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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/03/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4201/2024
TRIBUNALE di MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Evelina Ticchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4201/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MONTINARO STEFANO ANTONIO elettivamente domiciliato in VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 30 41121 MODENA presso il difensore avv. MONTINARO STEFANO ANTONIO
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CIANCIO VITTORIO elettivamente domiciliato in VIA ROSSINI 3 NAPOLI presso il difensore avv. CIANCIO VITTORIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante della sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione per l'intimazione e contestuale convalida di sfratto per morosità, conveniva in giudizio per ottenere Parte_1 Controparte_1 ordinanza immediatamente esecutiva di rilascio dell'immobile di sua proprietà sito in Modena, viale del Mercato n. 260, previa declaratoria di risoluzione del contratto di locazione ad uso commerciale stipulato in data 06.12.2023. Contestualmente, chiedeva la condanna a pagare i canoni già scaduti, per la somma di € 1.500,00, nonché i canoni a scadere fino all'effettivo rilascio dell'immobile, il rimborso di oneri accessori maturati alle singole scadenze, oltre interessi. pagina 1 di 4 All'udienza del 05.08.2024 si costituiva , opponendosi alla convalida di CP_1 sfratto, deducendo l'avvenuto pagamento dei canoni nelle mani del locatore.
Eccepiva, inoltre, come locatore e conduttore si fossero accordati, nel contratto di locazione, affinché alcuni costi (allacciamento del contatore elettrico, fornitura idrica, costi di realizzazione di una porta di ingresso del negozio) fossero anticipati dal secondo e da lui rimborsati in conto canoni. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda di rilascio, in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata, con contestuale conversione del rito.
Il Giudice, rilevato che le eccezioni sollevate dal convenuto non erano fondate su prova scritta, atteso il disconoscimento di parte intimante del verbale di consegna di cosa locata con annessa consegna di denaro al locatore, considerata la mancata installazione della vetrata all'ingresso dell'immobile, ritenendo non sussistesse un controcredito compensabile, accoglieva la richiesta di rilascio dell'immobile del locatore, ex art. 665 c.p.c., fissando termine ultimo per il rilascio al 15.12.2024.
Disposto il mutamento di rito, assegnava termine per il deposito della domanda di mediazione e di memorie integrative ed eventuali documenti.
All'incontro presso l'Organismo di Mediazione, parte conduttrice non compariva.
Con memoria integrativa, il locatore ribadiva che l'opposizione era priva di fondamento, posto che, pur godendo dell'immobile dal mese di febbraio 2024, l'opponente non aveva mai corrisposto i canoni dovuti. Evidenziava, altresì, che all'importo di € 2.500,00, a titolo di canoni scaduti, dovessero sommarsi i costi per il ripristino dei locali, modificati dal conduttore al fine di destinarli ad uso diverso da quello commerciale: in particolare, eccepiva di aver subito una sanzione, Pt_1 ex art. 14 l. reg. 23/2004, dal Comune di Modena (cfr. docc. 14 e 15 della memoria integrativa), in quanto, a seguito di sopralluogo della Polizia locale, era stata riscontrata una modifica della destinazione d'uso dei locali – da commerciale ad abitativo – senza necessario titolo abilitativo. La spesa per il ripristino dei locali era stata stimata in € 3.172,00 (doc. n. 16 della memoria integrativa). chiedeva, quindi, la risoluzione del contratto di locazione per Pt_1 inadempimento;
la condanna al pagamento dei canoni dovuti, pari ad € 2.500,00, nonché il risarcimento del danno subito per la modificazione dei locali, quantificato in € 3.172,00.
Il conduttore non depositava alcuna memoria.
L'udienza veniva rinviata al giorno 26.3.2025 per la discussione e decisione.
Tanto premesso, l'opposizione alla domanda di convalida di sfratto è infondata, mentre vanno accolte le domande di parte locatrice.
