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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 30/05/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1190/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1190/2024 R.G., promossa da
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. FIVIZZANI DILETTA;
ATTRICE contro
(C.F. ) rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2 P.IVA_2
FACCENDI GIUSEPPE;
CONVENUTA
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione.
Conclusioni: per parte attrice, come da nota del 27.03.2025, per parte convenuta, come da nota del 25.03.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
L'odierna attrice ha proposto opposizione avverso il precetto notificato dalla parte convenuta in data 01.07.2024, per l'importo di 61.864,46 euro, oltre spese, fondato sul decreto ingiuntivo n. 556/2007 provvisoriamente esecutivo, emesso dal Presidente del Tribunale di Grosseto in data 09.07.2007 (R.G. n.
2018/2007), rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale di
Grosseto, ogni diversa o contraria domanda, richiesta, istanza, rigettata o disattesa, preliminarmente sospesa l'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615/1° co. Cpc, e onerata
nella sua qualità di rappresentante di a CP_2 Controparte_1
promuovere procedimento di mediazione;
dichiarate radicalmente nulle, ove nel proseguo del procedimento, a seconda del contenuto delle deduzioni di controparte, si manifesti un interesse dell'attrice in tal senso, le clausole vessatorie del contratto di fidejussione, come dalla giurisprudenza citata nella narrativa di questo atto di citazione, nonché dichiarato nullo il contratto ove risulti violato l'art. 106 TUB;
accogliere, ove il procedimento di mediazione non vada a buon fine, le ragioni tutte di opposizione alla esecuzione ex art. 615 cpc rappresentate in narrativa, riconoscendo e dichiarando preliminarmente il difetto di legittimazione attiva di nella sua qualità di rappresentante di CP_2
a procedere ad esecuzione forzata nel confronti di Controparte_1 Parte_1
nata a [...] il [...], ivi residente Podere Capannacce n. 47,
[...]
c.f.: e nel merito la non corrispondenza fra l'importo capitale CodiceFiscale_2
indicato nel titolo con quello indicato in precetto e comunque l'intervenuta prescrizione del credito nei confronti della stessa , per l'effetto annullando, dichiarando Parte_1
nullo e di nessuna efficacia, revocando l'atto di precetto 1.7.2024, notificatole. Vinti spese e compensi di procedura”.
In sede di precisazione delle conclusioni, l'attrice ha chiesto: “Piaccia al
Tribunale di Grosseto, ogni diversa o contraria domanda, richiesta, istanza, rigettata o disattesa, A) preliminarmente: a) sospendere l'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615/1° co. Cpc;
b) dichiarare il difetto di legittimazione attiva, tanto sostanziale quanto processuale, con conseguente difetto di conferimento di valida procura anche al proprio difensore, della asserita mandataria per difetto di procura da parte della asserita CP_2
mandante c) dichiarare, radicalmente nulle, ove nel proseguo del Controparte_1
procedimento, a seconda del contenuto delle deduzioni di controparte, si manifesti un interesse dell'attrice in tal senso, le clausole vessatorie del contratto di fidejussione, come dalla giurisprudenza citata nella narrativa dell'atto introduttivo di citazione;
d) dichiarare nullo il contratto ove risulti violato l'art. 106 TUB;
B) nel merito: a) dichiarare la non corrispondenza fra l'importo capitale indicato nel titolo con quello indicato in precetto;
b) dichiarare comunque l'intervenuta prescrizione del credito quanto a;
per Parte_1
l'effetto, in accoglimento delle ragioni tutte di opposizione alla esecuzione ex art. 615 cpc, come rappresentate, riconoscendo e dichiarando che non ha CP_2
legittimazione a procedere ad esecuzione forzata per conto di che Controparte_1
non esiste valido titolo per procedere ad esecuzione forzata nei confronti Parte_1
nata a [...] il [...], ivi residente Podere Capannacce n. 47, c.f.:
, quindi annullando, dichiarando nullo e di nessuna efficacia, CodiceFiscale_2
revocando l'atto di precetto 1.7.2024, notificatole”
La parte convenuta ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
In via preliminare, va disattesa la richiesta di parte attrice di onerare la convenuta dell'esperimento della mediazione obbligatoria, posto che tale istituto non trova applicazione nelle cause di opposizione all'esecuzione (art. 5 comma 6 lett. e) del D. Lgs. n. 28/2010).
Ciò posto, il titolo esecutivo su cui si fonda il precetto opposto è rappresentato dal decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 556/2007, emesso in favore di dal Tribunale di Grosseto in data Controparte_3
14.06.2007, con cui è stato ingiunto in solido a quale Parte_2
debitore principale, il pagamento dell'importo di 84.173,83 euro, a Parte_1
quale fideiussore, il pagamento dell'importo di 51.645,68 euro fino a
[...]
concorrenza della garanzia prestata, a quale fideiussore di Parte_3 pagare la somma di 36.151,98 euro, nei limiti della fideiussione prestata (cfr. all. 2 fasc. attrice).
Il decreto ingiuntivo è stato notificato a e a Parte_2 Parte_3
il 15.09.2007 e, secondo la prospettazione attorea, alla stessa attrice
[...]
il 13-17.9.2007. Parte_1
Ciò posto, la parte attrice ha proposto plurimi motivi di opposizione da valutarsi separatamente.
Innanzi tutto, l'attrice afferma che, stante la cessione in blocco indicata in precetto dalla convenuta e intervenuta tra questa e banca Monte dei Paschi di
Siena S.p.A., non sussisterebbe la prova della titolarità del credito azionato in capo alla convenuta, non risultando provata l'inclusione del credito oggetto di precetto nell'oggetto della cessione.
Il motivo è infondato.
Deve osservarsi che, posto che la cessione contestata è avvenuta secondo la
Legge n. 130/1999, la prova dell'esistenza del credito azionato può essere fornita con ogni mezzo, non operando forme solenni in relazione al contratto di cessione.
Sul punto, pur essendovi orientamenti discordi (cfr. Cass. Civ. n. 3405/2024 che afferma l'onere del cessionario di produrre il contratto scritto di cessione per dimostrare la titolarità del credito), la prevalente giurisprudenza di legittimità ha stabilito che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”
(Cass. Civ. n. 15884/2019; Cass. Civ. n. 31188/2017; Cass. Civ. n.
20739/2022; Cass. Civ. n. 4277/2023; Cass. Civ. n. 17944/2023). Alla stregua del principio sopra richiamato, che questo Tribunale condivide, la prova dell'esistenza della cessione e dell'inclusione del credito azionato nella cessione dedotta può aversi con qualunque mezzo di prova, non occorrendo la produzione del contratto di cessione, non essendo stabilita la forma scritta ad substantiam per la validità della cessione, caso che imporrebbe la prova documentale della cessione (art. 2725 c.c.).
La libertà dei mezzi di prova per la prova della titolarità del credito azionato da un soggetto cessionario è stata ribadita anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che “La pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la parte cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ma non esonera dalla dimostrazione dell'inclusione dello specifico credito nell'operazione. Tale dimostrazione può avvenire tramite indicazioni precise contenute nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale oppure mediante produzione del contratto e/o dei suoi allegati ovvero fornendo prova della cessione dello specifico credito oggetto controversia in altro modo” (Cass. Civ. n. 17390/2024; Cass. Civ. n.
