Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/04/2025, n. 1703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1703 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 7209 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 promossa da
(c.f. , in persona del procuratore Parte_1 P.IVA_1
speciale , con il proc. dom. avv. to Gerardina Pennimpede Parte_2
ed il proc. avv.to Stefano Blandini, delega in atti
-appellante- contro
(c.f. ) con il proc. dom. avv.to Fabrizio _1 C.F._1
Salvato, delega in atti
-appellato- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n.56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La società attrice ha appellato la sentenza n. 2025/2017 con cui il Giudice di Pace di
Salerno aveva accolto la domanda di diretta ad ottenere la restituzione _1
della frazione di premio assicurativo non maturato a seguito di estinzione anticipata del finanziamento stipulato inter partes, condannando l'appellante al pagamento in pagina 1 di 9
L'appellante sosteneva l'erroneità della decisione gravata allegando:
1) la propria carenza di legittimazione passiva per non essere l'accipiens della somma asseritamente ritenuta indebita. Il giudice di prime cure aveva sostenuto che avesse direttamente percepito il premio assicurativo quando, al Pt_1
contrario, lo aveva finanziato;
2) l'infondatezza nel merito delle avverse pretese attesa la non rimborsabilità del premio assicurativo ai sensi dell'art. 1896 c.c. Il contratto di finanziamento era stato stipulato nell'anno 2004 ed estinto anticipatamente nel 2007 con la conseguente inapplicabilità alla fattispecie in oggetto dell'art. 125 sexies TUB introdotto con d. lgs. n. 141/2010;
3) l'infondatezza nel merito delle avverse pretese, atteso il diritto di a Pt_1
ricevere la restituzione del capitale residuo tra cui le somme utilizzate dal per pagare il premio assicurativo, ai sensi della lettura combinata degli _1
articoli 125 TUB e 3 D.M.
8.7.1992 applicabili ratione temporis. Se infatti la prima disposizione statuiva che se il consumatore esercitava la facoltà di adempimento anticipato questi aveva diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito secondo le modalità stabilite dal non vi era stato alcun intervento Per_1
in tal senso, sicchè avrebbe dovuto trovare applicazione analogica l'art. 3 del d.m.
8.7.1992 per il quale il mutuatario aveva diritto ad una riduzione del costo del credito in caso di estinzione anticipata. Tuttavia, la polizza assicurativa, in quanto obbligatoria ex art. 54 DPR 180/1950, non rientrava tra i costi del credito.
La società attrice concludeva quindi a che, in totale riforma della sentenza gravata, la domanda proposta da fosse respinta con condanna dello stesso alla _1
restituzione di quanto incamerato in esecuzione della decisione impugnata.
Costituitosi, l'appellato richiamava le numerose pronunce di merito confermative del suo diritto ad ottenere la restituzione della parte di premio assicurativo di cui non aveva usufruito, rilevando che la legittimazione di scaturiva dalla accessorietà Pt_1
pagina 2 di 9 del contratto assicurativo a quello di finanziamento e che, anche secondo l'art. 125
TUB vigente all'epoca di estinzione del contratto, l'equa riduzione del costo del credito doveva investire i costi dovuti per la restante durata del contratto.
Concludeva quindi per il rigetto dell'appello.
Acquisito il fascicolo di primo grado, dopo numerosi rinvii la causa veniva assegnata alla scrivente con provvedimento presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 4.4.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
L'appello non può essere accolto.
ha stipulato con la EN Finanziaria, mandataria di PU SP (oggi _1
) il contratto di finanziamento n. 195980 di € 50.976,00 Parte_1
rimborsabile, mediante la cessione del quinto della retribuzione mensile, in 96 rate ciascuna di € 531,00. Il capitale lordo mutuato era comprensivo del premio assicurativo a garanzia del rischio vita o perdita dell'impiego, nella misura di €
2.901,40, somma trattenuta in un'unica soluzione sul netto ricavo dell'operazione.
Il finanziamento erra stato estinto dopo 38 rate e perciò, operando il calcolo in proporzione al periodo mancante alla scadenza (n. 58 rate), il mutuatario aveva avanzato la richiesta di restituzione di € 1.382,53.
Ciò posto, va in primo luogo individuata la disciplina applicabile alla fattispecie dell'estinzione anticipata dei finanziamenti concessi ai consumatori alla luce dell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza nazionale ed europea.
Nel caso in esame trova applicazione la disciplina vigente ratione temporis, ossia l'art. 125 del D.lgs. n. 385/1993 c.d. TUB, posto che il contratto di mutuo per cui è causa è stato concluso in data 20.04.2004, dunque, non trova applicazione l'art. 125 sexies TUB
(secondo cui il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la
pagina 3 di 9 vita residua del contratto), trattandosi di norma introdotta dall'art. 1 del D.lgs. 13 agosto
2010, n. 141 entrato in vigore a decorrere dal 19.09.2010, quindi in epoca successiva alla conclusione del contratto di mutuo.
L'art. 125 TUB, così come formulato all'epoca della stipulazione del contratto, stabiliva che: le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR.
La citata disposizione deve essere interpretata unitamente alla disciplina europea, ossia alla direttiva n. 87/102/CEE del Consiglio del 22.12.1986 in materia di credito al consumo, la quale all'art. 8 prevedeva che: il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata gli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità alle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito.
Questa disposizione aveva trovato, altresì, riscontro in successivi interventi nazionali di recepimento, ossia: il Decreto del Ministero del Tesoro dell'8 luglio 1992, le
Disposizioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 e la Comunicazione del Governatore della
Banca d'Italia del 10 novembre 2009. Successivamente, la direttiva 87/102/CEE è stata abrogata proprio dalla direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008, a sua volta recepita dal citato d.lgs. n. 141/2010, che ha attuato l'art. 16 introducendo l'art. 125 sexies T.U.B.
Dall'esame della legislazione europea, si desume che il diritto del consumatore al rimborso dei costi, in caso di adempimento anticipato, non è estraneo alla disciplina antecedente all'art. 125 TUB.
La giurisprudenza di merito ha, sin da subito, interpretato quest'ultima norma distinguendo tra due tipologie di costi, ovvero quelli c.d. “up front”, aventi ad oggetto le spese relative ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito, che pertanto prescindono dalla durata del rapporto, e quelli c.d. “recurring”, che invece ineriscono ad attività soggette a maturazione nel corso dello svolgimento del rapporto pagina 4 di 9 negoziale.
Ebbene, l'impostazione maggioritaria riteneva che solo i secondi rientrassero nei costi rimborsabili e non anche i primi, i quali avrebbero dovuto mantenere ferma la propria giustificazione causale, legittimandosene, così, la loro ritenzione da parte dell'intermediario finanziario nonostante la sopraggiunta estinzione del finanziamento.
L'orientamento riportato, fondato sulla dicotomia tra le due tipologie di costi, era stato avallato anche dalle pronunce dell' (cfr., ex multis, decisione del Collegio di CP_2
coordinamento dell' n. 6167/2014). CP_2
Sulla tematica, tuttavia, è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che, investita della questione in sede di rinvio pregiudiziale, ha dettato alcuni principi innovativi.
Ed infatti, con la sentenza resa in data 11.9.2019, identificata con n. C-383/19, nota come sentenza “Lexitor”, la C.G.U.E., ha chiarito che: «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore» (cfr. C.G.U.E., causa C-383/18 dell'11 settembre 2019, cd. “Lexitor”).
Seguendo tale ragionamento, per effetto della sentenza “Lexitor”, l'art. 16 della richiamata Direttiva deve interpretarsi nel senso che tutti i costi del credito, correlati o non alla durata residua del contratto, ad eccezione delle spese del notaio (la cui scelta compete al consumatore), sono riducibili nel caso di estinzione anticipata del finanziamento.
