Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/04/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 113/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato ad [...], in data [...] (Avv. GIACALONE Parte_1
MARCO);
E
, nata in [...], in data [...] Controparte_1
(Avv. GIACALONE MARCO);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 08/05/2024;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 3241/2024 dei 29/05 – 04/06/2024;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come di seguito riportate
“Relativamente all' affidamento dei minori
I ricorrenti chiedevano l'affido condiviso dei figli ed con Persona_1 Per_2 dimora prevalente presso l'abitazione della madre che rimarrà quella della casa coniugale con sede in Altofonte via Sant'Antoninello n. 27 di proprietà della sig.r CP_1
Relativamente al diritto di visita
I coniugi concordavano che i figli potessero liberamente essere prelevati dal padre ogniqualvolta lo vorrà di concerto con la sig.r CP_1
In difetto di accordo il padre potrà tenere con sé i figli il martedì e giovedì dalle ore
15.00 alle ore 20.00 di ogni settimana e dal sabato dalle ore 16.00 alla domenica alle ore
20.00 a settimane alterne.
Con riguardo alle festività i genitori terranno con loro i figli ad anni alterni
Con riferimento alle ferie il padre potrà tenere con sé i figli per 15 giorni consecutivi nel periodo giugno – agosto.
Si fa presente che ad oggi i minori hanno un ottimo rapporto con entrambi i genitori e non ci sono situazioni conflittuali.
Con riferimento al mantenimento dei figli minori
Il sig si obbligava al versamento in favore della moglie a titolo di mantenimento Pt_1 dei figli della quota di euro 400,00 cadauno, oltre le spese straordinarie al 50% come da protocollo del Tribunale di Palermo, da corrispondere ogni giorno 5 del mese.
Con riferimento al mantenimento dei coniugi
Entrambi i coniugi godevano di una propria capacità reddituale e, in ogni caso, possedevano piena capacità lavorativa, pertanto, dichiarano di rinunciare a qualsiasi genere e sorta di reciproco mantenimento stante la piena autonomia e indipendenza economica.
La sig.ra infatti, ha delle rendite provenienti da canoni di locazione oltre CP_1 ad una piccola attività di impresa mentre il sig svolge attività lavorativa di lavoro Pt_1 subordinato.
Relativamente alle questioni di natura economica ancora pendenti
I coniugi dichiaravano di non avere altre questioni pendenti di natura economica e, dichiaravano di avere, così, integralmente regolato i loro rapporti economici e che non sussistono, dunque, altre ragioni reciproche di debito/credito.
Con riferimento all'assegno unico
I coniugi concordavano che l'assegno unico venisse richiesto e corrisposto al 50% in capo ad ogni genitore.
Con riferimento ai documenti validi per l'espatrio
I coniugi autorizzano il rilascio dei documenti in favore dei minori validi per l'espatrio e così anche per i coniugi stessi”. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Carini (PA), in data 01/12/2017, da , nato ad Parte_1
ALTOFONTE (PA) in data 08/06/1969 e da , nata in Controparte_1
NATAL (BRASILE) in data 23/01/1986, trascritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune al n. 1372, parte II, serie C, dell'anno 2017, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
17/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore Dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescri- zioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.