Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 04/02/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Quinta Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente
Dott. Gian Andrea Morbelli Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 182 / 2023 R.G.;
promosso da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BACCHINI CRISTIANO ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA LANZONE
31 20123 MILANO;
- appellante contro
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), entrambe rappresentate e difese dall'Avv. NUZZO LUIGI ed elettivamente P.IVA_2
domiciliate presso il suo Studio in VIA FEDERICO CAMPANA, N. 36 10125 TORINO;
- parte appellata
Oggetto: Brevetto (invenzione e modello).
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia Codesta Ecc.ma Corte, in totale riforma della sentenza non definitiva appellata n. 3792/2020 ed in subordine della sentenza non notificata appellata n.
3058/2022, entrambe rese inter partes dal Tribunale ordinario di Torino, Sezione
Specializzata in materia d'Impresa rispettivamente in data 9.10.2020 e 1.07.2022, ritenuti fondati gli esposti motivi di appello per tutte le circostanze dedotte in narrativa, contrariis rejectis, così giudicare:
In via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto:
(i) in integrale riforma della sentenza n. 3792/2020, Rep. n. 9102/2020, emessa dal Tribunale ordinario di Torino, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, in persona del Collegio dr.ssa Silvia Vitrò (Presidente), dr. Ludovico Sburlati (Giudice relatore) e dr. Guglielmo
Rende (Giudice), nella causa civile rubricata sub R.G. 20304/2018, resa il 9/10/2020 e pubblicata il 29/10/2020, contrariis rejectis, ritenuti fondati gli espositi motivi di appello per tutte le circostanze dedotte in narrativa, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“In via principale
1) dato atto della validità del Brevetto italiano nr. 0001372729 dell' Ing. , Parte_1 accertare e dichiarare che la produzione, la vendita, l'offerta in vendita, la promozione per la vendita e/o dichiarazione di disponibilità per la produzione e/o vendita ed in generale qualsivoglia utilizzo dei prodotti codice 77366063 e 77366062, meglio descritti, comunque denominati, ivi incluse le vetture e/o automobili ove gli stessi sono presenti, violano i diritti di esclusiva dell'attore e costituiscono contraffazione del brevetto italiano per invenzione industriale n. 0001372729 rilasciato il 06.04.2010 e successivamente limitato in data
20.12.2016 dell'Ing. , e per l'effetto, inibire alle convenute la continuazione Parte_1
e/o la ripetizione della propria attività di contraffazione;
2) fissare una somma dovuta dalle convenute per ogni violazione e/o inosservanza dell'inibitoria e degli altri provvedimenti dell'emananda sentenza, constatata successivamente al deposito del dispositivo della sentenza, e segnatamente per ogni ulteriore bene che venga da esse prodotto o commercializzato in violazione dei diritti dell'attore e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli ordini contenuti nella sentenza;
2 3) dichiarare e in solido tra di loro, tenute Controparte_3 Controparte_1
a risarcire all'attore tutti i danni patiti e patiendi, cagionati all'esponente con gli illeciti di cui al precedente punto 1), nessuno escluso, ex art. 125 c.p.i., 1226 e 2600 cc, nonché ex 2043
c.c. per atto illecito e in ogni caso alla restituzione degli utili realizzati in ragione della contraffazione per la parte che ecceda la liquidazione del danno ai sensi dell'art. 125 c.p.i.,
3 comma c.p.i., o in alternativa ad essa, con richiesta di liquidazione dei medesimi, eventualmente anche in via equitativa nella misura che verrà accertata nel corso del giudizio o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
In subordine, condannare le convenute al pagamento di un indennizzo ai sensi della disciplina sull'arricchimento senza giusta causa ai sensi dell'art. 2041 c.c.
4) ordinare il ritiro dal commercio e la distruzione dei prodotti contraffattori, ivi incluse le vetture e/o le automobili ove i medesimi sono presenti e dei mezzi specifici adibiti alla produzione di essi, nonché del materiale pubblicitario ad essi relativo a spese e cura delle convenute, entro un termine prefiggendo;
5) disporre ai sensi e per gli effetti dell'art. 126 C.P.I., la pubblicazione della sentenza, a spese delle convenute ed a cura dell'attore per due volte a caratteri doppi del normale, sui quotidiani “Corriere della Sera”, “La Repubblica” e “Il Sole 24Ore” e per due volte, a pagina intera, su riviste specializzate “Quattroruote” ed “Auto” o su altri periodici di settore, ovvero con le diverse modalità che parranno opportune a codesto Ill.mo Tribunale;
6) rigettare, comunque, tutte le domande ed eccezioni ex adverso avanzate;
In subordine:
7) nella non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse ritenere il brevetto d'invenzione n. 0001372729 privo dei requisiti di validità e/o nullo, anche in accoglimento della soluzione prospettata dal CTU, l'attore chiede che il Giudicante voglia disporne la conversione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 3, CPI, in un corrispondente brevetto per modello utilità, adottando ogni provvedimento all'uopo necessario e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la produzione, la vendita, l'offerta in vendita, la promozione per la vendita e/o dichiarazione di disponibilità per la produzione e/o vendita ed in generale qualsivoglia utilizzo dei prodotti codice 77366063 e 77366062, meglio descritti, comunque denominati, ivi incluse le vetture e/o automobili ove gli stessi sono presenti, violano i diritti di esclusiva dell'attore e costituiscono contraffazione del predetto brevetto per modello di utilità.
8) dichiarare e in solido tra di loro, tenute Controparte_3 Controparte_1
a risarcire all'attore, per il periodo di validità del brevetto per modello di utilità, nell'ipotesi di conversione di cui sopra, tutti i danni patiti e patiendi, cagionati all'esponente con gli illeciti
3 di cui al precedente punto 1), nessuno escluso, ex art. 125 c.p.i., 1226 e 2600 cc, nonché ex 2043 c.c. per atto illecito e in ogni caso alla restituzione degli utili realizzati in ragione della contraffazione per la parte che ecceda la liquidazione del danno ai sensi dell'art. 125
c.p.i., 3 comma c.p.i., o in alternativa ad essa, con richiesta di liquidazione dei medesimi, eventualmente anche in via equitativa nella misura che verrà accertata nel corso del giudizio o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
In subordine, condannare le convenute al pagamento di un indennizzo ai sensi della disciplina sull'arricchimento senza giusta causa ai sensi dell'art. 2041 c.c.
9) disporre ai sensi e per gli effetti dell'art. 126 C.P.I., la pubblicazione della sentenza, a spese delle convenute ed a cura dell'attore per due volte a caratteri doppi del normale, sui quotidiani “Corriere della Sera”, “La Repubblica” e “Il ” e per due volte, a pagina CP_4 intera, su riviste specializzate “Quattroruote” ed “Auto” o su altri periodici di settore, ovvero con le diverse modalità che parranno opportune a codesto Ill.mo Tribunale;
In ogni caso in via istruttoria
10) l'Attore insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie come formulate nella memoria ex art. 183, comma 6 (2) c.p.c. del 15.03.2019, ed in particolare, chiede di essere ammesso a prova per interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle ON e testi sulle seguenti circostanze:
Cap. 1): Vero che nel marzo 2007, l'Ing. Testimone_1 Controparte_5 della visionava il testo del brevetto no. inviato dall'Ing. Controparte_1 P.IVA_3
alla ON (allora Parte_1 Controparte_1 Controparte_6
, come da documento 4 del fascicolo di parte attrice avanti al Tribunale di PO nel
[...]
procedimento RGN n. 2249/2018, e ridepositato nel presente giudizio che mi viene rammostrato.
Si indica come testimone anche a prova contraria l'Ing. c/o la sede della Testimone_1
ON , Corso Agnelli 200 – 10135 (TO). Controparte_1
Cap. 2): Vero che in data 9 marzo 2007, l'Ing. and Patent Testimone_1 CP_5
della inviava una raccomandata all'Ing. con CP_5 Controparte_1 Parte_1 la quale lo informava che “la Sua realizzazione non è di pratico interesse per la nostra società”, come da documento 4 del fascicolo di parte attrice avanti al Tribunale di PO nel procedimento RGN n. 2249/2018, e ridepositato nel presente giudizio che mi viene rammostrato.
Si indica come testimone anche a prova contraria l'Ing. c/o la sede della Testimone_1
ON Corso Agnelli 200 – 10135 (TO). Controparte_1
4 C Cap. 3): Vero che nel gennaio 2010, l'Ing. Manager and Patent Testimone_1 CP_5
della esaminava nuovamente la documentazione relativa al brevetto n. Controparte_1
0001372729 inviata dall'Ing. alla convenuta (allora Parte_1 Controparte_1
), come da documento 6 del fascicolo di parte attrice avanti al Tribunale di PO CP_6
nel procedimento RGN n. 2249/2018, e ridepositato nel presente giudizio che mi viene rammostrato.
Si indica come testimone anche a prova contraria l'Ing. c/o la sede della Testimone_1
ON , Corso Agnelli 200 – 10135 (TO). Controparte_1
Cap. 4): Vero che in data 13 gennaio 2010, la convenuta (allora Controparte_1 CP_6
, confermava all'Ing. il disinteresse della alla realizzazione del
[...] Parte_1 CP_6 brevetto italiano nr. 0001372729 in titolarità dell'Ing. , come da documento Parte_1
6 del fascicolo di parte attrice avanti al Tribunale di PO nel procedimento RGN n.
2249/2018, ridepositato nel presente giudizio che mi viene rammostrato.
Si indica come testimone anche a prova contraria l'Ing. c/o la sede della Testimone_1
ON , Corso Agnelli 200 – 10135 (TO). Controparte_1
Cap. 5): Vero che in data 4 marzo 2011 l'Ing. incontrava l'Ing. Parte_1 Per_1 all'epoca direttore dello stabilimento società del gruppo
[...] Controparte_7 CP_6
CP_ in un ufficio presso la società OM S.p.A. (anch'essa società del gruppo e gli faceva esaminare il prototipo e la documentazione confidenziale (di cui ai docc. 23a e 23b di parte attrice che mi viene rammostrato) relativa alla descrizione del prototipo del CC per serbatoio atto ad evitare errori nel riempimento di serbatoi e recipienti di cui al brevetto n.
0001372729 per cui è causa.
Si indicano come testimoni anche a prova contraria l'Ing. ex direttore dello Persona_1 stabilimento c/o Viale Aldo Borletti 61/63 – Controparte_7 Controparte_7
20011 TT (Mi) e c/o la sede della ON , Corso Agnelli 200 – Controparte_1
10135 (TO) nonché l'Ing. c/o la sede della ON , Testimone_1 Controparte_1
Corso Agnelli 200 – 10135 (TO).
Cap. 6): Vero che le società convenute ed Controparte_3 Controparte_1
commercializzano due tipologie di CC per serbatoio atto ad evitare errori nel riempimento di serbatoio e recipienti, uno per le automobili a benzina (con il codice prodotto
77366062) ed uno per le automobili diesel (con il codice 77366063), come da doc. 9, 10, 11
e 12 del fascicolo di parte attrice avanti al Tribunale di PO nel procedimento RGN n.
2249/2018 e ridepositati nel presente giudizio e doc. 24 che mi vengono rammostrati.
5 Si indicano a testi anche a prova contraria il legale rappresentante pro-tempore della società
Via R. Amundsen – C.da Lecco (z.i.), Rende (CS); il sig. Parte_2 Tes_2 dipendente della in 870036 Rende (CS), Via R. Amundsen – C.da Lecco Parte_2
(z.i.); il responsabile di filiale della di 80143 Controparte_8
PO (NA), Corso Meridionale 53 Corso;
il cassiere della filiale Controparte_8
di 80143 PO (NA), Corso Meridionale 53 nonché l'Ing.
[...] Testimone_1
c/o la sede della ON , Corso Agnelli 200 – 10135 (TO). Controparte_1
Cap. 7): Vero che le società convenute e Controparte_3 Controparte_1
commercializzano il CC per serbatoio atto ad evitare errori nel riempimento di serbatoio e recipienti per automobili a benzina (codice prodotto 77366062) e per automobili diesel (codice prodotto 77366063 al costo di Euro 26,28 + IVA e di Euro 29,11 + IVA come da), come da ns. doc. 13, 14 e 15 del fascicolo di parte attrice avanti al Tribunale di PO nel procedimento RGN n. 2249/2018, ridepositati nel presente giudizio che mi vengono rammostrati.
