Sentenza 3 luglio 2009
Massime • 1
Il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un immobile non costituisce un accessorio del diritto di proprietà sull'immobile stesso, trasmissibile automaticamente con la sua alienazione, ma ha natura personale, in quanto compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene all'epoca dell'evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/07/2009, n. 15744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15744 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Presidente -
Dott. PICCIALLI Luigi - rel. Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21886-2004 proposto da:
SI AN, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. BONI 15, presso lo studio dell'avvocato SAMBATARO ELENA, rappresentata e difesa dall'avvocato LENTINI GASPARE;
- ricorrente -
contro
MI SA, n.q. di amm.re pro tempore del Condominio "*Messina*" elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MESSINA FRANCESCO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 71/2004 del TRIB DI MARSALA SEDE DISTACCATA di CASTELVETRANO, depositata il 12/07/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/2009 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto in data 17.6.92 il Pretore di Castelvetrano su ricorso del locale "*Condominio Messina*", in persona dell'amministratrice \R TU, ingiunse ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. ad BR NA, nella ritenuta qualità di erede del fratello BR ON, un condomino deceduto il *18.12.89*, il pagamento della somma di L. 3.982.076, oltre interessi e spese legali, a titolo di rette trimestrali condominiali relative al periodo ottobre 1990- marzo 1992, spese di riscaldamento e di manutenzione straordinaria della scala comune.
Si oppose l'intimata, tra l'altro e segnatamente negando la propria legittimazione passiva, per non aver mai accettatole espressamente, nè tacitamente, eredità del fratello, deducendo al riguardo che, pur essendo stata convivente con il medesimo, successivamente al suo decesso, aveva lasciato l'appartamento sito nel condominio, trasferendosi in una casa di riposo.
Si costituì il condominio, resistendo all'opposizione. Il giudizio, dopo essere era stato trasferito per competenza a locale ufficio del Giudice di Pace, a seguito della morte dell'opponente fu poi riassunto da IO NA, nella qualità di erede della defunta, che ribadiva l'opposizione e proponeva domanda riconvenzionale al fine di sentirsi risarcire ili danni all'appartamento, provocati da infiltrazioni di acqua piovana provenienti dal tetto condominiale ed, a tal riguardo chiedeva prove per interrogatorio e testi, oltre all'espletamento di una consulenza tecnica. Il Giudice di Pace, dopo aver respinto tali richieste istruttorie, con successiva sentenza del 8.1-22.2.02, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo, condannava la \NA al pagamento della somma di Euro 1.034,33, oltre interessi, ed al 50% delle spese in favore della controparte, per il resto compensate. Proposto appello dalla \NA, resistito dal condominio, con sentenza monocratica del 12.7-27.9.04 il Tribunale di Marsala - sez. dist. di Castelvetrano, dichiarava in parte inammissibile ed in parte rigettava il gravame, con condanna dell'appellante alle spese del grado.
L'impugnazione veniva ritenuta inammissibile nella parte relativa alla mancata ammissione dei mezzi istruttori, sul rilievo che l'appellante avesse implicitamente rinunciato alla relativa richiesta, pur contenuta nell'atto di appello, avendo chiesto all'udienza dei 24.9.03 un rinvio per la precisazione delle conclusioni, a nulla rilevando che in tale ultima udienza, tenutasi il 24.9.03, le richieste fossero state rinnovate, essendosi verificata ormai una preclusione che non consentiva la regressione del procedimento. Osservava peraltro il giudice che, comunque, la doglianza era anche infondata, perché correttamente il precedente giudicante aveva disatteso quelle richieste, essendo le stesse funzionali ad una domanda riconvenzionale inammissibile, perché tardivamente proposta. Quanto alla legittimazione passiva, l'appello era infondato, perché la prova della proprietà dell'immobile si ricavava, non già dal testamento pubblico invocato dalla parte appellata e non prodotto in appello, bensì dalle stesse posizioni assunte in primo grado dall'appellamela quale, spiegando la domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni a quell'appartamento, implicitamente aveva ammesso di essere proprietaria dello stesso, ammissione poi esplicitamente contenuta nel successivo atto di appello. Inammissibile era infine la doglianza, secondo la quale la spesa relativa alla tinteggiatura della scala, in quanto voluttuaria, non sarebbe stata ripetibile, trattandosi di una censura nuova, che non aveva formato oggetto del giudizio di primo grado. Contro tale sentenza la \NA ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
Ha resistito il condominio, in persona della O\, con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso viene dedotta "violazione e falsa applicazione dell'art. 134 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5 e art. 346 c.p.c.", censurandosi la mancata ammissione dei mezzi istruttori da parte del giudice di appello, il quale, riportandosi alla motivazione della conforme ordinanza emessa dal primo giudice, non avrebbe ottemperato all'obbligo della motivazione, per di più erroneamente ravvisando l'implicita rinuncia alla suddetta richiesta, in un contesto nel quale l'istanza di precisazione delle conclusioni non avrebbe comportato il relativo abbandono della stessa, che già formulata nell'atto di appello, era stata poi ribadita nelle conclusioni finali.
