TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 19/03/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2573/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2573/2021
PROMOSSA DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Gianalberto Caradonna, presso il cui studio in alla via De Rossi, 16 è elettivamente Pt_1 domiciliato parte opponente
CONTRO
ETAL. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 CP_2 difeso dall'avv. Gianpiero Ignazzi, presso il cui studio in Francavilla Fontana alla via F. d'Angiò,
39 è elettivamente domiciliato parte opposta
Conclusioni: come risultanti dalle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
19.12.2024
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha a oggetto l'opposizione presentata dal Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 554/2021, notificato il 07.06.2021, con cui il Tribunale di Brindisi, Cont su ricorso di .METAL.SUD, dichiaratasi creditrice della somma di € 31.224,00 in virtù di fatture emesse per le prestazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti eseguiti in forza del contratto di conferma/omologa del 02.10.2019, ha ingiunto al il Parte_1 pagamento della somma di € 31.224,00, oltre interessi di mora, nonché delle spese del procedimento monitorio, liquidate in € 286,00 per esborsi e € 1.305,00 per compensi.
Pag. 1 a 8 1.1 Con atto di citazione notificato il 07.07.2021, il ha chiesto la Parte_1 revoca del d.i. opposto per incompetenza territoriale del Tribunale adito e, nel merito, per infondatezza della pretesa azionata, con vittoria delle spese di lite.
Con riferimento all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata, il Parte_1 ha precisato che la competenza spetterebbe al Tribunale di Bari in ragione sia del criterio del
[...] foro generale del convenuto, ex art. 19 c.p.c., sia del criterio del foro facoltativo per le obbligazioni pecuniarie, ex art. 20 c.p.c. Al riguardo, ha dedotto che tanto il contratto è stato concluso presso il nel domicilio digitale, quanto l'obbligazione andava Parte_1 eseguita, trattandosi di obbligazione illiquida e, quindi, querable, al domicilio del debitore e non del creditore.
Con riferimento all'infondatezza della pretesa azionata in via monitoria, il
[...] ha contestato l'esistenza del titolo legittimante la richiesta di pagamento nonché Parte_1
Cont delle fatture prodotte in sede monitoria dalla .METAL.SUD in punto sia di an che di quantum. Cont Ha puntualizzato, altresì, che i rapporti intercorrenti tra il e la .METAL.SUD hanno Pt_1 riguardato non già l'affidamento del servizio di trasporto e smaltimento di rifiuti bensì esclusivamente l'affidamento del servizio di conferimento e di trattamento dei rifiuti di carta e cartone, identificati ai codici EER 15.01.01 e 20.01.01.
In forza delle determinazioni comunali n. 1572 del 24.10.2019 e n. 2103 del 16.12.2019 e della convenzione stipulata con il consorzio Comieco per il conferimento di imballaggi a base cellulosica, il ha affidato il relativo servizio di conferimento e di Parte_1
Cont trattamento dei rifiuti di carta e di imballaggi di cartone a .METAL.SUD per un costo di recupero pari a zero e per un costo di selezione pari a € 150,00/TON + IVA dovuto nell'eventualità in cui i rifiuti conferiti fossero sporchi e/o da selezionare, a copertura del quale ha impegnato una spesa di soli € 2.600,00.
Al riguardo, il opponente ha precisato che l'indicazione “materiale da selezionare” Pt_1 presente sui FIR1 allegati da controparte non è sufficiente a far sorgere il diritto di credito azionato in via monitoria, atteso che si tratta di una dicitura apposta dalla stessa ricorrente e sottoscritta solo dall'appaltatrice Navita s.r.l. del servizio di trasporto, senza previo contradditorio con l'ente comunale e senza alcun potere di delega in capo alla idoneo a impegnare il Parte_2 per servizi aggiuntivi a pagamento asseritamente svolti dalla società opposta. Pt_1
Pag. 2 a 8 Cont
2. FER.METAL. si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 15.11.2021 chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutività del d.i. opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione con conferma del d.i. e, comunque, la condanna del Parte_1
a pagare la somma di € 31.224,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia, con condanna
[...] altresì dell'opponente al pagamento delle spese di lite, comprese quelle della fase monitoria, e della somma equitativamente determinata di cui all'art. 96 c.p.c.
Innanzitutto, in replica all'eccezione di incompetenza territoriale, l'opponente ha invocato il foro facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c., rappresentando che il contratto si è concluso mediante Cont ricezione al domicilio digitale di .METAL.SUD dell'accettazione del Parte_1
e che il luogo di esecuzione dell'obbligazione è il domicilio del creditore in quanto trattasi di obbligazione il cui ammontare è predeterminato in base a criteri oggettivi, risultando così liquida e, quindi, portable, come chiarito dalle S.U. 17989/2016.
