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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/02/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 34/25 Registro generale Appello Lavoro n. 699/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliera Dott. Giovanni CASELLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 4239/2024 del Tribunale di Milano, est. Dott.ssa Saioni, discussa all'udienza collegiale del 23-1- 2025 e promossa
DA
, rappresentata e difesa dagli Avvocati Giorgio Manca, Parte_1
Edoardo Pozzolini ed Andrea Morone, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei propri difensori sito in Milano, Via dei Bossi, n. 6
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e CP_1 difesa dagli Avv.ti Marco De Bellis e Mirella Morandi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei suoi difensori in Milano, Via San Barnaba, n. 30.
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“In via pregiudiziale, alla luce dell'accertamento di merito sulla natura subordinata del rapporto, ove necessario previo espletamento dell'attività istruttoria richiesta:
accertare e dichiarare la giurisdizione italiana e la competenza del Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 413 c.p.c.; Nel merito, accertata l'applicabilità della legge italiana al rapporto di lavoro de quo:
accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la e la SI.ra a tempo pieno CP_1 _1 a far tempo dal 1° luglio 2022 o da altra data che dovesse risultare in corso di causa, con inquadramento nella categoria quadro;
per le motivazioni di cui al paragrafo 2.3 del ricorso in primo grado, accertare e dichiarare l'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro e, conseguentemente, trasformare il rapporto di lavoro intercorso tra la e la SI.ra in un CP_1 _1 rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 1° luglio 2022 o da altra data che dovesse risultare in corso di causa;
per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità/inefficacia del licenziamento intimato alla SI.ra in data 3 marzo _1 2023, condannando la alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro (con riserva di esercitare il diritto di CP_1
[1] opzione per un'indennità sostitutiva pari a 15 mensilità di retribuzione), con risarcimento di tutte le retribuzioni maturate dalla data di licenziamento sino a quella di effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazioni dal dovuto al saldo (e relativa regolarizzazione previdenziale). In subordine, accertare e dichiarare il diritto della SI.ra all'indennità da _1 ingiustificato licenziamento, pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 23/2015, o alla diversa somma che verrà ritenuta di giustizia (oltre interessi e rivalutazioni).
condannare la al pagamento dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso, dell'indennità sostitutiva delle ferie CP_1 e del trattamento di fine rapporto come quantificati nel ricorso o come risulterà di giustizia, eventualmente anche a seguito di CTU contabile (oltre interessi e rivalutazioni).
Condannare la alla regolarizzazione previdenziale della posizione della SI.ra CP_1 _1
Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
PER L'APPELLATA:
“rigettare le domande tutte di cui all'avversario ricorso in appello e, conseguentemente, confermare la sentenza n. 4239 dell'8 gennaio 2024 del Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 4239/2024 il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro (dott.ssa Saioni) ha rigettato il ricorso con cui la sig.ra ha Parte_1 convenuto in giudizio chiedendo di: CP_1
- accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti a tempo pieno dal 1°/7/2022, con inquadramento nella categoria quadro;
-accertare e dichiarare l'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro e, conseguentemente, trasformare il rapporto di lavoro intercorso tra le parti in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1°/7/2022;
- accertare e dichiarare la nullità/inefficacia del licenziamento intimato alla sig.ra in data 3/3/2023 con conseguente reintegrazione della stessa;
_1
-condannare la società al pagamento dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso, dell'indennità sostitutiva delle ferie e del trattamento di fine rapporto;
-condannare la convenuta alla regolarizzazione previdenziale della posizione della SI.ra _1
, ritualmente costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo CP_1 in via pregiudiziale la carenza di giurisdizione del giudice italiano per la presenza, nel contratto stipulato tra le parti, di clausola compromissoria di arbitrato estero con conseguente inapplicabilità della legge italiana. La resistente evidenziava che la sig.ra risultava titolare (“Owner/Creative Director”) di due distinte _1 agenzie di consulenza nel settore moda (“ ”): Controparte_2
(i) la 68 attiva dal 2007 al 2019 e (ii) la , CP_3 Controparte_4 entrambe con sede a New York (USA), luogo in cui la sig.ra risiedeva ed _1 opera (cfr. estratto profilo Linkedin e Facebook sub doc. 3 e 4).
Fallito il tentativo di conciliazione, il Tribunale ha dichiarato la carenza di giurisdizione del giudice italiano adito, evidenziando quanto segue:
-in data 7/10/2022 la sig.ra e , società di diritto americano, _1 CP_1 hanno sottoscritto un “Independent contractor agreement”, contenente una clausola compromissoria di arbitrato estero in ragione della quale, per la risoluzione di tutte le controversie di qualsiasi natura connesse con il contratto medesimo, doveva essere attivata una procedura arbitrale a New York City (USA),
[2] disciplinata dal diritto americano ed in particolare dalle regole stabilite dalla American Arbitration Association. Ciò premesso, la sig.ra ha lamentato la _1 natura fittizia della collaborazione tra le parti, con conseguente inefficacia della suddetta clausola compromissoria, e applicazione dei criteri di individuazione della giurisdizione di cui ai Regolamenti di Bruxelles 1 e Roma 1. Resterebbero, infatti, esclusi dall'applicazione di tali regolamenti i soli rapporti di lavoro genuinamente autonomi. Il Tribunale, nel respingere il ricorso, ha affermato che, nel caso di specie, la sig.ra gravata del relativo onere di allegazione e prova in ragione della _1 tipologia delle domande svolte, non abbia “introdotto in causa elementi adeguati a far concludere nel senso della sussistenza, tra le parti, dell'essenziale requisito della “subordinazione”, intesa come assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro. In sostanza, la ricorrente avrebbe dovuto introdurre in giudizio elementi utili a provarne l'inserimento strutturale nell'organizzazione del lavoro, la continuità della propria prestazione lavorativa e l'assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare della società. In particolare, la ricorrente avrebbe dedotto di aver lavorato per la convenuta a partire dal luglio 2022, presso la sede sita in Milano, via Senato, essendosi trasferita in Italia dagli Stati Uniti proprio per dirigere il branch italiano, non avrebbe tuttavia provato nulla in merito a tale circostanza e nemmeno la presenza della stessa a Milano. L'offerta documentale a tal riguardo formulata nel corso dell'udienza del 25/10/24 risulterebbe tardiva, ad avviso del primo giudice, al pari di quella reiterata in sede di discussione, avente anche ad oggetto i messaggi di ulteriori chat intercorse tra le parti. Il giudice di prime cure ha rilevato inoltre che “in relazione ai 5 mesi di contratto (dal 7 ottobre 2022 al 3 marzo 2023, doc. 1 ric.) tra la ricorrente e la sig.ra
[...]
Li risultano scambiati solo dodici messaggi whatsapp (docc. 15 – 27 ric.) e Pt_2 precisamente: quattro nel mese di ottobre 2022 (14, 18, 25 e 29 ottobre 2022), due nel mese di gennaio 2023 (9 e 24 gennaio 2023) e sei nel mese di febbraio 2023 (6, 13, 15, 16, 22 e 23 febbraio 2023). Davvero pochi, tenuto conto del ruolo delle due interlocutrici (asserita direttrice creativa della società, la ricorrente e legale rappresentante della branch italiana, la seconda)”. Parimenti, il giudice di prime cure ha rilevato carenza di produzioni con riferimento ai messaggi di asserito coordinamento che la sig.ra avrebbe _1 inoltrato al suo team. Non risulterebbe nemmeno provata la circostanza che la ricorrente avesse prestato attività in favore di nei mesi di novembre CP_1
e dicembre 2022. La scarsità di contatti, come peraltro il contenuto dei messaggi stessi, deporrebbe quindi nel senso che l'attività di consulenza commerciale affidata alla sig.ra richiedeva un apporto discontinuo compatibile con la qualificazione _1 autonoma che le parti avevano formalmente attribuito alla collaborazione.
[3] Inoltre, il ricorso risulterebbe privo di allegazioni in merito alla soggezione della sig.ra al potere gerarchico e disciplinare della società. Sul punto il primo _1 giudice ha rilevato che “Le evidenziate lacune hanno reso ultroneo l'espletamento di prove orali posto che anche l'eventuale conferma delle generiche circostanze dedotte in ricorso non avrebbe consentito di ritenere accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Si comprende infatti che in relazione ai predetti capitoli non avrebbe ragione d'essere l'attività del giudice, di individuazione analitica delle circostanze ammissibili e rilevanti per totale assenza di specificità, tale da impedire che la circostanza descritta possa essere implicitamente colmata dalle emergenze delle allegazioni difensive. D'altra parte, l'integrazione “aliunde” dei capitoli, ben lungi dall'integrare la previsione di cui all'art. 421 c.p.c., sarebbe suonata come una vistosa contraddizione dell'esigenza che la specificità sia assolta dall'articolazione della prova. Altresì, si sarebbe verificato un inammissibile esercizio del potere del giudice non soltanto soggettivo ma anche in termini di contraddizione con il monopolio della parte in tema di individuazione dell'oggetto della prova per testi rispetto al quale il giudicante può solo rivolgere domande a chiarimenti ma rispetto a fatti che debbono tuttavia essere specificamente allegati”. Non essendo stata provata la sussistenza della subordinazione, non poteva ritenersi provata la sussistenza di un criterio di collegamento con l'Italia e quindi la giurisdizione del giudice italiano adito, con conseguente fondatezza dell'eccezione pregiudiziale sollevata dalla GF. Il Tribunale ha pertanto respinto il ricorso con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi € 5.000,00.
Con ricorso depositato in data 28/6/24 la sig.ra ha proposto appello _1 avverso la suddetta sentenza per il seguente motivo: insussistenza del presunto difetto di allegazione e prova della subordinazione Con tale motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che non sarebbe stata raggiunta la prova della sussistenza di un rapporto subordinato, per difetto di allegazione e prova. Sotto un primo profilo, sostiene che l'unico modo per la sig.ra di provare _1 di aver affettivamente reso la prestazione presso gli uffici della società in via Senato Milano, sarebbe stato l'esperimento dell'esame testimoniale, non ammesso però dal primo giudice. Lamenta inoltre il fatto che i documenti offerti in produzione, volti a dimostrare le interazioni tra la società e la sig.ra sarebbero “troppo pochi”. Sostiene di _1 aver prodotto diversi messaggi “esemplificativi” e che solo per pure esigenze di economia processuale non avrebbe prodotto i messaggi intercorsi nella loro interezza (si sarebbe trattato di centinaia di pagine di trascrizioni). Inoltre, il giudice di prime cure avrebbe dato peso solo ai messaggi intercorsi nell'ultima
[4] fase del rapporto, quando invece avrebbe dovuto tener conto, quantomeno ai fini dell'ammissione della prova testimoniale richiesta, dell'intera produzione documentale offerta dalla sig.ra _1
Sostiene, inoltre, di aver allegato gli elementi che ad avviso della giurisprudenza di legittimità devono ritenersi indici sintomatici della sussistenza di un rapporto subordinato, ovvero l'inserimento continuativo del lavoratore nell'impresa, il vincolo di orario, la forma della retribuzione e l'assenza di rischio. Richiamando quanto dedotto nel ricorso in primo grado, evidenzia che il primo giudice avrebbe sovrapposto e confuso l'onere di allegazione e l'onere di prova. Il Tribunale avrebbe quindi errato nel non ammettere l'istruttoria a fronte delle specifiche allegazioni fattuali. Sotto altro profilo, evidenzia che “la denunciata genericità delle circostanze dedotte non corrisponde affatto al vero, ma altresì che il giudice, ravvisando una formulazione (asseritamente) non specifica dei capitoli di prova formulati, ben avrebbe potuto – e dovuto – assegnare alla SI.ra un termine per sanare _1 tale aspetto. La qual cosa non è avvenuta, determinando così un ulteriore profilo di criticità dell'impugnata sentenza”. Conclude quindi nel senso che il giudice di prime cure avrebbe errato non solo nel non aver correttamente valutato le evidenze documentali prodotte, ma anche nell'aver ritenuto superfluo l'espletamento della richiesta attività istruttoria. Da ultimo, precisa che, nel caso in cui non fosse stata accertata l'eterodirezione di cui all'art. 2094 c.c., al rapporto di lavoro di cui è causa avrebbe comunque dovuto applicarsi la disciplina del rapporto di lavoro subordinato, stante la sussistenza dei requisiti per la prova dell'"etero-organizzazione" di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015. In base a tale norma, infatti, la disciplina del rapporto di lavoro subordinato diventa applicabile anche ai rapporti di collaborazione che "si concretino in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro". Ciò premesso, riconosciuta la sussistenza del rivendicato criterio di collegamento con l'Italia e, quindi, la giurisdizione del giudice italiano adito, l'appellante chiede l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro de quo, il quale dovrà necessariamente considerarsi a tempo indeterminato, stante la violazione della normativa italiana in materia di contratti a tempo determinato. Ed infatti, il rapporto di lavoro qui impugnato era a tempo determinato, con rinnovi automatici di mese in mese. Lo stesso, iniziato a luglio 2022, è stato prorogato, di mese in mese, sino a marzo 2023 (quindi per ben 8 volte, in violazione del numero massimo di 4 proroghe previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015).
[5] Con memoria, depositata in data 8/10/24, si è costituita la società G.F., chiedendo la conferma integrale della sentenza di primo grado ed insistendo sulla genuina natura autonoma del rapporto intercorso tra le parti. In particolare, la società ha ribadito che la sig.ra da sempre lavoratrice
_1 autonoma, aveva più agenzie all'estero con cui esercitava la sua attività di consulente/imprenditrice nel settore moda;
la consulenza svolta in favore della società odierna appellata non era l'unica attività espletata dalla sig.ra la
_1 sig.ra godeva di assoluta libertà di organizzare lo svolgimento del proprio
_1 incarico di consulenza nei modi e con i tempi ritenuti più opportuni;
nel breve periodo in contestazione la sig.ra ha collaborato con altri committenti,
_1 come si ricava dalla cronologia delle fatture emesse;
la sig.ra aveva
_1 assunto la piena responsabilità sotto il profilo retributivo, contributivo, assicurativo e fiscale, di quanto dovuto ai propri dipendenti, come previsto alla clausola 5 e 9 doc. 1 fascicolo di primo grado.
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appellante ha censurato la sentenza impugnata per aver il Tribunale ingiustamente escluso la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, senza ammettere le istanze istruttorie proposte dalla ricorrente e senza ravvisare nella specie, quantomeno, i caratteri dell'etero-organizzazione ex art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015. L'appello è infondato. Prima di entrare nel merito, occorre affrontare la questione – preliminare – relativa alla giurisdizione del Giudice italiano. Il primo Giudice ha ritenuto che, in mancanza di prova della natura subordinata del rapporto lavorativo de quo, la ricorrente avrebbe dovuto azionare le proprie pretese dando impulso alla procedura arbitrale prevista nell'indipendent contractor agreement stipulato inter partes nel luglio 2022. Il Tribunale ha declinato la propria giurisdizione dopo aver escluso la natura subordinata del rapporto. Tale modus operandi non può ritenersi corretto. La giurisdizione, infatti, non dev'essere valutata a posteriori, ma a priori, sulla base cioè delle domande formulate nell'atto introduttivo. Per consolidato orientamento giurisprudenziale, la giurisdizione si determina sulla base della domanda, e, come ripetuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, non ha rilevanza la prospettazione della parte, ma il cosiddetto petitum sostanziale, da identificarsi non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione chiesta al giudice, ma sulla base della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti dedotti a fondamento della pretesa fatta valere con l'atto
[6] introduttivo della lite e sul rapporto giuridico di cui sono espressione (vedi, ex plurimis, Cass., S.U.,10-4-2024, n. 9716). Nella specie, la ricorrente, assumendo la natura fittizia della collaborazione autonoma, ha invocato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svoltosi integralmente in Italia, ed ha conseguentemente chiesto le tutele apprestate dall'ordinamento interno al lavoratore subordinato. Poiché, quindi, il petitum sostanziale e la causa petendi fanno riferimento ad un preteso rapporto di lavoro subordinato eseguito in territorio nazionale, deve ritenersi senz'altro la giurisdizione del Giudice italiano, essendo nulle le clausole derogatorie della giurisdizione. In particolare, essendo pacifico che la convenuta è una società avente sede in Italia, nel caso di specie trova applicazione l'art. 3, comma 1 della L. n. 218 del 1995, in virtù del quale sussiste la giurisdizione italiana quando il convenuto sia domiciliato o residente in Italia o vi abbia un rappresentante autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77, non rilevando in contrario che il rapporto sia sorto e sia stato eseguito all'estero. La soluzione è altresì conforme a consolidata giurisprudenza delle S.U., secondo cui assume rilevanza, quale criterio generale di radicamento della giurisdizione del giudice italiano, il dato oggettivo del domicilio o della residenza in Italia del convenuto, a prescindere dalla nazionalità (cfr. Cass. S.U. n. 12907/11; Cass. S.U. n. 25275/06; Cass. S.U. n. 4807/05). Le S.U. hanno statuito che, in caso di rapporto di lavoro costituito all'estero alle dipendenze di un datore di lavoro domiciliato nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea (come nel caso in esame), il lavoratore ben può, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento CE n. 44/2001, convenire l'anzidetto datore dinanzi al giudice dello Stato in cui è domiciliato;
detta disposizione può essere derogata soltanto da una convenzione posteriore al sorgere della controversia, secondo quanto previsto dall'art. 21 dello stesso Reg. CE citato (cfr. Cass. S.U. n. 25761/11). Non rileva - in contrario - la L. n. 218 del 1995, art. 57, trattandosi di norma concernente la legge che regola le obbligazioni contrattuali e non la diversa questione della giurisdizione su di esse. Nè osta alla giurisdizione del giudice italiano l'esistenza della clausola compromissoria derogatoria della giurisdizione italiana contenuta nel contratto di lavoro inter partes, atteso che la clausola convenzionale derogatoria della giurisdizione, stipulata tra soggetto italiano e straniero (come nel caso di specie), attribuisce a quest'ultimo la facoltà di avvalersene, senza privarlo della possibilità di optare per la giurisdizione italiana a norma della L. n. 218 del 1995, art. 3, comma 1, secondo cui la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio (cfr. Cass. n. 22992/15 e Cass., 22/10/2018, n. 26597).
