Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 3201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3201 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
1
Proc. 10442 / 2022 R.G.
Tribunale di Napoli
Nona Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice Unico Felice Angelo Pizzi ha pronunciato all'esito della scadenza del termine per atti difensivi finali di cui all'art. 190 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 10442/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: risarcimento del danno da incidente stradale, e vertente
TRA
con codice fiscale e con Parte_1 C.F._1 Parte_2
codice fiscale , elett.te dom.ti in Reggia di Portici n. 69 presso C.F._2
l'avv. Daniele DI, dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
ATTORI
E
con codice fiscale , residente in [...]alla Controparte_1 C.F._3
via Gian Battista Alfano n. 24
CONVENUTA - CONTUMACE
NONCHÈ
con codice fiscale , in qualità di Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante processuale ex art. 77 c.p.c. e quindi in nome e per conto della
[...]
con partita IVA come da mandato con Controparte_3 P.IVA_2
rappresentanza allegato agli atti di causa , elett.te dom.ta in San Giuseppe Vesuviano n.
18 (NA) presso l'avv. Umberto Annunziata, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
CONCLUSIONI :
le parti costituite concludono come da verbale di udienza del 4/12/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio gli attori hanno premesso che il giorno 6/08/2020, alle ore 23.30 circa in Napoli, era alla guida del Parte_1
motociclo HONDA SH 125 targato EM74989, di proprietà di , Parte_2
assicurato per la RCA con la Compagnia e percorreva la via Enrico Controparte_2
Cosenz con direzione di marcia verso il Corso Garibaldi, mantenendo la destra, a velocità moderata. Sempre per quanto asserito in citazione, nelle specificate circostanze di luogo e di tempo sopraggiungeva da tergo ad andatura non moderata nella stessa via e direzione il motoveicolo targato X8PVM3, il cui conducente, Parte_3
nella persona di tale , effettuava una manovra di sorpasso a sinistra e nel Persona_1
rientrare, per svoltare a destra, investiva il motociclo Honda attoreo, e la collisione si verificava tra il del veicolo investitore Controparte_4 Pt_3
targato X8PVM3 ed il del motociclo HONDA SH 125
[...] Parte_4
targato EM74989 che, per l'effetto, veniva proiettato contro i paletti dissuasori posti a destra della carreggiata.
In base a tale assunto, il motoveicolo attoreo riportava danni localizzati al lato sinistro per urto diretto e al lato anteriore e lato destro per urto indiretto contro i descritti ostacoli fissi, danni quantificati in euro 3.000, come da relazione estimativa effettuata dal perito industriale ed assicurativo con studio in Napoli, via Persona_2 3
Reggia di Portici n. 69, trattandosi di tecnico iscritto al Collegio dei Periti Industriali al n° 949 ed al Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi al n° ed abilitato dalla Legge Nu_1
n° 166/1992, art. 3, alla quantificazione dei danni derivanti da sinistri stradali.
L'importo indicato sarebbe comprensivo del costo per la reimmatricolazione di un veicolo nuovo in quanto, a dire di parte attrice, stante l'antieconomicità delle riparazioni
/ sostituzioni necessarie occorrenti, si era dovuto provvedere alla stima del danno per differenza sul valore del relitto.
Nell'occasione avrebbe riportato lesioni personali tali da rendere Parte_1
necessario il ricorso alle cure dei sanitari del P.S. dell'Ospedale dei Pellegrini di Napoli,
ove il personale medico di turno al primo esame gli aveva riscontrato la 'Contusione
distorsione ginocchio dx e ginocchio sx con infrazione epifisi prossimale tibiale di sx.
Contusioni multiple escoriate per il corpo'.
Quanto al veicolo PIAGGIO targato X8PVM3, all'epoca del sinistro era di Pt_3
proprietà di tale e garantito per la R.C.A. dalla Controparte_1 [...]
con polizza n° 900002085710, che sono stati per l'appunto citati in Controparte_5
giudizio.
Di qui la richiesta di condannare i predetti convenuti in solido, ciascuno per il proprio titolo, al risarcimento per equivalente monetario, in favore di , dei Parte_2
danni subiti dal veicolo di sua proprietà HONDA SH targato EM74989, danni quantificati in euro 3.000 oltre danno da sosta tecnica forzata ed accessori, ed in favore di di tutti i danni riportati in conseguenza delle lesioni dalla sua Parte_1
persona subite in conseguenza dell'evento del 6/8/2020 - danni come di seguito quantificati: - I.T.T. gg. 30 € 3.675,00 - I.T.P. gg. 30 al 75% € 2.756,25 - I.T.P. gg. 30 al
50% € 1.837,50 - I.T.P. gg. 30 al 25% € 918,75 - I.P. 10,5% in termini di danno biologico € 27.300,00 - Aumento personalizzato ¼ € 9.121,88 - Spese mediche 4
documentate € 849,46 - danno telefono cellulare euro 589,90 , per un totale richiesto di euro 47.048,74. Trattasi con tutta evidenza di domande proposte ai sensi dell'art. 144
comma 1 D.Lgs. 7/9/2005, n. 209 ( cosiddetto codice delle assicurazioni private )
direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi causata dalla circolazione del ciclomotore investitore nonchè del suo proprietario in virtù dell'art. 2054 comma 3 c.c., fermo restando che il comma 3 dell'art. 144 cit. prevede che “nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è
chiamato anche il responsabile del danno”, in veste di litisconsorte necessario.
Nel momento in cui è stato ritualmente instaurato il contraddittorio nei confronti di entrambi i convenuti, va dichiarata la contumacia della che ha scelto di non CP_1
costituirsi in giudizio. Si è invece costituita con comparsa la Controparte_2
in luogo della consorella in virtù dei rapporti
[...] Controparte_3
intercorrenti tra le imprese di assicurazioni aderenti alla convenzione CARD,
evidenziando che la aveva conferito alle imprese aderenti alla convenzione CP_3
CARD un mandato irrevocabile di rappresentanza, valido in tutte le ipotesi in cui ricorrano i presupposti di cui agli artt. 141 e 149 del D.Lgs 209/2005.
Trattasi di intervento della Compagnia del danneggiato nell'ambito di un'azione ex art. 148 D.Lgs 209/2005, che è ammissibile e si fonda, a livello sostanziale, sulla figura giuridica della delegazione cumulativa ( cfr. sent. 13052/2011 Trib. Milano nonché
Cass. civ. sez. III, 11 ottobre 2016, n. 20408 ). In proposito, la norma processuale in forza della quale si costituisce la compagnia gestionaria in nome e per conto della debitrice deve essere individuata nell'art. 77 c.p.c., laddove in tema di rappresentanza processuale, il potere rappresentativo può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio. 5
Il mandato in forza del quale si costituisce la compagnia gestionaria non è nullo per illiceità della causa ex art. 1343 c.c. – poiché volto ad eliminare la facoltà del danneggiato di agire nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile – in quanto essa agisce in qualità di mandataria della compagnia debitrice e pertanto, le conseguenze di un'eventuale sentenza di condanna si produrrebbero unicamente su quest'ultima.
L'istituto della delegazione cumulativa, nel quale il debitore assegna al creditore un nuovo debitore che si obbliga ad adempiere, presuppone infatti l'esistenza di un
“rapporto di valuta” in favore del creditore ed un “rapporto di provvista” tra debitore originario e nuovo debitore. Nella fattispecie il rapporto di provvista sussiste tra assicurazione del responsabile (delegante) e assicurazione del danneggiato (delegato) e si fonda proprio sulla convenzione Card stipulata tra le Compagnie di Assicurazioni.
Pertanto la ha dichiarato di voler acquisire la qualità di Controparte_2
gestionaria nell'iter risarcitorio per conto della convenuta Controparte_3
impresa assicuratrice del veicolo responsabile e in data 19/10/2022, su apposita sollecitazione in tal senso rivoltale dal Giudice ai sensi dell'art. 182 c.p.c., ha prodotto il relativo mandato.
In punto di rito la ha eccepito la improponibilità delle domande avanzate CP_2
dagli attori per la violazione del disposto degli artt. 145 e 148 D.Lgs. 209/2005, in quanto sarebbero irrituali, ma non ha specificato in alcun modo in che cosa consisterebbe tale irritualità, e in ogni caso “ La richiesta di risarcimento che la vittima
di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di
improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass., è idonea a produrre il suo
effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché
l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, 6
essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la
richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli
elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da
parte dell'assicuratore” ( v. Cass. civ. sez. VI, 30/9/2016, n. 19354 ). L'eccezione pregiudiziale in parola va quindi respinta, non solo in ragione della sua genericità, ma anche del dato di fatto dell'intervenuta transazione tra uno degli attori e la compagnia assicurativa e dalla sottoposizione del veicolo incidentato all'esame di un perito nominato dall'assicurazione, come è stato dimostrato documentalmente, il che prova anche che la messa in mora era di fatto idonea.
Nel merito infatti, tramite il suo difensore, in quanto munito di Parte_1
procura speciale ad abbandonare la causa, nel corso della prima udienza del 19/10/2022
ha rinunciato alla azione risarcitoria, e quindi alla pretesa di ristoro sia del danno biologico che di quello patrimoniale quali in concreto allegati, alla luce di un accordo transattivo concluso con la controparte. In proposito la rinuncia alla azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa . Essa non richiede formule sacramentali, presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima, e determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere (
v. Cass. civ. sez. II, 23/7/2019, n. 19845 ).
Il processo è proseguito comunque per la definizione nel merito della pretesa risarcitoria esercitata da per il ristoro del danno subìto dal ciclomotore di sua Parte_2
proprietà.
Sul punto la richiesta di prova testimoniale avanzata da parte attrice è stata respinta perché superflua. Invero la infondatezza della domanda risarcitoria proposta da Pt_1 7
appare evidente già allo stato degli atti. Ciò in quanto il diritto al risarcimento Pt_2
dei danni subìti da un bene, secondo un ormai univoco orientamento giurisprudenziale,
spetta a colui che di quel bene assuma e dimostri di essere proprietario al momento dell'evento dannoso ( Cass. 5287/1987; Cass. n. 13334/1999; Cass. n. 15744/2009;
Cass. n. 13960/2007; Cass. n. 24146/2014 ). In proposito la convenuta ha contestato la legittimazione attiva degli attori, sia pure in modo generico, ma in ogni caso la proprietà
del mezzo incidentato va verificata anche di ufficio con le generali regole civilistiche o anche tramite i dati del PRA, che pure hanno un mero valore presuntivo . Per l'appunto nella fattispecie in esame ha prodotto la carta di circolazione , il che Parte_2
supera la generica contestazione della compagnia assicurativa.
Tuttavia, pur essendo stata provata la proprietà del ciclomotore danneggiato in capo a
, e anche a voler considerare attendibile la dinamica dell'incidente così Parte_2
come riferita dall'attore, questi non ha provato di aver subìto un danno patrimoniale.
Ciò in quanto è stata prodotta, al fine di dimostrare l'esistenza di un danno, una perizia extragiudiziale redatta prima dell'inizio del presente processo da un tecnico di fiducia dell'attore. Tuttavia la facoltà per la parte di nominare un proprio consulente tecnico di fiducia è subordinata alla nomina ad opera del Giudice di un consulente tecnico di ufficio, perché è solo con l'ordinanza che dispone la consulenza che il Giudice può
assegnare alle parti ex art. 201 c.p.c. un termine entro il quale nominare un tecnico.
Dunque le parti non possono nominare un C.T.P. né questi può svolgere alcuna attività
processuale prima che il Giudice abbia nominato un C.T.U., ferma restando la possibilità di produrre in causa perizie stragiudiziali, integranti anche esse semplici mezzi di difesa come le deduzioni e argomentazioni dell'avvocato ( cfr. sul punto Corte
Costituzionale, 13/4/1995, n. 124 ). In altri termini, alla perizia extragiudiziale, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto 8
mezzo di prova, si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del Giudice di merito ma della quale egli non è obbligato in nessun caso a tenere conto (
cfr. Cass. civ. sez. III, 22/4/2009, n. 9551 nonché Cass. civ. sez. II, 19/5/1997, n. 4437 ).
