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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 18/03/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente
Dott. Carmine Esposito Giudice
Dott.ssa Marianna Frangiosa Giudice rel.
a seguito della camera di conIGlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 569/2024 del Ruolo Generale V.G. avente ad oggetto: separazione consensuale, promosso da
, nata il [...] a [...], (C.F. Parte_1 C.F._1
e nato il [...], a [...], (C.F. Parte_2
entrambi residenti in [...], al Vico Alcide De C.F._2
Gasperi, n. 3, rappresentati e difesi dall'avv. NICOLINA DE CONO (C.F.
) ed elettivamente domiciliati in RE SA (SA), alla Via C.F._3
Timpa, n. 10, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
nonché
P.M. in sede presso il Tribunale di Vallo della Lucania il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso, in data 07/11/2024;
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO
Gli odierni ricorrenti, i IGnori e , con ricorso Parte_1 Parte_2 congiunto depositato in data 26.10.2024 adivano l'intestato Tribunale esponendo in punto di fatto: di aver contratto matrimonio concordatario nel Comune RE
SA (Sa), in data 08.09.2001 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di RE
SA (Sa) alla Parte II, Serie A, Ufficio 1, dell'anno 2001, Atto n. 11, in regime di comunione dei beni;
che dalla predetta unione nascevano a Vallo della Lucania
(Sa), il 11.12.2008 il figlio ed il 30.07.2013 ; che Persona_1 Persona_2
l'unione matrimoniale con il passare del tempo si logorava venendo meno l'affectio coniugalis a causa di sopravvenute incompatibilità ed incomprensioni, tali da rendere improseguibile ed intollerabile la convivenza.
Tanto premesso i ricorrenti chiedevano omologarsi la separazione alle seguenti condizioni, come modificate all'udienza di comparizione personale dinanzi al giudice delegato “…: “…1) I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, liberi di fissare ove credono la loro personale residenza ed abitazione. 2) I figli sono affidati ad entrambi i genitori, nel reciproco rispetto ed in armonia con le eIGenze che i minori dimostreranno. 3) I coniugi individuano quale residenza abituale per i propri figli, l'abitazione sita in RE SA (Sa), alla via
Roma n. 27 di proprietà della IGnora in cui i minori si trasferiranno insieme Pt_1 alla madre e ai nonni materni;
4) La responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle solo questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse per i figli. 5) Durante il periodo invernale non feriale, il padre Parte_2 conserva il diritto di vedere e frequentare i figli quotidianamente, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, sempre che gli stessi minori non rappresentino una diversa volontà; inoltre, sarà cura dei genitori comunicarsi dove prelevare e riportare i figli. 6) In qualsiasi momento della giornata, i figli potranno comunicare telefonicamente e come meglio credono con l'altro genitore e viceversa. 7) I figli resteranno a dormire presso l'abitazione del padre, sita in RE
SA al Vico Alcide De Gaspari, n. 3 per n. 2 weekend alternati al mese. 8) Durante il periodo estivo i figli trascorreranno un periodo non inferiore a giorni 15 (quindici) consecutivi con il padre. 9) Le vacanze natalizie e quelle pasquali saranno concordate di volta in volta tra i genitori e saranno alternate, salvo diverso accordo tra i coniugi. 10) Il IG. verserà mensilmente ai figli la somma di €. 300,00 (euro Parte_2 trecento /00) quale contributo al loro mantenimento, ossia €. 150,00 (euro centocinquanta/00) per ciascun figlio, entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese di riferimento, tale somma sarà adeguata automaticamente ogni anno secondo gli indici
ISTAT e sarà versata sulla carta Postepay intestata alla IG.ra . Parte_1
11) I coniugi contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie nell'interesse dei figli minori. Tali spese dovranno essere previamente concordate tra gli ex coniugi e documentate. Tali spese necessarie comprendono a titolo esemplificativo: Spese scolastiche (tasse scolastiche, libri di testo e materiale di corredo scolastico e di cancelleria di inizio anno, gite scolastiche, viaggi di studio, corsi di recupero e lezioni private); Spese extrascolastiche (attività sportive e musicali e pertinenti attrezzature); Spese mediche e farmaceutiche, odontoiatriche ed oculistiche non coperte dal S.S.N. 12) i figli minori, alla stato, saranno, ai soli fini fiscali – dichiarazione patrimoniale dei redditi- portati in detrazione nella misura del
100 % dalla madre;
inoltre alla IG.ra viene riconosciuto la corresponsione Pt_1 dell'assegno unico familiare per entrambi i figli al 100%. 13) I coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento dei figli negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. I al fine di risolvere la crisi coniugale, soprattutto nell'interesse Per_3 della prole convengono di sciogliere la comunione legale su tutti i beni mobili ed immobili a loro appartenenti definendo interamente i reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, con le successive essenziali condizioni. 14) in merito alla casa coniugale, sita in RE SA al Vico Alcide De Gaspari n. 3, i coniugi si impegnano all'esito della sentenza di separazione consensuale a recarsi presso un notaio per regolarizzare la situazione in merito alla proprietà dell'immobile sito in
RE SA al Vico Alcide De Gaspari n. 3. 15) I coniugi convengono di lasciare integri tutti gli arredi esistenti nella casa coniugale ad eccezione di quelle delle camere da letto dei minori che la IG.ra provvederà ad asportare Pt_1 Parte_1 completamente. 16) Il IG. ha già trasferito la sua quota della società Parte_2
, di cui era Controparte_1 Controparte_2 socio alla IG.ra rinunciando a qualsiasi preteso diritto e/o azione Parte_1 sulla stessa, cedendo alla IG.ra la propria quota, si scioglie il Parte_1 vincolo della comunione legale gravante sulla società suddetta. Il IG. rinuncerà Pt_2 a qualsiasi pretesa e/o diritti sui crediti da riscuotere da parte della
[...]
