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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/06/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso il seguente
DECRETO
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e art. 737 c.p.c. iscritto al n. 1141 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente:
TRA
nata a [...] il [...] e ivi residente, rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Stefania Meoli, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente
E
nato a [...] il [...] e ivi residente, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Angelo Sepe, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.03.2022, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, ha chiesto all'intestato Parte_1
Tribunale di volere disciplinare l'affidamento ed il mantenimento del figlio minore
, nato a [...] in data [...], dalla relazione more uxorio con Per_1 CP_1
e riconosciuto da entrambi i genitori, disponendo il regime di frequentazione tra
[...]
1 padre e figlio mediante incontri settimanali, allo stato senza pernottamento, e un assegno di mantenimento per il figlio da parte del resistente di euro 450,00 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie a carico del per il minore. CP_1
La ricorrente deduceva a sostegno delle proprie domande:
- che la fine della relazione era stata determinata da incompatibilità caratteriali ed era terminata nell'anno 2012;
- che il resistente aveva iniziato a versare un assegno di mantenimento per il figlio di euro 250,00 mensili;
- che il in data 2 settembre 2017 si era sposato con CP_1 Controparte_2 dalla quale aveva avuto una figlia di anni 5 anni;
Per_2
- che nel periodo della pandemia il padre aveva smesso di corrispondere alla madre l'assegno di mantenimento per il figlio e non aveva mai contribuito a pagare le spese straordinarie;
- che il aveva sempre lavorato prevalentemente come tatuatore mentre di CP_1 recente era stato assunto alle dipendenze della “ ” con sede a Roma, quale CP_3 venditore di prodotti ad uso dei tatuatori con uno stipendio di circa 1.400,00 / 1.800,00 euro mensili continuando a lavorare in nero;
- che il resistente viveva con la compagna e la figlia - oltre alle altre due Per_2 figlie della che avevano 11 e 8 anni - ed aveva una unica stanza da letto CP_2 per le bambine, per cui il figlio aveva disagio a dormire con loro quando si Per_1 trovava dal padre;
- che la era casalinga da anni, non lavorava e di recente anche il marito Pt_1 convivente, sposato il 23/6/2018, aveva terminato la sua attività prevalente a causa del
COVID 19 di conducente di APE calesse, NCC e faceva lavori saltuari;
Per_
- che la ricorrente viveva con il marito ed i due figli , nato da precedente relazione nel 2001, ed in una casa dell'ATER di Civitavecchia. Per_1
Con comparsa di costituzione depositata il 2 settembre 2022 si costituiva
[...]
il quale chiedeva disporsi l'affidamento condiviso del figlio con collocamento CP_1 prevalente presso la madre, disciplinare il diritto di frequentazione padre figlio e un assegno di mantenimento di euro 250,00 per il minore oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente rappresentava:
2 - che il figlio frequentava il padre regolarmente tutti i pomeriggi e talora Per_1 pernottava presso la sua abitazione e che padre e figlio si sentivano direttamente per concordare la loro frequentazione settimanale;
- che il figlio aveva un positivo rapporto la moglie del e le tre sorelle che CP_1 convivevano con il padre;
- che il padre aveva versato un mantenimento di euro 250,00 mensili per il figlio in contanti, salvo nel mese di aprile 2020 per problemi legati alla pandemia;
- che vi erano stati dei contrasti tra le parti nel mese di ottobre / novembre 2021 per motivi legati alla iscrizione a scuola del figlio e la aveva da quel Per_1 Pt_1 momento determinato difficoltà nella frequentazione tra padre e figlio;
- che l'attività svolta in qualità di dipendente dalla ” si era interrotta CP_3 nell'anno 2019 ed il resistente aveva riaperto la partita Iva per lavorare come tatuatore e faceva lavori saltuari (montaggio mobili, traslochi, svuota cantine etc.) guadagnando in media euro 1.000 mensili;
- che la situazione economica rappresentata dalla ricorrente era lacunosa ed incompleta.
All'udienza del 16 settembre 2022 veniva sentita la ricorrente e conferito mandato ai Servizi sociali di Santa Marinella di verificare le condizioni dell'abitazione del padre al fine di verificare la possibilità che lo stesso ospiti il figlio durante la notte e per monitorare la situazione del nucleo familiare paterno nonchè un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di documentazione reddituale aggiornata nei confronti delle parti.
