Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/06/2025, n. 6086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6086 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 11096 R.G. dell'anno 2022, avente ad oggetto: Responsabilità professionale,
TRA
, , nonché e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sui Parte_4
minori e , e Persona_1 Persona_2 Persona_3
, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sui minori Persona_4
e , rappresentati e difesi dall'avv. Gennaro Persona_5 Persona_6
Lallo, domiciliatario al Corso Secondigliano, 230/C;
-Attori-
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli, presso i cui uffici, in via Diaz, 11, domicilia per legge;
-Convenuta-
E
Controparte_2
in persona del direttore generale p.t.,
[...] rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Pansini, domiciliatario in Napoli, alla Via
Costantinopoli, 104;
- Convenuta-
Conclusioni: per gli attori: “a) accertata e dichiarata la responsabilità, la colpa, negligenza e imperizia del personale dell'” in persona del l.r.p.t. e dell'“ Controparte_3 [...]
in persona del l.r.p.t. nella morte d[i]… Controparte_4 Pt_2
condannarli in solido e/o per quanto di ragione, al risarcimento dei danni Per_7
patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis tutti inclusi e nessuno escluso, subiti dagli attori, oltre interessi legali e svalutazione monetaria”;
“b) nominare un nuovo collegio medico e/o chiamare a chiarimenti i CCTTUU… affinché… in contraddittorio con il medico di parte rendano i richiesti chiarimenti”;
“c) ammettere la prova per testi così come articolata e con i testi indicati”;
“d) condannare i convenuti al pagamento delle spese di giudizio, oltre IVA e CPA con attribuzione al… procuratore… anticipatario”;
e) in caso di rigetto della domanda compensare per intero le spese di lite”;
“f) emettere ogni altro provvedimento del caso”; per la convenuta Controparte_5
“si riporta ai propri atti difensivi e alla documentazione
[...]
depositata, reiterando l'impugnativa di quanto ex adverso dedotto e prodotto, insistendo per l'accoglimento delle richieste formulate, eccezioni sollevate e conclusioni rassegnate”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- , coniuge di , figlio del defunto, nonché Parte_1 Parte_5 Parte_2
e , rispettivamente figlia e genero di ed Parte_3 Parte_4 Parte_5
entrambi in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sui minori e Pt_5 [...]
, nipoti del defunto, nonché e rispettivamente Per_2 Persona_3 Persona_4
figlia e genero di e anch'essi in proprio e nella qualità di genitori esercenti la Parte_5 potestà sui minori e , anch'essi nipoti del defunto, hanno convenuto Per_5 Persona_6 in giudizio l' Controparte_5
e l' , chiedendo il risarcimento dei
[...] Controparte_1
danni subiti a seguito della presunta malpractice medica che avrebbe condotto al decesso di
. Parte_5
Gli attori hanno esposto, in particolare, che:
- in data 4.2.2016 si sottopose a visita specialistica presso l Parte_5 [...]
, al termine della quale gli fu diagnosticato “un deficit Controparte_2 periferico del VII nervo cranico di destra” e “una lieve ipoestesiva tattile e dolorifica nel territorio della I e II branca del V nervo cranico omolaterale”;
- a fronte di tali riscontri, venne prescritta una risonanza magnetica dell'encefalo senza mezzo di contrasto, che non evidenziò alterazioni significative;
- nella successiva visita specialistica del 14.4.2016 venne confermata la precedente diagnosi, con prescrizione di terapia medica, fisica e bendaggio oculare;
3
- nonostante un evidente peggioramento del quadro clinico, solo in data 16.3.2017 fu diagnosticata una “paralisi periferica del VII nervo cranico di destra […] paralisi completa del facciale superiore ed inferiore a destra”, con ulteriore prescrizione di terapia medica e fisica e bendaggio oculare;
- a seguito di consulenza oculistica in data 7.6.2017, che evidenziava un “LA paralitico destro da circa due anni già operato in altra sede”, e di ulteriori accertamenti venne diagnosticata una severa lesione di diverse branche del nervo facciale destro, che rese necessario il ricovero presso il reparto di Oftalmologia dell per un intervento Controparte_3
chirurgico correttivo, eseguito in data 11.9.2017, cui seguì la dimissione il 13.9.2017;
- in mancanza di miglioramenti e dopo controlli neurologici risultati tutti “inesitati”, il
30.3.2018 il paziente si sottopose a visita presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo
(Neuromed), dove fu formulata la seguente valutazione: “da circa due anni comparsa di paresi facciale a destra in maniera ingravescente con comparsa di tumefazione in regione mascellare a destra […]. Si consiglia valutazione chirurgica maxillo-facciale. Tac massicico facciale con m.d.c.”;
- in data 22.5.2018 fu ricoverato presso il Reparto di Chirurgia Maxillo-facciale Parte_5 dell'Ospedale Cardarelli di Napoli con diagnosi di ingresso: “Neoformazione regione pariotidea a destra con paralisi pre-esistente del nervo facciale”, e il giorno seguente si sottopose a biopsia incisionale della parotide destra;
l'esame istologico evidenziò un
“carcinoma dei dotti salivari di alto grado” con “massa neoplastica grigiastra, di consistenza duro-fibrosa che infiltra ed ingloba i tessuti contigui”;
- il 25.5.2018 fu dimesso con prescrizione di ulteriori accertamenti diagnostici volti alla stadiazione della lesione, che confermarono la diagnosi iniziale, con evidenza di “micronoduli in sede polmonare sospetti per lesioni metastatiche”;
- a partire dal 9.8.2018, iniziò trattamento chemio e radio terapico presso l'Istituto Nazionale
Tumori – Fondazione Pascale;
gli accertamenti successivi confermarono la “presenza di multiple lesioni metastatiche a livello osseo, polmonare, linfonodale, in loggia parotidea destra ed inguinale sinistra”;
- le condizioni cliniche del de cuius andarono progressivamente peggiorando al decesso del paziente, avvenuto il 23.10.2020.
Gli attori imputano il decesso di alla condotta negligente e imprudente dei Parte_5
medici delle strutture convenute, i quali, secondo la prospettazione attorea, avrebbero omesso di diagnosticare tempestivamente la natura neoplastica della patologia, limitandosi a trattamenti terapeutici inadeguati e in violazione delle più elementari regole della pratica medica. 4
Hanno pertanto chiesto accertarsi la responsabilità delle strutture sanitarie convenute nella causazione della morte di e condannarsi le medesime – in solido e/o per quanto Parte_5
di ragione – al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per la morte di tanto iure proprio quanto iure hereditatis, oltre interessi, rivalutazione Parte_5
monetaria, vinte le distraende spese di lite.
L' costituitasi, ha chiesto il rigetto delle Controparte_1
domande, ritenute infondate sotto ogni profilo, eccependo in particolare:
- la mancata prova, da parte degli attori, dell'inadempimento ascritto ai convenuti;
- l'assenza di responsabilità medica.
Ha chiesto, inoltre, di essere autorizzata a chiamare in giudizio l' Controparte_6
, con la quale aveva in essere una polizza assicurativa per la responsabilità
[...]
professionale, al fine di essere da essa manlevata in caso di accoglimento della domanda.
L Controparte_5
, costituitasi, ha chiesto il rigetto delle domande, ritenute infondate sotto ogni
[...]
profilo, eccependo in particolare:
- l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, poiché gli attori si sono limitati a depositare un'istanza che, tra l'altro, “non sembra nemmeno essere stata trasmessa al relativo organismo” competente e che sarebbe stata presentata solo “a nome della moglie e dei figli del de cuius, senza la precisazione che quest'ultimi agiscono anche in qualità di esercenti la potestà genitoriale dei propri figli, a differenza di quanto indicato nell'atto introduttivo del giudizio”;
- la nullità dell'atto di citazione per asserita genericità e indeterminatezza dell'esposizione in fatto e in diritto;
- l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità a carico dei sanitari dell' e, Controparte_4 conseguentemente, della struttura stessa, ribadendo che “l'operato del personale sanitario … è stato … caratterizzato da perizia, prudenza e diligenza”;
- l'assenza del nesso di causalità tra i danni lamentati e i trattamenti diagnostici e terapeutici eseguiti presso l' sottolineando che “dalla documentazione … è emerso CP_4
chiaramente che non vi è alcun elemento tecnico di valutazione rapportabile a profili di responsabilità professionale, … dal momento che il paziente è stato correttamente inquadrato, sia sotto il profilo chimico che terapeutico”.
Autorizzatane la chiamata in giudizio, l costituitasi, ha chiesto Controparte_7
il rigetto della domanda, ritenuta infondata sotto ogni profilo, aderendo alle difese svolte dalla 5
, ed ha eccepito la presenza di una franchigia aggregata Controparte_1 annua di € 1.100.000,00.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e a seguito della rinuncia all'azione di manleva da parte dell depositata in data 4 ottobre 2023, con Controparte_1
sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in data 22 gennaio 2024 è stata dichiarata cessata la materia del contendere tra la suddetta azienda e con Controparte_7
conseguente estromissione della compagnia assicurativa dal giudizio.
Espletata una CTU medico-legale, prodotta documentazione e precisate le conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., è stato riservato il deposito della sentenza nei 30 giorni ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
2.- Va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 163 e 164 c.p.c. sollevata dalla convenuta.
Giova ricordare che la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenuto conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto di citazione, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, laddove vi sia obiettiva incertezza, la controparte sia tuttavia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva. La nullità dell'atto si produce, pertanto, a norma della disciplina processuale richiamata solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda (cfr. Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 27670 del 21/11/2008).
Nel caso di specie, l'atto di citazione è intellegibile e idoneo alla sua funzione, avendo gli attori esposto gli eventi per cui è causa, l'inadempimento lamentato e i danni subiti, il tutto come sopra richiamato, tant'è che la convenuta si è puntualmente difesa nel merito.
3.- L'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla convenuta deve CP_2
ritenersi superata dal deposito del verbale negativo di mediazione del 13.5.2022 effettuato dagli attori.
4.- In ordine all'accertamento dell'an debeatur, giova premettere che l'esposizione dei fatti effettuata dagli attori nell'atto di citazione depone inequivocabilmente per la qualificazione dell'azione proposta iure hereditatis come di natura contrattuale, stante l'obbligazione assunta direttamente dalle strutture sanitarie convenute con e di natura extracontrattuale Parte_5 6
per quanto riguarda la domanda risarcitoria del danno non patrimoniale e patrimoniale proposta dagli attori iure proprio.
5.- Giova riportare i principi rilevanti in materia.
La responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente poste a suo carico. Dalla natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria ne discende, quanto al riparto dell'onere probatorio, che gli attori, eredi del paziente danneggiato, devono limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il “contatto sociale") e allegare l'inadempimento della struttura sanitaria restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 10297 del 28.5.2004).
L'allegazione del paziente/creditore, peraltro, non può essere limitata ad un qualsiasi inadempimento, ma deve riguardare un inadempimento c.d. qualificato, ovvero un inadempimento che costituisca causa o concausa astrattamente efficiente della produzione del danno (Cass. sent. n. 15993/2011), con la precisazione che pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 9471 del 19.5.2004).
È a carico dell'attore, quindi, la prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'azione o l'omissione del sanitario e la lesione del diritto alla salute, non potendosi predicare il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art. 1218 cod. civ.
(cfr. Cass. sez. III, sent. n. 20812 del 20.8.2018).
Peraltro, a fronte dell'allegazione del paziente che agisce in giudizio deducendo l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, resta a carico del sanitario l'onere sia di provare che la prestazione era di particolare difficoltà (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 23918 del 9.11.2006), sia l'inesistenza di colpa;
anche di recente è stato ribadito che è a carico del sanitario dimostrare che l'inadempimento non vi è stato o che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (cfr. Cass., Sez. Un., sent. n. 577 dell'11.1.2008, Cass. sez. III, sent. n. 3520 del 14.2.2008).
Quanto al nesso di causalità materiale tra condotta ed evento, giova ricordare che esso sussiste quando ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato, o anche solo contribuito a generare l'evento, deve considerarsi causa dell'evento stesso. La valutazione di questo nesso, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti 7
fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica. Anche nell'illecito civile, quindi, la cosiddetta causalità materiale trova disciplina degli articoli 40 e 41 Codice penale, ossia nel criterio della condicio sine qua non riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche.
In materia civile, l'accertamento richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica.
Invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale che questo giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico appartenente alla struttura sanitaria e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie e apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 867 del 17.1.2008; cfr. altresì Cass. sez. Unite sent. n.
576 dell'11.1.2008 che, in tema di nesso causale accoglie, quanto alla configurabilità di quest'ultimo in sede civile, la regola del “più probabile che non”, espressamente adottata già da
Cass. n. 21619 del 16.10.2007).
È necessario, pertanto, accertare che il comportamento diligente e perito del professionista- sanitario avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi, probabilità, ovviamente, non meramente statistica, ma di natura logico-razionale, escludendosi in tal modo la responsabilità per le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili.
Deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa dei sanitari e l'evento lesivo, in conclusione, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita,
l'evento dannoso non si sarebbe verificato;
giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto. Tale valutazione della prevedibilità oggettiva deve compiersi ex ante, e va compiuta in astratto e non in concreto: non in base alla conoscenza dell'uomo medio, ma alle migliori conoscenze scientifiche del momento (poiché ''non si tratta di accertare l'elemento soggettivo, ma il nesso causale'').
6.- I dati di fatto esposti dagli attori relativi al ricovero, agli esami, agli accertamenti e ai trattamenti sanitari ai quali è stato sottoposto presso le strutture sanitarie Parte_5
convenute sono provati alla luce della documentazione sanitaria prodotta in giudizio e della relazione di CTU. 8
In particolare, gli attori hanno fornito la prova del titolo, in forza del quale essi hanno esercitato l'azione risarcitoria nei confronti delle convenute, rappresentato dal contratto atipico a prestazioni corrispettive (c.d. contratto di spedalità) e allegato gli inadempimenti dei sanitari delle strutture convenute, consistenti nel ritardo della diagnosi del tumore maligno della parotide di destra.
Va stabilito, pertanto, se:
-. Vi è nesso di causalità (anche alla stregua del criterio della preponderanza dell'evidenza o del c.d. “più probabile che non”) tra le azioni e le eventuali omissioni dei sanitari che ebbero in cura ed il decesso di quest'ultimo; Parte_5
-. La condotta dei medici e, quindi, delle strutture sanitarie convenute, ai sensi dell'art. 1228
c.c., sia stata conforme alle leges artis e alla diligenza dell'homo eiusdem generis et condicionis, ovvero se siano stati realizzati gli inadempimenti qualificati (commissivi e/o omissivi) sopra specificamente indicati e descritti.