lasciando la riscossione di Controparte_1 Controparte_2 questi crediti esclusivamente alla IG.ra per avergli lasciato i mobili nella casa Pt_1 coniugale. 17) Nell'ambito dello stesso assetto ossia della definizione degli interi rapporti patrimoniali, i beni mobili registrati: il Furgone Ford, targa FK234DG resterà di proprietà esclusiva al rispettivo intestatario ( IG.ra ), Quad Parte_1
CFMOTO, targa EV16366 di proprietà della società Controparte_1
rimane assegnato ed in proprietà
[...] Controparte_2 esclusiva alla IG.ra ; mentre resteranno di proprietà esclusiva del Parte_1 IG. essendo lui già l'intestatario: , targa Parte_2 Controparte_3
FR135GA; Motociclo KTM KTM ISDUKE A KTM ISDUKEA targa FF47584; Veicolo APE
50 Targa X8K9X6 che resterà in uso al minore;
Veicolo Piaggio Zip Persona_1
Targa X9X52Y che resterà in uso al minore;
Moto Aprilia Targa Persona_1
BW96853 18) Nell'ambito dello stesso assetto ossia della definizione degli interi rapporti patrimoniale i coniugi dichiarano di aver già provveduto ad estinguere i conti in comune. 19) I coniugi si danno reciprocamente atto di nulla dovere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento. 20) I coniugi danno atto di avere con le presenti pattuizioni definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale, per cui nessuno di essi potrà pretendere alcunché dall'altro coniuge a titolo o ragione, fatta eccezione per gli adempimenti indicati nelle condizioni del presente atto. 21) Per quanto non previsto nei presenti accordi troveranno applicazione le norme vigneti in materia.
La prima udienza per la comparizione delle parti fissata per la data del 15.01.2025, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, i ricorrenti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso congiunto così come parzialmente modificate in sede di udienza presidenziale (verbale di udienza del 15.01.2025, clausole nn. 3 e 14) che si richiamano integralmente sopra come modificate a verbale.
All'esito dell'udienza, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, con provvedimento emesso in pari data, si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Ciò posto, il Collegio rileva che l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda di separazione e disposte le relative formalità.
Le condizioni della separazione sopra riportate sono da ritenere congrue in quanto non contrarie a norme imperative nonché recepibili in questa sede in quanto conformi all'interesse preminente dei figli minori della coppia.
Deve, difatti, ribadirsi che in sede di separazione tra coniugi l'assegnazione della casa coniugale non costituisce una componente delle obbligazioni patrimoniali ma che essa va disposta esclusivamente nell'interesse dei figli, per cui in assenza di collocamento privilegiato presso la stessa, stante l'intervenuto trasferimento dei figli minori, unitamente alla madre, in diversa residenza sin da pochi giorni dopo il deposito del ricorso, il Collegio nulla deve statuirne in merito. Non può che prendersi atto del trasferimento della prole, come dichiarato dai coniugi congiuntamente a verbale e che tale diversa collocazione è stata ritenuta dagli stessi più conforme all'interesse dei figli. Ogni aspetto attinente alla regolamentazione della proprietà dell'immobile, a seguito dello scioglimento della comunione legale, segue quindi le regole di diritto privato ed è rimesso ad una diversa sede, come dichiarato dai coniugi a verbale all'udienza che precede.
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto come indicato in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i IGnori e Parte_1 [...]
, coniugi per matrimonio celebrato nel Comune RE SA (Sa), Parte_2 in data 08.09.2001 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di RE SA
(Sa) alla Parte II, Serie A, Ufficio 1, dell'anno 2001, Atto n. 11, alle condizioni congiunte riportate in ricorso così come modificate e/o integrate all'udienza del 15.1.2025; 2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RE SA (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt.
134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
3) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di conIGlio del 10.3.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Marianna Frangiosa dott.ssa Elvira Bellantoni