[7] Ciò premesso, si deve però rilevare che l'appellante non ha censurato direttamente tale capo di sentenza, ma, seguendo l'impostazione del primo Giudice, ha contestato in via principale il rigetto dell'invocata natura subordinata del rapporto, facendo così derivare – solo in via indiretta – la giurisdizione del Giudice italiano.
Passando, ora, a trattare il merito della controversia, si deve affrontare la questione della sussistenza o meno della natura subordinata del rapporto di lavoro in oggetto. Per consolidata giurisprudenza, ai fini dell'accertamento della natura subordinata di un rapporto di lavoro, l'inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale e l'utilizzo di beni aziendali non hanno carattere decisivo in quanto sono elementi tipici anche dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Conseguentemente, in assenza della prova dell'indice caratteristico della subordinazione - ovvero la sottoposizione del lavoratore al potere gerarchico e conformativo della prestazione del datore di lavoro - gli indici sussidiari possono assumere valenza soltanto se univoci (ex multis, Cass., sez. lav., n. 19923/2016). La giurisprudenza (vedi, ad es., Cass., sez. lav., n. 8444/2020) ha ribadito che «l'elemento della subordinazione (ossia della sottoposizione al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro) costituisce una modalità d'essere del rapporto, desumibile da un insieme di circostanze che devono essere complessivamente valutate da parte del giudice del merito, in particolare nei rapporti di lavoro aventi natura professionale o intellettuale ed indipendentemente da una iniziale pattuizione scritta sulle modalità del rapporto (vedi Cass. 26/8/2013 n. 19568) - ed alla stregua di argomentazioni congrue quanto alla valutazione delle circostanze ritenute in concreto idonee a far rientrare il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale». Sempre in merito agli indici della subordinazione, la Suprema Corte (vedi, ex multis, Cass., sez. lav., n. 25508/2022) ha statuito che «gli indici di subordinazione sono dati dalla retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa;
l'orario di lavoro fisso e continuativo;
la continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali;
il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia;
l'inserimento nell'organizzazione aziendale. E sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (cfr., tra le molte, Cass. n. 11937/2009)». Inoltre, secondo l'orientamento espresso anche da questa Corte d'Appello, l'elemento della subordinazione costituisce una modalità d'essere del rapporto di lavoro subordinato, desumibile da un insieme di circostanze da valutarsi complessivamente, tra le quali assume speciale importanza il vincolo della
[8] soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, quale discende dall'emanazione di ordini specifici e non soltanto di direttive di carattere generale, ben compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione della prestazione. In relazione a tale criterio, assumono valore sussidiario gli altri elementi la cui presenza all'interno di un rapporto di lavoro concretizza una fattispecie di lavoro subordinato, quali l'inserimento continuativo e sistematico del lavoratore nell'organizzazione d'impresa, la mancanza di rischio in capo al prestatore di lavoro, la continuità e regolarità di esecuzione della prestazione, la corresponsione di retribuzione fissa, il vincolo di orario per l'esecuzione della prestazione, la sussistenza di un potere dispositivo nei confronti di altri dipendenti, nel senso che non possono assumere rilievo determinante, ma natura unicamente sussidiaria, da valutarsi globalmente come indici probatori della subordinazione stessa (cfr., C. App. Milano, sez. lav., n. 1118/2022). Dall'applicazione dei principi appena richiamati si deve escludere che, nella specie, siano emersi in modo univoco gli indici della subordinazione. Come sopra detto, la prova della natura subordinata del rapporto grava esclusivamente sul lavoratore tenuto a dimostrare l'esistenza della c.d. eterodirezione. In particolare, il lavoratore deve provare, non solo il suo inserimento nell'organizzazione datoriale, ma anche – e soprattutto – il suo sistematico assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore, che si sostanzia in un obbligo continuativo di obbedienza da parte del lavoratore ed in un contestuale potere di interferenza del datore sulle modalità di svolgimento della prestazione. Come correttamente evidenziato dal primo Giudice, tali elementi non sono stati delineati in modo rigoroso nell'atto introduttivo, nel quale non sono stati compiutamente descritti, da un lato, il contenuto degli ordini ricevuti dalla lavoratrice e, dall'altro, il loro livello di vincolatività. Né sono state precisate le forme con le quali il datore esercitava il potere direttivo, disciplinare e organizzativo. Tale descrizione, peraltro, avrebbe dovuto essere ancor più precisa e dettagliata attesa la natura creativa ed intellettuale delle mansioni svolte dalla lavoratrice che rende ancora più sfumati i caratteri della subordinazione (c.d. attenuata). I capitoli di prova, così come formulati nel ricorso di primo grado (e non certamente modificabili in corso di causa neppure su ordine del Giudice), sono assolutamente generici e, seppur confermati, non sarebbero stati sufficienti a dimostrare l'eterodirezione (“21. La SI.ra si trasferiva in Italia e prendeva _1 servizio pressi i locali presi in locazione dalla Società in Via Senato a Milano, ove la stessa continuava a svolgere, sempre sotto la direzione del SI. (ma, Per_1 stavolta, per il tramite della SI.ra le medesime mansioni di direttore Parte_3 creativo. 22. La SI.ra continuava ad occuparsi dello scouting di _1
[9] manifatture e fabbriche, tessuti, accessori, etichette, ricami, etc.. Una volta individuati i fornitori, alla SI.ra veniva richiesto dalla SI.ra e _1 Parte_3 dal SI. di supervisionare ed organizzare tutte le attività di lavorazione Per_1 conseguenti, ossia lanciare i capi con diversi suppliers, controllare i cartamodelli, i tessuti, proto fitting, fino all'approvazione del capo finito. 23. La ricorrente osservava il presente orario di lavoro: dalle ore 09.00 alle ore 18.00 (con un'ora di pausa pranzo), dal lunedì al venerdì, per complessive 40 ore settimanali. Spesso la SI.ra era costretta altresì a lavorare anche oltre tale fascia oraria, stante _1 le continue richieste dei suoi responsabili. 24. In Italia, la modalità di esecuzione della prestazione, in linea con quanto già accaduto nei precedenti rapporti intercorsi Perso con le altre società del gruppo , era la seguente: il SI. inviava alla CP_5
SI.ra a mezzo WhatsApp le istruzioni sui capi da realizzare (foggia, colori, _1 materiali, lavorazioni, etc.); i messaggi venivano contestualmente tradotti dalla SI.ra dal cinese all'inglese e la SI.ra una volta definita la linea Parte_3 _1 creativa, procedeva a coordinarsi con gli altri collaboratori e i fornitori per la realizzazione dei capi. 25. Al contempo, la Società affidava alla SI.ra _1 anche il coordinamento delle attività di upload delle immagini dei prodotti sul sito web della Società. 26. Alla SI.ra era altresì affidato il coordinamento di _1 tutto il personale presente in sede (le SI.re , CP_6 Persona_2 [...]
, e il SI. ). In riferimento a tale aspetto, Per_3 Persona_4 Persona_5 si vedano le innumerevoli conversazioni intervenute sulla piattaforma WhatsApp con i predetti collaboratori della convenuta (v. doc. 28). 27. In particolare, la SI.ra
svolgeva l'attività di Production Manager. La SI.ra era CP_6 Persona_2 una Graphic Desingner e la SI.ra era una Product Developer Persona_3
(diretta assistente dalla ricorrente). La SI.ra svolgeva mansioni di Persona_4
Tech Designer, mentre il SI. quello di 28. La Persona_5 Parte_4
SI.ra si occupava del coordinamento con i fornitori di GF (es. AR _1
Consulting, ASAP S.r.l., One Company, MMMAR S.r.l., EN DE S.p.A., HI NT S.p.A., Mary Fashion S.r.l., Rilievi Group S.r.l.)”.
Tanto osservato in ordine alla mancata dimostrazione del presupposto “principe” della subordinazione, ossia l'eterodirezione, appaiono inidonei a sostenere la domanda dell'appellante i rilievi circa il fatto che la sig.ra si relazionasse _1 in azienda direttamente con i dipendenti della resistente e si avvalesse della loro collaborazione. Sul tema, la giurisprudenza di legittimità ha, in più occasioni, statuito che l'assoggettamento del lavoratore subordinato esprime una relazione fra datore e lavoratore e, nell'ambito di questo rapporto, il datore assume una posizione attiva (in quanto esercita il proprio potere nei confronti del lavoratore) ed il lavoratore una posizione passiva (in quanto è assoggettato al potere datoriale). Esterno a ciò è il rapporto fra il lavoratore (che invochi la natura subordinata del proprio lavoro) ed altri lavoratori;
l'eventuale potere che il primo eserciti nei confronti del proprio staff non costituisce, di per sé, una manifestazione della sua
[10] subordinazione al datore, poiché è ipotizzabile anche nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo, che il primo abbia con il datore;
diventa segnale di subordinazione solo ove il suo potere si eserciti quale subordinata esecuzione dell'assoggettamento a specifiche direttive che il datore gli abbia dato (assoggettamento che anche in questa ipotesi riemerge come parametro di qualificazione del rapporto fra datore e lavoratore). In questo quadro, il fatto che il lavoratore si interfacci con altri soggetti, componenti il proprio staff, non esprime, di per sé, subordinazione, potendo essere anche attuazione di un rapporto di lavoro autonomo;
assume l'aspetto della subordinazione solo ove sia l'esecuzione di direttive ricevute dal datore nell'ambito della situazione di assoggettamento, in cui lo stesso lavoratore si trovi, e che resta il determinante parametro della subordinazione. Il Collegio concorda pienamente col primo Giudice, laddove rileva che, seppur in ricorso la sig.ra ha affermato di aver lavorato per la società, a partire dal _1 luglio 2022, presso la sede sita in Milano, via Senato, essendosi trasferita in Italia dagli Stati Uniti proprio per dirigere la branch italiana, a seguito di espressa richiesta della datrice, “tuttavia, nulla prova in causa tale assunto, in particolare, la presenza della ricorrente presso la sede di via Senato e, a ben vedere, persino in Milano, non essendo stato prodotto alcun documento a riscontro di ciò e risultando l'offerta documentale a tal fine formulata nel corso dell'udienza del 25/10/2023 - con ogni evidenza – tardiva, al pari di quella reiterata in sede di discussione, avente anche ad oggetto i messaggi di ulteriori chat intercorse tra le parti”. Effettivamente, il trasferimento in Italia non può essere affidato esclusivamente a prove orali, ma dev'essere dimostrato documentalmente (certificato di residenza, contratto di locazione o acquisto di un immobile, spese di trasloco, pagamento utenze, etc.). Con riferimento, poi, ai messaggi whatsapp prodotti dalla ricorrente, il Tribunale ha altresì osservato che “in relazione ai 5 mesi di contratto (dal 7 ottobre 2022 al 3 marzo 2023, doc. 1 ric.) tra la ricorrente e la sig.ra risultano Parte_5 scambiati solo dodici messaggi whatsapp (docc. 15 – 27 ric.) e precisamente: quattro nel mese di ottobre 2022 (14, 18, 25 e 29 ottobre 2022), due nel mese di gennaio 2023 (9 e 24 gennaio 2023) e sei nel mese di febbraio 2023 (6, 13, 15, 16, 22 e 23 febbraio 2023). Davvero pochi, tenuto conto del ruolo delle due interlocutrici (asserita direttrice creativa della società, la ricorrente e legale rappresentante della branch italiana, la seconda). Analoga carenza di produzioni si rinviene con riferimento ai messaggi di asserito coordinamento che la ricorrente avrebbe inoltrato al suo presunto team (due al mese, tra il gennaio e il febbraio 2023 (cfr. doc. avv. 28 – 33). (…). Ciò a fronte della rivendicata funzione di direttrice creativa con qualifica di quadro. La penuria di contatti vale, quindi, a confermare che l'attività di consulenza commerciale affidata alla sig.ra richiedeva, un apporto discontinuo, _1
[11] compatibile con la qualificazione autonoma che le parti hanno voluto formalmente attribuire alla collaborazione. Peraltro, anche il contenuto dei messaggi in questione depone nel senso di un incarico di consulenza creativa/stilistica affidato alla ricorrente, da svolgere in sintonia con le strategie commerciali di volta in volta decise e coordinate dal management dell'azienda”. Anche ad avviso di questo Collegio, il contenuto di tali messaggi, lungi dal provare l'eterodirezione, intesa come soggezione della lavoratrice a ordini precisi e vincolanti, dimostra al più l'esercizio del potere di coordinamento legittimamente esercitato dal committente.
In ogni caso, per costante giurisprudenza, qualora a causa della presenza di elementi compatibili con l'uno o l'altro tipo di rapporto, come avviene in caso di svolgimento di mansioni creative, non sia agevole l'apprezzamento dei requisiti suddetti, il giudice non può prescindere dalla qualificazione attribuita dalle parti al rapporto, anche se tale qualificazione non ha di per sè valore determinante (Cass. Sez. L, n. 12364 del 22/08/2003). Se è vero, infatti, che rispetto a tale ultimo elemento (volontà espressa delle parti) può acquisire valore prevalente, ai fini della qualificazione del rapporto, il concreto atteggiarsi di esso, nel caso in cui
– come nella specie – è proprio la conformazione fattuale del rapporto ad apparire dubbia, non ben definita o non decisiva, l'indagine deve essere svolta in modo più accurato sulla volontà espressa in sede di costituzione del rapporto (Cass., 13884/04). Nella specie, l'intenzione delle parti, oltre ad essere esplicita nel voler costituire un rapporto autonomo, esclude espressamente la costituzione di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato. Tale conclusione è altresì avvalorata dalla storia professionale della sig.ra _1 risultante dal suo profilo Linkedin dal quale si evince come la stessa abbia sempre operato in forma autonoma. Prima di collaborare con il gruppo , la sig.ra è stata CP_7 _1 proprietaria e " insieme al marito, sig. di Controparte_8 Persona_6 CP_3
68, una " " (una società di consulenza stilistica) Controparte_9 fondata nel 2007 sita nel quartiere di Soho a New York (USA) (cfr. sempre doc. 3, 4 e 5 fascicolo di primo grado). Dal 2015 a tutt'oggi l'odierna appellante risulta inoltre titolare e " CP_8
di un'altra fashion , la sempre con
[...] Controparte_9 CP_4 sede a New York (USA) (cfr. profilo Linkedin doc. 3 e 6 fascicolo di primo grado). Come si legge in tale profilo, l'agenzia della sig.ra "fornisce ai clienti un _1 ampio menu di servizi dalla direzione creativa e del design, alla presentazione di designer di abbigliamento e accessori, nonché dei migliori produttori in Italia per guidare i clienti e soddisfare le loro esigenze specifiche". Trattasi della stessa attività che l'appellante ha prestato in favore di CP_1
e, precedentemente, in favore di e CP_10 CP_11
[12] Del resto, è la stessa sig.ra che nel proprio profilo Linkedin, _1 relativamente all'esperienza con il gruppo , si descrive come "Freelance" CP_7 per l'intero periodo novembre 2020 - marzo 2023.
Esclusa per tali motivi la natura subordinata del rapporto di lavoro de quo, occorre verificare l'applicabilità nella specie della disciplina introdotta dall'art. 2 D.Lgs n. 23/2015, invocata in via subordinata dall'appellante. Le collaborazioni etero-organizzate rientrano nell'ambito del lavoro autonomo, in forma di collaborazione prevalentemente personale, coordinata e continuativa (art. 409 c.p.c.), ma con organizzazione del committente. Pur senza “sconfinare” nell'esercizio del potere gerarchico e disciplinare (che è alla base della eterodirezione), la collaborazione è qualificabile come etero-organizzata quando è ravvisabile un'effettiva integrazione funzionale del lavoratore nella organizzazione produttiva del committente, in modo tale che la prestazione lavorativa finisce con l'essere strutturalmente legata a questa (l'organizzazione) e si pone come un qualcosa che va oltre alla semplice coordinazione di cui all' art. 409 n. 3 c.p.c., poiché qui è il committente che determina le modalità della attività lavorativa svolta dal collaboratore.
Nella specie non si ravvisano i requisiti dell'invocata etero-organizzazione in quanto l'appellante non ha saputo indicare con precisione in quale modo le modalità della sua prestazione fossero unilateralmente organizzate dal committente. Nulla a tal proposito è stato dedotto ed allegato dall'appellante circa l'impossibilità concreta di organizzare in autonomia la propria attività. Nei capitoli di prova sopra riportati, infatti, non si rinviene alcun cenno al fatto che le prestazioni dovevano essere rese necessariamente con modalità esecutive predeterminate unilateralmente dal committente (ad es., con l'utilizzo di determinati format, o sulla base di tempistiche fisse e invariabili, o utilizzando programmi o piattaforme imposte).
Per tutti questi motivi, l'appello non può che essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata. Ogni altra questione si intende assorbita.