Nel merito, l'opponente ha evidenziato che il non ha contestato Parte_1 Pt_1 la validità ed efficacia del contratto di conferma/omologa del 02.10.2019 e che le fatture allegate, in uno ai FIR, indicano specificamente il tipo di servizio reso nonché tipologia, quantità e stato Cont dei rifiuti conferiti presso il centro di smaltimento di .METAL.SUD in Francavilla Fontana.
Al riguardo, ha sottolineato il valore di scrittura privata non disconosciuta dei FIR, opponibili al in quanto sottoscritti anche dal responsabile incaricato al trasporto dal Comune stesso Pt_1 produttore dei rifiuti. Ha aggiunto, altresì, che il contratto di conferma/omologa del 02.10.2019 non prevede alcun obbligo di accertamento dello stato e qualità dei rifiuti nel contradditorio con il Comune produttore, mettendo così in luce la natura pretestuosa e strumentale dell'opposizione.
3. All'esito della prima udienza, con ordinanza del 03.02.2022, il Tribunale ha rigettato la richiesta di provvisoria esecutività e ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. Cont
3.1 Nella memoria n. 1, .METAL.SUD ha precisato che “la domanda di pagamento Cont azionata in sede monitoria dalla .METAL. non riguarda un corrispettivo per “attività di CP_2 trasporto e di smaltimento dei rifiuti”, ma si riferisce al pagamento del corrispettivo dovuto contrattualmente da parte del per il costo dell'attività di selezione dei rifiuti sporchi conferiti presso l'impianto di Parte_1 smaltimento (CER 20.01.01 e CER 15.01.0), in virtù del Contratto di Conferma/Omologa inter partes ed in forza delle fatture regolarmente emesse e mai contestate”. Cont Ha chiarito, quindi, che, sebbene “La tipologia di attività svolta dalla .METAL. si CP_2 inserisce(a) nell'ambito dell'attività di trasporto e di smaltimento dei rifiuti,[…] l'oggetto della pretesa creditoria azionata con il ricorso per ingiunzione è chiaramente individuabile in base al contratto stipulato tra le parti e alle fatture emesse dalla società fornitrice per le singole prestazioni effettuate[…]”.
Pag. 3 a 8 3.2 Il ha ribadito, a questo punto, la correttezza della propria Parte_1
Cont ricostruzione, precisando di non aver mai commissionato a .METAL.SUD l'attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti ma di averle affidato solo il servizio di conferimento e trattamento dei rifiuti di tipo carta e cartone.
3.3 Il giudizio è stato istruito, oltre che in via documentale, con l'escussione dei teste ammessi.
Con ordinanza del 17.07.2023, confermata il 15.02.2024, il Tribunale ha rigettato la richiesta di rimessione in termini formulata dall'opposta al fine di notificare la citazione testimoniale e ha Cont dichiarato .METAL.SUD decaduta dalla prova.
È stata fissata, quindi, udienza di precisazione delle conclusioni all'esito della quale, precisate le conclusioni come da note di trattazione scritta di cui all'art. 127ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3.4 Negli scritti difensivi finali le parti hanno ribadito le conclusioni già rassegnate, reiterando le difese già articolate.
In particolare, il ha chiesto la revoca del d.i. opposto, con condanna Parte_1 dell'opposta al pagamento delle spese di lite e della somma di cui all'art. 96 c.p.c., deducendo altresì la tardività e inammissibilità della pretesa creditoria ricondotta, nella memoria n. 1 di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., non già all'attività di trasporto e smaltimento rifiuti, dedotta in sede di ricorso monitorio e di comparsa di costituzione, ma a una presunta attività di “selezione” dei rifiuti. Cont Al contrario, ETAL. ha chiesto la conferma del d.i. opposto, vinte le spese di lite da CP_1 distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
***
4. Prima di valutare la fondatezza della domanda è necessario affrontare le questioni preliminari di rito relative all'incompetenza territoriale del Tribunale adito e all'inammissibilità Cont della domanda come precisata da .METAL.SUD nella memoria n. 1.
4.1 L'eccezione di incompetenza è infondata, risultando competente per territorio questo
Tribunale ai sensi dell'art. 20 c.p.c.
Infatti, il contratto di conferma/omologa del 02.10.2019 risulta essersi perfezionato al domicilio Cont digitale dell'offerente .METAL.SUD, ricadente nella circoscrizione del Tribunale di Brindisi, nel momento in cui ha ricevuto via pec l'accettazione del di di a norma degli Pt_1 Pt_1 Pt_1 artt. 1326, 1334 e 1335 c.c.
Del pari, anche l'obbligazione pecuniaria dedotta in via eventuale nel contratto di conferma/omologa del 02.10.2019 risulta da eseguire, ai sensi dell'art. 1182 c.c., presso il
Pag. 4 a 8 Cont domicilio di .METAL.SUD, trattandosi di obbligazione liquida, ossia facilmente liquidabile, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 17989/2016, in base a criteri predeterminati dalle parti in modo oggettivo.
4.2 L'eccezione di inammissibilità è parimenti infondata, risultando la precisazione svolta da ETAL.SUD nella memoria n. 1 una mera precisazione ammessa, in uno peraltro alle CP_1 domande nuove, fino alla scadenza per il deposito della prima memoria di cui all'art. 183, comma
6, c.p.c., come puntualizzato da Cass. 22404/2018 in tema di mutatio ed emendatio libelli.
5. Ciò premesso, può ora passarsi alla valutazione della fondatezza o meno dell'opposizione spiegata dal e, quindi, della domanda di pagamento Parte_1
Cont spiegata in via monitoria da .METAL.SUD.
5.1 Nella specie, ETAL.SUD. ha chiesto al il pagamento CP_1 Parte_1 del corrispettivo pattuito tra le parti in sede di contratto di conferma/omologa del 02.10.2019, Cont Cont offerto da .METAL in qualità di ditta convenzionata nel consorzio Comieco, parte della convenzione del 01.04.2015, e recepito dalle determinazioni sindacali n. 1572 del 24.10.2019
e n. 2103 del 16.12.2019.
La richiesta ha a oggetto, nel dettaglio, il costo di selezione dei rifiuti di carta e cartone pari a €
150,00/TON + IVA conferiti presso il centro di smaltimento di FER.METAL.SUD su trasporto della Navita s.r.l., quale società affidataria del servizio di trasporto dei rifiuti, in forza di contratto pubblico dell'08.08.2017, la cui durata temporale è stata poi prorogata, nelle more della nuova procedura di gara, con ordinanza sindacali n. 26 del 23.03.2019, n. 46 del 24.05.2019 e n. 76 del
02.08.2019.
È chiaro, quindi, che il corrispettivo richiesto riguarda esclusivamente il costo di selezione, atteso che, per un verso, risulta pari a zero il costo di recupero e, per altro verso, è estraneo al servizio Cont affidato alla .METAL.SUD il costo di trasporto, rimesso, invece, alla Navita s.r.l. Cont Che il servizio a pagamento affidato alla .METAL.SUD sia stato solo quello di selezione dei rifiuti di carta e cartone non puliti è evidente, altresì, dalle determinazioni sindacali del
[...]
n. 1572 del 24.10.2019 e n. 2103 del 16.12.2019. Infatti, una volta accettate le Parte_1 condizioni economiche propostegli per il recupero e l'eventuale selezione di carta e cartone, il ha individuato, in via prudenziale, un impegno di spesa dapprima di € 550,00 (IVA Pt_1 inclusa) e dipoi di € 2.600,00 (sempre IVA inclusa) per il costo dell'eventuale selezione dei rifiuti Cont di carta e cartone non puliti conferiti presso la .METAL.SUD.
6. La domanda di pagamento avanzata a titolo di costo di selezione risulta, tuttavia, infondata per le seguenti ragioni.
Pag. 5 a 8 6.1 Non colgono nel segno, invero, le doglianze del relative (a) all'assenza di Pt_1 contraddittorio nell'individuazione dei rifiuti da selezionare e nell'apposizione della dicitura
“materiale da selezionare” sul FIR e relative (b) alla sottoscrizione dei FIR da parte delle società Cont
.METAL.SUD e Navita senza coinvolgimento alcuno del Pt_1
Nelle condizioni del contratto di conferma/omologa del 02.10.2019 e nelle determinazioni sindacali n. 1572 del 24.10.2019 e n. 2103 del 16.12.2019 non è presente, infatti, alcuna clausola relativa al procedimento di valutazione dei rifiuti come “da selezionare” o meno né è presente, Cont tanto meno, un obbligo in capo a .METAL.SUD di coinvolgere il nella Parte_1 valutazione dei rifiuti come puliti ovvero come sporchi/da selezionare.
Al contrario, in sede contrattuale è previsto che “in fase di conferimento il personale incaricato dalla piattaforma provvederà […] verificare visivamente e/o analiticamente il rifiuto conferito”.
Il compito di procedere alla valutazione dei rifiuti conferiti risulta assegnato, quindi, Cont esclusivamente al personale di .METAL.SUD, senza alcun coinvolgimento del Comune produttore dei rifiuti.
È naturale, quindi, che nel FIR risulti assente il e che lo stesso sia firmato solo da Pt_1
Cont Cont
.METAL. , quale destinatario dei rifiuti, nonché da Navita, in qualità di trasportatore e, al contempo, di produttore o detentore dei rifiuti, essendo Navita affidataria del servizio d'igiene urbana e dei servizi complementari, tra i quali si colloca quello di raccolta e trasporto dei rifiuti, come da ordinanze sindacali del n. 26 del 23.03.2019, n. 46 del 24.05.2019 e n. 76 del 02.08.2019.