32022/2024; Cass. Civ. n. 16526/2024; Cass. Civ. n. 16191/2024; Cass. Civ.
n. 4260/2024; Cass. Civ. n. 5478/2024; Cass. Civ. n. 4176/2025: “In caso di cessione "in blocco" dei crediti ex art. 58 TUB, la legittimazione attiva del cessionario è presunta con la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, senza necessità di specifica enumerazione di ciascun rapporto ceduto. L'inclusione dei crediti nella cessione deve essere valutata complessivamente, considerando se ci siano sufficienti elementi che accomunino le singole categorie di crediti ceduti”; Cass. Civ. n. 841/2025; Cass. Civ.
n. 2511/2025).
A tal fine, è stato altresì osservato che la prova della cessione del credito può essere fornita anche a mezzo di dichiarazioni rese dalla stessa banca cedente
(cfr. Cass. Civ. n. 10200/2021). È onere della cessionaria, in caso di contestazione, allegare e provare di essere titolare del credito oggetto di cessione in blocco (cfr. Cass. Civ. n. 4116/2016;
Cass. Civ. n. 24798/2020).
Ciò posto, nel caso di specie, la parte attrice non contesta che il credito oggetto del decreto ingiuntivo in favore di sia passato Controparte_3
nel patrimonio di Banca Monte dei Paschi di Siena, indicata dalla stessa attrice come soggetto subentrato giuridicamente alla prima.
Ciò chiarito, risulta che con avviso di cessione di crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 151 del 23.12.2007, l'odierna convenuta ha comunicato che, con contratto concluso il 20.12.2007, ha proceduto all'acquisto da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. di un portafoglio di crediti, individuati con i seguenti criteri orientativi: si tratta di crediti relativi a rapporti regolati dalla legge italiana, che sono sorti in capo a banca o a banche da esse incorporate in data anteriore al 31.12.2016 CP_4
per effetto di esercizio di attività bancaria, inerenti a rapporti giuridici risolti e per i quali, ove prevista, è stata dichiarata la decadenza dal beneficio del termine, che sono stati dichiarati in sofferenza alla data del 31.12.2016 e alla data del 20.12.2017, i crediti non devono risultare assistiti dalle garanzie specificamente richiamate ai punti v), vi), vii) dell'avviso di cessione (cfr. all. Y fasc. convenuta).
Con i crediti risultano trasferite anche le connesse garanzie.
Nell'avviso si dà atto della disponibilità per i debitori di ricercare se il proprio credito è stato oggetto di cessione mediante accesso al sito web ivi indicato.
Ebbene, deve ritenersi che, già alla stregua dei criteri offerti dall'avviso di cessione, appare provata la titolarità del credito in capo all'odierna convenuta.
Invero, il credito azionato con il precetto opposto si fonda su una fideiussione omnibus del 05.01.2001 prestata dall'attrice in favore di Controparte_3
per i debiti facenti capo a (cfr. all. 5 fasc. attrice) e Parte_2 dunque la garanzia può ritenersi collegata al finanziamento senza garanzia ipotecaria concesso da a in data Controparte_3 Parte_2
25.02.2004, e assistito appunto dalle garanzie fideiussorie dell'odierna attrice e di come si desume dalla lettura del ricorso monitorio Parte_3
correlato al decreto ingiuntivo azionato.
Pertanto, si tratta di un credito relativo a rapporto regolato dalla legge italiana, facente capo a società, come pacificamente confluita in CP_3 CP_5
e per il quale è intervenuta la revoca dell'affidamento con passaggio a
[...]
“sofferenza” ad opera della banca (cfr. all. 4 fasc. attrice) e per il quale può ritenersi peraltro integrata la decadenza dal beneficio del termine, posto che
“La decadenza del debitore dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186 cod. civ., non consegue automaticamente alla sua sopravvenuta insolvenza, occorrendo invece, perché la decadenza si verifichi, che il creditore richieda l'immediato adempimento. Tale richiesta - che non postula una preventiva delibazione giurisdizionale sulla sussistenza delle condizioni per l'applicabilità della citata norma e può ritenersi effettuata con la stessa domanda giudiziale di pagamento del debito o con il ricorso per ingiunzione - integra un atto unilaterale recettizio, che determina l'effetto della decadenza dal momento in cui perviene a conoscenza del debitore” (Cass. Civ. n. 5371/1989; Cass. Civ. n.
6984/2003; Cass. Civ. n. 20042/2020), sicché, avendo la CP_3
chiesto immediatamente il pagamento dell'intero importo dovuto con il ricorso monitorio proposto nel 2007, può ritenersi che per il credito oggetto di causa sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine sin dalla proposizione del ricorso monitorio, fatto che conferma l'inclusione del credito nell'oggetto della cessione in blocco.
Inoltre, dalla lettura del ricorso monitorio non risulta che il rapporto di finanziamento presentasse le peculiari garanzie richiamate nell'avviso di cessione. Ad ogni modo, la conferma della titolarità del credito in capo alla convenuta appare confermata anche dalla disponibilità del titolo esecutivo in capo alla convenuta, fatto difficilmente giustificabile senza presupporre l'avvenuta cessione del credito e anzi costituendo tale disponibilità un chiaro indice dell'avvenuta cessione del credito, avendo il cedente del credito l'obbligo di consegnare al cessionario i documenti comprovanti il credito (art. 1262 c.c.).
Inoltre, l'avvenuta cessione risulta attestata anche dalla sentenza n. 2904/2019 con cui la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza n. 1237/2015 del Tribunale di Grosseto che ha respinto l'opposizione proposta da Parte_3
(cfr. all. 7 fasc. attrice).
[...]
In tale sentenza si afferma che nel processo era intervenuta Controparte_1
evidenziandosi che la stessa era cessionaria del credito che era oggetto
[...]
del decreto ingiuntivo opposto.
Dunque, la sentenza in esame costituisce un ulteriore elemento favorevole all'affermazione dell'avvenuta cessione del credito in favore dell'odierna convenuta.
In definitiva, alla luce delle considerazioni svolte, deve ritenersi accertato che la convenuta è divenuta titolare del credito contro e dei Parte_2
crediti per garanzia derivanti dal decreto ingiuntivo azionato con il precetto opposto, dovendosi evidenziare che la parte attrice non ha fornito elementi documentali atti a infirmare le evidenze documentali fornite dalla convenuta, né risultando che l'attrice abbia sollecitato la originaria titolare del credito
Banca M.P.S. S.p.A. a fornire conferme o smentite dell'avvenuta cessione del credito richiesta da ritenersi esigibile alla stregua del Controparte_1
canone della buona fede oggettiva (art. 1375 c.c.), non importando sacrifici eccessivi nella sfera giuridica della debitrice.
Pertanto, il motivo di opposizione va respinto. La parte attrice, allegando di non avere opposto il decreto ingiuntivo azionato e che questo è divenuto definitivo il 27.10.2007, ha eccepito la prescrizione decennale del credito, non essendo intervenuto da allora alcun atto interruttivo della prescrizione.
Evidenzia altresì la parte attrice che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo
è stata proposta da e che l'opposizione è stata respinta con Parte_3
sentenza del Tribunale di Grosseto n. 1237/2015 del 19.07.2015 e quindi, in secondo grado, con sentenza n. 2904/2019 del 07.11.2019 della Corte
d'Appello di Firenze, ma tali vicende non inciderebbero sul decorso della prescrizione nei confronti dell'attrice.
La prescrizione eccepita da parte attrice è infondata.
Va osservato che nel decreto ingiuntivo vi è l'ingiunzione di pagamento dell'importo dovuto a a carico di CP_3 Parte_2
e in solido tra di loro e, per le garanti, nei Parte_3 Parte_1
limiti dell'importo indicato e stabilito dalla garanzia prestata.
