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Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 11/07/2024, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
RG 2024 60-1/
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
- dott.ssa Diana Brusacà presidente
- dott.ssa Tiziana Lottini giudice relatore
- dott. Gabriele Giovanni Gaggioli giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA
letto il ricorso formulato ex art. 268 CCII da
- (c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv.to Franco Andrea Talamoni e con l'assistenza dell'OCC, con il quale si propone l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni della ricorrente;
- letta la relazione dell'organismo di composizione della crisi OCC avv.
[...]
, contenente – tra l'altro – il giudizio positivo sulla completezza e attendibilità CP_1 della documentazione depositata a corredo della domanda e illustrante in modo adeguato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- rilevato che l'OCC ha dato notizia del conferimento dell'incarico all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base del domicilio dell'istante;
- rilevato che non risulta la presenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- verificata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 268 e 269 CCII e, in particolare, rilevato che il ricorrente è in stato di sovraindebitamento, come risultante dai dati esposti nella relazione dall'OCC;
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione dei beni di (c.f. Parte_1
C.F._1
NOMINA giudice delegata la dott.ssa Tiziana Lottini;
CONFERMA liquidatrice l'avv. , nominata dalla debitrice;
CP_1
RD al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine (non superiore a sessanta giorni) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201;
RD la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, escludendo solo la pensione percepita dalla debitrice, necessaria per il di lei mantenimento;
DISPONE
a cura della liquidatrice, l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale della Spezia o del;
Org_1
RD
a cura della liquidatrice, la tempestiva trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti (beni mobili registrati o immobili)
RD
. che la liquidatrice
- entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori e che notifichi la sentenza ai medesimi;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, completi l'inventario, e rediga il programma di liquidazione;
- scaduti i termini di cui all'art. 270, 2° comma, lett. d), predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati;
- scaduti i termini di cui all'art. 270, 2° comma, lett. d), predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati;
- riferisca ogni sei mesi al giudice delegato ex art. 275 CCII.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La Spezia, l'8 luglio 2024 (data della camera di consiglio)
La Giudice rel. est.
Tiziana Lottini
La Presidente Diana Brusacà
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
- dott.ssa Diana Brusacà presidente
- dott.ssa Tiziana Lottini giudice relatore
- dott. Gabriele Giovanni Gaggioli giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA
letto il ricorso formulato ex art. 268 CCII da
- (c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv.to Franco Andrea Talamoni e con l'assistenza dell'OCC, con il quale si propone l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni della ricorrente;
- letta la relazione dell'organismo di composizione della crisi OCC avv.
[...]
, contenente – tra l'altro – il giudizio positivo sulla completezza e attendibilità CP_1 della documentazione depositata a corredo della domanda e illustrante in modo adeguato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- rilevato che l'OCC ha dato notizia del conferimento dell'incarico all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base del domicilio dell'istante;
- rilevato che non risulta la presenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- verificata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 268 e 269 CCII e, in particolare, rilevato che il ricorrente è in stato di sovraindebitamento, come risultante dai dati esposti nella relazione dall'OCC;
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione dei beni di (c.f. Parte_1
C.F._1
NOMINA giudice delegata la dott.ssa Tiziana Lottini;
CONFERMA liquidatrice l'avv. , nominata dalla debitrice;
CP_1
RD al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine (non superiore a sessanta giorni) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201;
RD la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, escludendo solo la pensione percepita dalla debitrice, necessaria per il di lei mantenimento;
DISPONE
a cura della liquidatrice, l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale della Spezia o del;
Org_1
RD
a cura della liquidatrice, la tempestiva trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti (beni mobili registrati o immobili)
RD
. che la liquidatrice
- entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori e che notifichi la sentenza ai medesimi;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, completi l'inventario, e rediga il programma di liquidazione;
- scaduti i termini di cui all'art. 270, 2° comma, lett. d), predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati;
- scaduti i termini di cui all'art. 270, 2° comma, lett. d), predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati;
- riferisca ogni sei mesi al giudice delegato ex art. 275 CCII.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La Spezia, l'8 luglio 2024 (data della camera di consiglio)
La Giudice rel. est.
Tiziana Lottini
La Presidente Diana Brusacà