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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 04/06/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 711/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria
Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento del 1.03.2025, regolarmente comunicata alle parti, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 711 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020
e promossa
DA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Parte_1 difeso giusta procura in atti dall' Avv. Silvio Piero Lessona, ed elettivamente domiciliato nello studio di quest'ultimo in Milano, piazza Luigi Vittorio Bertarelli, n. 2;
Attore
E
(già quale mandataria di CP_1 CP_2 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in
[...] atti dall'Avv. Arturo Massignani del foro di Pescara, ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
Convenuto
E
[...]
ex art. 102 c.p.c. contumace Controparte_4
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di precetto del 5.04.2019 la società (in qualità di mandataria della CP_2 società , cessionaria del credito originariamente vantato dalla società Controparte_3
Credito Italiano s.p.a nei confronti di pari a Lire 59.118.023 quale saldo Controparte_4 debitorio per scoperto di conto corrente, oltre interessi convenzionali e spese di procedura giusto decreto ingiuntivo n. 1213/2000 emesso dal Tribunale di Pescara, ha notificato allo stesso atto di precetto intimante il pagamento di € 41.675,03 oltre interessi dovuti e spese di notifica. pagina 1 di 8 Con successivo atto di pignoramento regolarmente notificato la società (nella CP_2 predetta qualità) ha intimato ai terzi società SE NS s.r.l. (con sede in Roseto degli
Abruzzi, Via Nazionale Adriatica n. 167) e società (con sede in Roma, Via Parte_1
Alessandro Torlonia n. 16) – presso i quali risultava lavoratore dipendente – di Controparte_4
“non disporre delle somme pignorate” invitando le stesse a fornire la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. al creditore procedente entro 10 giorni dall'intervenuta notifica con “l'espresso avvertimento che, in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati”. Instaurata la procedura esecutiva r.g. 1275/2019, all'udienza del 12.11.2019 il creditore procedente ha dichiarato di non aver ricevuto la comunicazione ex art. 547 c.p.c. nonostante la ritualità della notifica ed il giudice dell'esecuzione ha, conseguentemente, fissato per la comparizione della società l'udienza del 28.01.2020 con l'“espresso Parte_1 avvertimento per il terzo che se non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuti di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considererà non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, qualora l'allegazione del creditore consenta l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo”. All'udienza del 28.01.2020, nonostante la regolarità della notifica del provvedimento emesso all'udienza del 12.11.2019, la società non è comparsa e, sulla base della Parte_1 documentazione prodotta dal creditore procedente comprovante la pendenza ed attualità del rapporto di lavoro del debitore con la terza pignorata, il giudice dell'esecuzione ha assegnato in pagamento a e a carico del terzo pignorato “in virtù Controparte_3 Parte_1 del rapporto di lavoro provato come esistente ed attuale, l'importo pari ad un quinto mensile degli emolumenti corrisposti al sig. in base al Contratto Collettivo Nazionale per la Controparte_4 categoria risultante dalle indagini eseguite, in virtù del rapporto di parasubordinazione accertato, nonché un quinto del T.F.R., allorché esigibile, fino alla concorrenza dell'importo di € 31.675,03 di cui all'atto di precetto notificato il 5.4.2019 oltre agli interessi maturati e maturandi da calcolarsi ai tassi e dalle scadenze come titolo esecutivi ed alle spese di procedura” (pari ad € 2.115,00 per compensi ed € 236,25 per spese oltre accessori di legge) “ponendone il pagamento a carico del terzo pignorato con le somme accertate disponibili”, dichiarando contestualmente l'estinzione della procedura esecutiva.
2. Avverso tale ordinanza di assegnazione ha proposto la presente opposizione la società con atto di citazione ritualmente notificato chiedendone la revoca / nullità / Parte_1 annullamento in ragione dell'inesistenza di alcun rapporto di lavoro intercorrente tra la stessa e sia alla data della notifica del pignoramento che alla data dell'ordinanza di Controparte_4 assegnazione che nel periodo intercorrente tra i due atti.
pagina 2 di 8 Si è costituita in giudizio la società (e per essa, quale mandataria, la Controparte_3 società nuova denominazione di la quale ha eccepito CP_1 CP_2
l'inammissibilità dell'opposizione stante l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 548 c.p.c. Con ordinanza del 26.05.2021 il Giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti del debitore esecutato il quale, regolarmente citato, non Controparte_4 si è costituito in giudizio ed è, pertanto, stato dichiarato contumace.
Con successiva ordinanza del 15.11.2021 il Giudice ha rigettato la richiesta di sospensiva formulata da parte attrice.
La causa, istruita tramite produzioni documentali, viene decisa ex art. 281sexies c.p.c. all'odierna udienza.
3. In punto di diritto l'art. 543 c.p.c. prevede – nel testo ratione temporis vigente - che «il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti» il quale «deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492: 1)
l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
2)
l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice;
3) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;
4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata;
con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione».
L'art. 547 c.p.c. prevede che «con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose
o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna»
L'art. 548 c.p.c. prevede che «quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione se
l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553», ossia pagina 3 di 8 all'assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo e di crediti. Tale ordinanza, ai sensi del co. 2, è impugnabile dal terzo nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 c.p.c. «se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore»
Se, invece, «sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo» (art. 549 c.p.c.)
Mentre prima della modifica operata con la l. n. 228/2012 la fattiva collaborazione del debitor debitoris aveva importanza predominante ai fini del positivo esito dell'espropriazione presso terzi in quanto sebbene il creditore istante potesse limitarsi ad indicare in maniera generica, nell'atto di pignoramento, i crediti o i beni da espropriare, l'oggetto del pignoramento si concretizzava successivamente e solo con l'eventuale dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c. (in caso di inerzia del presunto debitor debitoris ovvero in caso di dichiarazione parzialmente positiva, il creditore procedente era obbligato ad introdurre un ordinario giudizio di cognizione finalizzato ad accertare l'an ed il quantum dei beni o crediti effettivamente dovuti dal terzo all'esecutato), a seguito di tale modifica legislativa (e delle successive modifiche di cui al d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 162/2014, e del d.l. n. 83/2015, convertito dalla legge n. 132/2015), al fine di accelerare le tempistiche dell'espropriazione in favore del creditore procedente e di evitare che la noncuranza del debitor debitoris potesse inficiare l'intero procedimento, occorre distinguere due ipotesi:
- se il terzo non rende la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. il suo silenzio - rafforzato dalla notificazione dell'ordinanza che fissa una nuova apposita udienza - è equiparato alla non contestazione dell'esistenza del credito pignorato, potendo – di conseguenza – il giudice dell'esecuzione pronunciare l'ordinanza di assegnazione, impugnabile dal terzo ex art. 617 c.p.c.
«se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore»;
- se, invece, sorgono contestazioni sulla dichiarazione resa dal terzo o se, nonostante la mancata dichiarazione, non è possibile l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice, compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza ex art. 549 c.p.c., la quale produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed «è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo
617».
4. Ciò chiarito, pacifica l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 548 ult. co. c.p.c. atteso che la stessa società odierna attrice ha confermato la regolarità della notifica sia dell'atto di pignoramento che del provvedimento del 12.11.2019 che ha fissato l'udienza del 28.01.2020 ex art. 548 c.p.c. e di non aver provveduto alla dichiarazione per mero errore conseguente al cambiamento – in quel periodo – della compagine societaria e della propria sede legale, parte attrice ritiene di essere legittimata a proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. (e, con essa, a provare l'inesistenza di un rapporto di lavoro con il debitore esecutato sia perché l'art. Controparte_4
pagina 4 di 8 548 ult. co. c.p.c. non impedisce al terzo di agire in un autonomo giudizio per ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo (di talché detto accertamento dovrebbe essere consentito anche in sede di opposizione ex art. 617 c.p.c. in quanto “non pare rispondente a criteri di giustizia anche sostanziale e di economia processuale che per eccepire” l'insussistenza dello stesso titolo, ossia il rapporto di lavoro, “il terzo debba pagare” “e poi agire per ripetere”, vd. pag. 18 dell'atto introduttivo) sia perché il creditore procedente non ha allegato specificamente il credito, avendo il giudice dell'esecuzione ritenuto “la sussistenza di un rapporto para – subordinato – allorquando nell'atto di pignoramento il creditore procedente aveva fatto riferimento ad un rapporto di lavoro dipendente e, pertanto, di un titolo differente” “in difetto di alcuna anche solo embrionale indicazione circa l'ammontare del supposto credito vantato” “dal debitore esecutato nei confronti del terzo”, avendo – quindi – provveduto ad un pignoramento cd. esplorativo (vd. pag.
9-11 dell'atto di citazione).