Inoltre, è pacifico tra le parti e risulta documentato (cfr. all.ti 6 e 7 fasc. attrice) che avverso il decreto ingiuntivo è stata proposta opposizione (n. 3846/2007
R.G.) dall'ingiunta che nel giudizio di opposizione si è Parte_3
costituita la cedente del credito, che il giudizio si è concluso con CP_5
il rigetto dell'opposizione, prima ad opera del Tribunale di Grosseto, con la sentenza n. 1237/2015 del 19.12.2015 e poi con la sentenza della Corte
d'Appello di Firenze n.2904/2019, depositata il 03.12.2019, che non risulta impugnata.
Ebbene, deve rilevarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità, “quando il creditore sia convenuto in un giudizio oppositivo (ad es., opposizione a decreto ingiuntivo o ad ordinanza ingiunzione), la sua richiesta di rigetto dell'opposizione ha effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., comma 2, con gli effetti permanenti di cui all'art. 2945 c.c., comma 2, (così Cass. 19 settembre 2014, n. 19738; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3 -, Ordinanza n. 9638 del 19/04/2018; Sez. L, Sentenza n. 17412 del 30/08/2016; Sez. 3, Sentenza n. 16408 del 17/07/2014; Cass. 29 marzo 2007,
n. 7737, in tema di opposizione a precetto;
Cass. 29 maggio 2013, n. 13438, in tema di resistenza rispetto ad un'impugnativa per revocazione;
Sez. L -, Ordinanza n. 5369 del
22/02/2019, in tema di opposizione a sanzione amministrativa)” (Cass. Civ. n.
41201/2021; Cass. Civ. n. 31435/2024 in tema di richiesta di rigetto dell'avversa domanda di accertamento negativo del credito).
Nel caso di specie, la condebitrice ha proposto opposizione Parte_3
avverso il decreto ingiuntivo azionato e la banca creditrice si è costituita nel suddetto giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione, come si evince dal contenuto della sentenza n. n. 1237/2015 del 19.12.2015 del Tribunale di
Grosseto.
Pertanto, la creditrice, che aveva ottenuto il decreto ingiuntivo, costituendosi nel suddetto giudizio ha interrotto il corso della prescrizione del credito azionato in sede monitoria.
A questo punto, va osservato che, secondo l'art. 1310 comma 1 c.c. “Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori” e che in base al secondo comma di tale articolo “La sospensione della prescrizione nei rapporti di uno dei debitori o di uno dei creditori in solido non ha effetto riguardo agli altri. Tuttavia il debitore che sia stato costretto a pagare ha regresso contro i condebitori liberati in conseguenza della prescrizione”.
Inoltre, va osservato che secondo la prevalente e consolidata giurisprudenza di legittimità, “La disciplina dell'art. 1310, secondo comma, cod. civ., sull'estensibilità dell'interruzione della prescrizione agli altri condebitori solidali, va completata con la disciplina degli effetti della durata dell'interruzione contenuta nell'art. 2945 cod. civ., con la conseguenza che l'azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo determinano
l'interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio” (Cass. Civ. n. 1405/2011; Cass. Civ. n. 5369/2019; Cass.
Civ. n. 16408/2014; Cass. Civ. n. 18644/2003; Cass. Civ. n. 8136/2001).
Con specifico riferimento a tale aspetto, la recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di operatività delle cause di sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c., la norma di cui all'art. 1310, comma 2, c.c., che limita
l'effetto sospensivo al debitore solidale cui la causa si riferisce, è applicabile alle sole obbligazioni solidali connotate dall'eadem causa obligandi, perché la previsione, contenuta nella medesima disposizione, del regresso di chi ha dovuto pagare al creditore comune perché non beneficiario della causa di sospensione, è incompatibile con le obbligazioni solidali a interesse unisoggettivo, nelle quali il coobbligato risponde per un debito altrui, con la conseguenza che, in tal caso, la causa di sospensione del corso della prescrizione esistente nel rapporto fra creditore e obbligato "diretto" si estende anche al coobbligato che risponde verso il creditore per l'interesse di quell'altro” (Cass. Civ. n. 12928/2024).
Alla luce dei principi richiamati, va esclusa la prescrizione del credito azionato dalla convenuta.
Invero, nel caso di specie viene in rilievo un'obbligazione solidale ad interesse unisoggettivo, in quanto la garanzia prestata dall'attrice e da Parte_3
sono state rese in favore dell'unico debitore che è Parte_2
nell'interesse di quest'ultimo, sicché l'odierna attrice, come Parte_3
è tenuta per un debito altrui.
Ne consegue che, alla stregua dei principi sopra descritti, non opera l'art. 1310 comma 2 c.c., dovendosi, in ogni caso, ritenere che la disposizione in esame non opera in relazione alla sospensione della prescrizione prevista dall'art. 2945 comma 2 c.c.
Ciò chiarito, nel caso di specie la prescrizione del credito azionato è stato interrotto per effetto della costituzione della creditrice nel processo di opposizione avverso il decreto ingiuntivo e l'interruzione può presumersi avvenuta quantomeno nello stesso anno del 2007, in cui la causa è stata iscritta a ruolo.
La prescrizione è rimasta quindi sospesa, ai sensi dell'art. 2945 comma 2 c.c. per tutto il giudizio di opposizione, il quale si è concluso con la sentenza della
Corte d'Appello depositata il 03.12.2019.
Anche volendo ammettere che la prescrizione abbia iniziato a decorrere nuovamente dalla data di pubblicazione di tale sentenza, dato che il precetto opposto è stato notificato all'odierna attrice in data 01.07.2024 per stessa prospettazione di quest'ultima, dunque prima del decorso del termine di dieci anni a decorrere dal 03.12.2019, deve escludersi che sia maturata la prescrizione del credito per cui è causa.
Deve altresì ritenersi irrilevante quanto dedotto dall'attrice circa il fatto che la solidarietà si fonda su titoli differenti e nell'interesse del solo debitore, con conseguente esistenza di fideiussioni plurime e non di confideiussioni.
Invero, fermo restando che la solidarietà è sancita nel decreto ingiuntivo posto a fondamento del precetto, “l'obbligazione del fideiussore, pur avendo carattere accessorio e pur essendo subordinata all'inadempimento del debitore principale, è solidale con quella di quest'ultimo e non può essere considerata, quindi, nè sussidiaria nè eventuale. Ne consegue l'applicabilità della disposizione, prevista per le obbligazioni in solido, di cui all'art. 1310 cod. civ., per la quale l'atto interruttivo contro uno dei condebitori in solido determina l'interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti dei condebitori”
(cfr. Cass. Civ. n. 26042/2005) e che la diversità dei titoli di responsabilità non incide sull'applicazione dell'art. 1310 c.c. che dipende dalla mera sussistenza del vincolo solidale (cfr. Cass. Civ. n. 26711/2024; Cass. Civ. n. 16755/2024;
Cass. Civ. S.U. n. 13143/2022).
In definitiva, tenuto conto che la prescrizione si è interrotta con la costituzione della creditrice nel giudizio di opposizione nel 2007, che l'interruzione si estende a tutti i debitori solidali, dunque anche all'attrice, che la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 2945 comma 2 c.c. parimenti opera nei confronti di tutti i condebitori solidali, inclusa l'attrice, alla luce dei principi sopra richiamati, che la prescrizione ha iniziato a decorrere nuovamente almeno il 03.12.2019, che il precetto, atto idoneo a interrompere la prescrizione, è stato notificato il 01.07.2024, l'eccezione di prescrizione proposta dall'attrice è infondata e va respinta.
