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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza collegiale 21/02/2025, n. 1491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1491 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01491/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07343/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 7343 del 2024, proposto dalla -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Alberto Bertoi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
- il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Emilia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- la Regione Emilia Romagna e l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, sezione staccata di Parma (Sezione Prima), n. 68/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’art. 73, co. 3, cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Emilia e del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2025, il Cons. Enzo Bernardini e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Rilevato che la Prefettura – U.T.G. di Reggio Emilia ha depositato, in data 20 gennaio 2025, un nuovo provvedimento interdittivo antimafia (n. 490/2024, in data 30 dicembre 2024), emesso in esito ad istanza di riesame prodotta dall’appellante;
Considerato, in linea di diritto, che:
– il nuovo provvedimento amministrativo costituisce autonoma determinazione della Prefettura di Reggio Emilia;
– la precedente misura interdittiva oggetto del presente giudizio è quindi venuta meno per effetto del riesame prefettizio;
– si deve porre dunque la possibile questione della improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse;
Il Collegio ritiene di dover sollevare d’ufficio, ex art. 73, co. 3, c.p.a., la questione della procedibilità dell’appello, sollecitando il contraddittorio delle parti sulla predetta questione e assegnando il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per le produzioni di rito;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), assegna alle parti trenta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti sulla questione indicata nella parte motiva.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dell’appellante.
Così deciso in Roma nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enzo Bernardini | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO