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Articolo 6 della Legge 5 luglio 1965, n. 833
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Legge 5 luglio 1965, n. 833
Articolo 6 della Legge 5 luglio 1965, n. 833
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24 luglio 1965
Art. 6.
L' articolo 4 della legge 23 giugno 1964, n. 433 , e' abrogato.
Entrata in vigore il 24 luglio 1965
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