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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/06/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1048/2025 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via D. Frugiuele n. 66, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Sandraida Petrassi che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto 22/A
presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e CP_1
Gilda Avena - resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, alla Via N. Serra n. 24, presso lo studio dell'Avv. Adolfo Valente che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di
pagamento per mancata notifica dell'avviso di addebito sottostante;
- accertare e dichiarare
la prescrizione del credito richiesto e, per l'effetto, - condannare l' Controparte_3
[..
[...] , in persona del legale rappresentante pro tempore e l' in persona del
[...] CP_1
legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento del compenso
professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15% con distrazione ex art. 93 c.p.c.
in favore del procuratore costituito …”.
CP_ Conclusioni dell' “… rigettare la domanda perché inammissibile e/o infondata, con
condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo per cui è giudizio ed al
pagamento degli importi residui per cui è causa con accessori di legge e con vittoria di
spese. Gradatamente, ove dovesse dichiarare (anche solo parziale) prescrizione dei crediti
contributivi maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, mandare
assolto l' da ogni eventuale onere di soccombenza, trattandosi di circostanza CP_1
imputabile unicamente al Concessionario di Riscossione …”.
Conclusioni di : “… 2) sempre preliminarmente, la Controparte_2
carenza di legittimazione passiva e/o responsabilità di 3) sempre preliminarmente, CP_4
la plurima inammissibilità del ricorso 4) rigettare le 4 domande verso perché CP_4
manifestamente infondate 5) con la condanna della ricorrente alle spese di lite non
essendovi gravi ed eccezionali ragioni per compensare ex art. 92 cpc … 6) con la condanna
della ricorrente al pagamento in favore di di una somma equitativamente determinata CP_4
ex art. 96, comma 3, cpc per abuso del diritto e del processo e per aver agito la parte, come
nel caso in esame, quantomeno con colpa grave …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierno giudizio è di opposizione all'intimazione di pagamento n.
03420249014256232000, alla quale è sotteso anche l'avviso di addebito n.
CP_ 33420220000079225000 afferente a credito dell' impugnato nel giudizio.
La parte ricorrente ha contestato fondamentalmente l'omessa notifica dell'avviso di addebito, l'intervenuta prescrizione e l'illegittimità delle somme aggiuntive richieste,
richiamando anche la nullità per difetto di prova. Con le note scritte depositate il 22.5.2025
2 ha poi affermato insussistenza del credito, trattandosi di imposte già pagate. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Le parti resistenti si sono costituite in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando principalmente e complessivamente l'inammissibilità e tardività
dell'opposizione; la regolarità della notifica dell'avviso di addebito;
l'insussistenza della prescrizione;
la sussistenza del credito;
la rispettiva carenza di legittimazione passiva per particolari aspetti della controversia. ha anche affermato Controparte_2
la responsabilità di parte ricorrente ex art. 96, comma 3, c.p.c.. Hanno formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 23.5.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte, sul rilievo dell'immediata definibilità
della controversia.
L'intera difesa di parte ricorrente è fondata, di fatto, sulla mancata notifica dell'avviso di
CP_ addebito, che è stata invece dimostrata dall' evidenziandosi in merito le genericità ed infondatezza delle argomentazioni di parte ricorrente svolte nelle note scritte depositate il
22.5.2025, secondo cui la prova della notifica sarebbe insussistente poiché sarebbe stato allegato solo un frontespizio della busta di invio, risultando invece la firma della ricorrente per ricezione dell'avviso di addebito.
In tal modo, non sussiste la nullità per omessa notifica dell'avviso di addebito e non sussiste la prescrizione, trattandosi di notifica dell'11.4.2022, dovendosi anche evidenziare che ha allegato l'intimazione di pagamento n. Controparte_2
3 0342023900183181000, notificata in data 31.5.2023, con effetto ulteriormente interruttivo della prescrizione.
