Articolo 30 della Legge 8 maggio 1998, n. 146
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Art. 30. (Disposizioni in materia di movimenti e
partiti politici). 1. All' articolo 4 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 , sono aggiunti i seguenti commi:
"1-bis. Per l'anno finanziario 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, da adottare entro il 31 maggio 1998, ripartisce a titolo di erogazione tra i movimenti e partiti politici una somma pari a 110 miliardi di lire, con riserva di conguaglio negli anni 1999 e successivi. Il medesimo decreto eroga le somme spettanti agli aventi diritto.
L'individuazione degli aventi diritto e la ripartizione del fondo sono effettuate secondo i criteri di cui al comma 1.
1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma l-bis si provvede mediante riduzione proporzionale delle quote disponibili alla data di entrata in vigore della presente disposizione degli accantonamenti iscritti nel fondo speciale di cui alla tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1997, n. 450 , con esclusione di quelle preordinate per accordi internazionali, per cofinanziamenti comunitari, per regolazioni debitorie, per rate ammortamento mutui, per limiti di impegno, per disegni di legge gia' approvati dal Consiglio dei ministri alla data del 31 marzo 1998, nonche' per provvedimenti per i quali le Commissioni competenti in materia di bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica abbiano espresso parere favorevole.
1-quater. Per l'anno 1998, l'importo complessivo destinato al finanziamento dei movimenti e partiti politici risultante dalle scelte operate dai contribuenti ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, e' portato, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in diminuzione dell'unita' previsionale di base 7.1.3.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e in aumento al fondo speciale di cui alla tabella A allegata alla citata legge n. 450 del 1997 , reintegrando gli accantonamenti di cui al comma 1-ter del presente articolo, con priorita' per quello relativo al Ministero della pubblica istruzione ".
Note all'art. 30:
- Si riporta il testo dell' art. 4 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 , recante: "Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 deIl'8 gennaio 1997, come modificato dalla presente legge:
"Art. 4 (Disposizioni transitorie). - 1. Per l'anno finanziario 1997, il Ministro del tesoro, con proprio decreto, da adottare entro il 28 febbraio 1998, ripartisce a titolo di prima erogazione tra i movimenti e partiti politici una somma pari a 160 miliardi di lire. Il medesimo decreto eroga le somme spettanti agli aventi diritto. L'individuazione degli aventi diritto e la ripartizione del fondo sono effettuate secondo i criteri di cui al comma 1 dell'art. 2 e al comma 3 dell'art. 3 e sulla base dei dati comunicati dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati ai sensi del comma 6 dell'art. 2.
1-bis. Per l'anno finanziario 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, da adottare entro il 31 maggio 1998, ripartisce a titolo di erogazione tra i movimenti e partiti politici una somma pari a 110 miliardi di lire, con riserva di conguaglio negli anni 1999 e successivi. Il medesimo decreto eroga le somme spettanti agli aventi diritto.
L'individuazione degli aventi diritto e la ripartizione del fondo sono effettuate secondo i criteri di cui al comma 1.
1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis si provvede mediante riduzione proporzionale delle quote disponibili alla data di entrata in vigore della presente disposizione degli accantonamenti iscritti nel fondo speciale di cui alla tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1997, n. 450 , con esclusione di quelle preordinate per accordi internazionali, per cofinanziamenti comunitari, per regolazioni debitorie, per rate ammortamento mutui, per limiti di impegno, per disegni di legge gia' approvati dal Consiglio dei Ministri alla data del 31 marzo 1998, nonche' per provvedimenti per i quali le Commissioni competenti in materia di bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica abbiano espresso parere favorevole.
1-quater. Per l'anno 1998, l'importo complessivo destinato al finanziamento dei movimenti e partiti politici risultante dalle scelte operate dai contribuenti ai sensi dell'art. 1 della presente legge, e' portato, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in diminuzione dell'unita' previsionale di base 7.1.3.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e in aumento al fondo speciale di cui alla tabella A allegata alla citata legge n. 450 del 1997 , reintegrando gli accantonamenti di cui al comma 1 del presente articolo, con priorita' per quello relativo al Ministero della pubblica istruzione".
- Si riporta il testo della tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1997, n. 450 , recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998)".
"Tabella A INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO
SPECIALE DI PARTE CORRENTE
=====================================================================
MINISTERI | 1998 | 1999 | 2000
__________________________________|___________|___________|__________

1) Accantonamenti di segno (milioni di lire)
positivo per nuove o maggiori
spese o riduzioni di entrate
Presidenza del Consiglio dei
ministri ........................ (a) (a)
688.007 1.015.249 944.813 Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica (a) (a)
10.823.000 10.986.250 11.670.450 Di cui:
regolazione debitoria
1998: 10.000.000
1999: 10.000.000
2000: 10.000.000
Ministero di grazia e giustizia . 141.200 168.800 175.400 Ministero degli affari esteri ... 326.800 338.000 368.000 Ministero della pubblica
istruzione ..................... 499.500 514.500 861.700 Ministero dell'interno .......... 56.000 130.000 66.000 Ministero dei lavori pubblici ... 1.488 201.488 300.488 Ministero dei trasporti e della
navigazione .................... 481.000 507.500 484.000 Di cui:
limiti di impegno a favore di
soggetti non statali
1998: 100.000
1999: 295.000
2000: 360.000
Ministero della difesa .......... 28.500 27.900 30.400 Ministero per le politiche
agricole ....................... 1.328.540 1.398.440 608.740 Di cui:
regolazione debitoria
1998: 1.250.000
1999: 1.250.000
2000: 500.000
Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato -- 20.000 20.000 Ministero del lavoro e della
previdenza sociale ............. 1.060.178 1.023.000 824.000 Ministero del commercio con
l'estero ....................... 14.200 16.700 18.400 Ministero della sanita' ......... 1.766.460 1.724.760 228.960 Di cui:
regolazione debitoria
1998: 1.500.000
1999: 1.500.000
Ministero per i beni culturali
e ambientali ................... 53.200 57.700 57.200 Ministero dell'ambiente ......... 85.196 78.586 80.696 Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e
tecnologica .................... 41.800 88.800 95.400 Totale accantonamenti di segno
positivo, per nuove o maggiori
spese o riduzioni di entrate .. 17.395.069 18.297.673 16.834.647 2) Accantonamenti di segno
negativo per riduzioni di
spese o incremento di entrate (b) (b)
Ministero delle finanze ......... -- - 100.000 - 150.000 Totale accantonamenti di segno
negativo per riduzioni di spesa
o incremento di entrate ....... -- - 100.000 - 150.000 Totale Tabella A ... 17.395.069 18.197.673 16.684.647 -----
a) Accantonamento collegato, ai sensi dell' articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per i seguenti importi: 1998: --; 1999: 50.000; 2000: 75.000.
b) Accantonamento collegato, ai sensi dell' articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, agli accantonamenti di segno positivo relativi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica contrassegnati dalla medesima lettera (b) per i seguenti importi per ciascun accantonamento: 1998: --; 1999: 50.000; 2000: 75.000".
Entrata in vigore il 22 aprile 2023
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