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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 02/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 - Seconda Sezione Civile nella persona del giudice on. Liliana Anselmo ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di 1° grado iscritta in data 25.05.2021 al N. R.G.C.A. 6157/2021, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo LANDINI Parte_1
-attrice- contro
FIRENZE, in persona Controparte_1 dell'amministratore p.t. geom. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2
Alberto PANCANI
2-FRACASSO AURELIO, in proprio quale ex amministratore del
in Via Don Perosi 2-50 in Firenze, Controparte_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Laura TORRETTA in Via Don Perosi 2-50, Controparte_3 amministrato dallo in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4 rappresentato e difeso dall'Avv. Renato CIAMPELLI e dall'Avv. Tiziano CRESCI
4- , in proprio quale legale rappresentante p.t. dello Controparte_5 [...]
rappresentato e difeso dall'Avv. Renato CIAMPELLI e dall'Avv. Tiziano CP_4
CRESCI
-convenuti-
E in persona del legale rappresentante Controparte_6
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Rita CAVEZZUTI
-terza chiamata in causa-
OGGETTO: Condominio, impugnazione di delibera assembleare, spese condominiali.
Conclusioni rassegnate all'udienza dell'11.7.2024
Per l'attrice: l'Avv. Riccardo Landini , quale procuratore costituito della signora Parte_1 precisa le conclusioni, riportandosi alle conclusioni formulate nella prima memoria ex art. 183 comma 6
c.p.c. e nell'atto di citazione, chiedendo inoltre la declaratoria di inammissibilità della costituzione del
e del 2-50 Via Perosi per le ragioni indicate nella prima Controparte_7 Controparte_8 memoria, e la nullità radicale e\o la annullabilità di tutte le delibere impugnate, in particolare delle delibere che revocano il precedente amministratore e nominano l'amministratore attuale del supercondominio perché affette da nullità radicale. Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta: – dichiarare inammissibili e/o improponibili e comunque respingere tutte le istanze e contestazioni di controparte avanzate, in ulteriore denegata ipotesi, per i motivi e le ragioni esposte e perchè infondate in fatto ed in diritto e non provate. Si riportano le precisazioni delle conclusioni nel merito specificando i singoli punti richiamati nell'atto di citazione e nella prima memoria:
1--- Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, - in via preliminare sospendere l'esecutività della delibera del 5.01.2021 del Supercondominio “Perosi generale” via Perosi n 2-50 Firenze – in via preliminare sospendere l'esecutività della delibera del 8.3.2021 al punto n 5, del supercondominio “Perosi generale” via Perosi n 2-50 Firenze.
2---Piaccia al Tribunale di Firenze adito dichiarare la nullità radicale delle delibere assembleari, riscontrabile in ogni stato e grado di giudizio, del 30.10.2019 e del 20.11.2019, e 18.12.2029 del
Supercondominio via Perosi 2-50 Generale, con le quali è stato nominato il nuovo amministratore e revocato il precedente con il voto dei soli rappresentanti di palazzina e di solo alcuni di essi – Sulla base della istanza prodotta ex art 210 cpc si consenta a parte attrice la presa in visione della documentazione richiesta il 26\01\2021, e la estrazione di copia da allegare al presente processo ex art 183 cpc, a seguito di tale presa in visione. Si rinnovano le istanze istruttorie e quelle ex art 210 depositate nel corso del processo
3---Dichiarare le delibere del 5.1.2021 e del 8.3.2021 del Controparte_3 illegittime per le motivazioni esposte ed affette da nullità e\o da annullabilità per le ragioni tutte esposte in narrativa, impugnate ex art 1137 cc.
4---Sia considerata la mancata partecipazione dei due condomini e di via Controparte_3 CP_7
Perosi, assenti anche alla mediazione delegata dal Giudice, e degli altri chiamati in mediazione per tre procedimenti di mediazione assenti, a tutte le mediazioni sin qui svolte sotto il profilo della previsione normativa prevista dall'art 5 e 8 del d.lgsl 28\2010 e successive modifiche come contenuto e descritto nell'atto di citazione, e sia considerato ai fini della prova ex art 116 cpc. Sia considerata la mancata partecipazione dei due amministratori personalmente, assenti anche alla mediazione delegata dal Giudice,
e degli altri chiamati in mediazione per tre procedimenti di mediazione assenti, a tutte le mediazioni sin qui svolte sotto il profilo della previsione normativa prevista dall'art 5 e 8 del d.lgsl 28\2010 e successive modifiche come contenuto e descritto nell'atto di citazione, e sia considerato ai fini della prova ex art 116 cpc.
2
5---Dichiarare la responsabilità prevista dall'art 96 c.p.c. delle parti che non si sono presentate in mediazione e condannarle ex art 96 co.3 al pagamento, a parte attrice, di una somma equitativamente determinata.
6---Nel merito ai punti 2 e 3 dell'atto di citazione. Accertare la responsabilità di e di Controparte_4 per responsabilità professionale per mala gestio in violazione degli articoli 1218, 1710, Controparte_2
1703 e 1730, per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale ex art 2051 e 2043 cc e condannarli al risarcimento del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale (omnicomprensivo e secondo equità), per il pregiudizio arrecato con la loro condotta negligente, imprudente e imperita, nell'esercizio della loro attività professionale;
7---Sentire condannare l'amministratore e per responsabilità Controparte_2 Controparte_5 professionale per i fatti descritti nell'atto di citazione al punto 1. al punto 1.1 dell'amministratore CP_5 ed per omessa convocazione della assemblea per la approvazione del rendiconto
[...] Controparte_2 condominiale entro i termini di legge. si rinvia al punto 2.1 per violazione degli obblighi Controparte_2 di diligenza dell'amministratore perché non rispetta per tempo le consegne ed omette la presa in visione a parte attrice della documentazione richiesta, perchè non fornisce la prova dei giustificativi nella rendicontazione del supercondominio delle somme incassate e dell'entità causale degli esborsi. Entrambi gli amministratori per la responsabilità emergente dalla CT del dr. Entrambi gli amministratori Per_1 per i punti contenuti nell'atto di citazione anche ai punti 2,3 e ai relativi paragrafi e nella prima memoria.
8---Condannare la come terzo chiamato dall'amministratore Controparte_9 CP_10
9---Sentire condannare il , anche in merito al punto 3.3 dell'atto di citazione e Controparte_11 del punto n. 4 della prima memoria, risarcendo i danni subiti e documentati secondo le normative indicate negli atti, che qui si richiamano ed il preventivo allegato alla terza memoria di riparazione per i danni alla guardiola del portiere alla toilette.
10---Sentire condannare il Supercondominio, previo controllo sulle Tabelle millesimali in quanto prive di corretto calcolo e per la mancata corretta rendicontazione nel bilancio.
11---Sentire condannare il Supercondominio ed il , al rimborso Controparte_3 Controparte_11 delle somme di cui quest'ultimo ha beneficiato secondo una non corretta contabilizzazione millesimale delle quote condominiali, e\o sulla base di errori contabili, o di richieste di quanto non dovuto, tramite i mav di parte attrice, e le quote di solidarietà elargite per Toscana Alberghi s.r.l., e per ogni altra spesa illegittimamente richiesta e percepita;
12--- Condannare il 2-50 alla restituzione di quanto Controparte_12 ingiustamente percepito, da parte attrice, sulla base sentenza del Tribunale di Firenze rg. n.12820\2015 ex art 2377 c.c.
3
13---Condannare il Supercondominio via Perosi Generale al risarcimento dei danni subiti da parte attrice secondo somma da stabilirsi per equità. Sulla base della perizia del dr. condannare alla Per_1 restituzione delle somme illegittimamente percepite dal supercondominio in conseguenza della morosità ingenerata dal mancato versamento per trimestre delle somme illegalmente trattenute, sul conto corrente.
14---Condannare amministratori uscente e entrante e sulla base di Controparte_2 Controparte_4 quanto in narrativa descritto negli atti, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore in conseguenza del danno subito, secondo quanto ritenuto di giustizia o che, in misura maggiore o minore, sarà ritenuta di giustizia, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dal giorno della domanda sino al soddisfo.
15---Sia condannato il al risarcimento per avere agito in assenza di Controparte_13 mandato a rappresentare parte attrice.
Sia acquisita la perizia ai fini probatori ed ogni altro documento presentato da parte attrice. Si rinnova la richiesta di citazione dei testi contenuta negli atti e nelle memorie, tutti nessuno escluso, e di acquisizione ai fini della prova, della loro sottoposizione ad esame come contenuto nella seconda memoria la CTU. In via istruttoria e con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, qualora il Giudice non voglia accogliere ogni punto di domanda ma solo parzialmente alcune di esse, sia valutata la mancata partecipazione alle mediazioni, delle parti chiamate, e siano compensate le spese processuali. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali, cap ed IVA di legge;
Per il Supercondominio “Perosi Generale” via Don Perosi 2-50, Firenze;
IN VIA
PRINCIPALE come da memoria ex art. 183 co. VI n. 1 e quindi affinché l'Ecc.mo Tribunale voglia respingere le domande formulate dall'attrice nei confronti del in quanto Controparte_3 infondate in fatto e diritto;
- in subordine, in via istruttoria, per l'accoglimento delle istanze proposte con la memoria ex art. 183 co. Vi n. 2 c.p.c. Con vittoria di spese e compensi.
Per conclude come da memoria ex art. 183 co. VI n. 1 e quindi affinché Controparte_4
l'Ecc.mo Tribunale voglia: - nel merito, respingere tutte le domande formulate dall'attrice nei confronti dello in persona del suo legale rappresentante, in quanto inammissibili, stante la Controparte_4 nullità della citazione per carenza dei requisiti di cui all'art. 163 nn. 3) e 4) c.p.c., e comunque infondate in fatto e diritto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande formulate nei confronti del convenuto condannare la terza chiamata Controparte_4 CP_14
CF con sede in Torino Via Corte d'Appello 11, in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore , a tenere indenne e manlevare il comparente in persona del Controparte_4 legale rappresentante, dal pagamento di qualsiasi somma, costo, onere o danno, in applicazione del contratto assicurativo stipulato tra le parti nei limiti del massimale di cui alla polizza. Con vittoria di spese e competenze.
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Per geom. : “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis respingere Controparte_2
l'azione proposta dalla sig.ra perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti, del Pt_1 tutto genericamente formulata e non provata. Con vittoria di spese, rimborso forfettario ed onorari”.
Per Condominio Via Don Lorenzo Perosi 38 Firenze: “Piaccia all'Illustrissimo Giudice del
Tribunale di Firenze, previa declaratoria che il convenuto non ha alcuna responsabilità in CP_11 merito alle vicende dedotte dall'attrice, dichiarare infondata e pertanto rigettare la domanda dell'attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti, del tutto genericamente formulata e non provata. Vittoria di spese, rimborso forfettario e competenze”.
Per nel merito, come da comparsa di costituzione e risposta: “Voglia Controparte_6
L'Ecc.mo Tribunale adito, in persona dell'Ill.mo Giudice designato, ogni e diversa istanza e domanda respinta e disattesa, accogliere le seguenti conclusioni: in via preliminare: ritenere la nullità della domanda così come proposta per assoluta genericità dei fatti e degli elementi di diritto posti a fondamento della domanda alla luce di quanto disposto dall'art. 163 comma II n. 3 e 4 c.p.c. ; In ogni caso respingere tutte le domande proposte da parte attrice nei confronti di in tesi per nullità dell'atto di Controparte_4 citazione per le ragioni esposte in narrativa;
in ipotesi perché infondate nel merito, sia in fatto che in diritto, in punto di an che di quantum debeatur e conseguentemente respingere la domanda di manleva dallo spiegata nei confronti di da ritenersi comunque nell'esatto ambito della garanzia CP_6 assicurata dalla Polizza Professionista Reale 2017, mod. 5233 del 11/2019 n. 2021/03/2442647. in ipotesi: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata la responsabilità risarcitoria di
in persona del legale rappresentante pro tempore, si chiede determinare la manleva della Controparte_4 propria Assicuratrice nell'ambito della garanzia offerta dalla polizza, avuto riguardo all'ambito di operatività e alle esclusioni, nei limiti della quota di responsabilità personale e professionale di
[...]
e delle voci ed importi rigorosamente provati in punto di nesso causale e di quantum, con CP_4 scomputo di franchigia/ scoperto. Per l'istruttoria insiste sulle istanze istruttorie già formulate con le memorie ex art. 183 comma 6 nn 2-3 cpc In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa e delle spese e compensi relative al procedimento di mediazione”
ESPOSIZIONE dei FATTI
è proprietaria di un'unità immobiliare ubicata nella palazzina Parte_1 al civico nr. 38 di Via Don Perosi in Firenze che, a sua volta, fa parte del di Via Don Perosi nr.
2-50 che si estende lungo la Controparte_3 strada privata – Via Don Perosi.
Va premesso che parte attrice introduce con l'atto di citazione – notificato il
19.5.2021 - più domande che vengono così ordinate e precisamente:
5
1) di accertamento dell'illegittimità di due delibere adottate il 5.1.2021 e l'8.3.2021 dal;
Controparte_3
2) di accertamento della nullità delle delibere adottate il 30.10.2019 e il 20.11.20199 dal medesimo Supercondominio, di cui però parte attrice si “riservava in atto di citazione la produzione in corso di giudizio”, invitando il giudice ex art 101 c.p.c. ad integrare il contraddittorio;
con la memoria ex art 183 6° co. Nr. 1 c.p.c., l'attrice ha chiesto di dichiarare la nullità radicale anche della delibera del 18.12.2019;
3) di accertamento della responsabilità (contrattuale o extracontrattuale) sia dell'ex amministratore del – che è attualmente Controparte_15 amministratore del – che del successivo Controparte_16 amministratore del , in persona del sig. Controparte_3 Controparte_4 CP_5
per mala gestio con riguardo a numerose condotte gestorie asseritamente poste in
[...] essere, con loro condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attrice (non quantificati ma rimessi alla valutazione equitativa del giudice), oltre alla condanna al rimborso di quanto il avrebbe Controparte_17 illegittimamente incassato dall'attrice mediante un'errata contabilizzazione millesimale delle sue quote condominiali, nonché alla condanna del a restituire Controparte_3 all'attrice quanto da questo percepito in base alla sentenza del Tribunale di Firenze R.G. 12820/2015>, ed infine, alla condanna del geom. a porre a CP disposizione del la documentazione fiscale e contabile che, a seguito Controparte_3 della sua sostituzione, avrebbe dovuto consegnare al nuovo amministratore del
. Controparte_3
Con riguardo alla domanda (1)
In atto di citazione si rappresenta che i partecipanti al sono più Controparte_3 di sessanta, per cui, in conformità a quanto previsto dall'art. 67 terzo comma disp. att.
C.c., ciascun Condominio (componente il Supercondominio) è tenuto a designare, con la maggioranza di cui all'art. 1136 comma 5° c.c., il rappresentante che è tenuto a partecipare all'assemblea (indetta) dal per la gestione ordinaria delle parti comuni ai Controparte_3 più Condominii e per la nomina dell'amministratore del . Controparte_3
In relazione all'assemblea ordinaria indetta dal Supercondominio per la data del 5 gennaio 2021 – di cui all'epoca l'amministratore era lo solleva Controparte_18 nell'atto introduttivo della presente causa numerose censure e ne chiede l'annullamento, evidenziando in fatto:
6 a) che l'amministratore del non ebbe ad inviare ai singoli condomini di Controparte_3 tutte le palazzine, ivi compresa quella del , l'avviso di convocazione ed il CP_16 relativo ordine del giorno della detta assemblea per consentire loro di discutere dell'O.d.G. in apposite assemblee condominiali – convocate dai rispettivi amministratori dei singoli condominii – le cui decisioni saranno poi comunicate dal designato rappresentante all'Amministratore del durante la relativa assemblea;
nel Controparte_3 caso di specie, tra gli argomenti in discussione, vi era la conferma dello Controparte_4 come amministratore del Supercondominio e l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio 2019/2020;
b) che l'amministratore non indisse alcuna assemblea condominiale, per cui la CP rappresentante della al - sig.ra – partecipò CP_16 CP_16 Parte_2 all'assemblea del 5.1.2021 “priva di mandato”;
c) che l'assemblea del 5.1.2021 venne tenuta sulla piattaforma nonostante non CP_19 esista nel Regolamento una norma che lo consenta;
inoltre, l'amministratore del non si sarebbe preoccupato di acquisire alcun consenso da parte dei Controparte_3 condomini a riguardo, per cui l'attrice non poté partecipare, non essendo titolare di account;
d) di aver ricevuto la copia del verbale della detta assemblea non sottoscritto digitalmente dai partecipanti;
e) che lo nell'essere confermato nella funzione di amministratore, non Controparte_4 ebbe ad indicare all'assemblea l'entità del suo compenso professionale;
omissione che darebbe luogo ad una nullità della detta delibera in parte qua ex art. 1129 comma 14° c.c.;
In relazione all'assemblea ordinaria indetta dal Supercondominio per la data dell'8 marzo 2021 – che l'attrice ritiene abbia deliberato l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione della caldaia condominiale rispetto alla quale occorrerebbe la maggioranza di cui all'art. 1136 secondo comma c.c. – viene evidenziato:
a) che l'assemblea non si sarebbe costituita regolarmente, per cui la delibera sarebbe invalida, poiché, su nr. 73 condomini, ben nr. 18 erano rappresentati dallo stesso delegato, sig. in violazione dell'art. 67 primo comma disp. att. C.c., secondo il quale il CP0 delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale;
b) che l'assemblea non solo approvò i detti lavori – che avrebbero dovuto ammodernare l'impianto termico ottenendo un saldo di due classi energetiche - ma decise anche di affidare l'incarico di redigere lo studio di fattibilità delle opere all'ing. l'attrice Per_2 ritiene che tale argomento non era stato esplicitamente indicato al punto nt. 5 dell'O.d.G.,
7 così come rileva che il compenso previsto per l'ing. – ammontante a circa euro 24 Per_2 mila - non era stato preventivamente indicato, esaminato ed approvato dall'assemblea, perché risulterebbe deciso da alcuni condomini sottoscrivendo una scrittura privata;
l'attrice rileva, altresì, che la discussione intorno a detti argomenti venne sollecitata da alcuni rappresentanti delle palazzine mediante una “raccolta firme” di cui non era mai stata messa a conoscenza e che l'assemblea, a suo parere, non venne informata, in modo specifico e puntuale, di quali attività tecniche si sarebbe dovuto occupare l'ing né Per_2 acquisì altri preventivi di altri professionisti per fini comparativi;
c) che i lavori all'impianto termico e alle caldaie non erano urgenti, anche alla luce del fatto che le norme prevedenti i benefici fiscali di cui al D.L. Rilancio (d.l. 34/2020) non erano di chiara lettura ed interpretazione e che sarebbe stato opportuno attendere ulteriori passaggi legislativi nei successivi anni.
Con riguardo alla domanda (2)
L'attrice rileva - a pag. 2 dell'atto di citazione - che alle assemblee tenute dal
Supercondominio nelle date del 30.10.2019 e del 20.11.2019 – a seguito delle quali l'amministratore del sarebbe stato revocato e Controparte_15 quindi sostituito con il nuovo amministratore – parteciparono solo i Controparte_4 rappresentanti dei singoli Condominii (e non anche i singoli condomini) e che le decisioni adottate non furono regolari “per carenza dei poteri dei rappresentanti di palazzina”; ma, in considerazione del fatto che non avrebbe mai ricevuto la copia delle due delibere ed in attesa che le delibere in oggetto vengano prodotte in causa, l'attrice si riserva di meglio argomentare circa la ritenuta “nullità” di tali delibere.
L'attrice rappresenta che tali delibere sarebbero state impugnate anche dal condomino nell'ambito di altro procedimento civile pendente presso il CP1
Tribunale di Firenze (oggi conclusosi con sentenza nr. 1369/2024 di rigetto delle domande).
Con riguardo alle domande del gruppo (3)
L'attrice ravvisa che sia l'ex amministratore del Supercondominio – geom.
– che l'attuale amministratore nella persona del suo Controparte_2 Controparte_4 legale rappresentante – – abbiano violato i loro doveri professionali ed Controparte_5 obblighi di cui agli artt. 1710, 1713 e 1730 c.c., ponendo in essere le seguenti condotte
(così riepilogate e riassunte le argomentazioni versate da pag. 16 a pag. 44 dell'atto di citazione, di difficile lettura):
8 1*- omessa convocazione dell'assemblea del per l'approvazione del Controparte_3 rendiconto condominiale entro 180 gg dalla chiusura dell'esercizio, in violazione dell'art. 1129 co. 11 e co. 12 c.c., omissione che l'attrice evince dalla lettura della relazione introduttiva al bilancio del 31.12.2020 redatta dallo che le pervenne nel Controparte_4 gennaio 2021, nella quale si dà atto che “….per due anni consecutivi non sono stati approvati i bilanci e che la precedente gestione del geom. non ha provveduto a fare le letture del riscaldamento CP
a cadenza mensile”;
2*- mancata consegna da parte del geom. allo della CP Controparte_4 documentazione inerente il Supercondominio utile e necessaria per redigere il bilancio con dei riferimenti contabili certi, in violazione dell'art. 1229 co. 8 c.c. e con lesione del diritto dei singoli condomini a visionare e ad esaminare la documentazione contabile prima di approvare i bilanci;
3*- mancata consegna all'attrice da parte dell'ex amministratore della CP documentazione che ella ha richiesto via pec il 26.2.2021;
4*- omessa riscossione degli oneri condominiali dovuti dal 2012 dalla società Toscana
Alberghi s.r.l., precedente proprietaria dell'Hotel Airport, poi fallita, al CP_16
ed omessa attivazione del credito nei riguardi della società acquirente
[...] dell' , alla prima subentrata dal 22.3.2021; l'attrice Pt_3 Controparte_22
“sospetta” che non siano state esperite le giuste formalità ai fini di interrompere la prescrizione del debito dell' e che i due amministratori abbiano riversato sui Pt_3 condomini - “buoni pagatori” - i debiti del condomino moroso e all'uopo chiede l'ammissione di una CTU ai fini della quantificazione del danno subito di cui chiede il risarcimento;
l'attrice chiede, altresì, la restituzione delle quote c.d. di solidarietà che ebbe a versare per colmare il debito cerato dalla Toscana Alberghi s.r.l.;
5*- per aver, più volte, erratamente calcolato gli importi dovuti dall'attrice per oneri del
Supercondominio e per aver inviato più richieste di pagamento dall'importo differente, tenuto conto che ella è titolare di soli 3,66 millesimi;
ileva, altresì, che nel tempo Pt_1 gli importi degli oneri sono aumentati, fino a raddoppiare rispetto al 2014; l'attrice ritiene che l'errore dipenda dal fatto che il bilancio viene redatto per “palazzina” e non per singole unità immobiliari” e dal fatto che verrebbero approvate spese per lavori non richiesti e non rivestiti da urgenza;
6* - per aver disposto che il pagamento degli oneri condominiali dovuti al
Supercondominio avvenga mediante versamento non più sull'IBAN del Supercondominio
(con MAV) ma direttamente sul conto corrente del singolo Condominio;
ciò
9 concreterebbe, a parere dell'attrice, la violazione dell'obbligo di legge da parte del di avere un conto corrente esclusivamente a sé intestato;
Controparte_3
7* - per carente attività di manutenzione sia degli impianti di riscaldamento che della pompa idraulica di emergenza antincendio, tale da causare guasti alle tubature e consumi di acqua eccessivi che comportano ulteriori esborsi e conguagli a carico dei condomini per le riparazioni;
l'attrice ritiene, altresì, che gli amministratori non abbiano vigilato circa il rispetto delle norme antiincendio né le risulterebbe che questi abbiano contestato alla ditta appaltatrice il malfunzionamento delle valvole termostatiche installate Controparte_23 all'interno degli appartamenti dei singoli condomini che comporterebbe una scorretta contabilizzazione dei consumi (l'attrice a pag. 35 dell'atto di citazione chiede la restituzione della somma di euro 1260 corrisposti oltre alla restituzione di quanto conteggiato come consumo) e giustificherebbe un'azione legale volta ad annullare il contratto di appalto stipulato con per “truffa contrattuale”; Controparte_23
9* - per non aver verificato chi abbia collocato dei contatori Enel ed un “pericoloso” groviglio di fili elettrici non collegati nella guardiola del portiere, rompendo anche la mattonatura posta dietro i contatori;
per non aver contestato alla Controparte_22
– che sta ristrutturando l'Hotel Airport per realizzare nove appartamenti e nove
[...] cantine – che i detti lavori potrebbero alterare il decoro architettonico, danneggiare le parti comuni del palazzo, oltre a costituire un “abuso della cosa comune”, ragioni per le quali l'assemblea (sia del Condominio nr. 38 che del ) avrebbe dovuto Controparte_3 essere convocata per controllare che i lavori non pregiudicassero l'estetica, la solidità e la sicurezza delle strutture murarie e per verificare se alla erano stati Controparte_22 rilasciati tutti i titoli abilitativi ad eseguire i lavori stessi.
10* - per non aver restituito all'attrice delle somme riscosse , come sarebbe statuito dalla sentenza del Tribunale di Firenze nr. 12820/2015 (che annullò la delibera dell'11.5.2015); a tale riguardo null'altro viene esplicitato nell'atto di citazione.
L'attrice lamenta, infine, che gli amministratori non parteciparono alla mediazione avviata presso l'O.C.F. (proc. N. 278/2021) senza addurre giustificato motivo per tale condotta, ragione per la quale gli amministratori sarebbero da sanzionare con la condanna al versamento in favore dello Stato di una somma di importo corrispondente al
Contributo Unificato.
Tali premesse consentono di ritenere, sin d'ora inammissibili e tardivi, tutti gli ulteriori profili di invalidità sollevati in comparsa conclusionale da parte attrice con riferimento alle domande sopra esplicitate.
10 Ciò in base al principio generale costantemente affermato in giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “le comparse conclusionali hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e pertanto non possono contenere domande o eccezioni nuove che comportino un ampliamento del “thema decidendum“, né l'accettazione del contraddittorio rispetto a domande nuove proposte dalla controparte, essendo detta accettazione attività consentita solo fino al momento della rimessione della causa al collegio per la discussione;
inoltre, l'art 190, comma secondo, cod. proc. civ., prescrivendo che le comparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già fissate dinanzi all'istruttore e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui esse si fondano, mira ad assicurare che non sia alterato, nella fase decisionale del procedimento, in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte, l'ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria. Tale norma non impedisce, perciò, che l'attore, senza apportare alcuna aggiunta o modifica alle già precisate conclusioni, e, soprattutto, senza addurre nuovi fatti, esponga, nella comparsa conclusionale, una nuova ragione giustificativa della domanda rivolta al giudice adito, fondata su fatti in precedenza accertati o su acquisizioni processuali mai oggetto di contestazione tra le parti” (cfr. Cass. civ., Sez. 3, 14/03/2006, n. 5478 – Rv. 590101; cfr. Cass. civ.,
Sez. 1, 13/10/2005, n. 19894 – Rv. 583807).
Ad analoga conclusione si perviene con riferimento a quei profili di invalidità sollevati da parte attrice nella memoria ex art 183 sesto comma nr. 1 c.p.c. avverso le delibere del 5.1.2021 e del 8.3.2021 (la spesa deliberata come compenso dell'ing. non Per_2 andava ripartita secondo millesimi e violazione del presunto limite di nr. 3 deleghe a persona e mancata indicazione della piattaforma telematica in convocazione, anche se la piattaforma Zoom era indicata) poiché anche in questo caso la Suprema Corte (v. ordinanza del 26.11.2019 nr. 30745) afferma un principio ormai consolidato in ambito processuale, ossia che la detta memoria consente all'attore di precisare e modificare le domande già proposte, ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno, invece, proposte, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione, ove, nella specie, nulla rilevò l'attrice.
Si sono costituiti in giudizio tutti i convenuti contestando le domande attoree chiedendone il rigetto;
in particolare:
il ha sottolineato come l'attrice non abbia Controparte_17 impugnato alcuna delibera condominiale riferibile al nc 38, come le assemblee del
24.2.2021 e del 27.7.2021 abbiano affrontato sia i problemi di bilancio che le problematiche apertesi con i lavori avviati dalla nei confronti Controparte_22
11 della quale, tuttavia, l'assemblea ha deciso di non agire legalmente per contenere i costi, già abbondantemente sostenuti negli ultimi anni, come il contraddittore effettivo rispetto alle domande di rimozione dei contatori e per la chiusura di nuove aperture sul pianerottolo sia la società come la rappresentante del Controparte_22
Condominio – sig.ra – ha correttamente operato nel partecipare Parte_2 all'assemblea del non essendo previsto dalla legge che venga convocata Controparte_3 un'apposita assemblea in ciascun Condominio per fornire al rappresentante le coordinate necessarie;
in proprio ha rilevato che non è stato revocato dall'assemblea del Controparte_2
dalla carica di Amministratore perché non si formò alcuna maggioranza Controparte_3
(4 contro 4), ma, essendo venuto comune il rapporto di fiducia, si è dimesso, venendo sostituito nel dicembre del 2019 dallo al quale ha consegnato tutta la Controparte_4 documentazione in suo possesso del;
ha inoltre corretto quanto riferito Controparte_3 da parte attrice circa il fatto che una volta che l'assemblea di ciascun Condominio nomina a maggioranza il soggetto che lo rappresenterà nell'assemblea del Supercondominio, questo rimane in “carica” e non abbisogna di ripetute conferme;
ha precisato che si è reso e si rende disponibile a mettere a disposizione dell'attrice tutta la documentazione di cui necessita, previo pagamento delle fotocopie e del costo del personale di studio che collabora nella ricerca dei documenti;
che non è dimostrato o provato alcun nesso di causa tra le asserite inadempienze gestorie e i danni che l'attrice assume di aver subito.
Il Supercondominio “ ha precisato con riferimento ai motivi Controparte_3 addotti sul piano della legittimità delle delibere impugnate del 5.1.2021 e dell'8.3.2021 quanto segue: a) ebbe a ricevere l'avviso di convocazione dell'assemblea del Pt_2
5.3.2021 con il relativo ordine del giorno che ha poi comunicato all'amministratore
, partecipando regolarmente al consesso e poi riferendo al geom. quanto CP CP deciso in seno all'assemblea del 5.3.2021; che tale procedura è quella prevista dalla legge, per cui non è necessario che i singoli condomini vengano convocati ad alcuna assemblea indetta o dal Condominio o dal prima dell'assemblea del Controparte_3
perché vengano “autorizzati” a partecipare e a riferire quanto deciso Controparte_3 nell'assemblea del singolo Condominio;
b) che l'assemblea del 5.1.2021, confermando lo come amministratore ha contestualmente approvato il relativo Controparte_4 compenso, già conosciuto perché comunicato ai rappresentanti unitamente all'avviso di convocazione dell'assemblea; c) che il verbale dell'assemblea del non Controparte_3 deve essere firmato digitalmente dai partecipanti e comunque la copia che viene trasmessa
12 ai singoli condomini dall'amministratore può anche non essere sottoscritta dal Presidente, essendo, appunto, una copia dell'originale; d) che la mancata partecipazione alla procedura di mediazione deriva dalla decisione di non convocare apposita assemblea per il rilascio dell'apposita autorizzazione per gli eccessivi costi che un'assemblea da tenere in periodo
COVID 19 avrebbe comportato;
e) che i singoli proprietari che compongono il
Supercondominio non sono nr. 73 ma nr. 180, per cui il rappresentante Andrei, delegato da nr. 18 condomini (pari a 1/10, inferiore a 1/5) a partecipare all'assemblea straordinaria del 8.3.2021, era legittimato a farlo;
f) che all'assemblea del 8.3.2021 non è stata approvata la spesa inerente la sostituzione della caldaia bensì il conferimento dell'incarico all'ing. di redigere una relazione tecnica/di fattibilità in materia energetica per poter Per_2 verificare la possibilità di accedere ai benefici fiscali del “Superbonus 110%” e ciò è avvenuto nel rispetto delle maggioranze previste sia dall'art. 26 co. 2 legge 10 del 1991
(334 millesimi su presenti pari a 428,436 millesimi, maggioranza degli intervenuti con un numero di voti rappresentativi almeno di un terzo del valore dell'edificio) che dall'art. 1136 secondo comma c.c.; g) che la mancata presentazione di tre preventivi non è onere previsto dalla legge e che non poteva essere individuata alcuna ditta esecutrice dei lavori ancor prima della delibera di approvazione dell'esecuzione dei lavori che, comunque, non erano “urgenti” ma straordinari.
Con riguardo ai motivi addotti da parte attrice circa la nullità delle delibere del
2019 – la cui rilevabilità viene riservata dall'attrice al giudice – il convenuto ritiene che sia necessario verificare prima se l'accertamento dell'asserita nullità sia funzionale o meno alla decisione sull'impugnativa di quelle del 2021.
Infine, contesta e nega che l'amministratore del sia mai incorso Controparte_3 in ipotesi di mala gestio, apportando ogni elemento di fatto utile a tale conclusione e, con particolare riferimento al mancato recupero del credito vantato dal nei Controparte_3 riguardi della società Toscana Alberghi s.r.l. (fallita), ha chiarito di essersi ritualmente insinuato nel passivo fallimentare
, quale legale rappresentante dello replica a Controparte_5 Controparte_4 quanto sostenuto da parte attrice associandosi a ciascuna delle argomentazioni esposte nella comparsa di costituzione del Controparte_3
Ad ogni modo, previa autorizzazione giudiziale, ha citato la propria Compagnia di
Assicurazione per essere manlevato da qualsiasi conseguenze dovesse derivare dall'accoglimento della domanda di condanna proposta da parte attrice.
13 La società eccepisce la nullità delle domande attoree per Controparte_6 violazione degli artt. 163 commi 3° e 4° c.p.c. e dell'art. 164 commi 3 e 4° c.p.c., ritenendo che il “libello attoreo si presenti assolutamente incerto, generico ed inconferente sia sotto il profilo delle allegazioni in fatto che delle considerazioni in diritto e pone gravi problemi di legittimità del contraddittorio” e rileva “la non percepibilità” dei danni asseritamente subiti da parte attrice in diretta conseguenza delle presunte condotte illecite dello per cui ha Controparte_4 chiesto il rigetto della domanda;
in ipotesi, laddove venisse riscontrata una qualche responsabilità, la società assicurativa (previa illustrazione delle condizioni contrattuali previste dalla polizza nr 2021/03/2442647) ha chiesto di accertare la quota di corresponsabilità degli altri convenuti, al fine di diminuire eventualmente l'importo dovuto in manleva.
La causa è stata istruita documentalmente, con rigetto delle istanze di ammissione delle prove testimoniali e di CTU avanzate da parte attrice.
La causa è stata sospesa avendo parte attrice proposto ricorso per la ricusazione di questo giudice e, dopo il rigetto di tale ultimo ricorso da parte del Collegio con ordinanza dell'11.1.2024, la causa è stata riassunta dal Geom. . Controparte_2
Fissata l'udienza per la prosecuzione del giudizio, verificate le comunicazioni di rito, le parti sono state invitate a rassegnare le conclusioni per l'udienza dell'11.7.2024, come è avvenuto;
sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesse
a) Le domande rassegnate dall'attrice in sede di conclusioni – in via d'urgenza ed in rito preliminare – devono intendersi assorbite dall'esame nel merito delle doglianze attoree.
b) A fronte delle innumerevoli (e non ordinate) questioni esposte negli atti difensivi attorei e tenendo conto della lunghezza dell'atto di citazione (di nr. 48 pagine), della comparsa conclusionale (di nr. 20 pagine, ciascuna delle quali di nr. 60 righi in carattere times new roman) e di quella di replica (di nr. 18 pagg. di nr. 60 righi ciascuna), questo giudice intende adottare il modello della motivazione implicita, tecnica che è stata avallata pienamente dalla Suprema Corte, per cui è sufficiente che il giudice esponga in motivazione soltanto gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della decisione, dovendo ritenersi implicitamente disattesa ogni argomentazione logicamente incompatibile, sebbene non espressamente esaminata nella risoluzione delle varie questioni (ex multis Cass. 26 giugno 2019, n. 17066; Cass. 27 marzo 2015, n. 6205; Cass. 2 dicembre 2014, n. 25509; Cass. 12 aprile 2011, n. 8294).
14 Sulla domanda di invalidare le delibere del 2021 adottate dal Controparte_3
[...]
Mette conto rilevare che:
– rispetto all'assemblea “Ordinaria” del (che decide le gestioni ordinarie Controparte_3 dei beni comuni e la nomina dell'amministratore e anche per la sua revoca, essendo applicabile l'art. 1724 c.c. sulla revoca tacita del mandato cfr. Cass. N. 9082/2014) dovranno essere convocati SOLO i rappresentanti dei singoli Condominii facenti parte del;
Controparte_3
– rispetto a quella “Straordinaria” (che ha ad oggetto gestioni straordinarie, ad es. lavori di ristrutturazione/rifacimento delle parti comuni o la proposizione di un giudizio o l'adesione alla mediazione) dovranno essere convocati tutti i partecipanti al
Supercondominio, a prescindere dal numero.
A) La delibera del 5.1.2021 è valida.
Alla detta assemblea ha partecipato la rappresentante del 38 – Parte_4 sig.ra designata in sostituzione del sig. – legittimamente e munita dei Pt_2 Parte_5 poteri assegnategli dalla legge (e dall'assemblea che la individuò).
Lo ha presentato e fatto visionare ai rappresentanti dei singoli Controparte_4
Condominii il suo preventivo di spesa, avendolo allegato all'avviso di convocazione (v. verbale del 5.1.2021), così come infondato è il rilievo circa l'omessa acquisizione del consenso dei partecipanti all'assemblea sulla possibilità di tenere l'assemblea in forma telematica (su piattaforma , correttamente indicata nell'avviso di convocazione e CP_19 con trasmissione del link di accesso 15 minuti prima dell'ora di inizio), poiché durante il periodo della Pandemia da Covid 19, tale modalità era stata autorizzata proprio dal legislatore ex D.L. n. 104/2020 conv. in legge 13.10.2020 nr. 126 e che il consenso della maggioranza dei condomini è desumibile proprio dal fatto che ben sette su otto componenti parteciparono alla riunione senza nulla eccepire.
La copia del verbale giunto a è, sì, privo di sottoscrizione manuale del Pt_1
Presidente e del Segretario del consesso, ma, evidenzia come, in mancanza di espressa previsione normativa in relazione all'obbligo di sottoscrizione, con riferimento alla figura del Presidente, <è la natura di organo collegiale dell'assemblea condominiale che lascia presumere che essa agisca sotto la direzione del presidente, il quale ne accerta la regolare costituzione, apre e regola la discussione sugli argomenti indicati nell'ordine del giorno, indice la votazione e ne dichiara il risultato, conferendo all'assemblea concretezza di espressione comunicativa (arg. da Cass. Sez. 2, 13/11/2009, n.
24132)>>. Ebbene, <proprio perché la nomina del presidente e del segretario dell'assemblea dei
15 condomini non è prevista da alcuna norma (come anche la redazione per iscritto del verbale che non incida su diritti reali immobiliari), le eventuali irregolarità formali relative alla nomina del Presidente e del segretario dell'assemblea dei condomini non comportano l'invalidità delle delibere dell'assemblea (Cass.
Sez. 2, 16/07/1980, n. 4615; Cass. Sez. 2, 27/06/1987, 5709 e ordinanza n. 27163 del 16
Novembre 2017).
Ad ogni modo nel corrispondere al la Parte_1 Controparte_3 somma ingiuntale mediante D.I. nr. 3260/2021 [emesso proprio per ottenere dalla stessa il pagamento dei ratei (super)condominiali di cui al bilancio consuntivo approvato il
5.1.2021] e abbandonando il giudizio di opposizione al detto D.I. (R.G. 11992/2021) che si è estinto (cfr. doc. nr. 29 prodotto dal , trattandosi di allegazione Controparte_3 effettuabile in ogni stato e grado del giudizio), così facendo passare in giudicato il D.I., ex art 653 c.p.c., non può più contestare la legittimità della delibera con cui era stato, appunto, approvato il bilancio consuntivo e la relativa ripartizione delle spese condominiali (il bilancio risulta correttamente redatto anche per Tribunale di Firenze, seconda sezione civile, sentenza nr. 1369/2024 del 30.4.2024, dott.ssa Picone, prodotta dal in data 10.10.2024 in allegato alla comparsa conclusionale;
bilancio Controparte_3 redatto con il criterio “a palazzina” ormai definitivamente consacratosi come legittimo per le plurime sentenze irrevocabili emesse sul punto dal Tribunale di Firenze (tra le quali la nr. 442/2018, nr. 132/2019).
La Suprema Corte ha, infine, ribadito, anche recentemente (v. Cass. Nr.
8937/2024) come “il suddetto principio del giudicato che copre il dedotto e il deducibile trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio”), che il D.I. non opposto (o rispetto al quale viene abbandonata la causa di opposizione) acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso.
B) La delibera dell'8.3.2021 è valida.
---il delegato sig. rappresentava 1/10 dei condòmini (nr. 184) e non 1/5, CP0 nel rispetto dell'art. 67 disp att. Cc, secondo comma;
---superamento del limite di 3 deleghe a persona previsto dal regolamento condominiale: il motivo è nuovo perché proposto soltanto nella memoria ex art. 183 6°co.
n.1 ed è quindi tardivo;
ad ogni modo, tutti i limiti apposti da pattuizioni precedenti incompatibili diventano nulli in seguito alla Riforma del Condominio del 2012 che
16 ridisciplina per intero la materia e, per quel che ci riguarda, riscrive l'art. 67 disp att.
C.c. che è inderogabile ex art. 72 disp att. C.c.;
---il consesso NON ha approvato alcun lavoro straordinario o urgente, limitandosi a conferire, con la maggioranza di 334 millesimi, l'incarico all'ing. di redigere uno Per_2 studio di fattibilità, ovvero per svolgere attività propedeutica per comprendere la possibilità di operare un efficientamento energetico e di usufruire, contemporaneamente di un bonus fiscale;
il costo dell'incarico è stato ben esplicitato nella delibera e il complessivo importo riconosciuto al tecnico non è stato ripartito per millesimi bensì suddiviso per ogni unità abitativa;
anche a tale riguardo va precisato che, effettivamente, la suddivisione in parti uguali è in deroga al criterio di cui all'art. 1123 c.c., ma, rilevando lo stesso come motivo di annullabilità1 della delibera – impediente un rilievo di ufficio e una pronuncia di nullità - e riscontrando il fatto che il motivo è stato tardivamente proposto nella memoria ex art 183 sesto comma nr. 1 c.p.c., lo stesso non viene esaminato;
circa l'omessa visione da parte dell'attrice del preventivo presentato dall'ing. (perché non Per_2 allegato all'avviso di convocazione) si richiama e si condivide la pronuncia della Corte di
Appello di Milano del 20.4.2021 nr. 1234, secondo la quale “Va premesso che 'affinché la delibera di un'assemblea condominiale sia valida, è necessario che l'avviso di convocazione elenchi, sia pure in modo non analitico e minuzioso, specificamente gli argomenti da trattare sì da far comprendere i termini essenziali di essi e consentire agli aventi diritto le conseguenti determinazioni anche relativamente alla partecipazione alla deliberazione' (in ultimo, C. ord. n. 13229/19). Dunque la disposizione che stabilisce che tutti i partecipanti dell'assemblea debbano essere preventivamente informati delle questioni e delle materie sulla quali sono chiamati a deliberare, non comporta che nell'avviso di convocazione debba essere prefigurato lo sviluppo della discussione ed il risultato dell'esame dei singoli punti da parte della stessa. Ciò chiarito è emerso che l'avviso di convocazione dell'assemblea (…) conteneva l'elenco degli argomenti che sarebbero stati discussi che, peraltro, la sig.ra …. già conosceva per averli discussi e deliberati nella precedente assemblea (…). Né potrà sostenersi che la deliberazione su preventivi di spesa per lavori da eseguire nel Condominio sia invalida in caso di mancata allegazione di detti preventivi all'avviso di convocazione e ciò in quanto, per assolvere agli oneri di specificità e chiarezza dell'ordine del giorno e soddisfare il diritto d'informazione dei condomini, è sufficiente l'indicazione della materia su cui
17
deve vertere la discussione e la votazione, anche in considerazione del fatto che il condomino interessato a consultare la documentazione relativa agli interventi da eseguire, ben potrà attivarsi per visionarla presso
l'amministratore stesso ed eventualmente farsene rilasciare copie a proprie spese”; infine non è obbligatorio perché non previsto dalla legge condurre in assemblee più preventivi di più tecnici;
inoltre, non era possibile per l'assemblea individuare un'impresa ancor prima della redazione dello studio di fattibilità e del conseguente computo metrico;
---le maggioranze con le quali sono state adottate le decisioni sono regolari e correttamente, visto che erano presenti 428,436 millesimi, non è stata adottata alcuna decisione sulla possibilità di partecipare alle mediazioni in corso, rispetto alle quali occorre la partecipazione di almeno di 500,00 millesimi.
