Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 3975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3975 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6663 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 24 giugno 2025 e vertente tra
TRA codice fiscale n. , rappresentata dalla procuratrice speciale Parte_1 P.IVA_1
C.F. e P.IVA (in sostituzione di Parte_2 P.IVA_2 [...] rappresentata da rappresentata e difesa Parte_3 Parte_4 dagli Avv.ti Benedetto e Guido Gargani), rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Renato Sardi congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Carola Chinappi;
APPELLANTE
E
1) C.F. rappresentata Controparte_1 P.IVA_3
e difesa, per delega in atti dall'avv. Paolo Pannunzio e dall'avv. Antonio Pannunzio;
2) (codice fiscale ), Parte_5 CodiceFiscale_1 Parte_6 (codice fiscale ), (codice fiscale CodiceFiscale_2 Parte_7 [...]
), codice fiscale contumaci;
C.F._3 Parte_8 CodiceFiscale_4 3) (codice fiscale ), nella qualità di mandataria di CP_2 P.IVA_4 Controparte_3
(codice fiscale contumace P.IVA_5
APPELLATI
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
Con ricorso proposto innanzi al Tribunale di Roma, la Controparte_1 chiedeva ed otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 19629/2014, provvisoriamente esecutivo, nei confronti di , , , per il Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 pagamento della complessiva somma di € 138.476,00, oltre interessi convenzionali e spese di procedura, in ragione della fideiussione dai medesimi rilasciata per i crediti maturati dalla Banca in relazione ai contratti di c/c, apertura di credito ed anticipo fatture stipulati con la società Parte_9
[...]
Avverso detto decreto, notificato il 16.09.2014, gli ingiunti proponevano opposizione con citazione tempestivamente notificata il 28.10.2014, con la quale, convenendo in giudizio l'intimante, chiedevano:
“in via preliminare: 1) dichiarare nullo, improcedibile e inammissibile il decreto ingiuntivo n. 19629/2014 emesso nei confronti della Sig. per non averlo richiesto invece a Parte_6 nome di 2) non concedere la provvisoria esecuzione di quanto richiesto dalla Parte_6 data del 27 maggio 2014 invece che dalla sentenza di fallimento del 13 febbraio 2014, nonché per la contestazione del presunto credito poiché mancate di prova scritta;
nel merito: 1) ritenere e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento al rapporto c/c n. 8477 e al conto anticipi fatture, determinati in violazione dell'art. 1284 c.c. in quanto mai pattuiti contrattualmente e comunque successivamente variati in senso sfavorevole ai fideiussori senza pattuizione sottoscritta dalla e senza alcuna preventiva comunicazione;
2) ritenere e Controparte_4 dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione al contratto c/c n. 8477
e al conto anticipi a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese, nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula e sfavorevoli alla e quindi ai fideiussori;
in alternativa, a Controparte_4 seguito di esibizione/produzione in giudizio delle lettere contratto ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale di interessi passivi, commissioni e spese;
3) ritenere e dichiarare non dovute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto calcolate in costanza di utilizzo del rapporto c/c n. 8477 in aggiunta agli interessi passivi;
4) ritenere e dichiarare non dovute, perché mai pattuite e dunque indebite, le somme corrisposte dalla e Controparte_4 pertanto richieste ai fideiussori;
5) rideterminare il saldo effettivo dei rapporti bancari in oggetto al momento della data del fallimento della il 13 febbraio 2014, riliquidando gli stessi Controparte_4 per tutta la durata sin dall'apertura, con interessi passivi al tasso legale, senza capitalizzazione alcuna di interessi, di commissioni di massimo scoperto e di spese, eliminando le somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto e di spese, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni. In subordine, nella non temuta ipotesi in cui il giudice ritenesse i rapporti bancari regolati da convenzioni contrattualmente determinate, applicando per tutta la durata del rapporto interessi passivi al tasso di sostituzione ex art. 117 T.U.B. 6) In conseguenza di quanto sopra, condannare la
[...] alla restituzione del complessivo importo che sarà determinato all'esito di Controparte_5 consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, versate indebitamente dalla società attrice, ovvero in subordine condannare la convenuta al pagamento dell'importo che sarà determinato dalla c.t.u. quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà. Con vittoria di spese, competenze e onorari”. A sostegno della propria opposizione, gli ingiunti esponevano di avere effettivamente rilasciato, in favore della Banca opposta, una fideiussione a garanzia del credito da essa maturato nei confronti della in relazione al conto corrente bancario n. 8477 e ai finanziamenti ad esso Parte_9 correlati, ma lamentavano che la avesse illegittimamente applicato interessi passivi ultralegali Pt_2 non specificamente pattuiti per iscritto, violato l'obbligo di comunicazione preventiva al correntista di variazioni unilaterali del saggio degli interessi, operato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, conteggiato spese per “scritture” non contrattualmente previste, utilizzato una diversa data di valuta per le operazioni di accredito e di addebito sul conto ed infine applicato una commissione di massimo scoperto in difetto di alcuna previsione contrattuale, senza previa comunicazione delle relative variazioni e comunque priva di causa ed indeterminabile.
Sempre secondo gli opponenti, inoltre, il decreto ingiuntivo opposto doveva dichiararsi nullo o inammissibile in quanto richiesto ed emesso con una scorretta indicazione del nome di uno di essi.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la Banca opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione avversaria, in quanto infondata e la conseguente conferma del D.I. opposto, nonché, in via meramente subordinata, la condanna degli opponenti al pagamento di quanto fosse risultato dovuto all'esito dell'istruttoria. In particolare, parte opposta contestava che la nullità del D.I. potesse derivare da un mero errore di trascrizione del nominativo di uno degli ingiunti;
sosteneva, inoltre, la legittimità di tutti gli interessi, commissioni e spese applicati nel corso del rapporto di c/c, in quanto contrattualmente pattuiti con la e non soggetti ad alcuna modifica in senso sfavorevole al cliente, nonché, in ogni Parte_9 caso, la carenza di legittimazione attiva degli opponenti per la domanda di ripetizione delle somme già corrisposte alla da parte del debitore principale. Pt_2
Instaurato il contraddittorio e rigettate le istanze istruttorie delle parti, si costituiva altresì in giudizio, con comparsa di intervento depositata il 2.05.2017, il non in proprio ma quale CP_2 procuratore speciale della deducendo che, in corso di causa e precisamente in data Controparte_3
13.12.2016, la aveva acquistato la titolarità del credito controverso con effetti sin Controparte_3 dal 31.08.2016, con conseguente successione a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. Chiedeva, quindi, l'accoglimento in favore della delle conclusioni rassegnate dalla . Controparte_3 CP_6
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha così deciso: “ Dichiara l'inammissibilità, per difetto di legittimazione attiva, delle domande proposte da , Parte_5 Parte_6
, e avverso la
[...] Parte_7 Parte_8 Controparte_7 per la ripetizione dell'indebito e per l'indennizzo per l'ingiustificato
[...] arricchimento asseritamente conseguiti da parte della dalla Controparte_1
Parte_9
Respinge l'opposizione proposta da , , e Parte_5 Parte_6 Parte_7
Parte_8 Respinge la domanda proposta dal quale procuratore speciale della CP_2 Controparte_3 Par di condanna di , e al Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 pagamento del credito ingiunto in favore della in sostituzione della Controparte_3 [...]
; Controparte_7
Condanna , , e in solido Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 tra loro, alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della Controparte_7
, che liquida nella somma complessiva di € 9.785,00, oltre rimborso
[...] spese generali, IVA e CPA come per legge;
Compensa le spese di lite nei rapporti tra , , Parte_5 Parte_6 Parte_7
, e il
[...] Parte_8 CP_2
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice - per quanto qui di interesse - ha posto le seguenti considerazioni:
«[…Non può, invece, essere accolta la richiesta formulata dall'interventore nella sua CP_2 qualità di procuratore speciale della di condanna degli opponenti al pagamento Controparte_3 del credito ingiunto in favore della “in sostituzione” dell'originaria creditrice Controparte_3
CP_6
Premesso che, in ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c., la sentenza emessa nei confronti delle parti originarie spiega comunque i suoi effetti nei riguardi del successore, sia esso o meno intervenuto nel giudizio, vi è da rilevare, nel presente caso, che il
[...] non ha fornito adeguata dimostrazione della cessione del credito controverso operata dalla CP_2 in favore della CP_6 Controparte_3
Si legge infatti nell'avviso di cessione di crediti pro soluto ed in blocco pubblicato dalla CP_3 sulla Gazzetta Ufficiale del 24.12.2016 n. 151 ai sensi degli artt. 58 T.U.B. e 1,4 L. n. 130/1999,
[...] che i crediti ricompresi nell'ambito della cessione intervenuta con la in data 13.12.2016 CP_6 sono da identificarsi in quelli per i quali “i relativi debitori ceduti siano stati segnalati come in sofferenza nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia entro la Data di Valutazione” (indicata nel
31.08.2014). Tra i criteri di individuazione dei crediti ceduti è stato, inoltre, previsto che debba trattarsi di “finanziamenti … indicati nella lista notarizzata in data 9 dicembre 2016 dal notaio
consultabile presso la sua sede in Giovanni Nicotera 24, nonché presso la Persona_1 CP_6 sede legale di ” (cfr. doc. 3 parte Controparte_7 intervenuta).
Ora, a prescindere dalla questione se la relativa pubblicazione abbia efficacia costitutiva ai fini della cessione del credito o sia invece funzionale alla sola opponibilità della stessa al debitore ceduto e ai terzi, deve in ogni caso rilevarsi che, con riferimento al credito oggetto della presente controversia, non si rinviene alcuna prova in atti che consenta di stabilire se anche per lo stesso sia intervenuto tra le parti un accordo di cessione, né risulta fornita alcuna dimostrazione che sussistano, rispetto al medesimo, le citate condizioni della segnalazione del debitore in sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e dell'indicazione dei finanziamenti ad esso concessi nella lista conservata presso la sede del cedente. In ragione di tali rilievi e considerato che non è intervenuta, nel corso del giudizio, alcuna pronuncia di estromissione della deve dunque confermarsi la condanna di , CP_6 Parte_5 [...] , e in favore della contenuta nel Parte_6 Parte_7 Parte_8 CP_6 decreto ingiuntivo opposto.]»
§ 2 — Ha proposto appello – per mezzo della procuratrice Parte_1 [...]
a sua volta rappresentata da Parte_3 Parte_4 contestando la sentenza di primo grado sotto l'unico profilo relativo alla reiezione della domanda proposta da per ottenere la condanna degli opponenti/ingiunti al pagamento, in suo CP_3 favore, della somma portata dal provvedimento monitorio opposto.
Si è costituita confermando di aver Controparte_1 ceduto il proprio credito a ed ha chiesto di essere estromessa da questo giudizio. CP_3
Sono rimasti contumaci gli appellati, originari opponenti. E' rimasta contumace, altresì, CP_3
Nelle more del giudizio si è costituita in qualità di nuova procuratrice della Parte_2
e, conseguentemente, in sostituzione di , con nuovi Parte_1 Parte_3 difensori.
La causa è stata assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 12 luglio 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe, come sostituita, le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione, senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in un unico motivo con il quale la società appellante in epigrafe indicata lamenta l'errore nel quale sarebbe incorso il primo giudice nel respingere la domanda di condanna svolta da in ragione della assenza di prova circa la riconducibilità del credito oggetto di CP_3 giudizio nell'ambito dei crediti ceduti dalla a , Controparte_7 CP_7 CP_3 come indicati in una lista datata 9.12.16 e segnalati alla centrale rischi alla data del 31.8.14.
§ 4 — L'appello è fondato.
Premesso che l'odierna parte appellante risulta legittimata a proporre l'impugnazione odierna: è infatti da condividersi il principio secondo il quale “Il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato a impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa allegando il titolo che gli consenta di sostituire quest'ultimo, essendo a tal fine sufficiente la specifica indicazione dell'atto nell'intestazione dell'impugnazione, qualora il titolo sia di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile, e sia rimasto del tutto incontestato o non idoneamente contestato dalla controparte” (v. Cass. N. 8975/20).
