Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/04/2025, n. 3533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3533 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
n. 26196 / 2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, in funzione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria Tuccillo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 26196/2022 r.g. tra
(P. IV , con sede legale in Milano Parte_1 P.IVA_1
alla Piazza del Calendario n.3, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in virtù della procura alle liti allegata all'atto di citazione dall'Avv. Alessandro Profumo (C.F. presso il cui C.F._1
studio in Genova alla Via Cesarea 5/7C elettivamente domicilia.
- Attrice
e
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
27.3.1964, ed ivi residente a[...] e CP_2
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi
[...] C.F._3
residente a[...] e (C.F. CP_3
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Francesco Girardi, int. 9, sc. A, rappresentati e difesi giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Gianfranco Meo (C.F.
[...]
), presso il cui studio in Napoli alla Via Belvedere n. 45 C.F._5
elettivamente domiciliano.
- Convenuti
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note scritte depositate per
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1
in giudizio , e premettendo di CP_1 Controparte_2 CP_3
essere creditrice di a seguito della garanzia da lui prestata (sino CP_1 alla concorrenza di € 70.000,00) in favore dell'obbligata principale Parte_2
nel 2015 (doc. n. 5 fascicolo monitorio), in base alla quale aveva ottenuto
[...]
decreto ingiuntivo n. 8649/2021, emesso in data 22.11.2021 dal Tribunale di
Napoli (doc. n. 3 fascicolo parte attrice) e che in data 9.10.2018
[...]
e trasferivano al figlio a la piena CP_1 Controparte_2 CP_3 proprietà dell'appartamento – di loro comproprietà al 50% - in Napoli, al Vico della Tofa n. 60 .
Ciò posto, l'attrice domandava: “ revocare e per l'effetto dichiarare inefficace, nei confronti di in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, il rogito Notaio di Napoli in Persona_1
data 9 ottobre 2018 (doc. 9) n.rep. 20.429 - n.racc. 9.710 - registrato a Napoli
"1" il 23.10.2018 al n. 20232 - Serie IT e trascritto all'Ufficio Provinciale di
Napoli - Servizio di Pubblicità Immobiliare di Napoli 1 con Nota di Pres. n.ro
168 del 24.10.2018 Reg. gen. n. 28979-Reg. part. n. 22008), nella parte in cui
ha proceduto, in qualità di alienante, a trasferire al proprio CP_1
figlio , in qualità di acquirente, la quota del 50% della piena CP_3
proprietà dal padre vantata quanto all'appartamento facente parte del fabbricato di Napoli, Vico della Tofa civ. n.ro 60 - e, precisamente:
"appartamento al secondo piano, distinto con la lettera A, avente accesso dalla porta a sinistra dell'ingresso comune, composto da due vani ed accessori e: confinante nell'insieme con con appartamento Controparte_4
censito con il Sub. 21, con vano scale e con proprietà aliena, salvo altri;
nonché riportato nel N.C.E.U. del Comune di Napoli, in ditta Controparte_5
, sezione MON, foglio 4, mappale 793 sub 20, piano 2, interno
[...]
A , zona cens. 12, cat. A4, cl. 5, vani 3, mq. 64, R.C. Euro 255,65//, Vico della
Tofa n. 60.", e comunque ed in ogni caso la riportata alienazione de qua;
il tutto: a) una volta, occorrendo ma in subordine e salvo gravame, accertata e dichiarata - in toto e con riferimento sia al trasferimento disposto da
[...]
sia al trasferimento disposto da comunque in favore CP_1 Controparte_2
del figlio , ovvero, ma in subordine denegato e salvo gravame, CP_3
nella sola parte afferente il trasferimento immobiliare posto in essere dal padre - la simulazione relativa del medesimo rogito e CP_1
comunque della medesima et infra intervenuta alienazione a titolo simulatamente oneroso in quanto dissimulanti una donazione e comunque un trasferimento a titolo gratuito;
b) con ogni conseguente provvedimento circa le relative trascrizioni e/o annotazioni nei pubblici registri immobiliari e con ordine al competente Conservatore di provvedere con esonero da ogni responsabilità.; IN VIA ALTERNATIVA, accertare e dichiarare la simulazione assoluta e per l'effetto e comunque la nullità e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia assolute del rogito Notaio di Napoli in data 9 ottobre 2018 Persona_1
(doc. 9) n.rep. 20.429 - n.racc. 9.710 - registrato a Napoli "1" il 23.10.2018 al
n. 20232 - Serie IT e trascritto all'Ufficio Provinciale di Napoli - Servizio di
Pubblicità Immobiliare di Napoli 1 con Nota di Pres. n.ro 168 del 24.10.2018
Reg. gen. n. 28979-Reg. part. n. 22008 (doc. 10) e comunque ed in ogni caso dell'ivi simulatamente disposto trasferimento in favore del figlio simulato acquirente della piena proprietà dell'appartamento facente CP_3
parte del fabbricato di Napoli, Vico della Tofa civ. n.ro 60 - e, precisamente:
"appartamento al secondo piano, distinto con la lettera A, avente accesso dalla porta a sinistra dell'ingresso comune, composto da due vani ed accessori e: confinante nell'insieme con con appartamento Controparte_4
censito con il Sub. 21, con vano scale e con proprietà aliena, salvo altri;
nonché riportato nel N.C.E.U. del Comune di Napoli, in ditta Controparte_5
, sezione MON, foglio 4, mappale 793 sub 20, piano 2, interno
[...]
