Articolo 26 della Legge 23 aprile 2003, n. 109
Articolo 25Articolo 27
Versione
5 giugno 2003
Art. 26. 1. La tabella A di cui all' articolo 171, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , come sostituito dall' articolo 5 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62 , e' sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.
Nota all'art. 26:
- Si trascrive l'art. 171, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 :
«2. L'indennita' di servizio all'estero e' costituita:
a) dall'indennita' base di cui all'allegata tabella A;
b) dalle maggiorazioni relative ai singoli uffici determinate secondo coefficienti di sede da fissarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sentita la commissione di cui all'art. 172.
Qualora ricorrano esigenze particolari, possono essere fissati coefficienti differenti per i singoli posti di organico in uno stesso ufficio.».
Entrata in vigore il 5 giugno 2003
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente