Ordinanza collegiale 2 dicembre 2025
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 17/03/2026, n. 1858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1858 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01858/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02458/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2458 del 2025, proposto da
CE NT, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Boccanfuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Napoli, via A. Diaz, n. 11;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 6187/2024 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, nel giudizio R.G. n. 12859/2023, pubblicata in data 30/09/2024.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa AN AB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, con ricorso notificato il 19/05/2025 e depositato in giudizio in pari data, chiede l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 6187/2024 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, nel giudizio R.G. n. 12859/2023, pubblicata in data 30/09/2024, con la quale l’A.G.O. «- Dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell’art. 1 commi 121-124 legge 107/2015, relativamente all’anni scolastici 2019/20; 2020/21; 2021/22 e 2022/23, con conseguente emissione in suo favore di un buono elettronico di importo di € 2.000,00 per dette annualità a cura di parte convenuta; »;
Il 29/05/2025, si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, depositando all’uopo un atto di mera costituzione formale, per resistere al ricorso.
Il 03/07/2025, il ricorrente ha depositato in giudizio l’attestazione, datata 16/06/2025, del Tribunale ordinario di Napoli relativa alla non “ proposta impugnazione nei termini di legge avverso la sentenza n.6187-2024 nel giudizio iscritto presso questo Tribunale al n. di R.G. 12859-2024 ”.
Il 15/10/2025, il difensore del ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di passaggio in decisione della causa.
Ad esito della Camera di Consiglio del 16/10/2025, questa Sezione, con ordinanza n. 7779 del 02/12/2025, ha rilevato d’ufficio, ex art. 73, comma 3, c.p.a., un profilo di possibile inammissibilità del ricorso di ottemperanza, “ in quanto l’attestazione depositata in atti relativa al passaggio in giudicato della sentenza n. 6187/2024 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, pubblicata in data 30/09/2024, di cui si chiede l’ottemperanza, è datata 16/06/2025 ed è pertanto successiva alla data di proposizione del presente giudizio di ottemperanza (19/05/2025), sicché non può considerarsi fornita la prova del passaggio in giudicato della sentenza n. 6187/2024 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, in data antecedente alla proposizione del presente giudizio, così come prescrive il combinato disposto dell’art. 112, secondo comma, lett. c), del Codice del Processo Amministrativo, secondo cui “L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: … c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”, e l’art. 114, comma 2, c.p.a., in base al quale “Unitamente al ricorso è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato”; ” e, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato alle parti il termine di giorni venti, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per il deposito in giudizio di memorie difensive vertenti sulla questione innanzi prospettata.
Il 10/01/2026, il ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, in cui ha rappresentato che “ la sentenza è passata in giudicato in data 30 marzo 2025, data entro la quale, come da verifiche del sottoscritto procuratore, il Ministero non aveva proposto appello.
Il passaggio in giudicato veniva richiesto in data 13.5.2025, ma rilasciato dal Tribunale di Napoli solo in data 16.06.2025 (come da schermata che si allega) e contestualmente depositato agli atti del giudizio in vista della Camera di Consiglio fissata per ottobre 2025 nel rispetto dei termini fissati per il deposito dei documenti ” ed ha insistito per l’accoglimento del ricorso di ottemperanza.
Nella Camera di Consiglio del 13/01/2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Il ricorso di ottemperanza è fondato e deve, quindi, essere accolto.
1.1. - Si deve premettere che, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), del Codice del Processo Amministrativo, il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario.
Sempre preliminarmente, il Collegio rileva poi la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza (debitamente notificato alla controparte il 19/05/2025 e depositato in giudizio in pari data), poiché, nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ex art. 87, terzo comma, c.p.a., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma c.p.a., atteso che la sentenza dell’A.G.O., di cui si chiede l’ottemperanza, ha comprovata valenza di cosa giudicata in base a quanto precisato da parte ricorrente nella memoria difensiva del 10/01/2026 (“ la sentenza è passata in giudicato in data 30 marzo 2025, data entro la quale, come da verifiche del sottoscritto procuratore, il Ministero non aveva proposto appello ”) e non specificamente contestato da parte resistente, senza che in senso contrario possa rilevare, alla luce delle spiegazioni offerte dal ricorrente, la circostanza che l’attestazione di passaggio in giudicato risulti rilasciata, successivamente alla proposizione del ricorso di ottemperanza, dalla Cancelleria del Tribunale ordinario di Napoli in data 16/06/2025).
Inoltre, il suddetto provvedimento giudiziale è stato notificato, in “ copia conforme alla copia digitale presente nel fascicolo informatico di cancelleria dalla quale è stata estratta ai fini dell’esecuzione forzata ex art. 475 c.p.c. ” - “ da valere quale titolo esecutivo ai sensi dell’art. 115, comma 2, del c.p.a. e dell’art. 479 c.p.c. come novellato dal D.Lgs. n. 149/2022, art. 3 comma 34 lett. ‘e’, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione V, 24/05/2024, n. 3366) - a mezzo p.e.c., in data 16/10/2024, presso la sede reale del Ministero resistente, sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30, secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della BB ON (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo.
1.2. - Tutto ciò premesso, il ricorso di ottemperanza deve essere accolto, non risultando l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 6187/2024 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, nel giudizio R.G. n. 12859/2023, pubblicata in data 30/09/2024, da parte del Ministero resistente (sul quale incombe, a norma dell'art. 2697 c.c., l’onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto nascente dal titolo esecutivo/giudicato), ordinandosi, per l’effetto, al Ministero della Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , di provvedere, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, a dare esecuzione alla predetta sentenza dell’A.G.O., che «- Dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell’art. 1 commi 121-124 legge 107/2015, relativamente all’anni scolastici 2019/20; 2020/21; 2021/22 e 2022/23, con conseguente emissione in suo favore di un buono elettronico di importo di € 2.000,00 per dette annualità a cura di parte convenuta; ».
1.3. - In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, assegnato all’ON intimata per ottemperare, si nomina sin d’ora, ex art. 114, comma 4, lett. d) c.p.a., quale Commissario ad acta , il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero della Istruzione e del Merito (M.I.M.), con facoltà di delega, il quale, nell’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, della perdurante inottemperanza, adotterà tutti gli atti necessari, a carico e spese della amministrazione inadempiente, per dare esecuzione giudicato formatosi sulla sentenza n. 6187/2024 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, nel giudizio R.G. n. 12859/2023, pubblicata in data 30/09/2024.
Il compenso per l’eventuale funzione commissariale viene posto a carico del Ministero della Istruzione e del Merito e liquidato come da dispositivo, potendo il Commissario ad acta esigere la relativa somma all’esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione fornita all’ente debitore.
2. - Le spese del presente giudizio di ottemperanza, seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico del Ministero resistente e liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore della ricorrente, Avv. Elena Boccanfuso, dichiaratasi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza dell’A.G.O. indicata in epigrafe, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Nomina quale Commissario ad acta , per il caso di infruttuoso decorso del termine innanzi indicato, il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero della Istruzione e del Merito (M.I.M.), con facoltà di delega, determinando in € 500,00 (cinquecento/00) l’importo del compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere al Commissario ad acta per l’eventuale espletamento dell’incarico, nei sensi e nei termini indicati in motivazione, e ponendolo a carico del Ministero resistente.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi € 700,00 (Settecento/00), oltre gli accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avv. Elena Boccanfuso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR LA EN, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere
AN AB, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN AB | AR LA EN |
IL SEGRETARIO