Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/02/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2104/2021 R.G., riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 02.10.2024, comunicata in data 7 ottobre
2024, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
nato a [...], il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Monteleone CodiceFiscale_1
APPELLANTE
CONTRO
nata a [...], il [...], C.F. CP_1
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Giulio d'Andrea ed C.F._2
C.F._3
- 1 -
Enrico Maria Lupoli
APPELLATA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n° 728/2021, il Tribunale di Napoli Nord, provvedendo sulle domande di riduzione ex art. 553 e ss. c.c. e di simulazione, proposte da nei confronti di le rigettava, condannando Parte_1 CP_1
l'attore al pagamento delle spese processuali nella misura del 70% e compensando il residuo 30%.
L'attore aveva esperito azione di riduzione ex art. 533 e ss. c.c. ,con contestuale azione di simulazione relativa, in riferimento all'atto notarile di rettifica della vendita (Rep.114001/Racc.31207) a rogito Notar del 30.11.2005, atto Per_1 con cui ( madre dell'attore e nonna del convenuto) aveva trasferito Tes_1
“..tutta la sua proprietà immobiliare alla nipote ex filia”.
Si era costituita in giudizio, con comparsa del 04.09.2019, CP_1
resistendo alle domande, chiedendone il rigetto per inammissibilità, infondatezza, strumentalità e carenza dei presupposti e requisiti minimi previsti dalla legge in tema di azione di riduzione nonché mancanza degli elementi essenziali previsti dall'art. 163 c.p.c. Sollevava, altresì, eccezione di prescrizione dell'azione simulatoria.
Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.12.2020 all'esito della quale veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Quanto ai presupposti in fatto e in diritto posti alla base della pronuncia impugnata, il Tribunale preliminarmente osservava che, in considerazione dell'autonomia della domanda di simulazione rispetto a quella di riduzione, era indubbio che le stesse potessero essere esercitate in connessione e congiuntamente in un unico giudizio;
nel caso di specie, la connessione tra la simulazione della donazione denunciata dall'attore e l'azione di riduzione proposta dal legittimario implicava, a dire del primo Giudice, che l'accertamento
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- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda della simulazione fosse finalizzato esclusivamente a raggiungere il risultato e l'utilità della seconda.
Sulla scorta di tale premessa, aderendo alla tesi, sostenuta dalla convenuta, in virtù della quale l'attore avrebbe dovuto provare - ai fini dell'ammissibilità di entrambe le domande, sia di riduzione che di simulazione - l'avvenuta accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, riteneva non integrate le due eccezioni alla regola dell'obbligatorietà della previa accettazione con beneficio d'inventario.
Infatti, da un lato, l'azione esperita dall'odierno appellante non si riferiva a donazione simulata fatta a persone chiamate quali coeredi ancorché rinunziatarie all'eredità; dall'altro non sussisteva una pretermissione in toto dell'odierno impugnante, atteso che nella massa ereditaria, come allegato dallo stesso attore, non era presente solo l'immobile oggetto della vendita in questione, ma anche il valore economico di diversi conti correnti, di cui uno di essi presso l'istituto di credito UniCredit Banca ove era mensilmente accreditata pensione di reversibilità estera, nonché svariati oggetti in oro e preziosi.
Rispetto a tali beni ereditari, l'attore non aveva indicato l'esistenza di atti dispositivi della de cuius a favore della convenuta né degli ulteriori eredi legittimi, ossia le figlie ( e sorelle dell'attore) e Controparte_2 A_
. Queste ultime, peraltro, secondo quanto osservato dal Giudice di
[...]
prime cure, avrebbero dovuto essere chiamate quali eredi legittimi in contraddittorio con l'attore, ma nulla di tutto ciò era avvenuto nel presente giudizio.
Con riferimento all'azione di simulazione, poi, il Tribunale reputava altresì accoglibile l'eccezione di prescrizione per decorso del termine decennale dalla stipula dell'atto pubblico in contestazione, avvenuta in data 30.11.2005, sollevata dalla convenuta.
Al riguardo, il primo Giudice riteneva infatti che l'orientamento tradizionale, secondo cui l'azione di simulazione non avrebbe mai potuto essere esercitata dal legittimario finché il de cuius era in vita, per il divieto di cui all'art.557, comma
2, del codice civile, andasse rivisitato alla luce della novella legislativa di cui al decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modifiche con legge n. 80 del 2005, che aveva modificato l'art. 563, comma 4, del codice civile nel senso di
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda consentire al legittimario, seppure per le finalità indicate dagli artt. 561 e 563 c.c., di effettuare un “atto stragiudiziale di opposizione alla donazione”, ancora vivente il donante.
Il Tribunale, pertanto, alla luce dell'accoglimento delle predette eccezioni e ritenendo assorbita ogni altra questione, provvedeva a rigettare entrambe le domande proposte da parte attrice condannandola, altresì, al pagamento delle spese processuali a favore della convenuta nella misura del 70% compensando il restante 30%.
2. Avverso la suindicata sentenza, ha spiegato appello Parte_1
deducendo a sostegno otto motivi.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
14.10.2021 si è costituita in giudizio che ha resistito al gravame CP_1 deducendone l'inammissibilità, infondatezza e temerarietà.
4. All'udienza del 02.10.2024 la Corte, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha riservato la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse e delle repliche conclusionali.
5. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con atto di citazione notificato a mezzo pec
l'11.05.2021, risultando rispettato il termine di decadenza di cui all'art. 325 c.p.c., di trenta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, pacificamente avvenuta in data 12.04.2021.
6. Tanto debitamente premesso, mentre deve essere disattesa l'impugnazione proposta avverso la statuizione della sentenza di primo grado con cui è stata rigettata la domanda di riduzione, a diverse conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla pronuncia emessa con riferimento alla domanda di simulazione, trattandosi di statuizione nulla in quanto resa in difetto di contraddittorio.
7. Meritano in particolare di essere disattesi il primo e il secondo motivo di gravame, da trattare congiuntamente per ragioni di evidente connessione, aventi appunto ad oggetto la riscontrata carenza del presupposto dell'accettazione beneficiata, ritenuto dal primo Giudice indispensabile ai fini del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione.
Segnatamente, con il primo motivo di appello intitolato: “Violazione di legge;
Erronea e contraddittoria applicazione di legge;
Erronea e contraddittoria
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
valutazione degli elementi del ricorso;
Errore sulla necessità, nella fattispecie, del beneficio di inventario”, l'impugnante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui (pag. 3, rigo 11 e ss.) il Tribunale ha ritenuto necessaria la preventiva accettazione beneficiata, osservando che l'istante non poteva reputarsi, sulla scorta di quanto dallo stesso allegato, un legittimario totalmente pretermesso.
Sostiene al riguardo il che la fattispecie in esame, difformemente da Parte_1
quanto opinato dal Giudice di prime cure, integrerebbe un'ipotesi di pretermissione totale subita rispetto all'eredità della propria genitrice;
conseguentemente, non vi sarebbe necessità o obbligo di accettazione con beneficio d'inventario e l'azione di riduzione sarebbe senz'altro proponibile.
Con il secondo motivo di gravame intitolato “Violazione di legge;
Erronea e contraddittoria applicazione di legge;
erronea e contraddittoria valutazione degli elementi del ricorso” l'appellante ha poi protestato che l'erede completamente pretermesso che agisca in riduzione senza alcuna chiamata ereditaria non potrà essere obbligato all'accettazione beneficiata. A dire dell'impugnante, infatti, la condizione di cui all'art. 564, comma 1, c.c. si applica solo al legittimario che riveste la qualità di erede, mentre non trova applicazione nel caso in cui l'erede sia stato totalmente pretermesso, pretermissione del legittimario che può verificarsi anche nella successione ab intestato, con conseguente difetto dell'obbligo della accettazione con beneficio di inventario ed ammissibilità dell'azione proposta dall'appellante.
I principi di diritto invocati con i primi due motivi di gravame, che questa Corte distrettuale reputa senz'altro condivisibili, non appaiono idonei a sovvertire la declaratoria di inammissibilità dell'azione di riduzione, che il Giudice di prime cure ha correttamente fondato su un accertamento di fatto, integrato dall'esclusione, nel caso di specie, di un'ipotesi di pretermissione totale.
Secondo un principio pacifico, infatti, in tema di azione di riduzione delle donazioni e dei legati, qualora il testatore abbia disposto a titolo universale dell'intero asse ereditario, la condizione dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario è esclusa nell'ipotesi in cui il legittimario, essendo stato totalmente pretermesso, non assuma, ai sensi dell'art. 467 secondo comma cod. civ., la qualità di chiamato all'eredità, ciò fino a quando l'istituzione testamentaria
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda non venga ridotta nei suoi confronti;
tale regola è stata da tempo estesa all'erede legittimo sul rilievo che, qualora il "de cuius" si sia spogliato in vita dell'intero patrimonio con atti di donazione, anche nella successione "ab intestato" può configurarsi la totale pretermissione del legittimario il quale, per l'assenza di beni relitti, si trovi nella necessità di esperire l'azione di riduzione a tutela del diritto sostanziale riconosciutogli dalla legge. Infatti, la disposizione di cui all'art. 564 cod. civ., che subordina la proposizione dell'azione di riduzione delle donazioni e dei legati da parte del legittimario alla sua accettazione con beneficio d'inventario, salvo che le donazioni e i legati siano fatte a persone chiamate come coeredi, risponde alla "ratio" di evitare che la confusione dei patrimoni del "de cuius" e dell'erede impedisca al donatario e al legatario di verificare l'effettività della lesione della riserva e, inoltre, all'esigenza, di cui è fatta menzione nella relazione al progetto definitivo del codice civile, di evitare il contrasto logico ed insanabile fra la responsabilità illimitata dell'erede, nonché il suo obbligo di rispettare gli atti di disposizione del defunto, e l'azione di riduzione della liberalità. ( Cass. sez. 2, sentenza n. 19527 del 07/10/2005; Cass.sez. 2, Sentenza n. 28632 del
23/12/2011).
Pertanto, in caso di apertura della successione legittima, il legittimario, sebbene non possa ritenersi diseredato in senso formale, poiché chiamato "ex lege" all'eredità, è considerato pretermesso qualora il "de cuius" abbia distribuito tutto il suo patrimonio mediante disposizioni a titolo particolare "inter vivos" ( Cass. sez.
2 sentenza n. 24836 del 17/08/2022)
Infatti, se in senso tecnico, la preterizione del legittimario ricorre in presenza di un testamento con il quale il de cuius abbia disposto dell'intera eredità in favore di altri, trascurando il legittimario che, in questo caso, non è chiamato all'eredità e diviene erede solo a seguito del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione, essendogli quindi preclusa la possibilità di accettare l'eredità (Cass. n.
25541/2017; n. 2914/2020), una tale ipotesi non ricorre per definizione nell'ipotesi in cui il legittimario, in assenza di testamento, sia chiamato ex lege alla successione.
La giurisprudenza tuttavia, come già chiarito, considera pretermesso il legittimario anche nel caso in cui il de cuius abbia distribuito tutto il suo patrimonio mediante disposizioni a titolo particolare inter vivos (Cass. n.
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
28632/2011; n. 13804/2006; n. 19527/2005 Cass. sez.
2 - sentenza n. 24836 del
17/08/2022). In questo caso, sebbene si apra la successione legittima e, quindi, il legittimario non possa considerarsi diseredato in senso formale, l'azione di riduzione contro i donatari non è soggetta all'onere dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario.
Poste tali condivisibili premesse, corre mente osservare che il Giudice di prime cure ha, con motivazione non adeguatamente attinta dai motivi di gravame, correttamente escluso che, nel caso di specie, il de cuius “abbia distribuito tutto il suo patrimonio mediante disposizioni a titolo particolare inter vivos (Cass. n.
28632/2011; n. 13804/2006; n. 19527/2005)” e cioè “si sia spogliato in vita dell'intero patrimonio con atti di donazione” – presupposti richiesti dalla citata giurisprudenza di legittimità affinché sia ravvisabile un'ipotesi di pretermissione totale anche in ipotesi di successione ab intestato - deponendo, anzi, in senso univocamente contrario, il tenore delle stesse allegazioni di cui all'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
In particolare, il medesimo appellante, al punto n. 3) dell'atto di citazione notificato il 26 giugno 2019, ebbe testualmente a dedurre che “la de cuius sig.ra oltre ad essere proprietaria del predetto immobile sito nel Comune Tes_1
di Casoria (NA) alla via A. De Gasperi n. 36, era titolare di diversi conti correnti, di cui uno di essi presso l'istituto di credito UniCredit Banca ove le veniva mensilmente accreditata pensione di reversibilità estera. Inoltre il sig. riferisce che la de cuius era proprietaria di diverse oggetti Parte_1
in oro e preziosi e dopo la sua morte entrarono nel possesso illegittimo esclusivo della nipote sig.ra e della madre di quest'ultima sig.ra CP_1 CP_2
”.
[...]
A fronte di tali deduzioni, appare allora pienamente condivisibile l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui rispetto a tali ulteriori beni ereditari “l'attore non ha indicato l'esistenza di atti dispositivi della de cuius a favore della convenuta né degli ulteriori eredi legittimi, ossia le figlie (e sorelle dell'attore) e ”; appare evidente, infatti, Controparte_2 A_ che l'unilaterale apprensione di tali beni, ad opera della convenuta e della madre, genericamente prospettata dall'impugnante, non vale a surrogare degli atti dispositivi della de cuius, che l'impugnante neppure ha indicato, trattandosi di
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda iniziativa in ipotesi reprimibile da parte del coerede mediante petitio hereditatis, quale azione recuperatoria volta ad ottenere la restituzione dei beni ereditari da chi li possegga a titolo di erede o senza titolo ( Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2148 del
31/01/2014 ; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22005 del 31/10/2016).
Non vale pertanto affermare, come fa l'impugnante nell'atto di gravame, nel tentativo di mitigare la portata delle precitate allegazioni, che i predetti beni “non si trovano nel possesso né nella disponibilità dell'odierno appellante, e ciò perché, nel caso in cui esistano effettivamente, erano nella disponibilità di altri che li hanno occultati e/o ne hanno negato anche tacitamente”, o di non essere al corrente dell'effettiva entità delle somme residuate sui conti correnti o se fossero cointestati, trattandosi di verifiche che avrebbero dovuto indubitabilmente precedere l'iniziativa giudiziaria intrapresa, e che ben avrebbero potuto svolgersi in sede di redazione dell'inventario.
Da ciò l'evidente infondatezza dei primi due motivi di appello e la conferma della statuizione di inammissibilità dell'azione di riduzione, che deve ritenersi emessa a contraddittorio integro e cioè, correttamente, nei soli confronti della beneficiaria della disposizione lesiva. Ciò in virtù del principio, assolutamente pacifico, secondo cui l'azione di riduzione della disposizione testamentaria lesiva della quota di legittima ha natura personale, e, pertanto, nel relativo giudizio, non debbono essere convenuti, come litisconsorti necessari, tutti i legittimari, essendo necessaria la sola presenza in causa della persona che ha beneficiato della disposizione che si assume lesiva. In tema di tutela dei diritti dei legittimari, infatti, nel giudizio conseguente all'esercizio dell'azione di riduzione, legittimato passivo è il solo titolare della posizione giuridica che l'attore contesta al fine di ottenere la reintegrazione della sua quota di legittimario. Ne consegue che, rimanendo ogni altro soggetto, benché coerede, estraneo a tale azione, non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario;
né, qualora l'azione di riduzione venga proposta con giudizi diversi contro i singoli coeredi, è ipotizzabile litispendenza, continenza o connessione tra le cause. ( Cass.sez. 2, sentenza n. 27770 del 20/12/2011; Cass. sez. 2, Sentenza n. 20143 del
03/09/2013; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27414 del 13/12/2005).
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
8. Ad opposte conclusioni deve, per converso, pervenirsi, nella fattispecie concreta, con riferimento alla domanda di simulazione relativa della vendita per notar
[...]
del 30.11.2005. Per_1
Segnatamente, al fine di confutare le due rationes decidendi poste a sostegno del rigetto della domanda di simulazione, ed in particolare quella con cui è stata accolta l'eccezione di prescrizione, l'impugnante ha articolato ulteriori cinque motivi di appello.
Con il terzo motivo di appello -intitolato “Violazione di legge;
Erronea e contraddittoria applicazione di legge;
Erronea e contraddittoria valutazione degli elementi del ricorso;
Errata applicazione della normativa in tema di prescrizione;
Errato richiamo ed errata applicazione dell'art. 563 c.c.” -
l'appellante, nell'invocare la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di prime cure ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, ha denunciato un'erronea interpretazione ed applicazione degli artt.
563 c.c. e 561 c.c., che avrebbero ambito e finalità differenti rispetto a quelli ravvisati dal Tribunale nella fattispecie de qua.
A dire dell'impugnante, in ogni caso, ove pure avesse inteso richiamarsi la disciplina di cui all'art.563 c.c., avrebbe dovuto considerarsi un termine ventennale e non decennale;
così opinando, la prescrizione non sarebbe maturata, in quanto dalla data di stipula dell'atto pubblico (30 novembre 2005) a quella di notifica dell'atto di citazione con cui era esperita l'azione di simulazione (26 giugno 2019) non sarebbe decorso il termine ventennale.
Con il quarto motivo di appello - intitolato “Violazione di legge;
erronea e contraddittoria applicazione di legge;
Erronea e contraddittoria valutazione degli elementi del ricorso;
Errata applicazione della normativa in tema di prescrizione;
Mancata valutazione della richiesta di accertamento della nullità dell'atto simulato di compravendita;
Carenza di motivazione”- Parte_1
ha poi denunciato l'omessa motivazione sulla richiesta di accertamento
[...]
e declaratoria di nullità dell'atto simulato di compravendita. Con tale atto, secondo la tesi prospettata dall'appellante, le parti avrebbero dissimulato una donazione, da considerarsi nulla in quanto stipulata in assenza di testimoni, difettando pertanto, ai sensi dell'art. 1414 c.c., i requisiti di forma e sostanza previsti per l'atto dissimulato.
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Sostiene ancora l'appellante che l'azione di simulazione, in tali casi, sarebbe imprescrittibile con la conseguente declaratoria di procedibilità dell'azione proposta poiché alcun termine prescrizionale sarebbe maturato.
Con il quinto motivo denominato - “Violazione di legge;
erronea e contraddittoria applicazione di legge;
erronea e contraddittoria valutazione degli elementi del ricorso;
errata applicazione della normativa in tema di prescrizione;
errata indicazione della data da cui calcolare il termine di prescrizione” -
l'appellante si duole poi che il Giudice di primo grado abbia individuato erroneamente il termine iniziale della prescrizione facendolo decorrere dalla data del rogito avvenuta il 30 novembre 2005. In realtà, sostiene l'appellante, tale interpretazione sarebbe errata in quanto dies a quo sarebbe da considerare quello dell'apertura della successione, avvenuta il 13 gennaio 2018, data del decesso della de cuius, con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Con il sesto motivo di appello - denominato: “Violazione di legge;
erronea e contraddittoria applicazione di legge;
erronea e contraddittoria valutazione degli elementi del ricorso;
errata applicazione della normativa in tema di prescrizione;
errata declaratoria della decorrenza del termine di prescrizione” - l'appellante ha poi censurato l'interpretazione data dal Tribunale nell'individuare la decorrenza del termine prescrizionale decennale, assumendo di essere venuto a conoscenza dell'atto di compravendita, assunto come atto simulato, solo dalla data del decesso della genitrice;
ciò in quanto la madre aveva continuato a vivere presso la casa oggetto della simulata compravendita con la nipote attuale controparte, non ravvisandosi, pertanto, alcun motivo che lo inducesse ad accedere ai pubblici registri o effettuare verifiche.
Con il settimo motivo di appello -intitolato: “Violazione di legge;
erronea e contraddittoria applicazione di legge;
erronea e contraddittoria valutazione degli elementi del ricorso, mancata valutazione della richiesta di accertamento della nullità dell'atto simulato di compravendita;
carenza di motivazione” -
l'impugnante ha poi lamentato che il Tribunale, accogliendo le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta, aveva completamente omesso indagini, attività istruttoria e motivazioni in ordine all'azione di simulazione avanzata.
Secondo la ricostruzione dell'appellante, infatti, il legittimario, in qualità di terzo, sarebbe ammesso a provare la simulazione di una vendita anche attraverso
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda testimoni e/o presunzioni senza sottostare alle limitazioni imposte dagli artt. 2721
e 2729 c.c. Alla luce di ciò, l'appellante avrebbe dovuto essere ammesso a provare la simulazione con qualsiasi mezzo. L'appellante ha pertanto reiterato le istanze istruttorie già formulate e non ammesse dal Giudice di prime cure, insistendo per l'accoglimento della domanda di simulazione con declaratoria della nullità dell'atto pubblico per la carenza della forma prescritta per la donazione, derivante dall'assenza dei testimoni.
9. Tanto debitamente premesso in ordine alle censure formulate dall'appellante con riferimento al rigetto di tale seconda domanda, questa Corte distrettuale deve rilevare la mancata partecipazione alla causa avente ad oggetto la domanda di simulazione, quali litisconsorti necessari, degli altri chiamati alla successione legittima di individuati dal Giudice di prime cure in Tes_1 A_
e .
[...] Controparte_3
Invero, l'azione di simulazione relativa proposta dall'erede in ordine ad un atto di disposizione patrimoniale del "de cuius" stipulato con un terzo, che si assume lesivo della quota di legittima deve ritenersi proposta esclusivamente in funzione dell'azione di riduzione prevista dall'art. 564 cod. civ. qualora l'atto abbia tutti i requisiti di validità del negozio dissimulato (nella specie una donazione rispettosa dei requisiti formali prescritti), con la conseguenza che l'ammissibilità dell'azione
è condizionata dalla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario e dal ricorso degli ulteriori presupposti fondanti l'azione di riduzione.
Tale condizione non ricorre, tuttavia, quando l'erede agisca per far valere una simulazione assoluta od anche relativa e sia prospettata la nullità del negozio dissimulato, in quanto, in tale ipotesi, l'accertamento della realtà effettiva consente al legittimario di recuperare alla massa ereditaria i beni donati, mai usciti dal patrimonio del defunto. (Cass.sez. 2 - , Sentenza n. 30079 del
19/11/2019; Cass. sez. 2 - , Ordinanza n. 20971 del 22/08/2018; Cass. sez. 2,
Sentenza n. 14473 del 30/06/2011; Cass. sez. 2, Sentenza n. 4400 del 23/02/2011
Cass. sez. II, n.10262 del 27.6.2003; Cass. 29 settembre 1964, n. 2476; Cass. 10 febbraio 1987, n. 1407; Cass. 19 marzo 1996, n. 2294; Cass. 18 aprile 2003, n.
6315, e Cass. 27 giugno 2003, n. 10262 ).
In altri termini, alla stregua del condiviso indirizzo giurisprudenziale appena ricordato, il requisito richiesto della preventiva accettazione dell'eredità con
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda beneficio di inventario (configurato come una condizione di ammissibilità) per l'esercizio dell'azione di riduzione deve considerarsi come presupposto anche dell'azione di simulazione relativa degli atti di disposizione compiuti dal "de cuius", che il legittimario impugna in quanto celanti donazioni a favore di apparenti acquirenti, solo nel caso in cui l'atto dissimulato sia valido.
Diversamente, secondo il richiamato orientamento della Suprema Corte, quando si tratta di una simulazione assoluta, o anche di una simulazione relativa tesa ad invalidare una donazione nulla per vizio di forma o per incapacità a ricevere, si può riconoscere all'attore un interesse autonomo rispetto alla successiva riduzione delle disposizioni, consistente nell'accertamento dell'inesistenza del negozio o della sua nullità. Se, infatti, la donazione è nulla non può ovviamente entrare in gioco l'azione di riduzione, mentre l'accertamento della realtà effettiva consente al legittimario di recuperare alla massa ereditaria i beni donati, mai usciti dal patrimonio del defunto, senza che assumano rilevanza al riguardo né la qualifica del beneficiario apparente (di erede o di soggetto estraneo all'eredità) né
l'eventuale mancanza dell'accettazione beneficiata.
Sulla scorta di tali premesse ermeneutiche, ed alla luce delle censure di cui al quarto motivo di gravame - con cui l'appellante ha protestato che il primo
Giudice avrebbe errato nel non considerare che l'attore aveva chiesto la declaratoria di nullità dell'atto di compravendita, e che sarebbe bastato esaminare l'atto pubblico rogato dal notaio per constatare che lo stesso Persona_3
era stato posto in essere senza la necessaria presenza dei testimoni, ed era pertanto irrimediabilmente nullo- deve ritenersi che permanga un autonomo interesse alla delibazione dell'azione di simulazione, pur a fronte della riscontrata inammissibilità dell'azione di riduzione.
Da tale prospettata nullità, infatti - di cui la Suprema Corte non ha mancato di ritenere la rilevabilità ex officio, allorquando il legittimario agisca in giudizio per far accertare che i trasferimenti a titolo oneroso posti in essere in vita dal defunto simulano trasferimenti a titolo gratuito ( Cass.sez. 2, Sentenza n. 4193 del
13/11/1976) – discende indubitabilmente in capo all'impugnante un interesse allo scrutinio della domanda di simulazione relativa, autonomo rispetto a quello derivante dall'ipotetico accoglimento della contestuale azione di riduzione, e concretato dal conseguente recupero del bene alla massa ereditaria.
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- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Orbene, come in più occasioni affermato dalla Suprema Corte, la simulazione relativa di una compravendita conclusa dal genitore, poi defunto, dissimulante una donazione, ove sia dal legittimario dedotta quale oggetto di specifica ed autonoma domanda, e non già in via meramente strumentale o incidentale a fini dell'esercizio dell'azione di riduzione – come appunto nel caso di specie - deve essere esercitata anche nei confronti degli altri fratelli divenuti eredi, quali successori anch'essi del "de cuius", parte del dedotto accordo simulatorio e, in quanto tale, litisconsorte necessario. (v. ex plurimis Cass. n. 8368/00, n. 3425/98,
n. 5540/97 e n. 4011/83; Cass. sez. 2, sentenza n. 11406 del 22/07/2003; Cass.sez.
2, sentenza n. 868 del 16/01/2007; Cass. sez. 2, Sentenza n. 22030 del
02/09/2008).
In particolare, occupandosi di una fattispecie analoga a quella in esame, la Corte di legittimità ha appunto osservato che “nessuna rilevanza contraria può attribuirsi al pur segnalato orientamento di questa Corte in materia, secondo cui la simulazione di una compravendita conclusa dal de cuius, dissimulante una donazione, quando sia dedotta dal legittimario in via strumentale, a fini di esercizio dell'azione di riduzione, non determina la necessità di estendere il contraddittorio oltre i limiti propri di tale azione personale, che richiede la sola presenza in causa del legittimario e del beneficiario dell'atto di liberalità (v. ex plurimis Cass. n. 2174/98, n. 8529/96, n. 2923/90 e n. 1979/ 83). Nella specie, infatti, per evidenza delle stesse conclusioni, formulate nell'atto introduttivo della lite, la simulazione del contratto tra padre e figlio non è oggetto di mera deduzione, strumentale o incidentale, a fini d'esercizio dell'azione di riduzione, cui, appunto, si ricollega lo orientamento innanzi esposto, ma è essa stessa oggetto di specifica ed autonoma domanda, pur se collegata alla ulteriore domanda di riduzione.” ( cfr. in motivazione, Cass. sez. 2, sentenza n. 11406 del
22/07/2003)
Conseguentemente, non avendo partecipato al giudizio, come pure osservato dal primo Giudice, le chiamate all'eredità sorelle dell'appellante, e Controparte_2
– da ritenersi parte del dedotto accordo simulatorio in A_
quanto successori del de cuius - deve riscontrarsi la violazione dell'art. 102 c.p.c., integrante un vizio rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, e la conseguente nullità, in parte qua, della sentenza impugnata, con rimessione
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- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda degli atti al primo Giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., per un nuovo esame della domanda di simulazione, a contraddittorio integro.
È il caso di aggiungere che il rilievo di ufficio del predetto vizio non integra una questione che deve essere sottoposta al contraddittorio delle parti, risultando nell'elaborazione sul tema della c.d. terza via, con riferimento all'art. 384 c.p.c. e all'art. 101 cod. proc. civ., comma 2 (introdotto dalla L. n. 69 del 2009),
l'interlocuzione delle parti esclusa quando si tratti di questioni in punto di mero diritto (cfr. Cass. Sez. Un., 30 settembre 2009, n. 20935). In particolare, qualora la questione di diritto sia di natura esclusivamente processuale (come nel caso di specie), non è neppure astrattamente configurabile la violazione dell'art. 101 cit., perché anche la prospettazione preventiva del tema alle parti non avrebbe potuto involgere profili difensivi non trattati (Cass. ord. 30 aprile 2011, n. 9591 Sez. 3,
Sentenza n. 793 del 2013 ).
10. Conseguentemente, deve dichiararsi la nullità della statuizione della sentenza appellata con cui è stata rigettata la domanda di simulazione, non essendo stati evocati in giudizio tutti i chiamati all'eredità di con rimessione Tes_1
della causa di simulazione davanti al primo giudice, ai sensi dell'art.354 cpc., assegnando alle parti termine di tre mesi dalla notificazione della presente sentenza per provvedervi. (cfr.Cass. sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6622 del 06/04/2016, secondo cui “in caso di rimessione della causa dal giudice di appello a quello di primo grado, per l'integrazione del contraddittorio, il termine per la riassunzione del processo decorre, ancorché sia stato diversamente disposto dal giudice, dalla notificazione della sentenza, come disposto dall'art. 353 c.p.c., richiamato dal successivo art. 354, poiché la notificazione è un atto formale che non ammette equipollenti, quali la comunicazione della sentenza stessa, né il giudice può abbreviare i termini perentori fissati dalla legge, in violazione dell'art 153 c.p.c..
In ogni caso la parte onerata della riassunzione deve provvedervi comunque entro il termine generale di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza, a pena di estinzione del processo, non essendo ipotizzabile che la riassunzione possa avvenire senza prefissati limiti temporali e dovendo coordinarsi l'onere di riassunzione in modo che il termine per provvedervi non scada prima del termine per il ricorso per cassazione, il quale ha un effetto interruttivo sul predetto onere”).
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- 14 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
11. Imponendosi una rinnovata valutazione delle spese di lite, per effetto della parziale declaratoria di nullità della sentenza impugnata, le spese relative al presente grado di giudizio, come pure quelle del giudizio di primo grado relative alla domanda di riduzione, possono restare integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, 2° comma, c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis. Ne consegue l'assorbimento dell'ottavo ed ultimo motivo di impugnazione, teso appunto ad invocare, in ragione della fondatezza dell'appello, un'emenda della statuizione relativa alle spese di lite.
12. Per quanto concerne, invece, le spese relative al giudizio culminato con la sentenza posta nel nulla, e cioè quelle relative alla domanda di simulazione, la competenza spetta al giudice di primo grado (Cass. civ., sez. III, 12 giugno 2006,
n. 13550).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, n.728/2021, così provvede:
1. dichiara la nullità del giudizio NRG 8299/2019 e della conclusiva sentenza n.728/2021, pubblicata il 17 marzo 2021, nella parte in cui ha statuito in ordine alla domanda di simulazione;
rimette gli atti relativi alla domanda di simulazione al Tribunale di Napoli Nord, ai sensi dell'art. 354 cpc, assegnando alle parti termine di tre mesi dalla notificazione della presente sentenza per provvedervi;
riserva al giudice al quale gli atti sono stati rimessi la regolamentazione delle spese del giudizio oggi dichiarato nullo;
2. Rigetta nel resto l'impugnazione;
3. Compensa integralmente tra le parti costituite le spese di lite relative al presente grado e quelle del primo grado relative all'azione di riduzione.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Paola Martorana dott. ssa Alessandra Piscitiello
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