I fatti per cui è causa, come detto, sono ampiamente accertati alla luce della relazione di CTU depositata nel presente giudizio (alle cui condivisibili conclusioni questo giudice integralmente si riporta, incluse le risposte alle osservazioni di parte attrice fornite a pag. 36 dell'elaborato peritale, cfr. al riguardo Cass. sez. VI sent. n. 1257 del 27.1.2012, secondo la quale il giudice
“non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni sono state recepite dal giudicante”), nonché della documentazione sanitaria prodotta.
Giova ricordare, peraltro, che la consulenza tecnica, che in genere ha la funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti, può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva anche in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con il concorso di determinate cognizioni tecniche (cfr. Cass., sez. II, 30 maggio 2007 n. 12695).
Orbene, dalla relazione elaborata dai CTU prof. e dott. all'esito di Persona_8 Persona_9
condivisibili ragionamenti fondati sui dati di fatto emergenti dalle cartelle cliniche acquisite e da tutta la documentazione medica prodotta, emerge che non esiste un nesso di causalità tra le condotte delle strutture convenute ed il decesso di , essendo dette condotte in Parte_5
nesso causale, invece, con la perdita di chance di sopravvivenza del medesimo.
Giova riportare i passi salienti della relazione scritta dei CTU (cfr. pag. 6 e ss.) in ordine alla storia clinica del de cuius:
, deceduto il 23 ottobre 2020 all'età di 66 anni, è stato affetto da “carcinoma Parte_5
dei dotti salivari parotideo destro di alto grado (G3)”, trattato poi con chemioterapia 9
antineoplastica presso l'Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale di Napoli. La diagnosi
è stata posta grazie all'esito di una “biopsia parotidea preneurale destra con conservazione del nervo facciale” (cfr. registro operatorio n. 201804370 del 23 maggio 2018 contenuto nella… cartella clinica) ed all'esame istologico [dal quale] è emerso “un carcinoma dei dotti salivari di alto grado (G3). La neoplasia mostra un pattern di crescita infiltrativo con immagini di invasione perineurale”. Si precisa ancora che la stadiazione del tumore dell'epoca (effettuata dagli scriventi sulla base della documentazione clinico-strumentale visionata) poteva essere così inquadrata secondo la classificazione TNM: T4a (tumore che invade la cute, la mandibola, il canale uditivo e/o il nervo facciale), N2 (metastasi in più linfonodi omolaterali, nessuno con dimensione massima superiore a 6 cm), M1 (metastasi a distanza), pari allo stadio IVb>>.
In ordine alle condotte dei sanitari delle strutture convenute, i CTU hanno evidenziato quanto segue: <si vogliono segnalare alcune imprecisioni comunque non hanno influito sul decorso della malattia neoplastica e soprattutto evidenziare un nell di esame strumentale. infatti gli oculisti intervenuti nella vicenda clinica d parlato pregresso episodio paralisi periferica del parte_5>nervo faciale destro (cfr. anamnesi contenuta nella cartella clinica n. 2017040361 in regime di day-hospital della Divisione di oftalmologia dell'Università Federico II di Napoli del mese di settembre 2017 “I episodio di paresi del faciale nel 2015 parzialmente risoltosi. Nel 2017 paralisi del faciale con esito di LA” e relazione di visita oculistica del 7 giugno 2017 con diagnosi “Lagoftalmo paralitico destro da circa 2 anni già operato in altra sede”), ma nessun altro degli specialisti che ha seguito [l'] … ha mai descritto una storia clinica Pt_2
caratterizzata da due episodi di paralisi periferica del nervo faciale e, tanto meno, da un intervento chirurgico per correzione del LA precedente a quello del 2017. In secondo luogo… [dalla] risonanza magnetica dell'encefalo del 30 marzo 2016 (relazione regolarmente presente nella documentazione medica rinvenibile nel fascicolo telematico)… si apprezza chiaramente un'asimmetria del volto per la presenza di una tumefazione ben rilevabile subito al di sotto dell'arcata zigomatica destra attribuibile ad una lesione solida, assolutamente non descritta nel referto dell'indagine di immagine (che sembra essere stato anche modificato, in quanto nella suddetta relazione stampata alle ore 18.53 è riportato in caratteri minuscoli “Il presente referto modifica e annulla quello stampato in data 30/03/2016 18.30”). Pertanto, volendo valutare… la sussistenza del nesso di causalità tra l'operato dei sanitari e l'exitus d[i]… , si deve precisare che la risposta negativa (cioè di assenza di dati Parte_5 10
patologici o, comunque, abnormi nella risonanza magnetica del 30 marzo 2016) ha influito sicuramente sulla decisione dello specialista neurologo nel considerare di origine infiammatoria (inizialmente posta in dubbio dal medesimo consulente che ha richiesto l'indagine) la paresi del nervo faciale destro (cfr. relazione di visita neurologica del 14 aprile
2016 con diagnosi “Paralisi periferica VII n.c. destro. Il paziente ha praticato RMN encefalo senza m.d.c.: negativa”) ed ha anche orientato l'opinione dello specialista oculista che lo ha visitato in data 7 giugno 2017 e che, comunque, ha richiesto una tomografia computerizzata del cranio (eseguita in data 15 giugno 2017 e refertata come negativa, ma questo risultato è verosimile, in quanto per vedere la loggia parotidea con la TC sarebbe stato necessario richiedere una TC del massiccio facciale e non solo del neurocranio). Non è, in ogni caso, noto né è possibile verificarlo… se i medici che hanno visionato la risonanza magnetica del 30 marzo 2016 si siano limitati a leggere la relazione o abbiano anche scaricato dal CD allegato le immagini e le abbiano osservate. Sta di fatto che, sulla base della presunta negatività di questa indagine di immagine, non si è giunti a diagnosticare la neoplasia parotidea destra quando ciò sarebbe stato ben possibile già agli inizi del 2016. Ciò ha determinato sicuramente un marcato ritardo temporale (di circa due anni) nella diagnosi della malattia neoplastica e, conseguentemente, una significativa perdita di chance nelle possibilità di sopravvivenza, considerato che, come sopra ricordato, in genere, dopo la chirurgia e la radioterapia, è possibile ottenere lunghi tempi medi di sopravvivenza in oltre l'80% dei pazienti, anche in caso di tumore maligno della parotide. Invece si è dovuto ricorrere, data l'estensione della neoplasia e la presenza di metastasi al momento della sua diagnosi alla chemioterapia, che purtroppo ha un ruolo quasi esclusivamente palliativo ed è utilizzata solo in caso di recidiva locale non operabile e/o di metastasi a distanza nelle forme istologiche più aggressive. … La storia clinica della persona in oggetto, per quanto attiene il distretto cervico-facciale, pare essere esordita nel 2015 con la comparsa di una paresi periferica del nervo faciale destro, poi parzialmente regredita (in seguito a trattamento terapeutico? cfr. anamnesi contenuta nella cartella clinica n. 2017040361 in regime di day-hospital della Divisione di oftalmologia dell'Università Federico II di Napoli del mese di settembre 2017). Per la comparsa di LA (assenza di od incompleta chiusura della rima palpebrale, in genere dovuta a paralisi, totale o parziale, del muscolo orbicolare delle palpebre, innervato dalla branca superiore del nervo faciale o VII nervo cranico) nel 2016 il paziente si è rivolto a specialista neurologo (cfr. relazione di visita neurologica del 4 febbraio 2016 con diagnosi “Deficit periferico VII n.c. destro. L'esame neurologico oltre ad evidenziare il deficit del VII n.c. destro, rileva una lieve ipoestesia tattile e dolorifica nel territorio di I e II branca V n.c. omolaterale”) 11
che ha richiesto l'effettuazione di una risonanza magnetica dell'encefalo verosimilmente per la presenza non solo di sintomi motori ma anche sensitivi (la motilità del volto è dovuta al nervo faciale, la sensibilità al nervo trigemino o V nervo cranico). L'indagine strumentale, effettuata il 30 marzo 2016 presso il Centro IGEA di Frattamaggiore, è stata refertata come negativa
(cioè con assenza di dati patologici)... è, quindi tornato a controllo dal Parte_5 medesimo specialista neurologo, che, vista l'asserita negatività della risonanza magnetica dell'encefalo, si è orientato verso un processo infiammatorio del nervo ed ha prescritto terapia a base inizialmente di L-acetilcarnitina e successivamente di prednisone in seguito a peggioramento clinico (cfr. relazione di visite neurologiche del 14 aprile 2016 con diagnosi
“Paralisi periferica VII n.c. destro” e del 16 marzo 2017 con diagnosi “Esiti di paralisi periferica VII n.c. destro. Il paziente avrebbe notato negli ultimi giorni una maggiore ipocinesia del labbro superiore destro. L'esame neurologico evidenzia paralisi completa faciale superiore ed inferiore destro”). Il paziente si è rivolto, allora, a specialista oculista
(cfr. relazione di visita oculistica del 7 giugno 2017 con diagnosi “Lagoftalmo paralitico destro da circa 2 anni già operato in altra sede”), che ha richiesto tomografia computerizzata del cranio ed ha consigliato correzione chirurgica del deficit palpebrale... ha Parte_5
praticato la suddetta indagine strumentale in data 15 giugno 2017 con esito negativo e si è poi ricoverato presso la Divisione di oftalmologia dell'Università Federico II di Napoli (cfr. cartella clinica n. 2017040361 in regime di day-hospital del mese di settembre 2017), ove in data 11 settembre 2017 è stato sottoposto ad intervento di “correzione LA palpebra inferiore” all'occhio destro. Successivamente in data 30 marzo 2018 è ricorso ad altro specialista neurologo dell'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli (cfr. relazione di visita neurologica “Da circa 2 anni comparsa di paresi faciale a destra in maniera ingravescente con comparsa di tumefazione in regione mascellare a destra aderente al trago. E.O.N. paresi totale VII n.c. a destra verosimilmente secondaria a neoformazione”), che ha posto sospetto diagnostico di una neoplasia a livello mascellare destro ed ha richiesto tomografia computerizzata del massiccio facciale e consulenza chirurgica maxillo-facciale, che, espletata in data 10 aprile 2018, ha confermato l'ipotesi diagnostica (“Neoformazione di n.d.d. regione zigomatica destra”). Il paziente si è, infine, ricoverato presso la Divisione di chirurgia maxillo-facciale dell' di Napoli il 22 maggio 2018 con… Controparte_8
