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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/12/2025, n. 1708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1708 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 947/2024 RG promossa da
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avvocato Annalisa MANES
contro nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avvocati CP_1
DR TO e UD LL ST
In punto: modifica condizioni di divorzio
Conclusioni del ricorrente:
1 1-In via principale:
1.1- Accertarsi e dichiararsi la sopravvenuta carenza in capo alla resistente CP_1
dei requisiti necessari a percepire l'assegno divorzile di cui alla sentenza di
[...]
divorzio del Tribunale di Vicenza N. 2674/2019 pubblicata il 30/12/2019, per tutti i motivi dedotti nel ricorso introduttivo, in particolare stante il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della stessa o, comunque, dovendosi imputare il protrarsi ad oggi del suo stato di inoccupazione lavorativa e di dipendenza economica a sua colpa o scelta;
1.2- Revocarsi, per l'effetto, l'obbligo in capo al ricorrente di Parte_1
corrispondere alla resistente l'assegno di divorzio (aggiornato Istat ad €.406,00) di cui alla sentenza summenzionata, dichiarandosi che nulla è più dovuto a tal titolo dal ricorrente a far data dalla domanda (o dalla diversa decorrenza, anche anteriore,
ritenuta di giustizia);
2- In via subordinata, nella denegata (ed assurda) ipotesi si ritenesse tuttora spettante alla resistente l'assegno divorzile, ridursi la sua entità ad €.100,00 mensili, con decorrenza dalla data della domanda (o dalla data, anche antecedente, ritenuta di giustizia), per tutte le ragioni riportate nella parte motiva del presente ricorso;
3- Ferme le restanti condizioni di cui alla citata sentenza di divorzio;
4- Spese legali e compensi di causa integralmente rifusi.
5- In via istruttoria (e senza alcuna inversione dell'onere probatorio), si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie di cui al ricorso introduttivo e, nello specifico, delle
2 seguenti:
5.2- Disporsi, anche d'ufficio, le indagini di Polizia Tributaria al fine di accertare compiutamente l'effettiva capacità patrimoniale e reddituale della resistente anche in relazione alla sua reale situazione lavorativa dal 2019 ad oggi, stanti i plurimi elementi probatori ed indiziari forniti da parte ricorrente ed attestanti la palese inconciliabilità tra le 'limitate' risorse economiche che presumibilmente emergeranno dalla sua documentazione fiscale/contabile/bancaria ed il suo effettivo tenore di vita attuale,
corroborato anche dalla produzione sub all. 18;
5.4- Disporsi l'interpello formale della resistente e la prova per testi sulle circostanze di fatto di cui al ricorso introduttivo e quantomeno sulle seguenti:
1- Vero che negli anni novanta ha lavorato come operaia presso la ditta CP_1
Nike produttrice di lampade e lampadine, nello stabilimento aziendale di IO (Vi)
Zona industriale, dal lunedì al venerdì per otto ore giornaliere;
2- Vero che , dal 2019 ad oggi, ha lavorato e lavora tuttora come addetta CP_1
alle pulizie presso lo studio dentistico Smiley Dental Care di San IT di NO
(Vi) dal lunedì al venerdì dalle 6,30 alle 8,00 circa;
3- Vero che ha lavorato sempre con mansioni di pulizie per lo studio dentistico CP_1
Smiley Dental Care di San IT di NO (Vi), all'epoca Poliambulatorio San IT,
dal 2010 in poi;
4- Vero che , dal 2019 ad oggi, ha lavorato e lavora tuttora come addetta CP_1
alle pulizie presso l'abitazione dei FR di IO (Vi), Zona industriale, adiacente
3 alla omonima fioreria, al lunedì mattina per quattro ore;
5- Vero che , dal 2019 ad oggi, ha lavorato e lavora tuttora come addetta CP_1
alle pulizie sia presso il Laboratorio Odontotecnico Fb 85 di ZZ LU e FA
IA di San IT di NO (Vi), sia presso la sede operativa dello stesso di Via
Collareo 54 a IO (Vi), oltre che presso l'abitazione privata dello stesso LU
ZZ sempre a San IT di NO (Vi);
6- Vero che, con i lavori di cui ai cap. 2, 4 e 5, ha coperto e copre tuttora CP_1
l'orario lavorativo dal lunedì al venerdì mattino per minimo quattro ore, oltre a due/tre pomeriggi a settimana sempre per quattro ore;
7- Vero che è in una relazione di coppia con (di cui si CP_1 CP_2
rammostrano le immagini, doc. 18) quantomeno dal 2021 ad oggi;
8- Vero che nell'estate del 2023 è stata vista in compagnia di CP_1 CP_2
passeggiare mano nella mano per le vie del centro di IO (Vi);
[...]