Ancora, l'attrice deduce che la fideiussione del 05.01.2001, posta a fondamento del ricorso monitorio, sarebbe nulla in quanto conforme al modello ABI del 2003.
Il motivo è inammissibile.
Con la censura in esame la parte attrice mette evidentemente in discussione la correttezza della decisione assunta dal Giudice del monitorio, contestando la validità del titolo negoziale che la ha posto a Controparte_3
fondamento del ricorso monitorio.
Pertanto, si tratta di contestazione, quella della nullità della fideiussione gravante sull'attrice, che questa avrebbe dovuto far valere ritualmente con l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, non potendo proporre contestazioni inerenti al merito del credito incorporato nel titolo esecutivo in sede di opposizione all'esecuzione.
Sul punto, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di opposizione all'esecuzione fondata su titolo giudiziale, “Il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza che costituisce il titolo medesimo”
(Cass. Civ. n. 24752/2008; Cass. Civ. n. 2259/1978; Cass. Civ. n. 1181/1980;
Cass. Civ. n. 3182/1982; Cass. Civ. n. 766/1988; Cass. Civ. n. 6278/1988;
Cass. Civ. n. 9061/1999; Cass. Civ. n. 906/1999; Cass. Civ. n. 17632/2002; Cass. Civ. n. 10504/2004; Cass. Civ. n. 26089/2005; Cass. Civ. n. 9912/2007;
Cass. Civ. n. 22402/2008; Cass. Civ. n. 9347/2009; Cass. Civ. n. 12911/2012;
Cass. Civ. n. 3677/2013; Cass. Civ. n. 3277/2015; Cass. Civ. n. 3712/2016;
Cass: Civ. S.U. n. 19889/2019; Cass. Civ. 3716/2020; Cass. Civ. n. 8220/2023;
Cass. Civ. n. 2785/2025).
Pertanto, nel caso di specie, non è possibile per l'attrice contestare la validità della fideiussione su cui si fonda il decreto ingiuntivo azionato, trattandosi di contestazione che la parte avrebbe dovuto far valere nel procedimento di formazione del titolo giudiziale, ossia con l'opposizione al decreto ingiuntivo.
La parte attrice, con la prima memoria integrativa, ha contestato l'esistenza della procura speciale in favore di posto che la procura CP_2
depositata dalla convenuta (all. A del fasc. convenuta) è in favore di Pt_4
e non di sicché il precetto è nullo e la costituzione in
[...] CP_2
giudizio della convenuta sarebbe nulla.
Il motivo è infondato.
Va osservato che il precetto opposto, come la comparsa di costituzione e risposta, richiama in favore di quale procuratrice di CP_2 [...]
l'atto del Notaio Rep. n. 10440 e Racc. n. Controparte_1 Persona_1
6320 del 13.04.2021, registrato il 14.04.2021.
La procura depositata dalla convenuta con l'allegato A non è effettivamente quella richiamata in precetto e in comparsa di costituzione.
Nondimeno, va rilevato che la parte convenuta, a fronte della contestazione attorea, ha prodotto la procura richiamata nel precetto con cui
[...]
ha conferito a i necessari poteri di riscossione dei CP_1 CP_2
crediti oggetto della cessione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Parte Seconda
n. 151 del 23.12.2017 (procura depositata il 31.01.2025).
Va osservato che “Il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'art. 125 cod. proc. civ., non costituisce "atto introduttivo di un giudizio" contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore "ad negotia".
Ne consegue che, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, tale rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata dell'atto” (Cass. Civ. n. 8213/2012), sicché l'eventuale difetto della stessa in capo a colui che ha emesso il precetto non solo non importa l'invalidità dell'atto, ma non preclude la successiva ratifica del titolare del diritto azionato (cfr. Cass. Civ. n. 9365/2000);
Ciò chiarito, deve ritenersi provata l'esistenza della procura che ha legittimato la all'emissione del precetto opposto e in base alla quale si è CP_2
costituita nel presente giudizio quale procuratrice di Controparte_1
Dunque, la doglianza attorea è infondata e va respinta.
La parte attrice, solo nelle conclusioni, e senza alcuna argomentazione a sostegno della domanda, “dichiarate radicalmente nulle, ove nel proseguo del procedimento, a seconda del contenuto delle deduzioni di controparte, si manifesti un interesse dell'attrice in tal senso, le clausole vessatorie del contratto di fidejussione, come dalla giurisprudenza citata nella narrativa di questo atto di citazione, nonché dichiarato nullo il contratto ove risulti violato l'art. 106 TUB”, chiede l'invalidazione del precetto.
Analogamente, in sede di precisazione delle conclusioni, l'attrice, chiesta la nullità del contratto di fideiussione, al punto c) chiede “dichiarare nullo il contratto ove risulti violato l'art. 106 TUB”.
Dunque, dal tenore delle conclusioni di parte attrice, risulta che la nullità per violazione dell'art. 106 TUB venga predicata del contratto di fideiussione.
Ciò posto, la domanda attorea appare radicalmente generica, in quanto priva di qualsiasi allegazione a sostegno della richiesta, né ha precisato la parte attrice la ragione per cui dovrebbe sussistere la violazione dell'art. 106 TUB in relazione al negozio unilaterale con il quale la stessa si è costituita fideiussore omnibus di in favore di Parte_2 Controparte_3
considerando peraltro che la domanda è svolta in forma dubitativa, ossia rimettendo al giudicante la ricerca di eventuali violazioni dell'art. 106 TUB
(“ove risulti violato l'art. 106 TUB”), confermandosi la genericità della doglianza, che va dunque respinta.
Infine, l'attrice rileva che l'importo richiesto con il precetto opposto è maggiore di 5.000,00 euro rispetto al credito affermato dal decreto ingiuntivo azionato, importo che non è dovuto.
La contestazione appare fondata.
Invero, il decreto ingiuntivo pone a carico dell'attrice l'obbligo di pagare alla creditrice l'importo di 51.645,68 euro, mentre il precetto intima all'attrice il pagamento dell'importo di 56.645,88 euro, quale credito liquidato nel decreto.
Va rilevato che la parte convenuta, con la comparsa conclusionale, ha ammesso che l'importo precettato è stato per errore materiale indicato in quello di 56.645,88 euro, anziché in quello di 51.645,68 euro, come riportato nel decreto ingiuntivo.
Accertata l'erroneità dell'importo oggetto del precetto, va dichiarata la nullità dello stesso limitatamente all'importo di 5.000,02 euro, restando valido ed efficace lo stesso per l'importo di 51.645,68 euro.
Invero, va evidenziato che “L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (Cass. Civ. n. 27032/2014).
Pertanto, va dichiarata la nullità parziale del precetto limitatamente all'importo di 5.000,02 euro, restando valido ed efficace lo stesso per l'importo di
51.645,68 euro. Gli altri motivi di opposizione sono respinti.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti e del valore della controversia, da desumersi dal valore del credito contestato (art. 17 c.p.c.).
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1190/2024 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) dichiara la nullità del precetto opposto limitatamente all'importo di 5.000,02 euro, restando valido ed efficace lo stesso per l'importo di 51.645,68 euro;
2) respinge le altre domande di parte attrice;
3) condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali in favore della parte convenuta che si liquidano nella somma di 9.500,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti.