A , zona cens. 12, cat. A4, cl. 5, vani 3, mq. 64, R.C. Euro 255,65//, Vico della
Tofa n. 60." ut infra posto in essere dai coniugi simulati alienanti
[...]
e ciascuno per la propria e rispettiva quota del 50%, CP_1 Controparte_2
ovvero ma in subordine denegato e salvo gravame, ut infra disposto dal solo padre simulato alienante;
il tutto, con ogni conseguente CP_1
provvedimento circa le relative trascrizioni e/o annotazioni nei pubblici registri immobiliari e con ordine al competente Conservatore di provvedere con esonero da ogni responsabilità”, tutto, con condanna al pagamento delle spese del presente giudizio.
Si costituivano in giudizio , e CP_1 Controparte_2 CP_3
eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per assoluta incertezza della domanda, ai sensi del combinato disposto degli art. 163, comma 2 n. 3 e 4, e art. 164 c.p.c.
Quanto al merito, contestavano la circostanza per cui si Controparte_1
sarebbe spossessato dell'unico bene immobile di sua proprietà alienandolo al figlio sottraendosi in questo modo alle garanzie dei creditori. CP_3
Specificavano, poi, che il negozio oggetto di causa dovesse qualificarsi come contratto di mantenimento attraverso cui costituiva un CP_3
vitalizio di assistenza, mantenimento, di cura morale e materiale in favore dei propri genitori ( e ) e, quale corrispettivo del CP_1 Controparte_2
vitalizio di cui sopra, e trasferivano al figlio CP_1 Controparte_2
( ) la piena proprietà dell'immobile facente parte del fabbricato CP_3
in Napoli, Vico della Tofa n. 60.
Concludevano, quindi, per sentir dichiarare la nullità, l'improcedibilità,
l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza della domanda attorea, con condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e vittoria delle spese processuali da attribuirsi al procuratore antistatario.
La causa veniva istruita con deposito di documenti, in data 5.06.2023 era assegnata alla scrivente , che con ordinanza del 15.11.2024 riservava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò posto , in via preliminare va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163, comma 2 n. 2 e 3, e 164 c.p.c. sollevata dagli odierni convenuti.
Nel caso di specie, invero, le domande formulate nell'atto di citazione dalla specificano la natura ed il titolo su cui si fondano le richieste, CP_6
indicando e precisando l'oggetto della pretesa stessa, e determinano la posizione assunta dall'attore sui fatti rappresentati in giudizio risultando chiari sia il petitum, che la causa petendi.
Tanto premesso, l'azione proposta dall'attrice può agevolmente qualificarsi come azione revocatoria ex art. 2901 c.c. Trattasi di uno strumento riconosciuto al creditore che consente di ricostruire la garanzia generica del credito di cui all'art 2740 c.c., la cui consistenza, per effetto di uno o più atti di disposizione compiuti dal debitore, si sia ridotta al punto da pregiudicare la realizzazione del diritto del creditore con l'azione espropriativa. In coerenza con tale funzione, tale azione, ove esperita vittoriosamente, non determina il travolgimento dell'atto dispositivo, ma semplicemente la sua inefficacia nei confronti del creditore che la abbia vittoriosamente esperita, per consentire allo stesso di esercitare sul bene, oggetto dell'atto, l'azione esecutiva ai sensi degli artt. 602 ss. c.p.c. per la realizzazione del credito.
Come è noto, l'art. 2901 cc prevede quali requisiti indispensabili dell'azione:
1) la sussistenza di un diritto di credito verso il debitore.
Condizione preliminare per l'esercizio di tale azione è, infatti, l'esistenza di un credito in capo all'istante, anche se sottoposto a condizione o termine. Quanto all'ambito di applicazione della norma de qua, mette conto evidenziare che il
Tribunale adito ritiene di condividere il principio espresso dalla consolidata
Giurisprudenza di legittimità, secondo cui per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente l'esistenza di una semplice ragione di credito e non necessariamente di un credito certo, liquido ed esigibile, accertato in sede giudiziale (v. 12678/2001; Cass. n. 12144-99; Cass. n. 5863-
98; Cass. n. 1712-98).
Inoltre, quando oggetto dell'azione revocatoria ordinaria sia una "res" litigiosa, la definizione dell'eventuale controversia sull'accertamento del credito non costituisce l'antecedente logico-giuridico indispensabile della pronuncia sulla domanda revocatoria, sicché il giudizio relativo a tale domanda non è soggetto a sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., non ponendosi il conflitto tra giudicati che tale norma intende evitare. L'accertamento svolto
"incidenter tantum" dal giudice dell'azione revocatoria in ordine al credito contestato è esclusivamente finalizzato ad ottenere l'inefficacia dell'atto pregiudizievole alle ragioni del creditore, ma non costituisce titolo sufficiente per procedere ad esecuzione nei confronti del terzo acquirente (v. ex multis
Cass. civile n. 28141 /2023, n. 15275 /2023; Cass n. 17257/ 2013). 2) l'eventus damni.
Tale requisito consiste nell'obiettivo ed effettivo pregiudizio arrecato ai creditori dall'atto di disposizione posto in essere dal debitore (cfr. Cass. n.
3126/87) e sussiste, non solo quando l'atto di disposizione del debitore renda impossibile, ma anche quando renda solo più difficile la soddisfazione coattiva del credito (v. Cass, n.12678/2001, Cass. n. 12144/1999).
3) scientia damni; consilium fraudis.
Se l'atto di disposizione compiuto dal creditore è anteriore al sorgere del credito, occorre accertare che l'autore abbia compiuto l'atto allo scopo di precludere o rendere più difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo credito Se, invece, si tratta di atto successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio al creditore con il proprio atto
Inoltre, nel caso in cui il debitore ponga in essere un atto a titolo oneroso, per ciò che concerne la posizione del terzo, occorre distinguere a seconda che si tratti di un atto successivo o anteriore al sorgere del credito: nel primo caso, è necessario la consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo;
nel secondo caso, invece, occorre una partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione dell'alienante, consistente nella specifica intenzione di pregiudicare il creditore: la relativa prova può essere fornita anche mediante presunzioni ( v. ex multis v. Cass. n. 28423/2021, Cass, 6272/1997; Cass. n. 4077/1996).
Ciò posto, in via preliminare con riferimento alla fattispecie in esame va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di , in quanto Controparte_2
l'azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto un bene, ancorché in comunione, è esperibile soltanto per la quota di spettanza del debitore, mancando qualsiasi titolo idoneo ad estendere l'inefficacia dell'atto dispositivo anche nei confronti degli altri soggetti, che sebbene parti contrattuali dell'atto negoziale impugnato, non versino, però, nella condizione debitoria.
Sul punto è dato rilevare, infatti, che l'art. 2901 c.c., comma 1°, nello stabilire che il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni (nel concorso dei requisiti previsti), non prescrive che tali atti debbano essere soltanto quelli aventi ad oggetto un bene appartenente in proprietà esclusiva al debitore, ben potendo avere ad oggetto un bene in comunione, dunque appartenente a più soggetti pro quota, ed essere oggetto di un'azione revocatoria. (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 18707 /2021; Cass., sent n. 17021/2015).
Inoltre, deve ritenersi che in tale ultima ipotesi non sussista un'ipotesi di litisconsorzio necessario del contraente alienante non debitore, atteso che l'accoglimento dell'azione in favore del creditore non determina alcun effetto restitutorio né, tantomeno, un effetto traslativo a favore dell'attore, ma comporta solo l'inefficacia relativa dell'atto rispetto al creditore, senza peraltro caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di alienazione nei confronti dell'acquirente( v. Cass. sent. n. 18707/2021).
Tale principio trova applicazione anche nell'ipotesi di comunione legale tra i coniugi, in caso di alienazione del bene ad un terzo, atteso che l' atto dispositivo comporta – a differenza della costituzione in fondo patrimoniale - la fuoriuscita del bene dal regime della comunione legale, sicchè in siffatte ipotesi, la revocatoria potrà e dovrà avere ad oggetto soltanto la “quota” del coniuge debitore, “quota” che sorge al momento della cessione dell'immobile a terzi(Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 18707 del 01/07/2021).