Si indicano a testi anche a prova contraria il legale rappresentante della società ia R. Amundsen – C.da Lecco (z.i.), Rende (CS); il sig. Parte_2 Tes_2 dipendente della in 870036 Rende (CS), Via R. Amundsen – C.da Lecco Parte_2
(z.i.); il responsabile della filiale della di 80143 Controparte_8
PO (NA), Corso Meridionale 53; il cassiere della filiale Controparte_8
di 80143 PO (NA), Corso Meridionale 53 nonché l'Ing. c/o
[...] Testimone_1 la sede della ON , Corso Agnelli 200 – 10135 (TO). Controparte_1
Cap. 8): Vero che i bocchettoni per serbatoio atti ad evitare errori nel riempimento di serbatoio e recipienti per automobili a benzina (codice prodotto 77366062) e per automobili diesel (codice prodotto 77366063) vengono montati dalle società convenute
[...]
e a far data dal 2012 sull'estremità terminale del tubo di CP_3 Controparte_1
immissione del carburante nel serbatoio dei seguenti autoveicoli FIAT: 73 500 L;
FIAT 5 F
500 X;
FIAT – 33 ; – 4 Q;
FIAT – 6 J TIPO – EGEA;
CP_9 CP_6 CP_9
JEEP – 5I JEEP RENEGADE EMEA – ROW;
LANCIA – nelle due CP_10
versioni (una per le automobili a benzina ed una per le automobili diesel), come da ns. doc.
9, 10, 11 e 12 di parte attrice del fascicolo di parte attrice avanti al Tribunale di PO nel procedimento RGN n. 2249/2018, ridepositati nel presente giudizio e doc. 24 che mi vengono rammostrati.
Si indicano a testi anche a prova contraria il legale rappresentante della società ia R. Amundsen – C.da Lecco (z.i.), Rende (CS); il sig. Parte_2 Tes_2
6 dipendente della in 870036 Rende (CS), Via R. Amundsen – C.da Lecco Parte_2
(z.i.); il responsabile della filiale della di 80143 Controparte_8
PO (NA), Corso Meridionale 53; il cassiere della filiale della Controparte_8
di 80143 PO (NA), Corso Meridionale 53 nonché l'Ing.
[...] Testimone_1
c/o la sede della ON , Corso Agnelli 200 –10135 (TO). Controparte_1
Cap. 9): Vero che in data l'Ing. acquistava presso il Centro Parte_1 [...]
di PO (NA), Corso Meridionale 53, i due bocchettoni di cui ai docc. CP_3 CP_6
13, 14 e 15 del fascicolo di parte attrice avanti al Tribunale di PO nel procedimento RGN
n. 2249/2018, ridepositati nel presente giudizio che mi vengono rammostrati.
Si indicano a testi anche a prova contraria il responsabile della filiale del
[...]
di 80143 PO (NA), Corso Meridionale 52; il responsabile Controparte_3 CP_8
della filiale della - di 80143 PO (NA), Corso Controparte_3 CP_8
Meridionale 53; il cassiere della filiale della - di Controparte_3 CP_8
80143 PO (NA), Corso Meridionale 53.
Cap. 10): Vero che i bocchettoni per serbatoio atti ad evitare errori nel riempimento di serbatoio e recipienti per automobili a benzina (codice prodotto 77366062) e per automobili diesel (codice prodotto 77366063) vengono montati sull'estremità terminale del tubo di immissione del carburante delle automobili indicate nel precedente capitolo di prova 9) e si aprono unicamente mediante l'introduzione di un beccuccio (o altro corpo cilindrico) avente specifico diametro esterno come da ns doc. 9, 10, 11 e 12 del fascicolo di parte attrice avanti al Tribunale di PO nel procedimento RGN n 2249/2018, ridepositati nel presente giudizio e doc. 24 che mi vengono rammostrati.
Si indicano a testi anche a prova contraria il legale rappresentante della società ia R. Amundsen – C.da Lecco (z.i.), Rende (CS); il sig. Parte_2 Tes_2 dipendente della in 870036 Rende (CS), Via R. Amundsen – C.da Lecco Parte_2
(z.i.); il responsabile della filiale della di 80143 Controparte_8
PO (NA), Corso Meridionale 53; il cassiere della filiale della Controparte_8
di 80143 PO (NA), Corso Meridionale 53; nonché l'Ing.
[...] Testimone_1
c/o la sede della ON, Corso Agnelli 200 – 10135 (TO).
Cap. 11): Vero che le società convenute e Controparte_3 Controparte_1
commercializzano i bocchettoni per serbatoio atti ad evitare errori nel riempimento di serbatoio e recipienti per automobili a benzina (codice prodotto 77366062) e per automobili diesel (codice prodotto 77366063) anche nell'ambito del catalogo on line
7 https://eper.parts.fiat.com, come da doc. 24 del fascicolo di parte attrice che mi viene rammostrato.
Si indicano a testi anche a prova contraria il legale rappresentante della società
– C.da Lecco (z.i.), Rende (CS); il sig. Parte_2 Parte_3 Tes_2 dipendente della in 870036 Rende (CS), Via R. Amundsen – C.da Lecco Parte_2
(z.i.); il responsabile della filiale della di 80143 Controparte_8
PO (NA), Corso Meridionale 53; il cassiere della filiale della Controparte_8
di 80143 PO (NA), Corso Meridionale 53; nonché l'Ing.
[...] Testimone_1
c/o la sede della ON, Corso Agnelli 200 – 10135 (TO).
Cap.12): Vero che in data 22.03.2017 eseguivo le stampe delle pagine del catalogo dei pezzi di ricambio bocchettoni per serbatoio atti ad evitare errori nel riempimento di serbatoio e recipienti per automobili a benzina (codice prodotto 77366062) e per automobili diesel
(codice prodotto 77366063) ed in quell'occasione consegnavo all'ing. il mio Parte_1
biglietto da visita come da doc. 24 del fascicolo di parte attrice che mi viene rammostrato.
Si indicano a testimoni anche a prova contraria sulla suddetta circostanza il sig. Tes_2
dipendente della in 870036 Rende (CS), Via R. Amundsen – C.da
[...] Parte_2
Lecco (z.i.).
Con riserva di controdedurre alle richieste di prova avversaria nonché di richiedere di essere ammessi a prova contraria, diretta e/o indiretta, sulle circostanze eventualmente dedotte dalle ON ove ammesse.
Si insiste, altresì, in ogni caso, per:
a) la convocazione del CTU nominato a chiarimenti, anche fissando all'uopo udienza da remoto secondo le recenti prescrizioni di legge ed i protocolli in vigore presso l'intestato
Tribunale, laddove ciò avvenga prima del 30 giugno 2020 ed, in ogni caso, perché sia invitato a rendere un supplemento di perizia nei termini di cui sopra e volto a considerare, altresì, i requisiti di un valido brevetto per modello di utilità, in ipotesi di conversione del titolo azionato, nonché volto a confermare l'interferenza dei prodotti codice 77366063 e
77366062, meglio descritti negli atti e nei documenti di causa, comunque denominati, ivi incluse le vetture e/o automobili ove gli stessi sono presenti, con il brevetto italiano per invenzione industriale n. 0001372729 rilasciato il 06.04.2010 e successivamente limitato in data 20.12.2016 dell'Ing. ovvero, nel caso di conversione, del brevetto Parte_1
per modello di utilità;
b) ordinare alla ON ai sensi, inter alia, degli artt. 210 c.p.c. e 121 c.p.i., l'esibizione di tutte le scritture contabili obbligatorie, ivi compresi i registri di magazzino e le copie di tutte
8 le fatture emesse e subite, con i relativi registri, nonché di tutte le offerte ed i contratti di vendita, distribuzione, agenzia o comodato e di tutta la corrispondenza contabile, pubblicitaria e commerciale, comunque relativa alla produzione, distribuzione, importazione, esportazione, vendita, locazione, comodato, offerta in vendita ed esposizione dei prodotti codice 77366063 e 77366062, meglio descritti negli atti e nei documenti di causa, comunque denominati, ivi incluse le vetture e/o automobili ove gli stessi sono presenti;
c) disporre ai sensi degli artt. 121 e 121 bis C.P.I. che vengano fornite dalle ON tutte le informazioni afferenti l'identificazione dei prodotti codice 77366063 e 77366062, meglio descritti negli atti e nei documenti di causa, comunque denominati, ivi incluse le vetture e/o automobili ove gli stessi sono presenti, nonché tutte le necessarie informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione dei prodotti per cui è causa (ovvero dei prodotti codice 77366063
e 77366062, meglio descritti negli atti e nei documenti di causa, comunque denominati, ivi incluse le vetture e/o automobili in violazione dei diritti di privativa dell'Attore), nonché tutte le altre informazioni di cui all'art. 121 bis secondo comma C.P.I.
A tal fine, si indica quale soggetto da interrogare il legale rappresentante delle ON che in particolare dovrà dichiarare:
- qual è l'origine e com'è costituita la rete di distribuzione dei prodotti codice 77366063 e
77366062, meglio descritti negli atti e nei documenti di causa, comunque denominati, ivi incluse le vetture e/o automobili ove gli stessi sono presenti;
- nome e indirizzo dei produttori, fabbricanti, distributori ed importatori;
- identità di eventuali altri soggetti detentori della merce in contraffazione;
- quantità prodotte e/o importate e/o commercializzate ricevute e/o ordinate nonché il relativo prezzo;
d) Disporre CTU finanziaria e contabile per la determinazione dell'ammontare dei danni patiti e patiendi dell'Attore da liquidarsi in moneta corrente, i mancati profitti dell'Attore e gli utili realizzati dalle ON per effetto dell'attività contraffattoria, eligendo all'uopo un consulente esperto in materia, ed attribuendo al consulente il potere di esaminare e verificare i dati e i documenti contabili e aziendali della convenuta, anche estraendone copia, tesa ad accertare:
I. i fatturati dei prodotti contraffattori (prodotti codice 77366063 e 77366062, meglio descritti negli atti e nei documenti di causa, comunque denominati, ivi incluse le vetture e/o automobili ove gli stessi sono presenti);
II. il numero di unità di prodotto contraffattori fabbricate e/o vendute dalle ON;
9 III. gli utili ricavati dalle ON sulle vendite di cui al punto 1) nonché il margine di utile medio ricavato dalle ON sui prodotti di cui si tratta;
IV. la royalty media presumibilmente praticata per la concessione in licenza di un brevetto nel settore di cui si tratta.
In ogni caso:
11) Condannare le convenute a rifondere all'attore spese, diritti ed onorari di causa, compreso il rimborso forfettario come per legge”
e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalle odierne Appellate dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
(ii)
In subordine sub (i) nella non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse ritenere il brevetto d'invenzione n. 0001372729 privo dei requisiti di validità e/o nullo, in integrale riforma della sentenza n. 3058/2022, Rep. n. 7600/2022, resa dal Tribunale ordinario di
Torino, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, in persona del Collegio dr.ssa Silvia
Vitrò (Presidente), dr. Ludovico Sburlati (Giudice relatore) e dr. Luca Martinat (Giudice), nella causa civile rubricata sub R.G. 20304/2018, resa l'1/07/2022 e pubblicata il
15/07/2022, contrariis rejectis, ritenuti fondati gli espositi motivi di appello per tutte le circostanze dedotte in narrativa, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
1) nella non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse ritenere il brevetto d'invenzione n. 0001372729 privo dei requisiti di validità e/o nullo, anche in accoglimento della soluzione prospettata dal CTU, l'attore chiede che il Giudicante voglia disporne la conversione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 3, CPI, in un corrispondente brevetto per modello utilità, adottando ogni provvedimento all'uopo necessario e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la produzione, la vendita, l'offerta in vendita, la promozione per la vendita e/o dichiarazione di disponibilità per la produzione e/o vendita ed in generale qualsivoglia utilizzo dei prodotti codice 77366063 e 77366062, meglio descritti, comunque denominati, ivi incluse le vetture e/o automobili ove gli stessi sono presenti, violano i diritti di esclusiva dell'attore e costituiscono contraffazione del predetto brevetto per modello di utilità.
2) dichiarare e in solido tra di loro, tenute Controparte_3 Controparte_1
a risarcire all'attore, per il periodo di validità del brevetto per modello di utilità, nell'ipotesi di conversione di cui sopra, tutti i danni patiti e patiendi, cagionati all'esponente con gli illeciti di cui al precedente punto 1), nessuno escluso, ex art. 125 c.p.i., 1226 e 2600 cc, nonché ex 2043 c.c. per atto illecito e in ogni caso alla restituzione degli utili realizzati in ragione
10 della contraffazione per la parte che ecceda la liquidazione del danno ai sensi dell'art. 125
c.p.i., 3 comma c.p.i., o in alternativa ad essa, con richiesta di liquidazione dei medesimi, eventualmente anche in via equitativa nella misura che verrà accertata nel corso del giudizio o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
In subordine, condannare le convenute al pagamento di un indennizzo ai sensi della disciplina sull'arricchimento senza giusta causa ai sensi dell'art. 2041 c.c.
3) disporre ai sensi e per gli effetti dell'art. 126 C.P.I., la pubblicazione della sentenza, a spese delle convenute ed a cura dell'attore per due volte a caratteri doppi del normale, sui quotidiani “Corriere della Sera”, “La Repubblica” e “ ” e per due volte, a pagina CP_11 intera, su riviste specializzate “Quattroruote” ed “Auto” o su altri periodici di settore, ovvero con le diverse modalità che parranno opportune a codesto Ill.mo Tribunale;
In ogni caso in via istruttoria
4) l'Attore insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie come formulate nella memoria ex art. 183, comma 6 (2) c.p.c. del 15.03.2019, ed in particolare, chiede di essere ammesso a prova per interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle ON e testi sulle seguenti circostanze:
Cap. 1): Vero che nel marzo 2007, l'Ing. Testimone_1 Controparte_5 della visionava il testo del brevetto no. inviato dall'Ing. Controparte_1 P.IVA_3
alla ON (allora Parte_1 Controparte_1 Controparte_6
, come da documento 4 del fascicolo di parte attrice avanti al Tribunale di PO nel
[...]
procedimento RGN n. 2249/2018, e ridepositato nel presente giudizio che mi viene rammostrato.
Si indica come testimone anche a prova contraria l'Ing. c/o la sede della Testimone_1
ON , Corso Agnelli 200 – 10135 (TO). Controparte_1
Cap. 2): Vero che in data 9 marzo 2007, l'Ing. and Patent Testimone_1 CP_5
della inviava una raccomandata all'Ing. con CP_5 Controparte_1 Parte_1 la quale lo informava che “la Sua realizzazione non è di pratico interesse per la nostra società”, come da documento 4 del fascicolo di parte attrice avanti al Tribunale di PO nel procedimento RGN n. 2249/2018, e ridepositato nel presente giudizio che mi viene rammostrato.
Si indica come testimone anche a prova contraria l'Ing. c/o la sede della Testimone_1
ON Corso Agnelli 200 – 10135 (TO). Controparte_1
Cap. 3): Vero che nel gennaio 2010, l'Ing. and Patent Testimone_1 CP_5 CP_5
della esaminava nuovamente la documentazione relativa al brevetto n. Controparte_1
11 0001372729 inviata dall'Ing. alla convenuta (allora Parte_1 Controparte_1
), come da documento 6 del fascicolo di parte attrice avanti al Tribunale di PO CP_6
nel procedimento RGN n. 2249/2018, e ridepositato nel presente giudizio che mi viene rammostrato.
Si indica come testimone anche a prova contraria l'Ing. c/o la sede della Testimone_1
ON , Corso Agnelli 200 – 10135 (TO). Controparte_1
Cap. 4): Vero che in data 13 gennaio 2010, la convenuta (allora Controparte_1 CP_6
, confermava all'Ing. il disinteresse della alla realizzazione del
[...] Parte_1 CP_6 brevetto italiano nr. 0001372729 in titolarità dell'Ing. , come da documento Parte_1
6 del fascicolo di parte attrice avanti al Tribunale di PO nel procedimento RGN n.
2249/2018, ridepositato nel presente giudizio che mi viene rammostrato.
Si indica come testimone anche a prova contraria l'Ing. c/o la sede della Testimone_1
ON , Corso Agnelli 200 – 10135 (TO). Controparte_1
Cap. 5): Vero che in data 4 marzo 2011 l'Ing. incontrava l'Ing. Parte_1 Per_1 all'epoca direttore dello stabilimento società del gruppo
[...] Controparte_7 CP_6
CP_ in un ufficio presso la società OM S.p.A. (anch'essa società del gruppo e gli faceva esaminare il prototipo e la documentazione confidenziale (di cui ai docc. 23a e 23b di parte attrice che mi viene rammostrato) relativa alla descrizione del prototipo del CC per serbatoio atto ad evitare errori nel riempimento di serbatoi e recipienti di cui al brevetto n.
0001372729 per cui è causa.
Si indicano come testimoni anche a prova contraria l'Ing. ex direttore dello Persona_1 stabilimento c/o Viale Aldo Borletti 61/63 – Controparte_7 Controparte_7
20011 TT (Mi) e c/o la sede della ON , Corso Agnelli 200 – Controparte_1
10135 (TO) nonché l'Ing. c/o la sede della ON , Testimone_1 Controparte_1
Corso Agnelli 200 – 10135 (TO).
Cap. 6): Vero che le società convenute ed Controparte_3 Controparte_1
commercializzano due tipologie di CC per serbatoio atto ad evitare errori nel riempimento di serbatoio e recipienti, uno per le automobili a benzina (con il codice prodotto
77366062) ed uno per le automobil diesel (con il codice 77366063), come da doc. 9, 10, 11
e 12 del fascicolo di parte attrice avanti al Tribunale di PO nel procedimento RGN n.
2249/2018 e ridepositati nel presente giudizio e doc. 24 che mi vengono rammostrati.
Si indicano a testi anche a prova contraria il legale rappresentante pro-tempore della società
Via R. Amundsen – C.da Lecco (z.i.), Rende (CS); il sig. Parte_2 Tes_2 dipendente della in 870036 Rende (CS), Via R. Amundsen – C.da Lecco Parte_2
12 (z.i.); il responsabile di filiale della di 80143 Controparte_8
PO (NA), Corso Meridionale 53 Corso;
il cassiere della filiale Controparte_8
di 80143 PO (NA), Corso Meridionale 53 nonché l'Ing.
[...] Testimone_1
c/o la sede della ON , Corso Agnelli 200 – 10135 (TO). Controparte_1
Cap. 7): Vero che le società convenute e Controparte_3 Controparte_1
commercializzano il CC per serbatoio atto ad evitare errori nel riempimento di serbatoio e recipienti per automobili a benzina (codice prodotto 77366062) e per automobili diesel (codice prodotto 77366063 al costo di Euro 26,28 + IVA e di Euro 29,11 + IVA come da), come da ns. doc. 13, 14 e 15 del fascicolo di parte attrice avanti al Tribunale di PO nel procedimento RGN n. 2249/2018, ridepositati nel presente giudizio che mi vengono rammostrati.
Si indicano a testi anche a prova contraria il legale rappresentante della società ia R. Amundsen – C.da Lecco (z.i.), Rende (CS); il sig. Parte_2 Tes_2 dipendente della in 870036 Rende (CS), Via R. Amundsen – C.da Lecco Parte_2
(z.i.); il responsabile della filiale della di 80143 Controparte_8
PO (NA), Corso Meridionale 53; il cassiere della filiale Controparte_8
di 80143 PO (NA), Corso Meridionale 53 nonché l'Ing. c/o
[...] Testimone_1 la sede della ON , Corso Agnelli 200 – 10135 (TO). Controparte_1
Cap. 8): Vero che i bocchettoni per serbatoio atti ad evitare errori nel riempimento di serbatoio e recipienti per automobili a benzina (codice prodotto 77366062) e per automobili diesel (codice prodotto 77366063) vengono montati dalle società convenute
[...]
e a far data dal 2012 sull'estremità terminale del tubo di CP_3 Controparte_1
immissione del carburante nel serbatoio dei seguenti autoveicoli FIAT: 73 500 L;
FIAT 5 F
500 X;
FIAT – 33 ; – 4 Q;
FIAT – 6 J TIPO – EGEA;
CP_9 CP_6 CP_9
JEEP – 5I JEEP RENEGADE EMEA – ROW;
LANCIA – nelle due CP_10
versioni (una per le automobili a benzina ed una per le automobili diesel), come da ns. doc.
9, 10, 11 e 12 di parte attrice del fascicolo di parte attrice avanti al Tribunale di PO nel procedimento RGN n. 2249/2018, ridepositati nel presente giudizio e doc. 24 che mi vengono rammostrati.
Si indicano a testi anche a prova contraria il legale rappresentante della società ia R. Amundsen – C.da Lecco (z.i.), Rende (CS); il sig. Parte_2 Tes_2 dipendente della in 870036 Rende (CS), Via R. Amundsen – C.da Lecco Parte_2
(z.i.); il responsabile della filiale della di 80143 Controparte_3 CP_8
PO (NA), Corso Meridionale 53; il cassiere della filiale della Controparte_3
13 - di 80143 PO (NA), Corso Meridionale 53 nonché l'Ing. CP_8 Testimone_1
c/o la sede della ON , Corso Agnelli 200 –10135 (TO). Controparte_1
Cap. 9): Vero che in data l'Ing. acquistava presso il Centro Parte_1 [...]
di PO (NA), Corso Meridionale 53, i due bocchettoni di cui ai docc. CP_3 CP_6
13, 14 e 15 del fascicolo di parte attrice avanti al Tribunale di PO nel procedimento RGN
n. 2249/2018, ridepositati nel presente giudizio che mi vengono rammostrati.
Si indicano a testi anche a prova contraria il responsabile della filiale del
[...]
di 80143 PO (NA), Corso Meridionale 52; il responsabile Controparte_3 CP_8
della filiale della - di 80143 PO (NA), Corso Controparte_3 CP_8
Meridionale 53; il cassiere della filiale della - di Controparte_3 CP_8
80143 PO (NA), Corso Meridionale 53.
Cap. 10): Vero che i bocchettoni per serbatoio atti ad evitare errori nel riempimento di serbatoio e recipienti per automobili a benzina (codice prodotto 77366062) e per automobili diesel (codice prodotto 77366063) vengono montati sull'estremità terminale del tubo di immissione del carburante delle automobili indicate nel precedente capitolo di prova 9) e si aprono unicamente mediante l'introduzione di un beccuccio (o altro corpo cilindrico) avente specifico diametro esterno come da ns doc. 9, 10, 11 e 12 del fascicolo di parte attrice avanti al Tribunale di PO nel procedimento RGN n 2249/2018, ridepositati nel presente giudizio e doc. 24 che mi vengono rammostrati.
Si indicano a testi anche a prova contraria il legale rappresentante della società ia R. Amundsen – C.da Lecco (z.i.), Rende (CS); il sig. Parte_2 Tes_2 dipendente della in 870036 Rende (CS), Via R. Amundsen – C.da Lecco Parte_2
(z.i.); il responsabile della filiale della di 80143 Controparte_8
PO (NA), Corso Meridionale 53; il cassiere della filiale della Controparte_8
di 80143 PO (NA), Corso Meridionale 53; nonché l'Ing.
[...] Testimone_1
c/o la sede della ON, Corso Agnelli 200 – 10135 (TO).
Cap. 11): Vero che le società convenute e Controparte_3 Controparte_1
commercializzano i bocchettoni per serbatoio atti ad evitare errori nel riempimento di serbatoio e recipienti per automobili a benzina (codice prodotto 77366062) e per automobili diesel (codice prodotto 77366063) anche nell'ambito del catalogo on line https://eper.parts.fiat.com, come da doc. 24 del fascicolo di parte attrice che mi viene rammostrato.