In applicazione di tali coordinate ermeneutiche, è venuta perciò meno la distinzione tra costi up front e costi recurring.
All'esito della complessa vicenda, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 263/2022, nel ribadire che la tutela del consumatore non può essere sottoposta a limiti temporali,
pagina 5 di 9 ha dichiarato incostituzionale l'art. 11-octies del decreto legge 73/2021, convertito con legge 106/2021, poiché il medesimo, richiamando le norme secondarie, ovvero le disposizioni di traSPrenza e di vigilanza della Banca d'Italia operanti tra l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141 del 2010 che ha introdotto il pregresso art. 125 sexies TUB e l'entrata in vigore della L. n. 106 del 2021, limitava l'efficacia nel tempo della sentenza
Lexitor ai soli contratti conclusi successivamente al 25 luglio 2021, mantenendo la ripetibilità dei soli costi recurring per i contratti conclusi anticipatamente alla predetta data, con manifesto inadempimento da parte del legislatore italiano agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario, ponendosi in contrasto con la sentenza
Lexitor.
Infatti, le sentenze interpretative della C.G.U.E., per unanime riconoscimento (ex multis, Cassazione n. 2468/2016), hanno natura dichiarativa e, di conseguenza, hanno valore vincolante per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli degli Stati membri dell'Unione, compresi gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto) e retroattivo.
Pertanto, si è escluso che debba essere riconosciuta efficacia ex nunc, dalla data di pubblicazione della sentenza “Lexitor”, ai principi statuiti dalla C.G.U.E.
Costituisce principio consolidato, infatti, quello secondo cui nell'ordinamento interno le pronunzie del giudice di Lussemburgo definiscono la portata della norma Eurounitaria così come avrebbe dovuto essere intesa ed applicata fin dal momento della sua entrata in vigore (cfr.
Cassazione n. 15348/2019 in motivazione).
In definitiva, secondo la giurisprudenza della C.G.U.E., la modulazione degli effetti temporali di una sentenza che decide su un rinvio pregiudiziale può essere disposta esclusivamente dalla medesima Corte e solo nell'ambito della stessa pronuncia, per tal motivo, dette pronunce estendono i loro effetti ai rapporti sorti in epoca precedente, purché non esauriti.
Poiché, dunque, la C.G.U.E. ha ritenuto di non poter limitare a posteriori l'efficacia temporale di una propria pregressa interpretazione, a fortiori, sempre secondo la citata pagina 6 di 9 Corte, non è consentita una modulazione temporale dei suoi effetti da parte dei singoli
Stati membri, tanto più in presenza di una direttiva che dà luogo, salvo espresse deroghe, a una armonizzazione piena.
Calando, allora, gli esposti principi nel caso di specie, l'art. 125 TUB nella formulazione vigente ratione temporis deve essere interpretato nel senso che spetta al consumatore “(…) in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il (…) diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito (…) il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento” (cfr. Cassazione n. 25977/2023).
Nulla esclude, in altre parole, che il concetto normativo, del tutto astratto, di “equa riduzione” possa colorarsi di contenuti anche alla luce della successiva giurisprudenza e legislazione, posto che non esclude l'irripetibilità di alcuni costi.
Così inquadrata la fattispecie, e venendo all'esame del merito, l'appello è infondato per le ragioni che seguono.
Va dichiarata, in via preliminare, la nullità ex art. 127 TUB dell'invocata clausola contrattuale che escludeva la rimborsabilità di ogni costo, commissione, spesa e onere in caso di estinzione anticipata del finanziamento (cfr. art. 5 del contratto per cui è causa).
La clausola in questione si pone infatti in contrasto con l'art. 125 TUB, norma da ritenere imperativa siccome derogabile solo in senso più favorevole al cliente, visto che produce un effetto opposto a quello di consentire “un'equa riduzione del costo complessivo del credito”.
Infondato è anche il motivo d'appello con cui la Banca deduce il proprio difetto di legittimazione passiva, in ordine alla domanda di restituzione del premio assicurativo non goduto, rilevando che la polizza assicurativa è stata conclusa con un altro soggetto.