Sulla domanda di invalidare le delibere del 2019 adottate dal
[...]
Controparte_3
Parte attrice con riferimento alle delibere del 30.10.2019 e del 20.11.2019 non ha formalmente proposto in atto di ione la domanda di nullità, chiedendo, invece, che ai sensi dell'art. 101 secondo comma secondo capoverso c.c., fosse questo giudice a rilevarla successivamente alla produzione delle deliberazioni agli atti di causa (“Voglia il Tribunale adito ex art. 101 c.p.c., consentendo un'integrazione del contraddittorio, se declarare la nullità radicale delle delibere del 3.10.2019 e del 20.11.2019 del di cui ci riserviamo la produzione in Controparte_3 corso di giudizio”); inoltre, con riferimento alla delibera del 18.12.2019, parte attrice ha proposto formalmente – ma inammissibilmente per tardività - la domanda di nullità ma soltanto nelle conclusioni della memoria redatta ai sensi dell'art. 183 sesto comma nr. 1
c.p.c. depositata il 30.6.2022 (v. pag. 38).
Anche con riguardo a tale domanda il Tribunale di Firenze si è già pronunciato con sentenza nr. 1369/2024, rigettandola.
Ad ogni modo, parte attrice lamenta sostanzialmente che i rappresentanti delle palazzine non avrebbero competenza a deliberare la revoca dell'Amministratore del
Condominio e, per l'effetto, non avrebbero potuto nominare il nuovo amministratore individuandolo nello Controparte_4
L'assunto non viene condiviso.
Dalla lettura delle delibere in oggetto (prodotte dal ai doc nr. 11, Controparte_3
12 e 13 allegati alla memoria ex art 183 sesto comma nr. 2 c.p.c.), si evince che si tratta di assemblee ordinarie alle quali dovevano partecipare solo i rappresentanti dei singoli
Condominii che, con riferimento agli argomenti posti all'O.d.G., sono deputati a trattare e
18 a votare;
non vi è dubbio alcuno che l'argomento “Conferma amministratore in carica o nomina di nuovo amministratore” poteva essere discusso e deliberato.
Nel corso dell'assemblea del 20.11.2019 (in quanto in quella del 30.10.2019
l'argomento non venne discusso e rinviato) è accaduto che su otto rappresentanti presenti nr. 4 votarono per la riconferma del geom. ed altri quattro erano dissenzienti (e CP precisamente ), per cui i contrari alla riconferma del Per_3 CP0 CP4 Per_4 geom. conseguirono una maggioranza di 529,688 millesimi e i favorevoli quella CP di 470,316 millesimi.
La “non riconferma” si sostanzia in una revoca (difatti l'assemblea dei condomini può revocare in ogni tempo l'amministratore con una maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno i 500 millesimi del valore dell'edificio o con le modalità stabilite dal regolamento di condominio).
In occasione, poi, dell'assemblea del 18.12.2019, i rappresentanti CP0 Per_3
e (per il 31), con una maggioranza di 509,671 CP4 Persona_5 Parte_4 nominarono lo Controparte_4
Le delibere sono tutte regolari e valide.
Si rigetta la domanda di nullità o comunque non sono ravvisate da questo giudice situazioni che determinino la nullità delle delibere in oggetto.
Il rigetto della domanda assorbe l'esame dell'ulteriore eccezione sollevata da parte attrice nella memoria ex art. 183 sesto comma nr. 1 c.p.c. circa il difetto di rappresentanza del Supercondominio Via Perosi 2-50 in questo giudizio, poichè lo è Controparte_4 stato legittimamente nominato nella qualità di amministratore.
Inoltre, mette conto rilevare che l'amministratore (sia del che del CP_11
) non abbisogna di alcuna delibera autorizzativa a costituirsi in giudizio, Controparte_3 in quanto, specie quando l'ente collettivo viene convenuto in giudizio, è l'art. 1131 c.c. ad assicurare la sua facoltà di costituirsi in giudizio;
la giurisprudenza di legittimità costantemente afferma che la necessità dell'autorizzazione o della ratifica assembleare per la costituzione in giudizio dell'amministratore va riferita soltanto alle cause che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore, ai sensi dell'art. 1131, commi 2 e 3, cod. civ. (cfr.
Cassazione civile, sez. II, sentenza 10 gennaio 2023, n. 342).
Circa l'ulteriore rilievo attoreo – il rappresentante del civico nr. 38 sig. Parte_5 non ebbe nulla a riferire sugli esiti delle dette assemblee – è questione che non incide sulla validità delle delibere, bensì sul rapporto di mandato che si instaura tra rappresentati e rappresentato (non oggetto del presente contenzioso).
19 Sulla domanda di condanna degli amministratori (uscente e attuale) del
Supercondominio per mala gestio
Sul piano generale, mette conto rilevare che le domande di condanna al risarcimento dei danni asseritamente subiti da un condòmino per la mala gestio di un amministratore condominiale presuppongono che venga fornita la prova non solo degli inadempimenti contestati ma, soprattutto, del danno: “L'amministratore di condominio è
l'organo di gestione e di rappresentanza del e si obbliga, in virtù di apposito contratto, a CP_11 compiere uno o più atti giuridici nell'interesse di un altro soggetto;
la sua figura pertanto rientra nella fattispecie del mandato con rappresentanza in virtù dell'esplicito richiamo dell'art. 1129 c.c. il quale, tra
l'altro, prevede che, per tutto quanto non espressamente disciplinato, all'amministratore di condominio si applichino le norme sul mandato. La L. n. 220 del 2012 ha introdotto una serie di ipotesi determinanti la revoca dell'amministratore a fronte di gravi irregolarità nella gestione della res communis che, tuttavia, non possono ritenersi esaustivamente contenute nella norma anzidetta, atteso che può essere individuata la cd. mala gestio, ogni qual volta l'amministratore svolga la propria attività ponendo in essere condotte non rispondenti all'interesse comune dei rappresentati ad es. non fornendo un chiaro rendiconto del proprio operato, con conseguente violazione del dovere di diligenza ex art. 1710 c.c. ed obbligo di risarcimento del danno per la sua negligente attività”; tuttavia, anche nelle ipotesi per le quali il danno sia ritenuto in re ipsa e trovi la sua causa diretta ed immediata nella situazione illegittima posta in essere dall'amministratore, la detta presunzione attiene alla sola possibilità della sussistenza del danno ma non alla sua effettiva sussistenza e, tanto meno, alla sua entità materiale, onde permane la necessità della prova di un concreto pregiudizio ai diversi fini della determinazione quantitativa e della liquidazione di esso per equivalente pecuniario, e non è precluso al giudice il negare la risarcibilità stessa del danno ove la sua effettiva sussistenza o la sua materiale entità non risultino provate (cfr. Cass., sez. II 24 aprile 2014,
n. 9286).
Tale prova non è stata affatto fornita da parte attrice.
Ad ogni modo non si ritengono sussistenti le inadempienze contestate;
nel seguire l'ordine indicato nella esposizione dei fatti della presente sentenza, si osserva:
---circa l'omessa convocazione dell'assemblea del e del Controparte_3
entro 180 gg dalla chiusura degli esercizi (coincidente con il 30 aprile di ogni CP_11 anno), valga richiamare l'art. 26 della legge 126/2020 che, in periodo di Pandemia Covid
19, ebbe a prorogare il termine. Difatti la legge sospese il termine di presentazione dei rendiconti condominiali previsto dal punto 10 dell'art. 1130 c.c. fino alla dichiarata fine dell'emergenza Covid;
con delibera del Consiglio dei Ministri del 21.4.2021 lo stato di
20 emergenza è stato prorogato fino al 31 luglio 2021; l'art. 1 del D.L. 23.7.2021 nr. 105 ha posticipato la scadenza dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021. Il D.L. nr.
221/2021 ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31.3.2022; quindi il nuovo termine ultimo per la presentazione dei rendiconti condominiali è stato posticipato al 27/09/2022.
--- omessa consegna da parte dell'amministratore uscente allo Controparte_4 della documentazione inerente il Supercondominio e omessa consegna da parte del geom.
e del sig. all'attrice; il rilievo non è fondato, sia perché lo CP CP_4 Controparte_4 mai ha lamentato al geom .Fracasso tale mancata consegna, sia perché entrambi gli
[...] amministratori si posero a disposizione dell'attrice per consegnarle quanto necessario e previa esatta indicazione di ciò che davvero era utile;
in particolare lo a CP_4 seguito della pec del 26.2.2021 di con il quale richiedeva Le fatture fiscali e documenti Pt_1 civilistici degli ultimi 10 anni, inerenti anche al rapporto con i fornitori ed i manutentori, delle aziende che hanno svolto lavori anche di manutenzione ordinaria e straordinaria, copie dei preventivi dei lavori, e tutte le altre spese'; - copia di tutte le deleghe dei condòmini per le assemblee di approvazione bilancio dal 2017 ad oggi;
Copia di tutte le ricevute di liquidazioni sinistri in favore anche delle singole palazzine;
copia delle convocazioni delle assemblee di palazzina;
copia di tutti gli allegati ai verbali di assemblea) fece presente che una tale attività di estrazione di innumerevoli copie (o in cartaceo o previa scannerizzazione) avrebbe dovuto essere compensata economicamente (come previsto) e a tale precisazione on rispose. Pt_1
---circa la mancata attivazione degli amministratori nell'esigere i debiti maturati dalla società Toscana Alberghi s.r.l. (fallita), basti evidenziare che, invece, ad oggi il ha incassato dal fallimento quanto dovuto, indice di diligente Controparte_3 espletamento dell'attività di riscossione tipica dell'amministratore condominiale;
in particolare il geom. ebbe a presentare la domanda di insinuazione al passivo del CP fallimento in prededuzione per il Supercondominio per la somma di euro 169.038,65, anche se è stato ammesso per la minor somma di euro 134.666,67, così come risulta essere stato richiesto da parte del il relativo credito, che, Controparte_17 pur essendo reclamato, è stato liquidato dalla curatela;
relativamente alla posizione debitoria di risulta che si tratta di un debito maturato Controparte_22 successivamente alla introduzione della presente causa;
---circa l'errata contabilizzazione dei ratei condominiali dovuti dai singoli condòmini per carente documentazione contabile inerente la precedente amministrazione,
è sufficiente rilevare che parte attrice NON ha specificato in cosa sia consistito tale errore e quale sarebbe stata l'incidenza di tale “errore” sull'importo dei propri ratei condominiali di cui al bilancio del 5.1.2021, ormai non più contestabile;
21 ---non vi è prova di ammanchi di cassa e di prelievi non giustificati effettuati dagli amministratori dai conti correnti;
l'attrice non ha indicato alcuna circostanza dalla quale ha desunto un fatto così grave, non ha indicato l'entità dei prelievi e le date, né fornisce prove certe su pagamenti in favore di terzi (quali?) senza giustificazioni e indica azioni concrete degli amministratori per cui si sarebbero rivolti per ottenere liquidità solo ai c.d.
“buoni pagatori”; illazioni che non inficiano comunque la validità dei bilanci redatti e la loro aderenza al vero;
---sulla asserita illegittimità del riparto delle spese del Supercondominio per palazzine e non per singole unità immobiliari si rinvia infra e, per l'effetto, on ha Pt_1 diritto ad alcuna restituzione di oneri già pagati in base ad un criterio legittimo;
---sull'omesso esperimento di azioni avverso l'impresa appaltatrice addetta alla rilevazione dei consumi del gas, si richiama il fatto che ogni iniziativa giudiziale dell'amministratore deve essere deliberata dall'assemblea che, invece, ha ritenuto di non intervenire;
sui guasti che avrebbero interessato le tubazioni idrauliche e sulle carenze di intervento da parte della ditta idraulica AGF, parte attrice si limita a riferirla senza però specificare i casi in cui gli interventi di tale manutentore non siano stati risolutivi, tali da far “scattare” in favore del le garanzie del contratto di appalto stipulato;
Controparte_3 medesime considerazioni valgono per le asserite inadempienze della società CP3 che ebbe a porre in opera le valvole;
è stata l'assemblea a non deliberare nulla a tale proposito per cui l'amministratore non poteva agire;
---ogni questione riguardante i lavori edili di ristrutturazione che
[...] sta ponendo in essere presso la palazzina del civico nr 38 vi è da riscontrare CP2 che il geom. ebbe ad indire nel luglio 2021 assemblea per discutere di esse;
CP ancora una volta l'assemblea ha deliberato di non intervenire.
Sulla domanda di manleva
Essendo stata rigettata la domanda di condanna di per Controparte_5 responsabilità da mala gestio, non deve essere esaminata la domanda di manleva.
Sulla domanda di condanna dei convenuti ex art. 96 c.p.c.
La domanda non viene accolta attesa la soccombenza di parte attrice.
Sulle spese processuali
Si applica il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c..
Nella liquidazione del compenso professionale dei legali dei convenuti, si terrà conto del criterio medio previsto per le cause di valore indeterminabile (nella nota di iscrizione della causa a ruolo non vi è indicazione di sorta) di complessità minima dal Dm
22 55/2014 per le fasi di studio ed introduttiva e del criterio medio previsto dal Dm
147/2022 per la fase istruttoria (riconosciuta a metà perché sono state depositate solo le memorie ex art 183 6° c.p.c.) e decisoria, pur tenendo conto delle numerose e complesse questioni giuridiche introdotte dall'attrice, del significativo impegno nello studio e nella redazione degli atti difensivi da parte dei convenuti, della non aderenza, da parte del legale di parte attrice, ai principi di “sinteticità e di chiarezza” cui dovrebbero conformarsi gli atti processuali;
ciò in applicazione degli artt. 46 e 47 disp. att. c.p.c. modificati dal D.lgs.
149/2022.
Si ritiene invece di compensare le spese processuali della Compagnia assicurativa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando:
---rigetta tutte le domande attoree e per l'effetto non viene esaminata la domanda di manleva proposta da (legale rappresentante dello Controparte_5 Controparte_4 avverso Controparte_6
---rigetta la domanda attorea di condanna dei convenuti per “responsabilità processuale”;
---condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuno dei convenuti, liquidate in euro 6.572,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
---compensa le spese processuali della terza chiamata in causa.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Firenze, 1 gennaio 2025
Il giudice on.