Grosseto, 30.05.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1190/2024 R.G., promossa da
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. FIVIZZANI DILETTA;
ATTRICE contro
(C.F. ) rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2 P.IVA_2
FACCENDI GIUSEPPE;
CONVENUTA
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione.
Conclusioni: per parte attrice, come da nota del 27.03.2025, per parte convenuta, come da nota del 25.03.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
L'odierna attrice ha proposto opposizione avverso il precetto notificato dalla parte convenuta in data 01.07.2024, per l'importo di 61.864,46 euro, oltre spese, fondato sul decreto ingiuntivo n. 556/2007 provvisoriamente esecutivo, emesso dal Presidente del Tribunale di Grosseto in data 09.07.2007 (R.G. n.
2018/2007), rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale di
Grosseto, ogni diversa o contraria domanda, richiesta, istanza, rigettata o disattesa, preliminarmente sospesa l'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615/1° co. Cpc, e onerata
nella sua qualità di rappresentante di a CP_2 Controparte_1
promuovere procedimento di mediazione;
dichiarate radicalmente nulle, ove nel proseguo del procedimento, a seconda del contenuto delle deduzioni di controparte, si manifesti un interesse dell'attrice in tal senso, le clausole vessatorie del contratto di fidejussione, come dalla giurisprudenza citata nella narrativa di questo atto di citazione, nonché dichiarato nullo il contratto ove risulti violato l'art. 106 TUB;
accogliere, ove il procedimento di mediazione non vada a buon fine, le ragioni tutte di opposizione alla esecuzione ex art. 615 cpc rappresentate in narrativa, riconoscendo e dichiarando preliminarmente il difetto di legittimazione attiva di nella sua qualità di rappresentante di CP_2
a procedere ad esecuzione forzata nel confronti di Controparte_1 Parte_1
nata a [...] il [...], ivi residente Podere Capannacce n. 47,
[...]
c.f.: e nel merito la non corrispondenza fra l'importo capitale CodiceFiscale_2
indicato nel titolo con quello indicato in precetto e comunque l'intervenuta prescrizione del credito nei confronti della stessa , per l'effetto annullando, dichiarando Parte_1
nullo e di nessuna efficacia, revocando l'atto di precetto 1.7.2024, notificatole. Vinti spese e compensi di procedura”.
In sede di precisazione delle conclusioni, l'attrice ha chiesto: “Piaccia al
Tribunale di Grosseto, ogni diversa o contraria domanda, richiesta, istanza, rigettata o disattesa, A) preliminarmente: a) sospendere l'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615/1° co. Cpc;
b) dichiarare il difetto di legittimazione attiva, tanto sostanziale quanto processuale, con conseguente difetto di conferimento di valida procura anche al proprio difensore, della asserita mandataria per difetto di procura da parte della asserita CP_2
mandante c) dichiarare, radicalmente nulle, ove nel proseguo del Controparte_1
procedimento, a seconda del contenuto delle deduzioni di controparte, si manifesti un interesse dell'attrice in tal senso, le clausole vessatorie del contratto di fidejussione, come dalla giurisprudenza citata nella narrativa dell'atto introduttivo di citazione;
d) dichiarare nullo il contratto ove risulti violato l'art. 106 TUB;
B) nel merito: a) dichiarare la non corrispondenza fra l'importo capitale indicato nel titolo con quello indicato in precetto;
b) dichiarare comunque l'intervenuta prescrizione del credito quanto a;
per Parte_1
l'effetto, in accoglimento delle ragioni tutte di opposizione alla esecuzione ex art. 615 cpc, come rappresentate, riconoscendo e dichiarando che non ha CP_2
legittimazione a procedere ad esecuzione forzata per conto di che Controparte_1
non esiste valido titolo per procedere ad esecuzione forzata nei confronti Parte_1
nata a [...] il [...], ivi residente Podere Capannacce n. 47, c.f.:
, quindi annullando, dichiarando nullo e di nessuna efficacia, CodiceFiscale_2
revocando l'atto di precetto 1.7.2024, notificatole”
La parte convenuta ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
In via preliminare, va disattesa la richiesta di parte attrice di onerare la convenuta dell'esperimento della mediazione obbligatoria, posto che tale istituto non trova applicazione nelle cause di opposizione all'esecuzione (art. 5 comma 6 lett. e) del D. Lgs. n. 28/2010).
Ciò posto, il titolo esecutivo su cui si fonda il precetto opposto è rappresentato dal decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 556/2007, emesso in favore di dal Tribunale di Grosseto in data Controparte_3
14.06.2007, con cui è stato ingiunto in solido a quale Parte_2
debitore principale, il pagamento dell'importo di 84.173,83 euro, a Parte_1
quale fideiussore, il pagamento dell'importo di 51.645,68 euro fino a
[...]
concorrenza della garanzia prestata, a quale fideiussore di Parte_3 pagare la somma di 36.151,98 euro, nei limiti della fideiussione prestata (cfr. all. 2 fasc. attrice).
Il decreto ingiuntivo è stato notificato a e a Parte_2 Parte_3
il 15.09.2007 e, secondo la prospettazione attorea, alla stessa attrice
[...]
il 13-17.9.2007. Parte_1
Ciò posto, la parte attrice ha proposto plurimi motivi di opposizione da valutarsi separatamente.
Innanzi tutto, l'attrice afferma che, stante la cessione in blocco indicata in precetto dalla convenuta e intervenuta tra questa e banca Monte dei Paschi di
Siena S.p.A., non sussisterebbe la prova della titolarità del credito azionato in capo alla convenuta, non risultando provata l'inclusione del credito oggetto di precetto nell'oggetto della cessione.
Il motivo è infondato.
Deve osservarsi che, posto che la cessione contestata è avvenuta secondo la
Legge n. 130/1999, la prova dell'esistenza del credito azionato può essere fornita con ogni mezzo, non operando forme solenni in relazione al contratto di cessione.
Sul punto, pur essendovi orientamenti discordi (cfr. Cass. Civ. n. 3405/2024 che afferma l'onere del cessionario di produrre il contratto scritto di cessione per dimostrare la titolarità del credito), la prevalente giurisprudenza di legittimità ha stabilito che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”
(Cass. Civ. n. 15884/2019; Cass. Civ. n. 31188/2017; Cass. Civ. n.
20739/2022; Cass. Civ. n. 4277/2023; Cass. Civ. n. 17944/2023). Alla stregua del principio sopra richiamato, che questo Tribunale condivide, la prova dell'esistenza della cessione e dell'inclusione del credito azionato nella cessione dedotta può aversi con qualunque mezzo di prova, non occorrendo la produzione del contratto di cessione, non essendo stabilita la forma scritta ad substantiam per la validità della cessione, caso che imporrebbe la prova documentale della cessione (art. 2725 c.c.).
La libertà dei mezzi di prova per la prova della titolarità del credito azionato da un soggetto cessionario è stata ribadita anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che “La pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la parte cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ma non esonera dalla dimostrazione dell'inclusione dello specifico credito nell'operazione. Tale dimostrazione può avvenire tramite indicazioni precise contenute nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale oppure mediante produzione del contratto e/o dei suoi allegati ovvero fornendo prova della cessione dello specifico credito oggetto controversia in altro modo” (Cass. Civ. n. 17390/2024; Cass. Civ. n.
