Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/04/2025, n. 1312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1312 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo ha pronunziato ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 7079 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2016 promosso da e , già esercenti la potestà Parte_1 Parte_2
sul minore rappresentati e difesi dall'avv. Gerardo Persona_1
Colasante
attori contro
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Raffaella Di Mauro
convenuto nonché
, rappresentata e difesa dall'avv. Cesare Speranza CP_2
terza chiamata
Avente ad
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di discussione del 25/02/2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
e lo convenivano in giudizio per sentirlo Parte_1 Parte_2
condannare al risarcimento dei danni patiti dal figlio minore Persona_1
In particolare, esponevano:
-che il ragazzo, in data 28.07.2015 alle ore 20,00 circa, alla guida della sua bicicletta, nell'immettersi in Via Starza nel Comune di cadeva Controparte_1
rovinosamente in corrispondenza di una griglia stradale usurata e dissestata posta all'imbocco della strada. Il figlio riportava gravi lesioni che rendevano Per_1
necessario il ricorso ai sanitari del nosocomio nocerino che, espresso giudizio di prognosi riservata, ne disponevano il ricovero nella Unità Operativa di Chirurgia
d'Urgenza per accertata lesione della milza (poi asportata a seguito di delicato intervento chirurgico), traumatismo al fegato, frattura della mandibola destra e traumi vari al cranio;
-che la situazione di pericolo veniva eliminata dall'ente comunale solo successivamente all'evento e dopo numerose segnalazioni dei cittadini;
-che con missiva del 23.11.2015, trasmessa a mezzo pec, veniva richiesto al di , il ristoro di tutti i danni patiti dal minore;
CP_1 Controparte_1
-che in data 10.05.2016 il Comune di veniva invitato, Controparte_1
inutilmente, alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, ex Legge
n.162/14.
Con comparsa di costituzione, depositata il 20.02.2017, il Controparte_1
contestava la domanda attorea ed eccepiva il proprio difetto di
[...]
legittimazione passiva in ragione della concreta custodia della “griglia stradale” da parte della chiedendone la chiamata in causa per essere tenuto CP_2
indenne e manlevato.
Autorizzata la chiamata in causa e differita l'udienza di prima comparizione delle parti, si costituiva in giudizio, in data 4.10.2017, la confutando la CP_2 domanda attorea ed eccependo, a sua volta, la propria carenza di legittimazione passiva sull'assunto che gli impianti, le reti idriche e fognarie collocate sulla sede stradale rientrerebbero nella custodia dell'ente comunale.
All'udienza del 12.10.2017, parte attrice estendeva la domanda al terzo chiamato
CP_2
Alla stessa udienza venivano concessi i termini di cui al VI comma dell'art. 183
c.p.c. e, depositate le relative memorie, veniva ammessa ed assunta la prova testimoniale all'udienza del 24.10.2018 e all'udienza dell'11.07.2019.
All'esito dell'istruttoria, durante la quale veniva espletata anche la CTU medico– legale, la causa veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexies cpc all'udienza a trattazione scritta del 25/02/2025.
Discussa la causa, il giudice la decideva.
La domanda attorea nei confronti del solo ente comunale è fondata e va pertanto accolta.
La fattispecie concreta del presente procedimento va qualificata in termini di responsabilità da cose in custodia, quale ipotesi di illecito aquiliano disciplinato dall'art. 2051 c.c..
La norma richiamata si incentra sulla nozione di “custodia”: custode della cosa è chi ha l'effettivo potere materiale su di essa;
quindi, custode non è solo il proprietario della cosa ma anche il possessore e il detentore della stessa.
La giurisprudenza ha ripetutamente affermato il carattere oggettivo dell'illecito aquiliano di cui all'art. 2051 c.c. precisando che non occorre la prova della colpa del custode, quale requisito costitutivo della fattispecie, essendo sufficiente l'integrazione dell'elemento materiale (evento dannoso, nesso causale fra cosa ed evento). Ai fini della configurabilità dell'illecito ex art. 2051 c.c. la relativa responsabilità
è esclusa solo dal caso fortuito riconducibile ad un elemento esterno (che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato).
Ciò posto, la dinamica dei fatti come descritti nell'atto introduttivo e la circostanza relativa alle condizioni di usura e di dissesto della “griglia stradale” posta all'inizio di Via Starza, ovvero “il rapporto eziologico tra cosa ed evento”, possono ritenersi pienamente confermate dalle risultanze istruttorie (compresa la documentazione anche fotografica versata in atti).
Invero, in sede di prova orale i testi e escussi Testimone_1 Tes_2
all'udienza del 24.10.2018 e , escussa all'udienza dell'11.07.2019, Tes_3
tutti presenti sui luoghi, hanno dichiarato di avere visto il ragazzo alla guida della propria bicicletta immettersi in Via Starza, quando cadeva con la ruota anteriore in un tombino coperto solo parzialmente da assi di legno marciti;
precisavano, inoltre, che la “griglia stradale” non era visibile per chi si immetteva in Via Starza;
riferivano altresì che il rimaneva a terra sanguinando copiosamente Parte_1
dal volto e accusando forti dolori all'addome.
In particolare, il testimone dopo aver precisato che il tombino Tes_2
mancante di alcune lamine di legno si trovava all'imbocco di Via Starza, dichiarava che la ruota anteriore della bicicletta di parte attorea rimaneva incastrata proprio nella parte della griglia stradale sprovvista della copertura di legno.
Dalle dichiarazioni dei testimoni – che risultano attendibili, poiché scevre da vizi di contraddittorietà ed illogicità e rese da un punto di osservazione che consentiva di visionare la dinamica – nonché dalla documentazione fotografica in atti emerge che il tombino ove è caduto costituiva un'insidia e dunque Persona_1
un pericolo non prevedibile ed evitabile attesa la sua ubicazione proprio all'imbocco della strada in cui egli si immetteva, circostanza che non consentiva il pronto avvistamento di ostacoli. E del resto a seguito del sinistro per cui è causa l'ente comunale ha provveduto a sostituire la predetta griglia stradale (fatto dedotto, documentato fotograficamente e non contestato).
Quanto esposto induce a ritenere sussistente il nesso di causalità fra la cosa in custodia nello stato in cui si presentava in data 28/07/2015 e le lesioni riportate da parte attorea.
Né parte convenuta ha fornito la prova liberatoria del caso fortuito atteso che l'evento, stando alle risultanze processuali, non è ascrivibile ad una incauta condotta di Persona_1
Quanto alle lesioni riportate dal minore, esse sono state analiticamente evidenziate e precisate nella relazione del Consulente Tecnico Medico-Legale il quale, dopo aver riconosciuto la compatibilità delle stesse con la dinamica dell'evento dannoso per cui è causa e, quindi, il nesso causale tra evento e lesioni, ha accertato la sussistenza di: postumi permanenti nella misura del 14% -quattordici per cento- (danno biologico);
. I.T.T. (Inabilità Temporanea Totale) 8 giorni;
. I.T.P. (Inabilità Temporanea Parziale) al 50% 20 giorni;
. I.T.P. (Inabilità Temporanea Parziale) al 25% 20 giorni;
oltre spese sanitarie sostenute e documentate pari ad € 303,15.
Pertanto, anche in applicazione delle vigenti tabelle del Tribunale di Milano, vanno riconosciute agli attori le seguenti somme:
-danno non patrimoniale € 52.605,00 di cui € 40.466,00 per danno biologico ed €
12.139,00 per incremento del 30% dovuto a sofferenze patite anche a causa dell'età del danneggiato (anni 14) rispetto a quanto documentato ed accertato dalla ctu;
-danno patrimoniale euro 303,15. La parte soccombente dovrà, quindi, essere condannata al pagamento, in favore di parte attrice, della somma pari ad € 52.908,15, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dall'evento al soddisfo calcolati secondo i criteri previsti dalla sentenza 1712/95 della Cass. S.U..
La domanda di manleva del nei confronti della Controparte_1
è invece infondata e va pertanto rigettata. CP_2
Ed invero, non rientrano tra le competenze del gestore del servizio idrico integrato la pulizia delle caditoie, la manutenzione straordinaria di pozzetti e relative tubazioni di collegamento alla rete fognaria, la realizzazione di opere di raccolta delle acque meteoriche ed il successivo collegamento alla rete fognaria.
Da quanto appena esposto emerge che la manutenzione della griglia in questione spettava senz'altro al . Questo d'altra parte, Controparte_1 CP_1
è sicuramente responsabile della vigilanza sulle condizioni delle strade ed è tenuto ad assicurare che le strade possano essere percorse senza pericolo per gli utenti.
La chiamata in causa della va, quindi, qualificata come arbitraria. CP_2
Le spese seguono la soccombenza nei rapporti fra attori e convenuto nonché fra quest'ultimo e la chiamata in causa e vanno liquidate in relazione al valore della causa, tariffe medie (fasi: studio, introduttiva, trattazione e decisoria).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento in favore degli attori della somma di euro 52.908,15, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dall'evento al soddisfo calcolati secondo i criteri previsti dalla sentenza 1712/95 della Cass. S.U..
2) Rigetta ogni altra domanda.
3) Condanna il convenuto al pagamento in favore degli attori delle spese del giudizio, che liquida in euro 545,00 per esborsi, euro 7.616,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese di CTU, rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
4) Condanna il convenuto al pagamento in favore della terza chiamata delle spese del giudizio, che liquida in euro 7.616,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nocera Inferiore, 10/04/2025
Il giudice dott. Andrea Loffredo