All'udienza del 8 febbraio 2023 veniva sentito il resistente ed all'esito veniva rinnovato il mandato ai Servizi sociali di Santa Marinella in quanto non risultava depositata la relazione richiesta con rinvio della causa all'udienza del 21 aprile 2023 per esame della suddetta relazione. Su richiesta del difensore del resistente veniva disposta l'audizione del figlio all'udienza del 28.6.2023 con ausilio di uno psicologo e Per_1 rinnovato l'ordine di deposito di documentazione reddituale aggiornata alle parti, riservando alla successiva udienza in merito alla necessità di disporre accertamenti tramite polizia tributaria.
Veniva sentito il figlio all'udienza del 28 giugno 2023 con l'assistenza Per_1 della dott.ssa Lara Farisei, psicologa dell'Università La Sapienza, il quale dichiarava:
“Frequento la prima media a Civitavecchia e mi trovo bene a scuola adesso, perchè all'inizio ho subito del bullismo e poi abbiano risolto perché il ragazzo che mi ha bullizzato mi ha chiesto scusa. Adesso
3 la situazione a scuola va meglio. Vivo con mia madre e suo marito. Non hanno altri figli. Ho un fratello che è nato nel 2001 in quanto mia madre aveva già un figlio e lui ha 22 anni. Lui si alterna dalla madre e dal padre. Da mia madre ognuno ha la sua stanza. Mi trovo molto bene con mia madre
e suo marito e mi diverto con loro. Quest'anno ho fatto un'arte marziale cinese, ma adeso Per_4 non sto facendo sport e a settembre farò atletica. Andrò ad un campo estivo dove facciamo calcio e tennis a Civitavecchia. Mio padre lo vedo poco perché lo chiamo e spesso è impegnato per lavoro. Lo vedo quando è libero due o tre volte durante la settimana i pomeriggi. Con mio padre mi faccio gli affari miei e stiamo a casa. A volte gli chiedo di uscire ma inventa qualcosa per stare a casa. Ci vediamo il pomeriggio e sto con lui fino a cena e poi mi faccio accompagnare da mia madre. Lui vive a
Santa Marinella in campagna. Mio padre è sposato ed ha una figlia. Inoltre ci sono altri 2 figli nati da precedente relazione. Le figlie hanno 12 anni, 9 anni e 6 anni. Vedo di più le sorelle per giocare con loro, che mio padre e la moglie. Poche volte rimango a dormire da loro, circa una volta al mese.
Vorrei stare più tempo con mia madre perché sono felice con mia madre ed il marito. Da mio padre dormo scomodo e di solito mi fanno dormire con le sorelle e dormo sul divano ma è tutto vecchio. C'è la camera da letto dei genitori e due stanze per i figli. La bambina piccola dorme con i genitori. Non ho un letto dove posso dormire a casa di mio padre. Ho parlato con mia madre del fatto che dovevo essere sentito e mia madre mi ha detto che dovevo essere tranquillo. Con mio padre mi sono messaggiato ma non abbiamo parlato del fatto che dovevo andare in Tribunale. La maggior parte delle volte da mio padre dormo con le mie sorelle. Mio padre mi viene a prendere e mia madre dice di andare e divertirmi. Vorrei aggiungere che mio padre quando deve pagare per lo sport fa problemi e a volte vedo che il marito di mia madre paga lui le cose per me. Non ho parlato con mio padre di queste cose e ritengo che mi mantiene di più il marito di mia madre”.
All'esito dell'audizione veniva richiesta alla dott.ssa Farisei una relazione in merito alla capacità di discernimento del minore all'esito dell'audizione entro il 30 luglio 2023, ai Servizi sociali del comune di Santa Marinella una relazione aggiornata entro il 10 settembre 2023 e la causa veniva rinviata all'udienza del 13 settembre 2023 per discussione.
