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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 17/02/2026, n. 1411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1411 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1411/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente
PICCIONE DOMENICO, TO
MA GIORGIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1133/2024 depositato il 14/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230002000585000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230002000585000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Come in narrativa)
Resistente/Appellato: (Come in narrativa)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 29320230002000585000, notificata in data 16 settembre 2023, per l'importo complessivo di euro
21.586,29, emessa dall'Agenzia delle Entrate – CO su incarico dell'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Catania – Ufficio Territoriale di Catania.
Dalla cartella e dall'estratto di ruolo prodotto in giudizio risulta che la pretesa trae origine da liquidazione automatizzata ex art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 relativa ai periodi d'imposta 2017 e 2018, iscritti a ruolo ordinario rispettivamente con:
ruolo n. 2023/250078 (anno 2017), per euro 6.723,42; ruolo n. 2023/250148 (anno 2018), per euro 14.856,99.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità della cartella per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 25 del D.P.R.
602/1973, sostenendo che la notifica, avvenuta il 16/09/2023, fosse tardiva rispetto ai termini triennali decorrenti dalla presentazione delle dichiarazioni.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – CO, in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale, in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che le censure formulate dal ricorrente attenessero a profili afferenti alla fase di formazione del ruolo e, dunque, a valutazioni di esclusiva competenza dell'Ente impositore, cui spettano la determinazione della pretesa tributaria e la quantificazione delle somme iscritte.
L'Agente della riscossione deduceva, inoltre, l'inammissibilità e/o tardività dell'impugnazione, richiamando il principio secondo cui gli atti della riscossione possono essere contestati esclusivamente per vizi propri e non per contestazioni attinenti alla debenza del tributo, nonché l'esigenza di evitare l'aggiramento dei termini decadenziali previsti per l'impugnazione degli atti presupposti.
Nel merito, l'Agenzia delle Entrate – CO sosteneva l'infondatezza dell'eccezione di decadenza sollevata dal ricorrente, evidenziando come i termini di cui all'art. 25 del D.P.R. 602/1973 dovessero essere computati tenendo conto della disciplina emergenziale introdotta a seguito della pandemia da COVID-19.
In particolare, richiamava l'art. 68 del D.L. 18/2020, che ha disposto la sospensione delle attività di riscossione nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021, nonché l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015, il quale prevede che la sospensione dei termini di versamento comporti altresì la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo e riscossione.
Sosteneva, pertanto, che i termini decadenziali per la notifica della cartella, ancora pendenti alla data dell'8 marzo 2020, avessero subito la sospensione legale per l'intero periodo emergenziale, con conseguente tempestività della notifica intervenuta il 16 settembre 2023.
Produceva in giudizio estratto di ruolo attestante la regolare iscrizione a ruolo dei carichi, l'assenza di sospensioni o sgravi e la conformità dei dati riportati in cartella.
Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza del 9 febbraio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In via preliminare, le eccezioni sollevate dall'Agenzia delle Entrate – CO non meritano accoglimento e possono ritenersi assorbite nella decisione nel merito, atteso che la controversia può essere definita sulla base della questione centrale attinente al computo dei termini decadenziali alla luce della normativa emergenziale.
La controversia ha ad oggetto la dedotta tardività della notifica della cartella di pagamento n.
29320230002000585000, emessa a seguito di liquidazione automatizzata ex art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 per i periodi d'imposta 2017 e 2018.
È principio pacifico che, per le cartelle di pagamento derivanti da controllo automatizzato, trovi applicazione l'art. 25, comma 1, del D.P.R. 602/1973, secondo cui la notifica deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
In via ordinaria, pertanto, con riferimento:
al periodo d'imposta 2017 (dichiarazione presentata nel 2018), il termine sarebbe scaduto il 31 dicembre
2021; al periodo d'imposta 2018 (dichiarazione presentata nel 2019), il termine sarebbe scaduto il 31 dicembre
2022.
Tuttavia, il computo dei termini non può prescindere dalla disciplina emergenziale introdotta in occasione della pandemia da COVID-19.
L'art. 68 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ha disposto la sospensione delle attività di riscossione nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021. Tale disposizione deve essere interpretata in combinato disposto con l'art. 12 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, espressamente richiamato dalla normativa emergenziale, il quale prevede che la sospensione dei termini di versamento comporta altresì, per un corrispondente periodo di tempo, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori e degli agenti della riscossione.
La portata della normativa emergenziale non si limita, dunque, alla mera sospensione dei versamenti, ma si estende anche ai termini decadenziali relativi all'attività di riscossione, con la conseguenza che, nel periodo emergenziale, il decorso dei termini di cui all'art. 25 D.P.R. 602/1973 è rimasto legalmente sospeso.
Nel caso di specie, alla data dell'8 marzo 2020 i termini triennali per la notifica della cartella risultavano ancora pendenti per entrambe le annualità oggetto di causa. Ne consegue che essi hanno subito la sospensione legale per l'intero periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021, riprendendo a decorrere solo dal 1° settembre 2021.
Tenuto conto della durata complessiva della sospensione emergenziale e della conseguente traslazione in avanti dei termini decadenziali, la notifica della cartella intervenuta in data 16 settembre 2023 deve ritenersi tempestiva tanto con riferimento al periodo d'imposta 2017 quanto con riferimento al periodo d'imposta 2018. Le argomentazioni del ricorrente, fondate su un calcolo effettuato secondo la disciplina ordinaria, non considerano l'effetto sospensivo generalizzato previsto dalla normativa emergenziale, che ha inciso direttamente sul computo dei termini in materia di riscossione.
Ne consegue l'infondatezza del motivo di ricorso e, per l'effetto, il rigetto dello stesso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate – con particolare riferimento all'interpretazione della normativa emergenziale in materia di sospensione dei termini decadenziali – nonché dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, sez. X, definitivamente pronunciando,
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate – CO, che liquida in euro 800,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Catania, lì 9 febbraio 2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente
PICCIONE DOMENICO, TO
MA GIORGIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1133/2024 depositato il 14/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230002000585000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230002000585000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Come in narrativa)
Resistente/Appellato: (Come in narrativa)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 29320230002000585000, notificata in data 16 settembre 2023, per l'importo complessivo di euro
21.586,29, emessa dall'Agenzia delle Entrate – CO su incarico dell'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Catania – Ufficio Territoriale di Catania.
Dalla cartella e dall'estratto di ruolo prodotto in giudizio risulta che la pretesa trae origine da liquidazione automatizzata ex art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 relativa ai periodi d'imposta 2017 e 2018, iscritti a ruolo ordinario rispettivamente con:
ruolo n. 2023/250078 (anno 2017), per euro 6.723,42; ruolo n. 2023/250148 (anno 2018), per euro 14.856,99.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità della cartella per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 25 del D.P.R.
602/1973, sostenendo che la notifica, avvenuta il 16/09/2023, fosse tardiva rispetto ai termini triennali decorrenti dalla presentazione delle dichiarazioni.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – CO, in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale, in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che le censure formulate dal ricorrente attenessero a profili afferenti alla fase di formazione del ruolo e, dunque, a valutazioni di esclusiva competenza dell'Ente impositore, cui spettano la determinazione della pretesa tributaria e la quantificazione delle somme iscritte.
L'Agente della riscossione deduceva, inoltre, l'inammissibilità e/o tardività dell'impugnazione, richiamando il principio secondo cui gli atti della riscossione possono essere contestati esclusivamente per vizi propri e non per contestazioni attinenti alla debenza del tributo, nonché l'esigenza di evitare l'aggiramento dei termini decadenziali previsti per l'impugnazione degli atti presupposti.
Nel merito, l'Agenzia delle Entrate – CO sosteneva l'infondatezza dell'eccezione di decadenza sollevata dal ricorrente, evidenziando come i termini di cui all'art. 25 del D.P.R. 602/1973 dovessero essere computati tenendo conto della disciplina emergenziale introdotta a seguito della pandemia da COVID-19.
In particolare, richiamava l'art. 68 del D.L. 18/2020, che ha disposto la sospensione delle attività di riscossione nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021, nonché l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015, il quale prevede che la sospensione dei termini di versamento comporti altresì la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo e riscossione.
Sosteneva, pertanto, che i termini decadenziali per la notifica della cartella, ancora pendenti alla data dell'8 marzo 2020, avessero subito la sospensione legale per l'intero periodo emergenziale, con conseguente tempestività della notifica intervenuta il 16 settembre 2023.
Produceva in giudizio estratto di ruolo attestante la regolare iscrizione a ruolo dei carichi, l'assenza di sospensioni o sgravi e la conformità dei dati riportati in cartella.
Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza del 9 febbraio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In via preliminare, le eccezioni sollevate dall'Agenzia delle Entrate – CO non meritano accoglimento e possono ritenersi assorbite nella decisione nel merito, atteso che la controversia può essere definita sulla base della questione centrale attinente al computo dei termini decadenziali alla luce della normativa emergenziale.
La controversia ha ad oggetto la dedotta tardività della notifica della cartella di pagamento n.
29320230002000585000, emessa a seguito di liquidazione automatizzata ex art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 per i periodi d'imposta 2017 e 2018.
È principio pacifico che, per le cartelle di pagamento derivanti da controllo automatizzato, trovi applicazione l'art. 25, comma 1, del D.P.R. 602/1973, secondo cui la notifica deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
In via ordinaria, pertanto, con riferimento:
al periodo d'imposta 2017 (dichiarazione presentata nel 2018), il termine sarebbe scaduto il 31 dicembre
2021; al periodo d'imposta 2018 (dichiarazione presentata nel 2019), il termine sarebbe scaduto il 31 dicembre
2022.
Tuttavia, il computo dei termini non può prescindere dalla disciplina emergenziale introdotta in occasione della pandemia da COVID-19.
L'art. 68 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ha disposto la sospensione delle attività di riscossione nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021. Tale disposizione deve essere interpretata in combinato disposto con l'art. 12 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, espressamente richiamato dalla normativa emergenziale, il quale prevede che la sospensione dei termini di versamento comporta altresì, per un corrispondente periodo di tempo, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori e degli agenti della riscossione.
La portata della normativa emergenziale non si limita, dunque, alla mera sospensione dei versamenti, ma si estende anche ai termini decadenziali relativi all'attività di riscossione, con la conseguenza che, nel periodo emergenziale, il decorso dei termini di cui all'art. 25 D.P.R. 602/1973 è rimasto legalmente sospeso.
Nel caso di specie, alla data dell'8 marzo 2020 i termini triennali per la notifica della cartella risultavano ancora pendenti per entrambe le annualità oggetto di causa. Ne consegue che essi hanno subito la sospensione legale per l'intero periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021, riprendendo a decorrere solo dal 1° settembre 2021.
Tenuto conto della durata complessiva della sospensione emergenziale e della conseguente traslazione in avanti dei termini decadenziali, la notifica della cartella intervenuta in data 16 settembre 2023 deve ritenersi tempestiva tanto con riferimento al periodo d'imposta 2017 quanto con riferimento al periodo d'imposta 2018. Le argomentazioni del ricorrente, fondate su un calcolo effettuato secondo la disciplina ordinaria, non considerano l'effetto sospensivo generalizzato previsto dalla normativa emergenziale, che ha inciso direttamente sul computo dei termini in materia di riscossione.
Ne consegue l'infondatezza del motivo di ricorso e, per l'effetto, il rigetto dello stesso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate – con particolare riferimento all'interpretazione della normativa emergenziale in materia di sospensione dei termini decadenziali – nonché dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, sez. X, definitivamente pronunciando,
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate – CO, che liquida in euro 800,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Catania, lì 9 febbraio 2026