Le spese del grado sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, [come modificato dal decreto 8-3-2018, n. 37] come modificato dal decreto 13-8-2022, n. 147.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 4239/2024 del Tribunale di Milano;
[13] condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 3.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Milano, il 23 gennaio 2025
IL PRESIDENTE IL RELATORE (dott. Giovanni Picciau) (dott. Giovanni Casella)
[14]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliera Dott. Giovanni CASELLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 4239/2024 del Tribunale di Milano, est. Dott.ssa Saioni, discussa all'udienza collegiale del 23-1- 2025 e promossa
DA
, rappresentata e difesa dagli Avvocati Giorgio Manca, Parte_1
Edoardo Pozzolini ed Andrea Morone, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei propri difensori sito in Milano, Via dei Bossi, n. 6
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e CP_1 difesa dagli Avv.ti Marco De Bellis e Mirella Morandi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei suoi difensori in Milano, Via San Barnaba, n. 30.
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“In via pregiudiziale, alla luce dell'accertamento di merito sulla natura subordinata del rapporto, ove necessario previo espletamento dell'attività istruttoria richiesta:
accertare e dichiarare la giurisdizione italiana e la competenza del Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 413 c.p.c.; Nel merito, accertata l'applicabilità della legge italiana al rapporto di lavoro de quo:
accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la e la SI.ra a tempo pieno CP_1 _1 a far tempo dal 1° luglio 2022 o da altra data che dovesse risultare in corso di causa, con inquadramento nella categoria quadro;
per le motivazioni di cui al paragrafo 2.3 del ricorso in primo grado, accertare e dichiarare l'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro e, conseguentemente, trasformare il rapporto di lavoro intercorso tra la e la SI.ra in un CP_1 _1 rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 1° luglio 2022 o da altra data che dovesse risultare in corso di causa;
per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità/inefficacia del licenziamento intimato alla SI.ra in data 3 marzo _1 2023, condannando la alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro (con riserva di esercitare il diritto di CP_1
[1] opzione per un'indennità sostitutiva pari a 15 mensilità di retribuzione), con risarcimento di tutte le retribuzioni maturate dalla data di licenziamento sino a quella di effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazioni dal dovuto al saldo (e relativa regolarizzazione previdenziale). In subordine, accertare e dichiarare il diritto della SI.ra all'indennità da _1 ingiustificato licenziamento, pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 23/2015, o alla diversa somma che verrà ritenuta di giustizia (oltre interessi e rivalutazioni).
condannare la al pagamento dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso, dell'indennità sostitutiva delle ferie CP_1 e del trattamento di fine rapporto come quantificati nel ricorso o come risulterà di giustizia, eventualmente anche a seguito di CTU contabile (oltre interessi e rivalutazioni).
Condannare la alla regolarizzazione previdenziale della posizione della SI.ra CP_1 _1
Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
PER L'APPELLATA:
“rigettare le domande tutte di cui all'avversario ricorso in appello e, conseguentemente, confermare la sentenza n. 4239 dell'8 gennaio 2024 del Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 4239/2024 il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro (dott.ssa Saioni) ha rigettato il ricorso con cui la sig.ra ha Parte_1 convenuto in giudizio chiedendo di: CP_1
- accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti a tempo pieno dal 1°/7/2022, con inquadramento nella categoria quadro;
-accertare e dichiarare l'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro e, conseguentemente, trasformare il rapporto di lavoro intercorso tra le parti in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1°/7/2022;
- accertare e dichiarare la nullità/inefficacia del licenziamento intimato alla sig.ra in data 3/3/2023 con conseguente reintegrazione della stessa;
_1
-condannare la società al pagamento dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso, dell'indennità sostitutiva delle ferie e del trattamento di fine rapporto;
-condannare la convenuta alla regolarizzazione previdenziale della posizione della SI.ra _1
, ritualmente costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo CP_1 in via pregiudiziale la carenza di giurisdizione del giudice italiano per la presenza, nel contratto stipulato tra le parti, di clausola compromissoria di arbitrato estero con conseguente inapplicabilità della legge italiana. La resistente evidenziava che la sig.ra risultava titolare (“Owner/Creative Director”) di due distinte _1 agenzie di consulenza nel settore moda (“ ”): Controparte_2
(i) la 68 attiva dal 2007 al 2019 e (ii) la , CP_3 Controparte_4 entrambe con sede a New York (USA), luogo in cui la sig.ra risiedeva ed _1 opera (cfr. estratto profilo Linkedin e Facebook sub doc. 3 e 4).
Fallito il tentativo di conciliazione, il Tribunale ha dichiarato la carenza di giurisdizione del giudice italiano adito, evidenziando quanto segue:
-in data 7/10/2022 la sig.ra e , società di diritto americano, _1 CP_1 hanno sottoscritto un “Independent contractor agreement”, contenente una clausola compromissoria di arbitrato estero in ragione della quale, per la risoluzione di tutte le controversie di qualsiasi natura connesse con il contratto medesimo, doveva essere attivata una procedura arbitrale a New York City (USA),
[2] disciplinata dal diritto americano ed in particolare dalle regole stabilite dalla American Arbitration Association. Ciò premesso, la sig.ra ha lamentato la _1 natura fittizia della collaborazione tra le parti, con conseguente inefficacia della suddetta clausola compromissoria, e applicazione dei criteri di individuazione della giurisdizione di cui ai Regolamenti di Bruxelles 1 e Roma 1. Resterebbero, infatti, esclusi dall'applicazione di tali regolamenti i soli rapporti di lavoro genuinamente autonomi. Il Tribunale, nel respingere il ricorso, ha affermato che, nel caso di specie, la sig.ra gravata del relativo onere di allegazione e prova in ragione della _1 tipologia delle domande svolte, non abbia “introdotto in causa elementi adeguati a far concludere nel senso della sussistenza, tra le parti, dell'essenziale requisito della “subordinazione”, intesa come assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro. In sostanza, la ricorrente avrebbe dovuto introdurre in giudizio elementi utili a provarne l'inserimento strutturale nell'organizzazione del lavoro, la continuità della propria prestazione lavorativa e l'assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare della società. In particolare, la ricorrente avrebbe dedotto di aver lavorato per la convenuta a partire dal luglio 2022, presso la sede sita in Milano, via Senato, essendosi trasferita in Italia dagli Stati Uniti proprio per dirigere il branch italiano, non avrebbe tuttavia provato nulla in merito a tale circostanza e nemmeno la presenza della stessa a Milano. L'offerta documentale a tal riguardo formulata nel corso dell'udienza del 25/10/24 risulterebbe tardiva, ad avviso del primo giudice, al pari di quella reiterata in sede di discussione, avente anche ad oggetto i messaggi di ulteriori chat intercorse tra le parti. Il giudice di prime cure ha rilevato inoltre che “in relazione ai 5 mesi di contratto (dal 7 ottobre 2022 al 3 marzo 2023, doc. 1 ric.) tra la ricorrente e la sig.ra
[...]
Li risultano scambiati solo dodici messaggi whatsapp (docc. 15 – 27 ric.) e Pt_2 precisamente: quattro nel mese di ottobre 2022 (14, 18, 25 e 29 ottobre 2022), due nel mese di gennaio 2023 (9 e 24 gennaio 2023) e sei nel mese di febbraio 2023 (6, 13, 15, 16, 22 e 23 febbraio 2023). Davvero pochi, tenuto conto del ruolo delle due interlocutrici (asserita direttrice creativa della società, la ricorrente e legale rappresentante della branch italiana, la seconda)”. Parimenti, il giudice di prime cure ha rilevato carenza di produzioni con riferimento ai messaggi di asserito coordinamento che la sig.ra avrebbe _1 inoltrato al suo team. Non risulterebbe nemmeno provata la circostanza che la ricorrente avesse prestato attività in favore di nei mesi di novembre CP_1
e dicembre 2022. La scarsità di contatti, come peraltro il contenuto dei messaggi stessi, deporrebbe quindi nel senso che l'attività di consulenza commerciale affidata alla sig.ra richiedeva un apporto discontinuo compatibile con la qualificazione _1 autonoma che le parti avevano formalmente attribuito alla collaborazione.
[3] Inoltre, il ricorso risulterebbe privo di allegazioni in merito alla soggezione della sig.ra al potere gerarchico e disciplinare della società. Sul punto il primo _1 giudice ha rilevato che “Le evidenziate lacune hanno reso ultroneo l'espletamento di prove orali posto che anche l'eventuale conferma delle generiche circostanze dedotte in ricorso non avrebbe consentito di ritenere accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Si comprende infatti che in relazione ai predetti capitoli non avrebbe ragione d'essere l'attività del giudice, di individuazione analitica delle circostanze ammissibili e rilevanti per totale assenza di specificità, tale da impedire che la circostanza descritta possa essere implicitamente colmata dalle emergenze delle allegazioni difensive. D'altra parte, l'integrazione “aliunde” dei capitoli, ben lungi dall'integrare la previsione di cui all'art. 421 c.p.c., sarebbe suonata come una vistosa contraddizione dell'esigenza che la specificità sia assolta dall'articolazione della prova. Altresì, si sarebbe verificato un inammissibile esercizio del potere del giudice non soltanto soggettivo ma anche in termini di contraddizione con il monopolio della parte in tema di individuazione dell'oggetto della prova per testi rispetto al quale il giudicante può solo rivolgere domande a chiarimenti ma rispetto a fatti che debbono tuttavia essere specificamente allegati”. Non essendo stata provata la sussistenza della subordinazione, non poteva ritenersi provata la sussistenza di un criterio di collegamento con l'Italia e quindi la giurisdizione del giudice italiano adito, con conseguente fondatezza dell'eccezione pregiudiziale sollevata dalla GF. Il Tribunale ha pertanto respinto il ricorso con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi € 5.000,00.