In tale udienza il difensore del resistente deduceva di avere depositato documentazione sopravvenuta e il difensore della ricorrente richiedeva termine per deposito di note autorizzate. In considerazione della relazione degli assistenti sociali del comune di Santa Marinella che avevano proposto interventi urgenti a sostegno del figlio minore, il Giudice istruttore così disponeva, preso atto dell'accordo delle parti e delle proposte degli assistenti sociali, a modifica dei provvedimenti vigenti:
4 - che gli assistenti sociali effettuino una indagine socio ambientale sul nucleo materno;
- che venga effettuata una valutazione da parte del TSMREE per il minore;
- invita le parti a far effettuare un sostegno psicologico al figlio presso una struttura pubblica o un professionista privato individuato di intesa con gli assistenti sociali;
- invita le parti ad intraprendere un percorso di sostegno genitoriale presso una struttura pubblica o un professionista privato individuato di intesa con gli assistenti sociali;
- dispone che i Servizi Sociali di Civitavecchia ed i Servizi Sociali di Santa Marinella depositino una relazione aggiornata in merito ai percorsi disposti dal Tribunale entro il
5 febbraio 2024;
- rinvia per esame della relazione dei Servizi sociali di Civitavecchia e dei Servizi
Sociali di Santa Marinella ed eventuale discussione all'udienza del 16 febbraio 2024.
In tale udienza i difensori deducevano che il percorso di sostegno genitoriale era stato intrapreso e che era tuttora in corso e che non era stata ancora effettuata la valutazione del minore da parte del . Il Giudice istruttore riservava la decisione Pt_2 al Collegio per l'adozione di ulteriori provvedimenti provvisori ulteriori a tutela del minore.
Con decreto del 04.07.2024 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.02.2024, rilevato che nella propria relazione la dott.ssa Farisei aveva dedotto, in merito al figlio , che dal colloquio era emerso che: “ appare Per_1 Per_1 ben orientato nel tempo e nello spazio, lucido, ordinato nell'abbigliamento e nella cura della persona.
La mimica appare lievemente rigida e lo sguardo, così come tutto il viso, viene spesso coperto dai capelli, per tutta la durata dell'interazione, come segno della timidezza, riscontrata nel minore. La postura del ragazzo è rigida e lievemente ricurva in avanti. L'eloquio si articola in modo centrato rispetto alle domande che gli vengono rivolte, con una modalità di espressione molto sintetica e con l'utilizzo di un registro linguistico essenziale e semplice. Il tono dell'umore appare ansioso. Le funzioni cognitive sembrano conservate…. si mostra come un ragazzo che assume una posizione maggiormente Per_1 schierata con la figura genitoriale materna rispetto al conflitto genitoriale e che il processo di ricomposizione di una famiglia da parte del padre lo abbia coinvolto solo parzialmente. Sembra che
- a prescindere da eventuali suggestioni o influenzamenti materni – abbia interiorizzato la Per_1 figura paterna come poco presente e che, quindi, vista la delicata fase evolutiva attraversata dal ragazzo, lo stesso non riesca a mentalizzare un rapporto con il padre che non preveda la possibilità di avere una
5 “base sicura” su cui contare - attualmente individuata nella Sig.ra e che in considerazione Pt_1 di tali valutazioni così ha concluso la dott.ssa Farisei: “Nel corso dell'audizione sono emersi elementi che rappresentano un rischio evolutivo, in quanto - sebbene il funzionamento adattivo del ragazzino sembri adeguato all'età - si individua una difficoltà da parte di a livello della Per_1 regolazione delle emozioni che lo porta a funzionare come se fosse più piccolo della sua età e a non sentirsi assecondato in questo nel rapporto con il padre. In alcune delle sue dichiarazioni, sembra essere in qualche modo invischiato nel conflitto genitoriale, nel quale sembra avere un'alleanza con la figura materna. Tutto ciò premesso, se l'On. Giudice lo ritenesse indicato, potrebbe intraprendere dei Per_1 colloqui psicologici al fine di implementare la sua capacità di elaborazione e gestione delle emozioni e
- in concomitanza a ciò - predisporre un percorso psicoterapeutico focalizzato sulle relazioni tra ciascun genitore e il figlio (psicoterapia ad orientamento sistemico-relazionale o psicodinamico)”, il Giudice disponeva l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre, disciplinava il diritto di visita paterno, disponeva un assegno di mantenimento a carico del padre per di euro 250,00 mensili oltre Per_1 al 50% delle spese straordinarie per il figlio, disponeva la prosecuzione della presa in carico e del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali di Santa Marinella e di
Civitavecchia e rinviava all'udienza del 31.01.2025 per l'esame della relazione dei servizi sociali e per la discussione.