9- Vero che nel frangente di cui al cap. 5 erano presenti, assieme a e , CP_1 CP_2
anche le due figlie di quest'ultimo;
10- Vero che da 2021 ha frequentato, e frequenta tuttora, l'abitazione di CP_2
e viceversa, salvo i periodi di assenza per trasferte lavorative all'estero CP_1
di ; CP_2
11- Vero che dal 2019 ad oggi ha effettuato vacanze, viaggi, gite anche CP_1
in montagna, ed ha partecipato a concerti, pranzi, cene e feste varie;
4 12- Vero che dal 2019 ad oggi ha frequentato corsi di yoga e meditazione CP_1
presso la dr.ssa e il Centro estetico Anna di San IT di NO, Per_1 CP_3
come da immagini tratte da Facebook che si rammostrano (doc. 18).
Si indicano a testi i soggetti già indicati nel ricorso introduttivo.
Conclusioni della resistente:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
-in via principale, rigettare le domande del ricorrente per i motivi sopra esposti;
-in via subordinata, accertata l'eventuale e non provata diminuzione del reddito del ricorrente, disporre la riduzione dell'assegno di mantenimento attualmente pari ad €
415,80 (con rivalutazione ISTAT ad agosto 2025) in misura proporzionale alla riduzione del reddito netto mensile percepito dal sig. . Parte_1
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Si insiste in ordine alle istanze istruttorie come formulate negli atti difensivi dimessi.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 2674/2018 del 30.12.2019, resa su conformi conclusioni delle parti, il
Tribunale di Vicenza, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data 26.3.1994 e faceva CP_1 Parte_1
obbligo a quest'ultimo di corrispondere alla controparte un assegno divorzile di 350
euro mensili.
Con ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c. adiva l'intestato Tribunale Parte_1
chiedendo di modificare l'assetto economico del divorzio azzerando o, in subordine,
riducendo a 100 euro mensili l'assegno a proprio carico (di attuali 406 euro mensili per
5 effetto della rivalutazione) in favore dell'ex moglie.
Sosteneva il ricorrente che, rispetto al tempo degli accordi di divorzio, la propria condizione reddituale fosse peggiorata per effetto del pensionamento anticipato ottenuto quale lavoratore precoce. Deduceva altresì che nonostante CP_1
il tempo trascorso, non si fosse attivata proficuamente per reperire una regolare occupazione, preferendo svolgere lavori di pulizia irregolari dai quali, comunque,
ricavava un reddito auto sufficiente ed avesse instaurato una stabile relazione sentimentale con tale che aveva contribuito a rafforzare la sua CP_2
sicurezza economica.
Con comparsa in data 17.5.2024 si costituiva in giudizio contestando CP_1
il fondamento dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
In via subordinata, per il caso il Tribunale avesse ritenuto provata la contrazione reddituale di , chiedeva che l'assegno divorzile in proprio favore Parte_1
fosse ridotto in misura proporzionale a tale riduzione.
All'udienza dell'11.6.2024, fissata a soli fini conciliativi, le parti comparivano personalmente avanti il Giudice Relatore, rendendo le dichiarazioni riportate a verbale e formulando le rispettive proposte conciliative.
In tale sede si dichiarava disposta ad accettare la riduzione a 250 CP_1
euro mensili dell'assegno divorzile;
in alternativa chiedeva il riconoscimento di una somma una tantum di almeno 50.000 euro. rifiutava la proposta Parte_1
e si dichiarava pronto a riconoscere all'ex moglie un assegno divorzile una tantum di
10.000 euro .