Si indicano a testi anche a prova contraria il legale rappresentante della società
– C.da Lecco (z.i.), Rende (CS); il sig. Parte_2 Parte_3 Tes_2
14 dipendente della in 870036 Rende (CS), Via R. Amundsen – C.da Lecco Parte_2
(z.i.); il responsabile della filiale della di 80143 Controparte_8
PO (NA), Corso Meridionale 53; il cassiere della filiale della Controparte_12
di 80143 PO (NA), Corso Meridionale 53; nonché l'Ing.
[...] Testimone_1
c/o la sede della ON, Corso Agnelli 200 – 10135 (TO).
Cap.12): Vero che in data 22.03.2017 eseguivo le stampe delle pagine del catalogo dei pezzi di ricambio bocchettoni per serbatoio atti ad evitare errori nel riempimento di serbatoio e recipienti per automobili a benzina (codice prodotto 77366062) e per automobili diesel
(codice prodotto 77366063) ed in quell'occasione consegnavo all'ing. il mio Parte_1
biglietto da visita come da doc. 24 del fascicolo di parte attrice che mi viene rammostrato.
Si indicano a testimoni anche a prova contraria sulla suddetta circostanza il sig. Tes_2
dipendente della in 870036 Rende (CS), Via R. Amundsen – C.da
[...] Parte_2
Lecco (z.i.).
Con riserva di controdedurre alle richieste di prova avversaria nonché di richiedere di essere ammessi a prova contraria, diretta e/o indiretta, sulle circostanze eventualmente dedotte dalle ON ove ammesse.
Si insiste, altresì, in ogni caso, per:
e) la convocazione del CTU nominato a chiarimenti, anche fissando all'uopo udienza da remoto secondo le recenti prescrizioni di legge ed i protocolli in vigore presso l'intestato
Tribunale, laddove ciò avvenga prima del 30 giugno 2020 ed, in ogni caso, perché sia invitato a rendere un supplemento di perizia nei termini di cui sopra e volto a considerare, altresì, i requisiti di un valido brevetto per modello di utilità, in ipotesi di conversione del titolo azionato, nonché volto a confermare l'interferenza dei prodotti codice 77366063 e
77366062, meglio descritti negli atti e nei documenti di causa, comunque denominati, ivi incluse le vetture e/o automobili ove gli stessi sono presenti, con il brevetto italiano per invenzione industriale n. 0001372729 rilasciato il 06.04.2010 e successivamente limitato in data 20.12.2016 dell'Ing. ovvero, nel caso di conversione, del brevetto Parte_1
per modello di utilità;
f) ordinare alla ON ai sensi, inter alia, degli artt. 210 c.p.c. e 121 c.p.i., l'esibizione di tutte le scritture contabili obbligatorie, ivi compresi i registri di magazzino e le copie di tutte le fatture emesse e subite, con i relativi registri, nonché di tutte le offerte ed i contratti di vendita, distribuzione, agenzia o comodato e di tutta la corrispondenza contabile, pubblicitaria e commerciale, comunque relativa alla produzione, distribuzione, importazione, esportazione, vendita, locazione, comodato, offerta in vendita ed esposizione dei prodotti
15 codice 77366063 e 77366062, meglio descritti negli atti e nei documenti di causa, comunque denominati, ivi incluse le vetture e/o automobili ove gli stessi sono presenti;
g) disporre ai sensi degli artt. 121 e 121 bis C.P.I. che vengano fornite dalle ON tutte le informazioni afferenti l'identificazione dei prodotti codice 77366063 e 77366062, meglio descritti negli atti e nei documenti di causa, comunque denominati, ivi incluse le vetture e/o automobili ove gli stessi sono presenti, nonché tutte le necessarie informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione dei prodotti per cui è causa (ovvero dei prodotti codice 77366063
e 77366062, meglio descritti negli atti e nei documenti di causa, comunque denominati, ivi incluse le vetture e/o automobili in violazione dei diritti di privativa dell'Attore), nonché tutte le altre informazioni di cui all'art. 121 bis secondo comma C.P.I.
A tal fine, si indica quale soggetto da interrogare il legale rappresentante delle ON che in particolare dovrà dichiarare:
- qual è l'origine e com'è costituita la rete di distribuzione dei prodotti codice 77366063 e
77366062, meglio descritti negli atti e nei documenti di causa, comunque denominati, ivi incluse le vetture e/o automobili ove gli stessi sono presenti;
- nome e indirizzo dei produttori, fabbricanti, distributori ed importatori;
- identità di eventuali altri soggetti detentori della merce in contraffazione;
- quantità prodotte e/o importate e/o commercializzate ricevute e/o ordinate nonché il relativo prezzo;
h) Disporre CTU finanziaria e contabile per la determinazione dell'ammontare dei danni patiti e patiendi dell'Attore da liquidarsi in moneta corrente, i mancati profitti dell'Attore e gli utili realizzati dalle ON per effetto dell'attività contraffattoria, eligendo all'uopo un consulente esperto in materia, ed attribuendo al consulente il potere di esaminare e verificare i dati e i documenti contabili e aziendali della convenuta, anche estraendone copia, tesa ad accertare:
V. i fatturati dei prodotti contraffattori (prodotti codice 77366063 e 77366062, meglio descritti negli atti e nei documenti di causa, comunque denominati, ivi incluse le vetture e/o automobili ove gli stessi sono presenti);
VI. il numero di unità di prodotto contraffattori fabbricate e/o vendute dalle ON;
VII. gli utili ricavati dalle ON sulle vendite di cui al punto 1) nonché il margine di utile medio ricavato dalle ON sui prodotti di cui si tratta;
VIII. la royalty media presumibilmente praticata per la concessione in licenza di un brevetto nel settore di cui si tratta.
In ogni caso:
16 5) Condannare le convenute a rifondere all'attore spese, diritti ed onorari di causa, compreso il rimborso forfettario come per legge”
e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalle Odierne Appellate dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
In ogni caso:
- con vittoria di diritti spese, competenze ed onorari oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
7) “disporre C.T.U. brevettuale per la definitiva conferma della lamentata contraffazione, eligendo all'uopo un perito esperto in materia brevettuale iscritto all'Albo dei Consulenti in
Proprietà Industriale;
8) ordinare alla convenute ai sensi, inter alia, degli artt. 210 c.p.c. e 121 c.p.i., l'esibizione di tutte le scritture contabili obbligatorie, ivi compresi i registri di magazzino e le copie di tutte le fatture emesse e subite, con i relativi registri, nonché di tutte le offerte ed i contratti di vendita, distribuzione, agenzia o comodato e di tutta la corrispondenza contabile, pubblicitaria e commerciale, comunque relativa alla produzione, distribuzione, importazione, esportazione, vendita, locazione, comodato, offerta in vendita ed esposizione dei prodotti per cui è causa;
9) disporre ai sensi degli artt. 121 e 121 bis C.P.I. che vengano fornite dalle convenute tutte le informazioni afferenti l'identificazione dei prodotti per cui è causa nonché tutte le necessarie informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione dei prodotti in violazione dei diritti di privativa dell'attore, nonché tutte le altre informazioni di cui all'art. 121 bis secondo comma C.P.I.
A tal fine, si indica quale soggetto da interrogare il legale rappresentante delle convenute che in particolare dovrà dichiarare:
a) qual è l'origine e com'è costituita la rete di distribuzione dei prodotti di cui al precedente punto (1);
b) nome e indirizzo dei produttori, fabbricanti, distributori ed importatori;
c) identità di eventuali altri soggetti detentori della merce in contraffazione;
d) quantità prodotte e/o importate e/o commercializzate ricevute e/o ordinate nonché il relativo prezzo;
17 10) Disporre CTU finanziaria e contabile per la determinazione dell'ammontare dei danni patiti e patiendi dell'attore da liquidarsi in moneta corrente, i mancati profitti dell'attore e gli utili realizzati dalle convenute per effetto dell'attività contraffattoria, eligendo all'uopo un consulente esperto in materia, ed attribuendo al consulente il potere di esaminare e verificare i dati e i documenti contabili e aziendali della convenuta, anche estraendone copia, tesa ad accertare:
a) i fatturati dei prodotti contraffattori;
b) il numero di unità di prodotto contraffattori fabbricate e/o vendute dalle convenute;
c) gli utili ricavati dalle convenute sulle vendite di cui al punto 1) nonché il margine di utile medio ricavato dalle convenute sui prodotti di cui si tratta;
d) la royalty media presumibilmente praticata per la concessione in licenza di un brevetto nel settore di cui si tratta”.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata: “Nel merito, in via principale:
1) Respingere l'appello avversario e confermare integralmente le sentenze impugnate;
Nel merito, in via subordinata:
2) In caso di riforma della sentenza definitiva e/o della sentenza non definitiva impugnate dall'appellante, con accertamento della validità del brevetto per invenzione ovvero del modello di utilità risultante dalla conversione del brevetto, respingere in ogni caso le domande dell'attore (e attuale appellante) per assenza di interferenza dei prodotti delle convenute (e attuali appellate) rispetto ai titoli di privativa fatti valere dall'attore (e attuale appellante);
In ogni caso:
3) Condannare l'appellante alla rifusione integrale delle spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio, inclusi accessori di legge, IVA e c.p.a.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il primo grado di giudizio.
1.1 - Il 14.09.2006 viene depositata dall'ing. una domanda di brevetto Parte_1
di uno speciale CC, elaborato in due forme (CC A e CC B),
18 funzionale ad evitare errori nel riempimento di serbatoi, con particolare riferimento al tipo di combustibile di autoveicolo, e destinato prevalentemente al settore automobilistico;
il brevetto è stato rilasciato il 6.04.2010 col n. 0001372729 (IT'729).
Il brevetto è stato modificato con istanza di limitazione presentata in data 28.11.2016 col n. CP_1 7222016000120211, accolta dall' il 20.12; la modifica prevede l'accorpamento delle rivendicazioni nn. 1 e 2 e la limitazione di parte della rivendicazione n. 7.
1.2 - L'ing. avrebbe riscontrato, dopo avere offerto il proprio brevetto all'allora Parte_1
, che il CC collocato sul tubo di immissione del carburante di diversi CP_14
modelli di autovettura del Gruppo corrispondeva alle caratteristiche del modello da lui brevettato;
ha perciò agito prima davanti al Tribunale di PO, poi, a seguito di adesione all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da controparte, al Tribunale di Torino –
Sezione specializzata Imprese, contro (ora ) e per: CP_3 CP_2 CP_1
(a) l'accertamento della contraffazione del brevetto, con (a-bis) inibitoria all'utilizzo del modello garantita da astreintes;
(b) condanna al risarcimento danni realizzati con la contraffazione, più gli utili realizzati dall'autore della violazione per la parte eccedente il risarcimento;
(c) il ritiro dal commercio e la distruzione dei modelli;
(d) la pubblicazione della sentenza;
(e) in subordine, ha proposto una domanda di arricchimento ingiustificato ex art. 2041 c.c.
e si sono costituite contestando le pretese avversarie e CP_3 CP_1
chiedendo, in via riconvenzionale, dichiararsi la nullità del brevetto per Parte_1 mancanza di novità e di livello inventivo o, in subordine, per violazione dell'art. 76, co., 1, lett. c), c.p.i., in relazione alle modifiche introdotte con l'istanza di limitazione presentata il
28.11.2016.
1.3 - Il Tribunale di Torino - Sezione Imprese ha limitato l'istruttoria allo svolgimento di una
CTU ed ha emesso in data 29.10.2020 una prima sentenza non definitiva, la n. 3792 del
2020, in cui ha dichiarato la nullità del brevetto sulla base di un duplice ordini Parte_1
di motivi:
- per mancanza di attività inventiva alla luce del precedente brevetto europeo EP1690726 Contr depositato dalla tedesca produttrice dei bocchettoni , e pubblicato in CP_15
data 16.08.2006, anteriormente al deposito del brevetto , e del quale il brevetto Parte_1
costituirebbe una variante priva dei caratteri di innovatività (il CTU aveva Parte_1
19 ritenuto che, partendo dal brevetto una persona esperta del ramo sarebbe CP_15
arrivata alla soluzione oggetto della rivendicazione n. 1 del brevetto senza Parte_1
alcuno sforzo inventivo;
analogamente, anche le rivendicazioni 2-5 sarebbero nulle per difetto di attività inventiva);
- perché attraverso le limitazioni del 2016 si sarebbe realizzata una indebita estensione del contenuto originario del brevetto, risultante dalla domanda del 2006 (c.d. generalizzazione intermedia), in violazione dell'art. 76, co. 1, lett. c), c.p.i., e ciò sarebbe avvenuto inglobando la rivendicazione n. 2 nella rivendicazione n. 1 ed inserendo una parte della originaria rivendicazione n. 7, riguardante caratteristiche unitarie e non separabili del tozzetto del CC, nella rivendicazione n. 1, estendendo in tal modo la portata originaria della privativa.
Le conclusioni precisate dall'ing. prima della sentenza non definitiva, Parte_1 comprendono la domanda (mai avanzata prima: l'attore si sarebbe avvalso della facoltà prevista dall'art. 76, co. 3, c.p.i., che consente la presentazione della domanda “in ogni stato e grado”, in deroga alle preclusioni processuali ordinarie) di conversione del brevetto nullo in brevetto per modello di utilità e confermano le richieste di contenuto patrimoniale anche in questo caso.
L'ing. ha formulato riserva di appello avverso la sentenza non definitiva. Parte_1
1.4 – Disponendo la rimessione del processo in istruttoria, Il Tribunale ha disposto un supplemento di perizia per verificare se, alla luce della declaratoria di nullità del brevetto industriale, ne sussistessero i requisiti come modello di utilità, ma il CTU ha risposto negativamente sul rilievo che:
- mancano i caratteri di innovatività anche come modello di utilità, valutandolo alla luce delle limitazioni operate nel 2016 e sul presupposto che esse abbiano effetto retroattivo;
- vi è comunque una nullità per estensione di contenuto rispetto alla domanda iniziale anche come modello di utilità.
Con sent. definitiva n. 3058/2022, pubblicata il 15.07.2022, il Tribunale ha quindi respinto la domanda di conversione del brevetto industriale nullo in brevetto per modello di utilità e le domande conseguenti.
2.- L'appello dell'ing. . Parte_1
L'appello viene proposto dall'ing. con riferimento ad entrambe le sentenze, Parte_1 definitiva e non definitiva;
unitamente ai motivi di impugnazione, l'appellante ripropone, con
20 riguardo tanto alle domande decise con la sentenza parziale, quanto alle domande decise con la pronuncia definitiva, tutte le richieste istruttorie di prova per interrogatorio e testi, per ordine di esibizione delle scritture contabili relative alla commercializzazione del prodotto e agli utili, per richiesta di informazioni ai sensi degli artt. 121 e 121 bis c.p.i., già avanzate in primo grado.
3.- I motivi d'impugnazione riguardanti la sentenza non definitiva: a) i primi due motivi riguardo alla nullità del brevetto per difetto di attività inventiva. Parte_1
Con il primo motivo di appello contro la sentenza non definitiva, si lamenta l'insufficiente motivazione della decisione, che avrebbe acrticiamente recepito le risultanze della CTU senza esaminare gli argomenti in contrario addotti dal proprio CTP;
viene, in particolare, formulata istanza di rifacimento della consulenza, per una sua integrazione ovvero per una convocazione del consulente a chiarimenti.
Con il secondo motivo, si contesta la decisione riguardo alla nullità del brevetto per mancanza inventività in rapporto al precedente brevetto europeo e si dice che il CP_15
Tribunale non avrebbe né esaminato le differenze col modello GERDES, che sarebbero state sette ed avrebbero avuto tutte carattere sostanziale (sono elencate a pag. 29 della citazione), né chiarito per quali ragioni il tecnico medio del settore avrebbe potuto giungere alla soluzione del brevetto partendo dallo stato dell'arte più recente costituita Parte_1
dal brevetto né perché la rivendicazione 2 del brevetto non implichi CP_15 Parte_1
attività inventiva.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente.
3.1 - Il brevetto riguarda un “CC atto ad evitare che in qualsiasi Parte_1 serbatoio o recipiente si introduca per errore una sostanza non voluta o inappropriata” ed ha lo scopo di impedire l'errata introduzione di un erogatore di benzina nel serbatoio di un veicolo a motore diesel, nel presupposto che il diametro dell'ugello erogatore di gasolio è maggiore del corrispondente diametro dell'ugello erogatore di benzina e che, quindi, nel serbatoio di un veicolo a motore diesel è possibile inserire erroneamente anche l'erogatore di benzina.
Nel brevetto vengono descritte due forme di attuazione, denominate “Bocchettone A” e
“Bocchettone B”; la forma corrispondente al CC A è poi venuta meno per effetto della limitazione presentata il 28.11.2016 (v. oltre, § 3.2).
Questo il CC A, in posizione chiusa, visto in sezione:
21 Questo il CC A in posizione aperta, sempre in sezione:
22 Il bloccaggio-sbloccaggio dell'ugello dell'erogatore è costituito da una coppia di tozzetti 9, che sono montati scorrevoli radialmente nella parete del CC: nella posizione di chiusura, i tozzetti 9 sporgono all'interno del CC in modo tale per cui la loro distanza
è inferiore al diametro del tratto terminale del CC dell'erogatore; nella posizione aperta, le paratie 10 si aprono per permettere l'ingresso del CC, e l'apertura di dette paratie si realizza attraverso i tozzetti 9, i quali, sospinti verso l'esterno dall'ugello, fanno ruotare le biellette 7 verso una posizione di disimpegno dal risalto 17, e in tale condizione, le biellette 7 non sono più in grado di trattenere le portelle 5 nella condizione chiusa, per cui l'ulteriore avanzamento dell'ugello fa aprire dette portelle 5 per ottenere l'inserimento completo dentro il CC.
Quando invece nel CC viene introdotto un ugello di erogazione di diametro inferiore a quello corretto (= per benzina), tale ugello, essendo di diametro più piccolo, non riesce ad entrare in contatto con i tozzetti e di conseguenza non riesce a far aprire il sistema di chiusura.
Questo il CC B, in posizione di chiusura, in sezione:
Questo il CC B in posizione aperta, sempre in sezione:
23 Le paratie o portelle 27 si aprono per effetto dell'inserimento dell'ugello di erogazione con diametro corrispondente a quello del CC perché le sporgenze 22 dei tozzetti 21, sono spinte verso l'esterno dall'ugello, in questo modo gli spinotti 24, trovandosi esattamente in corrispondenza, si spostano all'interno di una cavità 23 presente in ciascun tozzetto 21. In tale condizione, l'ulteriore avanzamento dell'ugello fa aprire le portelle 27 per ottenere l'inserimento completo dentro il CC. Le portelle non sono infatti, in tale condizione, più tenute in posizione dagli spinotti 24. A ciascuno spinotto 24 è associata una molla che provvede poi a far tornare la rispettiva portella 27 verso la condizione chiusa quando l'ugello di erogazione viene estratto dal CC.
Anche per questa forma di attuazione “B”, quando invece nel CC viene introdotto un ugello di erogazione di diametro inferiore a quello corretto, tale ugello, essendo di diametro più piccolo, non riesce ad entrare in contatto con i mezzi di sbloccaggio, ossia con le sporgenze dei tozzetti, e di conseguenza non riesce a far aprire il sistema di chiusura.
La funzione dei tozzetti, in entrambi i bocchettoni, A e B, è quella di impedire l'ingresso dell'ugello dell'erogatore di carburante o di consentirlo a seconda che esso sia o di dimensioni corrispondenti oppure diverse da quelle del diametro del CC;
in pratica, lo scopo di evitare l'introduzione nel serbatoio di carburante diverso da quello corretto è raggiunto attraverso uno specifico sistema di chiusura comprendente una o più paratie poste all'estremità del CC, che in condizioni di riposo sono mantenute chiuse dai mezzi di bloccaggio – e ciò corrisponde al testo della rivendicazione 1 con la limitazione del 2016. 24 3.2 - L'ambito di protezione del brevetto è definito da cinque rivendicazioni, secondo la versione risultante dalla limitazione presentata il 28.11.2016; il testo delle rivendicazioni attuale presenta una rivendicazione indipendente di prodotto (rivendicazione 1) limitata introducendovi la materia dell'originaria rivendicazione 2 e parte della materia dell'originaria rivendicazione 7; alla rivendicazione 1 seguono le rivendicazioni 2-5, che precisano caratteristiche subordinate e secondarie del CC.
In particolare, l'istanza di limitazione ha portato all'eliminazione delle originarie rivendicazioni 3-6 riguardanti la prima forma di attuazione “CC A”, e pertanto alla rinuncia della tutela di suddetta prima forma di attuazione;
la seconda parte della rivendicazione 7 originaria (non inserita nella rivendicazione 1 emendata) è diventata la nuova rivendicazione 2, e le originarie rivendicazioni 8,9 e 10 sono diventate le nuove rivendicazioni 3,4 e 5, rispettivamente.
Questo è il testo risultante dalla limitazione:
25 3.3 – Il brevetto descrive una chiusura bloccabile di un CC senza CP_15 coperchio comprendente un meccanismo di chiusura 3 e un'apertura di riempimento superiore 5 che presenta una slitta 6 la quale copre parzialmente il foro in una condizione chiusa. Così il modello in posizione chiusa:
26 La slitta 6 è bloccata nello stato chiuso mediante un mezzo di bloccaggio 7 e può essere sbloccata per mezzo dell'inserimento di un ugello di erogazione 4 della corretta dimensione.
L'ugello 4 fa muovere verso il basso i mezzi di bloccaggio 7, che si disimpegnano dagli incavi dell'elemento scorrevole che può quindi essere spostato nella direzione laterale contro un mezzo elastico 8. Al di sopra dell'apertura superiore 5 è presente una portella aggiuntiva 12 articolata da un lato con la slitta 6, mentre dall'altro lato si impegna con una scanalatura 13, che la fissa in posizione chiusa.
Il movimento della slitta 6 in seguito all'inserimento dell'ugello 4 provoca il disimpegno della porzione 13 dalla scanalatura della portella 12 per cui l'ugello può penetrare all'interno del CC.
In pratica, nel modello c'è una “slitta” che attraverso dei mezzi di bloccaggio CP_15 impedisce l'introduzione dell'ugello se non di dimensioni conformi al CC dello erogatore, mentre ne consente il passaggio, in modo da inserirlo nel serbatoio, se l'ugello è di dimensioni conformi al CC.
Le funzioni dei “mezzi di bloccaggio” di tale brevetto sono identiche a quelle dei tozzetti del brevetto . Parte_1
27 3.4 – A parere del CTU di primo grado, il brevetto sarebbe nullo ex art. 76, co. Parte_1
1, lett. a), in relazione al requisito dell'art. 48 c.p.i., per difetto di attività inventiva.
Il brevetto europeo comprenderebbe infatti tutta la rivendicazione 1 del brevetto CP_15
ad eccezione della presenza, nello spessore di parete del CC, in Parte_1
opportuna posizione di uno o più fori all'interno di ciascuno dei quali può scorrere un tozzetto dotato di una parte sporgente verso l'interno del CC.
“La differenza fra gli insegnamenti dei due brevetti …. consiste … unicamente nel fatto che nel brevetto i tozzetti sono scorrevoli (in direzione parallela all'asse del CC) CP_15 non all'interno della parete del CC, ma all'interno di un elemento provvisto di una superficie inclinata. Al di là di questo dettaglio, i tozzetti, descritti nel brevetto sono CP_15
elementi di bloccaggio che vengono spostati contemporaneamente per mezzo dell'inserimento di un ugello della giusta dimensione all'interno del CC, svolgono la stessa funzione, nello stesso modo e ottengono il medesimo risultato.
Tali elementi si possono quindi considerare del tutto equivalenti ai tozzetti scorrevoli
(lateralmente) descritti nel brevetto . Pertanto, un tecnico medio del settore Parte_1
partendo dal brevetto sarebbe arrivato alla rivendicazione 1 del brevetto CP_15 Parte_1
senza alcuno sforzo inventivo, semplicemente implementando una soluzione del tutto equivalente che non fornisce alcun risultato o effetto tecnico inatteso rispetto alla soluzione nota” (pagg. 22-23 della prima CTU).
Prosegue il CTU, a pag. 34-35, richiamando, in replica alle osservazioni del consulente di parte attrice, il problem and solution approach:
“L'arte nota più vicina al brevetto è sicuramente il brevetto poiché Parte_1 CP_15
descrive pressoché tutte le caratteristiche rivendicate nella rivendicazione 1 del brevetto
. Parte_1
Il problema tecnico oggettivo risolto dal brevetto nei confronti dell'arte nota più Parte_1 vicina è quello di permettere l'ingresso di un beccuccio erogatore corretto all'interno di un serbatoio adatto per mezzo di un sistema di sbloccaggio alternativo, che comprende cioè fori nella parete del CC all'interno dei quali può scorrere un elemento del mezzo di bloccaggio. In particolare, si riporta nel seguito, per comodità, la rivendicazione 1 del brevetto …: Parte_1
“Bocchettone per serbatoio o recipiente, atto ad essere associato a specifico beccuccio erogatore di sostanze idonee al citato serbatoio o recipiente, dotato di congegno di tipo meccanico atto ad evitare l'introduzione nel suddetto serbatoio o recipiente di sostanze di
28 natura diversa da quella delle sostanze erogate dal suddetto specifico beccuccio, in cui detto congegno prevede un sistema di chiusura del CC medesimo mantenuto in posizione di chiusura da mezzi di bloccaggio, che nello stesso CC sono presenti mezzi di sbloccaggio di detto sistema di chiusura, che vengono azionati attraverso l'introduzione dello specifico beccuccio avente sezione esterna di diametro corrispondente a quello della sezione interna del CC dove sono posizionati i mezzi di sbloccaggio,
e in cui il sistema di chiusura del CC è costituito da una o più paratie site all'estremità del CC che in condizioni di riposo sono mantenute chiuse dai mezzi di bloccaggio, caratterizzato dal fatto che nello spessore di parete del CC sono presenti in opportuna posizione uno o più fori all'interno di ciascuno dei quali può scorrere un tozzetto dotato di una parte sporgente (22) verso l'interno del CC”.
Pertanto, il tecnico medio del settore partendo dal brevetto e volendo arrivare a CP_15
risolvere il problema tecnico oggettivo, ossia quello di ottenere un sistema di sbloccaggio alternativo del sistema di chiusura del CC, sarebbe arrivato alla soluzione rivendicata senza sforzo inventivo semplicemente modificando la posizione dei tozzetti in modo da renderli scorrevoli all'interno di fori della parete del CC (…: prosegue pag.
36) ma per il resto definendo i tozzetti come mezzi di bloccaggio e sbloccaggio del CC alla medesima stregua del perno di arresto del brevetto che esplica le CP_15 medesime funzioni di bloccaggio/sbloccaggio”.
Quanto alle rivendicazioni 2-5 (la rivendicazione 2 descrive la caratteristica aggiuntiva di un setto e di una cavità per accogliere il tozzetto;
la rivendicazione 3 descrive i mezzi di bloccaggio costituiti da spinotti all'interno di una molletta entrambi inseriti in foro ricavato nella parete del CC;
la rivendicazione 4 descrive i mezzi di sbloccaggio costituiti dalla parte sporgente che induce il tozzetto a spostarsi verso l'esterno del CC in modo che lo spinotto viene a trovarsi in corrispondenza della apposita cavità del tozzetto stesso, e consente alle paratie di ruotare e di aprire il condotto;
la rivendicazione 5 descrive che estraendo il beccuccio al termine del rifornimento, le mollette coassiali agli spinotti spingono gli spinotti stessi contro le paratie, le paratie sono indotte a ruotare all'indietro ed a chiudere il condotto, riporta i tozzetti nella posizione originaria, ripristina il blocco delle paratie in posizione di chiusura), esse sarebbero solo secondarie e dipendenti dalla rivendicazione 1, descrivendo degli elementi di dettaglio del modello risultante dalla prima rivendicazione, e comunque, con riguardo alla rivendicazione 2, essa non presenta alcuna altezza inventiva in rapporto al preesistente modello “Il brevetto infatti CP_15 CP_15
descrive un perno di arresto 7 che impegna la sua porzione assialmente esterna
29 (assimilabile al setto 39 del tozzetto di ) in una cavità della slitta 6 realizzando il Parte_1
bloccaggio della portella di accesso al serbatoio in modo perfettamente equivalente a quanto descritto nel brevetto . Inoltre, secondo il brevetto lo sbloccaggio Parte_1 CP_15 della portella è realizzato dall'azione dell'ugello erogatore sulla sporgenza esterna del perno di arresto 7 scorrevole all'interno del CC, mentre in modo del tutto equivalente secondo il brevetto lo sbloccaggio delle portelle è realizzato dall'azione dell'ugello Parte_1
erogatore sulla sporgenza del tozzetto. Le caratteristiche della rivendicazione 2, setto 39 e cavità 23 del tozzetto, corrispondono funzionalmente alla porzione assialmente esterna del perno di arresto 7 e alla cavità della slitta 6 del brevetto e differiscono da queste CP_15 ultime solamente per l'aspetto costruttivo di aver integrato anche la cavità 23 nel tozzetto.
Pertanto, il CTU deve continuare a ritenere che la rivendicazione 2 descriva dettagli costruttivi che non implicano un'attività inventiva alla luce dell'anteriorità in CP_15 combinazione con le conoscenze generali del tecnico del settore” (pagg. 36-37 della seconda perizia).
Il CTU ha escluso, infine, che la soluzione data al problema dal brevetto Parte_1
rappresenti un miglioramento e una semplificazione alle soluzioni presenti nello stato dell'arte: “Infatti, rispetto all'arte nota, la soluzione Candelise comprende caratteristiche aggiuntive della chiusura del CC, rispetto a quelle dell'arte nota. La soluzione descritta dal brevetto comprende una pluralità di elementi che caratterizzano Parte_1
CC: le portelle 27, due spinotti 24, un setto 39, una cavità 23un tozzetto 21, una sporgenza 22 del tozzetto, le mollette 26, una molla 29. La numerosità di tali elementi rende quindi maggiormente complicata piuttosto che semplificata la soluzione proposta.
Inoltre, la forma complessa dei tozzetti del brevetto sembrerebbe una ulteriore Parte_1 complicazione rispetto alla soluzione Gerdes”.
3.5 – Prima di esaminare i primi due motivi di gravame, è bene chiarire che l'eventuale carenza di motivazione della sentenza di primo grado non è motivo di nullità della stessa se non nel caso (oltre che di assenza grafica dei motivi) in cui non sia possibile pervenire alla ricostruzione dell'iter logico che ha condotto il giudicante a quelle scelte, anche attraverso il rinvio a scritti di contenuto tecnico inseriti nel processo – ciò che non ricorre nel caso di specie;
di fatto, la motivazione ritenuta insufficiente della sentenza appellata si traduce in un maggior onere motivazionale per il giudice dell'appello che intenda pervenire alla medesima decisione assunta dal primo giudice.
30 Tanto precisato, l'appellante lamenta che il consulente di primo grado non avrebbe né esaminato le differenze col modello che sarebbero state sette ed avrebbero avuto CP_15
tutte carattere sostanziale (sono elencate alle pagg. 29-30 della citazione), né avrebbe chiarito per quali ragioni il tecnico medio del settore avrebbe potuto giungere alla soluzione del brevetto partendo dallo stato dell'arte più recente costituita dal brevetto Parte_1
né per quale ragione la rivendicazione 2 del brevetto non implichi CP_15 Parte_1 un'attività inventiva.
In realtà, il CTU ha esaminato tutte le differenze tra il modello e il modello Parte_1 concludendo che il primo è null'altro che una variante progettuale del secondo, CP_15
priva di innovatività; ed evidentemente, le differenze elencate da parte appellante non sono state ritenute decisive o determinanti per ritenere che, partendo dall'anteriorità più vicina costituita dal brevetto rispetto agli altri cinque esaminati (brevetto statunitense US CP_15
6,968,874 B1; domanda di modello di utilità tedesco DE 20 2004 013627 U1; domanda di brevetto statunitense US 2002/020465 A1; domanda di brevetto europeo EP 1 736 351 A2; domanda di brevetto europeo EP 1 790 517 A2), un tecnico medio avrebbe senz'altro realizzato o potuto realizzare quel prodotto;
il criterio seguito è quello del problem and solution approach, codificato dalle direttive dell'Ufficio Europeo Brevetti.
Più nel dettaglio, esaminando le sette differenze tra i due modelli indicate dall'appellante e facendo riferimento alla numerazione alle pagg. 29-30 della citazione in appello:
a) la differenza sub (i), per cui l'elemento 7 del brevetto ed il tozzetto di IT'729 CP_15
hanno due direzioni di movimento tra di loro differenti, il primo in senso verticale ed il secondo in senso orizzontale, è stata esaminata dal CTU ed è stata ritenuta una differenza di dettaglio trascurabile;
b) le differenze sub (ii) (“il brevetto IT'729 è privo e non utilizza né la slitta 6 né il corpo
3 dotato di superficie inclinata 10, due elementi invece presenti nel brevetto ), sub CP_15
(iii) (“in IT'729 la traiettoria dell'ugello erogatore è costituita da una retta la cui posizione rimane inalterata, mentre nel brevetto la traiettoria dell'ugello subisce delle continue CP_15 traslazioni sulla superficie inclinata 10”) e sub (iv) (“due fori dentro cui scorrono i due tozzetti di IT'729 sono interamente allocati all'interno dello spessore della parete laterale esterna del CC, mentre (l'unico) elemento 7 del brevetto è allocato all'interno del CP_15 corpo 3 e scorre solo all'interno di esso senza interessare la parete laterale esterna del CC, la quale è peraltro priva di fori”) corrispondono alle differenze esaminate dal
CTU, pagg 22 e 34-35 della prima perizia, per dire che si tratta di una soluzione a cui il tecnico medio sarebbe agevolmente potuto pervenire;
31 c) la differenza sub (v) (“ogni tozzetto IT'729 è dotato di parte sporgente 22 (in direzione orizzontale) verso l'interno del CC, caratteristica di cui l'elemento 7 del brevetto
è privo;
l'elemento 7 del brevetto (rappresentato dal CTU alla pag. 17 Fig. CP_15 CP_15
1 della relazione datata 17 ottobre 2019) appare come una sorta di cilindro retto, ed è privo di parte sporgente in direzione orizzontale verso l'interno del CC. Poiché il perno 7
è privo di parte sporgente in direzione orizzontale e che è dotato di movimento CP_15
esclusivamente in direzione verticale (come meglio si preciserà nel prosieguo) non può liberarsi dall'impegno che lo vincola all'interno della cavità della slitta 6, perché ciò richiede un movimento in direzione orizzontale che il perno 7 non può compiere. Per tale motivo la slitta 6 rimane bloccata e non può spostarsi lateralmente e di conseguenza nemmeno l'ugello 4 può scorrere sulla superficie inclinata 10 né raggiungere il serbatoio. Per tale motivo il perno 7 è inefficiente e rende inefficiente l'intero CC L'inefficienza CP_15
del perno 7 è stata già evidenziata in primo grado, e verrà di nuovo meglio illustrata e dettagliata in prosieguo nel presente atto, perché rileva anche rispetto all'ipotesi della contraffazione per cui è causa in quanto, appunto, per i bocchettoni in fase CP_15 costruttiva è stato necessario sostituire l'inefficiente perno 7 con l'efficiente tozzetto di IT'729 incorrendo nella contraffazione lamentata”) è stata anch'essa esaminata dal CTU alle pagg.
22-23 della prima perizia, col dire che la parte sporgente (22) del brevetto Parte_1 assolve alla stessa funzione di mezzo di bloccaggio dell'ingresso dell'ugello dell'erogatore, dell'elemento 7 del brevetto CP_15
d) la differenza sub (vi) (“il tozzetto IT'729 ha forma complessa, così definita anche dallo stesso CTU, e quindi differisce dalla intuibile ed alquanto semplice forma di cilindro dell'elemento 7 del brevetto per come appare dalla Fig. 1 riprodotta dal CTU a pag. CP_15
17 nella Relazione datata 17.10.2019”) viene esaminata dal CTU a pag. 22 della prima perizia, col dire che non si tratta di un elemento caratteristico, dato che “i disegni che accompagnano la descrizione brevettuale servono soltanto ad interpretare la descrizione, ma le linee presentate nelle figure sono puramente indicative e non costituiscono una limitazione di quanto descritto”;
e) la differenza sub (vii) (“nell'elemento 7 del brevetto manca la cavità che CP_15 invece è presente nel tozzetto IT'729, anche se sul punto il CTU ha tentato di superare tale lacuna dichiarando in evidente contraddizione (Relazione di Consulenza 22.11.2019 dall'ultimo rigo di pag. 36 ai primi 3 righi di pag. 37), che anche nel brevetto è CP_15 presente una cavità nella slitta 6 per accogliere l'elemento 7. Però, per un ovvio principio di logica elementare, anche in questo caso il CTU incorre in altro errore interpretativo e
32 metodologico. Per come si è già precisato nella precedente fase tecnica e nelle memorie attoree, la cavità presente nella slitta 6 non è utilizzabile per il confronto tra il perno CP_15
7 ed il tozzetto IT'729, perché la slitta 6 (peraltro assente in IT'729) è un CP_15 CP_15
terzo elemento avente anche comportamento differente non potendo essere utilizzato per riscontrare le analogie esistenti tra gli altri 2 componenti messi a confronto”) viene esaminata dal CTU a pag. 22 della seconda perizia, laddove dice, richiamando anche la prima consulenza, “le caratteristiche della rivendicazione 2, setto 39 e cavità 23 del tozzetto, corrispondono funzionalmente alla porzione assialmente esterna del perno di arresto 7 e alla cavità della slitta 6 del brevetto e differiscono da queste ultime solamente per CP_15
l'aspetto costruttivo di aver integrato anche la cavità 23 nel tozzetto”;
f) il consulente dell'Ufficio chiarisce anche le ragioni per cui la rivendicazione 2 del brevetto non implica attività inventiva: vds. pag. 23-24 della prima perizia e 36- Parte_1
37 della seconda (nonché sopra, § 3.4).
Del tutto privo di rilievo è l'asserito difetto di funzionalità del brevetto in disparte CP_15
l'osservazione che un tale assunto risulterebbe smentito dal fatto che il brevetto CP_15
continua ad essere tenuto in vita in ben sette stati europei (cfr. prima CTU, pag. 19), si tratta di un'osservazione che comunque non rileva nel giudizio di validità del brevetto Parte_1 sotto il profilo dell'attività inventiva, se è vero che il brevetto – che pure CP_15
rappresenta innegabilmente un modello funzionante per risolvere il problema tecnico di evitare l'inserimento di carburante di tipo diverso da quello del motore: non sono contestati né la validità del brevetto né il fatto che esso costituisca lo stato dell'arte più CP_15 prossimo al brevetto – corrisponde allo stato della tecnica più prossimo a Parte_1 partire dal quale si deve valutare l'attività inventiva, e che le variazioni/integrazioni apportate dal modello non si elevano oltre il livello delle soluzioni elaborabili da un Parte_1
tecnico del settore.
3.6 - Debbono, pertanto, essere respinte tanto le richieste di rinnovazione della CTU, quanto di convocazione a chiarimenti del consulente di prime cure o per un supplemento d'indagine peritale, e confermata la decisione di primo grado di dichiarare la nullità del brevetto per difetto di attività inventiva. Parte_1
4. – Segue, i motivi di impugnazione della sentenza non definitiva: i motivi riguardanti la Contr nullità per “generalizzazione intermedia” e per contraffazione da parte di .
33 4.1 – Con il terzo motivo, si contesta la decisione del Tribunale di ritenere la nullità del brevetto per estensione rispetto alla domanda originaria, escludendo che le limitazioni intervenute nel 2016 abbiano attuato una “generalizzazione intermedia”, in relazione alle caratteristiche del tozzetto del CC, ritenute dal CTU e dal Tribunale come un tutt'uno: le caratteristiche del tozzetto erano state presentate nella descrizione allegata alla domanda originaria come tra loro separate, quindi non vi sarebbe estensione dell'originario contenuto del brevetto accorpandole nella rivendicazione n. 1.
Il motivo rimane assorbito dal rilievo della nullità ex art. 76, co. 1, lett. a). c.p.i. in relazione al requisito della innovatività, di cui all'art. 48 dello stesso codice, posto che il profilo di nullità perché, per effetto delle limitazioni, l'oggetto del brevetto sarebbe stato arbitrariamente esteso oltre il contenuto della domanda iniziale (art. 76, co. 1, lett. c, c.p.i.) si aggiunge ad una nullità già accertata dello stesso brevetto ed il suo accertamento si rivela, dunque, superfluo.
4.2 - Col quarto motivo di appello, si contesta il fatto che il primo giudice avrebbe escluso, in ogni caso, qualunque interferenza del modello col modello di CC Parte_1
Contr Contr : secondo l'appellante, il tozzetto del CC in uso di presenta le stesse tre caratteristiche del tozzetto del brevetto , oggetto delle rivendicazioni nn. 1 e 2. Parte_1
Ma anche in questo caso, l'accertata nullità del brevetto per difetto di attività Parte_1
Contr inventiva rende superflua l'analisi sull'interferenza tra esso e il CC , dato che non può esservi violazione di un brevetto privo dei requisiti necessari per la sua validità.
5.- I motivi d'impugnazione riguardanti la sentenza definitiva: a) i primi quattro motivi riguardanti la possibilità di conversione del brevetto industriale nullo in modello di utilità.
In riferimento alla sentenza definitiva, che aveva respinto la domanda di conversione del brevetto industriale in brevetto per modello di utilità, vengono proposti quattro motivi di impugnazione:
- con il primo motivo, si contesta ancora una volta l'insufficiente motivazione della decisione, che avrebbe acrticiamente recepito le risultanze, questa volta, del supplemento di CTU senza esaminare gli argomenti in contrario addotti dal CTP;
viene, anche in questo caso, formulata istanza di rifacimento della consulenza, o per disporre una sua integrazione ovvero per una convocazione del consulente a chiarimenti;
- con il secondo motivo si contesta la decisione del Tribunale di escludere il carattere della innovatività del brevetto come modello di utilità, e si dice che le conclusioni del CTU
34 sono basate sulle stesse considerazioni per cui era stato ritenuto nullo il brevetto industriale, senza considerare che il modello di utilità è qualcosa di diverso, e consiste, secondo la definizione normativa, in un nuovo modello di macchine od apparecchi preesistenti volto a conferire loro una particolare efficacia;
- con il terzo motivo, si afferma essere errata la conclusione del CTU, e con lui del primo giudice, di ritenere che, anche come modello di utilità, il tozzetto del CC fosse stato presentato nella descrizione allegata alla domanda originaria come un tutt'uno, e non con riferimento alle sue tre diverse componenti, di talchè non vi sarebbe una indebita estensione dell'oggetto della domanda iniziale;
- con il quarto motivo, consequenziale al precedente, l'appellante censura la decisione del Tribunale di far accertare i requisiti per la conversione del brevetto industriale in modello di utilità alla luce delle limitazioni introdotte nel 2016: il ragionamento del Tribunale è stato di dire che le limitazioni del brevetto hanno efficacia retroattiva, quindi anche la valutazione come modello di utilità per conversione va fatta sul brevetto come circoscritto con le limitazioni. L'appellante sostiene invece che, siccome il modello di utilità ha una durata decennale, una volta convertito il brevetto originario in modello di utilità ex art. 76, co. 3,
c.p.i., esso sarebbe venuto a scadere il 16.09.2016; la limitazione sul brevetto industriale presunto invalido (da convertire) risale al 28.11.2016, ed è perciò successiva alla scadenza del modello d'utilità “convertito”; pertanto, non si potrebbe accertare la sussistenza delle condizioni come modello di utilità alla luce delle limitazioni, come invece ha fatto il CTU e, con lui, il giudicante, ma occorrerebbe effettuare la verifica dei presupposti di convertibilità secondo il brevetto originario, circoscrivendo la durata della tutela (ex art. 86 c.p.i.) al
Contr decennio 2006-2016, ed accertando conseguentemente se in tale periodo –
, con l'utilizzo del proprio CC, abbia violato la privativa spettante ad CP_2 esso appellante sul brevetto per modello di utilità “convertito”. Del resto, prosegue
, la conversione opera se risulta una ipotetica volontà del richiedente il brevetto Parte_1
industriale di chiedere un brevetto come modello di utilità, se fosse stato a conoscenza della nullità originaria, e quindi, le cause di nullità che possono essere prese in considerazione sono quelle riferite all'invenzione originaria, non a quella successiva risultante dalle limitazioni.
I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente.
5.1 – Partendo dal rilievo della sostanziale equivalenza, poichè essi svolgono la stessa funzione, operano nello stesso modo ed ottengono il medesimo risultato, tra gli elementi di
35 bloccaggio del brevetto che vengono spostati contemporaneamente per mezzo CP_15 dell'inserimento di un ugello della giusta dimensione all'interno del CC, e i tozzetti scorrevoli (lateralmente) descritti nel brevetto , il CTU ritiene che “un tecnico Parte_1
medio del settore partendo dal brevetto sarebbe arrivato alla rivendicazione 1 del CP_15
brevetto senza alcuno sforzo inventivo, semplicemente implementando una Parte_1
soluzione del tutto equivalente che non fornisce alcun risultato o effetto tecnico inatteso rispetto alla soluzione nota …”; sicchè – se anche il modello di utilità deve possedere una elevata capacità innovativa, in forza del richiamo contenuto nell'art. 86, co. 1, alle disposizioni sui requisiti dei brevetti contenute nella sez. IV del capo II del c.p.i., e dunque anche all'art. 48 – “la configurazione del CC Candelise, non rappresenta neppure un modello tale che per sua conformazione conferisce particolare comodità di impiego rispetto agli altri bocchettoni in commercio”.
A sua volta – prosegue il CTU – “La rivendicazione 2 dipendente del brevetto Parte_1
descrive la caratteristica aggiuntiva di un setto (39) e di una cavità (23) per accogliere il tozzetto … tali caratteristiche non mostrano alcuna peculiarità tale da attribuire al trovato una particolare efficacia o comodità di impiego rispetto alle soluzioni note.
Come già detto nella prima relazione di CTU, il brevetto descrive un perno di arresto CP_15
7 che impegna la sua porzione assialmente esterna (assimilabile al setto 39 del tozzetto di
) in una cavità della slitta 6 realizzando il bloccaggio della portella di accesso al Parte_1
serbatoio in modo perfettamente equivalente a quanto descritto nel brevetto . Parte_1
Inoltre, secondo il brevetto lo sbloccaggio della portella è realizzato dall'azione CP_15 dell'ugello erogatore sulla sporgenza esterna del perno di arresto 7 scorrevole all'interno del CC, mentre in modo del tutto equivalente secondo il brevetto lo Parte_1 sbloccaggio delle portelle è realizzato dall'azione dell'ugello erogatore sulla sporgenza del tozzetto. Le caratteristiche della rivendicazione 2, setto 39 e cavità 23 del tozzetto, corrispondono funzionalmente alla porzione assialmente esterna del perno di arresto 7 e alla cavità della slitta 6 del brevetto e differiscono da queste ultime solamente per CP_15
l'aspetto costruttivo di aver integrato anche la cavità 23 nel tozzetto.
Pertanto, il CTU deve continuare a ritenere che la rivendicazione 2 descriva dettagli costruttivi che non generano una maggiore efficacia o comodità di impiego al trovato”.
Facendo riferimento ad entrambi i criteri alternativi, qualitativo e quantitativo, di distinzione tra brevetto e modello di utilità, il consulente di primo grado così conclude:
36 “- qualora si adotti la teoria qualitativa per i modelli di utilità, le rivendicazioni del brevetto tutelano un'idea di soluzione e non una forma utile e pertanto non possono essere Parte_1
considerate valide ai fini della concessione di un brevetto per modello di utilità;
- qualora si adotti la teoria quantitativa per i modelli di utilità, le rivendicazioni del brevetto non sono dotate di quel minimo gradiente di originalità richiesto. In altre parole, il Parte_1 brevetto inficia l'innovatività della rivendicazione 1 anche di un brevetto per modello CP_15
di utilità. Le stesse considerazioni sono altresì valide anche per le rivendicazioni dipendenti
2-5”.
5.2 – Tali essendo i rilievi del consulente del giudice di primo grado – e ribadendo ancora una volta che la carenza motivazionale della decisione appellata non si traduce in una sua nullità, né impedisce al giudice d'appello di confermarne i contenuti attraverso un riesame dei dati acquisiti al processo, nei limiti dei motivi di gravame – il perito ha motivatamente e fondatamente escluso, rispondendo a tutte le osservazioni dei tecnici di parte:
(a) che il modello possa, secondo il criterio qualitativo, costituire un modo di Parte_1
conferire ad un modello di CC per liquidi già presente una maggiore comodità di impiego, poichè esso risponderebbe piuttosto ad un'idea di soluzione del problema tecnico;
e (b), applicando il criterio quantitativo, che il modello – il quale pure presenta Parte_1 elementi di novità – sia in grado di conferire una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego al preesistente brevetto valutando tale condizione alla CP_15 luce dell'indispensabile requisito della originalità (recte: attività inventiva) in rapporto alla tecnica anteriore, come si desume dal rinvio alle norme sui brevetti previsto dall'art. 86, co.
1, c.p.i. per i modelli di utilità; su tale ultimo punto, infatti, per poter ritenere brevettabile come modello di utilità un oggetto d'uso, non è sufficiente che quell'oggetto presenti un livello di innovazione che va oltre le soluzioni esistenti (tale è il requisito della novità), ma occorre altresì (ed è il requisito dell'attività inventiva) che il superamento dello stato della tecnica avvenga con uno sforzo inventivo non rinvenibile nelle comuni competenze del tecnico del settore.
La circostanza che il perito dell'Ufficio su basi su argomenti che sostanzialmente ripetono quanto detto a proposito dell'assenza di attività inventiva ai fini della validità del brevetto
, non inficia in alcun modo la consulenza, dato che proprio quelle stesse Parte_1
caratteristiche che consentono di negare che il modello di CC brevettato dallo odierno appellante sia privo di originalità in rapporto alle conoscenze del settore permettono, altresì, di affermare che esso non corrisponde ad una forma maggiormente utile rispetto al
37 modello già noto, ma ad un'idea di soluzione (criterio qualitativo), ovvero che esso difetta di quel minimo di innovatività alla luce delle conoscenze di un tecnico mediamente esperto
(criterio quantitativo).
Il CTU si era del resto espresso, nella sua prima relazione, nel senso che la pluralità di elementi che caratterizzano CC del modello “rende … maggiormente Parte_1 complicata piuttosto che semplificata la soluzione proposta [da ” e che “la forma CP_15
complessa dei tozzetti del brevetto sembrerebbe una ulteriore complicazione Parte_1 rispetto alla soluzione Gerdes” (pagg. 35-36).
Anche il tema della unitarietà funzionale del tozzetto del CC del progetto e della non separabilità nei suoi componenti è stato ampiamente trattato nella Parte_1 prima come nella seconda perizia, e non si vede per quale ragione – a meno di contraddirsi
– il consulente dovesse compiere una diversa valutazione su tale particolare nell'esaminare il CC come modello di utilità, dopo averne esaminato le caratteristiche Parte_1
ai fini della sua brevettabilità.
Il rilievo per cui la soluzione non potrebbe essere ritenuta, applicando il criterio Parte_1
“qualitativo” per convertire il brevetto in modello di utilità, come “idea di soluzione”, perché
“il brevetto descrive un modello preciso”, mentre “un'idea di soluzioni dovrebbe Parte_1 essere una famiglia di soluzioni che sono riconducibili ad un'idea inventiva” (pag. 17 memorie di replica), travisa il senso delle parole del CTU: il quale, parlando di “idea di soluzione” a proposito del CC , esclude che esso possa inquadrarsi Parte_1
nella nozione di modello di utilità perché costituisce una nuova soluzione, in rapporto allo stato dell'arte esistente all'epoca, offerta al problema tecnico che si intende risolvere (pur se priva di originalità), e non una forma nuova di un prodotto esistente che gli conferisca
“una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego”.
Le ulteriori argomentazioni della difesa appellante circa il fatto che la conversione del brevetto nullo in modello di utilità sarebbe possibile anche se le limitazioni introdotte al brevetto hanno determinato una generalizzazione intermedia – l'ipotesi (tassativa) di nullità prevista dall'art. 76, co. 1, lett. c, c.p.i. non applicandosi alla fattispecie della conversione, regolata dal successivo co. 3 dell'art. 76 – non inficiano le conclusioni del CTU circa il fatto che il modello non possiede comunque i requisiti per essere, in alternativa, Parte_1
modello di utilità, o perché è una nuova soluzione (ma non originale) al problema o perché
è sprovvista di inventività.
38 Debbono perciò, anche in questo caso, essere rigettate le richieste di rinnovazione della
CTU, di convocazione a chiarimenti del consulente di prime cure o per un supplemento d'indagine peritale.
5.3 – Resta da esaminare la contestazione (che forma oggetto del quarto motivo di impugnazione della sentenza definitiva) per cui la valutazione della sussistenza dei requisiti come modello di utilità doveva esser fatta dal CTU e dal Tribunale non sulla base delle limitazioni introdotte nel 2016, bensì secondo il brevetto originario del 2006.
5.3.1 – Le società appellate hanno preliminarmente eccepito l'inammissibilità di tale motivo, in quanto estenderebbe la domanda di conversione per come formulata dopo il deposito della sentenza non definitiva: la domanda di conversione avanzata con le conclusioni depositate in data 14.05.2020 faceva espresso riferimento al brevetto come modificato per effetto delle limitazioni, la formulazione di tale domanda è stata poi mutata nell'atto di appello, omettendo la precisazione sulla limitazione.
Tale eccezione è invero risolvibile in senso negativo alla luce della possibilità, sancita dall'art. 76, co. 3, 2° periodo, c.p.i., di presentare la domanda di conversione “in ogni stato e grado”, superando in tal modo ogni sbarramento preclusivo, tanto nel giudizio di primo grado (artt. 167 e 183 c.p.c.), quanto nel giudizio di appello (art. 345 c.p.c.).
5.3.2 – Il motivo è nondimeno infondato nel merito.
La limitazione di un brevetto esprime la volontà del titolare di circoscrivere o ridefinire l'ambito di protezione della privativa registrata: l'intento pratico perseguito attraverso un'istanza di limitazione brevettuale è di contenere entro un ambito più ristretto l'oggetto della protezione, rinunciando alla tutela più estesa che derivava dalla primitiva descrizione dell'oggetto brevettato.
Ciò significa che per effetto della domanda di limitazione, alcune delle rivendicazioni o alcune parti delle rivendicazioni originarie vengono definitivamente escluse dalla protezione e non possono più essere recuperate o riportate in vita.
Al tempo in cui è stata presentata la domanda, oggetto della tutela giurisdizionale era il brevetto per come risultava dalla limitazione richiesta nel novembre 2016; il Parte_1
brevetto nella sua primitiva estensione non esisteva più per effetto di una scelta volontaria del suo titolare, ed i diritti azionati con la domanda giudiziale non possono che essere rapportati al contenuto del brevetto così come emendato.
39 Conseguentemente, la valutazione di convertibilità in modello di utilità non potrebbe che essere condotta sul brevetto così come risultante dalla limitazione, e non secondo il suo tenore originario: poichè diversamente, come rilevano le difese appellate, si perverrebbe alla conseguenza di revocare, attraverso l'istituto della conversione, la limitazione di brevetto e far rivivere il brevetto nella sua forma originaria – con un'indebita estensione retroattiva della sua portata, in violazione dell'affidamento riposto medio tempore dai terzi e con pregiudizio dell'interesse della collettività al libero utilizzo di oggetti e modelli su cui il titolare aveva ormai rinunciato ai diritti di privativa.
Anche l'operazione di ricostruzione della volontà ipotetica dell'interessato (art. art. 76, co. 3.
c.p.i.: “Il brevetto nullo può produrre gli effetti di un diverso brevetto del quale contenga i requisiti di validità e che sarebbe stato voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la nullità”) – operazione che comporta l'accertamento non della volontà concreta originaria, al tempo della presentazione della domanda di brevetto, bensì della volontà obiettiva risultante dall'intento pratico perseguito dalle parti con l'operazione, analogamente alla conversione del negozio nullo: così la Cass., 23.06.2022, n. 20.233 – deve evidentemente far riferimento alla volontà espressa dal titolare con la domanda di limitazione, giacchè con tale domanda il titolare del brevetto manifesta in modo chiaro ed inequivoco la sua volontà di rinunciare preventivamente a parte della protezione brevettuale.
Il Trib. Venezia, 13.10.2009, in Giur. Ann. Dir. industriale, 2009, 5460, citato dalla difesa appellante a sostegno della propria tesi, ribadisce, a ben vedere, la previsione normativa per cui occorre ricostruire la volontà al tempo della presentazione della domanda di brevetto, ma non esamina affatto il caso, qui in discussione, del brevetto emendato in corso di validità attraverso limitazioni, né afferma, quindi, che la volontà da ricostruire sia quella in relazione al testo originario del brevetto, e non quella al tempo delle limitazioni successivamente introdotte.
Del resto, l'effetto retroattivo della limitazione, analogamente a quanto previsto dagli artt.
68, co. 1, e 69, co. 2, CBE, vale a sanare le eventuali violazioni della privativa commesse nel periodo precedente per le rivendicazioni rinunciate od emendate, oltre che realizzare un effetto deflattivo sul contenzioso dato che le limitazioni possono riguardare proprio delle rivendicazioni a rischio di nullità; ma non può essere invocato per scopi estranei alla sua funzione per estendere retroattivamente l'ambito di tutela al testo originario delle rivendicazioni, anche solo nell'ambito di un'operazione di conversione ex art. 76, co. 3, c.p.i.
40 6. – Gli ulteriori motivi di gravame, con cui si ripropongono le domande assorbite dalla declaratoria di nullità del brevetto e di conversione come modello di utilità.
Il quinto motivo di appello ripropone le domande, assorbite dalla declaratoria di nullità del brevetto industriale del brevetto e di reiezione della conversione in modello di Parte_1 utilità, di contraffazione, di inibitoria – ordine di ritiro e distruzione dei modelli e le ulteriori richieste di contenuto patrimoniale;
in particolare, si dice che le domande di contenuto patrimoniale sarebbero proponibili anche in caso di conversione del brevetto industriale nullo in modello di utilità, considerando la sua durata solo decennale (fino al 2016); il sesto motivo riguarda le spese, ma non contiene contestazioni specifiche sulla liquidazione, bensì
è consequenziale alla richiesta di riforma della sentenza di primo grado.
L'accoglimento della domanda di nullità del brevetto ex art. 76, co. 1, lett. a), c.p.i. e il rigetto della domanda di conversione ex art. 76, co. 3, c.p.i. rendono inutile l'esame di tali pretese, che postulano la validità del brevetto, anche solo come modello di utilità.
7. – Conclusioni e spese.
L'appello, per concludere, deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza;
esse vanno liquidate sul valore indeterminabile – di particolare importanza, comprendendovi la fase istruttoria/trattazione in ragione della discussione svoltasi alla prima udienza, in presenza, sul rinnovo della CTU (cfr. Cass.,
18.03.2022, n. 8870), ma escluse la maggiorazione per speciale complessità (si tratta di un'ordinaria causa brevettuale, la complessità sta nella materia, non nelle specifiche Contr questioni trattate) ed altresì la maggiorazione per la difesa di più parti ( e CP_2
si sono costituite e difese con un unico difensore e in modo unitario, svolgendo difese identiche, la maggiorazione ex art. 4, co. 2, d.m. 55/2014 è facoltativa: “… il compenso unico può essere aumentato …”).
Va da ultimo dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater,
D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione quinta civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro e Parte_1 Controparte_1 CP_3
(ora avverso le sentt. n. 3792/2020 e n.
[...] Controparte_2
41 3058/2022, emesse dal Tribunale di Torino – Sezione specializzata Imprese, nelle date del
9.10.2020 e del 1.07.2022, con atto di citazione notificato in data 8.02.2023:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio, Parte_1 che liquida in complessivi € 20.119, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) dichiara infine la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 7/01/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Dott. Corrado Croci
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