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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/04/2025, n. 1554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1554 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 17/04/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2340/2022
T R A
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
34, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Biondi e con lo stesso domiciliato telematicamente al seguente indirizzo PEC: Email_1
Appellante
E
, con sede in Napoli al Corso Garibaldi n. 387, in Controparte_1 persona del Presidente del C.d.A. , rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Controparte_2
Allocca e dall'avv. Marco Sica, con i medesimi elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Garibaldi n. 387;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.6.2021 presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, , premesso di essere già dipendente della Parte_1 CP_3
e a decorrere dal 1 gennaio 2013 – per effetto dell'atto di fusione del 27/12/2012,
[...] con cui la ha incorporato in sé le CP_4 Controparte_5 Controparte_3
e per l'esercizio di pubblici servizi – di prestare attività
[...] Controparte_6 lavorativa alle dipendenze dell' e di essere inquadrato per il periodo dal Controparte_1
01/08/2014 a tutt'oggi nel profilo professionale capo operatori con parametro retributivo 188 di cui al CCNL aveva lamentato che durante i periodi di fruizione delle ferie Controparte_7 annuali la retribuzione corrisposta dalla azienda era stata inferiore al dovuto in quanto la datrice non aveva ricompreso nella indennità per i periodi di fruizione delle ferie annuali l'indennità perequativa e compensativa di cui all'Accordo Regionale del 16.12.2011 e il ticket mensa. Aveva evidenziato che, anche alla luce della giurisprudenza eurocomunitaria, sussisteva il diritto, nei periodi di ferie, al pagamento di un'indennità pari non solo alla retribuzione base ma anche a tutti gli emolumenti intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni, comprensiva di tutti gli elementi retributivi collegati al suo status personale e professionale riconosciuti durante i normali periodi di lavoro;
che, quanto alle indennità perequativa e compensativa, non potevano ritenersi le stesse connesse alla presenza fisica in quanto indennità introdotte dall'Accordo
Regionale per garantire condizioni economiche equivalenti a quelle godute in virtù degli accordi di secondo livello precedentemente in vigore;
che tali indennità, pur se inserite dall'Accordo nella retribuzione variabile, in realtà secondo il C.C.N.L. di categoria rientrano nella retribuzione
“normale” perché “competenze accessorie corrisposte a carattere fisso e continuativo, esclusi i premi, le indennità e tutti gli altri compensi corrisposti in modo saltuario o variabile, per specifiche prestazioni di servizio”; che anche il valore dei ticket mensa, il cui riconoscimento è strettamente legato alle modalità di svolgimento delle mansioni, doveva essere ricompreso nel concetto di “retribuzione normale”, come definito dalla contrattazione nazionale, da utilizzare come base di calcolo dell'indennità da corrispondere nei giorni di ferie, essendo i suddetti ticket riconosciuti in virtù della riprogrammazione dei turni di servizio che ha consentito un aumento di produttività ed essendo corrisposti in maniera fissa e continuativa per ogni giorno di effettiva presenza a lavoro.
Aveva concluso chiedendo di: “1. Accertare la nullità e/o la inopponibilità all'istante di qualsiasi disposizione negoziale e/o collettiva volta ad escludere dal trattamento retributivo dovuto per i giorni di ferie l'indennità perequativa a.r. 2011, l'indennità compensativa a.r. 2011, il ticket buono pasto per contrarietà a norme imperative anche di origine eurounitaria;
2. Condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore dell'istante della somma di € 2.269,61, per le causali espresse nel presente ricorso, ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c. ed in applicazione dell'art. 36 Cost.; 3. Determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subìto per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in suo favore delle relative somme;
4. Vinte le spese ed i compensi professionali del giudizio, oltre al rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che ne è creditore”.
Contr Regolarmente costituito l' aveva eccepito in via preliminare la prescrizione quinquennale del credito e nel merito l'infondatezza del ricorso, di cui aveva chiesto il rigetto.
Con la sentenza n. 1873/2022 pubblicata il 4.4.2022, il Tribunale adito ha respinto il ricorso, spese compensate.
