Decreto cautelare 25 novembre 2021
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 08/07/2025, n. 13403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13403 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13403/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11863/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11863 del 2021, proposto da
RA PO, PA ZZ, EN TE, AR D'RI, LO MI e AR RU, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;
contro
AM - Saint Camillus International University Of Health Sciences, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Botto e Giacomo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandro Botto in Roma, via di San Nicola Da Tolentino, 67;
nei confronti
KA Iaderosa, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
A) dell'elenco dei candidati risultati idonei all'esito del test preselettivo per l'ammissione al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (VI ciclo relativo all'a.a. 2020/2021), con riferimento alla scuola secondaria di II grado, svolto presso l'Università resistente in data 30 settembre 2021 (pubblicato in data 18 ottobre 2021 sul sito istituzionale);
B) dell'Avviso del 21 ottobre 2021 (pubblicato sul sito istituzionale) con il quale l'Università resistente comunicava l'intenzione di procedere regolarmente nell'attività di selezione, confermando la prova scritta per la data fissata il giorno 10 novembre 2021;
C) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale l'Università resistente ha approvato le operazioni di correzione degli elaborati e quindi gli esiti della fase preselettiva gestita dalla società Selexi s.r.l., quale affidataria del servizio;
D) dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali le parti resistenti hanno determinato le modalità di organizzazione e di espletamento del test preselettivo, svolto in data 30 settembre 2021, se e qualora non idonee ad assicurare la segretezza e l'anonimato della prova in parola, con evidente violazione dei principi di imparzialità e par condicio;
E) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti;
per l'accertamento e la declaratoria
del diritto dei ricorrenti a sostenere le prove selettive di merito a fronte della patente inattendibilità delle operazioni di preselezione;
per l'effetto, per la condanna, anche ai sensi dell'art. 30 cod. proc. amm.,
delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l'ammissione dei ricorrenti alla prova scritta, prevista per il giorno 30 settembre 2021 ovvero da tenere in altra data, previa fissazione di una sessione suppletiva riservata ai ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AM - Saint Camillus International University Of Health Sciences;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 luglio 2025 il dott. Lorenzo Mennoia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto del 24.11.2021, depositato in pari data, la parte ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento che ha comunicato l’esito della prova preselettiva per l’accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità con riferimento alla scuola secondaria di II grado, anno scolastico 2020/2021.
Ha allegato che ciascuno dei ricorrenti avesse partecipato alla procedura selettiva, svolgendo il test d’ingresso senza però raggiungere la votazione finale di 30/30, soglia risultata necessaria per svolgere la successiva prova.
Ha dedotto, infatti, che su un totale di 1519 partecipanti, ben 599 avessero ottenuto il medesimo punteggio (30/30), pari al massimo attribuibile in base ai parametri previsti dalle regole di gara, con la conseguente esclusione dei ricorrenti che non avevano totalizzato analogo numero di risposte esatte, ossia la totalità rispetto ai quesiti somministrati.
Ha lamentato violazione di legge ed eccesso di potere alla luce dei conclamati vizi della procedura, che minavano in radice l’affidamento sulla correttezza delle operazioni, in particolare considerando l’elevato numero di soggetti in grado di raggiungere il massimo punteggio nel test e contro ogni ragionevole e logica previsione.
L’opacità della procedura era stata peraltro confermata dal comportamento successivo dell’Università, avendo questa presentato un esposto alla locale Procura della Repubblica per verificare eventuali anomali nello svolgimento delle prove. La stessa avrebbe dovuto procedere all’esercizio di poteri di autotutela alla luce della conclamata inattendibilità degli esiti.
Si è costituita l’Amministrazione, resistendo al ricorso. Nella memoria del 7.1.2022 ha inoltre rilevato, dal punto di vista fattuale, la pubblicazione della graduatoria finale dopo lo svolgimento delle successive prove e quindi, sul piano processuale, l’inammissibilità/improcedibilità del ricorso, non avendo la parte istante proposto motivi aggiunti avverso l’atto finale della procedura (pag. 13, punto 2.2.).
All’udienza del 4.7.2025 la causa è passata in decisione.
Il ricorso è improcedibile.
Benché non sia depositata agli atti processuali la graduatoria finale, il fatto impeditivo allegato dalla parte resistente non è stato contestato dalla parte ricorrente, che invece avrebbe dovuto dare prova di aver impugnato, con motivi aggiunti o con separato ricorso, l’atto conclusivo della procedura.
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, l’atto di approvazione della graduatoria finale, pur inserendosi nella medesima sequenza procedimentale, non costituisce una conseguenza inevitabile del provvedimento di esclusione, poiché comporta una nuova e autonoma valutazione di interessi, anche riferiti a soggetti terzi.
Pertanto, il ricorrente, per preservare il proprio interesse, è tenuto a impugnare la graduatoria finale, in quanto la sua mancata contestazione determina la sopravvenuta carenza di interesse rispetto all’originario ricorso. Sul piano processuale, ciò comporta che l’eventuale annullamento del solo provvedimento di esclusione non avrebbe effetti pratici, in quanto la graduatoria definitiva, ormai inoppugnabile, cristallizzerebbe la posizione di coloro che vi sono inclusi (Cons. Stato, Sez. VII, n. 5067/2025; Sez. II, n. 8935/2024; Sez. IV, n. 3422/2019; Sez. V, n. 5463/2014).
In definitiva, il ricorso è improcedibile.
Sussistono valide ed opportune ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite in considerazione del tipo e del contenuto delle rispettive difese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alfredo Giuseppe Allegretta, Presidente FF
Silvia Simone, Referendario
Lorenzo Mennoia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Mennoia | Alfredo Giuseppe Allegretta |
IL SEGRETARIO