32022/2024; Cass. Civ. n. 16526/2024; Cass. Civ. n. 16191/2024; Cass. Civ.
n. 4260/2024; Cass. Civ. n. 5478/2024; Cass. Civ. n. 4176/2025: “In caso di cessione "in blocco" dei crediti ex art. 58 TUB, la legittimazione attiva del cessionario è presunta con la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, senza necessità di specifica enumerazione di ciascun rapporto ceduto. L'inclusione dei crediti nella cessione deve essere valutata complessivamente, considerando se ci siano sufficienti elementi che accomunino le singole categorie di crediti ceduti”; Cass. Civ. n. 841/2025; Cass. Civ.
n. 2511/2025).
A tal fine, è stato altresì osservato che la prova della cessione del credito può essere fornita anche a mezzo di dichiarazioni rese dalla stessa banca cedente
(cfr. Cass. Civ. n. 10200/2021). È onere della cessionaria, in caso di contestazione, allegare e provare di essere titolare del credito oggetto di cessione in blocco (cfr. Cass. Civ. n. 4116/2016;
Cass. Civ. n. 24798/2020).
Ciò posto, nel caso di specie, la parte attrice non contesta che il credito oggetto del decreto ingiuntivo in favore di sia passato Controparte_3
nel patrimonio di Banca Monte dei Paschi di Siena, indicata dalla stessa attrice come soggetto subentrato giuridicamente alla prima.
Ciò chiarito, risulta che con avviso di cessione di crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 151 del 23.12.2007, l'odierna convenuta ha comunicato che, con contratto concluso il 20.12.2007, ha proceduto all'acquisto da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. di un portafoglio di crediti, individuati con i seguenti criteri orientativi: si tratta di crediti relativi a rapporti regolati dalla legge italiana, che sono sorti in capo a banca o a banche da esse incorporate in data anteriore al 31.12.2016 CP_4
per effetto di esercizio di attività bancaria, inerenti a rapporti giuridici risolti e per i quali, ove prevista, è stata dichiarata la decadenza dal beneficio del termine, che sono stati dichiarati in sofferenza alla data del 31.12.2016 e alla data del 20.12.2017, i crediti non devono risultare assistiti dalle garanzie specificamente richiamate ai punti v), vi), vii) dell'avviso di cessione (cfr. all. Y fasc. convenuta).
Con i crediti risultano trasferite anche le connesse garanzie.
Nell'avviso si dà atto della disponibilità per i debitori di ricercare se il proprio credito è stato oggetto di cessione mediante accesso al sito web ivi indicato.
Ebbene, deve ritenersi che, già alla stregua dei criteri offerti dall'avviso di cessione, appare provata la titolarità del credito in capo all'odierna convenuta.
Invero, il credito azionato con il precetto opposto si fonda su una fideiussione omnibus del 05.01.2001 prestata dall'attrice in favore di Controparte_3
per i debiti facenti capo a (cfr. all. 5 fasc. attrice) e Parte_2 dunque la garanzia può ritenersi collegata al finanziamento senza garanzia ipotecaria concesso da a in data Controparte_3 Parte_2
25.02.2004, e assistito appunto dalle garanzie fideiussorie dell'odierna attrice e di come si desume dalla lettura del ricorso monitorio Parte_3
correlato al decreto ingiuntivo azionato.
Pertanto, si tratta di un credito relativo a rapporto regolato dalla legge italiana, facente capo a società, come pacificamente confluita in CP_3 CP_5
e per il quale è intervenuta la revoca dell'affidamento con passaggio a
[...]
“sofferenza” ad opera della banca (cfr. all. 4 fasc. attrice) e per il quale può ritenersi peraltro integrata la decadenza dal beneficio del termine, posto che
“La decadenza del debitore dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186 cod. civ., non consegue automaticamente alla sua sopravvenuta insolvenza, occorrendo invece, perché la decadenza si verifichi, che il creditore richieda l'immediato adempimento. Tale richiesta - che non postula una preventiva delibazione giurisdizionale sulla sussistenza delle condizioni per l'applicabilità della citata norma e può ritenersi effettuata con la stessa domanda giudiziale di pagamento del debito o con il ricorso per ingiunzione - integra un atto unilaterale recettizio, che determina l'effetto della decadenza dal momento in cui perviene a conoscenza del debitore” (Cass. Civ. n. 5371/1989; Cass. Civ. n.
6984/2003; Cass. Civ. n. 20042/2020), sicché, avendo la CP_3
chiesto immediatamente il pagamento dell'intero importo dovuto con il ricorso monitorio proposto nel 2007, può ritenersi che per il credito oggetto di causa sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine sin dalla proposizione del ricorso monitorio, fatto che conferma l'inclusione del credito nell'oggetto della cessione in blocco.
Inoltre, dalla lettura del ricorso monitorio non risulta che il rapporto di finanziamento presentasse le peculiari garanzie richiamate nell'avviso di cessione. Ad ogni modo, la conferma della titolarità del credito in capo alla convenuta appare confermata anche dalla disponibilità del titolo esecutivo in capo alla convenuta, fatto difficilmente giustificabile senza presupporre l'avvenuta cessione del credito e anzi costituendo tale disponibilità un chiaro indice dell'avvenuta cessione del credito, avendo il cedente del credito l'obbligo di consegnare al cessionario i documenti comprovanti il credito (art. 1262 c.c.).
Inoltre, l'avvenuta cessione risulta attestata anche dalla sentenza n. 2904/2019 con cui la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza n. 1237/2015 del Tribunale di Grosseto che ha respinto l'opposizione proposta da Parte_3
(cfr. all. 7 fasc. attrice).
[...]
In tale sentenza si afferma che nel processo era intervenuta Controparte_1
evidenziandosi che la stessa era cessionaria del credito che era oggetto
[...]
del decreto ingiuntivo opposto.
Dunque, la sentenza in esame costituisce un ulteriore elemento favorevole all'affermazione dell'avvenuta cessione del credito in favore dell'odierna convenuta.
In definitiva, alla luce delle considerazioni svolte, deve ritenersi accertato che la convenuta è divenuta titolare del credito contro e dei Parte_2
crediti per garanzia derivanti dal decreto ingiuntivo azionato con il precetto opposto, dovendosi evidenziare che la parte attrice non ha fornito elementi documentali atti a infirmare le evidenze documentali fornite dalla convenuta, né risultando che l'attrice abbia sollecitato la originaria titolare del credito
Banca M.P.S. S.p.A. a fornire conferme o smentite dell'avvenuta cessione del credito richiesta da ritenersi esigibile alla stregua del Controparte_1
canone della buona fede oggettiva (art. 1375 c.c.), non importando sacrifici eccessivi nella sfera giuridica della debitrice.
Pertanto, il motivo di opposizione va respinto. La parte attrice, allegando di non avere opposto il decreto ingiuntivo azionato e che questo è divenuto definitivo il 27.10.2007, ha eccepito la prescrizione decennale del credito, non essendo intervenuto da allora alcun atto interruttivo della prescrizione.
Evidenzia altresì la parte attrice che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo
è stata proposta da e che l'opposizione è stata respinta con Parte_3
sentenza del Tribunale di Grosseto n. 1237/2015 del 19.07.2015 e quindi, in secondo grado, con sentenza n. 2904/2019 del 07.11.2019 della Corte
d'Appello di Firenze, ma tali vicende non inciderebbero sul decorso della prescrizione nei confronti dell'attrice.
La prescrizione eccepita da parte attrice è infondata.
Va osservato che nel decreto ingiuntivo vi è l'ingiunzione di pagamento dell'importo dovuto a a carico di CP_3 Parte_2
e in solido tra di loro e, per le garanti, nei Parte_3 Parte_1
limiti dell'importo indicato e stabilito dalla garanzia prestata.