Nel caso in esame ha esplicitamente indicato, in apertura della parte espositiva Parte_1 del gravame, gli estremi dell'atto di cessione, evidenziandone l'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale; inoltre, né la banca originaria titolare del credito né la (rimasta contumace), CP_3 né tanto meno gli originari opponenti (rimasti anch'essi in contumacia), hanno sollevato contestazioni al riguardo. Ciò posto, la doglianza risulta fondata, atteso che il Tribunale ha ritenuto di dover respingere la domanda di – tesa ad ottenere in suo favore la condanna degli ingiunti/opponenti all'importo CP_3 indicato nel provvedimento monitorio in ragione del passaggio di titolarità del credito a seguito di cessione – ritenendo non provata quest'ultima vicenda contrattuale e, in particolare, la riconducibilità del credito oggetto del processo a quelli segnalati alla centrale rischi al 31 agosto 2014 e quindi alla lista del 9.12.16, elementi indicati nella cessione e in particolare nella gazzetta ufficiale che pure era stata allegata. Ora, come già ritenuto da questo Collegio in vicende similari vanno richiamati i principi secondo i quali «in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente»
(Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023, Rv. 668451 – 01, nella cui motivazione si chiarisce, peraltro, che «in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete»). (v. anche Cass. N. 12007/24).
Inoltre, E' indubbio che (v. cass. N. 24798/20) chi si dichiara e agisce come successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, in particolar modo se vi è contestazione (v. anche Cass. N. 34373/23). Ciò non significa, però, che - una volta allegati gli elementi a sostegno della “legitimatio ad causam”, il cessionario debba depositare anche il contratto di cessione: è sufficiente, infatti, produrre elementi probatori che consentano di ricollegare causalmente alla cessione anche la posizione dei debitori che formulano la contestazione circa la detta legittimazione.
Nel caso in esame, come emerge anche in questa sede, vi è la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti esclusi dalla cessione nonché
l'indicazione di un elenco delle posizioni e di clienti consultabile presso i siti pure indicati tra i quali può essere ricondotto anche quello della debitrice principale (profilo mai posto in dubbio dai garanti e comunque emergente dalla documentazione relativa ai rapporti intercorsi), sicchè tale prova (in ragione di elementi gravi, precisi e concordanti) ben può ritenersi raggiunta, anche a voler applicare con rigore i principi affermati dalla Corte di legittimità (v. da ultimo Cass. N. 4277/23).
A ciò deve aggiungersi la circostanza , pure rilevante ex art. 116 CPC, che la Banca originaria creditrice non ha mai contestato l'avvenuta cessione del proprio credito, manifestando piuttosto nelle more del giudizio (e dopo l'intervento ex art. 111 CPC di ) una carenza di interesse (non ha più CP_3 presenziato né depositato atti difensivi). Oggi, peraltro, la – nel costituirsi in questa sede – ha espressamente Controparte_7 riconosciuto non solo la cessione, ma la riconducibilità anche del credito oggetto di giudizio a detta vicenda contrattuale, sicchè nessun dubbio può sussistere al riguardo.
Ne consegue, allora, che la sentenza di primo grado va riformata “in parte qua” , con conseguente accoglimento dell'originaria domanda di e condanna degli opponenti al pagamento CP_3 delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto.
§ 5 — Quanto alle spese del doppio grado, queste possono essere compensate con riguardo a CP_3
e gli originari opponenti. Egualmente deve disporsi per i rapporti processuali tra la società appellante e la banca appellata, con irripetibilità nei rapporti con le altre parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 5286/20 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza – ferma nel resto – condanna gli originari opponenti al pagamento, in favore di , rappresentata da , CP_3 CP_2 delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto;
2. Compensa le spese del primo e del secondo grado tra tutte le parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 giugno 2025
IL PRESIDENTE Il consigliere estensore