Trattasi di un orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità che si contrappone a quello che consente di porre alla base della decisione una consulenza stragiudiziale di parte ( v. Cass. civ. sez. lav., 3/3/1992, n. 2574 ) e che va accolto, nel momento in cui l'orientamento minoritario ha comunque affermato l'obbligo del
Giudice del merito di fornire le ragioni, adeguate alla concretezza del caso, per le quali ha ritenuto la detta consulenza attendibile e convincente. Per l'appunto nel caso di specie non può dirsi attendibile, per definizione, una perizia resa da un tecnico di parte,
che per ovvie ragioni non può rivestire una posizione di imparzialità, a differenza, per esempio, del consulente tecnico di ufficio nominato dal Giudice quale suo ausiliario.
Vero è che alla parte che ha prodotto la perizia è riconosciuta la facoltà di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il Giudice di merito deve, esplicitamente o implicitamente,
esprimere la propria valutazione ai fini della decisione ( v. Cass. civ. 4437/1997 cit. ).
Per l'appunto nel caso di specie il perito è stato indicato tra i Persona_2
testi da esaminare. Tuttavia, anche se questi fosse stato escusso come testimone, nulla sarebbe cambiato, perché vale la regola secondo cui la prova consistente nella deposizione di un testimone, anche se si tratti di un tecnico, non può avere ad oggetto apprezzamenti o giudizi, ma solo fatti obiettivi, nel senso che essa non può tradursi in una interpretazione del tutto soggettiva o indiretta ed in apprezzamenti tecnici o giuridici ( cfr. sul punto Cass. civ. sez. lav., 8/3/2010, n. 5548; Cass. civ. sez. II, 9
18/2/2000, n. 1824 ; Cass. civ. sez. II, 9/5/1996, n. 4370 ). Per tale motivo non è stata ammessa la sua escussione.
Inoltre la perizia in parola è intrinsecamente inattendibile, nel momento in cui il
DI ha stimato un danno di euro 3.000, corrispondente al valore commerciale del motociclo al tempo del sinistro pari ad euro 2.650, al quale sono state aggiunte le spese accessorie per il reperimento e la immatricolazione di un nuovo veicolo pari ad euro 350. Invero dalla documentazione allegata dalla convenuta e proveniente dalla
Banca dati IVASS, emerge che il ciclomotore Honda SH, prima del sinistro del
6/8/2020, era stato già coinvolto in altri tre incidenti stradali verificatisi tutti in Napoli
con la seguente cadenza temporale: 21\3\2019, 4\7\2019 e 22\11\2019. Di conseguenza
è presumibile che il suo valore di mercato all'epoca fosse ormai insignificante e che i danni lamentati dall'attore fossero anche, se non soprattutto, derivati dai pregressi incidenti e non solo da quello dedotto in citazione, tanto è vero che lo stesso attore ha allegato la circostanza che il mezzo non era stato riparato proprio perché una simile operazione sarebbe stata antieconomica. Inoltre la relazione del perito di parte non è
stata corroborata da documentazione fiscale idonea a dimostrare le precedenti riparazioni, non essendo state prodotte le relative fatture.
In ogni caso è stato ammesso dall'attore che non è stato sostenuto un effettivo esborso per effetto del sinistro per cui è causa. Quanto alla richiesta di rimborso dell'IVA e del danno da sosta tecnica, non ha né allegato né provato di aver comprato Parte_2
un nuovo veicolo a motore nè di aver avuto necessità di procurarselo prendendolo per es. a noleggio e di aver sostenuto un costo per tale motivo. Anzi, l'attore non ha neppure specificato quale fosse l'utilità di un ciclomotore per l'esercizio della propria attività e in che cosa questa consistesse. Proprio per questo motivo è priva di pregio la deduzione 10
della esistenza di una diminuzione patrimoniale legata all'evento sinistroso per cui è
causa.
