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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/06/2025, n. 2142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2142 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente Rel./Est.
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice
Dott. Fulvio Mastro Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 9448 del Ruolo Generale degli Affari Civili per l'anno 2024, riservata alla decisione del Collegio in Camera di Consiglio, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, e vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa, giusta procura in calce all'atto Parte_1 C.F._1 introduttivo, dall'avv. Buonpane Pasquale (C.F. ), presso il cui studio C.F._2 elett.te dom.ta in Teverola alla via Roma IV, n. 14;
RICORRENTE
E
(C.F. ) dom.to come in atti;
Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico ministero, presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
Il Pubblico Ministero con visto, reso in data 28 novembre2024, nulla ha opposto.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/11/2024 la ricorrente epigrafata premesso di aver contratto matrimonio concordatario con in data 26/05/2006 in Aversa Controparte_1
(CE) dalla cui unione nasceva un figlio, n. a Santa Maria Capua Vetere, il Persona_1
03/11/2006; che con provvedimento emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 27/06/
2017 veniva pronunciata la separazione giudiziale fra i predetti coniugi e disposto l'affido condiviso del minore con residenza privilegiata presso la madre, con diritto di visita del padre unitamente all'obbligo in capo a di corrispondere l'assegno Controparte_1 mensile a titolo di mantenimento della prole di somma onnicomprensiva pari a euro 250,00 oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
che dalla data di emissione del provvedimento non vi era stata la ripresa della convivenza familiare e che parte resistente non aveva mai corrisposto alla l'assegno di mantenimento per il figlio a Pt_1 Per_1 partire dal 16/02/2015 mostrando totale disinteresse nei confronti del figlio, divenuto maggiorenne, ma non autosufficiente economicamente;
che, a seguito al mancato versamento del mantenimento, parte ricorrente aveva provveduto ad inviare diffida di pagamento anche nei confronti della Società LIMAR S.r.l., risultando debitore per un importo pari ad euro 29.500,00; tanto premesso, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma dell'assegno mensile a titolo di mantenimento della prole in euro 250,00; condannare al pagamento nei confronti della ricorrente Controparte_1 della di euro 29.500,00 a titolo di mensilità arretrate dell'assegno mai versato.
All'udienza del 18 marzo 2025, nonostante la regolare notifica, stante l'impossibilità del tentativo di conciliazione per la mancata costituzione in giudizio del resistente, il Giudice rinviava la causa ex art. 473 bis 28 c.p.c. per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, ex art. 127 ter c.p.c., con termine sino al 21/05/2025. - Con memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c., n. 1 depositata in data 21/02/2025, parte ricorrente depositava dichiarazione sostitutiva dei redditi relativi al triennio 2021-2023.
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- La domanda è fondata.
- In via preliminare va affermata l'ammissibilità della domanda essendo decorso il termine di legge dalla sentenza di separazione personale emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data
27/06/2017, recante RG n. 6997/2014.
-Ciò posto parte ricorrente ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi degli artt. 3 n. 2, lett. b) e 4 n. 13 della legge 1-12-1970 n. 898 come modificati dall'art. 8 n. 13 della legge 6-3-1987 n. 74.
-A ciò va aggiunto che la separazione è perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente e che nel ricorso non sono previste condizioni contrarie alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume, anche tenuto conto del parere favorevole del P.M. emesso in data 28.11.2024.
- Quanto alle statuizioni accessorie, in assenza di contestazioni, vanno confermati i provvedimenti emessi in sede di separazione relativamente all'obbligo del ricorrente di versare il mantenimento per il figlio . Per_1
- Orbene, ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'età del figlio e delle esigenze, considerato, altresì, che non sono stati acquisiti al presente giudizio elementi in ordine alle capacità reddituali del resistente (rimasto contumace), che, secondo quanto affermato dalla ricorrente nel ricorso introduttivo, sarebbe dipendente di una società privata, debba essere confermato l'obbligo del di concorrere al mantenimento di nella misura CP_1 Per_1 complessiva di euro 250,00 da assoggettarsi a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT.
La predetta somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese in favore della
, a mezzo bonifico bancario ovvero altra modalità stabilita dalle parti previo Parte_1 accordo.
-Al riguardo va richiamato il costante orientamento di legittimità secondo cui il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne, gravante sul genitore separato non convivente sotto forma di obbligo di corresponsione di un assegno ex art. 156 cod. civ., cessa all'atto del conseguimento, da parte del figlio, di uno "status" di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità, qualunque essa sia, acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato. Ne consegue che, una volta che sia provata la prestazione di attività lavorativa retribuita, resta rimessa alla valutazione del giudice del merito la eventuale esiguità del reddito percepito, al fine di escludere la cessazione dell'obbligo di contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore non affidatario (cfr. Cass.24498/06; conf. Cass.1611/11).
Nella specie non risulta provata l'autosufficienza economica del figlio maggiorenne per il quale la ricorrente ha richiesto la conferma dell'assegno di mantenimento fissato in sede di separazione a carico del resistente.
Per quanto concerne la domanda di condanna al pagamento al dell'obbligo di CP_1 corrispondere l'arretrato, calcolato per un importo complessivo di euro 29.500,00, la stessa va dichiarata inammissibile, essendo estranea al thema decidendum del presente giudizio.
Va dichiarata la non ripetibilità delle spese processuali.
P. Q. M.
il Tribunale di Napoli Nord – Sezione Prima Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile iscritta indicata in epigrafe, così provvede:
-PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Aversa il giorno 26/05/2006 tra , n. a Santa Maria Capua Vetere (CE) il Parte_1
26/06/1981 e, , n. ad Aversa il 12/05/1977, trascritto nei registri dello Controparte_1
Stato Civile del Comune di Aversa (Anno 2006 Numero 26 Parte II Serie B Ufficio 1);
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 Parte_1
l'assegno mensile pari alla somma di euro 250,00 a titolo di mantenimento del figlio , Per_1 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie, nei termini di cui in parte motiva;
- dichiara non ripetibili le spese processuali.
Così deciso in Aversa il 26 maggio 2025
Il Presidente rel./est.
Dott.ssa Alessandra Tabarro