Liliana Anselmo
23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In materia di condominio degli edifici, sono nulle tutte le deliberazioni con le quali a maggioranza vengano o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, considerato che si tratta di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c. Invece, sono meramente annullabili le deliberazioni relative alla ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione. In quest'ultimo caso si tratta infatti di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c. Tribunale Torino sez. VIII, 10/06/2022, n.2574
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 - Seconda Sezione Civile nella persona del giudice on. Liliana Anselmo ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di 1° grado iscritta in data 25.05.2021 al N. R.G.C.A. 6157/2021, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo LANDINI Parte_1
-attrice- contro
FIRENZE, in persona Controparte_1 dell'amministratore p.t. geom. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2
Alberto PANCANI
2-FRACASSO AURELIO, in proprio quale ex amministratore del
in Via Don Perosi 2-50 in Firenze, Controparte_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Laura TORRETTA in Via Don Perosi 2-50, Controparte_3 amministrato dallo in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4 rappresentato e difeso dall'Avv. Renato CIAMPELLI e dall'Avv. Tiziano CRESCI
4- , in proprio quale legale rappresentante p.t. dello Controparte_5 [...]
rappresentato e difeso dall'Avv. Renato CIAMPELLI e dall'Avv. Tiziano CP_4
CRESCI
-convenuti-
E in persona del legale rappresentante Controparte_6
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Rita CAVEZZUTI
-terza chiamata in causa-
OGGETTO: Condominio, impugnazione di delibera assembleare, spese condominiali.
Conclusioni rassegnate all'udienza dell'11.7.2024
Per l'attrice: l'Avv. Riccardo Landini , quale procuratore costituito della signora Parte_1 precisa le conclusioni, riportandosi alle conclusioni formulate nella prima memoria ex art. 183 comma 6
c.p.c. e nell'atto di citazione, chiedendo inoltre la declaratoria di inammissibilità della costituzione del
e del 2-50 Via Perosi per le ragioni indicate nella prima Controparte_7 Controparte_8 memoria, e la nullità radicale e\o la annullabilità di tutte le delibere impugnate, in particolare delle delibere che revocano il precedente amministratore e nominano l'amministratore attuale del supercondominio perché affette da nullità radicale. Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta: – dichiarare inammissibili e/o improponibili e comunque respingere tutte le istanze e contestazioni di controparte avanzate, in ulteriore denegata ipotesi, per i motivi e le ragioni esposte e perchè infondate in fatto ed in diritto e non provate. Si riportano le precisazioni delle conclusioni nel merito specificando i singoli punti richiamati nell'atto di citazione e nella prima memoria:
1--- Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, - in via preliminare sospendere l'esecutività della delibera del 5.01.2021 del Supercondominio “Perosi generale” via Perosi n 2-50 Firenze – in via preliminare sospendere l'esecutività della delibera del 8.3.2021 al punto n 5, del supercondominio “Perosi generale” via Perosi n 2-50 Firenze.
2---Piaccia al Tribunale di Firenze adito dichiarare la nullità radicale delle delibere assembleari, riscontrabile in ogni stato e grado di giudizio, del 30.10.2019 e del 20.11.2019, e 18.12.2029 del
Supercondominio via Perosi 2-50 Generale, con le quali è stato nominato il nuovo amministratore e revocato il precedente con il voto dei soli rappresentanti di palazzina e di solo alcuni di essi – Sulla base della istanza prodotta ex art 210 cpc si consenta a parte attrice la presa in visione della documentazione richiesta il 26\01\2021, e la estrazione di copia da allegare al presente processo ex art 183 cpc, a seguito di tale presa in visione. Si rinnovano le istanze istruttorie e quelle ex art 210 depositate nel corso del processo
3---Dichiarare le delibere del 5.1.2021 e del 8.3.2021 del Controparte_3 illegittime per le motivazioni esposte ed affette da nullità e\o da annullabilità per le ragioni tutte esposte in narrativa, impugnate ex art 1137 cc.
4---Sia considerata la mancata partecipazione dei due condomini e di via Controparte_3 CP_7
Perosi, assenti anche alla mediazione delegata dal Giudice, e degli altri chiamati in mediazione per tre procedimenti di mediazione assenti, a tutte le mediazioni sin qui svolte sotto il profilo della previsione normativa prevista dall'art 5 e 8 del d.lgsl 28\2010 e successive modifiche come contenuto e descritto nell'atto di citazione, e sia considerato ai fini della prova ex art 116 cpc. Sia considerata la mancata partecipazione dei due amministratori personalmente, assenti anche alla mediazione delegata dal Giudice,
e degli altri chiamati in mediazione per tre procedimenti di mediazione assenti, a tutte le mediazioni sin qui svolte sotto il profilo della previsione normativa prevista dall'art 5 e 8 del d.lgsl 28\2010 e successive modifiche come contenuto e descritto nell'atto di citazione, e sia considerato ai fini della prova ex art 116 cpc.
2
5---Dichiarare la responsabilità prevista dall'art 96 c.p.c. delle parti che non si sono presentate in mediazione e condannarle ex art 96 co.3 al pagamento, a parte attrice, di una somma equitativamente determinata.
6---Nel merito ai punti 2 e 3 dell'atto di citazione. Accertare la responsabilità di e di Controparte_4 per responsabilità professionale per mala gestio in violazione degli articoli 1218, 1710, Controparte_2
1703 e 1730, per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale ex art 2051 e 2043 cc e condannarli al risarcimento del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale (omnicomprensivo e secondo equità), per il pregiudizio arrecato con la loro condotta negligente, imprudente e imperita, nell'esercizio della loro attività professionale;
7---Sentire condannare l'amministratore e per responsabilità Controparte_2 Controparte_5 professionale per i fatti descritti nell'atto di citazione al punto 1. al punto 1.1 dell'amministratore CP_5 ed per omessa convocazione della assemblea per la approvazione del rendiconto
[...] Controparte_2 condominiale entro i termini di legge. si rinvia al punto 2.1 per violazione degli obblighi Controparte_2 di diligenza dell'amministratore perché non rispetta per tempo le consegne ed omette la presa in visione a parte attrice della documentazione richiesta, perchè non fornisce la prova dei giustificativi nella rendicontazione del supercondominio delle somme incassate e dell'entità causale degli esborsi. Entrambi gli amministratori per la responsabilità emergente dalla CT del dr. Entrambi gli amministratori Per_1 per i punti contenuti nell'atto di citazione anche ai punti 2,3 e ai relativi paragrafi e nella prima memoria.
8---Condannare la come terzo chiamato dall'amministratore Controparte_9 CP_10
9---Sentire condannare il , anche in merito al punto 3.3 dell'atto di citazione e Controparte_11 del punto n. 4 della prima memoria, risarcendo i danni subiti e documentati secondo le normative indicate negli atti, che qui si richiamano ed il preventivo allegato alla terza memoria di riparazione per i danni alla guardiola del portiere alla toilette.
10---Sentire condannare il Supercondominio, previo controllo sulle Tabelle millesimali in quanto prive di corretto calcolo e per la mancata corretta rendicontazione nel bilancio.
11---Sentire condannare il Supercondominio ed il , al rimborso Controparte_3 Controparte_11 delle somme di cui quest'ultimo ha beneficiato secondo una non corretta contabilizzazione millesimale delle quote condominiali, e\o sulla base di errori contabili, o di richieste di quanto non dovuto, tramite i mav di parte attrice, e le quote di solidarietà elargite per Toscana Alberghi s.r.l., e per ogni altra spesa illegittimamente richiesta e percepita;
12--- Condannare il 2-50 alla restituzione di quanto Controparte_12 ingiustamente percepito, da parte attrice, sulla base sentenza del Tribunale di Firenze rg. n.12820\2015 ex art 2377 c.c.
3
13---Condannare il Supercondominio via Perosi Generale al risarcimento dei danni subiti da parte attrice secondo somma da stabilirsi per equità. Sulla base della perizia del dr. condannare alla Per_1 restituzione delle somme illegittimamente percepite dal supercondominio in conseguenza della morosità ingenerata dal mancato versamento per trimestre delle somme illegalmente trattenute, sul conto corrente.
14---Condannare amministratori uscente e entrante e sulla base di Controparte_2 Controparte_4 quanto in narrativa descritto negli atti, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore in conseguenza del danno subito, secondo quanto ritenuto di giustizia o che, in misura maggiore o minore, sarà ritenuta di giustizia, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dal giorno della domanda sino al soddisfo.
15---Sia condannato il al risarcimento per avere agito in assenza di Controparte_13 mandato a rappresentare parte attrice.
Sia acquisita la perizia ai fini probatori ed ogni altro documento presentato da parte attrice. Si rinnova la richiesta di citazione dei testi contenuta negli atti e nelle memorie, tutti nessuno escluso, e di acquisizione ai fini della prova, della loro sottoposizione ad esame come contenuto nella seconda memoria la CTU. In via istruttoria e con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, qualora il Giudice non voglia accogliere ogni punto di domanda ma solo parzialmente alcune di esse, sia valutata la mancata partecipazione alle mediazioni, delle parti chiamate, e siano compensate le spese processuali. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali, cap ed IVA di legge;
Per il Supercondominio “Perosi Generale” via Don Perosi 2-50, Firenze;
IN VIA
PRINCIPALE come da memoria ex art. 183 co. VI n. 1 e quindi affinché l'Ecc.mo Tribunale voglia respingere le domande formulate dall'attrice nei confronti del in quanto Controparte_3 infondate in fatto e diritto;
- in subordine, in via istruttoria, per l'accoglimento delle istanze proposte con la memoria ex art. 183 co. Vi n. 2 c.p.c. Con vittoria di spese e compensi.
Per conclude come da memoria ex art. 183 co. VI n. 1 e quindi affinché Controparte_4
l'Ecc.mo Tribunale voglia: - nel merito, respingere tutte le domande formulate dall'attrice nei confronti dello in persona del suo legale rappresentante, in quanto inammissibili, stante la Controparte_4 nullità della citazione per carenza dei requisiti di cui all'art. 163 nn. 3) e 4) c.p.c., e comunque infondate in fatto e diritto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande formulate nei confronti del convenuto condannare la terza chiamata Controparte_4 CP_14
CF con sede in Torino Via Corte d'Appello 11, in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore , a tenere indenne e manlevare il comparente in persona del Controparte_4 legale rappresentante, dal pagamento di qualsiasi somma, costo, onere o danno, in applicazione del contratto assicurativo stipulato tra le parti nei limiti del massimale di cui alla polizza. Con vittoria di spese e competenze.
4
Per geom. : “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis respingere Controparte_2
l'azione proposta dalla sig.ra perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti, del Pt_1 tutto genericamente formulata e non provata. Con vittoria di spese, rimborso forfettario ed onorari”.
Per Condominio Via Don Lorenzo Perosi 38 Firenze: “Piaccia all'Illustrissimo Giudice del
Tribunale di Firenze, previa declaratoria che il convenuto non ha alcuna responsabilità in CP_11 merito alle vicende dedotte dall'attrice, dichiarare infondata e pertanto rigettare la domanda dell'attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti, del tutto genericamente formulata e non provata. Vittoria di spese, rimborso forfettario e competenze”.
Per nel merito, come da comparsa di costituzione e risposta: “Voglia Controparte_6
L'Ecc.mo Tribunale adito, in persona dell'Ill.mo Giudice designato, ogni e diversa istanza e domanda respinta e disattesa, accogliere le seguenti conclusioni: in via preliminare: ritenere la nullità della domanda così come proposta per assoluta genericità dei fatti e degli elementi di diritto posti a fondamento della domanda alla luce di quanto disposto dall'art. 163 comma II n. 3 e 4 c.p.c. ; In ogni caso respingere tutte le domande proposte da parte attrice nei confronti di in tesi per nullità dell'atto di Controparte_4 citazione per le ragioni esposte in narrativa;
in ipotesi perché infondate nel merito, sia in fatto che in diritto, in punto di an che di quantum debeatur e conseguentemente respingere la domanda di manleva dallo spiegata nei confronti di da ritenersi comunque nell'esatto ambito della garanzia CP_6 assicurata dalla Polizza Professionista Reale 2017, mod. 5233 del 11/2019 n. 2021/03/2442647. in ipotesi: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata la responsabilità risarcitoria di
in persona del legale rappresentante pro tempore, si chiede determinare la manleva della Controparte_4 propria Assicuratrice nell'ambito della garanzia offerta dalla polizza, avuto riguardo all'ambito di operatività e alle esclusioni, nei limiti della quota di responsabilità personale e professionale di
[...]
e delle voci ed importi rigorosamente provati in punto di nesso causale e di quantum, con CP_4 scomputo di franchigia/ scoperto. Per l'istruttoria insiste sulle istanze istruttorie già formulate con le memorie ex art. 183 comma 6 nn 2-3 cpc In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa e delle spese e compensi relative al procedimento di mediazione”
ESPOSIZIONE dei FATTI
è proprietaria di un'unità immobiliare ubicata nella palazzina Parte_1 al civico nr. 38 di Via Don Perosi in Firenze che, a sua volta, fa parte del di Via Don Perosi nr.
2-50 che si estende lungo la Controparte_3 strada privata – Via Don Perosi.
Va premesso che parte attrice introduce con l'atto di citazione – notificato il
19.5.2021 - più domande che vengono così ordinate e precisamente:
5
1) di accertamento dell'illegittimità di due delibere adottate il 5.1.2021 e l'8.3.2021 dal;
Controparte_3
2) di accertamento della nullità delle delibere adottate il 30.10.2019 e il 20.11.20199 dal medesimo Supercondominio, di cui però parte attrice si “riservava in atto di citazione la produzione in corso di giudizio”, invitando il giudice ex art 101 c.p.c. ad integrare il contraddittorio;
con la memoria ex art 183 6° co. Nr. 1 c.p.c., l'attrice ha chiesto di dichiarare la nullità radicale anche della delibera del 18.12.2019;
3) di accertamento della responsabilità (contrattuale o extracontrattuale) sia dell'ex amministratore del – che è attualmente Controparte_15 amministratore del – che del successivo Controparte_16 amministratore del , in persona del sig. Controparte_3 Controparte_4 CP_5
per mala gestio con riguardo a numerose condotte gestorie asseritamente poste in
[...] essere, con loro condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attrice (non quantificati ma rimessi alla valutazione equitativa del giudice), oltre alla condanna al rimborso di quanto il avrebbe Controparte_17 illegittimamente incassato dall'attrice mediante un'errata contabilizzazione millesimale delle sue quote condominiali, nonché alla condanna del a restituire Controparte_3 all'attrice quanto da questo percepito in base alla sentenza del Tribunale di Firenze R.G. 12820/2015>, ed infine, alla condanna del geom. a porre a CP disposizione del la documentazione fiscale e contabile che, a seguito Controparte_3 della sua sostituzione, avrebbe dovuto consegnare al nuovo amministratore del
. Controparte_3
Con riguardo alla domanda (1)
In atto di citazione si rappresenta che i partecipanti al sono più Controparte_3 di sessanta, per cui, in conformità a quanto previsto dall'art. 67 terzo comma disp. att.