4.1. In punto di diritto, perché possa essere proposta l'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione ex art. 548 ult. co. c.p.c. (emessa, cioè, in seguito all'omessa dichiarazione del terzo) al fine di far valere vizi di merito della stessa (come, nella specie,
l'insussistenza di un rapporto debitorio dell'attrice nei confronti del debitore esecutato) è necessario che la dichiarazione non sia stata resa per caso fortuito o forza maggiore, i quali costituiscono presupposti di ammissibilità dell'opposizione in esame (cfr. Cass. civ., sez. 3, ordinanza 26 ottobre 2021, n. 30090 secondo cui “in base all'art. 548 cod. proc. civ., se il terzo non rende alcuna dichiarazione nonostante la sua convocazione ad un'apposita udienza successiva alla prima e se l'allegazione del creditore nell'atto di pignoramento consente l'identificazione del credito pignorato, quest'ultimo va inteso come non contestato - ficta confessio - e il giudice dell'esecuzione procede alla sua assegnazione;
in tal caso, il provvedimento conclusivo può essere impugnato dal terzo pignorato con l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. soltanto se prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del processo esecutivo per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. La dimostrazione delle predette circostanze costituisce presupposto indefettibile per l'ammissibilità dell'opposizione avverso l'ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ. con cui il terzo proponga doglianze inerenti alla sussistenza e all'entità del credito oggetto della ficta confessio”). Solo se il terzo intende far valere gli altri vizi propri dell'ordinanza di assegnazione – ossia vizi non dipendenti dalla mera applicazione del meccanismo della non contestazione di cui all'art. 548
c.p.c. - è possibile, al fine di assicurargli un adeguato spazio di tutela, l'azione ex art. 617 c.p.c. senza che sussistano i presupposti di cui allo speciale regime ex art. 548 co. 3 c.p.c. dovendo ritenersi quest'ultimo un rimedio diverso ed aggiuntivo rispetto a quelli tradizionalmente riconosciuti per far valere i vizi di legittimità del provvedimento di assegnazione del credito pignorato pronunciato dal giudice dell'esecuzione (cfr. Cass. civ. n. 30090/2021 cit., relativa al caso in cui il giudice dell'esecuzione aveva disposto l'assegnazione di un credito superiore a quello del credito pignorato;
Cass. civ., sez. 3, ordinanza 19 maggio 2022, n. 16234 e Cass. civ., sez. 3, 2 maggio 2024, n. 11864, relative al caso in cui il terzo pignorato vuole dimostrare pagina 5 di 8 l'inesistenza del credito non essendo il credito sufficientemente allegato con conseguente erroneità dell'ordinanza di assegnazione resa ex art. 548 c.p.c.).
Nel caso di specie, pertanto, il rimedio ex art. 617 c.p.c. sarebbe astrattamente ammissibile solo qualora si ritenesse che il giudice dell'esecuzione abbia errato nel pronunciare l'ordinanza di assegnazione ex art. 548 c.p.c. per non essere stata validamente integrata la fattispecie della cd. ficta confessio in ragione della generica allegazione del credito vantato dalla società odierna convenuta.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che – sia pure con riferimento al contenuto dell'istanza di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c. che il creditore è tenuto ad avanzare in caso di contestazione della dichiarazione di quantità – non occorre che il creditore indichi analiticamente il rapporto di cui si chiede l'accertamento, dovendo, tuttavia, “enunciare, quantomeno, la tipologia del rapporto stesso, nonché l'entità massima del preteso credito ascrivibile al debitor debitoris” (cfr. Cass. civ., sez. 3, ordinanza 17 maggio 2023 n. 13487; Corte Cost. ordinanza n. 172/2019). In altri termini, “nell'espropriazione forzata presso terzi, in seguito alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015, il subprocedimento volto all'accertamento dell'obbligo del terzo postula, quale condizione di procedibilità, un'istanza della parte interessata - da formulare, in mancanza di previsioni specifiche, secondo il modello dell'art. 486 c.p.c. - che deve contenere l'allegazione del “petitum” e della “causa petendi” propri della domanda giudiziale e, cioè, l'indicazione della misura del credito del debitore verso il terzo (possibile anche “per relationem” fino a concorrenza dell'importo pignorato) e del titolo dell'obbligazione da accertare”” (cfr. Cass. civ., sez. 3, 25 luglio 2022, n. 23123).
Pertanto, il meccanismo della ficta confessio ex art. 548 c.p.c. non può operare se l'indicazione del credito pignorato è priva di quegli elementi minimi idonei a consentire al giudice dell'esecuzione l'identificazione e la determinazione quantitativa del credito assegnando, dovendosi – ai fini dell'eventuale giudizio ex art. 617 c.p.c. – solo verificare se i crediti pignorati
”fossero o meno indicati, seppure non analiticamente, quantomeno in relazione al loro ammontare approssimativo e al titolo costitutivo dell'obbligazione” senza che possa in alcun modo rilevare la valutazione delle prove relative all'effettiva sussistenza o meno del titolo (nel caso di specie, del rapporto di lavoro tra la società odierna attrice e il debitore esecutato, cfr. Cass. civ., sez. 3, 2 maggio 2024, n. 15900).
Alla luce di quanto esposto ritiene il Tribunale che nel caso di specie il giudice dell'esecuzione ha correttamente ritenuto sussistenti le condizioni per l'emissione dell'ordinanza ex art. 548 c.p.c. in conseguenza della cd. ficta confessio atteso che nell'atto di pignoramento è stato individuato sia titolo costitutivo dell'obbligazione (ossia il fatto che risulta dipendente della Controparte_4 società sia il credito assegnando, individuato per relationem fino a Parte_1 concorrenza dell'importo pignorato (vd. doc. 1 allegato alla citazione), senza che possano in questa sede rilevare né l'esatta qualificazione del rapporto di lavoro (dipendente ovvero para- subordinato) né le questioni relative alla sufficienza a fini probatori del bollettino informativo a pagina 6 di 8 firma della società di investigazioni P & P Investigazioni, vd. doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
5. In ogni caso, anche a voler – in ipotesi – ritenere il credito non sufficientemente allegato,
l'opposizione è inammissibile anche per essere stata proposta direttamente con atto di citazione davanti al giudice di merito e non con ricorso ex art. 617 co. 2 c.p.c. davanti al giudice dell'esecuzione.
L'attuale formulazione dell'art. 548 ult. co. c.p.c., infatti, non contiene più lo specifico richiamo all'art. 617 co. 1 c.p.c. (e, quindi, alla forma dell'atto di citazione per l'introduzione dell'opposizione) ma prevede semplicemente l'applicabilità dell'art. 617 c.p.c., onde, trattandosi di opposizione avverso un atto del processo esecutivo, essa deve essere introdotta osservando le forme di cui all'art. 617 co. 2 c.p.c., ossia con ricorso al giudice dell'esecuzione, svolgimento della relativa indefettibile fase sommaria davanti allo stesso e successiva instaurazione della fase di merito a cognizione piena (cfr. Cass. civ. n. 30090/2021 cit.).
A tale conclusione si perviene anche alla luce di un'interpretazione sistematica delle disposizioni applicabili nel caso di specie atteso che: i) la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione determina l'automatica acquisizione in capo al terzo pignorato della veste di parte del processo esecutivo (di talché, quando egli propone l'opposizione ex art. 617 c.p.c., si pone già nell'ambito applicativo del co. 2 della citata previsione); ii) in presenza di un provvedimento del giudice dell'esecuzione, il rimedio specifico è quello del ricorso ex art. 617 co. 2 c.p.c.; iii) la previsione di un procedimento bifasico risponde anche ad esigenze pubblicistiche di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario (cfr. Cass. civ., sez. 3, 11 ottobre 2018, n. 215170; Cass. civ., sez. 3, 2 luglio 2019, n.
17663; Cass. civ., sez. 3, ordinanza 14 marzo 2024, n. 6892 secondo cui “la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive successive all'inizio dell'esecuzione davanti al giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c. è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena”). Pertanto, essendo stata l'opposizione proposta direttamente con l'azione di merito a cognizione piena senza previa attivazione della necessaria fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione, essa deve essere dichiarata inammissibile (Cass. civ., sez. 3, n. 25170/2018 cit.; Cass. civ., sez. 6-
3, ordinanza 12 novembre 2018, n. 28848; Cass. civ., sez. 3, n. 17663/2019 cit.; Cass. civ. n.
30090/2021 cit.; Cass. civ., sez. 3, n. 15900/2024 cit.).
pagina 7 di 8 6. Le altre domande ed eccezioni formulate sono assorbite in virtù del principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale la figura dell'assorbimento che esclude il vizio di omessa pronuncia ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno e, in senso improprio, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2013, n. 11547).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste ex art. 91 c.p.c. a carico di parte attrice.
Esse si liquidano, tenuto conto delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, secondo i parametri medi in € 6.713,00 (di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria/di trattazione – così ridotta trattandosi di causa di natura documentale, ed €
2.905,00 per la fase decisionale).
