora in posizione eretta.
Deve pertanto affermarsi che il conducente non manteneva l'adeguata CP_3
distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva, in violazione del disposto di cui all'art.149 C.d.S..
3 Né il conducente dell'autovettura ha fornito prova di una manovra straordinaria,
o comunque non prevedibile, posta in essere dal conducente della motocicletta.
Ed infatti, essendosi arrestato il furgone che precedeva l' la conseguente Pt_1
frenata dello stesso non poteva ritenersi imprevedibile od azzardata.
Il fatto che l' vesse o meno colpito l'autocarro che lo precedeva prima che Pt_1
avvenisse l'urto con la vettura non esclude poi la responsabilità del nella CP_3
causazione dell'urto tra la sua vettura Ford Ka e la motocicletta.
Peraltro, per quanto riportato nel verbale di polizia ed evincibile dalle fotografie allegate alla perizia del c.t.u. non risultano apprezzabili danni alla parte CP_5
anteriore della motocicletta.
Se poi il primo urto fosse avvenuto con il furgone nella parte frontale e poi laterale destra, i danni della vettura del sarebbero stati in posizione diversa dal CP_3
frontale del cofano e comunque di diversa tipologia ed entità.
Deve altresì rilevarsi che il nominato c.t.u. dott. ha rilevato che le Persona_1
lesioni alla persona riportate dall'attore sono compatibili con una caduta dello stesso dalla motocicletta precedente all'urto contro il furgone che viaggiava avanti alla Triumph perché, in caso contrario, tali esiti sarebbero stati peggiori coinvolgendo anche il capo, il collo ed il torace.
Il fatto poi che l' abbia dichiarato di essersi distratto e di aver frenato in Pt_1
ritardo andando a colpire il veicolo che lo precedeva, non esclude che un autonomo urto con il furgone possa esserci stato, ma di lieve entità, e non determinante la caduta, e nulla toglie inoltre al fatto che indubitabilmente il motociclista sia stato tamponato anche dalla vettura Ford Ka che lo seguiva, e certo con maggiore violenza, e forse anche prima dell'urto con il furgone. Sulle
4 modalità di verificazione del sinistro le dichiarazioni rese dall'attore sono infatti sintetiche e lacunose.
Infine, nessuna prova delle motivazioni dell'annullamento della sanzione irrogata al conducente della Ford Ka è stata fornita in atti.
Ed allora deve ritenersi provata la sola responsabilità del conducente della vettura ai sensi dell'art. 2054, 1° c. c.c. nella causazione del danno subito dall Pt_1
In considerazione della valutazione espressa dal nominato c.t.u. dott. e Per_2
della ricostruzione del sinistro come sopra svolta, parte convenuta deve risarcire l'intero danno subito dall'attore.
Quanto al danno alla persona, deve rilevarsi che per effetto del sinistro l Pt_1
ha riportato 'frattura pluriframmentaria scomposta dell'epifisi prossimale dell'omero destro e un trauma contusivo – distorsivo del ginocchio sinistro', esiti traumatici compatibili con la dinamica accertata.
Sul punto il predetto perito ha indicato che dal sinistro è derivata un'invalidità temporanea biologica totale di giorni 7, parziale al 75% di giorni 60, parziale al
50% di giorni 60, parziale al 25% di giorni 30.
Il danno biologico permanente è stato invece valutato nella misura del 20%.
Le spese mediche sostenute per farmaci e presidi medico chirurgici sono state quantificate in euro 259,41, quelle per visite specialistiche in euro 3.485,80, quelle per presidi ortopedici in euro 143,95, per un complessivo importo di euro
3.889,16.
Le conclusioni del nominato c.t.u., adeguatamente motivate e fondate sugli esami medici specialistici in atti, sulla personale valutazione del paziente nonché sulle competenze tecniche specifiche del consulente, non sono state specificatamente contestate dai consulenti di parte e possono pertanto essere condivise dal giudice.