All'esito dell'udienza del 3.12.2024, fissata per gli adempimenti di cui all'art. 473 bis 21
c.p.c., il Giudice Relatore si riservata e, con ordinanza in data 4.12.2024, ammetteva
6 in parte le prove orali richieste dal ricorrente ed ordinava all' di produrre in giudizio CP_4
l'estratto storico contributivo / previdenziale relativo alla resistente CP_1
All'udienza dell'11.4.2025 veniva assunto l'interrogatorio formale di CP_1
ed escussa la teste . Tes_1
All'udienza del 27.11.2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate.
Preliminarmente deve in questa sede confermarsi il giudizio di inammissibilità
espresso dal Giudice Relatore con ordinanza in data 4.12.2024 riguardo alle istanze istruttorie non ammesse delle parti, reiterate in sede di conclusioni.
Invero, i capitoli di prova orale articolati da in ricorso attengono Parte_1
a circostanze irrilevanti (capitoli 1, 3, 7, 8, 9, 10) o sono formulati genericamente
(capitoli 11, 12).
Le indagini di Polizia Tributaria e la CTU richieste dal ricorrente sono esplorative e superflue.
Nessuna istanza istruttoria risulta avanzata da CP_1
Venendo all'esame del merito, ritiene il Collegio che la domanda proposta da sia solo in parte fondata e vada accolta per quanto di ragione. Parte_1
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza i “giustificati motivi” la cui sopravvenienza consente (ai sensi dell'art. 9 primo comma legge 898/1970, oggi art. 473 bis 29 c.p.c.) di rivedere le determinazioni adottate in sede di divorzio, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati;
è inoltre onere dell'interessato che agisca per la modifica delle condizioni del divorzio dimostrare che
7 tali sopravvenienze abbiano comportato un sostanziale ed effettivo mutamento della situazione rispetto a quella valutata ai fini della determinazione delle condizioni del divorzio.
Nella fattispecie è documentato in atti (si veda il documento n. 19 di parte ricorrente)
che, a partire dall'1.4.2024, è stato collocato in quiescenza. Parte_1
Per effetto di tale pensionamento il ricorrente ha indubbiamente subito una contrazione reddituale.
Invero, come si evince dal documento n. 9 allegato al ricorso, nel 2019, anno in cui furono raggiunti gli accordi di divorzio, aveva dichiarato un Parte_1
reddito complessivo di euro 27.936 che, al netto dell'imposta (euro 4.646) ammontava ad euro 23.290, pari ad euro 1.940,33 mensili (23.290 : 12).
Attualmente, come si evince dal documento n. 19 di parte ricorrente, Parte_1
percepisce una pensione di euro 1.514,75 mensili, oltre alla tredicesima
[...]
mensilità di euro 1.051,18.
Il reddito netto mensile attuale del ricorrente ammonta ad euro 1.602,75 per 12
mensilità.
Pertanto la contrazione reddituale subita da per effetto del suo Parte_1
collocamento in quiescenza è del 17% circa.
Quanto alla posizione di risulta documentato in atti (si veda l'estratto CP_1
conto previdenziale pervenuto dall' ) che la stessa, dall'anno 2009, e quindi da CP_4
epoca precedente al divorzio, è priva di occupazione.
Va però considerato che la resistente, per sua stessa ammissione (si vedano le dichiarazioni rese al Giudice Relatore all'udienza dell'11.6.2024, nonché all'udienza dell'11.4.2025 in risposta all'interpello) svolge in modo irregolare e precario lavori di
8 pulizia.
La circostanza è emersa anche dalla deposizione della teste , la quale Tes_1
ha dichiarato di aver visto, nell'anno 2022, svolgere lavori di pulizia CP_1
presso l'abitazione di tali sig.ri RO a IO.
Non vi è prova, che doveva essere fornita dal ricorrente, che abbia CP_1
intrapreso in modo irregolare l'attività di colf in epoca successiva al divorzio.