7.1. Nulla sulle spese nei confronti di debitore esecutato litisconsorte Controparte_4 necessario, rimasto contumace.
P.Q.M
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da
[...]
contro (e per essa, quale mandataria, Parte_1 Controparte_3 [...]
e , ogni altra domanda e eccezione disattesa o assorbita CP_5 Controparte_4 così dispone:
1) dichiara inammissibile la domanda di parte attrice;
2) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte convenuta che si liquidano in € 6.713,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
3) nulla sulle spese nei confronti di D'EA CP_4
Teramo, 4.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Laura Pasca
(atto sottoscritto digitalmente)
-
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria
Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento del 1.03.2025, regolarmente comunicata alle parti, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 711 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020
e promossa
DA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Parte_1 difeso giusta procura in atti dall' Avv. Silvio Piero Lessona, ed elettivamente domiciliato nello studio di quest'ultimo in Milano, piazza Luigi Vittorio Bertarelli, n. 2;
Attore
E
(già quale mandataria di CP_1 CP_2 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in
[...] atti dall'Avv. Arturo Massignani del foro di Pescara, ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
Convenuto
E
[...]
ex art. 102 c.p.c. contumace Controparte_4
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di precetto del 5.04.2019 la società (in qualità di mandataria della CP_2 società , cessionaria del credito originariamente vantato dalla società Controparte_3
Credito Italiano s.p.a nei confronti di pari a Lire 59.118.023 quale saldo Controparte_4 debitorio per scoperto di conto corrente, oltre interessi convenzionali e spese di procedura giusto decreto ingiuntivo n. 1213/2000 emesso dal Tribunale di Pescara, ha notificato allo stesso atto di precetto intimante il pagamento di € 41.675,03 oltre interessi dovuti e spese di notifica. pagina 1 di 8 Con successivo atto di pignoramento regolarmente notificato la società (nella CP_2 predetta qualità) ha intimato ai terzi società SE NS s.r.l. (con sede in Roseto degli
Abruzzi, Via Nazionale Adriatica n. 167) e società (con sede in Roma, Via Parte_1
Alessandro Torlonia n. 16) – presso i quali risultava lavoratore dipendente – di Controparte_4
“non disporre delle somme pignorate” invitando le stesse a fornire la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. al creditore procedente entro 10 giorni dall'intervenuta notifica con “l'espresso avvertimento che, in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati”. Instaurata la procedura esecutiva r.g. 1275/2019, all'udienza del 12.11.2019 il creditore procedente ha dichiarato di non aver ricevuto la comunicazione ex art. 547 c.p.c. nonostante la ritualità della notifica ed il giudice dell'esecuzione ha, conseguentemente, fissato per la comparizione della società l'udienza del 28.01.2020 con l'“espresso Parte_1 avvertimento per il terzo che se non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuti di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considererà non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, qualora l'allegazione del creditore consenta l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo”. All'udienza del 28.01.2020, nonostante la regolarità della notifica del provvedimento emesso all'udienza del 12.11.2019, la società non è comparsa e, sulla base della Parte_1 documentazione prodotta dal creditore procedente comprovante la pendenza ed attualità del rapporto di lavoro del debitore con la terza pignorata, il giudice dell'esecuzione ha assegnato in pagamento a e a carico del terzo pignorato “in virtù Controparte_3 Parte_1 del rapporto di lavoro provato come esistente ed attuale, l'importo pari ad un quinto mensile degli emolumenti corrisposti al sig. in base al Contratto Collettivo Nazionale per la Controparte_4 categoria risultante dalle indagini eseguite, in virtù del rapporto di parasubordinazione accertato, nonché un quinto del T.F.R., allorché esigibile, fino alla concorrenza dell'importo di € 31.675,03 di cui all'atto di precetto notificato il 5.4.2019 oltre agli interessi maturati e maturandi da calcolarsi ai tassi e dalle scadenze come titolo esecutivi ed alle spese di procedura” (pari ad € 2.115,00 per compensi ed € 236,25 per spese oltre accessori di legge) “ponendone il pagamento a carico del terzo pignorato con le somme accertate disponibili”, dichiarando contestualmente l'estinzione della procedura esecutiva.
2. Avverso tale ordinanza di assegnazione ha proposto la presente opposizione la società con atto di citazione ritualmente notificato chiedendone la revoca / nullità / Parte_1 annullamento in ragione dell'inesistenza di alcun rapporto di lavoro intercorrente tra la stessa e sia alla data della notifica del pignoramento che alla data dell'ordinanza di Controparte_4 assegnazione che nel periodo intercorrente tra i due atti.
pagina 2 di 8 Si è costituita in giudizio la società (e per essa, quale mandataria, la Controparte_3 società nuova denominazione di la quale ha eccepito CP_1 CP_2
l'inammissibilità dell'opposizione stante l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 548 c.p.c. Con ordinanza del 26.05.2021 il Giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti del debitore esecutato il quale, regolarmente citato, non Controparte_4 si è costituito in giudizio ed è, pertanto, stato dichiarato contumace.
Con successiva ordinanza del 15.11.2021 il Giudice ha rigettato la richiesta di sospensiva formulata da parte attrice.
