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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 12/06/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 833 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia Rachele Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. FADDA GIUSEPPE, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Indirizzo Telematico
- RICORRENTE -
contro
(C.F. CP_1 P.IVA_1 con l'Avv. DEL GATTO ANTONIO, parte elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore in Via Ciro il Grande 21 00144 Roma
- RESISTENTE -
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
FATTO con ricorso depositato il 24 luglio 2024, conveniva in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Como l' Controparte_2
chiedendo l'annullamento dell'ordinanza – ingiunzione
[...]
n. n. 01-001569230 relativa ad atto di accertamento n. CP_1
2400.27/11/20180223339 del 27.11.2018 riferito all'anno 2017 emesso dall' CP_1 sede di Como, via Pessina n. 8, nei confronti del sig. per € Parte_1
1.729,00 notificato il 03.07.2024, per la violazione di cui all'art. 2, comma 1-bis del decreto legge 12.09.1983, n. 463. Parte ricorrente, in particolare, chiedeva al Tribunale di:
“In via preliminare: • Sospendere l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 01-001569230 relativa ad atto di accertamento n. 2400.27/11/20180223339 del 27.11.2018 riferito CP_1 all'anno 2017; • Riunire il presente procedimento con quello avviato con l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 01-001311289 relativa ad atto di accertamento n. CP_1
2400.13/09/20180163664 del 13.09.2018 riferito all'anno 2016, R.G. n. 453/2024, giudice
Dr. Ortore, prima udienza 24.10.2024; In via principale e nel merito: • Accertare, ritenere e dichiarare nulla e/o annullabile e/o altrimenti invalida l'ordinanza ingiunzione in oggetto e conseguentemente revocarla con ogni effetto di legge;
• Accertare, ritenere e dichiarare inesistente
l'elemento soggettivo (dolo o colpa) in capo al sig. e conseguentemente revocare Parte_1
l'ordinanza ingiunzione in oggetto;
In via subordinata e nel merito: • Accertare il comportamento tenuto nella vicenda sanzionatoria, la personalità e le condizioni economiche del sig. e Parte_1 conseguentemente ridurre la sanzione comminata allo stesso ai minimi editali.”.
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio rappresentando di aveva provveduto in CP_1 via di autotutela all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta e chiedendo pertanto al Giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere con spese compensate.
All'udienza del 12 giugno 2025 parte ricorrente aderiva all'istanza di declaratoria della cessazione della materia del contendere, insistendo nella condanna alle spese.
All'esito della discussione della causa, questo Giudice pronunciava sentenza.
Ciò premesso in fatto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, alla luce dell'annullamento, da parte dell' , dell'ordinanza ingiunzione in questa CP_2 sede opposta. Le spese di lite vanno poste a carico dell' soccombente virtuale, CP_1 in quanto l'annullamento è avvenuto dopo il deposito del ricorso, che parte ricorrente è stata costretta a depositare entro il termine perentorio di legge.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' alla rifusione delle spese in favore di parte ricorrente, che liquida CP_1 in complessivi € 900,00, per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
2 Como, 12 giugno 2025
IL GIUDICE dott.ssa Giulia Rachele Bignami
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia Rachele Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. FADDA GIUSEPPE, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Indirizzo Telematico
- RICORRENTE -
contro
(C.F. CP_1 P.IVA_1 con l'Avv. DEL GATTO ANTONIO, parte elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore in Via Ciro il Grande 21 00144 Roma
- RESISTENTE -
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
FATTO con ricorso depositato il 24 luglio 2024, conveniva in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Como l' Controparte_2
chiedendo l'annullamento dell'ordinanza – ingiunzione
[...]
n. n. 01-001569230 relativa ad atto di accertamento n. CP_1
2400.27/11/20180223339 del 27.11.2018 riferito all'anno 2017 emesso dall' CP_1 sede di Como, via Pessina n. 8, nei confronti del sig. per € Parte_1
1.729,00 notificato il 03.07.2024, per la violazione di cui all'art. 2, comma 1-bis del decreto legge 12.09.1983, n. 463. Parte ricorrente, in particolare, chiedeva al Tribunale di:
“In via preliminare: • Sospendere l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 01-001569230 relativa ad atto di accertamento n. 2400.27/11/20180223339 del 27.11.2018 riferito CP_1 all'anno 2017; • Riunire il presente procedimento con quello avviato con l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 01-001311289 relativa ad atto di accertamento n. CP_1
2400.13/09/20180163664 del 13.09.2018 riferito all'anno 2016, R.G. n. 453/2024, giudice
Dr. Ortore, prima udienza 24.10.2024; In via principale e nel merito: • Accertare, ritenere e dichiarare nulla e/o annullabile e/o altrimenti invalida l'ordinanza ingiunzione in oggetto e conseguentemente revocarla con ogni effetto di legge;
• Accertare, ritenere e dichiarare inesistente
l'elemento soggettivo (dolo o colpa) in capo al sig. e conseguentemente revocare Parte_1
l'ordinanza ingiunzione in oggetto;
In via subordinata e nel merito: • Accertare il comportamento tenuto nella vicenda sanzionatoria, la personalità e le condizioni economiche del sig. e Parte_1 conseguentemente ridurre la sanzione comminata allo stesso ai minimi editali.”.
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio rappresentando di aveva provveduto in CP_1 via di autotutela all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta e chiedendo pertanto al Giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere con spese compensate.
All'udienza del 12 giugno 2025 parte ricorrente aderiva all'istanza di declaratoria della cessazione della materia del contendere, insistendo nella condanna alle spese.
All'esito della discussione della causa, questo Giudice pronunciava sentenza.
Ciò premesso in fatto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, alla luce dell'annullamento, da parte dell' , dell'ordinanza ingiunzione in questa CP_2 sede opposta. Le spese di lite vanno poste a carico dell' soccombente virtuale, CP_1 in quanto l'annullamento è avvenuto dopo il deposito del ricorso, che parte ricorrente è stata costretta a depositare entro il termine perentorio di legge.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' alla rifusione delle spese in favore di parte ricorrente, che liquida CP_1 in complessivi € 900,00, per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
2 Como, 12 giugno 2025
IL GIUDICE dott.ssa Giulia Rachele Bignami
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