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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 03/04/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 347/2025
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ferrara composto da:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 347/2025 R.G. promosso da: con il patrocinio dell'Avv. MOLINARI ELEONORA CP_1
e
con il patrocinio dell'Avv. BOCCAFOGLI GIOVANNA Controparte_2
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: separazione consensuale Conclusioni delle parti:
“dichiarare la separazione personale dei coniugi e Controparte_2 CP_1 lle seguenti condizioni:
[...] 1) I coniugi vivranno separati nell'obbligo del reciproco rispetto 2) La casa coniugale sita nel Comune di Riva del Po (Berra-FE), Via P. Nenni n. 11/2, di proprietà dell'ACER - Ferrara con contratto di assegnazione intestato al sig. , rimane Controparte_2 assegnata, così come arredata, alla sig. la quale sosterrà integralmente CP_1
i relativi costi (canone locazione, spese condominiali, utenze e rate maturande del piano di dilazione n. 9944 del 26.5.2022) dando corso alle pratiche per il subentro nella titolarità del contratto in essere. Al momento della pubblicazione della sentenza di separazione il sig. comunicherà ad Acer la rinuncia all'assegnazione in modo che Acer possa CP_2 formalizzare l'assegnazione in capo alla sig.ra le condizioni economiche CP_1 dell'assegnazione dipenderanno dall'ISEE che verrà presentato una volta uscito il marito dal nucleo familiare a seguito di spostamento di residenza che questi provvederà ad effettuare al momento della rinuncia all'assegnazione dell'alloggio Acer. 3) Le figlie Per_ minorenni e rimangono affidate ad entrambi i genitori in modalità condivisa, Per_2 con collocazione anagrafica e prevalente presso la madre attualmente residente in [...], presso la casa coniugale. Nei periodi di permanenza delle figlie presso di sé, ciascun genitore potrà esercitare separatamente la
1 responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione. Il figlio maggiore di età ma non autonomo economicamente, fisserà la propria Per_3 residenza anagrafica e collocazione prevalente presso il padre, attualmente residente in
Belgio. 4) Vista la distanza tra le residenze dei genitori, che abitano in due Nazioni differenti (in Italia la madre e in Belgio il padre), durante il periodo scolastico le frequentazioni padre- figlie, saranno concordate di volta in volta, tenuto conto della necessità di favorire un rapporto stabile e continuativo con il genitore nonostante la distanza, degli impegni scolastici delle figlie e lavorativi del padre, il quale farà in modo di recarsi in Italia almeno ogni 30/40 giorni per far visita alle figlie. In tali occasioni le stesse verranno ospitate insieme al padre presso l'abitazione dei nonni paterni sita in Copparo (FE), Piazza del Popolo n. 17. Nel periodo scolastico, comprensivo delle vacanze invernali, il padre potrà inoltre tenere con sé le figlie, per una intera settimana mentre nel periodo estivo le terrà con sé per almeno tre settimane anche non consecutive.
In ogni caso i periodi di permanenza delle figlie con il padre sia in Italia che all'estero dovranno essere concordati con almeno 60 giorni di anticipo, per consentire di organizzare i viaggi con il minor dispendio economico possibile. 5) Il signor
[...]
verserà entro il giorno 15 di ogni mese alla signora a CP_2 CP_1 Per_ titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie e , l'assegno mensile Per_2 di € 200,00= per ciascuna figlia annualmente rivalutabile secondo gli indici I.S.T.A.T., fintanto che le stesse non saranno economicamente autosufficienti. Tale importo è stato così quantificato in ragione del fatto che in questo momento la sig.ra svolge attività CP_1 lavorativa con contratto a tempo determinato. Resta inteso che in caso di mancato rinnovo del contratto di lavoro le parti si impegnano a rideterminare l'importo dell'assegno di Per_ mantenimento a carico del padre. 6) Le spese straordinarie nell'interesse delle figlie e , conviventi con la madre, come indicate dal Protocollo in uso presso il Tribunale Per_2 di Ferrara saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, previa esibizione, da parte del genitore che ha anticipato l'intero esborso, della relativa distinta di pagamento, in conformità all'accordo sottoscritto il 25.10.2017 che di seguito si riporta: A) SPESE MEDICHE: 1) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, c) trattamenti sanitari e farmaci prescritti dal medico o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
2) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
c) farmaci particolari e prodotti parafarmaceutici necessari;
B) SPESE SCOLASTICHE: 1) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) rette e tasse scolastiche imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
d) mensa;
2) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) rette e tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) rette e tasse universitarie e corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero;
e) lezioni private;
f) alloggio presso la sede universitaria;
g) testi universitarie specialistici propedeutici al corso di studio seguito;
C)
SPESE EXTRA SCOLASTICHE: 1) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo e gruppo estivo, previo accordo sul limite di spesa;
2) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo consenso: a) corsi di istruzione;
b) attività sportive;
c) attività ricreative e ludiche;
d) spese di custodia
2 (babysitter), e) viaggi e vacanze. 7) Il figlio maggiore di età ma non autonomo Per_3 economicamente, convivente con il padre è mantenuto in via diretta ed esclusiva dal medesimo con riferimento alle spese di mantenimento sia ordinario che straordinario, nessuna esclusa. Le spese di viaggio per consentire al figlio di tornare Per_3 Per_ periodicamente in Italia a trovare la madre ed alle figlie e di andare in Belgio Per_2
a trovare il padre sono interamente a carico del padre. 8) L'Assegno Unico INPS Per_ riconosciuto per le figlie e conviventi con la madre, dell'importo attuale di € Per_2
398,80, sarà percepito e trattenuto per intero dalla stessa. In ragione del fatto che attualmente la sig.ra svolge attività lavorativa benché a tempo determinato, nessun CP_1 assegno di contributo al mantenimento della medesima viene previsto. 9) I coniugi danno reciprocamente il consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti, nonché di quelli delle figlie minorenni, ivi inclusi altri documenti equipollenti validi per l'espatrio. Di eventuali viaggi all'estero delle stesse assieme ad uno dei genitori, l'altro genitore dovrà essere informato con un congruo anticipo di almeno 30 giorni”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/02/2025 i sigg. e CP_1 CP_2
esponevano che in data 04/09/2002 avevano contratto matrimonio in Ain Chok
[...]
AI SS (Marocco); che dall'unione erano nati tre figli, Persona_4 Per_5
e . Il primo, maggiorenne ma non autosufficiente, risiedeva in
[...] Persona_6
Belgio presso il padre, mentre le altre due, minorenni, convivevano con la madre a Riva del Po. Assumevano i ricorrenti che la convivenza era divenuta intollerabile, chiedevano che venisse omologata la separazione alle condizioni riportate in ricorso e rinunciavano a comparire innanzi al giudice designato.
Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'accoglimento delle domande formulate in ricorso. La domanda è fondata atteso che le parti hanno confermato essere venuta meno l'affectio coniugalis, con conseguente intollerabilità della convivenza.
Va quindi pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
In considerazione della natura della controversia e del comportamento processuale delle parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli articoli 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei sigg. e CP_1 Controparte_2 alle condizioni concordate (matrimonio contratto in Ain Chok AI SS in data
04/09/2002 e trascritto al n. 3 p. II, s. C del registro degli atti di matrimonio del Comune di Berra) alle condizioni concordate.
Spese compensate.
Ferrara, 3.4.2025
L' estensore Il Presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
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