Inoltre, è pacifico tra le parti e risulta documentato (cfr. all.ti 6 e 7 fasc. attrice) che avverso il decreto ingiuntivo è stata proposta opposizione (n. 3846/2007
R.G.) dall'ingiunta che nel giudizio di opposizione si è Parte_3
costituita la cedente del credito, che il giudizio si è concluso con CP_5
il rigetto dell'opposizione, prima ad opera del Tribunale di Grosseto, con la sentenza n. 1237/2015 del 19.12.2015 e poi con la sentenza della Corte
d'Appello di Firenze n.2904/2019, depositata il 03.12.2019, che non risulta impugnata.
Ebbene, deve rilevarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità, “quando il creditore sia convenuto in un giudizio oppositivo (ad es., opposizione a decreto ingiuntivo o ad ordinanza ingiunzione), la sua richiesta di rigetto dell'opposizione ha effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., comma 2, con gli effetti permanenti di cui all'art. 2945 c.c., comma 2, (così Cass. 19 settembre 2014, n. 19738; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3 -, Ordinanza n. 9638 del 19/04/2018; Sez. L, Sentenza n. 17412 del 30/08/2016; Sez. 3, Sentenza n. 16408 del 17/07/2014; Cass. 29 marzo 2007,
n. 7737, in tema di opposizione a precetto;
Cass. 29 maggio 2013, n. 13438, in tema di resistenza rispetto ad un'impugnativa per revocazione;
Sez. L -, Ordinanza n. 5369 del
22/02/2019, in tema di opposizione a sanzione amministrativa)” (Cass. Civ. n.
41201/2021; Cass. Civ. n. 31435/2024 in tema di richiesta di rigetto dell'avversa domanda di accertamento negativo del credito).
Nel caso di specie, la condebitrice ha proposto opposizione Parte_3
avverso il decreto ingiuntivo azionato e la banca creditrice si è costituita nel suddetto giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione, come si evince dal contenuto della sentenza n. n. 1237/2015 del 19.12.2015 del Tribunale di
Grosseto.
Pertanto, la creditrice, che aveva ottenuto il decreto ingiuntivo, costituendosi nel suddetto giudizio ha interrotto il corso della prescrizione del credito azionato in sede monitoria.
A questo punto, va osservato che, secondo l'art. 1310 comma 1 c.c. “Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori” e che in base al secondo comma di tale articolo “La sospensione della prescrizione nei rapporti di uno dei debitori o di uno dei creditori in solido non ha effetto riguardo agli altri. Tuttavia il debitore che sia stato costretto a pagare ha regresso contro i condebitori liberati in conseguenza della prescrizione”.
Inoltre, va osservato che secondo la prevalente e consolidata giurisprudenza di legittimità, “La disciplina dell'art. 1310, secondo comma, cod. civ., sull'estensibilità dell'interruzione della prescrizione agli altri condebitori solidali, va completata con la disciplina degli effetti della durata dell'interruzione contenuta nell'art. 2945 cod. civ., con la conseguenza che l'azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo determinano
l'interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio” (Cass. Civ. n. 1405/2011; Cass. Civ. n. 5369/2019; Cass.
Civ. n. 16408/2014; Cass. Civ. n. 18644/2003; Cass. Civ. n. 8136/2001).
Con specifico riferimento a tale aspetto, la recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di operatività delle cause di sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c., la norma di cui all'art. 1310, comma 2, c.c., che limita
l'effetto sospensivo al debitore solidale cui la causa si riferisce, è applicabile alle sole obbligazioni solidali connotate dall'eadem causa obligandi, perché la previsione, contenuta nella medesima disposizione, del regresso di chi ha dovuto pagare al creditore comune perché non beneficiario della causa di sospensione, è incompatibile con le obbligazioni solidali a interesse unisoggettivo, nelle quali il coobbligato risponde per un debito altrui, con la conseguenza che, in tal caso, la causa di sospensione del corso della prescrizione esistente nel rapporto fra creditore e obbligato "diretto" si estende anche al coobbligato che risponde verso il creditore per l'interesse di quell'altro” (Cass. Civ. n. 12928/2024).
Alla luce dei principi richiamati, va esclusa la prescrizione del credito azionato dalla convenuta.
Invero, nel caso di specie viene in rilievo un'obbligazione solidale ad interesse unisoggettivo, in quanto la garanzia prestata dall'attrice e da Parte_3
sono state rese in favore dell'unico debitore che è Parte_2
nell'interesse di quest'ultimo, sicché l'odierna attrice, come Parte_3
è tenuta per un debito altrui.
Ne consegue che, alla stregua dei principi sopra descritti, non opera l'art. 1310 comma 2 c.c., dovendosi, in ogni caso, ritenere che la disposizione in esame non opera in relazione alla sospensione della prescrizione prevista dall'art. 2945 comma 2 c.c.
Ciò chiarito, nel caso di specie la prescrizione del credito azionato è stato interrotto per effetto della costituzione della creditrice nel processo di opposizione avverso il decreto ingiuntivo e l'interruzione può presumersi avvenuta quantomeno nello stesso anno del 2007, in cui la causa è stata iscritta a ruolo.
La prescrizione è rimasta quindi sospesa, ai sensi dell'art. 2945 comma 2 c.c. per tutto il giudizio di opposizione, il quale si è concluso con la sentenza della
Corte d'Appello depositata il 03.12.2019.
Anche volendo ammettere che la prescrizione abbia iniziato a decorrere nuovamente dalla data di pubblicazione di tale sentenza, dato che il precetto opposto è stato notificato all'odierna attrice in data 01.07.2024 per stessa prospettazione di quest'ultima, dunque prima del decorso del termine di dieci anni a decorrere dal 03.12.2019, deve escludersi che sia maturata la prescrizione del credito per cui è causa.
Deve altresì ritenersi irrilevante quanto dedotto dall'attrice circa il fatto che la solidarietà si fonda su titoli differenti e nell'interesse del solo debitore, con conseguente esistenza di fideiussioni plurime e non di confideiussioni.
Invero, fermo restando che la solidarietà è sancita nel decreto ingiuntivo posto a fondamento del precetto, “l'obbligazione del fideiussore, pur avendo carattere accessorio e pur essendo subordinata all'inadempimento del debitore principale, è solidale con quella di quest'ultimo e non può essere considerata, quindi, nè sussidiaria nè eventuale. Ne consegue l'applicabilità della disposizione, prevista per le obbligazioni in solido, di cui all'art. 1310 cod. civ., per la quale l'atto interruttivo contro uno dei condebitori in solido determina l'interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti dei condebitori”
(cfr. Cass. Civ. n. 26042/2005) e che la diversità dei titoli di responsabilità non incide sull'applicazione dell'art. 1310 c.c. che dipende dalla mera sussistenza del vincolo solidale (cfr. Cass. Civ. n. 26711/2024; Cass. Civ. n. 16755/2024;
Cass. Civ. S.U. n. 13143/2022).
In definitiva, tenuto conto che la prescrizione si è interrotta con la costituzione della creditrice nel giudizio di opposizione nel 2007, che l'interruzione si estende a tutti i debitori solidali, dunque anche all'attrice, che la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 2945 comma 2 c.c. parimenti opera nei confronti di tutti i condebitori solidali, inclusa l'attrice, alla luce dei principi sopra richiamati, che la prescrizione ha iniziato a decorrere nuovamente almeno il 03.12.2019, che il precetto, atto idoneo a interrompere la prescrizione, è stato notificato il 01.07.2024, l'eccezione di prescrizione proposta dall'attrice è infondata e va respinta.