Avverso la suddetta pronuncia ha proposto tempestivo appello l'istante con atto depositato presso l'intestata Corte in data 27.9.2022, censurando l'interpretazione effettuata dal giudice di prime cure che non aveva attribuito alle indennità reclamate la natura di retribuzione ordinaria collegata alla esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore. Il , nel Parte_1 rinunciare espressamente alla domanda riguardante l'inclusione dei ticket buoni pasto nella retribuzione normale da corrispondere durante il periodo di ferie, ha invece insistito sulla inclusione nella predetta retribuzione delle indennità compensativa e perequativa e rideterminato Contr la domanda in euro 1163,11, di cui ha chiesto la condanna di;
vinte le spese del doppio grado, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si è costituito l' resistendo al gravame, eccependone preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità, quindi nel merito l'infondatezza, reiterando anche l'eccezione di prescrizione quinquennale;
ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite.
Disposta la trattazione cartolare della causa e depositate note scritte entro il termine assegnato, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è fondato.
L'atto di appello si sottrae alla censura di inammissibilità.
Come precisato dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite (cfr. sentenza n. 27199 del 16.11.2017,), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.
134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Nella fattispecie l'atto introduttivo illustra con sufficiente chiarezza le censure mosse alla sentenza impugnata e allega con precisione gli argomenti posti a sostegno del gravame.
Nel merito, il thema decidendum concerne il trattamento retributivo riservato al dipendente dell' durante le ferie usufruite. Controparte_1
Occorre premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha precisato che con l'espressione Persona_1
“ferie annuali retribuite” contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta” la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire, in tale periodo di riposo, la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e CP_8 altri).
La giurisprudenza della Cassazione (ex multis: Cass. civ. sez. lav. 17/05/2019 n.13425; Cass. civ. sez. lav. 15/10/2020 n.22401; Cass. civ. sez. lav. 23/06/2022 n.20216; da ultimo Cass. civ. sez. lav. 11/07/2023 n.19663) nell'esaminare la questione della retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione Europea di “retribuzione” che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. Dunque, nel caso, come quello in esame, di retribuzione composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino “qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”, oppure di indennità correlate “allo status professionale del lavoratore”.
Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Detta interpretazione intende salvaguardare il diritto all'effettivo godimento delle ferie da parte dei lavoratori e, dunque, evitare che una retribuzione “non paragonabile” a quella “ordinaria” abbia un effetto dissuasivo sull'esercizio effettivo del diritto alle stesse e non introduce certamente un principio di onnicomprensività della retribuzione feriale, che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo, costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni in cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore.
Una retribuzione feriale inferiore a quella ordinaria, tuttavia, ben potrebbe essere in linea con la giurisprudenza Europea a condizione che le diminuzioni non siano tali da dissuadere il lavoratore dall'esercitare il suo diritto alle ferie.
Invero, ove il giudice comunitario avesse inteso ritenere che la retribuzione dovesse essere identica/uguale con quella erogata durante il servizio non avrebbe utilizzato aggettivi come
“paragonabile” o “in linea di principio” o, ancora, non avrebbe fatto riferimento alla diminuzione di retribuzione che fosse idonea a dissuadere i lavoratori dal godimento delle ferie.
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr.
C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del Per_2
13/12/2018, C-385/17).
Occorre, quindi, anche verificare se la retribuzione corrisposta possa costituire una dissuasione dal godimento delle ferie;
in tale prospettiva un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione, essendo idonea a dissuadere il lavoratore dal beneficiare del diritto irrinunciabile alle ferie.
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-
514/20). È appena il caso di ricordare - come già ritenuto nella sentenza Cass. 20216/2022 citata – “che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale”, sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE.
L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del
Trattato FUE, in quanto permette ai giudici, nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p.8, CGUE 14/07/1994 causa C-
91/92 Faccini p.26, CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 von Colson p. 26, CGUE 28/06/2012 CP_9 causa C-7/11 p. 51 tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione CP_10 si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso.
Fatta tale premessa, osserva il Collegio come l'interpretazione effettuata dal giudice di prime cure non sia adeguata e condivisibile.
