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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/01/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2252/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2252/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NASO Parte_1 C.F._1 DOMENICO e dell'avv. LANCIA VALERIO ( ) VIA GIOVANNI GENTILE 8 C.F._2
00136 ROMA;
, elettivamente domiciliato in SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO 1 00187
ROMApresso il difensore avv. NASO DOMENICO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BURGELLO FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZEpresso il difensore avv. BURGELLO FRANCESCO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Cont Con ricorso depositato in data 23 giugno 2024 , ex dipendente del Parte_1
attualmente in quiescenza, citava in giudizio il suddetto davanti al Tribunale di CP_1
Firenze in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo la condanna al pagamento della somma di
€1.560,52.
A sostegno della domanda allegava:
- che con sentenza con sentenza n. 219/2023 il Tribunale di Firenze aveva condannato il al pagamento a favore della ricorrente della somma complessiva di € Controparte_2
13.995,80, oltre interessi e la rivalutazione monetaria ISTAT per la parte eventualmente eccedente questi ultimi dalle singole scadenze al saldo a titolo di indennità integrativa speciale maturata durante il servizio svolto all'estero dal 01/09/2016 fino al 31/08/2018 presso la
Circoscrizione Consolare di ZURIGO;
- che l'amministrazione resistente, in esecuzione della sentenza, aveva liquidato la somma netta di €12.435,28, in luogo di quella effettivamente dovuta pari ad €13.995,80, operando trattenute previdenziali pari ad €1.560,52.
1 Sosteneva, quindi la illegittimità della trattenuta previdenziale, effettuata in violazione dell'art. 2115 c.c. e degli artt. 19 e 23 L. 218/1952, di qui la richiesta di condanna.
Cont Costituitosi in giudizio, il ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto le trattenute sono state disposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEdellF) e dalla
Ragioneria Territoriale ed hanno riguardato la legittimità dell'attività espletata dai medesimi.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Cont Sussiste la legittimazione passiva del quale datore di lavoro della ricorrente, discutendosi nel caso di specie dell'esatto importo spettante alla lavoratrice e, in particolare, della legittimità o meno della trattenuta previdenziale operata (cfr. Cass., ord., 5819/2021).
Ciò premesso deve richiamarsi il principio secondo cui il creditore che abbia ottenuto una pronuncia di condanna nei confronti del debitore ha esaurito il suo diritto di azione e non può, per difetto di interesse, richiedere "ex novo" una pronuncia di condanna contro il medesimo debitore per lo stesso titolo e lo stesso oggetto.
Nel caso che ci occupa risulta dagli atti di causa che la ricorrente ha già ottenuto una sentenza di condanna del al pagamento della complessiva somma di €. 13.995,80 CP_1
comprendente anche €1.560,52, a titolo di contributi coincidenti con quelli oggetto dell'odierna domanda ( cfr doc 1 ric ).
La questione oggetto di causa riguarda la corretta esecuzione del comando giudiziale e l'interpretazione del titolo già posseduto , questioni che attengono al processo di esecuzione .
Tanto basta a motivare la ritenuta inammissibilità della domanda proposta per violazione del principio del ne bis in idem.
Le spese si compensano integralmente tra le parti, attesa l'esistenza di provvedimenti di merito che hanno accolto domande di contenuto sovrapponibile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e domanda disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Sentenza pronunciata all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c
2 Firenze, 21 gennaio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2252/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NASO Parte_1 C.F._1 DOMENICO e dell'avv. LANCIA VALERIO ( ) VIA GIOVANNI GENTILE 8 C.F._2
00136 ROMA;
, elettivamente domiciliato in SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO 1 00187
ROMApresso il difensore avv. NASO DOMENICO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BURGELLO FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZEpresso il difensore avv. BURGELLO FRANCESCO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Cont Con ricorso depositato in data 23 giugno 2024 , ex dipendente del Parte_1
attualmente in quiescenza, citava in giudizio il suddetto davanti al Tribunale di CP_1
Firenze in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo la condanna al pagamento della somma di
€1.560,52.
A sostegno della domanda allegava:
- che con sentenza con sentenza n. 219/2023 il Tribunale di Firenze aveva condannato il al pagamento a favore della ricorrente della somma complessiva di € Controparte_2
13.995,80, oltre interessi e la rivalutazione monetaria ISTAT per la parte eventualmente eccedente questi ultimi dalle singole scadenze al saldo a titolo di indennità integrativa speciale maturata durante il servizio svolto all'estero dal 01/09/2016 fino al 31/08/2018 presso la
Circoscrizione Consolare di ZURIGO;
- che l'amministrazione resistente, in esecuzione della sentenza, aveva liquidato la somma netta di €12.435,28, in luogo di quella effettivamente dovuta pari ad €13.995,80, operando trattenute previdenziali pari ad €1.560,52.
1 Sosteneva, quindi la illegittimità della trattenuta previdenziale, effettuata in violazione dell'art. 2115 c.c. e degli artt. 19 e 23 L. 218/1952, di qui la richiesta di condanna.
Cont Costituitosi in giudizio, il ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto le trattenute sono state disposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEdellF) e dalla
Ragioneria Territoriale ed hanno riguardato la legittimità dell'attività espletata dai medesimi.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Cont Sussiste la legittimazione passiva del quale datore di lavoro della ricorrente, discutendosi nel caso di specie dell'esatto importo spettante alla lavoratrice e, in particolare, della legittimità o meno della trattenuta previdenziale operata (cfr. Cass., ord., 5819/2021).
Ciò premesso deve richiamarsi il principio secondo cui il creditore che abbia ottenuto una pronuncia di condanna nei confronti del debitore ha esaurito il suo diritto di azione e non può, per difetto di interesse, richiedere "ex novo" una pronuncia di condanna contro il medesimo debitore per lo stesso titolo e lo stesso oggetto.
Nel caso che ci occupa risulta dagli atti di causa che la ricorrente ha già ottenuto una sentenza di condanna del al pagamento della complessiva somma di €. 13.995,80 CP_1
comprendente anche €1.560,52, a titolo di contributi coincidenti con quelli oggetto dell'odierna domanda ( cfr doc 1 ric ).
La questione oggetto di causa riguarda la corretta esecuzione del comando giudiziale e l'interpretazione del titolo già posseduto , questioni che attengono al processo di esecuzione .
Tanto basta a motivare la ritenuta inammissibilità della domanda proposta per violazione del principio del ne bis in idem.
Le spese si compensano integralmente tra le parti, attesa l'esistenza di provvedimenti di merito che hanno accolto domande di contenuto sovrapponibile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e domanda disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Sentenza pronunciata all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c
2 Firenze, 21 gennaio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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