diagnosi di carcinoma dei dotti salivari della parotide destra di alto grado di malignità mediante biopsia ed esame istologico e successivo trattamento con chemioterapia antineoplastica>>. 12
In risposta alle osservazioni di parte attrice, i CTU hanno poi evidenziato: << In merito … diventa necessario un breve excursus sulle cause della paralisi periferica del nervo facciale, sulla loro incidenza e sulla maggiore o minore facilità di diagnosi. La forma più comune di paralisi faciale è quella idiopatica, denominata anche paralisi di Bell, che rappresenta circa la metà di tutti i casi di paralisi del nervo faciale. Si tratta di una neuropatia periferica che si può manifestare a qualsiasi età anche se è molto più comune dopo i 60 anni, la cui causa precisa è sconosciuta;
si ritiene che essa sia il risultato dell'edema del nervo faciale indotto da un'infiammazione secondaria ad un disturbo immunologico o virale. Attuali evidenze suggeriscono che le cause virali più frequenti sono herpes simplex, herpes zoster, SARS-CoV-2, coxsackievirus, cytomegalovirus, virus di Epstein-Barr, parotite, rosolia, influenza B. Vari altri disturbi possono causare paralisi del nervo faciale, quali diabete mellito, malattia di Lyme, sarcoidosi, otiti, mastoiditi, meningite cronica, traumi (in particolare fratture della rocca petrosa), tumori dell'angolo pontocerebellare o del glomo giugulare oppure di origine nervosa quali neurinomi e schwannomi, tumori originati da strutture anatomiche od organi prossimi al decorso del nervo, invasione carcinomatosa o leucemica del nervo. In caso di paralisi faciale causata da tumori, sono in genere coinvolti più nervi cranici (come accade nel neurinoma del nervo acustico o nei tumori della parotide) ed i sintomi possono variare da una paralisi acuta e persistente ad una più lenta e progressiva. Si vuole segnalare che dopo la forma idiopatica, che da sola copre circa la metà dei casi di paralisi periferica del nervo faciale, altre cause relativamente comuni sono quelle traumatiche (10-20% dei pazienti) e quelle tumorali (5% dei casi, includendo tutti i tipi di tumore). Tra le cause neoplastiche, si ricorda che i tumori delle ghiandole salivari sono neoplasie rare: rappresentano solo il 2-3% di tutti i tumori del distretto testa-collo e che, in generale, il rischio di malignità è maggiore nelle ghiandole salivari più piccole rispetto alle ghiandole salivari più grandi (per esempio, la ghiandola parotide ha un minor rischio di malignità rispetto alle ghiandole salivari minori). Circa l'85% dei tumori delle ghiandole salivari insorge nelle ghiandole parotidi, seguite per frequenza dalle ghiandole sottomandibolari e salivari minori e circa l'1% nelle ghiandole sublinguali, ma il 75-80% circa è costituito da noduli benigni, a lento accrescimento, mobili, non dolenti, in genere solitari e ricoperti da cute o mucosa indenni. Da quanto sopra esposto ne consegue che quando ci si approccia ad una persona che presenta una paralisi del nervo faciale, soprattutto se insorta in maniera acuta o subacuta, la prima ipotesi diagnostica da prendere in considerazione è quella di una forma idiopatica, data l'elevata frequenza della stessa. La diagnosi di paralisi di Bell è soprattutto clinica e non richiede obbligatoriamente l'effettuazione di indagini di neuroimmagine. Vi è una forte indicazione all'esecuzione di una 13
RM del cranio se l'esordio della paralisi è graduale e/o se sono presenti altri segni o sintomi neurologici. Nella paralisi idiopatica del nervo faciale la RM può solo mostrare l'enhancement del mezzo di contrasto a livello del nervo facciale o in prossimità del ganglio genicolato o lungo l'intero decorso del nervo, un reperto in parte aspecifico, potendo riflettere anche altre cause, come, ad esempio, un tumore delle meningi. La TC del cranio è solitamente negativa nella paralisi di Bell e viene eseguita solo in caso di sospetta lesione traumatica. Nel caso specifico, la concomitanza di sintomi motori e sensitivi (questi ultimi non previsti nella paralisi idiopatica del nervo faciale) ha indotto lo specialista neurologo cui si è rivolto nel 2016 il paziente (cfr. relazione di visita neurologica del 4 febbraio 2016 con diagnosi “Deficit periferico VII n.c. destro. L'esame neurologico oltre ad evidenziare il deficit del VII n.c. destro, rileva una lieve ipoestesia tattile e dolorifica nel territorio di I e II branca V n.c. omolaterale”)