Al contrario, la domanda risarcitoria avrebbe richiesto la prova, anche presuntiva,
dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile e quindi la entità delle spese di riparazione eventualmente sostenute o di quelle necessarie per procurarsi un nuovo mezzo a motore, ma tale prova non è stata affatto fornita da parte attrice, e non può essere considerata ad alcun fine la valutazione effettuata dal perito di parte, per quanto già evidenziato.
E se nessuna spesa effettiva è dimostrabile, va considerato che ai sensi dell'art. 1223
c.c. il risarcimento postula che il creditore dimostri l'esistenza di un concreto danno consistito in una effettiva diminuzione patrimoniale derivata, quale conseguenza immediata e diretta, dal comportamento altrui ( cfr. Cass. civ. sez. II, 27/05/2009, n.
12354 ). Ciò non è avvenuto nel caso di specie, per cui la domanda risarcitoria proposta da va rigettata. Parte_2
Quanto al regolamento delle spese di giudizio, la cessazione della materia del contendere sulla domanda di a seguito della sua rinuncia alla azione, Parte_1
avendo la efficacia di un rigetto - nel merito - della domanda medesima, dovrebbe comportare l'accollo delle spese di cui sopra a carico del rinunciante ( cfr. Cass. civ.
sez. I, 10/9/2004, n. 18255 ). Tuttavia la rinuncia in parola ha costituito in concreto la conseguenza di un accordo transattivo con il quale la sua pretesa iniziale, quale formulata in citazione, è stata parzialmente soddisfatta dalla compagnia di assicurazione, cosicchè sussistono gravi motivi per compensare integralmente le spese tra le parti. 11
Al contrario, le spese seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. di Pt_2
sulla sua domanda risarcitoria e vengono liquidate come da dispositivo, in
[...]
considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 ss. del
D.M. 10/3/2014 n. 55 , come modificato dal D.M. 13/8/2022, n. 147 , da applicare ex art. 6 di tale ultimo regolamento alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, e 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che coincide con la somma di euro 3.000.
Invero in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o di risarcimento di danni, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente il valore della controversia è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendo seguirsi soltanto il criterio del disputatum e non trovando applicazione il correttivo del decisum, sicché il valore della controversia è
quello corrispondente alla somma domandata dall'attore ( v. Cass. civ. sez. III,
6/5/2022, n. 14470 ).
La liquidazione va effettuata per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione per i compensi dei livelli medi
previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria, in ottemperanza alla regola stabilita dall'art. 4 comma 1, che fa sì che tali livelli siano adeguati per definizione ( nel senso che il Giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, con apposita e specifica motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo, v. Cass. civ. sez. VI,
13/5/2022, n. 15392 ; Cass. civ. sez. VI, 25/5/2020, n. 9542 e Cass. civ. sez. III,
7/1/2021, n. 89 ) . 12
Sul punto va pure evidenziato che, in tema di spese processuali, solo la compensazione,
totale o parziale, deve essere sorretta da motivazione, non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il Giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta ( v. sul punto Cass. civ. sez. VI,
28/4/2014, n. 9368 ) .
A tale importo vanno comunque aggiunte l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali ( cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307 ) nonchè il
15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n.
55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. ( v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153 ).
Poiché la condanna al pagamento delle spese di giudizio, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, essa non può essere pronunziata in favore della contumace vittoriosa nel momento in cui quest'ultima, non avendo espletato alcuna Controparte_1
attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto ( cfr. Cass.
civ. sez. VI, 6/9/2017, n. 20869 ).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede :
a ) dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda risarcitoria proposta da;
Parte_1
b ) rigetta la domanda risarcitoria proposta da;
Parte_2 13
c ) visto l'art. 92 comma 2 c.p.c. compensa integralmente le spese di giudizio tra e la in qualità di rappresentante Parte_1 Controparte_2
processuale ex art. 77 c.p.c. della;
Controparte_3
d ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna al rimborso in favore della Parte_2
in qualità di rappresentante processuale ex art. 77 c.p.c. Controparte_2
della delle spese di giudizio, che si liquidano in Controparte_3
complessivi euro 2.552 per compensi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi .
Napoli, 31/3/2025
Il G.U.
Felice Angelo Pizzi