In data 19.12.2024 e 20.12.2024 i Servizi Sociali del Comune di Santa Marinella
e i Servizi Sociali del Comune di Civitavecchia depositavano una relazione con cui rappresentavano che i genitori avevano sviluppato maggiore consapevolezza rispetto al benessere di concentrandosi su una comunicazione più costruttiva e Per_1 funzionale per una ricaduta positiva sul figlio minore e proponevano il proseguo degli interventi sia di sostegno alla genitorialità che dell'intero sistema famiglia al fine di strutturare un'alleanza genitoriale e familiare duratura nel tempo.
All'udienza del 31.01.2025 comparivano le parti personalmente e, rilevato che i difensori delle parti richiedevano di depositare conclusioni congiunte in caso di ulteriore esito positivo del monitoraggio da parte degli assistenti sociali e la trattazione cartolare della successiva udienza, il Giudice richiedeva una relazione conclusiva di aggiornamento ai Servizi Sociali del comune di Civitavecchia da depositarsi entro il 10 maggio 2025 e rinviava all'udienza del 06.06.2025 con trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di conclusioni congiunte.
In data 12.05.2025 i Servizi Sociali del Comune di Civitavecchia depositavano una relazione in cui rappresentavano che le parti avevano proseguito con profitto il
6 percorso di sostegno alla genitorialità, che dai colloqui con le parti era emerso che aveva iniziato a frequentare assiduamente la figura paterna anche alla presenza Per_1 della nuova famiglia di quest'ultimo e che la situazione tra le parti era notevolmente migliorata.
Con decreto del 22.05.2025, il Giudice anticipava l'udienza prevista per il
06.06.2025 alla data del 05.06.2025 per variazione tabellare del giorno di udienza e ne confermava la trattazione in modalità cartolare.
Le parti depositavano le note nei termini assegnati dal giudice delegato.
Ritiene il Tribunale che nulla osti all'accoglimento delle condizioni concordate in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole considerato che le parti hanno effettuato un percorso di sostegno genitoriale ed hanno cominciato a collaborare per la gestione del figlio , che ha iniziato a frequentare in maniera assidua e positiva Per_1 il padre.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e art. 737 c.p.c. iscritto al n. 1141/2022 R.G.A.C., così dispone:
1) Affida il figlio minore, ad entrambi i genitori fissandone la Persona_5 stabile dimora presso la madre, con diritto per il padre di vederlo e di tenerlo con sé quando lo voglia e compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extrascolastici.
Il figlio , inoltre: Per_1
- trascorrerà con il padre almeno un fine settimana (dalle ore 18,00 del venerdì alle ore 20,00 della domenica) a settimane alterne nonché il lunedì ed il giovedì di ogni settimana (dalle ore 17,00 alle ore 20,00);
- trascorrerà, ad anni alterni, le festività natalizie con uno dei due genitori e quelle di fine anno con l'altro; così come, sempre ad anni alterni, trascorrerà con uno il giorno di Pasqua e, con l'altro, quello di Pasquetta;
- trascorrerà, ad anni alterni, il giorno del proprio compleanno con uno dei genitori e trascorrerà con ciascun genitore il giorno del compleanno dello stesso;
-
7 trascorrerà con il padre una settimana durante il periodo invernale e quindici giorni continuativi nel periodo estivo (in coincidenza con il periodo di ferie del padre): le date di tali periodi saranno concordate tra le parti almeno un mese prima di ciascun periodo.
2) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, che assumeranno le decisioni di maggior interesse per il figlio – relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alle attività ludiche ed extrascolastiche – di comune accordo, tenendo conto della capacità, delle condizioni di salute, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni manifestate dal figlio stesso.
3) Il Sig. contribuirà al mantenimento del figlio minore CP_1 Per_1 con il versamento in favore della Sig.ra della somma mensile di euro Parte_1
250,00 (duecentocinquanta/00), entro il giorno 10 di ogni mese oltre all'obbligo di contribuire, nella misura del 50% (cinquanta per cento) nelle spese scolastiche, extrascolastiche, sportive-ludiche e sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale preventivamente concordate tra i genitori e debitamente documentate.
L'importo dell'assegno mensile sarà aggiornato annualmente, automaticamente in base all'accertata variazione Istat, prendendo a riferimento il mese della pronuncia nel presente giudizio
4) Compensate integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Civitavecchia, il 11 giugno 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
8
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso il seguente
DECRETO
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e art. 737 c.p.c. iscritto al n. 1141 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente:
TRA
nata a [...] il [...] e ivi residente, rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Stefania Meoli, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente
E
nato a [...] il [...] e ivi residente, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Angelo Sepe, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.03.2022, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, ha chiesto all'intestato Parte_1
Tribunale di volere disciplinare l'affidamento ed il mantenimento del figlio minore
, nato a [...] in data [...], dalla relazione more uxorio con Per_1 CP_1
e riconosciuto da entrambi i genitori, disponendo il regime di frequentazione tra
[...]
1 padre e figlio mediante incontri settimanali, allo stato senza pernottamento, e un assegno di mantenimento per il figlio da parte del resistente di euro 450,00 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie a carico del per il minore. CP_1
La ricorrente deduceva a sostegno delle proprie domande:
- che la fine della relazione era stata determinata da incompatibilità caratteriali ed era terminata nell'anno 2012;
- che il resistente aveva iniziato a versare un assegno di mantenimento per il figlio di euro 250,00 mensili;
- che il in data 2 settembre 2017 si era sposato con CP_1 Controparte_2 dalla quale aveva avuto una figlia di anni 5 anni;
Per_2
- che nel periodo della pandemia il padre aveva smesso di corrispondere alla madre l'assegno di mantenimento per il figlio e non aveva mai contribuito a pagare le spese straordinarie;
- che il aveva sempre lavorato prevalentemente come tatuatore mentre di CP_1 recente era stato assunto alle dipendenze della “ ” con sede a Roma, quale CP_3 venditore di prodotti ad uso dei tatuatori con uno stipendio di circa 1.400,00 / 1.800,00 euro mensili continuando a lavorare in nero;
- che il resistente viveva con la compagna e la figlia - oltre alle altre due Per_2 figlie della che avevano 11 e 8 anni - ed aveva una unica stanza da letto CP_2 per le bambine, per cui il figlio aveva disagio a dormire con loro quando si Per_1 trovava dal padre;
- che la era casalinga da anni, non lavorava e di recente anche il marito Pt_1 convivente, sposato il 23/6/2018, aveva terminato la sua attività prevalente a causa del
COVID 19 di conducente di APE calesse, NCC e faceva lavori saltuari;
Per_
- che la ricorrente viveva con il marito ed i due figli , nato da precedente relazione nel 2001, ed in una casa dell'ATER di Civitavecchia. Per_1
Con comparsa di costituzione depositata il 2 settembre 2022 si costituiva
[...]
il quale chiedeva disporsi l'affidamento condiviso del figlio con collocamento CP_1 prevalente presso la madre, disciplinare il diritto di frequentazione padre figlio e un assegno di mantenimento di euro 250,00 per il minore oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente rappresentava:
2 - che il figlio frequentava il padre regolarmente tutti i pomeriggi e talora Per_1 pernottava presso la sua abitazione e che padre e figlio si sentivano direttamente per concordare la loro frequentazione settimanale;
- che il figlio aveva un positivo rapporto la moglie del e le tre sorelle che CP_1 convivevano con il padre;
- che il padre aveva versato un mantenimento di euro 250,00 mensili per il figlio in contanti, salvo nel mese di aprile 2020 per problemi legati alla pandemia;
- che vi erano stati dei contrasti tra le parti nel mese di ottobre / novembre 2021 per motivi legati alla iscrizione a scuola del figlio e la aveva da quel Per_1 Pt_1 momento determinato difficoltà nella frequentazione tra padre e figlio;
- che l'attività svolta in qualità di dipendente dalla ” si era interrotta CP_3 nell'anno 2019 ed il resistente aveva riaperto la partita Iva per lavorare come tatuatore e faceva lavori saltuari (montaggio mobili, traslochi, svuota cantine etc.) guadagnando in media euro 1.000 mensili;
- che la situazione economica rappresentata dalla ricorrente era lacunosa ed incompleta.
All'udienza del 16 settembre 2022 veniva sentita la ricorrente e conferito mandato ai Servizi sociali di Santa Marinella di verificare le condizioni dell'abitazione del padre al fine di verificare la possibilità che lo stesso ospiti il figlio durante la notte e per monitorare la situazione del nucleo familiare paterno nonchè un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di documentazione reddituale aggiornata nei confronti delle parti.
All'udienza del 8 febbraio 2023 veniva sentito il resistente ed all'esito veniva rinnovato il mandato ai Servizi sociali di Santa Marinella in quanto non risultava depositata la relazione richiesta con rinvio della causa all'udienza del 21 aprile 2023 per esame della suddetta relazione. Su richiesta del difensore del resistente veniva disposta l'audizione del figlio all'udienza del 28.6.2023 con ausilio di uno psicologo e Per_1 rinnovato l'ordine di deposito di documentazione reddituale aggiornata alle parti, riservando alla successiva udienza in merito alla necessità di disporre accertamenti tramite polizia tributaria.
Veniva sentito il figlio all'udienza del 28 giugno 2023 con l'assistenza Per_1 della dott.ssa Lara Farisei, psicologa dell'Università La Sapienza, il quale dichiarava:
“Frequento la prima media a Civitavecchia e mi trovo bene a scuola adesso, perchè all'inizio ho subito del bullismo e poi abbiano risolto perché il ragazzo che mi ha bullizzato mi ha chiesto scusa. Adesso
3 la situazione a scuola va meglio. Vivo con mia madre e suo marito. Non hanno altri figli. Ho un fratello che è nato nel 2001 in quanto mia madre aveva già un figlio e lui ha 22 anni. Lui si alterna dalla madre e dal padre. Da mia madre ognuno ha la sua stanza. Mi trovo molto bene con mia madre
e suo marito e mi diverto con loro. Quest'anno ho fatto un'arte marziale cinese, ma adeso Per_4 non sto facendo sport e a settembre farò atletica. Andrò ad un campo estivo dove facciamo calcio e tennis a Civitavecchia. Mio padre lo vedo poco perché lo chiamo e spesso è impegnato per lavoro. Lo vedo quando è libero due o tre volte durante la settimana i pomeriggi. Con mio padre mi faccio gli affari miei e stiamo a casa. A volte gli chiedo di uscire ma inventa qualcosa per stare a casa. Ci vediamo il pomeriggio e sto con lui fino a cena e poi mi faccio accompagnare da mia madre. Lui vive a
Santa Marinella in campagna. Mio padre è sposato ed ha una figlia. Inoltre ci sono altri 2 figli nati da precedente relazione. Le figlie hanno 12 anni, 9 anni e 6 anni. Vedo di più le sorelle per giocare con loro, che mio padre e la moglie. Poche volte rimango a dormire da loro, circa una volta al mese.
Vorrei stare più tempo con mia madre perché sono felice con mia madre ed il marito. Da mio padre dormo scomodo e di solito mi fanno dormire con le sorelle e dormo sul divano ma è tutto vecchio. C'è la camera da letto dei genitori e due stanze per i figli. La bambina piccola dorme con i genitori. Non ho un letto dove posso dormire a casa di mio padre. Ho parlato con mia madre del fatto che dovevo essere sentito e mia madre mi ha detto che dovevo essere tranquillo. Con mio padre mi sono messaggiato ma non abbiamo parlato del fatto che dovevo andare in Tribunale. La maggior parte delle volte da mio padre dormo con le mie sorelle. Mio padre mi viene a prendere e mia madre dice di andare e divertirmi. Vorrei aggiungere che mio padre quando deve pagare per lo sport fa problemi e a volte vedo che il marito di mia madre paga lui le cose per me. Non ho parlato con mio padre di queste cose e ritengo che mi mantiene di più il marito di mia madre”.
All'esito dell'audizione veniva richiesta alla dott.ssa Farisei una relazione in merito alla capacità di discernimento del minore all'esito dell'audizione entro il 30 luglio 2023, ai Servizi sociali del comune di Santa Marinella una relazione aggiornata entro il 10 settembre 2023 e la causa veniva rinviata all'udienza del 13 settembre 2023 per discussione.
In tale udienza il difensore del resistente deduceva di avere depositato documentazione sopravvenuta e il difensore della ricorrente richiedeva termine per deposito di note autorizzate. In considerazione della relazione degli assistenti sociali del comune di Santa Marinella che avevano proposto interventi urgenti a sostegno del figlio minore, il Giudice istruttore così disponeva, preso atto dell'accordo delle parti e delle proposte degli assistenti sociali, a modifica dei provvedimenti vigenti:
4 - che gli assistenti sociali effettuino una indagine socio ambientale sul nucleo materno;
- che venga effettuata una valutazione da parte del TSMREE per il minore;
- invita le parti a far effettuare un sostegno psicologico al figlio presso una struttura pubblica o un professionista privato individuato di intesa con gli assistenti sociali;
- invita le parti ad intraprendere un percorso di sostegno genitoriale presso una struttura pubblica o un professionista privato individuato di intesa con gli assistenti sociali;
- dispone che i Servizi Sociali di Civitavecchia ed i Servizi Sociali di Santa Marinella depositino una relazione aggiornata in merito ai percorsi disposti dal Tribunale entro il
5 febbraio 2024;
- rinvia per esame della relazione dei Servizi sociali di Civitavecchia e dei Servizi
Sociali di Santa Marinella ed eventuale discussione all'udienza del 16 febbraio 2024.
In tale udienza i difensori deducevano che il percorso di sostegno genitoriale era stato intrapreso e che era tuttora in corso e che non era stata ancora effettuata la valutazione del minore da parte del . Il Giudice istruttore riservava la decisione Pt_2 al Collegio per l'adozione di ulteriori provvedimenti provvisori ulteriori a tutela del minore.
Con decreto del 04.07.2024 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.02.2024, rilevato che nella propria relazione la dott.ssa Farisei aveva dedotto, in merito al figlio , che dal colloquio era emerso che: “ appare Per_1 Per_1 ben orientato nel tempo e nello spazio, lucido, ordinato nell'abbigliamento e nella cura della persona.
La mimica appare lievemente rigida e lo sguardo, così come tutto il viso, viene spesso coperto dai capelli, per tutta la durata dell'interazione, come segno della timidezza, riscontrata nel minore. La postura del ragazzo è rigida e lievemente ricurva in avanti. L'eloquio si articola in modo centrato rispetto alle domande che gli vengono rivolte, con una modalità di espressione molto sintetica e con l'utilizzo di un registro linguistico essenziale e semplice. Il tono dell'umore appare ansioso. Le funzioni cognitive sembrano conservate…. si mostra come un ragazzo che assume una posizione maggiormente Per_1 schierata con la figura genitoriale materna rispetto al conflitto genitoriale e che il processo di ricomposizione di una famiglia da parte del padre lo abbia coinvolto solo parzialmente. Sembra che
- a prescindere da eventuali suggestioni o influenzamenti materni – abbia interiorizzato la Per_1 figura paterna come poco presente e che, quindi, vista la delicata fase evolutiva attraversata dal ragazzo, lo stesso non riesca a mentalizzare un rapporto con il padre che non preveda la possibilità di avere una
5 “base sicura” su cui contare - attualmente individuata nella Sig.ra e che in considerazione Pt_1 di tali valutazioni così ha concluso la dott.ssa Farisei: “Nel corso dell'audizione sono emersi elementi che rappresentano un rischio evolutivo, in quanto - sebbene il funzionamento adattivo del ragazzino sembri adeguato all'età - si individua una difficoltà da parte di a livello della Per_1 regolazione delle emozioni che lo porta a funzionare come se fosse più piccolo della sua età e a non sentirsi assecondato in questo nel rapporto con il padre. In alcune delle sue dichiarazioni, sembra essere in qualche modo invischiato nel conflitto genitoriale, nel quale sembra avere un'alleanza con la figura materna. Tutto ciò premesso, se l'On. Giudice lo ritenesse indicato, potrebbe intraprendere dei Per_1 colloqui psicologici al fine di implementare la sua capacità di elaborazione e gestione delle emozioni e
- in concomitanza a ciò - predisporre un percorso psicoterapeutico focalizzato sulle relazioni tra ciascun genitore e il figlio (psicoterapia ad orientamento sistemico-relazionale o psicodinamico)”, il Giudice disponeva l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre, disciplinava il diritto di visita paterno, disponeva un assegno di mantenimento a carico del padre per di euro 250,00 mensili oltre Per_1 al 50% delle spese straordinarie per il figlio, disponeva la prosecuzione della presa in carico e del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali di Santa Marinella e di
Civitavecchia e rinviava all'udienza del 31.01.2025 per l'esame della relazione dei servizi sociali e per la discussione.
In data 19.12.2024 e 20.12.2024 i Servizi Sociali del Comune di Santa Marinella
e i Servizi Sociali del Comune di Civitavecchia depositavano una relazione con cui rappresentavano che i genitori avevano sviluppato maggiore consapevolezza rispetto al benessere di concentrandosi su una comunicazione più costruttiva e Per_1 funzionale per una ricaduta positiva sul figlio minore e proponevano il proseguo degli interventi sia di sostegno alla genitorialità che dell'intero sistema famiglia al fine di strutturare un'alleanza genitoriale e familiare duratura nel tempo.
All'udienza del 31.01.2025 comparivano le parti personalmente e, rilevato che i difensori delle parti richiedevano di depositare conclusioni congiunte in caso di ulteriore esito positivo del monitoraggio da parte degli assistenti sociali e la trattazione cartolare della successiva udienza, il Giudice richiedeva una relazione conclusiva di aggiornamento ai Servizi Sociali del comune di Civitavecchia da depositarsi entro il 10 maggio 2025 e rinviava all'udienza del 06.06.2025 con trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di conclusioni congiunte.
In data 12.05.2025 i Servizi Sociali del Comune di Civitavecchia depositavano una relazione in cui rappresentavano che le parti avevano proseguito con profitto il
6 percorso di sostegno alla genitorialità, che dai colloqui con le parti era emerso che aveva iniziato a frequentare assiduamente la figura paterna anche alla presenza Per_1 della nuova famiglia di quest'ultimo e che la situazione tra le parti era notevolmente migliorata.
Con decreto del 22.05.2025, il Giudice anticipava l'udienza prevista per il
06.06.2025 alla data del 05.06.2025 per variazione tabellare del giorno di udienza e ne confermava la trattazione in modalità cartolare.
Le parti depositavano le note nei termini assegnati dal giudice delegato.
Ritiene il Tribunale che nulla osti all'accoglimento delle condizioni concordate in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole considerato che le parti hanno effettuato un percorso di sostegno genitoriale ed hanno cominciato a collaborare per la gestione del figlio , che ha iniziato a frequentare in maniera assidua e positiva Per_1 il padre.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e art. 737 c.p.c. iscritto al n. 1141/2022 R.G.A.C., così dispone:
1) Affida il figlio minore, ad entrambi i genitori fissandone la Persona_5 stabile dimora presso la madre, con diritto per il padre di vederlo e di tenerlo con sé quando lo voglia e compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extrascolastici.
Il figlio , inoltre: Per_1
- trascorrerà con il padre almeno un fine settimana (dalle ore 18,00 del venerdì alle ore 20,00 della domenica) a settimane alterne nonché il lunedì ed il giovedì di ogni settimana (dalle ore 17,00 alle ore 20,00);
- trascorrerà, ad anni alterni, le festività natalizie con uno dei due genitori e quelle di fine anno con l'altro; così come, sempre ad anni alterni, trascorrerà con uno il giorno di Pasqua e, con l'altro, quello di Pasquetta;
- trascorrerà, ad anni alterni, il giorno del proprio compleanno con uno dei genitori e trascorrerà con ciascun genitore il giorno del compleanno dello stesso;
-
7 trascorrerà con il padre una settimana durante il periodo invernale e quindici giorni continuativi nel periodo estivo (in coincidenza con il periodo di ferie del padre): le date di tali periodi saranno concordate tra le parti almeno un mese prima di ciascun periodo.
2) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, che assumeranno le decisioni di maggior interesse per il figlio – relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alle attività ludiche ed extrascolastiche – di comune accordo, tenendo conto della capacità, delle condizioni di salute, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni manifestate dal figlio stesso.
3) Il Sig. contribuirà al mantenimento del figlio minore CP_1 Per_1 con il versamento in favore della Sig.ra della somma mensile di euro Parte_1
250,00 (duecentocinquanta/00), entro il giorno 10 di ogni mese oltre all'obbligo di contribuire, nella misura del 50% (cinquanta per cento) nelle spese scolastiche, extrascolastiche, sportive-ludiche e sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale preventivamente concordate tra i genitori e debitamente documentate.
L'importo dell'assegno mensile sarà aggiornato annualmente, automaticamente in base all'accertata variazione Istat, prendendo a riferimento il mese della pronuncia nel presente giudizio
4) Compensate integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Civitavecchia, il 11 giugno 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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