Da questo punto di vista le dichiarazioni dei teste non fanno altro che confermare l'accordo raggiunto in sede contrattuale, ossia che al momento dell'annotazione sul FIR della dicitura
“materiale da selezionare” non era presente il Parte_1
6.2 Merita di essere accolta, invece, la censura relativa (c) all'assenza di prova del credito e, in particolare, all'assenza di prova del quantum del credito azionato in via monitoria.
Le fatture n. 951 del 31.12.2019 di € 10.896,00 e n. 213 del 18.04.2020 di € 20.328,00 e i FIR allegati non sono in grado di dimostrare, infatti, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la debenza da parte del del costo di selezione della carta e cartone Parte_1 nell'importo complessivo di € 31.224,00 per la seguente ragione di carattere assorbente.
Perché il raffronto tra il codice di riferimento dei singoli FIR riportati in fattura e i singoli FIR allegati evidenzia che nella fattura sono confluiti, in sostanza, tutti i FIR emessi senza distinzione alcuna tra quelli riportanti la dicitura “materiale da selezionare” e quelli non riportanti la dicitura
“materiale da selezionare”.
Pag. 6 a 8 Nelle fatture sono stati indicati e conteggiati, invero, anche i FIR sprovvisti della dicitura
“materiale da selezionare” del 9, 10, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 30 ottobre 2019, del 5, 7, 11, 14, 15, 20,
22, 21, 25 novembre 2019 nonché del 2, 4, 11, 13, 16, 30 e 31 dicembre 2019. Cont È evidente, allora, che ETAL. ha considerato in modo confusionario anche quantità CP_1
Cont Cont di rifiuti puliti, per i quali la stessa .METAL ha ritenuto insussistente la necessità di effettuare una selezione, svolgendo il servizio affidatole a costo zero.
Ne consegue che l'importo indicato nelle fatture risulta palesemente alterato, risentendo anche del quantitativo di carta e cartone puliti, conferiti senza alcuna selezione.
6.3 Si deve concludere, quindi, che il creditore attore in via monitoria non ha provato, com'era suo onere fare a norma dell'art. 2697 c.c., l'ammontare del credito azionato.
6.4 A tale carenza probatoria non possono sopperire, d'altronde, né le dichiarazioni testimoniali né le foto allegate.
Per un verso, i teste escussi si sono limitati ad affermare genericamente che “i rifiuti di carta e Cont cartone prodotti dal Comune di di e trasportati presso la .METAL.SUD da Navita erano Pt_1 Pt_1 sporchi e da selezionare”, senza indicare quali e quanti rifiuti di quelli complessivamente gestiti dalla Cont
.METAL.SUD fossero sporchi e da selezionare.
Per altro verso, le foto allegate rappresentano una massa indistinta di rifiuti di carta e cartone, senza che dalle stesse possa risalirsi al FIR di riferimento e senza che possa comprendersi, quindi, la data del conferimento nonché la quantità e qualità dei rifiuti conferiti. Cont In definitiva, ETAL. non ha fornito alcun elemento alternativo utile dal quale CP_1 ricostruire l'ammontare del credito azionato in via monitoria.
6.5 Non può sottacersi, infine, che la natura eventuale dell'attività di selezione da svolgere sui rifiuti di carta e cartone non puliti non collima né con l'inclusione indiscriminata di tutti i FIR nelle fatture azionate né con l'importo richiesto in pagamento (€ 31.224,00), notevolmente distante peraltro anche dalla valutazione economica effettuata dal in sede Parte_1 di impegno di spesa (€ 550,00 + 2.600,00).
7. Alla luce delle considerazioni su esposte, l'opposizione spiegata dal Parte_1 va accolta con conseguente revoca del d.i. n. 554/2021.
[...]
8. All'accoglimento dell'opposizione segue la condanna dell'opposta soccombente, ex art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese di lite.
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 26.001 a € 52.000, in considerazione del valore della causa (€ 31.224,00).