Con ricorso depositato in data 28/6/24 la sig.ra ha proposto appello _1 avverso la suddetta sentenza per il seguente motivo: insussistenza del presunto difetto di allegazione e prova della subordinazione Con tale motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che non sarebbe stata raggiunta la prova della sussistenza di un rapporto subordinato, per difetto di allegazione e prova. Sotto un primo profilo, sostiene che l'unico modo per la sig.ra di provare _1 di aver affettivamente reso la prestazione presso gli uffici della società in via Senato Milano, sarebbe stato l'esperimento dell'esame testimoniale, non ammesso però dal primo giudice. Lamenta inoltre il fatto che i documenti offerti in produzione, volti a dimostrare le interazioni tra la società e la sig.ra sarebbero “troppo pochi”. Sostiene di _1 aver prodotto diversi messaggi “esemplificativi” e che solo per pure esigenze di economia processuale non avrebbe prodotto i messaggi intercorsi nella loro interezza (si sarebbe trattato di centinaia di pagine di trascrizioni). Inoltre, il giudice di prime cure avrebbe dato peso solo ai messaggi intercorsi nell'ultima
[4] fase del rapporto, quando invece avrebbe dovuto tener conto, quantomeno ai fini dell'ammissione della prova testimoniale richiesta, dell'intera produzione documentale offerta dalla sig.ra _1
Sostiene, inoltre, di aver allegato gli elementi che ad avviso della giurisprudenza di legittimità devono ritenersi indici sintomatici della sussistenza di un rapporto subordinato, ovvero l'inserimento continuativo del lavoratore nell'impresa, il vincolo di orario, la forma della retribuzione e l'assenza di rischio. Richiamando quanto dedotto nel ricorso in primo grado, evidenzia che il primo giudice avrebbe sovrapposto e confuso l'onere di allegazione e l'onere di prova. Il Tribunale avrebbe quindi errato nel non ammettere l'istruttoria a fronte delle specifiche allegazioni fattuali. Sotto altro profilo, evidenzia che “la denunciata genericità delle circostanze dedotte non corrisponde affatto al vero, ma altresì che il giudice, ravvisando una formulazione (asseritamente) non specifica dei capitoli di prova formulati, ben avrebbe potuto – e dovuto – assegnare alla SI.ra un termine per sanare _1 tale aspetto. La qual cosa non è avvenuta, determinando così un ulteriore profilo di criticità dell'impugnata sentenza”. Conclude quindi nel senso che il giudice di prime cure avrebbe errato non solo nel non aver correttamente valutato le evidenze documentali prodotte, ma anche nell'aver ritenuto superfluo l'espletamento della richiesta attività istruttoria. Da ultimo, precisa che, nel caso in cui non fosse stata accertata l'eterodirezione di cui all'art. 2094 c.c., al rapporto di lavoro di cui è causa avrebbe comunque dovuto applicarsi la disciplina del rapporto di lavoro subordinato, stante la sussistenza dei requisiti per la prova dell'"etero-organizzazione" di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015. In base a tale norma, infatti, la disciplina del rapporto di lavoro subordinato diventa applicabile anche ai rapporti di collaborazione che "si concretino in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro". Ciò premesso, riconosciuta la sussistenza del rivendicato criterio di collegamento con l'Italia e, quindi, la giurisdizione del giudice italiano adito, l'appellante chiede l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro de quo, il quale dovrà necessariamente considerarsi a tempo indeterminato, stante la violazione della normativa italiana in materia di contratti a tempo determinato. Ed infatti, il rapporto di lavoro qui impugnato era a tempo determinato, con rinnovi automatici di mese in mese. Lo stesso, iniziato a luglio 2022, è stato prorogato, di mese in mese, sino a marzo 2023 (quindi per ben 8 volte, in violazione del numero massimo di 4 proroghe previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015).
[5] Con memoria, depositata in data 8/10/24, si è costituita la società G.F., chiedendo la conferma integrale della sentenza di primo grado ed insistendo sulla genuina natura autonoma del rapporto intercorso tra le parti. In particolare, la società ha ribadito che la sig.ra da sempre lavoratrice
_1 autonoma, aveva più agenzie all'estero con cui esercitava la sua attività di consulente/imprenditrice nel settore moda;
la consulenza svolta in favore della società odierna appellata non era l'unica attività espletata dalla sig.ra la
_1 sig.ra godeva di assoluta libertà di organizzare lo svolgimento del proprio
_1 incarico di consulenza nei modi e con i tempi ritenuti più opportuni;
nel breve periodo in contestazione la sig.ra ha collaborato con altri committenti,
_1 come si ricava dalla cronologia delle fatture emesse;
la sig.ra aveva
_1 assunto la piena responsabilità sotto il profilo retributivo, contributivo, assicurativo e fiscale, di quanto dovuto ai propri dipendenti, come previsto alla clausola 5 e 9 doc. 1 fascicolo di primo grado.
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appellante ha censurato la sentenza impugnata per aver il Tribunale ingiustamente escluso la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, senza ammettere le istanze istruttorie proposte dalla ricorrente e senza ravvisare nella specie, quantomeno, i caratteri dell'etero-organizzazione ex art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015. L'appello è infondato. Prima di entrare nel merito, occorre affrontare la questione – preliminare – relativa alla giurisdizione del Giudice italiano. Il primo Giudice ha ritenuto che, in mancanza di prova della natura subordinata del rapporto lavorativo de quo, la ricorrente avrebbe dovuto azionare le proprie pretese dando impulso alla procedura arbitrale prevista nell'indipendent contractor agreement stipulato inter partes nel luglio 2022. Il Tribunale ha declinato la propria giurisdizione dopo aver escluso la natura subordinata del rapporto. Tale modus operandi non può ritenersi corretto. La giurisdizione, infatti, non dev'essere valutata a posteriori, ma a priori, sulla base cioè delle domande formulate nell'atto introduttivo. Per consolidato orientamento giurisprudenziale, la giurisdizione si determina sulla base della domanda, e, come ripetuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, non ha rilevanza la prospettazione della parte, ma il cosiddetto petitum sostanziale, da identificarsi non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione chiesta al giudice, ma sulla base della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti dedotti a fondamento della pretesa fatta valere con l'atto
[6] introduttivo della lite e sul rapporto giuridico di cui sono espressione (vedi, ex plurimis, Cass., S.U.,10-4-2024, n. 9716). Nella specie, la ricorrente, assumendo la natura fittizia della collaborazione autonoma, ha invocato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svoltosi integralmente in Italia, ed ha conseguentemente chiesto le tutele apprestate dall'ordinamento interno al lavoratore subordinato. Poiché, quindi, il petitum sostanziale e la causa petendi fanno riferimento ad un preteso rapporto di lavoro subordinato eseguito in territorio nazionale, deve ritenersi senz'altro la giurisdizione del Giudice italiano, essendo nulle le clausole derogatorie della giurisdizione. In particolare, essendo pacifico che la convenuta è una società avente sede in Italia, nel caso di specie trova applicazione l'art. 3, comma 1 della L. n. 218 del 1995, in virtù del quale sussiste la giurisdizione italiana quando il convenuto sia domiciliato o residente in Italia o vi abbia un rappresentante autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77, non rilevando in contrario che il rapporto sia sorto e sia stato eseguito all'estero. La soluzione è altresì conforme a consolidata giurisprudenza delle S.U., secondo cui assume rilevanza, quale criterio generale di radicamento della giurisdizione del giudice italiano, il dato oggettivo del domicilio o della residenza in Italia del convenuto, a prescindere dalla nazionalità (cfr. Cass. S.U. n. 12907/11; Cass. S.U. n. 25275/06; Cass. S.U. n. 4807/05). Le S.U. hanno statuito che, in caso di rapporto di lavoro costituito all'estero alle dipendenze di un datore di lavoro domiciliato nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea (come nel caso in esame), il lavoratore ben può, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento CE n. 44/2001, convenire l'anzidetto datore dinanzi al giudice dello Stato in cui è domiciliato;
detta disposizione può essere derogata soltanto da una convenzione posteriore al sorgere della controversia, secondo quanto previsto dall'art. 21 dello stesso Reg. CE citato (cfr. Cass. S.U. n. 25761/11). Non rileva - in contrario - la L. n. 218 del 1995, art. 57, trattandosi di norma concernente la legge che regola le obbligazioni contrattuali e non la diversa questione della giurisdizione su di esse. Nè osta alla giurisdizione del giudice italiano l'esistenza della clausola compromissoria derogatoria della giurisdizione italiana contenuta nel contratto di lavoro inter partes, atteso che la clausola convenzionale derogatoria della giurisdizione, stipulata tra soggetto italiano e straniero (come nel caso di specie), attribuisce a quest'ultimo la facoltà di avvalersene, senza privarlo della possibilità di optare per la giurisdizione italiana a norma della L. n. 218 del 1995, art. 3, comma 1, secondo cui la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio (cfr. Cass. n. 22992/15 e Cass., 22/10/2018, n. 26597).
[7] Ciò premesso, si deve però rilevare che l'appellante non ha censurato direttamente tale capo di sentenza, ma, seguendo l'impostazione del primo Giudice, ha contestato in via principale il rigetto dell'invocata natura subordinata del rapporto, facendo così derivare – solo in via indiretta – la giurisdizione del Giudice italiano.
Passando, ora, a trattare il merito della controversia, si deve affrontare la questione della sussistenza o meno della natura subordinata del rapporto di lavoro in oggetto. Per consolidata giurisprudenza, ai fini dell'accertamento della natura subordinata di un rapporto di lavoro, l'inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale e l'utilizzo di beni aziendali non hanno carattere decisivo in quanto sono elementi tipici anche dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Conseguentemente, in assenza della prova dell'indice caratteristico della subordinazione - ovvero la sottoposizione del lavoratore al potere gerarchico e conformativo della prestazione del datore di lavoro - gli indici sussidiari possono assumere valenza soltanto se univoci (ex multis, Cass., sez. lav., n. 19923/2016). La giurisprudenza (vedi, ad es., Cass., sez. lav., n. 8444/2020) ha ribadito che «l'elemento della subordinazione (ossia della sottoposizione al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro) costituisce una modalità d'essere del rapporto, desumibile da un insieme di circostanze che devono essere complessivamente valutate da parte del giudice del merito, in particolare nei rapporti di lavoro aventi natura professionale o intellettuale ed indipendentemente da una iniziale pattuizione scritta sulle modalità del rapporto (vedi Cass. 26/8/2013 n. 19568) - ed alla stregua di argomentazioni congrue quanto alla valutazione delle circostanze ritenute in concreto idonee a far rientrare il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale». Sempre in merito agli indici della subordinazione, la Suprema Corte (vedi, ex multis, Cass., sez. lav., n. 25508/2022) ha statuito che «gli indici di subordinazione sono dati dalla retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa;
l'orario di lavoro fisso e continuativo;
la continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali;
il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia;
l'inserimento nell'organizzazione aziendale. E sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (cfr., tra le molte, Cass. n. 11937/2009)». Inoltre, secondo l'orientamento espresso anche da questa Corte d'Appello, l'elemento della subordinazione costituisce una modalità d'essere del rapporto di lavoro subordinato, desumibile da un insieme di circostanze da valutarsi complessivamente, tra le quali assume speciale importanza il vincolo della
[8] soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, quale discende dall'emanazione di ordini specifici e non soltanto di direttive di carattere generale, ben compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione della prestazione. In relazione a tale criterio, assumono valore sussidiario gli altri elementi la cui presenza all'interno di un rapporto di lavoro concretizza una fattispecie di lavoro subordinato, quali l'inserimento continuativo e sistematico del lavoratore nell'organizzazione d'impresa, la mancanza di rischio in capo al prestatore di lavoro, la continuità e regolarità di esecuzione della prestazione, la corresponsione di retribuzione fissa, il vincolo di orario per l'esecuzione della prestazione, la sussistenza di un potere dispositivo nei confronti di altri dipendenti, nel senso che non possono assumere rilievo determinante, ma natura unicamente sussidiaria, da valutarsi globalmente come indici probatori della subordinazione stessa (cfr., C. App. Milano, sez. lav., n. 1118/2022). Dall'applicazione dei principi appena richiamati si deve escludere che, nella specie, siano emersi in modo univoco gli indici della subordinazione. Come sopra detto, la prova della natura subordinata del rapporto grava esclusivamente sul lavoratore tenuto a dimostrare l'esistenza della c.d. eterodirezione. In particolare, il lavoratore deve provare, non solo il suo inserimento nell'organizzazione datoriale, ma anche – e soprattutto – il suo sistematico assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore, che si sostanzia in un obbligo continuativo di obbedienza da parte del lavoratore ed in un contestuale potere di interferenza del datore sulle modalità di svolgimento della prestazione. Come correttamente evidenziato dal primo Giudice, tali elementi non sono stati delineati in modo rigoroso nell'atto introduttivo, nel quale non sono stati compiutamente descritti, da un lato, il contenuto degli ordini ricevuti dalla lavoratrice e, dall'altro, il loro livello di vincolatività. Né sono state precisate le forme con le quali il datore esercitava il potere direttivo, disciplinare e organizzativo. Tale descrizione, peraltro, avrebbe dovuto essere ancor più precisa e dettagliata attesa la natura creativa ed intellettuale delle mansioni svolte dalla lavoratrice che rende ancora più sfumati i caratteri della subordinazione (c.d. attenuata). I capitoli di prova, così come formulati nel ricorso di primo grado (e non certamente modificabili in corso di causa neppure su ordine del Giudice), sono assolutamente generici e, seppur confermati, non sarebbero stati sufficienti a dimostrare l'eterodirezione (“21. La SI.ra si trasferiva in Italia e prendeva _1 servizio pressi i locali presi in locazione dalla Società in Via Senato a Milano, ove la stessa continuava a svolgere, sempre sotto la direzione del SI. (ma, Per_1 stavolta, per il tramite della SI.ra le medesime mansioni di direttore Parte_3 creativo. 22. La SI.ra continuava ad occuparsi dello scouting di _1
[9] manifatture e fabbriche, tessuti, accessori, etichette, ricami, etc.. Una volta individuati i fornitori, alla SI.ra veniva richiesto dalla SI.ra e _1 Parte_3 dal SI. di supervisionare ed organizzare tutte le attività di lavorazione Per_1 conseguenti, ossia lanciare i capi con diversi suppliers, controllare i cartamodelli, i tessuti, proto fitting, fino all'approvazione del capo finito. 23. La ricorrente osservava il presente orario di lavoro: dalle ore 09.00 alle ore 18.00 (con un'ora di pausa pranzo), dal lunedì al venerdì, per complessive 40 ore settimanali. Spesso la SI.ra era costretta altresì a lavorare anche oltre tale fascia oraria, stante _1 le continue richieste dei suoi responsabili. 24. In Italia, la modalità di esecuzione della prestazione, in linea con quanto già accaduto nei precedenti rapporti intercorsi Perso con le altre società del gruppo , era la seguente: il SI. inviava alla CP_5
SI.ra a mezzo WhatsApp le istruzioni sui capi da realizzare (foggia, colori, _1 materiali, lavorazioni, etc.); i messaggi venivano contestualmente tradotti dalla SI.ra dal cinese all'inglese e la SI.ra una volta definita la linea Parte_3 _1 creativa, procedeva a coordinarsi con gli altri collaboratori e i fornitori per la realizzazione dei capi. 25. Al contempo, la Società affidava alla SI.ra _1 anche il coordinamento delle attività di upload delle immagini dei prodotti sul sito web della Società. 26. Alla SI.ra era altresì affidato il coordinamento di _1 tutto il personale presente in sede (le SI.re , CP_6 Persona_2 [...]
, e il SI. ). In riferimento a tale aspetto, Per_3 Persona_4 Persona_5 si vedano le innumerevoli conversazioni intervenute sulla piattaforma WhatsApp con i predetti collaboratori della convenuta (v. doc. 28). 27. In particolare, la SI.ra
svolgeva l'attività di Production Manager. La SI.ra era CP_6 Persona_2 una Graphic Desingner e la SI.ra era una Product Developer Persona_3
(diretta assistente dalla ricorrente). La SI.ra svolgeva mansioni di Persona_4
Tech Designer, mentre il SI. quello di 28. La Persona_5 Parte_4
SI.ra si occupava del coordinamento con i fornitori di GF (es. AR _1
Consulting, ASAP S.r.l., One Company, MMMAR S.r.l., EN DE S.p.A., HI NT S.p.A., Mary Fashion S.r.l., Rilievi Group S.r.l.)”.