Al contrario, in caso di costituzione in fondo patrimoniale del bene, in assenza di un atto dispositivo, il bene rimane in comunione legale, che integra un' ipotesi di comunione senza quote o cd a mani riunite ( v. Corte
Costituzionale n. 311 del 17 marzo 1988), atteso che l'apposizione del vincolo non è annoverata tra le cause di scioglimento di cui all'art. 191 c.c. , sicchè la revocatoria deve riguardare l'atto nella sua interezza e il coniuge non debitore deve ritenersi litisconsorte necessario ( v. Cass. sent n.9536/2023)
Ne consegue che, in ordine all'azione revocatoria ordinaria spiegata da proposta per la sola quota di (pari al Parte_1 CP_1
50%), in capo a questi va riconosciuta la legittimazione passiva .
Ciò detto , alla luce dei principi evidenziati in materia di azione revocatoria, vanno ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art 2901 c.c.
In primis, il credito in capo all'istante in funzione del quale viene esperita l'azione de qua è stato oggetto del decreto ingiuntivo n. 8649/2021, emesso in data 22.11.2021 dal Tribunale di Napoli, e confermato in sede di opposizione con sentenza n. 1049/2023 emessa dal Tribunale di Napoli.
La circostanza che tale credito sia ancora sub iudice, essendo stata impugnata la sentenza di primo grado, non rileva in questa sede, atteso che la definizione dell'eventuale controversia sull'accertamento del credito non costituisce l'antecedente logico-giuridico indispensabile della pronuncia sulla domanda revocatoria, come innanzi precisato.
L'azione ex art 2901 c.c., dunque, non è soggetta a sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., non ponendosi neanche in astratto configurare un conflitto tra giudicati che tale norma intende evitare.
Deve altresì ritenersi sussistente, alla luce della documentazione agli atti e in mancanza di prova di segno contrario offerta del debitore convenuto ( v. Cass.
n. 1366/2017; Cass. 20232/2023) , il requisito oggettivo dell'eventus damni , e cioè il pregiudizio discendente ai creditori dall'atto compiuto, avuto riguardo alla circostanza che l'immobile trasferito era l'unico , seppur in contitolarità con la moglie, facente parte del patrimonio del debitore ( v. doc 8 allegato all'atto di citazione ) e tenuto conto dell'incapienza della società debitrice principale , non essendo titolare di alcun bene immobile ( v. doc 4 allegato all'atto di citazione comparsa di costituzione ), di cui il debitore convenuto era a conoscenza ricoprendo la carica di amministratore nella suddetta società ( v. doc. 4 cit.) .
Tali circostanze portano dunque a ritenere che l'atto dispositivo compiuto abbia di fatto reso impossibile o comunque altamente difficile la soddisfazione del credito ( v. sul punto Cass. 20232/2023; Cass. n.
16221/2019; Cass. civile sez. III, 1558/2024).
Quanto alla sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti per l'accoglimento dell'azione revocatoria, in merito all'atto compiuto, va precisato quanto segue.
Trattasi di un cd “ vitalizio improprio” con cui il vitaliziante ( figlio ) si è obbligato, in corrispettivo dell'alienazione di un immobile , a prestare ai vitaliziati ( rispettivamente padre – debitore – e madre ) per tutta la loro vita il necessario mantenimento e l'assistenza morale e materiale, ed in particolare , ad “eseguire e/o garantire le necessarie e/o opportune prestazioni di cura, mantenimento della persona dei vitaliziati, cure mediche ed assistenza domiciliare specialistica e/o generica, secondo le necessità, nonchè in ogni caso assistenza morale e materiale”.
Tale atto, invero, e' caratterizzato al momento della sua conclusione dall'alea inerente sia alla durata della vita dei vitaliziati, sia alla entita' delle prestazioni a carico del vitaliziante, le quali tuttavia, proprio in quanto negoziabili come corrispettivo, sono necessariamente suscettibili di valutazione economica, cosi' da comparare secondo dati omogenei, in termini di presumibile equivalenza o, al contrario, di palese sproporzione, la capitalizzazione della rendita reale del bene trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilita' periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante.
Avendo tale atto carattere oneroso, avuto riguardo al contenuto dello stesso, ed essendo stato posto in esser successivamente all'insorgenza del credito, come è dato evincersi dalla documentazione agli atti, deve altresi' ritersi sussistente il requisito soggettivo prescritto dall'art 2901 c.c. n. 2 sia in capo al debitore che al terzo cui è stato trasferito il bene .
Ed invero, quanto a , la tempistica dell'atto , avente ad oggetto CP_1
l'unico bene del debitore , l'incapienza della società debitrice principale e il peggioramento delle condizioni economiche della stessa, di cui il debitore era a conoscenza, ricoprendo la carica di amministratore, portano a ritenere la conoscenza da parte dello stesso del pregiudizio derivante dall'atto alle ragioni creditorie.
Alle medesime conclusioni è dato addivenire con riferimento al terzo.
Ed invero, il legale di parentela esistente tra le parti del negozio dispositivo
(padre, madre e figlio convivente v. e cfr. docc. 2bis e 9 alla comparsa di costituzione ) , la carica di amministratore della società debitrice principale ricoperta dal padre , la partecipazione come socia della madre CP_1
nella suddetta società e in altre società facenti capo alla famiglia , la circostanza che il bene trasferito fosse l'unico esistente nel patrimonio del padre debitore ed infine il coinvolgimento del figlio nell'attività economica svolta dalla famiglia anche nel settore del gioco e delle scommesse, settore in cui operava anche Shock Bet srl, attraverso le società riconducibili alla famiglia, in cui ha ricoperto cariche sociali ( doc. 15 allegato all'atto di citazione), portano a ritenere in via presuntiva la conoscenza o quanto meno la mera conoscibilità ( v. Cass. 7552/2000; Cass. n. 1173/2006) delle difficoltà finanziarie del padre e della madre collegate alle difficoltà economico- finanziaria della Società "di famiglia" Shock Bet s.r.l. e dunque del pregiudizio arrecato ai creditori attraverso l'atto dispositivo compiuto dopo l'insorgenza del credito .
Ciò posto, alla luce di quanto innanzi evidenziato, il Tribunale accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia dell'atto di cui al rogito Notaio
di Napoli stipulato in data 9 ottobre 2018 n. rep. 20.429 - n. Persona_1
racc.
9.710 nella parte in cui ha proceduto, in qualità di CP_1
alienante, a trasferire al proprio figlio , in qualità di acquirente, CP_3
la quota del 50% della piena proprietà dell'appartamento facente parte del fabbricato di Napoli, Vico della Tofa n. 60 riportato nel N.C.E.U. del Comune di Napoli, in ditta sezione MON, foglio 4, Controparte_5
mappale 793 sub 20, piano 2, interno A , zona cens. 12, cat. A4, cl. 5, vani 3, mq. 64, R.C. Euro 255,65//, Vico della Tofa n. 60.
Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti , non sussistendo i presupposti di cui all' art. 96 c.p.c.
Atteso l'esito del giudizio , Tribunale ritiene che sussistano giusti motivi per la integrale compensazione delle spese di lite tra l'attrice e la convenuta
, mentre in ossequio al principio di soccombenza condanna i Controparte_2
convenuti e in solido al pagamento delle CP_1 CP_3
spese di lite che si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore del giudizio dell'attività espleta secondo tariffa vigente.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da nei confronti di Parte_1
, e , ogni altra istanza rigettata CP_1 Controparte_2 CP_3
e disattesa, così provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia dell'atto di cui rogito Notaio di Napoli stipulato in data 9 ottobre 2018 n. Persona_1
rep. 20.429 - n. racc.
9.710 nella parte in cui ha proceduto, in CP_1 qualità di alienante, a trasferire al proprio figlio , in qualità di CP_3
acquirente, la quota del 50% della piena proprietà dell'appartamento facente parte del fabbricato di Napoli, Vico della Tofa n. 60 riportato nel N.C.E.U. del Comune di Napoli, in ditta sezione Controparte_5
MON, foglio 4, mappale 793 sub 20, piano 2, interno A , zona cens. 12, cat.
A4, cl. 5, vani 3, mq. 64, R.C. Euro 255,65//, Vico della Tofa n. 60.
-ordina al Conservatore dei registri immobiliari di provvedere all'annotazione della sentenza ex art 2655 c.c.
-compensa le spese di lite tra l'attrice e la convenuta;
Controparte_2
- condanna i convenuti e , in solido fra loro, al CP_3 CP_1
pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano € 14.103,00 per compensi oltre iva e c.p.a e rimborso spese forfettarie come per legge
Napoli,8.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Tuccillo SENTENZA
12 SENTENZA
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