Pag. 7 a 8 8.1 Considerato l'esito della lite e le motivazioni su articolate, non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. invocato reciprocamente dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 554/2021;
2. condanna ETAL. in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 CP_2 pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in € Pt_1 Parte_1
7.902,00, di cui € 7.616,00 a titolo di onorario e € 286,00 per spese borsuali, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Brindisi, 19.03.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Pag. 8 a 8
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Acronimo del “Formulario di identificazione dei rifiuti”, ossia del documento identificativo dei rifiuti previsto dall'art. 193 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 193, c.d. CP_3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2573/2021
PROMOSSA DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Gianalberto Caradonna, presso il cui studio in alla via De Rossi, 16 è elettivamente Pt_1 domiciliato parte opponente
CONTRO
ETAL. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 CP_2 difeso dall'avv. Gianpiero Ignazzi, presso il cui studio in Francavilla Fontana alla via F. d'Angiò,
39 è elettivamente domiciliato parte opposta
Conclusioni: come risultanti dalle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
19.12.2024
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha a oggetto l'opposizione presentata dal Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 554/2021, notificato il 07.06.2021, con cui il Tribunale di Brindisi, Cont su ricorso di .METAL.SUD, dichiaratasi creditrice della somma di € 31.224,00 in virtù di fatture emesse per le prestazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti eseguiti in forza del contratto di conferma/omologa del 02.10.2019, ha ingiunto al il Parte_1 pagamento della somma di € 31.224,00, oltre interessi di mora, nonché delle spese del procedimento monitorio, liquidate in € 286,00 per esborsi e € 1.305,00 per compensi.
Pag. 1 a 8 1.1 Con atto di citazione notificato il 07.07.2021, il ha chiesto la Parte_1 revoca del d.i. opposto per incompetenza territoriale del Tribunale adito e, nel merito, per infondatezza della pretesa azionata, con vittoria delle spese di lite.
Con riferimento all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata, il Parte_1 ha precisato che la competenza spetterebbe al Tribunale di Bari in ragione sia del criterio del
[...] foro generale del convenuto, ex art. 19 c.p.c., sia del criterio del foro facoltativo per le obbligazioni pecuniarie, ex art. 20 c.p.c. Al riguardo, ha dedotto che tanto il contratto è stato concluso presso il nel domicilio digitale, quanto l'obbligazione andava Parte_1 eseguita, trattandosi di obbligazione illiquida e, quindi, querable, al domicilio del debitore e non del creditore.
Con riferimento all'infondatezza della pretesa azionata in via monitoria, il
[...] ha contestato l'esistenza del titolo legittimante la richiesta di pagamento nonché Parte_1
Cont delle fatture prodotte in sede monitoria dalla .METAL.SUD in punto sia di an che di quantum. Cont Ha puntualizzato, altresì, che i rapporti intercorrenti tra il e la .METAL.SUD hanno Pt_1 riguardato non già l'affidamento del servizio di trasporto e smaltimento di rifiuti bensì esclusivamente l'affidamento del servizio di conferimento e di trattamento dei rifiuti di carta e cartone, identificati ai codici EER 15.01.01 e 20.01.01.
In forza delle determinazioni comunali n. 1572 del 24.10.2019 e n. 2103 del 16.12.2019 e della convenzione stipulata con il consorzio Comieco per il conferimento di imballaggi a base cellulosica, il ha affidato il relativo servizio di conferimento e di Parte_1
Cont trattamento dei rifiuti di carta e di imballaggi di cartone a .METAL.SUD per un costo di recupero pari a zero e per un costo di selezione pari a € 150,00/TON + IVA dovuto nell'eventualità in cui i rifiuti conferiti fossero sporchi e/o da selezionare, a copertura del quale ha impegnato una spesa di soli € 2.600,00.
Al riguardo, il opponente ha precisato che l'indicazione “materiale da selezionare” Pt_1 presente sui FIR1 allegati da controparte non è sufficiente a far sorgere il diritto di credito azionato in via monitoria, atteso che si tratta di una dicitura apposta dalla stessa ricorrente e sottoscritta solo dall'appaltatrice Navita s.r.l. del servizio di trasporto, senza previo contradditorio con l'ente comunale e senza alcun potere di delega in capo alla idoneo a impegnare il Parte_2 per servizi aggiuntivi a pagamento asseritamente svolti dalla società opposta. Pt_1
Pag. 2 a 8 Cont
2. FER.METAL. si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 15.11.2021 chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutività del d.i. opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione con conferma del d.i. e, comunque, la condanna del Parte_1
a pagare la somma di € 31.224,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia, con condanna
[...] altresì dell'opponente al pagamento delle spese di lite, comprese quelle della fase monitoria, e della somma equitativamente determinata di cui all'art. 96 c.p.c.
Innanzitutto, in replica all'eccezione di incompetenza territoriale, l'opponente ha invocato il foro facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c., rappresentando che il contratto si è concluso mediante Cont ricezione al domicilio digitale di .METAL.SUD dell'accettazione del Parte_1
e che il luogo di esecuzione dell'obbligazione è il domicilio del creditore in quanto trattasi di obbligazione il cui ammontare è predeterminato in base a criteri oggettivi, risultando così liquida e, quindi, portable, come chiarito dalle S.U. 17989/2016.
Nel merito, l'opponente ha evidenziato che il non ha contestato Parte_1 Pt_1 la validità ed efficacia del contratto di conferma/omologa del 02.10.2019 e che le fatture allegate, in uno ai FIR, indicano specificamente il tipo di servizio reso nonché tipologia, quantità e stato Cont dei rifiuti conferiti presso il centro di smaltimento di .METAL.SUD in Francavilla Fontana.
Al riguardo, ha sottolineato il valore di scrittura privata non disconosciuta dei FIR, opponibili al in quanto sottoscritti anche dal responsabile incaricato al trasporto dal Comune stesso Pt_1 produttore dei rifiuti. Ha aggiunto, altresì, che il contratto di conferma/omologa del 02.10.2019 non prevede alcun obbligo di accertamento dello stato e qualità dei rifiuti nel contradditorio con il Comune produttore, mettendo così in luce la natura pretestuosa e strumentale dell'opposizione.
3. All'esito della prima udienza, con ordinanza del 03.02.2022, il Tribunale ha rigettato la richiesta di provvisoria esecutività e ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. Cont
3.1 Nella memoria n. 1, .METAL.SUD ha precisato che “la domanda di pagamento Cont azionata in sede monitoria dalla .METAL. non riguarda un corrispettivo per “attività di CP_2 trasporto e di smaltimento dei rifiuti”, ma si riferisce al pagamento del corrispettivo dovuto contrattualmente da parte del per il costo dell'attività di selezione dei rifiuti sporchi conferiti presso l'impianto di Parte_1 smaltimento (CER 20.01.01 e CER 15.01.0), in virtù del Contratto di Conferma/Omologa inter partes ed in forza delle fatture regolarmente emesse e mai contestate”. Cont Ha chiarito, quindi, che, sebbene “La tipologia di attività svolta dalla .METAL. si CP_2 inserisce(a) nell'ambito dell'attività di trasporto e di smaltimento dei rifiuti,[…] l'oggetto della pretesa creditoria azionata con il ricorso per ingiunzione è chiaramente individuabile in base al contratto stipulato tra le parti e alle fatture emesse dalla società fornitrice per le singole prestazioni effettuate[…]”.
Pag. 3 a 8 3.2 Il ha ribadito, a questo punto, la correttezza della propria Parte_1
Cont ricostruzione, precisando di non aver mai commissionato a .METAL.SUD l'attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti ma di averle affidato solo il servizio di conferimento e trattamento dei rifiuti di tipo carta e cartone.
3.3 Il giudizio è stato istruito, oltre che in via documentale, con l'escussione dei teste ammessi.
Con ordinanza del 17.07.2023, confermata il 15.02.2024, il Tribunale ha rigettato la richiesta di rimessione in termini formulata dall'opposta al fine di notificare la citazione testimoniale e ha Cont dichiarato .METAL.SUD decaduta dalla prova.
È stata fissata, quindi, udienza di precisazione delle conclusioni all'esito della quale, precisate le conclusioni come da note di trattazione scritta di cui all'art. 127ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3.4 Negli scritti difensivi finali le parti hanno ribadito le conclusioni già rassegnate, reiterando le difese già articolate.
In particolare, il ha chiesto la revoca del d.i. opposto, con condanna Parte_1 dell'opposta al pagamento delle spese di lite e della somma di cui all'art. 96 c.p.c., deducendo altresì la tardività e inammissibilità della pretesa creditoria ricondotta, nella memoria n. 1 di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., non già all'attività di trasporto e smaltimento rifiuti, dedotta in sede di ricorso monitorio e di comparsa di costituzione, ma a una presunta attività di “selezione” dei rifiuti. Cont Al contrario, ETAL. ha chiesto la conferma del d.i. opposto, vinte le spese di lite da CP_1 distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
***
4. Prima di valutare la fondatezza della domanda è necessario affrontare le questioni preliminari di rito relative all'incompetenza territoriale del Tribunale adito e all'inammissibilità Cont della domanda come precisata da .METAL.SUD nella memoria n. 1.
4.1 L'eccezione di incompetenza è infondata, risultando competente per territorio questo
Tribunale ai sensi dell'art. 20 c.p.c.
Infatti, il contratto di conferma/omologa del 02.10.2019 risulta essersi perfezionato al domicilio Cont digitale dell'offerente .METAL.SUD, ricadente nella circoscrizione del Tribunale di Brindisi, nel momento in cui ha ricevuto via pec l'accettazione del di di a norma degli Pt_1 Pt_1 Pt_1 artt. 1326, 1334 e 1335 c.c.
Del pari, anche l'obbligazione pecuniaria dedotta in via eventuale nel contratto di conferma/omologa del 02.10.2019 risulta da eseguire, ai sensi dell'art. 1182 c.c., presso il
Pag. 4 a 8 Cont domicilio di .METAL.SUD, trattandosi di obbligazione liquida, ossia facilmente liquidabile, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 17989/2016, in base a criteri predeterminati dalle parti in modo oggettivo.
4.2 L'eccezione di inammissibilità è parimenti infondata, risultando la precisazione svolta da ETAL.SUD nella memoria n. 1 una mera precisazione ammessa, in uno peraltro alle CP_1 domande nuove, fino alla scadenza per il deposito della prima memoria di cui all'art. 183, comma
6, c.p.c., come puntualizzato da Cass. 22404/2018 in tema di mutatio ed emendatio libelli.
5. Ciò premesso, può ora passarsi alla valutazione della fondatezza o meno dell'opposizione spiegata dal e, quindi, della domanda di pagamento Parte_1
Cont spiegata in via monitoria da .METAL.SUD.
5.1 Nella specie, ETAL.SUD. ha chiesto al il pagamento CP_1 Parte_1 del corrispettivo pattuito tra le parti in sede di contratto di conferma/omologa del 02.10.2019, Cont Cont offerto da .METAL in qualità di ditta convenzionata nel consorzio Comieco, parte della convenzione del 01.04.2015, e recepito dalle determinazioni sindacali n. 1572 del 24.10.2019
e n. 2103 del 16.12.2019.
La richiesta ha a oggetto, nel dettaglio, il costo di selezione dei rifiuti di carta e cartone pari a €
150,00/TON + IVA conferiti presso il centro di smaltimento di FER.METAL.SUD su trasporto della Navita s.r.l., quale società affidataria del servizio di trasporto dei rifiuti, in forza di contratto pubblico dell'08.08.2017, la cui durata temporale è stata poi prorogata, nelle more della nuova procedura di gara, con ordinanza sindacali n. 26 del 23.03.2019, n. 46 del 24.05.2019 e n. 76 del
02.08.2019.
È chiaro, quindi, che il corrispettivo richiesto riguarda esclusivamente il costo di selezione, atteso che, per un verso, risulta pari a zero il costo di recupero e, per altro verso, è estraneo al servizio Cont affidato alla .METAL.SUD il costo di trasporto, rimesso, invece, alla Navita s.r.l. Cont Che il servizio a pagamento affidato alla .METAL.SUD sia stato solo quello di selezione dei rifiuti di carta e cartone non puliti è evidente, altresì, dalle determinazioni sindacali del
[...]
n. 1572 del 24.10.2019 e n. 2103 del 16.12.2019. Infatti, una volta accettate le Parte_1 condizioni economiche propostegli per il recupero e l'eventuale selezione di carta e cartone, il ha individuato, in via prudenziale, un impegno di spesa dapprima di € 550,00 (IVA Pt_1 inclusa) e dipoi di € 2.600,00 (sempre IVA inclusa) per il costo dell'eventuale selezione dei rifiuti Cont di carta e cartone non puliti conferiti presso la .METAL.SUD.
6. La domanda di pagamento avanzata a titolo di costo di selezione risulta, tuttavia, infondata per le seguenti ragioni.
Pag. 5 a 8 6.1 Non colgono nel segno, invero, le doglianze del relative (a) all'assenza di Pt_1 contraddittorio nell'individuazione dei rifiuti da selezionare e nell'apposizione della dicitura
“materiale da selezionare” sul FIR e relative (b) alla sottoscrizione dei FIR da parte delle società Cont
.METAL.SUD e Navita senza coinvolgimento alcuno del Pt_1
Nelle condizioni del contratto di conferma/omologa del 02.10.2019 e nelle determinazioni sindacali n. 1572 del 24.10.2019 e n. 2103 del 16.12.2019 non è presente, infatti, alcuna clausola relativa al procedimento di valutazione dei rifiuti come “da selezionare” o meno né è presente, Cont tanto meno, un obbligo in capo a .METAL.SUD di coinvolgere il nella Parte_1 valutazione dei rifiuti come puliti ovvero come sporchi/da selezionare.
Al contrario, in sede contrattuale è previsto che “in fase di conferimento il personale incaricato dalla piattaforma provvederà […] verificare visivamente e/o analiticamente il rifiuto conferito”.
Il compito di procedere alla valutazione dei rifiuti conferiti risulta assegnato, quindi, Cont esclusivamente al personale di .METAL.SUD, senza alcun coinvolgimento del Comune produttore dei rifiuti.
È naturale, quindi, che nel FIR risulti assente il e che lo stesso sia firmato solo da Pt_1
Cont Cont
.METAL. , quale destinatario dei rifiuti, nonché da Navita, in qualità di trasportatore e, al contempo, di produttore o detentore dei rifiuti, essendo Navita affidataria del servizio d'igiene urbana e dei servizi complementari, tra i quali si colloca quello di raccolta e trasporto dei rifiuti, come da ordinanze sindacali del n. 26 del 23.03.2019, n. 46 del 24.05.2019 e n. 76 del 02.08.2019.
Da questo punto di vista le dichiarazioni dei teste non fanno altro che confermare l'accordo raggiunto in sede contrattuale, ossia che al momento dell'annotazione sul FIR della dicitura
“materiale da selezionare” non era presente il Parte_1
6.2 Merita di essere accolta, invece, la censura relativa (c) all'assenza di prova del credito e, in particolare, all'assenza di prova del quantum del credito azionato in via monitoria.
Le fatture n. 951 del 31.12.2019 di € 10.896,00 e n. 213 del 18.04.2020 di € 20.328,00 e i FIR allegati non sono in grado di dimostrare, infatti, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la debenza da parte del del costo di selezione della carta e cartone Parte_1 nell'importo complessivo di € 31.224,00 per la seguente ragione di carattere assorbente.
Perché il raffronto tra il codice di riferimento dei singoli FIR riportati in fattura e i singoli FIR allegati evidenzia che nella fattura sono confluiti, in sostanza, tutti i FIR emessi senza distinzione alcuna tra quelli riportanti la dicitura “materiale da selezionare” e quelli non riportanti la dicitura
“materiale da selezionare”.
Pag. 6 a 8 Nelle fatture sono stati indicati e conteggiati, invero, anche i FIR sprovvisti della dicitura
“materiale da selezionare” del 9, 10, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 30 ottobre 2019, del 5, 7, 11, 14, 15, 20,
22, 21, 25 novembre 2019 nonché del 2, 4, 11, 13, 16, 30 e 31 dicembre 2019. Cont È evidente, allora, che ETAL. ha considerato in modo confusionario anche quantità CP_1
Cont Cont di rifiuti puliti, per i quali la stessa .METAL ha ritenuto insussistente la necessità di effettuare una selezione, svolgendo il servizio affidatole a costo zero.
Ne consegue che l'importo indicato nelle fatture risulta palesemente alterato, risentendo anche del quantitativo di carta e cartone puliti, conferiti senza alcuna selezione.
6.3 Si deve concludere, quindi, che il creditore attore in via monitoria non ha provato, com'era suo onere fare a norma dell'art. 2697 c.c., l'ammontare del credito azionato.
6.4 A tale carenza probatoria non possono sopperire, d'altronde, né le dichiarazioni testimoniali né le foto allegate.
Per un verso, i teste escussi si sono limitati ad affermare genericamente che “i rifiuti di carta e Cont cartone prodotti dal Comune di di e trasportati presso la .METAL.SUD da Navita erano Pt_1 Pt_1 sporchi e da selezionare”, senza indicare quali e quanti rifiuti di quelli complessivamente gestiti dalla Cont
.METAL.SUD fossero sporchi e da selezionare.
Per altro verso, le foto allegate rappresentano una massa indistinta di rifiuti di carta e cartone, senza che dalle stesse possa risalirsi al FIR di riferimento e senza che possa comprendersi, quindi, la data del conferimento nonché la quantità e qualità dei rifiuti conferiti. Cont In definitiva, ETAL. non ha fornito alcun elemento alternativo utile dal quale CP_1 ricostruire l'ammontare del credito azionato in via monitoria.
6.5 Non può sottacersi, infine, che la natura eventuale dell'attività di selezione da svolgere sui rifiuti di carta e cartone non puliti non collima né con l'inclusione indiscriminata di tutti i FIR nelle fatture azionate né con l'importo richiesto in pagamento (€ 31.224,00), notevolmente distante peraltro anche dalla valutazione economica effettuata dal in sede Parte_1 di impegno di spesa (€ 550,00 + 2.600,00).
7. Alla luce delle considerazioni su esposte, l'opposizione spiegata dal Parte_1 va accolta con conseguente revoca del d.i. n. 554/2021.
[...]
8. All'accoglimento dell'opposizione segue la condanna dell'opposta soccombente, ex art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese di lite.
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 26.001 a € 52.000, in considerazione del valore della causa (€ 31.224,00).
Pag. 7 a 8 8.1 Considerato l'esito della lite e le motivazioni su articolate, non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. invocato reciprocamente dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 554/2021;
2. condanna ETAL. in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 CP_2 pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in € Pt_1 Parte_1
7.902,00, di cui € 7.616,00 a titolo di onorario e € 286,00 per spese borsuali, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Brindisi, 19.03.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Pag. 8 a 8
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Acronimo del “Formulario di identificazione dei rifiuti”, ossia del documento identificativo dei rifiuti previsto dall'art. 193 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 193, c.d. CP_3