Tanto osservato in ordine alla mancata dimostrazione del presupposto “principe” della subordinazione, ossia l'eterodirezione, appaiono inidonei a sostenere la domanda dell'appellante i rilievi circa il fatto che la sig.ra si relazionasse _1 in azienda direttamente con i dipendenti della resistente e si avvalesse della loro collaborazione. Sul tema, la giurisprudenza di legittimità ha, in più occasioni, statuito che l'assoggettamento del lavoratore subordinato esprime una relazione fra datore e lavoratore e, nell'ambito di questo rapporto, il datore assume una posizione attiva (in quanto esercita il proprio potere nei confronti del lavoratore) ed il lavoratore una posizione passiva (in quanto è assoggettato al potere datoriale). Esterno a ciò è il rapporto fra il lavoratore (che invochi la natura subordinata del proprio lavoro) ed altri lavoratori;
l'eventuale potere che il primo eserciti nei confronti del proprio staff non costituisce, di per sé, una manifestazione della sua
[10] subordinazione al datore, poiché è ipotizzabile anche nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo, che il primo abbia con il datore;
diventa segnale di subordinazione solo ove il suo potere si eserciti quale subordinata esecuzione dell'assoggettamento a specifiche direttive che il datore gli abbia dato (assoggettamento che anche in questa ipotesi riemerge come parametro di qualificazione del rapporto fra datore e lavoratore). In questo quadro, il fatto che il lavoratore si interfacci con altri soggetti, componenti il proprio staff, non esprime, di per sé, subordinazione, potendo essere anche attuazione di un rapporto di lavoro autonomo;
assume l'aspetto della subordinazione solo ove sia l'esecuzione di direttive ricevute dal datore nell'ambito della situazione di assoggettamento, in cui lo stesso lavoratore si trovi, e che resta il determinante parametro della subordinazione. Il Collegio concorda pienamente col primo Giudice, laddove rileva che, seppur in ricorso la sig.ra ha affermato di aver lavorato per la società, a partire dal _1 luglio 2022, presso la sede sita in Milano, via Senato, essendosi trasferita in Italia dagli Stati Uniti proprio per dirigere la branch italiana, a seguito di espressa richiesta della datrice, “tuttavia, nulla prova in causa tale assunto, in particolare, la presenza della ricorrente presso la sede di via Senato e, a ben vedere, persino in Milano, non essendo stato prodotto alcun documento a riscontro di ciò e risultando l'offerta documentale a tal fine formulata nel corso dell'udienza del 25/10/2023 - con ogni evidenza – tardiva, al pari di quella reiterata in sede di discussione, avente anche ad oggetto i messaggi di ulteriori chat intercorse tra le parti”. Effettivamente, il trasferimento in Italia non può essere affidato esclusivamente a prove orali, ma dev'essere dimostrato documentalmente (certificato di residenza, contratto di locazione o acquisto di un immobile, spese di trasloco, pagamento utenze, etc.). Con riferimento, poi, ai messaggi whatsapp prodotti dalla ricorrente, il Tribunale ha altresì osservato che “in relazione ai 5 mesi di contratto (dal 7 ottobre 2022 al 3 marzo 2023, doc. 1 ric.) tra la ricorrente e la sig.ra risultano Parte_5 scambiati solo dodici messaggi whatsapp (docc. 15 – 27 ric.) e precisamente: quattro nel mese di ottobre 2022 (14, 18, 25 e 29 ottobre 2022), due nel mese di gennaio 2023 (9 e 24 gennaio 2023) e sei nel mese di febbraio 2023 (6, 13, 15, 16, 22 e 23 febbraio 2023). Davvero pochi, tenuto conto del ruolo delle due interlocutrici (asserita direttrice creativa della società, la ricorrente e legale rappresentante della branch italiana, la seconda). Analoga carenza di produzioni si rinviene con riferimento ai messaggi di asserito coordinamento che la ricorrente avrebbe inoltrato al suo presunto team (due al mese, tra il gennaio e il febbraio 2023 (cfr. doc. avv. 28 – 33). (…). Ciò a fronte della rivendicata funzione di direttrice creativa con qualifica di quadro. La penuria di contatti vale, quindi, a confermare che l'attività di consulenza commerciale affidata alla sig.ra richiedeva, un apporto discontinuo, _1
[11] compatibile con la qualificazione autonoma che le parti hanno voluto formalmente attribuire alla collaborazione. Peraltro, anche il contenuto dei messaggi in questione depone nel senso di un incarico di consulenza creativa/stilistica affidato alla ricorrente, da svolgere in sintonia con le strategie commerciali di volta in volta decise e coordinate dal management dell'azienda”. Anche ad avviso di questo Collegio, il contenuto di tali messaggi, lungi dal provare l'eterodirezione, intesa come soggezione della lavoratrice a ordini precisi e vincolanti, dimostra al più l'esercizio del potere di coordinamento legittimamente esercitato dal committente.
In ogni caso, per costante giurisprudenza, qualora a causa della presenza di elementi compatibili con l'uno o l'altro tipo di rapporto, come avviene in caso di svolgimento di mansioni creative, non sia agevole l'apprezzamento dei requisiti suddetti, il giudice non può prescindere dalla qualificazione attribuita dalle parti al rapporto, anche se tale qualificazione non ha di per sè valore determinante (Cass. Sez. L, n. 12364 del 22/08/2003). Se è vero, infatti, che rispetto a tale ultimo elemento (volontà espressa delle parti) può acquisire valore prevalente, ai fini della qualificazione del rapporto, il concreto atteggiarsi di esso, nel caso in cui
– come nella specie – è proprio la conformazione fattuale del rapporto ad apparire dubbia, non ben definita o non decisiva, l'indagine deve essere svolta in modo più accurato sulla volontà espressa in sede di costituzione del rapporto (Cass., 13884/04). Nella specie, l'intenzione delle parti, oltre ad essere esplicita nel voler costituire un rapporto autonomo, esclude espressamente la costituzione di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato. Tale conclusione è altresì avvalorata dalla storia professionale della sig.ra _1 risultante dal suo profilo Linkedin dal quale si evince come la stessa abbia sempre operato in forma autonoma. Prima di collaborare con il gruppo , la sig.ra è stata CP_7 _1 proprietaria e " insieme al marito, sig. di Controparte_8 Persona_6 CP_3
68, una " " (una società di consulenza stilistica) Controparte_9 fondata nel 2007 sita nel quartiere di Soho a New York (USA) (cfr. sempre doc. 3, 4 e 5 fascicolo di primo grado). Dal 2015 a tutt'oggi l'odierna appellante risulta inoltre titolare e " CP_8
di un'altra fashion , la sempre con
[...] Controparte_9 CP_4 sede a New York (USA) (cfr. profilo Linkedin doc. 3 e 6 fascicolo di primo grado). Come si legge in tale profilo, l'agenzia della sig.ra "fornisce ai clienti un _1 ampio menu di servizi dalla direzione creativa e del design, alla presentazione di designer di abbigliamento e accessori, nonché dei migliori produttori in Italia per guidare i clienti e soddisfare le loro esigenze specifiche". Trattasi della stessa attività che l'appellante ha prestato in favore di CP_1
e, precedentemente, in favore di e CP_10 CP_11
[12] Del resto, è la stessa sig.ra che nel proprio profilo Linkedin, _1 relativamente all'esperienza con il gruppo , si descrive come "Freelance" CP_7 per l'intero periodo novembre 2020 - marzo 2023.
Esclusa per tali motivi la natura subordinata del rapporto di lavoro de quo, occorre verificare l'applicabilità nella specie della disciplina introdotta dall'art. 2 D.Lgs n. 23/2015, invocata in via subordinata dall'appellante. Le collaborazioni etero-organizzate rientrano nell'ambito del lavoro autonomo, in forma di collaborazione prevalentemente personale, coordinata e continuativa (art. 409 c.p.c.), ma con organizzazione del committente. Pur senza “sconfinare” nell'esercizio del potere gerarchico e disciplinare (che è alla base della eterodirezione), la collaborazione è qualificabile come etero-organizzata quando è ravvisabile un'effettiva integrazione funzionale del lavoratore nella organizzazione produttiva del committente, in modo tale che la prestazione lavorativa finisce con l'essere strutturalmente legata a questa (l'organizzazione) e si pone come un qualcosa che va oltre alla semplice coordinazione di cui all' art. 409 n. 3 c.p.c., poiché qui è il committente che determina le modalità della attività lavorativa svolta dal collaboratore.
Nella specie non si ravvisano i requisiti dell'invocata etero-organizzazione in quanto l'appellante non ha saputo indicare con precisione in quale modo le modalità della sua prestazione fossero unilateralmente organizzate dal committente. Nulla a tal proposito è stato dedotto ed allegato dall'appellante circa l'impossibilità concreta di organizzare in autonomia la propria attività. Nei capitoli di prova sopra riportati, infatti, non si rinviene alcun cenno al fatto che le prestazioni dovevano essere rese necessariamente con modalità esecutive predeterminate unilateralmente dal committente (ad es., con l'utilizzo di determinati format, o sulla base di tempistiche fisse e invariabili, o utilizzando programmi o piattaforme imposte).
Per tutti questi motivi, l'appello non può che essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata. Ogni altra questione si intende assorbita.
Le spese del grado sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, [come modificato dal decreto 8-3-2018, n. 37] come modificato dal decreto 13-8-2022, n. 147.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 4239/2024 del Tribunale di Milano;
[13] condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 3.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Milano, il 23 gennaio 2025
IL PRESIDENTE IL RELATORE (dott. Giovanni Picciau) (dott. Giovanni Casella)
[14]