L'Accordo regionale del 16.12.2011 - al dichiarato fine di riprogrammare le politiche del lavoro nel comparto dei trasporti pubblici locali onde sostenere la concorrenza, garantire maggiore efficienza, contenere i costi ed evitare il ricorso a licenziamenti collettivi anche grazie all'istituzione di un Fondo regionale – individuava per i lavoratori in servizio alla data della stipula la struttura della retribuzione (nella componente fissa e variabile) e all'art. 3 disciplinava un'indennità perequativa/compensativa, diretta a garantire il mantenimento delle condizioni economiche in atto per il personale in servizio, quale emolumento fisso e pensionabile, calibrato in ragione delle mansioni e/o della presenza.
L'Allegato 2 all'Ipotesi di Accordo del 25 luglio 2012, con “Oggetto: nuova struttura della retribuzione variabile in conformità di quanto previsto dall'art. 3 dell'intesa regionale del 16.12.2011”, statuiva che “a partire dal mese di novembre 2012, ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del citato accordo sarà corrisposto, per ogni ora di effettiva prestazione lavorata, una indennità perequativa/compensativa i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. Per ogni figura professionale, il valore economico della indennità perequativa è quello di cui all'allegata tabella (ALL. 4) che diventa parte integrante della presente intesa. Le differenze fra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà l'importo dell'indennità compensativa. L'indennità compensativa/perequativa :
-sarà determinata in cifra fissa;
-non è rivalutabile;
- è pensionabile;
-confluisce nella base di calcolo del t.f.r.”.
Il punto su cui discutono le parti è se tale indennità sia da erogare anche nei giorni di ferie fruiti dal personale nell'osservanza delle previsioni contrattuali.
La lettura combinata delle disposizioni pattizie, effettuata alla luce della ratio della previsione negoziale e della giurisprudenza europea, non può consentire l'adozione della interpretazione Contr restrittiva proposta dall .
L'interpretazione propugnata da parte datoriale – nel senso di riconoscere le indennità in parola, solo ed esclusivamente in caso di effettiva prestazione di lavoro – sarebbe avvalorata dalla terminologia adoperata nell'accordo, laddove si fa riferimento alla “effettiva presenza media annua”.
In realtà, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione, tanto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei “valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale”.
Applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c. e considerando il tenore complessivo delle clausole (art, 1363 c.c.), oltre che la ratio ispiratrice della disciplina aziendale, non può che concludersi che l'indennità in esame - quantificata in considerazione di valori non collegati all'effettiva presenza del singolo lavoratore, prevista in misura fissa, pensionabile e calcolabile ai fini del TFR - è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, di modo che rientra a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Come già osservato, tali conclusioni non comportano l'introduzione di un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni in cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore. Per cui è errato affermare che l'interpretazione qui sostenuta porterebbe a parificare totalmente la retribuzione feriale a quanto percepito durante il lavoro effettivo.
Osserva, infine, il Collegio che le argomentazioni suesposte hanno trovato piena conferma in due recentissime pronunce emesse dalla Suprema Corte proprio sulla questione oggetto di causa (nn.
25840 e 25850 del 2024, ove sono richiamate le sentt. n. 18160/2023, n. 19663/2023, n. 19711/2023, n. 19716/2023). La S.C. ha affermato che “La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE per come interpretato dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore, in modo da evitare che il prestatore sia indotto a rinunziare al riposo annuale allo scopo di non subire decurtazioni nel trattamento retributivo” ed ha così confermato l'inclusione, nella retribuzione feriale, della indennità compensativa/perequativa, della indennità di turno e del ticket mensa.
Contr Sulla quantificazione delle indennità, le contestazioni contabili sollevate da sono infondate.
In primo luogo, risulta inserito nell'atto di appello un prospetto analitico con una chiara distinzione tra indennità perequativa e compensativa, fornendo quindi al collegio la suddivisione dei singoli importi.
Dall'esame dei conteggi si desume, inoltre, che il calcolo delle differenze retributive è stato effettuato sulla base delle ferie effettivamente godute dal lavoratore come risultanti dalle buste paga allegate al ricorso (cfr. prospetto in atti ove vi è una specifica colonna con la seguente dicitura “giorni di ferie fruiti”).
Quanto al computo dei quattro giorni di permessi, l'eccezione è infondata poiché, in virtù di quanto previsto dalle norme di riferimento del CCNL applicato (art. 29 dell'Accordo Nazionale del 28/11/2015 e art. 29 dell'Accordo del 26/04/2016) in relazione alla disciplina delle ex festività soppresse, in sostituzione di queste ultime sono riconosciuti 4 giorni di permessi o ferie retribuite e, nel caso in cui non se ne possa godere nell'anno, tali giorni dovranno essere retribuiti con la medesima retribuzione corrisposta per i giorni di ferie.
Il petitum risulta dunque chiaramente determinato e la pretesa adeguatamente quantificata.
Cont L' ha eccepito, infine, la prescrizione quinquennale del credito vantato dall'istante almeno fino all'anno 2016, non avendo depositato atti interruttivi della prescrizione precedenti alla notifica del ricorso di primo grado. Risulta tuttavia in atti la copia del ricorso gerarchico di agosto 2019 (doc. 4 del fascicolo di primo grado), di modo che l'eccezione deve essere disattesa.
Peraltro, va evidenziato che, nel regime novellato dell'art. 18 dello Statuto per effetto delle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012, la prescrizione non decorre in costanza di rapporto di lavoro. Ed invero la Suprema Corte, proprio affrontando la questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, ha recentemente affermato per effetto delle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012 e poi dal D.Lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, di tal che questo non è assistito da un regime di stabilità. Ne consegue che per tutti quei diritti che, come nella specie, non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246 del 2022 e Cass. n. 36345 del 2023).
Per le suindicate ragioni l'appello va accolto e la sentenza di primo grado deve essere riformata. Per l'effetto l'appellata società, in persona del legale rappresentante p.t., va condannata al pagamento in favore dell'istante della somma di euro 1163,11 (detratto il ticket mensa) per le causali indicate in motivazione, così come risulta dai conteggi allegati, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo.
Contr Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di per il doppio grado nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così decide: Contr
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di dell'importo di euro Parte_1
1163,11 per le causali indicate in motivazione, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;
Contr
-condanna l' al pagamento delle spese del doppio grado, che liquida in complessivi euro 1378,00 per il primo grado e in euro 962,00 per il presente, oltre per entrambi i gradi IVA, CPA
e rimborso spese generali al 15% come per legge, con distrazione al procuratore anticipatario.
Napoli, 17/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 17/04/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2340/2022
T R A
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
34, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Biondi e con lo stesso domiciliato telematicamente al seguente indirizzo PEC: Email_1
Appellante
E
, con sede in Napoli al Corso Garibaldi n. 387, in Controparte_1 persona del Presidente del C.d.A. , rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Controparte_2
Allocca e dall'avv. Marco Sica, con i medesimi elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Garibaldi n. 387;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.6.2021 presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, , premesso di essere già dipendente della Parte_1 CP_3
e a decorrere dal 1 gennaio 2013 – per effetto dell'atto di fusione del 27/12/2012,
[...] con cui la ha incorporato in sé le CP_4 Controparte_5 Controparte_3
e per l'esercizio di pubblici servizi – di prestare attività
[...] Controparte_6 lavorativa alle dipendenze dell' e di essere inquadrato per il periodo dal Controparte_1
01/08/2014 a tutt'oggi nel profilo professionale capo operatori con parametro retributivo 188 di cui al CCNL aveva lamentato che durante i periodi di fruizione delle ferie Controparte_7 annuali la retribuzione corrisposta dalla azienda era stata inferiore al dovuto in quanto la datrice non aveva ricompreso nella indennità per i periodi di fruizione delle ferie annuali l'indennità perequativa e compensativa di cui all'Accordo Regionale del 16.12.2011 e il ticket mensa. Aveva evidenziato che, anche alla luce della giurisprudenza eurocomunitaria, sussisteva il diritto, nei periodi di ferie, al pagamento di un'indennità pari non solo alla retribuzione base ma anche a tutti gli emolumenti intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni, comprensiva di tutti gli elementi retributivi collegati al suo status personale e professionale riconosciuti durante i normali periodi di lavoro;
che, quanto alle indennità perequativa e compensativa, non potevano ritenersi le stesse connesse alla presenza fisica in quanto indennità introdotte dall'Accordo
Regionale per garantire condizioni economiche equivalenti a quelle godute in virtù degli accordi di secondo livello precedentemente in vigore;
che tali indennità, pur se inserite dall'Accordo nella retribuzione variabile, in realtà secondo il C.C.N.L. di categoria rientrano nella retribuzione
“normale” perché “competenze accessorie corrisposte a carattere fisso e continuativo, esclusi i premi, le indennità e tutti gli altri compensi corrisposti in modo saltuario o variabile, per specifiche prestazioni di servizio”; che anche il valore dei ticket mensa, il cui riconoscimento è strettamente legato alle modalità di svolgimento delle mansioni, doveva essere ricompreso nel concetto di “retribuzione normale”, come definito dalla contrattazione nazionale, da utilizzare come base di calcolo dell'indennità da corrispondere nei giorni di ferie, essendo i suddetti ticket riconosciuti in virtù della riprogrammazione dei turni di servizio che ha consentito un aumento di produttività ed essendo corrisposti in maniera fissa e continuativa per ogni giorno di effettiva presenza a lavoro.