Nè pregio avrebbe l'ulteriore considerazione del giudice di appello, secondo la quale correttamente il primo giudice non avrebbe ammesso i mezzi istruttori in quanto funzionali ad una domanda riconvenzionale tardivamente formulata, tenuto conto che tale domanda era stata proposta con la memoria di costituzione della \NA, primo atto defensionale della medesima, e nessuna decadenza al riguardo era stata eccepita dalla controparte, o rilevata dal giudice. Il mezzo d'impugnazione non merita accoglimento, anzitutto per difetto di autosufficienza, non specificando le articolazioni o comunque, con sufficiente precisione, il contenuto delle richieste istruttorie non ammesse, così non consentendo a questa Corte di apprezzarne la rilevanza ai fini della decisione (v., tra le altre Cass. n. 11501/06, 5674/06, 9712/03, 2602/01). In ogni caso la doglianza è anche manifestante infondata, considerato che la \NA, costituendosi quale erede di BR NA, che tale domanda non aveva proposto, subentrando nella stessa posizione processuale della sua dante causa, non poteva formulare domande alla medesima già preclusele queste, ove tardivamente proposte, avrebbero potuto trovare valido ingresso nel giudizio, pur in mancanza di dichiarazione di decadenza da parte del giudice o eccezione della controparte, non essendo sufficiente ai fini dell'accettazione del contraddittorio il mero silenzio di quest'ultima (v., tra le altre, Cass. n. 727/05, 3159/01, 1057/01, 9723/00), bensì occorrendo un'espressa controdeduzione nel merito della richiesta o altre specifiche condotte processuali concretamente concludenti al riguardosi che non risultane viene dedotto nel mezzo d'impugnazione. Con il secondo motivo viene dedotta violazione dell'art. 2697 c.c. e contraddittorietà di motivazione con riferimento al rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sul rilievo che la proposizione della domanda riconvenzionale risarcitoria avrebbe implicato l'ammissione della proprietà dell'appartamento da parte dell'opponente. Si censura tale argomentazione evidenziandosi che tale domanda non era stata proposta dalla BR\, bensì dalla sua erede \NA, nella qualità di attuale proprietaria dell'immobile, come tale avente diritto al ristoro dei danni causati all'appartamento la cui proprietà aveva nelle more acquistato e che comunque il "presupposto processuale" della legittimazione passiva, vale a dire la qualità di proprietaria dell'appartamento e di condomina, avrebbe dovuto sussistere alla data 17.6.92, dell'instaurazione del giudizio.
Anche tale motivo deve essere respinto.
Il diritto al risarcimento dei danni, ancorché causati ad un immobile, è di natura personale e compete esclusivamente a chi sia proprietario del bene all'epoca dell'evento dannoso, subendo la relativa diminuzione patrimoniale, non costituendo invece, come sembra ritenere la ricorrente, un accessorio del diritto di proprietà, trasmissibile automaticamente con l'alienazione dell'immobile al nuovo proprietario. Tanto premesso, non ha pregio l'obiezione secondo la quale la \NA avrebbe proposto la domanda riconvenzionale risarcitoria sol perché proprietaria, all'atto della sua costituzione in giudizio quale erede della BR\, dell'immobile, mentre per converso non è censurabile la logica argomentazione del giudice di merito che, dalla proposizione di tale domanda risarcitoria da parte dell'odierna ricorrente, subentrata nel giudizio alla originaria opponente, ha desunto la qualità di proprietaria dell'immobile di quest'ultima; tale domanda, infatti, non avrebbe trovato alcuna giustificazione nella diversa ipotesi in cui la BR\ non fosse stata proprietaria dell'appartamento, dei cui danni ella, e per lei la sua avente causa \NA, non avrebbe avuto alcuna ragione e titolo per dolersi.
Con il terzo motivo si censura, per violazione e falsa applicazione dell'art. 63 disp. att. c.c., artt. 633, 641 e 642 c.p.c., e con richiamo anche all'art. 1121 c.c., la dichiarazione d'inammissibilità del motivo di appello deducente la natura "voluttuaria" delle spese per la tinteggiatura della scala, sostenendosi che tale censura era stata proposta anche in primo grado, con la memoria istruttoria del 1.10.01.
Il motivo, a parte l'impropria articolazione, è infondato per tabulas.
Dall'esame della citata memoria (consentito dalla natura processuale della censura, in concreto deducente un'assunta falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c.) si rileva, infatti, che la specifica questione della natura voluttuaria della spesa non fu proposta, essendosi la deducente limitata a contestare, sotto un diverso profilo, di natura meramente formale (il mancato invito all'assemblea deliberante degli eredi di BR ON) la validità della delibera di spesa. Non miglior sorte merita il quarto motivo di ricorso, con il quale si lamenta "omessa motivazione della sentenza su un capo della domanda - art. 360 c.p.c., n. 5 in rel. all'art. 277 c.p.c.", con riferimento al mancato esame della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni per le infiltrazioni subite dall'appartamento, sulla quale il giudice di appello non avrebbe "speso alcuna parola nemmeno quella di rigetto o di inammissibilità", sicché mancherebbe "completamente ogni motivazione".
Tale omissione (che, più correttamente ed in teoria, avrebbe dovuto essere denunciata quale violazione dell'art. 112 c.p.c. in rel. all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) non sussisteremmo conto che la motivazione del rigetto del primo motivo di appello, relativo alla mancata ammissione dei mezzi istruttori funzionali alla richiesta risarcitoria in questione, si basa anche, come si è avuto modo di precisare in precedenza, sulla corretta conferma dell'inammissibilità della domanda riconvenzionale in questione. Il ricorso va, in definitiva, respinto;
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore del resistente delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.500,00 di cui 200,00 per esborsi. Così deciso in Roma, il 28 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2009