C.c., ciascun Condominio (componente il Supercondominio) è tenuto a designare, con la maggioranza di cui all'art. 1136 comma 5° c.c., il rappresentante che è tenuto a partecipare all'assemblea (indetta) dal per la gestione ordinaria delle parti comuni ai Controparte_3 più Condominii e per la nomina dell'amministratore del . Controparte_3
In relazione all'assemblea ordinaria indetta dal Supercondominio per la data del 5 gennaio 2021 – di cui all'epoca l'amministratore era lo solleva Controparte_18 nell'atto introduttivo della presente causa numerose censure e ne chiede l'annullamento, evidenziando in fatto:
6 a) che l'amministratore del non ebbe ad inviare ai singoli condomini di Controparte_3 tutte le palazzine, ivi compresa quella del , l'avviso di convocazione ed il CP_16 relativo ordine del giorno della detta assemblea per consentire loro di discutere dell'O.d.G. in apposite assemblee condominiali – convocate dai rispettivi amministratori dei singoli condominii – le cui decisioni saranno poi comunicate dal designato rappresentante all'Amministratore del durante la relativa assemblea;
nel Controparte_3 caso di specie, tra gli argomenti in discussione, vi era la conferma dello Controparte_4 come amministratore del Supercondominio e l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio 2019/2020;
b) che l'amministratore non indisse alcuna assemblea condominiale, per cui la CP rappresentante della al - sig.ra – partecipò CP_16 CP_16 Parte_2 all'assemblea del 5.1.2021 “priva di mandato”;
c) che l'assemblea del 5.1.2021 venne tenuta sulla piattaforma nonostante non CP_19 esista nel Regolamento una norma che lo consenta;
inoltre, l'amministratore del non si sarebbe preoccupato di acquisire alcun consenso da parte dei Controparte_3 condomini a riguardo, per cui l'attrice non poté partecipare, non essendo titolare di account;
d) di aver ricevuto la copia del verbale della detta assemblea non sottoscritto digitalmente dai partecipanti;
e) che lo nell'essere confermato nella funzione di amministratore, non Controparte_4 ebbe ad indicare all'assemblea l'entità del suo compenso professionale;
omissione che darebbe luogo ad una nullità della detta delibera in parte qua ex art. 1129 comma 14° c.c.;
In relazione all'assemblea ordinaria indetta dal Supercondominio per la data dell'8 marzo 2021 – che l'attrice ritiene abbia deliberato l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione della caldaia condominiale rispetto alla quale occorrerebbe la maggioranza di cui all'art. 1136 secondo comma c.c. – viene evidenziato:
a) che l'assemblea non si sarebbe costituita regolarmente, per cui la delibera sarebbe invalida, poiché, su nr. 73 condomini, ben nr. 18 erano rappresentati dallo stesso delegato, sig. in violazione dell'art. 67 primo comma disp. att. C.c., secondo il quale il CP0 delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale;
b) che l'assemblea non solo approvò i detti lavori – che avrebbero dovuto ammodernare l'impianto termico ottenendo un saldo di due classi energetiche - ma decise anche di affidare l'incarico di redigere lo studio di fattibilità delle opere all'ing. l'attrice Per_2 ritiene che tale argomento non era stato esplicitamente indicato al punto nt. 5 dell'O.d.G.,
7 così come rileva che il compenso previsto per l'ing. – ammontante a circa euro 24 Per_2 mila - non era stato preventivamente indicato, esaminato ed approvato dall'assemblea, perché risulterebbe deciso da alcuni condomini sottoscrivendo una scrittura privata;
l'attrice rileva, altresì, che la discussione intorno a detti argomenti venne sollecitata da alcuni rappresentanti delle palazzine mediante una “raccolta firme” di cui non era mai stata messa a conoscenza e che l'assemblea, a suo parere, non venne informata, in modo specifico e puntuale, di quali attività tecniche si sarebbe dovuto occupare l'ing né Per_2 acquisì altri preventivi di altri professionisti per fini comparativi;
c) che i lavori all'impianto termico e alle caldaie non erano urgenti, anche alla luce del fatto che le norme prevedenti i benefici fiscali di cui al D.L. Rilancio (d.l. 34/2020) non erano di chiara lettura ed interpretazione e che sarebbe stato opportuno attendere ulteriori passaggi legislativi nei successivi anni.
Con riguardo alla domanda (2)
L'attrice rileva - a pag. 2 dell'atto di citazione - che alle assemblee tenute dal
Supercondominio nelle date del 30.10.2019 e del 20.11.2019 – a seguito delle quali l'amministratore del sarebbe stato revocato e Controparte_15 quindi sostituito con il nuovo amministratore – parteciparono solo i Controparte_4 rappresentanti dei singoli Condominii (e non anche i singoli condomini) e che le decisioni adottate non furono regolari “per carenza dei poteri dei rappresentanti di palazzina”; ma, in considerazione del fatto che non avrebbe mai ricevuto la copia delle due delibere ed in attesa che le delibere in oggetto vengano prodotte in causa, l'attrice si riserva di meglio argomentare circa la ritenuta “nullità” di tali delibere.
L'attrice rappresenta che tali delibere sarebbero state impugnate anche dal condomino nell'ambito di altro procedimento civile pendente presso il CP1
Tribunale di Firenze (oggi conclusosi con sentenza nr. 1369/2024 di rigetto delle domande).
Con riguardo alle domande del gruppo (3)
L'attrice ravvisa che sia l'ex amministratore del Supercondominio – geom.
– che l'attuale amministratore nella persona del suo Controparte_2 Controparte_4 legale rappresentante – – abbiano violato i loro doveri professionali ed Controparte_5 obblighi di cui agli artt. 1710, 1713 e 1730 c.c., ponendo in essere le seguenti condotte
(così riepilogate e riassunte le argomentazioni versate da pag. 16 a pag. 44 dell'atto di citazione, di difficile lettura):
8 1*- omessa convocazione dell'assemblea del per l'approvazione del Controparte_3 rendiconto condominiale entro 180 gg dalla chiusura dell'esercizio, in violazione dell'art. 1129 co. 11 e co. 12 c.c., omissione che l'attrice evince dalla lettura della relazione introduttiva al bilancio del 31.12.2020 redatta dallo che le pervenne nel Controparte_4 gennaio 2021, nella quale si dà atto che “….per due anni consecutivi non sono stati approvati i bilanci e che la precedente gestione del geom. non ha provveduto a fare le letture del riscaldamento CP
a cadenza mensile”;
2*- mancata consegna da parte del geom. allo della CP Controparte_4 documentazione inerente il Supercondominio utile e necessaria per redigere il bilancio con dei riferimenti contabili certi, in violazione dell'art. 1229 co. 8 c.c. e con lesione del diritto dei singoli condomini a visionare e ad esaminare la documentazione contabile prima di approvare i bilanci;
3*- mancata consegna all'attrice da parte dell'ex amministratore della CP documentazione che ella ha richiesto via pec il 26.2.2021;
4*- omessa riscossione degli oneri condominiali dovuti dal 2012 dalla società Toscana
Alberghi s.r.l., precedente proprietaria dell'Hotel Airport, poi fallita, al CP_16
ed omessa attivazione del credito nei riguardi della società acquirente
[...] dell' , alla prima subentrata dal 22.3.2021; l'attrice Pt_3 Controparte_22
“sospetta” che non siano state esperite le giuste formalità ai fini di interrompere la prescrizione del debito dell' e che i due amministratori abbiano riversato sui Pt_3 condomini - “buoni pagatori” - i debiti del condomino moroso e all'uopo chiede l'ammissione di una CTU ai fini della quantificazione del danno subito di cui chiede il risarcimento;
l'attrice chiede, altresì, la restituzione delle quote c.d. di solidarietà che ebbe a versare per colmare il debito cerato dalla Toscana Alberghi s.r.l.;
5*- per aver, più volte, erratamente calcolato gli importi dovuti dall'attrice per oneri del
Supercondominio e per aver inviato più richieste di pagamento dall'importo differente, tenuto conto che ella è titolare di soli 3,66 millesimi;
ileva, altresì, che nel tempo Pt_1 gli importi degli oneri sono aumentati, fino a raddoppiare rispetto al 2014; l'attrice ritiene che l'errore dipenda dal fatto che il bilancio viene redatto per “palazzina” e non per singole unità immobiliari” e dal fatto che verrebbero approvate spese per lavori non richiesti e non rivestiti da urgenza;
6* - per aver disposto che il pagamento degli oneri condominiali dovuti al
Supercondominio avvenga mediante versamento non più sull'IBAN del Supercondominio
(con MAV) ma direttamente sul conto corrente del singolo Condominio;
ciò
9 concreterebbe, a parere dell'attrice, la violazione dell'obbligo di legge da parte del di avere un conto corrente esclusivamente a sé intestato;
Controparte_3
7* - per carente attività di manutenzione sia degli impianti di riscaldamento che della pompa idraulica di emergenza antincendio, tale da causare guasti alle tubature e consumi di acqua eccessivi che comportano ulteriori esborsi e conguagli a carico dei condomini per le riparazioni;
l'attrice ritiene, altresì, che gli amministratori non abbiano vigilato circa il rispetto delle norme antiincendio né le risulterebbe che questi abbiano contestato alla ditta appaltatrice il malfunzionamento delle valvole termostatiche installate Controparte_23 all'interno degli appartamenti dei singoli condomini che comporterebbe una scorretta contabilizzazione dei consumi (l'attrice a pag. 35 dell'atto di citazione chiede la restituzione della somma di euro 1260 corrisposti oltre alla restituzione di quanto conteggiato come consumo) e giustificherebbe un'azione legale volta ad annullare il contratto di appalto stipulato con per “truffa contrattuale”; Controparte_23
9* - per non aver verificato chi abbia collocato dei contatori Enel ed un “pericoloso” groviglio di fili elettrici non collegati nella guardiola del portiere, rompendo anche la mattonatura posta dietro i contatori;
per non aver contestato alla Controparte_22
– che sta ristrutturando l'Hotel Airport per realizzare nove appartamenti e nove
[...] cantine – che i detti lavori potrebbero alterare il decoro architettonico, danneggiare le parti comuni del palazzo, oltre a costituire un “abuso della cosa comune”, ragioni per le quali l'assemblea (sia del Condominio nr. 38 che del ) avrebbe dovuto Controparte_3 essere convocata per controllare che i lavori non pregiudicassero l'estetica, la solidità e la sicurezza delle strutture murarie e per verificare se alla erano stati Controparte_22 rilasciati tutti i titoli abilitativi ad eseguire i lavori stessi.
10* - per non aver restituito all'attrice delle somme riscosse , come sarebbe statuito dalla sentenza del Tribunale di Firenze nr. 12820/2015 (che annullò la delibera dell'11.5.2015); a tale riguardo null'altro viene esplicitato nell'atto di citazione.
L'attrice lamenta, infine, che gli amministratori non parteciparono alla mediazione avviata presso l'O.C.F. (proc. N. 278/2021) senza addurre giustificato motivo per tale condotta, ragione per la quale gli amministratori sarebbero da sanzionare con la condanna al versamento in favore dello Stato di una somma di importo corrispondente al
Contributo Unificato.
Tali premesse consentono di ritenere, sin d'ora inammissibili e tardivi, tutti gli ulteriori profili di invalidità sollevati in comparsa conclusionale da parte attrice con riferimento alle domande sopra esplicitate.
10 Ciò in base al principio generale costantemente affermato in giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “le comparse conclusionali hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e pertanto non possono contenere domande o eccezioni nuove che comportino un ampliamento del “thema decidendum“, né l'accettazione del contraddittorio rispetto a domande nuove proposte dalla controparte, essendo detta accettazione attività consentita solo fino al momento della rimessione della causa al collegio per la discussione;
inoltre, l'art 190, comma secondo, cod. proc. civ., prescrivendo che le comparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già fissate dinanzi all'istruttore e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui esse si fondano, mira ad assicurare che non sia alterato, nella fase decisionale del procedimento, in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte, l'ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria. Tale norma non impedisce, perciò, che l'attore, senza apportare alcuna aggiunta o modifica alle già precisate conclusioni, e, soprattutto, senza addurre nuovi fatti, esponga, nella comparsa conclusionale, una nuova ragione giustificativa della domanda rivolta al giudice adito, fondata su fatti in precedenza accertati o su acquisizioni processuali mai oggetto di contestazione tra le parti” (cfr. Cass. civ., Sez. 3, 14/03/2006, n. 5478 – Rv. 590101; cfr. Cass. civ.,
Sez. 1, 13/10/2005, n. 19894 – Rv. 583807).
Ad analoga conclusione si perviene con riferimento a quei profili di invalidità sollevati da parte attrice nella memoria ex art 183 sesto comma nr. 1 c.p.c. avverso le delibere del 5.1.2021 e del 8.3.2021 (la spesa deliberata come compenso dell'ing. non Per_2 andava ripartita secondo millesimi e violazione del presunto limite di nr. 3 deleghe a persona e mancata indicazione della piattaforma telematica in convocazione, anche se la piattaforma Zoom era indicata) poiché anche in questo caso la Suprema Corte (v. ordinanza del 26.11.2019 nr. 30745) afferma un principio ormai consolidato in ambito processuale, ossia che la detta memoria consente all'attore di precisare e modificare le domande già proposte, ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno, invece, proposte, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione, ove, nella specie, nulla rilevò l'attrice.
Si sono costituiti in giudizio tutti i convenuti contestando le domande attoree chiedendone il rigetto;
in particolare:
il ha sottolineato come l'attrice non abbia Controparte_17 impugnato alcuna delibera condominiale riferibile al nc 38, come le assemblee del
24.2.2021 e del 27.7.2021 abbiano affrontato sia i problemi di bilancio che le problematiche apertesi con i lavori avviati dalla nei confronti Controparte_22
11 della quale, tuttavia, l'assemblea ha deciso di non agire legalmente per contenere i costi, già abbondantemente sostenuti negli ultimi anni, come il contraddittore effettivo rispetto alle domande di rimozione dei contatori e per la chiusura di nuove aperture sul pianerottolo sia la società come la rappresentante del Controparte_22
Condominio – sig.ra – ha correttamente operato nel partecipare Parte_2 all'assemblea del non essendo previsto dalla legge che venga convocata Controparte_3 un'apposita assemblea in ciascun Condominio per fornire al rappresentante le coordinate necessarie;
in proprio ha rilevato che non è stato revocato dall'assemblea del Controparte_2
dalla carica di Amministratore perché non si formò alcuna maggioranza Controparte_3
(4 contro 4), ma, essendo venuto comune il rapporto di fiducia, si è dimesso, venendo sostituito nel dicembre del 2019 dallo al quale ha consegnato tutta la Controparte_4 documentazione in suo possesso del;
ha inoltre corretto quanto riferito Controparte_3 da parte attrice circa il fatto che una volta che l'assemblea di ciascun Condominio nomina a maggioranza il soggetto che lo rappresenterà nell'assemblea del Supercondominio, questo rimane in “carica” e non abbisogna di ripetute conferme;
ha precisato che si è reso e si rende disponibile a mettere a disposizione dell'attrice tutta la documentazione di cui necessita, previo pagamento delle fotocopie e del costo del personale di studio che collabora nella ricerca dei documenti;
che non è dimostrato o provato alcun nesso di causa tra le asserite inadempienze gestorie e i danni che l'attrice assume di aver subito.