L'opposizione dell'intimato alla convalida di sfratto, ex art. 665 c.p.c., determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e la prosecuzione del giudizio a cognizione piena, nelle forme di cui all'art. 447 bis c.p.c., secondo gli ordinari canoni probatori propri del processo civile. pagina 2 di 4 Prodotto il contratto di locazione e provato, quindi, il titolo del rapporto, parte intimante aveva il solo onere di allegare l'inadempimento di controparte. Gravava, al contrario, su parte intimata, odierna opponente, l'onere di provare l'adempimento. , invece, si è limitato a dedurre, nel giudizio di CP_1 convalida, l'asserito pagamento dei canoni nelle mani del locatore, senza fornire prova alcuna di tali versamenti. Analogamente, non ha fornito prova delle spese che avrebbe asseritamente anticipato al locatore e che avrebbero dovuto essere imputate in compensazione dei canoni.
Si deve, quindi, dichiarare la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento e condannare al pagamento dei canoni insoluti, Controparte_1 pari ad € 2.500,00, come da domanda, mentre risulta già restituito il possesso dell'immobile, come anche risulta dalla scrittura privata intercorsa tra le parti, con conseguente cessazione della materia del contendere sul punto.
Fondata è, altresì, la domanda di risarcimento del danno proposta da Pt_1 mediante memoria integrativa.
Il locatore ha debitamente provato il danno subito, dato dalla alterazione strutturale dell'appartamento, allegando la sanzione applicata dal Comune di Modena per modifica della destinazione d'uso dell'immobile locato, da commerciale ad abitativo. In particolare, in seguito ad un sopralluogo della Polizia Locale, si evince che il conduttore abbia modificato lo stato dei locali per adibirli ad uso abitativo e subaffittarli (cfr. doc. 14 memoria integrativa).
Il locatore ha, altresì, adeguatamente quantificando il danno, allegando il preventivo per il ripristino dei locali fornito da un'impresa edile (doc. n. 16 memoria integrativa). Sul punto, non sussistono eccezioni di parte conduttrice.
Si condanna, pertanto, alla corresponsione di € 3.172,00, a titolo Controparte_1 di risarcimento del danno.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere determinate secondo i parametri del D.M. 147/2022, considerati il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese e sono liquidate come in dispositivo.
Si aggiunge, infine, che, alla luce di quanto esposto, si ritiene che sussista una responsabilità aggravata ex art. 96, 3° c.p.c., in quanto parte resistente ha agito quantomeno con colpa grave, offrendo una ricostruzione dei fatti generica, fuorviante e tenendo un comportamento del tutto contrastante con la sussistenza di una genuina convinzione della fondatezza delle proprie ragioni e di una reale volontà di sostenerle in giudizio, anche considerato che non depositava alcuna memoria, oltre ad osservarsi che non partecipava al procedimento di mediazione.
Tale condotta è del tutto incompatibile con “un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti
(art.6 CEDU ) e dall'altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti pagina 3 di 4 dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie;
essa, pertanto, costituisce condotta oggettivamente valutabile come "abuso del processo", poiché determina un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali e si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell' art. 96, comma 3, c.p.c. , la quale configura una sanzione di carattere pubblicistico che non richiede l'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa dell'agente ma unicamente quello della sua condotta processualmente abusiva, consistente nell'avere agito o resistito pretestuosamente (Cassazione civile sez. III, 04 agosto 2021, n. 22208).
Al riguardo, si stima equo liquidare a tale titolo una somma pari a € 500,00 (cfr.
Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 26435 del 20/11/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accertato il grave inadempimento, DICHIARA la risoluzione del contratto di locazione concluso in data 06/12/2023 e registrato in data 18/12/2023 presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Modena avente ad oggetto l'immobile sito in Modena (MO), viale del Mercato n. 260, identificato al Catasto
Fabbricati del Comune di Modena al foglio 88, part. 112, sub 2, Categoria C/1.
2. CONDANNA a pagare i canoni di locazione insoluti, Controparte_1 quantificati in € 2.500,00 e al risarcimento del danno, quantificato in € 3.172,00.
3. CONDANNA la parte a rimborsare alla parte ricorrente le Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 761,00 per spese, € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, i.v.a., c.p.a., se dovuti e nelle aliquote legali.
4. CONDANNA al pagamento ex art. 96, 3° comma c.p.c. della Controparte_1 somma di € 500,00.
Modena, 26 marzo 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE di MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Evelina Ticchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4201/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MONTINARO STEFANO ANTONIO elettivamente domiciliato in VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 30 41121 MODENA presso il difensore avv. MONTINARO STEFANO ANTONIO
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CIANCIO VITTORIO elettivamente domiciliato in VIA ROSSINI 3 NAPOLI presso il difensore avv. CIANCIO VITTORIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante della sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione per l'intimazione e contestuale convalida di sfratto per morosità, conveniva in giudizio per ottenere Parte_1 Controparte_1 ordinanza immediatamente esecutiva di rilascio dell'immobile di sua proprietà sito in Modena, viale del Mercato n. 260, previa declaratoria di risoluzione del contratto di locazione ad uso commerciale stipulato in data 06.12.2023. Contestualmente, chiedeva la condanna a pagare i canoni già scaduti, per la somma di € 1.500,00, nonché i canoni a scadere fino all'effettivo rilascio dell'immobile, il rimborso di oneri accessori maturati alle singole scadenze, oltre interessi. pagina 1 di 4 All'udienza del 05.08.2024 si costituiva , opponendosi alla convalida di CP_1 sfratto, deducendo l'avvenuto pagamento dei canoni nelle mani del locatore.
Eccepiva, inoltre, come locatore e conduttore si fossero accordati, nel contratto di locazione, affinché alcuni costi (allacciamento del contatore elettrico, fornitura idrica, costi di realizzazione di una porta di ingresso del negozio) fossero anticipati dal secondo e da lui rimborsati in conto canoni. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda di rilascio, in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata, con contestuale conversione del rito.
Il Giudice, rilevato che le eccezioni sollevate dal convenuto non erano fondate su prova scritta, atteso il disconoscimento di parte intimante del verbale di consegna di cosa locata con annessa consegna di denaro al locatore, considerata la mancata installazione della vetrata all'ingresso dell'immobile, ritenendo non sussistesse un controcredito compensabile, accoglieva la richiesta di rilascio dell'immobile del locatore, ex art. 665 c.p.c., fissando termine ultimo per il rilascio al 15.12.2024.
Disposto il mutamento di rito, assegnava termine per il deposito della domanda di mediazione e di memorie integrative ed eventuali documenti.
All'incontro presso l'Organismo di Mediazione, parte conduttrice non compariva.
Con memoria integrativa, il locatore ribadiva che l'opposizione era priva di fondamento, posto che, pur godendo dell'immobile dal mese di febbraio 2024, l'opponente non aveva mai corrisposto i canoni dovuti. Evidenziava, altresì, che all'importo di € 2.500,00, a titolo di canoni scaduti, dovessero sommarsi i costi per il ripristino dei locali, modificati dal conduttore al fine di destinarli ad uso diverso da quello commerciale: in particolare, eccepiva di aver subito una sanzione, Pt_1 ex art. 14 l. reg. 23/2004, dal Comune di Modena (cfr. docc. 14 e 15 della memoria integrativa), in quanto, a seguito di sopralluogo della Polizia locale, era stata riscontrata una modifica della destinazione d'uso dei locali – da commerciale ad abitativo – senza necessario titolo abilitativo. La spesa per il ripristino dei locali era stata stimata in € 3.172,00 (doc. n. 16 della memoria integrativa). chiedeva, quindi, la risoluzione del contratto di locazione per Pt_1 inadempimento;
la condanna al pagamento dei canoni dovuti, pari ad € 2.500,00, nonché il risarcimento del danno subito per la modificazione dei locali, quantificato in € 3.172,00.
Il conduttore non depositava alcuna memoria.
L'udienza veniva rinviata al giorno 26.3.2025 per la discussione e decisione.
Tanto premesso, l'opposizione alla domanda di convalida di sfratto è infondata, mentre vanno accolte le domande di parte locatrice.
L'opposizione dell'intimato alla convalida di sfratto, ex art. 665 c.p.c., determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e la prosecuzione del giudizio a cognizione piena, nelle forme di cui all'art. 447 bis c.p.c., secondo gli ordinari canoni probatori propri del processo civile. pagina 2 di 4 Prodotto il contratto di locazione e provato, quindi, il titolo del rapporto, parte intimante aveva il solo onere di allegare l'inadempimento di controparte. Gravava, al contrario, su parte intimata, odierna opponente, l'onere di provare l'adempimento. , invece, si è limitato a dedurre, nel giudizio di CP_1 convalida, l'asserito pagamento dei canoni nelle mani del locatore, senza fornire prova alcuna di tali versamenti. Analogamente, non ha fornito prova delle spese che avrebbe asseritamente anticipato al locatore e che avrebbero dovuto essere imputate in compensazione dei canoni.
Si deve, quindi, dichiarare la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento e condannare al pagamento dei canoni insoluti, Controparte_1 pari ad € 2.500,00, come da domanda, mentre risulta già restituito il possesso dell'immobile, come anche risulta dalla scrittura privata intercorsa tra le parti, con conseguente cessazione della materia del contendere sul punto.
Fondata è, altresì, la domanda di risarcimento del danno proposta da Pt_1 mediante memoria integrativa.
Il locatore ha debitamente provato il danno subito, dato dalla alterazione strutturale dell'appartamento, allegando la sanzione applicata dal Comune di Modena per modifica della destinazione d'uso dell'immobile locato, da commerciale ad abitativo. In particolare, in seguito ad un sopralluogo della Polizia Locale, si evince che il conduttore abbia modificato lo stato dei locali per adibirli ad uso abitativo e subaffittarli (cfr. doc. 14 memoria integrativa).
Il locatore ha, altresì, adeguatamente quantificando il danno, allegando il preventivo per il ripristino dei locali fornito da un'impresa edile (doc. n. 16 memoria integrativa). Sul punto, non sussistono eccezioni di parte conduttrice.
Si condanna, pertanto, alla corresponsione di € 3.172,00, a titolo Controparte_1 di risarcimento del danno.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere determinate secondo i parametri del D.M. 147/2022, considerati il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese e sono liquidate come in dispositivo.
Si aggiunge, infine, che, alla luce di quanto esposto, si ritiene che sussista una responsabilità aggravata ex art. 96, 3° c.p.c., in quanto parte resistente ha agito quantomeno con colpa grave, offrendo una ricostruzione dei fatti generica, fuorviante e tenendo un comportamento del tutto contrastante con la sussistenza di una genuina convinzione della fondatezza delle proprie ragioni e di una reale volontà di sostenerle in giudizio, anche considerato che non depositava alcuna memoria, oltre ad osservarsi che non partecipava al procedimento di mediazione.
Tale condotta è del tutto incompatibile con “un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti
(art.6 CEDU ) e dall'altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti pagina 3 di 4 dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie;
essa, pertanto, costituisce condotta oggettivamente valutabile come "abuso del processo", poiché determina un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali e si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell' art. 96, comma 3, c.p.c. , la quale configura una sanzione di carattere pubblicistico che non richiede l'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa dell'agente ma unicamente quello della sua condotta processualmente abusiva, consistente nell'avere agito o resistito pretestuosamente (Cassazione civile sez. III, 04 agosto 2021, n. 22208).
Al riguardo, si stima equo liquidare a tale titolo una somma pari a € 500,00 (cfr.
Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 26435 del 20/11/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accertato il grave inadempimento, DICHIARA la risoluzione del contratto di locazione concluso in data 06/12/2023 e registrato in data 18/12/2023 presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Modena avente ad oggetto l'immobile sito in Modena (MO), viale del Mercato n. 260, identificato al Catasto
Fabbricati del Comune di Modena al foglio 88, part. 112, sub 2, Categoria C/1.
2. CONDANNA a pagare i canoni di locazione insoluti, Controparte_1 quantificati in € 2.500,00 e al risarcimento del danno, quantificato in € 3.172,00.
3. CONDANNA la parte a rimborsare alla parte ricorrente le Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 761,00 per spese, € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, i.v.a., c.p.a., se dovuti e nelle aliquote legali.
4. CONDANNA al pagamento ex art. 96, 3° comma c.p.c. della Controparte_1 somma di € 500,00.
Modena, 26 marzo 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
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