Anzi deve ritenersi, alla luce della stessa formulazione dei capitoli di prova orale di parte ricorrente (cap.2: Vero che , dal 2019 ad oggi, ha lavorato e lavora CP_1
tuttora come addetta alle pulizie presso lo studio dentistico Smiley Dental Care di San
IT di NO (Vi) dal lunedì al venerdì dalle 6,30 alle 8,00 circa; cap. 3: Vero che
ha lavorato sempre con mansioni di pulizie per lo studio dentistico Smiley CP_1
Dental Care di San IT di NO (Vi), all'epoca Poliambulatorio San IT, dal 2010
in poi;
cap.4: Vero che , dal 2019 ad oggi, ha lavorato e lavora tuttora CP_1
come addetta alle pulizie presso l'abitazione dei FR di IO (Vi), Zona
industriale, adiacente alla omonima fioreria, al lunedì mattina per quattro ore;
cap.5: Vero che , dal 2019 ad oggi, ha lavorato e lavora tuttora come CP_1
addetta alle pulizie sia presso il Laboratorio Odontotecnico Fb 85 di ZZ LU e
FA IA di San IT di NO (Vi), sia presso la sede operativa dello stesso di
Via Collareo 54 a IO (Vi), oltre che presso l'abitazione privata dello stesso LU
ZZ sempre a San IT di NO) che tali attività lavorative irregolari fossero in essere già al tempo del divorzio nel dicembre del 2019 e che dalle stesse CP_1
non ritraesse un reddito tale da mantenersi autonomamente, tanto che i coniugi
[...]
concordarono in suo favore un assegno divorzile di 350 euro mensili con funzione chiaramente assistenziale.
9 Non è stato dedotto e tanto meno provato nel presente giudizio che il lavoro di colf in
nero svolto dalla si sia incrementato in epoca successiva agli accordi di CP_1
divorzio.
Peraltro, costituisce dato di comune esperienza che un lavoro siffatto, richiedendo energie e resistenza fisica non più proprie di una donna di quasi 60, vada inevitabilmente scemando con l'avanzare dell'età .
In ogni caso a deve sicuramente imputarsi l'inosservanza del noto CP_1
principio dell'autoresponsabilità economica gravante sugli ex coniugi (da bilanciarsi con quello della solidarietà post coniugale) per non essersi attivata, successivamente al divorzio, per reperire un'occupazione in regola, anche come addetta alle pulizie,
preferendo continuare a svolgere lavori non regolarizzati, i cui proventi sono di difficile accertamento e quantificazione.
Nessuna rilevanza può infine attribuirsi, al fine di revocare l'assegno divorzile a carico di , alla pacifica relazione sentimentale intrapresa da Parte_1 CP_1
con tale in mancanza di prova della sussistenza di un progetto
[...] CP_2
di vita tra la resistente ed il suo nuovo partner da cui discendano reciproci impegni di assistenza morale e materiale (sul punto si veda Cassazione 19.12.2024 n. 4323).
Tanto premesso, reputa equo il Tribunale ridurre a 250 euro mensili l'assegno divorzile in favore di a carico di . CP_1 Parte_1
Atteso l'esito del giudizio, le spese vanno compensate tra le parti in ragione della metà.
La residua metà di dette spese (liquidate come da dispositivo, applicando i valori medi di cui al DM Giustizia n. 55/2014 e successive modifiche, relative alle cause di valore indeterminabile, complessità bassa) va posta a carico di che, Parte_1
rifiutando immotivatamente la proposta conciliativa formulata dalla controparte
10 all'udienza dell'11.6.2024, ha reso necessaria la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di divorzio delle parti di cui alla sentenza n. 2674/2019 del Tribunale di Vicenza, così provvede:
a)riduce, con decorrenza dalla domanda, a 250 euro mensili il contributo dovuto da a a titolo di assegno divorzile;
Parte_1 CP_1
b) compensa le spese di lite in ragione della metà;
c)condanna a rifondere alla controparte la metà delle spese di Parte_1
lite che liquida in detta misura in euro 3.808 a titolo di compensi, oltre a spese generali,
IVA e CPA.
