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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/10/2025, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. PI SI Presidente rel. dott. Sara Marino Giudice dott. Donata D'Agostino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4450 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
nata\o a Palermo (PA), in data 16/01/1994, elettivamente Parte_1 domiciliata in Palermo, via Gen. Arimondi n. 1/Z, presso lo studio dell'avv. Anzaldi Marco, che la rapresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato\a a Palermo (PA), in data 18/03/1993, elettivamente Controparte_1 domiciliato in Palermo, via Notarbartolo n. 38, presso lo studio dell'avv. Di Natale Antonino, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 08/10/2024;
All'udienza del 16/09/2025 dopo che i coniugi hanno dichiarato che tra loro non è possibile una riconciliazione, il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) AFFIDAMENTO E DIRITTO DI VISITA DEL MINORE Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori con domicilio prevalente Persona_1 presso l'abitazione della madre, e diritto/dovere per il padre di tenerlo con sé secondo le modalità seguenti:
- a settimane alterne, il lunedì ed il giovedì dalle ore 18.30 alle ore 23.00, salvo diverso accordo tra i due genitori;
la settimana successiva (a quella in cui il padre non ha avuto con se il bambino nel weekend) il padre terrà con sé il minore nelle giornate di lunedì e giovedi dalle ore
18.30 alle ore 23.00, e dalla giornata del sabato dalle ore 12.00 alla domenica alle ore 23.00, pernottando il bambino presso l'abitazione del padre oppure presso altra dimora ove lo stesso dovesse occasionalmente trovarsi, salvo diverso accordo tra i due genitori.
- durante le festività natalizie o di fine anno, comprendenti solo il Natale (24,25 e 26 dicembre) o solo il Capodanno (30, 31 dicembre e 1 gennaio), ad anni alterni, il minore trascorrerà con il padre 3 giorni consecutivi;
- durante le festività pasquali i coniugi si regoleranno come segue: l'uno potrà tenere con sé il figlio dalle ore 20:00 della vigilia di Pasqua alle ore 20:00 del giorno di Pasqua;
l'altro, ossia il genitore col quale il bambino non avrà trascorso la Pasqua, potrà invece averlo con sé dalle ore 20:00 del giorno di Pasqua alle ore 20:00 del Lunedì dell'Angelo. E così ad anni alterni.
Il minore inoltre trascorrerà le ulteriori festività civili e religiose calendarizzate, sempre secondo il criterio dell'alternanza;
- durante l'estate il padre potrà tenere con sé il minore per 15 giorni, anche non consecutivi, durante i mesi di luglio e/o agosto, da comunicare alla madre entro e non oltre il 30 giugno dell'anno di riferimento.
Resta fermo il principio dell'alternanza, e quindi: il coniuge che un anno avrà scelto un determinato periodo estivo, non potrà sceglierlo anche l'anno successivo.
Durante detto periodo i coniugi dovranno interrompere il proprio diritto di visitazione.
I coniugi, in ogni caso, potranno modificare, previo accordo scritto, tutti i suddetti orari, giorni e modalità concernenti il regime di frequentazione.
2) CASA CONIUGALE
La casa coniugale di via Roccazzo, 6, sita in Palermo, condotta in locazione da entrambi i coniugi, verrà assegnata alla sig.ra giacché affidataria prevalente del Parte_1 minore, la quale si farà interamente carico del pagamento del canone.
3) OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE AL MANTENIMENTO.
Sia il sig. che la sig.ra possiedono redditi da lavoro Controparte_1 Parte_1 dipendente.
La sig.ra pertanto non chiede alcuna contribuzione per il proprio mantenimento. Pt_1 Il sig. invece si obbliga a corrispondere alla sig.ra , quale Controparte_1 Parte_1 contribuzione al mantenimento del figlio , la somma di € 200,00 mensili (annualmente Per_1 rivalutabile secondo l'indice I.S.T.A.T.) con accredito bancario entro i primi 5 giorni di ciascun mese di riferimento.
Il sig. inoltre rinuncia al proprio 50% di assegno unico, e conseguentemente, la CP_1 signora percepirà il 100% di detto assegno. Parte_1
4) SPESE STRAORDINARIE PER IL MINORE.
In ordine alle spese straordinarie queste verranno ripartite nella misura del 50% per ciascun coniuge, secondo il protocollo del Tribunale di Palermo;
5)OBBLIGO DI COMUNICAZIONE CAMBIO RESIDENZA.
Ciascun coniuge si obbliga a comunicare per iscritto all'altro coniuge l'eventuale proprio cambio di residenza anagrafica, immediatamente dopo l'annotazione della variazione nei registri anagrafici.
6) AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DEI PASSAPORTI E/O DEGLI ALTRI DOCUMENTI
VALIDI PER L'ESPATRIO.
I Coniugi si rilasciano reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio”.
P.Q.M.
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 08/10/2024 , riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369 ( matrimonio celebrato il 30/11/2019 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n. 263 - parte II – serie A – Anno 2019);
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 02 ottobre 2025.
Il Presidente del Tribunale
PI SI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. PI SI Presidente rel. dott. Sara Marino Giudice dott. Donata D'Agostino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4450 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
nata\o a Palermo (PA), in data 16/01/1994, elettivamente Parte_1 domiciliata in Palermo, via Gen. Arimondi n. 1/Z, presso lo studio dell'avv. Anzaldi Marco, che la rapresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato\a a Palermo (PA), in data 18/03/1993, elettivamente Controparte_1 domiciliato in Palermo, via Notarbartolo n. 38, presso lo studio dell'avv. Di Natale Antonino, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 08/10/2024;
All'udienza del 16/09/2025 dopo che i coniugi hanno dichiarato che tra loro non è possibile una riconciliazione, il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) AFFIDAMENTO E DIRITTO DI VISITA DEL MINORE Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori con domicilio prevalente Persona_1 presso l'abitazione della madre, e diritto/dovere per il padre di tenerlo con sé secondo le modalità seguenti:
- a settimane alterne, il lunedì ed il giovedì dalle ore 18.30 alle ore 23.00, salvo diverso accordo tra i due genitori;
la settimana successiva (a quella in cui il padre non ha avuto con se il bambino nel weekend) il padre terrà con sé il minore nelle giornate di lunedì e giovedi dalle ore
18.30 alle ore 23.00, e dalla giornata del sabato dalle ore 12.00 alla domenica alle ore 23.00, pernottando il bambino presso l'abitazione del padre oppure presso altra dimora ove lo stesso dovesse occasionalmente trovarsi, salvo diverso accordo tra i due genitori.
- durante le festività natalizie o di fine anno, comprendenti solo il Natale (24,25 e 26 dicembre) o solo il Capodanno (30, 31 dicembre e 1 gennaio), ad anni alterni, il minore trascorrerà con il padre 3 giorni consecutivi;
- durante le festività pasquali i coniugi si regoleranno come segue: l'uno potrà tenere con sé il figlio dalle ore 20:00 della vigilia di Pasqua alle ore 20:00 del giorno di Pasqua;
l'altro, ossia il genitore col quale il bambino non avrà trascorso la Pasqua, potrà invece averlo con sé dalle ore 20:00 del giorno di Pasqua alle ore 20:00 del Lunedì dell'Angelo. E così ad anni alterni.
Il minore inoltre trascorrerà le ulteriori festività civili e religiose calendarizzate, sempre secondo il criterio dell'alternanza;
- durante l'estate il padre potrà tenere con sé il minore per 15 giorni, anche non consecutivi, durante i mesi di luglio e/o agosto, da comunicare alla madre entro e non oltre il 30 giugno dell'anno di riferimento.
Resta fermo il principio dell'alternanza, e quindi: il coniuge che un anno avrà scelto un determinato periodo estivo, non potrà sceglierlo anche l'anno successivo.
Durante detto periodo i coniugi dovranno interrompere il proprio diritto di visitazione.
I coniugi, in ogni caso, potranno modificare, previo accordo scritto, tutti i suddetti orari, giorni e modalità concernenti il regime di frequentazione.
2) CASA CONIUGALE
La casa coniugale di via Roccazzo, 6, sita in Palermo, condotta in locazione da entrambi i coniugi, verrà assegnata alla sig.ra giacché affidataria prevalente del Parte_1 minore, la quale si farà interamente carico del pagamento del canone.
3) OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE AL MANTENIMENTO.
Sia il sig. che la sig.ra possiedono redditi da lavoro Controparte_1 Parte_1 dipendente.
La sig.ra pertanto non chiede alcuna contribuzione per il proprio mantenimento. Pt_1 Il sig. invece si obbliga a corrispondere alla sig.ra , quale Controparte_1 Parte_1 contribuzione al mantenimento del figlio , la somma di € 200,00 mensili (annualmente Per_1 rivalutabile secondo l'indice I.S.T.A.T.) con accredito bancario entro i primi 5 giorni di ciascun mese di riferimento.
Il sig. inoltre rinuncia al proprio 50% di assegno unico, e conseguentemente, la CP_1 signora percepirà il 100% di detto assegno. Parte_1
4) SPESE STRAORDINARIE PER IL MINORE.
In ordine alle spese straordinarie queste verranno ripartite nella misura del 50% per ciascun coniuge, secondo il protocollo del Tribunale di Palermo;
5)OBBLIGO DI COMUNICAZIONE CAMBIO RESIDENZA.
Ciascun coniuge si obbliga a comunicare per iscritto all'altro coniuge l'eventuale proprio cambio di residenza anagrafica, immediatamente dopo l'annotazione della variazione nei registri anagrafici.
6) AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DEI PASSAPORTI E/O DEGLI ALTRI DOCUMENTI
VALIDI PER L'ESPATRIO.
I Coniugi si rilasciano reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio”.
P.Q.M.
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 08/10/2024 , riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369 ( matrimonio celebrato il 30/11/2019 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n. 263 - parte II – serie A – Anno 2019);
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 02 ottobre 2025.
Il Presidente del Tribunale
PI SI