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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 04/02/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 15134/2024 RG
Tribunale di Padova
PRIMA SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. ssa Barbara De Munari Presidente
dott. ssa Luisa Bettio Giudice rel.
dott .ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 15134/2024 R.G promosso con ricorso congiunto, depositato in data 19.12.2024 da
, con l'avv. PAOLA GENERO, come da mandato in atti;
Parte_1
e da
, con l'avv. NICOLA ZILIO, come da mandato in Parte_2
atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Per i ricorrenti:
“CONCLUSIONI
A) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti a VE di AC (PD) il 15 dicembre 2005, atto n.29, parte 1, anno
2005, ordinandosi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di provvedere alle relative annotazioni.
B) Dichiararsi che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che i medesimi non hanno alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro e di aver già
provveduto alla divisione di tutti i loro beni in comune.
D) verserà in favore della signora , a titolo di Parte_1 Parte_2
concorso nel mantenimento della figlia, la somma mensile di € 302,10
(trecentodue/10), somma rivalutata ad oggi dell'assegno già determinato in sede di separazione, entro il giorno 5 (cinque) del mese, a mezzo bonifico bancario, somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Padova noto alle parti.
E) Le parti convengono che l'assegno unico erogato dall' a sostegno della CP_1
genitorialità sia ricevuto integralmente dalla madre;
il signor si obbliga Pt_1
a sottoscrivere eventuali documenti risultassero necessari per l'erogazione esclusiva alla moglie.
F) Confermarsi gli accordi di separazione quanto alla gestione della genitorialità:
affidamento condiviso della figlia minori , con residenza prevalente presso Per_1
la madre. Ampio diritto di visita del padre: terrà con sé un pomeriggio Per_1
alla settimana da concordarsi ogni volta come stanno già facendo, andandola a prendere dalla madre o dalla nonna verso le 14.00 per poi riportarla la mattina successiva a scuola o dalla madre, secondo gli accordi, con possibilità, talvolta, di modificare il giorno infrasettimanale in base ai turni lavorativi ed ai rientri che gli 3
verranno richiesti, ovviamente con preavviso;
nella settimana in cui non vedrà la figlia per il weekend il Sig. comunicherà alla sig.ra Pt_1 Parte_2
l'eventuale propria disponibilità ad avere con sé la figlia anche un altro pomeriggio, con pernotto, in base ai turni di lavoro e ai richiesti rientri;
avrà,
inoltre, con sé la figlia un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì ore 19.00, o più
tardi, sino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola, con possibilità di modificare i weekend per eventuali impegni reciproci. La figlia starà con il padre due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo nonché per metà
delle vacanze di Natale e Pasqua, alternando negli anni il giorno di Natale, il giorno di Pasqua con il lunedì dell'Angelo. Il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi della minore. La sig.ra si impegna a Parte_2
comunicare al sig. entro la domenica sera i giorni della settimana in cui Pt_1
dovrà accompagnare a scuola la figlia. I genitori concorderanno entro il 30
maggio i periodi delle proprie vacanze estive con la figlia. trascorrerà Per_1
l'intera giornata del compleanno, compatibilmente con gli impegni scolastici, ad anni alterni con il padre o con la madre, salvo diversi accordi. La figlia trascorrerà ad anni alterni con la madre e/o il padre le vacanze scolastiche di carnevale ed i giorni di festa nazionale.
G) Le parti prestano già il loro consenso per il rinnovo/richiesta dei documenti di identità validi per l'espatrio e/o passaporto per la minore impegnandosi a sottoscriverne i documenti necessari ed espletare gli incombenti previsti dalla pratica amministrativa. 4
H) Il Sig. si impegna a sottoscrivere gli atti necessari per la Pt_1
compravendita dell'autovettura Dacia DUSTER targata FB449MH ancora cointestata tra le parti senza nulla pretendere in cambio.
I) Spese del giudizio a carico di ciascun concorrente nei confronti del proprio procuratore.”
Per il P.M: “Il Pubblico Ministero visti gli atti dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate.”
FATTO E DIRITTO
I sigg.ri e hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio concordatario, in data 15.12.2005, a VE di AC (PD) e trascritto nei registri dello Stato civile del suddetto Comune, parte I, atto n. 29, anno 2005.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinnanzi al Presidente del
Tribunale in data 08.11.2022 e la separazione è stata omologata con decreto n.
cronol. 7530/2022 in data 09.11.2022.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b) , l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale in data 08.11.2022.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi con riferimento ai punti b), d), f) e g)
sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della prole, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione 5
personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse quanto ai punti b), d), f) e g) delle rassegnate conclusioni..
Con riferimento, poi, ai punti e) ed h) delle rassegnate conclusioni, si evidenzia che gli stessi, pur essendo volti alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Attesa la natura del procedimento, spese interamente compensate.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e , contratto in data 15.12.2005 a
[...] Parte_2
VE di AC (PD) e trascritto nel relativo registro parte I, atto n. 29, anno
2005 del Comune di VE di AC;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto dei punti b), d), f) e g) delle rassegnate conclusioni;
4. spese interamente compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 28.01.25
Il giudice rel.
dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente dott.ssa Barbara De Munari