La causa, istruita tramite produzioni documentali, viene decisa ex art. 281sexies c.p.c. all'odierna udienza.
3. In punto di diritto l'art. 543 c.p.c. prevede – nel testo ratione temporis vigente - che «il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti» il quale «deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492: 1)
l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
2)
l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice;
3) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;
4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata;
con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione».
L'art. 547 c.p.c. prevede che «con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose
o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna»
L'art. 548 c.p.c. prevede che «quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione se
l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553», ossia pagina 3 di 8 all'assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo e di crediti. Tale ordinanza, ai sensi del co. 2, è impugnabile dal terzo nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 c.p.c. «se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore»
Se, invece, «sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo» (art. 549 c.p.c.)
Mentre prima della modifica operata con la l. n. 228/2012 la fattiva collaborazione del debitor debitoris aveva importanza predominante ai fini del positivo esito dell'espropriazione presso terzi in quanto sebbene il creditore istante potesse limitarsi ad indicare in maniera generica, nell'atto di pignoramento, i crediti o i beni da espropriare, l'oggetto del pignoramento si concretizzava successivamente e solo con l'eventuale dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c. (in caso di inerzia del presunto debitor debitoris ovvero in caso di dichiarazione parzialmente positiva, il creditore procedente era obbligato ad introdurre un ordinario giudizio di cognizione finalizzato ad accertare l'an ed il quantum dei beni o crediti effettivamente dovuti dal terzo all'esecutato), a seguito di tale modifica legislativa (e delle successive modifiche di cui al d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 162/2014, e del d.l. n. 83/2015, convertito dalla legge n. 132/2015), al fine di accelerare le tempistiche dell'espropriazione in favore del creditore procedente e di evitare che la noncuranza del debitor debitoris potesse inficiare l'intero procedimento, occorre distinguere due ipotesi:
- se il terzo non rende la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. il suo silenzio - rafforzato dalla notificazione dell'ordinanza che fissa una nuova apposita udienza - è equiparato alla non contestazione dell'esistenza del credito pignorato, potendo – di conseguenza – il giudice dell'esecuzione pronunciare l'ordinanza di assegnazione, impugnabile dal terzo ex art. 617 c.p.c.
«se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore»;
- se, invece, sorgono contestazioni sulla dichiarazione resa dal terzo o se, nonostante la mancata dichiarazione, non è possibile l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice, compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza ex art. 549 c.p.c., la quale produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed «è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo
617».
4. Ciò chiarito, pacifica l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 548 ult. co. c.p.c. atteso che la stessa società odierna attrice ha confermato la regolarità della notifica sia dell'atto di pignoramento che del provvedimento del 12.11.2019 che ha fissato l'udienza del 28.01.2020 ex art. 548 c.p.c. e di non aver provveduto alla dichiarazione per mero errore conseguente al cambiamento – in quel periodo – della compagine societaria e della propria sede legale, parte attrice ritiene di essere legittimata a proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. (e, con essa, a provare l'inesistenza di un rapporto di lavoro con il debitore esecutato sia perché l'art. Controparte_4
pagina 4 di 8 548 ult. co. c.p.c. non impedisce al terzo di agire in un autonomo giudizio per ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo (di talché detto accertamento dovrebbe essere consentito anche in sede di opposizione ex art. 617 c.p.c. in quanto “non pare rispondente a criteri di giustizia anche sostanziale e di economia processuale che per eccepire” l'insussistenza dello stesso titolo, ossia il rapporto di lavoro, “il terzo debba pagare” “e poi agire per ripetere”, vd. pag. 18 dell'atto introduttivo) sia perché il creditore procedente non ha allegato specificamente il credito, avendo il giudice dell'esecuzione ritenuto “la sussistenza di un rapporto para – subordinato – allorquando nell'atto di pignoramento il creditore procedente aveva fatto riferimento ad un rapporto di lavoro dipendente e, pertanto, di un titolo differente” “in difetto di alcuna anche solo embrionale indicazione circa l'ammontare del supposto credito vantato” “dal debitore esecutato nei confronti del terzo”, avendo – quindi – provveduto ad un pignoramento cd. esplorativo (vd. pag.
9-11 dell'atto di citazione).
4.1. In punto di diritto, perché possa essere proposta l'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione ex art. 548 ult. co. c.p.c. (emessa, cioè, in seguito all'omessa dichiarazione del terzo) al fine di far valere vizi di merito della stessa (come, nella specie,
l'insussistenza di un rapporto debitorio dell'attrice nei confronti del debitore esecutato) è necessario che la dichiarazione non sia stata resa per caso fortuito o forza maggiore, i quali costituiscono presupposti di ammissibilità dell'opposizione in esame (cfr. Cass. civ., sez. 3, ordinanza 26 ottobre 2021, n. 30090 secondo cui “in base all'art. 548 cod. proc. civ., se il terzo non rende alcuna dichiarazione nonostante la sua convocazione ad un'apposita udienza successiva alla prima e se l'allegazione del creditore nell'atto di pignoramento consente l'identificazione del credito pignorato, quest'ultimo va inteso come non contestato - ficta confessio - e il giudice dell'esecuzione procede alla sua assegnazione;
in tal caso, il provvedimento conclusivo può essere impugnato dal terzo pignorato con l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. soltanto se prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del processo esecutivo per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. La dimostrazione delle predette circostanze costituisce presupposto indefettibile per l'ammissibilità dell'opposizione avverso l'ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ. con cui il terzo proponga doglianze inerenti alla sussistenza e all'entità del credito oggetto della ficta confessio”). Solo se il terzo intende far valere gli altri vizi propri dell'ordinanza di assegnazione – ossia vizi non dipendenti dalla mera applicazione del meccanismo della non contestazione di cui all'art. 548
c.p.c. - è possibile, al fine di assicurargli un adeguato spazio di tutela, l'azione ex art. 617 c.p.c. senza che sussistano i presupposti di cui allo speciale regime ex art. 548 co. 3 c.p.c. dovendo ritenersi quest'ultimo un rimedio diverso ed aggiuntivo rispetto a quelli tradizionalmente riconosciuti per far valere i vizi di legittimità del provvedimento di assegnazione del credito pignorato pronunciato dal giudice dell'esecuzione (cfr. Cass. civ. n. 30090/2021 cit., relativa al caso in cui il giudice dell'esecuzione aveva disposto l'assegnazione di un credito superiore a quello del credito pignorato;
Cass. civ., sez. 3, ordinanza 19 maggio 2022, n. 16234 e Cass. civ., sez. 3, 2 maggio 2024, n. 11864, relative al caso in cui il terzo pignorato vuole dimostrare pagina 5 di 8 l'inesistenza del credito non essendo il credito sufficientemente allegato con conseguente erroneità dell'ordinanza di assegnazione resa ex art. 548 c.p.c.).
Nel caso di specie, pertanto, il rimedio ex art. 617 c.p.c. sarebbe astrattamente ammissibile solo qualora si ritenesse che il giudice dell'esecuzione abbia errato nel pronunciare l'ordinanza di assegnazione ex art. 548 c.p.c. per non essere stata validamente integrata la fattispecie della cd. ficta confessio in ragione della generica allegazione del credito vantato dalla società odierna convenuta.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che – sia pure con riferimento al contenuto dell'istanza di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c. che il creditore è tenuto ad avanzare in caso di contestazione della dichiarazione di quantità – non occorre che il creditore indichi analiticamente il rapporto di cui si chiede l'accertamento, dovendo, tuttavia, “enunciare, quantomeno, la tipologia del rapporto stesso, nonché l'entità massima del preteso credito ascrivibile al debitor debitoris” (cfr. Cass. civ., sez. 3, ordinanza 17 maggio 2023 n. 13487; Corte Cost. ordinanza n. 172/2019). In altri termini, “nell'espropriazione forzata presso terzi, in seguito alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015, il subprocedimento volto all'accertamento dell'obbligo del terzo postula, quale condizione di procedibilità, un'istanza della parte interessata - da formulare, in mancanza di previsioni specifiche, secondo il modello dell'art. 486 c.p.c. - che deve contenere l'allegazione del “petitum” e della “causa petendi” propri della domanda giudiziale e, cioè, l'indicazione della misura del credito del debitore verso il terzo (possibile anche “per relationem” fino a concorrenza dell'importo pignorato) e del titolo dell'obbligazione da accertare”” (cfr. Cass. civ., sez. 3, 25 luglio 2022, n. 23123).
Pertanto, il meccanismo della ficta confessio ex art. 548 c.p.c. non può operare se l'indicazione del credito pignorato è priva di quegli elementi minimi idonei a consentire al giudice dell'esecuzione l'identificazione e la determinazione quantitativa del credito assegnando, dovendosi – ai fini dell'eventuale giudizio ex art. 617 c.p.c. – solo verificare se i crediti pignorati
”fossero o meno indicati, seppure non analiticamente, quantomeno in relazione al loro ammontare approssimativo e al titolo costitutivo dell'obbligazione” senza che possa in alcun modo rilevare la valutazione delle prove relative all'effettiva sussistenza o meno del titolo (nel caso di specie, del rapporto di lavoro tra la società odierna attrice e il debitore esecutato, cfr. Cass. civ., sez. 3, 2 maggio 2024, n. 15900).