Aveva concluso chiedendo di: “1. Accertare la nullità e/o la inopponibilità all'istante di qualsiasi disposizione negoziale e/o collettiva volta ad escludere dal trattamento retributivo dovuto per i giorni di ferie l'indennità perequativa a.r. 2011, l'indennità compensativa a.r. 2011, il ticket buono pasto per contrarietà a norme imperative anche di origine eurounitaria;
2. Condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore dell'istante della somma di € 2.269,61, per le causali espresse nel presente ricorso, ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c. ed in applicazione dell'art. 36 Cost.; 3. Determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subìto per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in suo favore delle relative somme;
4. Vinte le spese ed i compensi professionali del giudizio, oltre al rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che ne è creditore”.
Contr Regolarmente costituito l' aveva eccepito in via preliminare la prescrizione quinquennale del credito e nel merito l'infondatezza del ricorso, di cui aveva chiesto il rigetto.
Con la sentenza n. 1873/2022 pubblicata il 4.4.2022, il Tribunale adito ha respinto il ricorso, spese compensate.
Avverso la suddetta pronuncia ha proposto tempestivo appello l'istante con atto depositato presso l'intestata Corte in data 27.9.2022, censurando l'interpretazione effettuata dal giudice di prime cure che non aveva attribuito alle indennità reclamate la natura di retribuzione ordinaria collegata alla esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore. Il , nel Parte_1 rinunciare espressamente alla domanda riguardante l'inclusione dei ticket buoni pasto nella retribuzione normale da corrispondere durante il periodo di ferie, ha invece insistito sulla inclusione nella predetta retribuzione delle indennità compensativa e perequativa e rideterminato Contr la domanda in euro 1163,11, di cui ha chiesto la condanna di;
vinte le spese del doppio grado, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si è costituito l' resistendo al gravame, eccependone preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità, quindi nel merito l'infondatezza, reiterando anche l'eccezione di prescrizione quinquennale;
ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite.
Disposta la trattazione cartolare della causa e depositate note scritte entro il termine assegnato, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è fondato.
L'atto di appello si sottrae alla censura di inammissibilità.
Come precisato dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite (cfr. sentenza n. 27199 del 16.11.2017,), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.
134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Nella fattispecie l'atto introduttivo illustra con sufficiente chiarezza le censure mosse alla sentenza impugnata e allega con precisione gli argomenti posti a sostegno del gravame.
Nel merito, il thema decidendum concerne il trattamento retributivo riservato al dipendente dell' durante le ferie usufruite. Controparte_1
Occorre premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha precisato che con l'espressione Persona_1
“ferie annuali retribuite” contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta” la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire, in tale periodo di riposo, la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e CP_8 altri).
La giurisprudenza della Cassazione (ex multis: Cass. civ. sez. lav. 17/05/2019 n.13425; Cass. civ. sez. lav. 15/10/2020 n.22401; Cass. civ. sez. lav. 23/06/2022 n.20216; da ultimo Cass. civ. sez. lav. 11/07/2023 n.19663) nell'esaminare la questione della retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione Europea di “retribuzione” che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. Dunque, nel caso, come quello in esame, di retribuzione composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino “qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”, oppure di indennità correlate “allo status professionale del lavoratore”.
Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Detta interpretazione intende salvaguardare il diritto all'effettivo godimento delle ferie da parte dei lavoratori e, dunque, evitare che una retribuzione “non paragonabile” a quella “ordinaria” abbia un effetto dissuasivo sull'esercizio effettivo del diritto alle stesse e non introduce certamente un principio di onnicomprensività della retribuzione feriale, che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo, costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni in cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore.
Una retribuzione feriale inferiore a quella ordinaria, tuttavia, ben potrebbe essere in linea con la giurisprudenza Europea a condizione che le diminuzioni non siano tali da dissuadere il lavoratore dall'esercitare il suo diritto alle ferie.
Invero, ove il giudice comunitario avesse inteso ritenere che la retribuzione dovesse essere identica/uguale con quella erogata durante il servizio non avrebbe utilizzato aggettivi come
“paragonabile” o “in linea di principio” o, ancora, non avrebbe fatto riferimento alla diminuzione di retribuzione che fosse idonea a dissuadere i lavoratori dal godimento delle ferie.
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr.
C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del Per_2
13/12/2018, C-385/17).
Occorre, quindi, anche verificare se la retribuzione corrisposta possa costituire una dissuasione dal godimento delle ferie;
in tale prospettiva un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione, essendo idonea a dissuadere il lavoratore dal beneficiare del diritto irrinunciabile alle ferie.
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-
514/20). È appena il caso di ricordare - come già ritenuto nella sentenza Cass. 20216/2022 citata – “che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale”, sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE.
L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del
Trattato FUE, in quanto permette ai giudici, nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p.8, CGUE 14/07/1994 causa C-
91/92 Faccini p.26, CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 von Colson p. 26, CGUE 28/06/2012 CP_9 causa C-7/11 p. 51 tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione CP_10 si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso.
Fatta tale premessa, osserva il Collegio come l'interpretazione effettuata dal giudice di prime cure non sia adeguata e condivisibile.
L'Accordo regionale del 16.12.2011 - al dichiarato fine di riprogrammare le politiche del lavoro nel comparto dei trasporti pubblici locali onde sostenere la concorrenza, garantire maggiore efficienza, contenere i costi ed evitare il ricorso a licenziamenti collettivi anche grazie all'istituzione di un Fondo regionale – individuava per i lavoratori in servizio alla data della stipula la struttura della retribuzione (nella componente fissa e variabile) e all'art. 3 disciplinava un'indennità perequativa/compensativa, diretta a garantire il mantenimento delle condizioni economiche in atto per il personale in servizio, quale emolumento fisso e pensionabile, calibrato in ragione delle mansioni e/o della presenza.
L'Allegato 2 all'Ipotesi di Accordo del 25 luglio 2012, con “Oggetto: nuova struttura della retribuzione variabile in conformità di quanto previsto dall'art. 3 dell'intesa regionale del 16.12.2011”, statuiva che “a partire dal mese di novembre 2012, ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del citato accordo sarà corrisposto, per ogni ora di effettiva prestazione lavorata, una indennità perequativa/compensativa i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. Per ogni figura professionale, il valore economico della indennità perequativa è quello di cui all'allegata tabella (ALL. 4) che diventa parte integrante della presente intesa. Le differenze fra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà l'importo dell'indennità compensativa. L'indennità compensativa/perequativa :
-sarà determinata in cifra fissa;
-non è rivalutabile;
- è pensionabile;
-confluisce nella base di calcolo del t.f.r.”.
Il punto su cui discutono le parti è se tale indennità sia da erogare anche nei giorni di ferie fruiti dal personale nell'osservanza delle previsioni contrattuali.
La lettura combinata delle disposizioni pattizie, effettuata alla luce della ratio della previsione negoziale e della giurisprudenza europea, non può consentire l'adozione della interpretazione Contr restrittiva proposta dall .
L'interpretazione propugnata da parte datoriale – nel senso di riconoscere le indennità in parola, solo ed esclusivamente in caso di effettiva prestazione di lavoro – sarebbe avvalorata dalla terminologia adoperata nell'accordo, laddove si fa riferimento alla “effettiva presenza media annua”.
In realtà, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione, tanto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei “valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale”.
Applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c. e considerando il tenore complessivo delle clausole (art, 1363 c.c.), oltre che la ratio ispiratrice della disciplina aziendale, non può che concludersi che l'indennità in esame - quantificata in considerazione di valori non collegati all'effettiva presenza del singolo lavoratore, prevista in misura fissa, pensionabile e calcolabile ai fini del TFR - è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, di modo che rientra a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Come già osservato, tali conclusioni non comportano l'introduzione di un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni in cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore. Per cui è errato affermare che l'interpretazione qui sostenuta porterebbe a parificare totalmente la retribuzione feriale a quanto percepito durante il lavoro effettivo.
Osserva, infine, il Collegio che le argomentazioni suesposte hanno trovato piena conferma in due recentissime pronunce emesse dalla Suprema Corte proprio sulla questione oggetto di causa (nn.
25840 e 25850 del 2024, ove sono richiamate le sentt. n. 18160/2023, n. 19663/2023, n. 19711/2023, n. 19716/2023). La S.C. ha affermato che “La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE per come interpretato dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore, in modo da evitare che il prestatore sia indotto a rinunziare al riposo annuale allo scopo di non subire decurtazioni nel trattamento retributivo” ed ha così confermato l'inclusione, nella retribuzione feriale, della indennità compensativa/perequativa, della indennità di turno e del ticket mensa.
Contr Sulla quantificazione delle indennità, le contestazioni contabili sollevate da sono infondate.
In primo luogo, risulta inserito nell'atto di appello un prospetto analitico con una chiara distinzione tra indennità perequativa e compensativa, fornendo quindi al collegio la suddivisione dei singoli importi.
Dall'esame dei conteggi si desume, inoltre, che il calcolo delle differenze retributive è stato effettuato sulla base delle ferie effettivamente godute dal lavoratore come risultanti dalle buste paga allegate al ricorso (cfr. prospetto in atti ove vi è una specifica colonna con la seguente dicitura “giorni di ferie fruiti”).
Quanto al computo dei quattro giorni di permessi, l'eccezione è infondata poiché, in virtù di quanto previsto dalle norme di riferimento del CCNL applicato (art. 29 dell'Accordo Nazionale del 28/11/2015 e art. 29 dell'Accordo del 26/04/2016) in relazione alla disciplina delle ex festività soppresse, in sostituzione di queste ultime sono riconosciuti 4 giorni di permessi o ferie retribuite e, nel caso in cui non se ne possa godere nell'anno, tali giorni dovranno essere retribuiti con la medesima retribuzione corrisposta per i giorni di ferie.
Il petitum risulta dunque chiaramente determinato e la pretesa adeguatamente quantificata.
Cont L' ha eccepito, infine, la prescrizione quinquennale del credito vantato dall'istante almeno fino all'anno 2016, non avendo depositato atti interruttivi della prescrizione precedenti alla notifica del ricorso di primo grado. Risulta tuttavia in atti la copia del ricorso gerarchico di agosto 2019 (doc. 4 del fascicolo di primo grado), di modo che l'eccezione deve essere disattesa.
Peraltro, va evidenziato che, nel regime novellato dell'art. 18 dello Statuto per effetto delle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012, la prescrizione non decorre in costanza di rapporto di lavoro. Ed invero la Suprema Corte, proprio affrontando la questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, ha recentemente affermato per effetto delle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012 e poi dal D.Lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, di tal che questo non è assistito da un regime di stabilità. Ne consegue che per tutti quei diritti che, come nella specie, non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246 del 2022 e Cass. n. 36345 del 2023).
Per le suindicate ragioni l'appello va accolto e la sentenza di primo grado deve essere riformata. Per l'effetto l'appellata società, in persona del legale rappresentante p.t., va condannata al pagamento in favore dell'istante della somma di euro 1163,11 (detratto il ticket mensa) per le causali indicate in motivazione, così come risulta dai conteggi allegati, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo.
Contr Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di per il doppio grado nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così decide: Contr
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di dell'importo di euro Parte_1
1163,11 per le causali indicate in motivazione, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;
Contr
-condanna l' al pagamento delle spese del doppio grado, che liquida in complessivi euro 1378,00 per il primo grado e in euro 962,00 per il presente, oltre per entrambi i gradi IVA, CPA
e rimborso spese generali al 15% come per legge, con distrazione al procuratore anticipatario.
Napoli, 17/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano