Cass. civ., sez. II, sentenza 03/05/2010, n. 10624
CASS
Sentenza 3 maggio 2010

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In tema di giudizio di divisione, la richiesta di attribuzione dell'intero compendio immobiliare ai sensi dell'art. 720 cod. civ. attiene alle modalità di attuazione della divisione e, pertanto, essendo diretta al già richiesto scioglimento della comunione, non costituisce domanda nuova e può essere proposta per la prima volta anche in appello; ove, peraltro, nel giudizio di primo grado una delle parti abbia formulato domanda di attribuzione dell'intero compendio, mentre l'altra si è limitata ad opporsi alla divisione, quest'ultima non può più proporre la domanda di attribuzione per la prima volta in grado di appello.

In tema di divisione giudiziale immobiliare, il debito da conguaglio che grava sul condividente assegnatario di un immobile non facilmente divisibile ha natura di debito di valore, da rivalutarsi, anche d'ufficio, se e nei limiti in cui l'eventuale svalutazione si sia tradotta in una lievitazione del prezzo di mercato del bene tale da comportare una chiara sproporzione nel valore delle quote di cui sono titolari i condividenti; l'esistenza di poteri officiosi del giudice, peraltro, non esclude che la parte sia comunque tenuta ad allegare l'avvenuta verificazione di tale evento, posto che la rivalutazione non può avvenire tramite criteri automatici.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 03/05/2010, n. 10624
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10624
    Data del deposito : 3 maggio 2010

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