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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/03/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 588/2021
CORTE D'APPELLO
Di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
dott. PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott.ssa CUSOLITO VIVIANA consigliera dott.ssa ACACIA IVANA consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 588/2021 vertente
TRA
(P.IVA: , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Pier Andrea Milanini (C.F.: ) – pec: C.F._1
-appellante Email_1
CONTRO
(C.F.: , rappresentata e difesa dell'avv. Giuseppe Mazza CP_1 C.F._2
(C.F.: ) – pec: -appellata C.F._3 Email_2
OGGETTO: Opposizione a Decreto ingiuntivo. Appello alla Sentenza n. 1193/2021 del
Tribunale di Reggio Calabria pubblicata il 06/09/2021, nel PROC. RGN 942/2015.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 23/11/2021 parte appellante, Parte_1
impugnava la sentenza n. 1193/2021 pubblicata dal Tribunale di Reggio Calabria in data
[...]
06/09/2021, chiedeva “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectiis, in totale riforma della sentenza impugnata n. 1193/2021 resa dal Tribunale di Reggio Calabria, sezione I civile, nella causa RG n. 942/2015 pubblicata in data 06.09.2021 tra le parti in epigrafe, così giudicare: In via preliminare e pregiudiziale - Istanza di sospensione ex artt. 351 e 283 cpc: volersi disporre la sospensione dell'immediata e provvisoria esecutività della sentenza impugnata, stante la ricorrenza del fumus boni iuris, periculum in mora, di fondati e gravi motivi, in basa a quanto esposto in atti.
Nel merito, in via principale: in totale riforma della sentenza impugnata, volersi condannare la sig.ra
al pagamento in favore di dell'importo ingiunto pari a € 10.931,15 CP_1 Pt_1 Parte_1 oltre ad interessi moratori convenzionali dalla scadenza all'effettivo saldo. Con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio.”.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello del 01/03/2023 si costituiva parte appellata,
chiedendo “il rigetto integrale dello spiegato appello, con condanna della società CP_1
appellante al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore che dichiara di non aver riscosso gli onorari di sua spettanza;
si chiede inoltre il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutorietà avanzata con l'atto di appello e la condanna al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di primo grado con distrazione nei confronti del difensore dell'appellata, peraltro già procuratore speciale anche per l'incasso, con aggravio degli interessi maturati e della rivalutazione monetaria relativa alle predette somme.”.
Con provvedimento Collegiale del 30/11/2022 veniva fissata udienza per la data del 02/03/2023 nelle modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti depositavano le proprie note di trattazione scritta con le quali insistevano nelle rispettive domande e richieste e, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di cui sopra, il Collegio con
Ordinanza del 03/04/2023 rigettava l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. e rinviava ex art. 350
c.p.c. all'udienza del 21/03/2024 nelle modalità ex art. 127 ter c.p.c.
Atteso il mancato deposito delle note di trattazione scritta per l'udienza testé indicata, il Collegio con Ordinanza del 04/02/2025 fissava udienza ex art. 309 c.p.c. per la data del 06/03/2025, da svolgersi nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; e l'ordinanza era ritualmente comunicata
Considerato che anche l'udienza del 23/05/2024 è andata deserta, per mancato deposito di note, equiparabile alla assenza delle parti , devono applicarsi gli artt. 309 e 127 ter, comma 4, c.p.c.
2 ordinando la cancellazione della causa dal ruolo e, contestualmente, disponendo l'estinzione della causa.
Le spese del processo restano, in tal caso, a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c.
PQM
la Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto da (P.IVA: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., contro (C.F.: , avverso Sentenza n. 1193/2021 del CP_1 C.F._2
Tribunale di Reggio Calabria, emessa il 02/09/2021 e pubblicata il 06/09/2021; nel proc n. 588/2021
R.G.A.C. così provvede:
- Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
- spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso a Reggio Calabria nella camera di consiglio del 14 MARZO 2025
La Presidente estensore
dott.ssa Patrizia Morabito
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CORTE D'APPELLO
Di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
dott. PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott.ssa CUSOLITO VIVIANA consigliera dott.ssa ACACIA IVANA consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 588/2021 vertente
TRA
(P.IVA: , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Pier Andrea Milanini (C.F.: ) – pec: C.F._1
-appellante Email_1
CONTRO
(C.F.: , rappresentata e difesa dell'avv. Giuseppe Mazza CP_1 C.F._2
(C.F.: ) – pec: -appellata C.F._3 Email_2
OGGETTO: Opposizione a Decreto ingiuntivo. Appello alla Sentenza n. 1193/2021 del
Tribunale di Reggio Calabria pubblicata il 06/09/2021, nel PROC. RGN 942/2015.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 23/11/2021 parte appellante, Parte_1
impugnava la sentenza n. 1193/2021 pubblicata dal Tribunale di Reggio Calabria in data
[...]
06/09/2021, chiedeva “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectiis, in totale riforma della sentenza impugnata n. 1193/2021 resa dal Tribunale di Reggio Calabria, sezione I civile, nella causa RG n. 942/2015 pubblicata in data 06.09.2021 tra le parti in epigrafe, così giudicare: In via preliminare e pregiudiziale - Istanza di sospensione ex artt. 351 e 283 cpc: volersi disporre la sospensione dell'immediata e provvisoria esecutività della sentenza impugnata, stante la ricorrenza del fumus boni iuris, periculum in mora, di fondati e gravi motivi, in basa a quanto esposto in atti.
Nel merito, in via principale: in totale riforma della sentenza impugnata, volersi condannare la sig.ra
al pagamento in favore di dell'importo ingiunto pari a € 10.931,15 CP_1 Pt_1 Parte_1 oltre ad interessi moratori convenzionali dalla scadenza all'effettivo saldo. Con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio.”.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello del 01/03/2023 si costituiva parte appellata,
chiedendo “il rigetto integrale dello spiegato appello, con condanna della società CP_1
appellante al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore che dichiara di non aver riscosso gli onorari di sua spettanza;
si chiede inoltre il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutorietà avanzata con l'atto di appello e la condanna al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di primo grado con distrazione nei confronti del difensore dell'appellata, peraltro già procuratore speciale anche per l'incasso, con aggravio degli interessi maturati e della rivalutazione monetaria relativa alle predette somme.”.
Con provvedimento Collegiale del 30/11/2022 veniva fissata udienza per la data del 02/03/2023 nelle modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti depositavano le proprie note di trattazione scritta con le quali insistevano nelle rispettive domande e richieste e, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di cui sopra, il Collegio con
Ordinanza del 03/04/2023 rigettava l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. e rinviava ex art. 350
c.p.c. all'udienza del 21/03/2024 nelle modalità ex art. 127 ter c.p.c.
Atteso il mancato deposito delle note di trattazione scritta per l'udienza testé indicata, il Collegio con Ordinanza del 04/02/2025 fissava udienza ex art. 309 c.p.c. per la data del 06/03/2025, da svolgersi nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; e l'ordinanza era ritualmente comunicata
Considerato che anche l'udienza del 23/05/2024 è andata deserta, per mancato deposito di note, equiparabile alla assenza delle parti , devono applicarsi gli artt. 309 e 127 ter, comma 4, c.p.c.
2 ordinando la cancellazione della causa dal ruolo e, contestualmente, disponendo l'estinzione della causa.
Le spese del processo restano, in tal caso, a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c.
PQM
la Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto da (P.IVA: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., contro (C.F.: , avverso Sentenza n. 1193/2021 del CP_1 C.F._2
Tribunale di Reggio Calabria, emessa il 02/09/2021 e pubblicata il 06/09/2021; nel proc n. 588/2021
R.G.A.C. così provvede:
- Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
- spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso a Reggio Calabria nella camera di consiglio del 14 MARZO 2025
La Presidente estensore
dott.ssa Patrizia Morabito
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