Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 4669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4669 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 11/06/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 395/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. PUCA DOMENICO e MARIA DE ANGELIS, con elezione di domicilio in VIA FASOLARA 4, ISCHIA, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. MARIA PIA TEDESCHI, con elezione di CP_2 domicilio in VIA A.DE GASPERI C/O UFF.LEGALE 55 NAPOLI;
CP_2
RESISTENTE
e
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_3
GIUSEPPE RINALDI, con elezione di domicilio in INDIRIZZO TELEMATICO;
RESISTENTTE OGGETTO: opp ex art, 24 dlgs 46/99 CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 8-1-2024, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'iscrizione nei ruoli esattoriali emessi dall' di cui all'avviso CP_2 di addebito n. 371 2018 0012195842 000, notificato in data 2-12-2023, per sanzioni amministrative per i primi 3 trimestri dell'anno 2020 nonchè per omessi contributi e sanzioni per i primi 3 trimestri dell'anno 2021, per un ammontare complessivo di euro 3699,29 e, all'uopo, conveniva innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Napoli l' e l' per chiedere l'annullamento dell'avviso di CP_2 Controparte_3 addebito impugnato, con rivalsa delle spese. Eccepiva l'illegittimità della pretesa perchè conseguente alla errata decadenza dal beneficio dell'esonero contributivo per i primi 3 trimestri dell'anno 2021 ex l. 178/2020, per mancanza del requisito della regolarità contributiva riferita malamente all'anno 2020, per il quale i versamenti erano, invece, stati effettuati alle scadenze differite, da ultimo, con il dl n. 145 del 2020 e, comunque, entro il mese di ottobre 2021, data alla quale, ex l. 106 del 2021, doveva essere verificata la regolarità contributiva;
che, in ogni caso, non aveva ricevuto notifica dell'invito alla regolarizzazione, ex art. 4
l'agenzia di riscossione eccepiva il difetto di legittimazione passiva.
****** L'opposizione è tempestiva essendo stata presentata entro il termine di 40 giorni dalla data di notifica dell'avviso di addebito come prescritto dall'art.24 del d.lvo 46/99.
Nel merito può trovare accoglimento nei sensi di seguito precisati. L'iscrizione a ruolo per la quale è stata proposta opposizione concerne la richiesta di sanzioni per ritardato pagamento dei contributi relativi ai primi tre trimestri dell'anno 2020 e dei contributi e delle sanzioni per i primi tre trimestri dell'anno 2021, questi ultimi conseguenti alla decadenza dai benefici ex art. 47bis del dl 73 del 2021 (conv. in l. n.106 del 2021), per l'irregolarità contributiva per l'anno 2020 che ha comportato all'emissione di un DURC negativo. Necessaria una breve ricostruzione del quadro normativo di riferimento. L'art. 47 bis del dl. 73/2021 ha previsto che: “Ai fini della concessione dell'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, (ndr esonero parziale dal pagamento per l'anno 2021 dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti) la regolarità contributiva è verificata d'ufficio dagli enti concedenti a far data dal 1° novembre 2021. A tal fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Resta in ogni caso fermo il recupero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti.” In altri termini, per ottenere l'esonero contributivo, la legge ha richiesto la regolarità contributiva alla data di ottobre 2021, attestata con l'emissione del DURC (documento unico di regolarità contributiva). La decadenza è stata, infatti, disposta ex art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006. La norma prevede “A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarita' contributiva, (……)”. Il successivo comma1176 ha, poi, stabilito che: “ Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarita' contributiva di cui al
2 comma 1175 (….)” Il decreto ministeriale 30-1-2015 -applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame- , per la definizione delle modalita' di rilascio e dei contenuti analitici del Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC), ha, quindi, previsto, per quanto rileva nella presente fattispecie, che, in mancanza dei requisiti di cui di regolarità contributiva gli Enti, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento gia' rilasciato invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni (art. 4). L'art. 31, comma 8, del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013), in tema di semplificazione nel rilascio del DURC, ha, infine, statuito che “Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato, invitano l'interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità”. La novella prevede – quindi – che gli enti previdenziali preposti al rilascio del DURC sono tenuti ad attivare un vero e proprio procedimento di regolarizzazione attraverso il quale le aziende che si trovino ad essere prive del requisito della regolarità contributiva, siano messi in grado di sanare la propria posizione prima della
“certificazione” di una loro situazione di irregolarità. La norma non risulta abrogata o modificata dal d.l. 20-3-2014 n. 34, conv., in l. n.78 del 2014, ulteriormente intervenuta sulla semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva. Con tale ultimo intervento legislativo, unitamente al decreto ministeriale di attuazione, è stata, invero, disposta l'abrogazione delle disposizioni non essa non compatibili e, in particolare, del d.m. 24-10-2007, il cui art. 7 già prevedeva l'invito alla regolarizzazione.