5 Ed allora alla luce dei predetti accertamenti, si osserva che quanto al danno per invalidità permanente occorre riferirsi alle tabelle in uso presso questo Tribunale, corrispondenti a quelle in uso presso il Tribunale di Milano che esplicitano un criterio equitativo uniforme (Cass.17018/2018), per la liquidazione del danno biologico inerenti il valore attribuito a ciascuna percentuale di invalidità accertata, tenuto conto dell'età (57 anni), delle condizioni familiari, personali e sociali dell'attore, dei postumi invalidanti l'integrità psicofisica e dell'incidenza anche sulle relazioni interpersonali presenti e future del danneggiato. Deve altresì ritenersi che possa computarsi anche la componente relativa al danno da sofferenza soggettiva alla luce dell'entità del danno riportato e della conseguente limitazione delle attività quotidiane e dell'indubbio patimento subito nel periodo immediatamente successivo al sinistro.
Pertanto, il danno non patrimoniale liquidato ad oggi è pari a:
itt 100 % gg.7 euro: 805 (euro 115. al giorno)
itt 75% gg.60: euro 5.175 (euro 86,25 al g.)
itt 50% gg.60: euro 3.450 (euro 57,5 al g.)
itt 25% gg. 30: euro 862 (euro 28,75 al g.)
invalidità permanente 20%: euro 74.092
Nessuna altra voce di danno è stata richiesta.
Il risarcimento a titolo di danno non patrimoniale liquidato ad oggi è dunque pari ad euro 84.384. Su tale somma sono poi dovuti ulteriori interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
Il danno patrimoniale corrispondente alle spese mediche sostenute è pari ad euro
3.889,16, da liquidarsi ad oggi e comprensivo di interessi e rivalutazione in euro
4.853 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
6 Quanto al danno patrimoniale relativo alla motocicletta, il nominato c.t.u. p.i. ha indicato che i costi per gli interventi di ripristino del veicolo CP_5
dell'attore risultano stimati ad oggi in € 3.892,96 iva esclusa per un totale di €
4.749,41 iva compresa. Il valore ante sinistro del veicolo attoreo risulta stimato nell'equivalente di € 5.100.
Pertanto, la somma di euro 800 erogata da in data 25.1.2022, prima Controparte_1
dell'introduzione del presente giudizio, non soddisfa il risarcimento richiesto.
Dato atto dell'intervenuto pagamento della predetta somma, devalutato l'importo dovuto in euro 3.463 alla data del 25.1.2022, i convenuti in solido devono corrispondere a parte attrice la residua somma (euro 2.663) ad oggi rivalutata e comprensiva di interessi secondo il criterio di cui a Cass.1712/95 e pari ad euro
3.274 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
In considerazione della soccombenza, le spese processuali liquidate in euro 14.103 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge ed oltre ad euro 759 per contributo unificato devono essere rifuse dai convenuti in solido all'attore con distrazione a favore del difensore che si dichiara antistatario.
Le spese di C.T.U. già liquidate in euro 740 oltre accessori di legge per la perizia medico-legale e in euro 1.652,07 oltre accessori di legge per quella tecnica estimativa devono essere sostenute dai convenuti in solido.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accertata l'esclusiva responsabilità del conducente della vettura Ford KA di proprietà di , condanna i convenuti in solido a risarcire all'attore i CP_2
danni subiti e liquidati ad oggi in euro 84.384 a titolo di danno non patrimoniale,
7 euro 4.853 a titolo di spese mediche ed euro 3.274 a titolo di danni riportati dal veicolo, oltre interessi legali sulle predette somme dalla data della presente sentenza al saldo;
2) condanna i convenuti in solido a rifondere all'attore le spese processuali liquidate in euro 14.103 per compensi, euro 759 per esborsi, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge con distrazione a favore del difensore che si dichiara antistatario;
3) condanna i convenuti in solido a pagare le spese di c.t.u. liquidate in euro 740 oltre accessori di legge per la perizia medico legale ed euro 1.652,07 oltre accessori di legge per la perizia estimativa.
Così deciso in Bergamo, 3.6.2025
Il Giudice
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