Alla luce di quanto esposto ritiene il Tribunale che nel caso di specie il giudice dell'esecuzione ha correttamente ritenuto sussistenti le condizioni per l'emissione dell'ordinanza ex art. 548 c.p.c. in conseguenza della cd. ficta confessio atteso che nell'atto di pignoramento è stato individuato sia titolo costitutivo dell'obbligazione (ossia il fatto che risulta dipendente della Controparte_4 società sia il credito assegnando, individuato per relationem fino a Parte_1 concorrenza dell'importo pignorato (vd. doc. 1 allegato alla citazione), senza che possano in questa sede rilevare né l'esatta qualificazione del rapporto di lavoro (dipendente ovvero para- subordinato) né le questioni relative alla sufficienza a fini probatori del bollettino informativo a pagina 6 di 8 firma della società di investigazioni P & P Investigazioni, vd. doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
5. In ogni caso, anche a voler – in ipotesi – ritenere il credito non sufficientemente allegato,
l'opposizione è inammissibile anche per essere stata proposta direttamente con atto di citazione davanti al giudice di merito e non con ricorso ex art. 617 co. 2 c.p.c. davanti al giudice dell'esecuzione.
L'attuale formulazione dell'art. 548 ult. co. c.p.c., infatti, non contiene più lo specifico richiamo all'art. 617 co. 1 c.p.c. (e, quindi, alla forma dell'atto di citazione per l'introduzione dell'opposizione) ma prevede semplicemente l'applicabilità dell'art. 617 c.p.c., onde, trattandosi di opposizione avverso un atto del processo esecutivo, essa deve essere introdotta osservando le forme di cui all'art. 617 co. 2 c.p.c., ossia con ricorso al giudice dell'esecuzione, svolgimento della relativa indefettibile fase sommaria davanti allo stesso e successiva instaurazione della fase di merito a cognizione piena (cfr. Cass. civ. n. 30090/2021 cit.).
A tale conclusione si perviene anche alla luce di un'interpretazione sistematica delle disposizioni applicabili nel caso di specie atteso che: i) la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione determina l'automatica acquisizione in capo al terzo pignorato della veste di parte del processo esecutivo (di talché, quando egli propone l'opposizione ex art. 617 c.p.c., si pone già nell'ambito applicativo del co. 2 della citata previsione); ii) in presenza di un provvedimento del giudice dell'esecuzione, il rimedio specifico è quello del ricorso ex art. 617 co. 2 c.p.c.; iii) la previsione di un procedimento bifasico risponde anche ad esigenze pubblicistiche di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario (cfr. Cass. civ., sez. 3, 11 ottobre 2018, n. 215170; Cass. civ., sez. 3, 2 luglio 2019, n.
17663; Cass. civ., sez. 3, ordinanza 14 marzo 2024, n. 6892 secondo cui “la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive successive all'inizio dell'esecuzione davanti al giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c. è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena”). Pertanto, essendo stata l'opposizione proposta direttamente con l'azione di merito a cognizione piena senza previa attivazione della necessaria fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione, essa deve essere dichiarata inammissibile (Cass. civ., sez. 3, n. 25170/2018 cit.; Cass. civ., sez. 6-
3, ordinanza 12 novembre 2018, n. 28848; Cass. civ., sez. 3, n. 17663/2019 cit.; Cass. civ. n.
30090/2021 cit.; Cass. civ., sez. 3, n. 15900/2024 cit.).
pagina 7 di 8 6. Le altre domande ed eccezioni formulate sono assorbite in virtù del principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale la figura dell'assorbimento che esclude il vizio di omessa pronuncia ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno e, in senso improprio, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2013, n. 11547).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste ex art. 91 c.p.c. a carico di parte attrice.
Esse si liquidano, tenuto conto delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, secondo i parametri medi in € 6.713,00 (di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria/di trattazione – così ridotta trattandosi di causa di natura documentale, ed €
2.905,00 per la fase decisionale).
7.1. Nulla sulle spese nei confronti di debitore esecutato litisconsorte Controparte_4 necessario, rimasto contumace.
P.Q.M
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da
[...]
contro (e per essa, quale mandataria, Parte_1 Controparte_3 [...]
e , ogni altra domanda e eccezione disattesa o assorbita CP_5 Controparte_4 così dispone:
1) dichiara inammissibile la domanda di parte attrice;
2) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte convenuta che si liquidano in € 6.713,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
3) nulla sulle spese nei confronti di D'EA CP_4
Teramo, 4.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Laura Pasca
(atto sottoscritto digitalmente)
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