Nel merito l'istante assume che non sussisteva alcuna irregolarità contributiva ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 bis del dl 73 del 2021, perché per l'anno 2020 i versamenti erano stati saldati interamente alla data di ottobre 2021, come previsto dall'art. 47 bis citato. La tesi, seppure suggestiva non può trovare accoglimento. E' pur vero che, per l'anno 2020, secondo la ricostruzione della normativa emergenziale contenuta in ricorso, il termine dei versamenti è stato più volte prorogato e la proroga, in ultimo è stata fissata al mese di marzo 2021, senza applicazione di sanzioni. Ma è lo stesso ricorrente che riconosce (v. anche F24 in atti) di avere provveduto ai versamenti nel mese di febbraio e, in ultimo, nel mese di agosto 2021; il conseguente ritardo nei versamenti rispetto all'ultimo termine di proroga ha, invero, determinato il maturare delle sanzioni in relazione alla quota parte dei contributi versati
3 ad agosto 2021 e che non risultano essere state corrisposte. Sicchè ad ottobre 2021 sussisteva ancora un'irregolarità, seppure per le sole sanzioni per ritardato pagamento di parte di quanto dovuto per l'anno 2020. Gli è, tuttavia che il comma 3 art. 3 del del citato DM 31.1.2015 prevede che la regolarità contributiva sussiste comunque anche “in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile e che non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge”. Il limite per definire lo scostamento non grave non si ritiene suscettibile di valutazione discrezionale, sicchè anche se la somma dovuta a solo titolo di sanzioni sia di poco superiore, l'emissione di DURC irregolare è comunque illegittima. Conduce a tale convincimento la giurisprudenza di legittimità per la quale
“l'unico presupposto realmente sotteso all'accertamento della "regolarità contributiva" è l'adempimento delle obbligazioni concernenti contributi e premi, oltre che di eventuali versamenti dovuti alle casse edili, e che le stesse ipotesi in cui la presenza di un inadempimento non è d'ostacolo al rilascio del DURC sono rigidamente tipizzate dalle fonti primarie e secondarie, per modo che l'ente previdenziale preposto al suo rilascio non è chiamato ad esercitare, nell'ambito del relativo procedimento, poteri discrezionali, ma deve esclusivamente verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti normativamente previsti nello svolgimento di una attività vincolata, di carattere meramente ricognitivo, della cui natura partecipa anche il giudizio tecnico concernente la verifica di cause che non siano ostative al suo rilascio” (cfr. in motivazione, Cass. n. 5825 del 03/03/2021). Nella specie, l'importo è superiore, sebbene di poco, alla soglia dello scostamento non grave. Esso, però, è frutto di un errato calcolo delle sanzioni. Tanto risulta chiaramente dal documento contabile depositato dalla difesa dell' dal quale risulta che le sanzioni, al tasso annuo di 5,500%, sono state calcolate CP_2 con la decorrenza riferita alla originaria scadenza di pagamento dei contributi, senza, cioè, tenere conto del termine ultimo della proroga.
Si rammenta che il saldo dei contributi per l'anno 2020 è avvenuto per una sola rata entro il termine di marzo 2021 e per le retanti tre rate nel mese di agosto 2021. Il ritardo va, pertanto, calcolato per i tre trimestri del 2020 corrisposti anziché entro il mese di marzo 2021 nel successivo mese di agosto, con un ritardo di soli 150 giorni e un importo delle sanzioni di circa €21,00 per ciascun trimestre, quindi assolutamente sotto la soglia di € 150,00, per la quale andava emesso, in ogni caso, il DURC Regolare. Da ciò consegue, in via ulteriore, l'insussistenza dei presupposti per la decadenza dai benefici ex art. art. 47 bis del dl. 73/2021 e art.1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Alla luce delle considerazioni esposte, la domanda va, pertanto, accolta con
4 conseguente declaratoria di illegittimità dell'avviso di addebito n. 371 2018
0012195842 000. Tanto assorbe le altre eccezioni pure sollevate dalla difesa dell'istante. Le spese seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da dispositivo. CP_2
Quanto alla presenza nel presente giudizio dell Controparte_3
, va rammentato che, in tema di riscossione dei contributi previdenziali
[...] mediante iscrizione a ruolo, va escluso che nel giudizio avente ad oggetto –come nella specie- il solo accertamento del credito sia configurabile un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione ed occorre attribuire alla chiamata in causa di quest'ultimo ex art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999 il valore di una mera litis denuntiatio, finalizzata al solo scopo di rendere noto al concessionario medesimo la pendenza della controversia e di estendergli gli effetti del futuro giudicato
(cfr. Cass. n. 16425 del 2019; Cass. n. 23984 del 2014; Cass. n. 11687 del 2008; Cass. n. 11274 del 2007). Tanto vale ai fini della compensazione delle spese nei confronti dell'ente di riscossione.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) in accoglimento dell'opposizione, dichiara l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo dei crediti vantati dall' nei confronti del ricorrente e portati nell'avviso di addebito n. 371 2018 CP_2
0012195842 000; 2) Condanna l in solido, alla rifusione in favore dell'istante delle CP_2 spese di lite liquidate in complessivi euro 1200,00, comprensive di spese forfettarie, oltre Cpa ed Iva secondo legge, con attribuzione agli avv.ti antistatari in solido;
3)spese compensate nei confronti dell' . Controparte_4
Così deciso in data 11/06/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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