a richiedere correttamente l'effettuazione di una risonanza magnetica del cranio (“cervello e tronco encefalico”), che è stata refertata come negativa, a parte “l'iniziale ampliamento degli spazi liquorali subaracnoidei sopra-tentoriali”. Si precisa che, essendo la maggior parte delle cause non infiammatorie di danno del nervo faciale intracraniche, è assolutamente giusto iniziare con una RM del cranio, considerato che, per quelle extracraniche, per lo meno nelle immagini coronali e sagittali (ma in minor misura anche in quelle assiali), è visibile buona parte del massiccio facciale (ciò che rende non indispensabile la richiesta di una RM del massiccio facciale). Proprio per questo motivo, gli scriventi, come riportato nel verbale delle operazioni di consulenza tecnica medico-legale del 2 ottobre 2024, hanno richiesto ed ottenuto in visione il CD allegato originariamente alla relazione descrittiva di risonanza magnetica dell'encefalo del 30 marzo 2016 (relazione regolarmente presente nella documentazione medica rinvenibile nel fascicolo telematico), che, alla sua visione, permette di apprezzare chiaramente, soprattutto nelle immagini coronali, un'asimmetria del volto per la presenza di una tumefazione ben rilevabile subito al di sotto dell'arcata zigomatica destra attribuibile ad una lesione solida, assolutamente non descritta nel referto dell'indagine di immagine. Non si condivide affatto, quindi, l'affermazione del CT di parte ricorrente di una “errata prescrizione dell'indagine strumentale” in quanto “vi fu prescrizione di esame RMN dell'encefalo senza mezzo di contrasto anziché una RMN del massiccio facciale”. La richiesta di una RM dell'encefalo era motivata e giusta, mentre la sua refertazione è stata lacunosa per non dire omissiva. In aggiunta, si ricorda che il 95% delle paralisi del nervo faciale non è di origine tumorale;
tutti i tipi di tumore complessivamente rappresentano la causa della paralisi nel 5% dei casi. Pertanto, una neoplasia della parotide come causa di una paralisi del faciale è un'etiologia piuttosto rara anche se nota e di certo non rappresenta la prima ipotesi 14
diagnostica da prendere in considerazione per tale patologia. In relazione al secondo punto rilevato dal suddetto CTP, cioè “l'omissione di tutti i certificati specialistici e indagini strumentali a cui il de cuius si sottopose dal 13 settembre 2017 al 30.03.2018”, ci si limita a segnalare che tale documentazione (pare costituita da relazioni neurologiche rilasciate dall'Università degli Studi di Napoli Federico II nella date 22.11.17, 09.01.18, 23.01.18, e di un esame RM del 16.01.18, tutti documenti elencati dal CTP) non è stata rinvenuta…nel fascicolo telematico, per cui su di essa non è possibile esprimere alcuna valutazione. In risposta al terzo punto critico sottolineato sempre dal Dott. , ci si limita a Controparte_9 ricordare che per quantificare “la responsabilità professionale per imprudenza e negligenza in capo ai sanitari che ebbero in cura [l']…Agnino”, bisogna innanzitutto appurare se vi sia stata negligenza ed imprudenza e non darle per scontate. Si ribadisce, perciò, quanto già analizzato nel corpo della relazione di CTU, cioè che volendo valutare… la sussistenza del nesso di causalità tra l'operato dei sanitari e l'exitus d[i]… , si deve precisare Parte_5
che la risposta negativa (cioè di assenza di dati patologici o, comunque, abnormi nella risonanza magnetica del 30 marzo 2016) ha influito sicuramente sulla decisione dello specialista neurologo nel considerare di origine infiammatoria (inizialmente posta in dubbio dal medesimo consulente che ha richiesto l'indagine) la paresi del nervo faciale destro ed ha anche orientato l'opinione dello specialista oculista che lo ha visitato in data 7 giugno 2017 e che, comunque, ha richiesto una tomografia computerizzata del cranio (eseguita in data 15 giugno 2017 e refertata come negativa, ma questo risultato è verosimile, in quanto per vedere la loggia parotidea con la TC sarebbe stato necessario richiedere una TC del massiccio facciale e non solo del neurocranio). In ogni caso non è noto né è possibile verificarlo… se i medici che hanno visionato la risonanza magnetica del 30 marzo 2016 si siano limitati a leggere la relazione o abbiano anche scaricato dal CD allegato le immagini e le abbiano osservate. Certamente, è sempre consigliabile, ma non obbligatorio, “esaminare attentamente Parte le immagini della o di altra indagine di neuroimmagine richiesta da un medico, ma la responsabilità dell'interpretazione dell'indagine è sempre dello specialista radiologo, considerato che non sempre le immagini vengono consegnate all'utente e che, ad esempio, in caso di degenza ospedaliera, è fornito solo il referto. Si ribadisce, in conclusione, che, sulla base della presunta negatività di questa indagine di immagine, non si è giunti a diagnosticare la neoplasia parotidea destra quando ciò sarebbe stato ben possibile già agli inizi del 2016.
Ciò ha determinato sicuramente un marcato ritardo temporale (di circa due anni) nella diagnosi della malattia neoplastica e, conseguentemente, una significativa perdita di chance nelle possibilità di sopravvivenza, considerato che, come sopra ricordato, in genere, dopo la 15
chirurgia e la radioterapia, è possibile ottenere lunghi tempi medi di sopravvivenza in oltre l'80% dei pazienti, anche in caso di tumore maligno della parotide. Invece si è dovuto ricorrere, data l'estensione della neoplasia e la presenza di metastasi al momento della sua diagnosi alla chemioterapia, che purtroppo ha un ruolo quasi esclusivamente palliativo ed è utilizzata solo in caso di recidiva locale non operabile e/o di metastasi a distanza nelle forme istologiche più aggressive. Sull'ultima affermazione del Dott. , cioè che [i Controparte_9
CTU] non avrebbero risposto ai quesiti posti…, ci si sofferma solo per evidenziare come l'ampia analisi dei dati clinici strumentali sopra riportata appaia… ben esauriente>>.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, non sussiste il nesso causale tra le azioni e le omissioni dei medici delle convenute strutture sanitarie ed il “prematuro” decesso di Pt_5
atteso che la “neoplasia parotidea destra” era già molto grave e le azioni dei medici
[...]
delle strutture sanitarie convenute non hanno provocato il decesso del paziente, bensì la perdita di chance di sopravvivenza.
In particolare, giova ribadire che è onere dell'attore danneggiato dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico, allegata quale negligente, ed il danno di cui chiede il risarcimento. Nel caso di specie, gli attori nell'atto di citazione hanno ritenuto che le condotte colpose dei medici delle strutture sanitarie convenute abbiano avuto rilevanza eziologica sul decesso di , tant'è che anche i danni di cui chiedono il risarcimento sono legati, Parte_5
come esposto, al decesso del de cuius e non alla perdita di chance di sopravvivenza.
Peraltro, sia nell'atto di citazione, sia nelle definitive conclusioni (indicate in epigrafe) gli attori non hanno proposto alcuna domanda di risarcimento danni da perdita di chance di sopravvivenza;
pertanto, quest'ultima domanda deve ritenersi non ritualmente spiegata e come tale non può essere oggetto di vaglio in questa sede.
Giova ricordare che il giudice ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa attorea, senza che, in tale attività interpretativa, rilevino le espressioni utilizzate dalle parti, dovendo per converso prendere in esame il tenore letterale degli atti, la natura delle vicende di fatto rappresentate dalla parte, le precisazioni offerte nel corso del giudizio, il tipo di provvedimento concretamente richiesto (Cass., 23 giugno 2016, n. 13049;
Cass., 6 novembre 2014, n. 23669; Cass., 13 dicembre 2013, n. 27940). Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) implica, pertanto, il divieto, per il giudice di merito, di pronunciarsi oltre i limiti della domanda proposta, cadendo, altrimenti, nei vizi (errores in procedendo) di c.d. ultrapetizione (se gli effetti giuridici della domanda siano integrati o estesi), oppure di c.d. extrapetizione (se determinati effetti giuridici siano sostituiti rispetto a quelli della domanda proposta). 16
In definitiva, nell'interpretazione della domanda giudiziale il giudice del merito incontra un duplice ordine di limiti, consistente nel rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e nel divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella espressamente e formalmente proposta. Si deve, dunque, tenere conto dei limiti oggettivi della domanda (cfr.
Cass. sent. 25 febbraio 2019, n. 5402); limiti che, in questa sede, escludono la riconoscibilità di danni non allegati ritualmente.
Peraltro, con particolare riferimento al danno da perdita di chance deve ricordarsi che la giurisprudenza di legittimità ha confermato che la chance, o concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, non è una mera aspettativa di fatto, ma una entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita configura un danno autonomo quanto concreto ed attuale: pertanto, è necessario che la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza venga espressamente formulata in citazione e/o ricorso, non bastando che, nell'atto introduttivo del giudizio, la parte richieda il risarcimento di tutti i danni derivanti dalla morte del congiunto (cfr. Cass. sentenza n. 21245/12).
In conclusione e per le esposte ragioni, le domande degli attori vanno rigettate.
7.- Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, avuto riguardo alla natura della controversia, alla complessità del caso medico esaminato e agli esiti della valutazione medica compiuta in corso di causa che, pur non riconoscendo l'esistenza del nesso di causalità, ha ravvisato l'esistenza di condotte colpose dei medici delle strutture convenute. Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte attrice, nel cui interesse sono stati compiuti gli accertamenti medici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
1). Rigetta la domanda degli attori;
2). Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
3). Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Napoli, 17/6/2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Nicoletta CALISE