In ordine alla contestazione della sussistenza del credito, formulata solo con le note scritte del 22.5.2025, è sufficiente rilevare in questa sede come l'avvenuta notifica dell'avviso di addebito comporta anche l'inammissibilità delle contestazioni nel merito di parte ricorrente,
trattandosi - come eccepito dalle parti resistenti - di mancata opposizione nel termine indicato dall'art. 24, comma 5, D. Lgs. 46/1999 che ha determinato l'incontestabilità della pretesa contributiva, sicché la stessa non può più discutersi nel merito.
In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, difatti, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva - fissato dall'art. 24 del D. lgs. n. 46 del
1999 per consentire l'instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente - deve ritenersi perentorio, perché
diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentirne una rapida riscossione (tra le altre, in merito, Cass. Sez. Lav.
21365/2010 e Cass. Sez. Lav. 4978/2015), in modo che le contestazioni successive al termine sono inammissibili (cfr. ancora Cass. Sez. Lav. 4506/2007; Cass. Sez. Lav. 18145/2012).
La domanda deve dunque rigettarsi.
In ordine alle spese di lite, non può tenersi conto della dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c. di parte ricorrente in atti, dovendo trovare applicazione l'ipotesi prevista dall'art. 96,
comma 3, c.p.c..
Deve affermarsi, difatti, perlomeno la colpa grave (in termini di difetto di diligenza) della parte ricorrente nella proposizione della domanda (cfr., tra le altre, Cass. Sez. Lav.
8672/2006; Cass. 3464/2017), richiamandosi le considerazioni svolte sull'inammissibilità
ed infondatezza delle argomentazioni difensive di parte ricorrente, basate unicamente sulla
CP_ mancata notifica dell'avviso di addebito che è stata invece dimostrata dall' così come è
stata dimostrata la notifica dell'intimazione di pagamento n. 0342023900183181000, ad
4 ulteriore conferma della conoscenza dell'avviso di addebito da parte della ricorrente, che afferma invece - in senso manifestamente infondato - di aver preso cognizione dello stesso solo con l'intimazione di pagamento oggetto di giudizio.
Occorre considerare - non condividendosi le argomentazioni della Suprema Corte in senso difforme (cfr. Cass. Sez. Lav. 12454/2022) - che il richiamo all'art. 96, comma 1, c.p.c.
compiuto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. deve essere inteso con riferimento alla lite temeraria
(vale a dire alle ipotesi di mala fede o colpa grave) e non al risarcimento del danno che,
secondo giurisprudenza consolidata (cfr. tra le altre Cass. 21798/2015), presuppone l'onere di allegazione di un danno, se pur poi da liquidare in via equitativa, oltre all'istanza di parte.
La norma (che genericamente fa “… salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo
comma, del codice di procedura civile …”) deve, in tal senso, interpretarsi nei termini di esenzione dal pagamento delle spese di lite (per la ratio legis di evitare che il timore della soccombenza sulle spese impedisca l'esercizio del diritto), fermo il limite della manifesta infondatezza e temerarietà della lite (cfr. Cass. Sez. Lav. 11880/2003).
Del resto, si evidenzia, interpretare l'art. 152 disp. att. c.p.c. in riferimento ai soli casi in cui vi sono tutti i presupposti del risarcimento del danno previsto dall'art. 96, comma 1, c.p.c.,
configurerebbe un vuoto di previsione per le ipotesi in cui si ravvisa la manifesta infondatezza e temerarietà della lite e, tuttavia, non si procede alla condanna al risarcimento del danno ex art. 96, comma 1, c.p.c. per la mancanza dell'istanza di parte o di allegazione di un danno risarcibile (che è circostanza di ben difficile - se non di fatto impossibile -
configurabilità nei giudizi relativi all'omesso pagamento di contribuzione in cui sono parti
CP_ convenute l' ed ). Controparte_2
Appare anche opportuno, sempre a fini interpretativi del disposto normativo, considerare che l'introduzione del comma 3 dell'art. 96 c.p.c. [che invece è relativo ad una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario (cfr. Cass. 17902/2010; Cass.
5 3311/2017), rispondendo alla ratio dei punitive damages quale sanzione economica privata legata unicamente al comportamento della parte] è successiva alla riforma dell'art. 152 disp.
att. c.p.c., dovendosi dunque considerare il riferimento al solo comma 1 dell'art. 96 c.p.c.
nell'ottica della legislazione vigente al momento della riforma dell'articolo citato.
Ancora, occorre rilevare che appare contraddittorio negare la possibilità di applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. alla materia previdenziale in caso di dichiarazione ex art. 152
disp. att. c.p.c. della parte ricorrente - evidenziandosi che l'art. 96, comma 3, c.p.c. richiama la pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e, dunque, la condanna alle spese che non
è prevista in caso di applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. -, anche sul rilievo già indicato,
da sottolineare con particolare evidenza, per cui la previsione dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
ha una finalità deflattiva dei procedimenti in funzione di realizzazione del principio costituzionale del giusto processo (cfr. Corte Cost. 152/2016).
In tali termini, consentire - in un settore notoriamente caratterizzato da carichi eccessivi di contenzioso - la proposizione di domande caratterizzate da colpa grave senza la possibilità
di condanna alle spese della parte che agisce in giudizio comporterebbe un ulteriore incremento del contenzioso, con inevitabili ricadute in termini negativi in ordine alla ragionevole durata dei procedimenti.
Per tali ragioni, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore di ognuna delle parti resistenti.
Per le medesime considerazioni la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento di una somma che appare equo determinare in €. 225,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c. in favore di ognuna delle parti resistenti.
Infine, ex art. 96, comma 4, c.p.c., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento di €. 500,00 (apparendo equa tale quantificazione in riferimento al valore della causa) in favore della Parte_2
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
CP_ condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese del procedimento,
che si liquidano in €. 900,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di , delle Controparte_2
spese del procedimento, che si liquidano in €. 900,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
CP_ condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' di €. 225,00 ex art. 96, comma
3, c.p.c.;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di , di Controparte_2
€. 225,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c.;
condanna parte ricorrente al pagamento di €. 500,00 in favore della Cassa delle Ammende
ex art. 96, comma 4, c.p.c..
Si comunichi
Cosenza, 14.6.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1048/2025 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via D. Frugiuele n. 66, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Sandraida Petrassi che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto 22/A
presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e CP_1
Gilda Avena - resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, alla Via N. Serra n. 24, presso lo studio dell'Avv. Adolfo Valente che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di
pagamento per mancata notifica dell'avviso di addebito sottostante;
- accertare e dichiarare
la prescrizione del credito richiesto e, per l'effetto, - condannare l' Controparte_3
[..
[...] , in persona del legale rappresentante pro tempore e l' in persona del
[...] CP_1
legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento del compenso
professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15% con distrazione ex art. 93 c.p.c.
in favore del procuratore costituito …”.
CP_ Conclusioni dell' “… rigettare la domanda perché inammissibile e/o infondata, con
condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo per cui è giudizio ed al
pagamento degli importi residui per cui è causa con accessori di legge e con vittoria di
spese. Gradatamente, ove dovesse dichiarare (anche solo parziale) prescrizione dei crediti
contributivi maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, mandare
assolto l' da ogni eventuale onere di soccombenza, trattandosi di circostanza CP_1
imputabile unicamente al Concessionario di Riscossione …”.
Conclusioni di : “… 2) sempre preliminarmente, la Controparte_2
carenza di legittimazione passiva e/o responsabilità di 3) sempre preliminarmente, CP_4
la plurima inammissibilità del ricorso 4) rigettare le 4 domande verso perché CP_4
manifestamente infondate 5) con la condanna della ricorrente alle spese di lite non
essendovi gravi ed eccezionali ragioni per compensare ex art. 92 cpc … 6) con la condanna
della ricorrente al pagamento in favore di di una somma equitativamente determinata CP_4
ex art. 96, comma 3, cpc per abuso del diritto e del processo e per aver agito la parte, come
nel caso in esame, quantomeno con colpa grave …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierno giudizio è di opposizione all'intimazione di pagamento n.
03420249014256232000, alla quale è sotteso anche l'avviso di addebito n.
CP_ 33420220000079225000 afferente a credito dell' impugnato nel giudizio.
La parte ricorrente ha contestato fondamentalmente l'omessa notifica dell'avviso di addebito, l'intervenuta prescrizione e l'illegittimità delle somme aggiuntive richieste,
richiamando anche la nullità per difetto di prova. Con le note scritte depositate il 22.5.2025
2 ha poi affermato insussistenza del credito, trattandosi di imposte già pagate. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Le parti resistenti si sono costituite in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando principalmente e complessivamente l'inammissibilità e tardività
dell'opposizione; la regolarità della notifica dell'avviso di addebito;
l'insussistenza della prescrizione;
la sussistenza del credito;
la rispettiva carenza di legittimazione passiva per particolari aspetti della controversia. ha anche affermato Controparte_2
la responsabilità di parte ricorrente ex art. 96, comma 3, c.p.c.. Hanno formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 23.5.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte, sul rilievo dell'immediata definibilità
della controversia.
L'intera difesa di parte ricorrente è fondata, di fatto, sulla mancata notifica dell'avviso di
CP_ addebito, che è stata invece dimostrata dall' evidenziandosi in merito le genericità ed infondatezza delle argomentazioni di parte ricorrente svolte nelle note scritte depositate il
22.5.2025, secondo cui la prova della notifica sarebbe insussistente poiché sarebbe stato allegato solo un frontespizio della busta di invio, risultando invece la firma della ricorrente per ricezione dell'avviso di addebito.
In tal modo, non sussiste la nullità per omessa notifica dell'avviso di addebito e non sussiste la prescrizione, trattandosi di notifica dell'11.4.2022, dovendosi anche evidenziare che ha allegato l'intimazione di pagamento n. Controparte_2
3 0342023900183181000, notificata in data 31.5.2023, con effetto ulteriormente interruttivo della prescrizione.
In ordine alla contestazione della sussistenza del credito, formulata solo con le note scritte del 22.5.2025, è sufficiente rilevare in questa sede come l'avvenuta notifica dell'avviso di addebito comporta anche l'inammissibilità delle contestazioni nel merito di parte ricorrente,
trattandosi - come eccepito dalle parti resistenti - di mancata opposizione nel termine indicato dall'art. 24, comma 5, D. Lgs. 46/1999 che ha determinato l'incontestabilità della pretesa contributiva, sicché la stessa non può più discutersi nel merito.
In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, difatti, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva - fissato dall'art. 24 del D. lgs. n. 46 del
1999 per consentire l'instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente - deve ritenersi perentorio, perché
diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentirne una rapida riscossione (tra le altre, in merito, Cass. Sez. Lav.
21365/2010 e Cass. Sez. Lav. 4978/2015), in modo che le contestazioni successive al termine sono inammissibili (cfr. ancora Cass. Sez. Lav. 4506/2007; Cass. Sez. Lav. 18145/2012).
La domanda deve dunque rigettarsi.
In ordine alle spese di lite, non può tenersi conto della dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c. di parte ricorrente in atti, dovendo trovare applicazione l'ipotesi prevista dall'art. 96,
comma 3, c.p.c..
Deve affermarsi, difatti, perlomeno la colpa grave (in termini di difetto di diligenza) della parte ricorrente nella proposizione della domanda (cfr., tra le altre, Cass. Sez. Lav.
8672/2006; Cass. 3464/2017), richiamandosi le considerazioni svolte sull'inammissibilità
ed infondatezza delle argomentazioni difensive di parte ricorrente, basate unicamente sulla
CP_ mancata notifica dell'avviso di addebito che è stata invece dimostrata dall' così come è
stata dimostrata la notifica dell'intimazione di pagamento n. 0342023900183181000, ad
4 ulteriore conferma della conoscenza dell'avviso di addebito da parte della ricorrente, che afferma invece - in senso manifestamente infondato - di aver preso cognizione dello stesso solo con l'intimazione di pagamento oggetto di giudizio.
Occorre considerare - non condividendosi le argomentazioni della Suprema Corte in senso difforme (cfr. Cass. Sez. Lav. 12454/2022) - che il richiamo all'art. 96, comma 1, c.p.c.
compiuto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. deve essere inteso con riferimento alla lite temeraria
(vale a dire alle ipotesi di mala fede o colpa grave) e non al risarcimento del danno che,
secondo giurisprudenza consolidata (cfr. tra le altre Cass. 21798/2015), presuppone l'onere di allegazione di un danno, se pur poi da liquidare in via equitativa, oltre all'istanza di parte.
La norma (che genericamente fa “… salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo
comma, del codice di procedura civile …”) deve, in tal senso, interpretarsi nei termini di esenzione dal pagamento delle spese di lite (per la ratio legis di evitare che il timore della soccombenza sulle spese impedisca l'esercizio del diritto), fermo il limite della manifesta infondatezza e temerarietà della lite (cfr. Cass. Sez. Lav. 11880/2003).
Del resto, si evidenzia, interpretare l'art. 152 disp. att. c.p.c. in riferimento ai soli casi in cui vi sono tutti i presupposti del risarcimento del danno previsto dall'art. 96, comma 1, c.p.c.,
configurerebbe un vuoto di previsione per le ipotesi in cui si ravvisa la manifesta infondatezza e temerarietà della lite e, tuttavia, non si procede alla condanna al risarcimento del danno ex art. 96, comma 1, c.p.c. per la mancanza dell'istanza di parte o di allegazione di un danno risarcibile (che è circostanza di ben difficile - se non di fatto impossibile -
configurabilità nei giudizi relativi all'omesso pagamento di contribuzione in cui sono parti
CP_ convenute l' ed ). Controparte_2
Appare anche opportuno, sempre a fini interpretativi del disposto normativo, considerare che l'introduzione del comma 3 dell'art. 96 c.p.c. [che invece è relativo ad una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario (cfr. Cass. 17902/2010; Cass.
5 3311/2017), rispondendo alla ratio dei punitive damages quale sanzione economica privata legata unicamente al comportamento della parte] è successiva alla riforma dell'art. 152 disp.
att. c.p.c., dovendosi dunque considerare il riferimento al solo comma 1 dell'art. 96 c.p.c.
nell'ottica della legislazione vigente al momento della riforma dell'articolo citato.
Ancora, occorre rilevare che appare contraddittorio negare la possibilità di applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. alla materia previdenziale in caso di dichiarazione ex art. 152
disp. att. c.p.c. della parte ricorrente - evidenziandosi che l'art. 96, comma 3, c.p.c. richiama la pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e, dunque, la condanna alle spese che non
è prevista in caso di applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. -, anche sul rilievo già indicato,
da sottolineare con particolare evidenza, per cui la previsione dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
ha una finalità deflattiva dei procedimenti in funzione di realizzazione del principio costituzionale del giusto processo (cfr. Corte Cost. 152/2016).
In tali termini, consentire - in un settore notoriamente caratterizzato da carichi eccessivi di contenzioso - la proposizione di domande caratterizzate da colpa grave senza la possibilità
di condanna alle spese della parte che agisce in giudizio comporterebbe un ulteriore incremento del contenzioso, con inevitabili ricadute in termini negativi in ordine alla ragionevole durata dei procedimenti.
Per tali ragioni, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore di ognuna delle parti resistenti.
Per le medesime considerazioni la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento di una somma che appare equo determinare in €. 225,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c. in favore di ognuna delle parti resistenti.
Infine, ex art. 96, comma 4, c.p.c., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento di €. 500,00 (apparendo equa tale quantificazione in riferimento al valore della causa) in favore della Parte_2
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
CP_ condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese del procedimento,
che si liquidano in €. 900,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di , delle Controparte_2
spese del procedimento, che si liquidano in €. 900,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
CP_ condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' di €. 225,00 ex art. 96, comma
3, c.p.c.;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di , di Controparte_2
€. 225,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c.;
condanna parte ricorrente al pagamento di €. 500,00 in favore della Cassa delle Ammende
ex art. 96, comma 4, c.p.c..
Si comunichi
Cosenza, 14.6.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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