Vicenza, così deciso nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 947/2024 RG promossa da
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avvocato Annalisa MANES
contro nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avvocati CP_1
DR TO e UD LL ST
In punto: modifica condizioni di divorzio
Conclusioni del ricorrente:
1 1-In via principale:
1.1- Accertarsi e dichiararsi la sopravvenuta carenza in capo alla resistente CP_1
dei requisiti necessari a percepire l'assegno divorzile di cui alla sentenza di
[...]
divorzio del Tribunale di Vicenza N. 2674/2019 pubblicata il 30/12/2019, per tutti i motivi dedotti nel ricorso introduttivo, in particolare stante il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della stessa o, comunque, dovendosi imputare il protrarsi ad oggi del suo stato di inoccupazione lavorativa e di dipendenza economica a sua colpa o scelta;
1.2- Revocarsi, per l'effetto, l'obbligo in capo al ricorrente di Parte_1
corrispondere alla resistente l'assegno di divorzio (aggiornato Istat ad €.406,00) di cui alla sentenza summenzionata, dichiarandosi che nulla è più dovuto a tal titolo dal ricorrente a far data dalla domanda (o dalla diversa decorrenza, anche anteriore,
ritenuta di giustizia);
2- In via subordinata, nella denegata (ed assurda) ipotesi si ritenesse tuttora spettante alla resistente l'assegno divorzile, ridursi la sua entità ad €.100,00 mensili, con decorrenza dalla data della domanda (o dalla data, anche antecedente, ritenuta di giustizia), per tutte le ragioni riportate nella parte motiva del presente ricorso;
3- Ferme le restanti condizioni di cui alla citata sentenza di divorzio;
4- Spese legali e compensi di causa integralmente rifusi.
5- In via istruttoria (e senza alcuna inversione dell'onere probatorio), si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie di cui al ricorso introduttivo e, nello specifico, delle
2 seguenti:
5.2- Disporsi, anche d'ufficio, le indagini di Polizia Tributaria al fine di accertare compiutamente l'effettiva capacità patrimoniale e reddituale della resistente anche in relazione alla sua reale situazione lavorativa dal 2019 ad oggi, stanti i plurimi elementi probatori ed indiziari forniti da parte ricorrente ed attestanti la palese inconciliabilità tra le 'limitate' risorse economiche che presumibilmente emergeranno dalla sua documentazione fiscale/contabile/bancaria ed il suo effettivo tenore di vita attuale,
corroborato anche dalla produzione sub all. 18;
5.4- Disporsi l'interpello formale della resistente e la prova per testi sulle circostanze di fatto di cui al ricorso introduttivo e quantomeno sulle seguenti:
1- Vero che negli anni novanta ha lavorato come operaia presso la ditta CP_1
Nike produttrice di lampade e lampadine, nello stabilimento aziendale di IO (Vi)
Zona industriale, dal lunedì al venerdì per otto ore giornaliere;
2- Vero che , dal 2019 ad oggi, ha lavorato e lavora tuttora come addetta CP_1
alle pulizie presso lo studio dentistico Smiley Dental Care di San IT di NO
(Vi) dal lunedì al venerdì dalle 6,30 alle 8,00 circa;
3- Vero che ha lavorato sempre con mansioni di pulizie per lo studio dentistico CP_1
Smiley Dental Care di San IT di NO (Vi), all'epoca Poliambulatorio San IT,
dal 2010 in poi;
4- Vero che , dal 2019 ad oggi, ha lavorato e lavora tuttora come addetta CP_1
alle pulizie presso l'abitazione dei FR di IO (Vi), Zona industriale, adiacente
3 alla omonima fioreria, al lunedì mattina per quattro ore;
5- Vero che , dal 2019 ad oggi, ha lavorato e lavora tuttora come addetta CP_1
alle pulizie sia presso il Laboratorio Odontotecnico Fb 85 di ZZ LU e FA
IA di San IT di NO (Vi), sia presso la sede operativa dello stesso di Via
Collareo 54 a IO (Vi), oltre che presso l'abitazione privata dello stesso LU
ZZ sempre a San IT di NO (Vi);
6- Vero che, con i lavori di cui ai cap. 2, 4 e 5, ha coperto e copre tuttora CP_1
l'orario lavorativo dal lunedì al venerdì mattino per minimo quattro ore, oltre a due/tre pomeriggi a settimana sempre per quattro ore;
7- Vero che è in una relazione di coppia con (di cui si CP_1 CP_2
rammostrano le immagini, doc. 18) quantomeno dal 2021 ad oggi;
8- Vero che nell'estate del 2023 è stata vista in compagnia di CP_1 CP_2
passeggiare mano nella mano per le vie del centro di IO (Vi);
[...]
9- Vero che nel frangente di cui al cap. 5 erano presenti, assieme a e , CP_1 CP_2
anche le due figlie di quest'ultimo;
10- Vero che da 2021 ha frequentato, e frequenta tuttora, l'abitazione di CP_2
e viceversa, salvo i periodi di assenza per trasferte lavorative all'estero CP_1
di ; CP_2
11- Vero che dal 2019 ad oggi ha effettuato vacanze, viaggi, gite anche CP_1
in montagna, ed ha partecipato a concerti, pranzi, cene e feste varie;
4 12- Vero che dal 2019 ad oggi ha frequentato corsi di yoga e meditazione CP_1
presso la dr.ssa e il Centro estetico Anna di San IT di NO, Per_1 CP_3
come da immagini tratte da Facebook che si rammostrano (doc. 18).
Si indicano a testi i soggetti già indicati nel ricorso introduttivo.
Conclusioni della resistente:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
-in via principale, rigettare le domande del ricorrente per i motivi sopra esposti;
-in via subordinata, accertata l'eventuale e non provata diminuzione del reddito del ricorrente, disporre la riduzione dell'assegno di mantenimento attualmente pari ad €
415,80 (con rivalutazione ISTAT ad agosto 2025) in misura proporzionale alla riduzione del reddito netto mensile percepito dal sig. . Parte_1
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Si insiste in ordine alle istanze istruttorie come formulate negli atti difensivi dimessi.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 2674/2018 del 30.12.2019, resa su conformi conclusioni delle parti, il
Tribunale di Vicenza, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data 26.3.1994 e faceva CP_1 Parte_1
obbligo a quest'ultimo di corrispondere alla controparte un assegno divorzile di 350
euro mensili.
Con ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c. adiva l'intestato Tribunale Parte_1
chiedendo di modificare l'assetto economico del divorzio azzerando o, in subordine,
riducendo a 100 euro mensili l'assegno a proprio carico (di attuali 406 euro mensili per
5 effetto della rivalutazione) in favore dell'ex moglie.
Sosteneva il ricorrente che, rispetto al tempo degli accordi di divorzio, la propria condizione reddituale fosse peggiorata per effetto del pensionamento anticipato ottenuto quale lavoratore precoce. Deduceva altresì che nonostante CP_1
il tempo trascorso, non si fosse attivata proficuamente per reperire una regolare occupazione, preferendo svolgere lavori di pulizia irregolari dai quali, comunque,
ricavava un reddito auto sufficiente ed avesse instaurato una stabile relazione sentimentale con tale che aveva contribuito a rafforzare la sua CP_2
sicurezza economica.
Con comparsa in data 17.5.2024 si costituiva in giudizio contestando CP_1
il fondamento dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
In via subordinata, per il caso il Tribunale avesse ritenuto provata la contrazione reddituale di , chiedeva che l'assegno divorzile in proprio favore Parte_1
fosse ridotto in misura proporzionale a tale riduzione.
All'udienza dell'11.6.2024, fissata a soli fini conciliativi, le parti comparivano personalmente avanti il Giudice Relatore, rendendo le dichiarazioni riportate a verbale e formulando le rispettive proposte conciliative.
In tale sede si dichiarava disposta ad accettare la riduzione a 250 CP_1
euro mensili dell'assegno divorzile;
in alternativa chiedeva il riconoscimento di una somma una tantum di almeno 50.000 euro. rifiutava la proposta Parte_1
e si dichiarava pronto a riconoscere all'ex moglie un assegno divorzile una tantum di
10.000 euro .
All'esito dell'udienza del 3.12.2024, fissata per gli adempimenti di cui all'art. 473 bis 21
c.p.c., il Giudice Relatore si riservata e, con ordinanza in data 4.12.2024, ammetteva
6 in parte le prove orali richieste dal ricorrente ed ordinava all' di produrre in giudizio CP_4
l'estratto storico contributivo / previdenziale relativo alla resistente CP_1
All'udienza dell'11.4.2025 veniva assunto l'interrogatorio formale di CP_1
ed escussa la teste . Tes_1
All'udienza del 27.11.2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate.
Preliminarmente deve in questa sede confermarsi il giudizio di inammissibilità
espresso dal Giudice Relatore con ordinanza in data 4.12.2024 riguardo alle istanze istruttorie non ammesse delle parti, reiterate in sede di conclusioni.
Invero, i capitoli di prova orale articolati da in ricorso attengono Parte_1
a circostanze irrilevanti (capitoli 1, 3, 7, 8, 9, 10) o sono formulati genericamente
(capitoli 11, 12).
Le indagini di Polizia Tributaria e la CTU richieste dal ricorrente sono esplorative e superflue.
Nessuna istanza istruttoria risulta avanzata da CP_1
Venendo all'esame del merito, ritiene il Collegio che la domanda proposta da sia solo in parte fondata e vada accolta per quanto di ragione. Parte_1
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza i “giustificati motivi” la cui sopravvenienza consente (ai sensi dell'art. 9 primo comma legge 898/1970, oggi art. 473 bis 29 c.p.c.) di rivedere le determinazioni adottate in sede di divorzio, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati;
è inoltre onere dell'interessato che agisca per la modifica delle condizioni del divorzio dimostrare che
7 tali sopravvenienze abbiano comportato un sostanziale ed effettivo mutamento della situazione rispetto a quella valutata ai fini della determinazione delle condizioni del divorzio.
Nella fattispecie è documentato in atti (si veda il documento n. 19 di parte ricorrente)
che, a partire dall'1.4.2024, è stato collocato in quiescenza. Parte_1
Per effetto di tale pensionamento il ricorrente ha indubbiamente subito una contrazione reddituale.
Invero, come si evince dal documento n. 9 allegato al ricorso, nel 2019, anno in cui furono raggiunti gli accordi di divorzio, aveva dichiarato un Parte_1
reddito complessivo di euro 27.936 che, al netto dell'imposta (euro 4.646) ammontava ad euro 23.290, pari ad euro 1.940,33 mensili (23.290 : 12).
Attualmente, come si evince dal documento n. 19 di parte ricorrente, Parte_1
percepisce una pensione di euro 1.514,75 mensili, oltre alla tredicesima
[...]
mensilità di euro 1.051,18.
Il reddito netto mensile attuale del ricorrente ammonta ad euro 1.602,75 per 12
mensilità.
Pertanto la contrazione reddituale subita da per effetto del suo Parte_1
collocamento in quiescenza è del 17% circa.
Quanto alla posizione di risulta documentato in atti (si veda l'estratto CP_1
conto previdenziale pervenuto dall' ) che la stessa, dall'anno 2009, e quindi da CP_4
epoca precedente al divorzio, è priva di occupazione.
Va però considerato che la resistente, per sua stessa ammissione (si vedano le dichiarazioni rese al Giudice Relatore all'udienza dell'11.6.2024, nonché all'udienza dell'11.4.2025 in risposta all'interpello) svolge in modo irregolare e precario lavori di
8 pulizia.
La circostanza è emersa anche dalla deposizione della teste , la quale Tes_1
ha dichiarato di aver visto, nell'anno 2022, svolgere lavori di pulizia CP_1
presso l'abitazione di tali sig.ri RO a IO.
Non vi è prova, che doveva essere fornita dal ricorrente, che abbia CP_1
intrapreso in modo irregolare l'attività di colf in epoca successiva al divorzio.
Anzi deve ritenersi, alla luce della stessa formulazione dei capitoli di prova orale di parte ricorrente (cap.2: Vero che , dal 2019 ad oggi, ha lavorato e lavora CP_1
tuttora come addetta alle pulizie presso lo studio dentistico Smiley Dental Care di San
IT di NO (Vi) dal lunedì al venerdì dalle 6,30 alle 8,00 circa; cap. 3: Vero che
ha lavorato sempre con mansioni di pulizie per lo studio dentistico Smiley CP_1
Dental Care di San IT di NO (Vi), all'epoca Poliambulatorio San IT, dal 2010
in poi;
cap.4: Vero che , dal 2019 ad oggi, ha lavorato e lavora tuttora CP_1
come addetta alle pulizie presso l'abitazione dei FR di IO (Vi), Zona
industriale, adiacente alla omonima fioreria, al lunedì mattina per quattro ore;
cap.5: Vero che , dal 2019 ad oggi, ha lavorato e lavora tuttora come CP_1
addetta alle pulizie sia presso il Laboratorio Odontotecnico Fb 85 di ZZ LU e
FA IA di San IT di NO (Vi), sia presso la sede operativa dello stesso di
Via Collareo 54 a IO (Vi), oltre che presso l'abitazione privata dello stesso LU
ZZ sempre a San IT di NO) che tali attività lavorative irregolari fossero in essere già al tempo del divorzio nel dicembre del 2019 e che dalle stesse CP_1
non ritraesse un reddito tale da mantenersi autonomamente, tanto che i coniugi
[...]
concordarono in suo favore un assegno divorzile di 350 euro mensili con funzione chiaramente assistenziale.
9 Non è stato dedotto e tanto meno provato nel presente giudizio che il lavoro di colf in
nero svolto dalla si sia incrementato in epoca successiva agli accordi di CP_1
divorzio.
Peraltro, costituisce dato di comune esperienza che un lavoro siffatto, richiedendo energie e resistenza fisica non più proprie di una donna di quasi 60, vada inevitabilmente scemando con l'avanzare dell'età .
In ogni caso a deve sicuramente imputarsi l'inosservanza del noto CP_1
principio dell'autoresponsabilità economica gravante sugli ex coniugi (da bilanciarsi con quello della solidarietà post coniugale) per non essersi attivata, successivamente al divorzio, per reperire un'occupazione in regola, anche come addetta alle pulizie,
preferendo continuare a svolgere lavori non regolarizzati, i cui proventi sono di difficile accertamento e quantificazione.
Nessuna rilevanza può infine attribuirsi, al fine di revocare l'assegno divorzile a carico di , alla pacifica relazione sentimentale intrapresa da Parte_1 CP_1
con tale in mancanza di prova della sussistenza di un progetto
[...] CP_2
di vita tra la resistente ed il suo nuovo partner da cui discendano reciproci impegni di assistenza morale e materiale (sul punto si veda Cassazione 19.12.2024 n. 4323).
Tanto premesso, reputa equo il Tribunale ridurre a 250 euro mensili l'assegno divorzile in favore di a carico di . CP_1 Parte_1
Atteso l'esito del giudizio, le spese vanno compensate tra le parti in ragione della metà.
La residua metà di dette spese (liquidate come da dispositivo, applicando i valori medi di cui al DM Giustizia n. 55/2014 e successive modifiche, relative alle cause di valore indeterminabile, complessità bassa) va posta a carico di che, Parte_1
rifiutando immotivatamente la proposta conciliativa formulata dalla controparte
10 all'udienza dell'11.6.2024, ha reso necessaria la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di divorzio delle parti di cui alla sentenza n. 2674/2019 del Tribunale di Vicenza, così provvede:
a)riduce, con decorrenza dalla domanda, a 250 euro mensili il contributo dovuto da a a titolo di assegno divorzile;
Parte_1 CP_1
b) compensa le spese di lite in ragione della metà;
c)condanna a rifondere alla controparte la metà delle spese di Parte_1
lite che liquida in detta misura in euro 3.808 a titolo di compensi, oltre a spese generali,
IVA e CPA.
Vicenza, così deciso nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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