Sul punto, rilevata la preliminare differenza tra la legitimatio ad causam che attiene al diritto di azione e spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di pagina 7 di 9 esserne il titolare e la titolarità del diritto che, invece, attiene al merito della causa e rientra nell'onere probatorio della parte interessata (cfr. Cassazione S. U. n.
2951/2016), si osserva che, come correttamente evidenziato dal Tribunale di Torino
(sent. 23/04/2021) “l'art. 125 TUB (nel testo vigente ratione temporis) prevede, come visto, che il consumatore abbia “diritto a un''equa riduzione del costo complessivo del credito” quando esercita la facoltà di estinzione anticipata, riduzione che si esercita deducendo
l'ammontare degli interessi e oneri non ancora maturati dal debito residuo e versando al finanziatore la differenza. Orbene, considerando il premio assicurativo alla luce dell'art. 125
TUB (quale disposizione che traspone nel diritto interno una direttiva UE, la quale si connota secondo l'insegnamento della Corte di giustizia per dare al consumatore “un elevato livello di protezione” e strumenti di tutela improntati al principio di effettività), si rileva che tale disposizione non si limita a stabilire che i costi recurring non ancora maturati sono un indebito oggettivo (che come tale deve essere restituito dall'accipiens a seguito della caducazione del contratto di credito), bensì anticipa il regolamento dare-avere al momento dell'estinzione (o a un momento logicamente anteriore) per dare al consumatore facoltà di liberarsi dell'obbligazione, versando al finanziatore la differenza tra debito residuo e ammontare della riduzione, ed evitargli così il disagio e l'onere economico-finanziario di versare l'intero e poi agire per il recupero della differenza. Pertanto, non sussistono ragioni per distinguere a seconda che accipiens e/o obbligato principale alla restituzione dell'indebito sia il finanziatore stesso o l'impresa assicuratrice, posto che in entrambi i casi il disagio del consumatore e l'onere del solve et repete restano invariati;
pertanto, ai sensi dell'art. 125 TUB, il finanziatore è tenuto a conteggiare a riduzione del residuo debito del cliente anche l'ammontare dei premi assicurativi non goduti. Si ritiene poi che tale diritto non possa essere pregiudicato dall'art. 22 comma 15-quater del d.l. 179/12, in quanto il tenore letterale della norma non consente di escludere, in caso di estinzione anticipata, un obbligo del finanziatore di conteggiare in sede di estinzione anticipata il premio assicurativo non goduto, salvo regresso nei confronti dell'impresa assicuratrice, quale obbligato principale. Inoltre, l'art. 22 comma 15-quater come norma di diritto interno, nei limiti in cui interferisce con la dir. 87/102/CE, deve interpretarsi,
pagina 8 di 9 fin dove è possibile, alla luce del testo e della finalità di tale direttiva per giungere a una soluzione conforme all'obiettivo da essa perseguito, e quindi nel senso anzidetto di un obbligo concorrente del finanziatore. Dunque, laddove nel conteggio di estinzione la riduzione dei premi assicurativi non goduti non sia accordata o sia inferiore alla giusta misura, il finanziatore viene a ricevere a titolo di rimborso anticipato del prestito una somma in parte priva di causa debendi ed è tenuto a restituirla, salvo sempre il regresso nei confronti dell'impresa. Quest'obbligo non può, infine, essere efficacemente escluso da una clausola contrattuale…la quale non può evidentemente pregiudicare un diritto che ha fonte in una disposizione di legge, inderogabile sotto pena di nullità, se non in senso più favorevole al cliente
(art. 127 TUB).
In definitiva, pur sulla base di considerazioni differenti da quelle esposte dal Giudice di Prime cure, la domanda di è stata correttamente accolta. _1
Tanto basta dunque per il rigetto dell'appello.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna alla refusione in favore dell'avv.to Fabrizio Parte_1
Salvato, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in € 2.127,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 15.4.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
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