Ancora, l'attrice deduce che la fideiussione del 05.01.2001, posta a fondamento del ricorso monitorio, sarebbe nulla in quanto conforme al modello ABI del 2003.
Il motivo è inammissibile.
Con la censura in esame la parte attrice mette evidentemente in discussione la correttezza della decisione assunta dal Giudice del monitorio, contestando la validità del titolo negoziale che la ha posto a Controparte_3
fondamento del ricorso monitorio.
Pertanto, si tratta di contestazione, quella della nullità della fideiussione gravante sull'attrice, che questa avrebbe dovuto far valere ritualmente con l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, non potendo proporre contestazioni inerenti al merito del credito incorporato nel titolo esecutivo in sede di opposizione all'esecuzione.
Sul punto, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di opposizione all'esecuzione fondata su titolo giudiziale, “Il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza che costituisce il titolo medesimo”
(Cass. Civ. n. 24752/2008; Cass. Civ. n. 2259/1978; Cass. Civ. n. 1181/1980;
Cass. Civ. n. 3182/1982; Cass. Civ. n. 766/1988; Cass. Civ. n. 6278/1988;
Cass. Civ. n. 9061/1999; Cass. Civ. n. 906/1999; Cass. Civ. n. 17632/2002; Cass. Civ. n. 10504/2004; Cass. Civ. n. 26089/2005; Cass. Civ. n. 9912/2007;
Cass. Civ. n. 22402/2008; Cass. Civ. n. 9347/2009; Cass. Civ. n. 12911/2012;
Cass. Civ. n. 3677/2013; Cass. Civ. n. 3277/2015; Cass. Civ. n. 3712/2016;
Cass: Civ. S.U. n. 19889/2019; Cass. Civ. 3716/2020; Cass. Civ. n. 8220/2023;
Cass. Civ. n. 2785/2025).
Pertanto, nel caso di specie, non è possibile per l'attrice contestare la validità della fideiussione su cui si fonda il decreto ingiuntivo azionato, trattandosi di contestazione che la parte avrebbe dovuto far valere nel procedimento di formazione del titolo giudiziale, ossia con l'opposizione al decreto ingiuntivo.
La parte attrice, con la prima memoria integrativa, ha contestato l'esistenza della procura speciale in favore di posto che la procura CP_2
depositata dalla convenuta (all. A del fasc. convenuta) è in favore di Pt_4
e non di sicché il precetto è nullo e la costituzione in
[...] CP_2
giudizio della convenuta sarebbe nulla.
Il motivo è infondato.
Va osservato che il precetto opposto, come la comparsa di costituzione e risposta, richiama in favore di quale procuratrice di CP_2 [...]
l'atto del Notaio Rep. n. 10440 e Racc. n. Controparte_1 Persona_1
6320 del 13.04.2021, registrato il 14.04.2021.
La procura depositata dalla convenuta con l'allegato A non è effettivamente quella richiamata in precetto e in comparsa di costituzione.
Nondimeno, va rilevato che la parte convenuta, a fronte della contestazione attorea, ha prodotto la procura richiamata nel precetto con cui
[...]
ha conferito a i necessari poteri di riscossione dei CP_1 CP_2
crediti oggetto della cessione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Parte Seconda
n. 151 del 23.12.2017 (procura depositata il 31.01.2025).
Va osservato che “Il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'art. 125 cod. proc. civ., non costituisce "atto introduttivo di un giudizio" contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore "ad negotia".
Ne consegue che, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, tale rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata dell'atto” (Cass. Civ. n. 8213/2012), sicché l'eventuale difetto della stessa in capo a colui che ha emesso il precetto non solo non importa l'invalidità dell'atto, ma non preclude la successiva ratifica del titolare del diritto azionato (cfr. Cass. Civ. n. 9365/2000);
Ciò chiarito, deve ritenersi provata l'esistenza della procura che ha legittimato la all'emissione del precetto opposto e in base alla quale si è CP_2
costituita nel presente giudizio quale procuratrice di Controparte_1
Dunque, la doglianza attorea è infondata e va respinta.
La parte attrice, solo nelle conclusioni, e senza alcuna argomentazione a sostegno della domanda, “dichiarate radicalmente nulle, ove nel proseguo del procedimento, a seconda del contenuto delle deduzioni di controparte, si manifesti un interesse dell'attrice in tal senso, le clausole vessatorie del contratto di fidejussione, come dalla giurisprudenza citata nella narrativa di questo atto di citazione, nonché dichiarato nullo il contratto ove risulti violato l'art. 106 TUB”, chiede l'invalidazione del precetto.
Analogamente, in sede di precisazione delle conclusioni, l'attrice, chiesta la nullità del contratto di fideiussione, al punto c) chiede “dichiarare nullo il contratto ove risulti violato l'art. 106 TUB”.
Dunque, dal tenore delle conclusioni di parte attrice, risulta che la nullità per violazione dell'art. 106 TUB venga predicata del contratto di fideiussione.
Ciò posto, la domanda attorea appare radicalmente generica, in quanto priva di qualsiasi allegazione a sostegno della richiesta, né ha precisato la parte attrice la ragione per cui dovrebbe sussistere la violazione dell'art. 106 TUB in relazione al negozio unilaterale con il quale la stessa si è costituita fideiussore omnibus di in favore di Parte_2 Controparte_3
considerando peraltro che la domanda è svolta in forma dubitativa, ossia rimettendo al giudicante la ricerca di eventuali violazioni dell'art. 106 TUB
(“ove risulti violato l'art. 106 TUB”), confermandosi la genericità della doglianza, che va dunque respinta.
Infine, l'attrice rileva che l'importo richiesto con il precetto opposto è maggiore di 5.000,00 euro rispetto al credito affermato dal decreto ingiuntivo azionato, importo che non è dovuto.
La contestazione appare fondata.
Invero, il decreto ingiuntivo pone a carico dell'attrice l'obbligo di pagare alla creditrice l'importo di 51.645,68 euro, mentre il precetto intima all'attrice il pagamento dell'importo di 56.645,88 euro, quale credito liquidato nel decreto.
Va rilevato che la parte convenuta, con la comparsa conclusionale, ha ammesso che l'importo precettato è stato per errore materiale indicato in quello di 56.645,88 euro, anziché in quello di 51.645,68 euro, come riportato nel decreto ingiuntivo.
Accertata l'erroneità dell'importo oggetto del precetto, va dichiarata la nullità dello stesso limitatamente all'importo di 5.000,02 euro, restando valido ed efficace lo stesso per l'importo di 51.645,68 euro.
Invero, va evidenziato che “L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (Cass. Civ. n. 27032/2014).
Pertanto, va dichiarata la nullità parziale del precetto limitatamente all'importo di 5.000,02 euro, restando valido ed efficace lo stesso per l'importo di
51.645,68 euro. Gli altri motivi di opposizione sono respinti.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti e del valore della controversia, da desumersi dal valore del credito contestato (art. 17 c.p.c.).
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1190/2024 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) dichiara la nullità del precetto opposto limitatamente all'importo di 5.000,02 euro, restando valido ed efficace lo stesso per l'importo di 51.645,68 euro;
2) respinge le altre domande di parte attrice;
3) condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali in favore della parte convenuta che si liquidano nella somma di 9.500,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti.
Grosseto, 30.05.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia