TRIB
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 17/07/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 212/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania Scanu, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 212 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Oristano nello Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Maria Giovanna Pisanu, che lo difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Oristano prot. n. 428/VIII del 07.12.2021, attore contro
Controparte_1
(c.f. , in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante
[...] P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata presso la propria sede legale in Oristano, difesa e rappresentata, per procura alle liti depositata in atti, dall'avv. Francesco Cabboi, convenuta
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
, agendo in riassunzione innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria in seguito alla Parte_1 dichiarazione, da parte del Consiglio di Stato, del difetto di giurisdizione in capo al giudice amministrativo, ha convenuto in giudizio l' allo scopo di ottenere – previa disapplicazione CP_1 della comunicazione di conclusione del procedimento n. 66448 del 29.09.2020, con cui era stata disposta la sua esclusione dal premio per l'anno 2019, e del preavviso di rigetto n. 56474 del
01.09.2020, relativo alla domanda di sostegno/pagamento n. 94240008964 per l'anno 2019 –
l'accertamento del diritto “di percepire integralmente il premio richiesto con la domanda di sostegno/pagamento n. 94240008964 per l'anno 2019 a valere sul bando Reg. UE n. 1305/2013
PSR Sardegna 2014-2020, misura 10 – Pagamenti Agro-climatico-ambientali sottomisura 10.1 –
Intervento 10.1.1. – nella misura di euro 5.275,63” nonché, sempre per intero, “i Parte_2 premi a valere sul bando Reg. UE n. 1305/2013 PSR Sardegna 2014-2020, misura 10 – Pagamenti
~ 1 ~ Agro-climatico-ambientali sottomisura 10.1 – Intervento 10.1.1. – Difesa del Suolo di cui alle domande per le annualità 2016 e successive” e, per l'effetto, l'affermazione del diritto di trattenere la somma di euro 5.275,63 per l'anno 2019 (già pagata dall' in ottemperanza alla sentenza del CP_1
pronunciatosi nel merito all'esito del rigetto dell'eccezione di carenza di Controparte_2 giurisdizione, accolta invece dal Consiglio di Stato) e la condanna di , per quanto di CP_3 CP_1 competenza, al pagamento (…) dei premi relativi alle annualità del bando anzidetto non ancora pagate (…)”.
Costituitasi con comparsa del 10.05.2022, l' ha resistito alla domanda. CP_1
Esaurita l'istruttoria orale, all'udienza del 14.07.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, le parti, tramite i rispettivi difensori, hanno dichiarato di avere definito bonariamente la controversia con accordo stragiudiziale e hanno pertanto chiesto che fosse dichiarata, con sentenza, la cessazione della materia del contendere, con rinuncia all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ..
La causa è stata, dunque, immediatamente trattenuta in decisione.
§§§
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Infatti, per giurisprudenza pacifica, la cessazione della materia del contendere presuppone, per un verso, che nel corso del processo siano sopravvenute circostanze tali da escludere la persistenza di ragioni di conflitto fra le parti – e, dunque, l'interesse dei litiganti a ottenere una pronuncia giudiziale sul merito della pretesa sostanziale dedotta in causa – e, per l'altro, che siano state formulate conclusioni conformi.
Entrambe le condizioni, la cui ricorrenza può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, sussistono nel caso in esame, dal momento che, essendo gli interessi dell'attore stati integralmente soddisfatti, deve escludersi la persistenza dell'originaria controversia.
Sulla base dell'accordo, devono, inoltre, essere integralmente compensate, fra le parti, le spese di processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) dispone l'integrale compensazione, fra le parti, delle spese del giudizio.
Oristano, 17.07.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Tania Scanu)
~ 2 ~
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania Scanu, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 212 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Oristano nello Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Maria Giovanna Pisanu, che lo difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Oristano prot. n. 428/VIII del 07.12.2021, attore contro
Controparte_1
(c.f. , in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante
[...] P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata presso la propria sede legale in Oristano, difesa e rappresentata, per procura alle liti depositata in atti, dall'avv. Francesco Cabboi, convenuta
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
, agendo in riassunzione innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria in seguito alla Parte_1 dichiarazione, da parte del Consiglio di Stato, del difetto di giurisdizione in capo al giudice amministrativo, ha convenuto in giudizio l' allo scopo di ottenere – previa disapplicazione CP_1 della comunicazione di conclusione del procedimento n. 66448 del 29.09.2020, con cui era stata disposta la sua esclusione dal premio per l'anno 2019, e del preavviso di rigetto n. 56474 del
01.09.2020, relativo alla domanda di sostegno/pagamento n. 94240008964 per l'anno 2019 –
l'accertamento del diritto “di percepire integralmente il premio richiesto con la domanda di sostegno/pagamento n. 94240008964 per l'anno 2019 a valere sul bando Reg. UE n. 1305/2013
PSR Sardegna 2014-2020, misura 10 – Pagamenti Agro-climatico-ambientali sottomisura 10.1 –
Intervento 10.1.1. – nella misura di euro 5.275,63” nonché, sempre per intero, “i Parte_2 premi a valere sul bando Reg. UE n. 1305/2013 PSR Sardegna 2014-2020, misura 10 – Pagamenti
~ 1 ~ Agro-climatico-ambientali sottomisura 10.1 – Intervento 10.1.1. – Difesa del Suolo di cui alle domande per le annualità 2016 e successive” e, per l'effetto, l'affermazione del diritto di trattenere la somma di euro 5.275,63 per l'anno 2019 (già pagata dall' in ottemperanza alla sentenza del CP_1
pronunciatosi nel merito all'esito del rigetto dell'eccezione di carenza di Controparte_2 giurisdizione, accolta invece dal Consiglio di Stato) e la condanna di , per quanto di CP_3 CP_1 competenza, al pagamento (…) dei premi relativi alle annualità del bando anzidetto non ancora pagate (…)”.
Costituitasi con comparsa del 10.05.2022, l' ha resistito alla domanda. CP_1
Esaurita l'istruttoria orale, all'udienza del 14.07.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, le parti, tramite i rispettivi difensori, hanno dichiarato di avere definito bonariamente la controversia con accordo stragiudiziale e hanno pertanto chiesto che fosse dichiarata, con sentenza, la cessazione della materia del contendere, con rinuncia all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ..
La causa è stata, dunque, immediatamente trattenuta in decisione.
§§§
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Infatti, per giurisprudenza pacifica, la cessazione della materia del contendere presuppone, per un verso, che nel corso del processo siano sopravvenute circostanze tali da escludere la persistenza di ragioni di conflitto fra le parti – e, dunque, l'interesse dei litiganti a ottenere una pronuncia giudiziale sul merito della pretesa sostanziale dedotta in causa – e, per l'altro, che siano state formulate conclusioni conformi.
Entrambe le condizioni, la cui ricorrenza può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, sussistono nel caso in esame, dal momento che, essendo gli interessi dell'attore stati integralmente soddisfatti, deve escludersi la persistenza dell'originaria controversia.
Sulla base dell'accordo, devono, inoltre, essere integralmente compensate, fra le parti, le spese di processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) dispone l'integrale compensazione, fra le parti, delle spese del giudizio.
Oristano, 17.07.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Tania Scanu)
~ 2 ~