Trib. Como, sentenza 12/06/2025, n. 244
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Sentenza 12 giugno 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dalla dott.ssa Giulia Rachele Bignami del Tribunale di Como, riguarda un'opposizione a un'ordinanza ingiunzione di pagamento. La parte ricorrente ha richiesto, in via preliminare, la sospensione dell'ingiunzione e la riunione con un altro procedimento simile, mentre nel merito ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza, sostenendo l'inesistenza dell'elemento soggettivo della violazione e, in subordine, una riduzione della sanzione. La parte resistente, invece, ha eccepito di aver già annullato l'ordinanza ingiunzione in via di autotutela, chiedendo la cessazione della materia del contendere.

Il giudice ha accolto la richiesta di cessazione della materia del contendere, riconoscendo che l'ordinanza ingiunzione era stata annullata dall'amministrazione competente. Tuttavia, ha stabilito che le spese di lite dovessero essere poste a carico della parte resistente, poiché l'annullamento è avvenuto dopo il deposito del ricorso, costringendo la parte ricorrente a intraprendere l'azione legale. La decisione si fonda sul principio di responsabilità per le spese legali, in quanto la parte ricorrente ha agito in adempimento di un obbligo di legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Como, sentenza 12/06/2025, n. 244
    Giurisdizione : Trib. Como
    Numero : 244
    Data del deposito : 12 giugno 2025

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