Il Supercondominio “ ha precisato con riferimento ai motivi Controparte_3 addotti sul piano della legittimità delle delibere impugnate del 5.1.2021 e dell'8.3.2021 quanto segue: a) ebbe a ricevere l'avviso di convocazione dell'assemblea del Pt_2
5.3.2021 con il relativo ordine del giorno che ha poi comunicato all'amministratore
, partecipando regolarmente al consesso e poi riferendo al geom. quanto CP CP deciso in seno all'assemblea del 5.3.2021; che tale procedura è quella prevista dalla legge, per cui non è necessario che i singoli condomini vengano convocati ad alcuna assemblea indetta o dal Condominio o dal prima dell'assemblea del Controparte_3
perché vengano “autorizzati” a partecipare e a riferire quanto deciso Controparte_3 nell'assemblea del singolo Condominio;
b) che l'assemblea del 5.1.2021, confermando lo come amministratore ha contestualmente approvato il relativo Controparte_4 compenso, già conosciuto perché comunicato ai rappresentanti unitamente all'avviso di convocazione dell'assemblea; c) che il verbale dell'assemblea del non Controparte_3 deve essere firmato digitalmente dai partecipanti e comunque la copia che viene trasmessa
12 ai singoli condomini dall'amministratore può anche non essere sottoscritta dal Presidente, essendo, appunto, una copia dell'originale; d) che la mancata partecipazione alla procedura di mediazione deriva dalla decisione di non convocare apposita assemblea per il rilascio dell'apposita autorizzazione per gli eccessivi costi che un'assemblea da tenere in periodo
COVID 19 avrebbe comportato;
e) che i singoli proprietari che compongono il
Supercondominio non sono nr. 73 ma nr. 180, per cui il rappresentante Andrei, delegato da nr. 18 condomini (pari a 1/10, inferiore a 1/5) a partecipare all'assemblea straordinaria del 8.3.2021, era legittimato a farlo;
f) che all'assemblea del 8.3.2021 non è stata approvata la spesa inerente la sostituzione della caldaia bensì il conferimento dell'incarico all'ing. di redigere una relazione tecnica/di fattibilità in materia energetica per poter Per_2 verificare la possibilità di accedere ai benefici fiscali del “Superbonus 110%” e ciò è avvenuto nel rispetto delle maggioranze previste sia dall'art. 26 co. 2 legge 10 del 1991
(334 millesimi su presenti pari a 428,436 millesimi, maggioranza degli intervenuti con un numero di voti rappresentativi almeno di un terzo del valore dell'edificio) che dall'art. 1136 secondo comma c.c.; g) che la mancata presentazione di tre preventivi non è onere previsto dalla legge e che non poteva essere individuata alcuna ditta esecutrice dei lavori ancor prima della delibera di approvazione dell'esecuzione dei lavori che, comunque, non erano “urgenti” ma straordinari.
Con riguardo ai motivi addotti da parte attrice circa la nullità delle delibere del
2019 – la cui rilevabilità viene riservata dall'attrice al giudice – il convenuto ritiene che sia necessario verificare prima se l'accertamento dell'asserita nullità sia funzionale o meno alla decisione sull'impugnativa di quelle del 2021.
Infine, contesta e nega che l'amministratore del sia mai incorso Controparte_3 in ipotesi di mala gestio, apportando ogni elemento di fatto utile a tale conclusione e, con particolare riferimento al mancato recupero del credito vantato dal nei Controparte_3 riguardi della società Toscana Alberghi s.r.l. (fallita), ha chiarito di essersi ritualmente insinuato nel passivo fallimentare
, quale legale rappresentante dello replica a Controparte_5 Controparte_4 quanto sostenuto da parte attrice associandosi a ciascuna delle argomentazioni esposte nella comparsa di costituzione del Controparte_3
Ad ogni modo, previa autorizzazione giudiziale, ha citato la propria Compagnia di
Assicurazione per essere manlevato da qualsiasi conseguenze dovesse derivare dall'accoglimento della domanda di condanna proposta da parte attrice.
13 La società eccepisce la nullità delle domande attoree per Controparte_6 violazione degli artt. 163 commi 3° e 4° c.p.c. e dell'art. 164 commi 3 e 4° c.p.c., ritenendo che il “libello attoreo si presenti assolutamente incerto, generico ed inconferente sia sotto il profilo delle allegazioni in fatto che delle considerazioni in diritto e pone gravi problemi di legittimità del contraddittorio” e rileva “la non percepibilità” dei danni asseritamente subiti da parte attrice in diretta conseguenza delle presunte condotte illecite dello per cui ha Controparte_4 chiesto il rigetto della domanda;
in ipotesi, laddove venisse riscontrata una qualche responsabilità, la società assicurativa (previa illustrazione delle condizioni contrattuali previste dalla polizza nr 2021/03/2442647) ha chiesto di accertare la quota di corresponsabilità degli altri convenuti, al fine di diminuire eventualmente l'importo dovuto in manleva.
La causa è stata istruita documentalmente, con rigetto delle istanze di ammissione delle prove testimoniali e di CTU avanzate da parte attrice.
La causa è stata sospesa avendo parte attrice proposto ricorso per la ricusazione di questo giudice e, dopo il rigetto di tale ultimo ricorso da parte del Collegio con ordinanza dell'11.1.2024, la causa è stata riassunta dal Geom. . Controparte_2
Fissata l'udienza per la prosecuzione del giudizio, verificate le comunicazioni di rito, le parti sono state invitate a rassegnare le conclusioni per l'udienza dell'11.7.2024, come è avvenuto;
sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesse
a) Le domande rassegnate dall'attrice in sede di conclusioni – in via d'urgenza ed in rito preliminare – devono intendersi assorbite dall'esame nel merito delle doglianze attoree.
b) A fronte delle innumerevoli (e non ordinate) questioni esposte negli atti difensivi attorei e tenendo conto della lunghezza dell'atto di citazione (di nr. 48 pagine), della comparsa conclusionale (di nr. 20 pagine, ciascuna delle quali di nr. 60 righi in carattere times new roman) e di quella di replica (di nr. 18 pagg. di nr. 60 righi ciascuna), questo giudice intende adottare il modello della motivazione implicita, tecnica che è stata avallata pienamente dalla Suprema Corte, per cui è sufficiente che il giudice esponga in motivazione soltanto gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della decisione, dovendo ritenersi implicitamente disattesa ogni argomentazione logicamente incompatibile, sebbene non espressamente esaminata nella risoluzione delle varie questioni (ex multis Cass. 26 giugno 2019, n. 17066; Cass. 27 marzo 2015, n. 6205; Cass. 2 dicembre 2014, n. 25509; Cass. 12 aprile 2011, n. 8294).
14 Sulla domanda di invalidare le delibere del 2021 adottate dal Controparte_3
[...]
Mette conto rilevare che:
– rispetto all'assemblea “Ordinaria” del (che decide le gestioni ordinarie Controparte_3 dei beni comuni e la nomina dell'amministratore e anche per la sua revoca, essendo applicabile l'art. 1724 c.c. sulla revoca tacita del mandato cfr. Cass. N. 9082/2014) dovranno essere convocati SOLO i rappresentanti dei singoli Condominii facenti parte del;
Controparte_3
– rispetto a quella “Straordinaria” (che ha ad oggetto gestioni straordinarie, ad es. lavori di ristrutturazione/rifacimento delle parti comuni o la proposizione di un giudizio o l'adesione alla mediazione) dovranno essere convocati tutti i partecipanti al
Supercondominio, a prescindere dal numero.
A) La delibera del 5.1.2021 è valida.
Alla detta assemblea ha partecipato la rappresentante del 38 – Parte_4 sig.ra designata in sostituzione del sig. – legittimamente e munita dei Pt_2 Parte_5 poteri assegnategli dalla legge (e dall'assemblea che la individuò).
Lo ha presentato e fatto visionare ai rappresentanti dei singoli Controparte_4
Condominii il suo preventivo di spesa, avendolo allegato all'avviso di convocazione (v. verbale del 5.1.2021), così come infondato è il rilievo circa l'omessa acquisizione del consenso dei partecipanti all'assemblea sulla possibilità di tenere l'assemblea in forma telematica (su piattaforma , correttamente indicata nell'avviso di convocazione e CP_19 con trasmissione del link di accesso 15 minuti prima dell'ora di inizio), poiché durante il periodo della Pandemia da Covid 19, tale modalità era stata autorizzata proprio dal legislatore ex D.L. n. 104/2020 conv. in legge 13.10.2020 nr. 126 e che il consenso della maggioranza dei condomini è desumibile proprio dal fatto che ben sette su otto componenti parteciparono alla riunione senza nulla eccepire.
La copia del verbale giunto a è, sì, privo di sottoscrizione manuale del Pt_1
Presidente e del Segretario del consesso, ma, evidenzia come, in mancanza di espressa previsione normativa in relazione all'obbligo di sottoscrizione, con riferimento alla figura del Presidente, <è la natura di organo collegiale dell'assemblea condominiale che lascia presumere che essa agisca sotto la direzione del presidente, il quale ne accerta la regolare costituzione, apre e regola la discussione sugli argomenti indicati nell'ordine del giorno, indice la votazione e ne dichiara il risultato, conferendo all'assemblea concretezza di espressione comunicativa (arg. da Cass. Sez. 2, 13/11/2009, n.
24132)>>. Ebbene, <proprio perché la nomina del presidente e del segretario dell'assemblea dei
15 condomini non è prevista da alcuna norma (come anche la redazione per iscritto del verbale che non incida su diritti reali immobiliari), le eventuali irregolarità formali relative alla nomina del Presidente e del segretario dell'assemblea dei condomini non comportano l'invalidità delle delibere dell'assemblea (Cass.
Sez. 2, 16/07/1980, n. 4615; Cass. Sez. 2, 27/06/1987, 5709 e ordinanza n. 27163 del 16
Novembre 2017).
Ad ogni modo nel corrispondere al la Parte_1 Controparte_3 somma ingiuntale mediante D.I. nr. 3260/2021 [emesso proprio per ottenere dalla stessa il pagamento dei ratei (super)condominiali di cui al bilancio consuntivo approvato il
5.1.2021] e abbandonando il giudizio di opposizione al detto D.I. (R.G. 11992/2021) che si è estinto (cfr. doc. nr. 29 prodotto dal , trattandosi di allegazione Controparte_3 effettuabile in ogni stato e grado del giudizio), così facendo passare in giudicato il D.I., ex art 653 c.p.c., non può più contestare la legittimità della delibera con cui era stato, appunto, approvato il bilancio consuntivo e la relativa ripartizione delle spese condominiali (il bilancio risulta correttamente redatto anche per Tribunale di Firenze, seconda sezione civile, sentenza nr. 1369/2024 del 30.4.2024, dott.ssa Picone, prodotta dal in data 10.10.2024 in allegato alla comparsa conclusionale;
bilancio Controparte_3 redatto con il criterio “a palazzina” ormai definitivamente consacratosi come legittimo per le plurime sentenze irrevocabili emesse sul punto dal Tribunale di Firenze (tra le quali la nr. 442/2018, nr. 132/2019).
La Suprema Corte ha, infine, ribadito, anche recentemente (v. Cass. Nr.
8937/2024) come “il suddetto principio del giudicato che copre il dedotto e il deducibile trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio”), che il D.I. non opposto (o rispetto al quale viene abbandonata la causa di opposizione) acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso.
B) La delibera dell'8.3.2021 è valida.
---il delegato sig. rappresentava 1/10 dei condòmini (nr. 184) e non 1/5, CP0 nel rispetto dell'art. 67 disp att. Cc, secondo comma;
---superamento del limite di 3 deleghe a persona previsto dal regolamento condominiale: il motivo è nuovo perché proposto soltanto nella memoria ex art. 183 6°co.
n.1 ed è quindi tardivo;
ad ogni modo, tutti i limiti apposti da pattuizioni precedenti incompatibili diventano nulli in seguito alla Riforma del Condominio del 2012 che
16 ridisciplina per intero la materia e, per quel che ci riguarda, riscrive l'art. 67 disp att.
C.c. che è inderogabile ex art. 72 disp att. C.c.;
---il consesso NON ha approvato alcun lavoro straordinario o urgente, limitandosi a conferire, con la maggioranza di 334 millesimi, l'incarico all'ing. di redigere uno Per_2 studio di fattibilità, ovvero per svolgere attività propedeutica per comprendere la possibilità di operare un efficientamento energetico e di usufruire, contemporaneamente di un bonus fiscale;
il costo dell'incarico è stato ben esplicitato nella delibera e il complessivo importo riconosciuto al tecnico non è stato ripartito per millesimi bensì suddiviso per ogni unità abitativa;
anche a tale riguardo va precisato che, effettivamente, la suddivisione in parti uguali è in deroga al criterio di cui all'art. 1123 c.c., ma, rilevando lo stesso come motivo di annullabilità1 della delibera – impediente un rilievo di ufficio e una pronuncia di nullità - e riscontrando il fatto che il motivo è stato tardivamente proposto nella memoria ex art 183 sesto comma nr. 1 c.p.c., lo stesso non viene esaminato;
circa l'omessa visione da parte dell'attrice del preventivo presentato dall'ing. (perché non Per_2 allegato all'avviso di convocazione) si richiama e si condivide la pronuncia della Corte di
Appello di Milano del 20.4.2021 nr. 1234, secondo la quale “Va premesso che 'affinché la delibera di un'assemblea condominiale sia valida, è necessario che l'avviso di convocazione elenchi, sia pure in modo non analitico e minuzioso, specificamente gli argomenti da trattare sì da far comprendere i termini essenziali di essi e consentire agli aventi diritto le conseguenti determinazioni anche relativamente alla partecipazione alla deliberazione' (in ultimo, C. ord. n. 13229/19). Dunque la disposizione che stabilisce che tutti i partecipanti dell'assemblea debbano essere preventivamente informati delle questioni e delle materie sulla quali sono chiamati a deliberare, non comporta che nell'avviso di convocazione debba essere prefigurato lo sviluppo della discussione ed il risultato dell'esame dei singoli punti da parte della stessa. Ciò chiarito è emerso che l'avviso di convocazione dell'assemblea (…) conteneva l'elenco degli argomenti che sarebbero stati discussi che, peraltro, la sig.ra …. già conosceva per averli discussi e deliberati nella precedente assemblea (…). Né potrà sostenersi che la deliberazione su preventivi di spesa per lavori da eseguire nel Condominio sia invalida in caso di mancata allegazione di detti preventivi all'avviso di convocazione e ciò in quanto, per assolvere agli oneri di specificità e chiarezza dell'ordine del giorno e soddisfare il diritto d'informazione dei condomini, è sufficiente l'indicazione della materia su cui
17
deve vertere la discussione e la votazione, anche in considerazione del fatto che il condomino interessato a consultare la documentazione relativa agli interventi da eseguire, ben potrà attivarsi per visionarla presso
l'amministratore stesso ed eventualmente farsene rilasciare copie a proprie spese”; infine non è obbligatorio perché non previsto dalla legge condurre in assemblee più preventivi di più tecnici;
inoltre, non era possibile per l'assemblea individuare un'impresa ancor prima della redazione dello studio di fattibilità e del conseguente computo metrico;
---le maggioranze con le quali sono state adottate le decisioni sono regolari e correttamente, visto che erano presenti 428,436 millesimi, non è stata adottata alcuna decisione sulla possibilità di partecipare alle mediazioni in corso, rispetto alle quali occorre la partecipazione di almeno di 500,00 millesimi.
Sulla domanda di invalidare le delibere del 2019 adottate dal
[...]
Controparte_3
Parte attrice con riferimento alle delibere del 30.10.2019 e del 20.11.2019 non ha formalmente proposto in atto di ione la domanda di nullità, chiedendo, invece, che ai sensi dell'art. 101 secondo comma secondo capoverso c.c., fosse questo giudice a rilevarla successivamente alla produzione delle deliberazioni agli atti di causa (“Voglia il Tribunale adito ex art. 101 c.p.c., consentendo un'integrazione del contraddittorio, se declarare la nullità radicale delle delibere del 3.10.2019 e del 20.11.2019 del di cui ci riserviamo la produzione in Controparte_3 corso di giudizio”); inoltre, con riferimento alla delibera del 18.12.2019, parte attrice ha proposto formalmente – ma inammissibilmente per tardività - la domanda di nullità ma soltanto nelle conclusioni della memoria redatta ai sensi dell'art. 183 sesto comma nr. 1
c.p.c. depositata il 30.6.2022 (v. pag. 38).
Anche con riguardo a tale domanda il Tribunale di Firenze si è già pronunciato con sentenza nr. 1369/2024, rigettandola.
Ad ogni modo, parte attrice lamenta sostanzialmente che i rappresentanti delle palazzine non avrebbero competenza a deliberare la revoca dell'Amministratore del
Condominio e, per l'effetto, non avrebbero potuto nominare il nuovo amministratore individuandolo nello Controparte_4
L'assunto non viene condiviso.
Dalla lettura delle delibere in oggetto (prodotte dal ai doc nr. 11, Controparte_3
12 e 13 allegati alla memoria ex art 183 sesto comma nr. 2 c.p.c.), si evince che si tratta di assemblee ordinarie alle quali dovevano partecipare solo i rappresentanti dei singoli
Condominii che, con riferimento agli argomenti posti all'O.d.G., sono deputati a trattare e
18 a votare;
non vi è dubbio alcuno che l'argomento “Conferma amministratore in carica o nomina di nuovo amministratore” poteva essere discusso e deliberato.
Nel corso dell'assemblea del 20.11.2019 (in quanto in quella del 30.10.2019
l'argomento non venne discusso e rinviato) è accaduto che su otto rappresentanti presenti nr. 4 votarono per la riconferma del geom. ed altri quattro erano dissenzienti (e CP precisamente ), per cui i contrari alla riconferma del Per_3 CP0 CP4 Per_4 geom. conseguirono una maggioranza di 529,688 millesimi e i favorevoli quella CP di 470,316 millesimi.
La “non riconferma” si sostanzia in una revoca (difatti l'assemblea dei condomini può revocare in ogni tempo l'amministratore con una maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno i 500 millesimi del valore dell'edificio o con le modalità stabilite dal regolamento di condominio).
In occasione, poi, dell'assemblea del 18.12.2019, i rappresentanti CP0 Per_3
e (per il 31), con una maggioranza di 509,671 CP4 Persona_5 Parte_4 nominarono lo Controparte_4
Le delibere sono tutte regolari e valide.
Si rigetta la domanda di nullità o comunque non sono ravvisate da questo giudice situazioni che determinino la nullità delle delibere in oggetto.
Il rigetto della domanda assorbe l'esame dell'ulteriore eccezione sollevata da parte attrice nella memoria ex art. 183 sesto comma nr. 1 c.p.c. circa il difetto di rappresentanza del Supercondominio Via Perosi 2-50 in questo giudizio, poichè lo è Controparte_4 stato legittimamente nominato nella qualità di amministratore.
Inoltre, mette conto rilevare che l'amministratore (sia del che del CP_11
) non abbisogna di alcuna delibera autorizzativa a costituirsi in giudizio, Controparte_3 in quanto, specie quando l'ente collettivo viene convenuto in giudizio, è l'art. 1131 c.c. ad assicurare la sua facoltà di costituirsi in giudizio;
la giurisprudenza di legittimità costantemente afferma che la necessità dell'autorizzazione o della ratifica assembleare per la costituzione in giudizio dell'amministratore va riferita soltanto alle cause che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore, ai sensi dell'art. 1131, commi 2 e 3, cod. civ. (cfr.
Cassazione civile, sez. II, sentenza 10 gennaio 2023, n. 342).
Circa l'ulteriore rilievo attoreo – il rappresentante del civico nr. 38 sig. Parte_5 non ebbe nulla a riferire sugli esiti delle dette assemblee – è questione che non incide sulla validità delle delibere, bensì sul rapporto di mandato che si instaura tra rappresentati e rappresentato (non oggetto del presente contenzioso).
19 Sulla domanda di condanna degli amministratori (uscente e attuale) del
Supercondominio per mala gestio
Sul piano generale, mette conto rilevare che le domande di condanna al risarcimento dei danni asseritamente subiti da un condòmino per la mala gestio di un amministratore condominiale presuppongono che venga fornita la prova non solo degli inadempimenti contestati ma, soprattutto, del danno: “L'amministratore di condominio è
l'organo di gestione e di rappresentanza del e si obbliga, in virtù di apposito contratto, a CP_11 compiere uno o più atti giuridici nell'interesse di un altro soggetto;
la sua figura pertanto rientra nella fattispecie del mandato con rappresentanza in virtù dell'esplicito richiamo dell'art. 1129 c.c. il quale, tra
l'altro, prevede che, per tutto quanto non espressamente disciplinato, all'amministratore di condominio si applichino le norme sul mandato. La L. n. 220 del 2012 ha introdotto una serie di ipotesi determinanti la revoca dell'amministratore a fronte di gravi irregolarità nella gestione della res communis che, tuttavia, non possono ritenersi esaustivamente contenute nella norma anzidetta, atteso che può essere individuata la cd. mala gestio, ogni qual volta l'amministratore svolga la propria attività ponendo in essere condotte non rispondenti all'interesse comune dei rappresentati ad es. non fornendo un chiaro rendiconto del proprio operato, con conseguente violazione del dovere di diligenza ex art. 1710 c.c. ed obbligo di risarcimento del danno per la sua negligente attività”; tuttavia, anche nelle ipotesi per le quali il danno sia ritenuto in re ipsa e trovi la sua causa diretta ed immediata nella situazione illegittima posta in essere dall'amministratore, la detta presunzione attiene alla sola possibilità della sussistenza del danno ma non alla sua effettiva sussistenza e, tanto meno, alla sua entità materiale, onde permane la necessità della prova di un concreto pregiudizio ai diversi fini della determinazione quantitativa e della liquidazione di esso per equivalente pecuniario, e non è precluso al giudice il negare la risarcibilità stessa del danno ove la sua effettiva sussistenza o la sua materiale entità non risultino provate (cfr. Cass., sez. II 24 aprile 2014,
n. 9286).
Tale prova non è stata affatto fornita da parte attrice.
Ad ogni modo non si ritengono sussistenti le inadempienze contestate;
nel seguire l'ordine indicato nella esposizione dei fatti della presente sentenza, si osserva:
---circa l'omessa convocazione dell'assemblea del e del Controparte_3
entro 180 gg dalla chiusura degli esercizi (coincidente con il 30 aprile di ogni CP_11 anno), valga richiamare l'art. 26 della legge 126/2020 che, in periodo di Pandemia Covid
19, ebbe a prorogare il termine. Difatti la legge sospese il termine di presentazione dei rendiconti condominiali previsto dal punto 10 dell'art. 1130 c.c. fino alla dichiarata fine dell'emergenza Covid;
con delibera del Consiglio dei Ministri del 21.4.2021 lo stato di
20 emergenza è stato prorogato fino al 31 luglio 2021; l'art. 1 del D.L. 23.7.2021 nr. 105 ha posticipato la scadenza dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021. Il D.L. nr.
221/2021 ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31.3.2022; quindi il nuovo termine ultimo per la presentazione dei rendiconti condominiali è stato posticipato al 27/09/2022.
--- omessa consegna da parte dell'amministratore uscente allo Controparte_4 della documentazione inerente il Supercondominio e omessa consegna da parte del geom.
e del sig. all'attrice; il rilievo non è fondato, sia perché lo CP CP_4 Controparte_4 mai ha lamentato al geom .Fracasso tale mancata consegna, sia perché entrambi gli
[...] amministratori si posero a disposizione dell'attrice per consegnarle quanto necessario e previa esatta indicazione di ciò che davvero era utile;
in particolare lo a CP_4 seguito della pec del 26.2.2021 di con il quale richiedeva Le fatture fiscali e documenti Pt_1 civilistici degli ultimi 10 anni, inerenti anche al rapporto con i fornitori ed i manutentori, delle aziende che hanno svolto lavori anche di manutenzione ordinaria e straordinaria, copie dei preventivi dei lavori, e tutte le altre spese'; - copia di tutte le deleghe dei condòmini per le assemblee di approvazione bilancio dal 2017 ad oggi;
Copia di tutte le ricevute di liquidazioni sinistri in favore anche delle singole palazzine;
copia delle convocazioni delle assemblee di palazzina;
copia di tutti gli allegati ai verbali di assemblea) fece presente che una tale attività di estrazione di innumerevoli copie (o in cartaceo o previa scannerizzazione) avrebbe dovuto essere compensata economicamente (come previsto) e a tale precisazione on rispose. Pt_1
---circa la mancata attivazione degli amministratori nell'esigere i debiti maturati dalla società Toscana Alberghi s.r.l. (fallita), basti evidenziare che, invece, ad oggi il ha incassato dal fallimento quanto dovuto, indice di diligente Controparte_3 espletamento dell'attività di riscossione tipica dell'amministratore condominiale;
in particolare il geom. ebbe a presentare la domanda di insinuazione al passivo del CP fallimento in prededuzione per il Supercondominio per la somma di euro 169.038,65, anche se è stato ammesso per la minor somma di euro 134.666,67, così come risulta essere stato richiesto da parte del il relativo credito, che, Controparte_17 pur essendo reclamato, è stato liquidato dalla curatela;
relativamente alla posizione debitoria di risulta che si tratta di un debito maturato Controparte_22 successivamente alla introduzione della presente causa;
---circa l'errata contabilizzazione dei ratei condominiali dovuti dai singoli condòmini per carente documentazione contabile inerente la precedente amministrazione,
è sufficiente rilevare che parte attrice NON ha specificato in cosa sia consistito tale errore e quale sarebbe stata l'incidenza di tale “errore” sull'importo dei propri ratei condominiali di cui al bilancio del 5.1.2021, ormai non più contestabile;
21 ---non vi è prova di ammanchi di cassa e di prelievi non giustificati effettuati dagli amministratori dai conti correnti;
l'attrice non ha indicato alcuna circostanza dalla quale ha desunto un fatto così grave, non ha indicato l'entità dei prelievi e le date, né fornisce prove certe su pagamenti in favore di terzi (quali?) senza giustificazioni e indica azioni concrete degli amministratori per cui si sarebbero rivolti per ottenere liquidità solo ai c.d.
“buoni pagatori”; illazioni che non inficiano comunque la validità dei bilanci redatti e la loro aderenza al vero;
---sulla asserita illegittimità del riparto delle spese del Supercondominio per palazzine e non per singole unità immobiliari si rinvia infra e, per l'effetto, on ha Pt_1 diritto ad alcuna restituzione di oneri già pagati in base ad un criterio legittimo;
---sull'omesso esperimento di azioni avverso l'impresa appaltatrice addetta alla rilevazione dei consumi del gas, si richiama il fatto che ogni iniziativa giudiziale dell'amministratore deve essere deliberata dall'assemblea che, invece, ha ritenuto di non intervenire;
sui guasti che avrebbero interessato le tubazioni idrauliche e sulle carenze di intervento da parte della ditta idraulica AGF, parte attrice si limita a riferirla senza però specificare i casi in cui gli interventi di tale manutentore non siano stati risolutivi, tali da far “scattare” in favore del le garanzie del contratto di appalto stipulato;
Controparte_3 medesime considerazioni valgono per le asserite inadempienze della società CP3 che ebbe a porre in opera le valvole;
è stata l'assemblea a non deliberare nulla a tale proposito per cui l'amministratore non poteva agire;
---ogni questione riguardante i lavori edili di ristrutturazione che
[...] sta ponendo in essere presso la palazzina del civico nr 38 vi è da riscontrare CP2 che il geom. ebbe ad indire nel luglio 2021 assemblea per discutere di esse;
CP ancora una volta l'assemblea ha deliberato di non intervenire.
Sulla domanda di manleva
Essendo stata rigettata la domanda di condanna di per Controparte_5 responsabilità da mala gestio, non deve essere esaminata la domanda di manleva.
Sulla domanda di condanna dei convenuti ex art. 96 c.p.c.
La domanda non viene accolta attesa la soccombenza di parte attrice.
Sulle spese processuali
Si applica il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c..
Nella liquidazione del compenso professionale dei legali dei convenuti, si terrà conto del criterio medio previsto per le cause di valore indeterminabile (nella nota di iscrizione della causa a ruolo non vi è indicazione di sorta) di complessità minima dal Dm
22 55/2014 per le fasi di studio ed introduttiva e del criterio medio previsto dal Dm
147/2022 per la fase istruttoria (riconosciuta a metà perché sono state depositate solo le memorie ex art 183 6° c.p.c.) e decisoria, pur tenendo conto delle numerose e complesse questioni giuridiche introdotte dall'attrice, del significativo impegno nello studio e nella redazione degli atti difensivi da parte dei convenuti, della non aderenza, da parte del legale di parte attrice, ai principi di “sinteticità e di chiarezza” cui dovrebbero conformarsi gli atti processuali;
ciò in applicazione degli artt. 46 e 47 disp. att. c.p.c. modificati dal D.lgs.
149/2022.
Si ritiene invece di compensare le spese processuali della Compagnia assicurativa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando:
---rigetta tutte le domande attoree e per l'effetto non viene esaminata la domanda di manleva proposta da (legale rappresentante dello Controparte_5 Controparte_4 avverso Controparte_6
---rigetta la domanda attorea di condanna dei convenuti per “responsabilità processuale”;
---condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuno dei convenuti, liquidate in euro 6.572,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
---compensa le spese processuali della terza chiamata in causa.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Firenze, 1 gennaio 2025
Il giudice on.
Liliana Anselmo
23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In materia di condominio degli edifici, sono nulle tutte le deliberazioni con le quali a maggioranza vengano o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, considerato che si tratta di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c. Invece, sono meramente annullabili le deliberazioni relative alla ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione. In quest'ultimo caso si tratta infatti di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c. Tribunale Torino sez. VIII, 10/06/2022, n.2574