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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/01/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
13 SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il TRIBUNALE di Napoli, in composizione monocratica in persona del G.O.P. Dott.ssa Antonietta De Simone, sciogliendo la riserva assunta in data 13 gennaio 2025 ha emesso SENTENZA ex Art.281 c.p.c. undecies procedimento civile trattato con rito Cartabia iscritto al avente ad C.F._1 oggetto: stato di cittadinanza italiana
TRA
, nata il [...]; nato Parte_1 Parte_2 il 17 dicembre 1992 a Taboao da Serra/SP. Rappresentati e difesi dall'avv. dall'avv. Gabriela Rotunno Val de Sousa, C.F. , Advogada stabilita C.F._2 iscritta al Foro di Palermo giusta procura in atti
RICORRENTI
in persona del Ministro in carica dom. ex lege presso Controparte_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Resistente contum.
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
Interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente depositato parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il , per ottenere idoneo provvedimento per il Controparte_1 riconoscimento della cittadinanza italiana e, per l'effetto, ordinare all'ufficiale di stato Civile del Comune di appartenenza, l'annotazione e la trascrizione nei registri dello Stato civile dell'avo; per sentir accertare che sono cittadini italiani iure sanguinis sin dalla nascita.
In particolare riferiscono che:
“… discendenza, in linea diretta, dal sig. , cittadino Persona_1 italiano emigrato in Brasile, dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana…16.07.1888 nasceva a San Marcellino (CE) il sig. Persona_1
dal padre e la madre , come
[...] Persona_2 Persona_3 comprovato dal “Estratto per Riassunto dei Registri degli Atti di Nascita”, rilasciato in data 07.09.2023 dal Comune di San Marcellino...”.
Alla luce di quanto detto, il presente atto non risulta privo del necessario interesse ad agire innanzi all'On.le Giudicante adito e dunque non risulta privo di una delle stesse condizioni dell'azione: laddove, infatti, correttamente si intenda per interesse ad agire
“l'interesse al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio che può ottenersi solo con l'intervento del giudice”, è di palmare evidenza che, nel caso di specie, solo il giudice può porre rimedio ad una situazione di impraticabilità di fatto del diritto soggettivo azionato, quello alla cittadinanza italiana, affermando direttamente lo stato di cittadino italiano dell'interessato ricorrente. Ciò posto e rilevato che dall' albero genealogico viene confermata la discendenza come narrata in ricorso, e confermata dai certificati apostillati, ne consegue in punto di diritto quanto di seguito.
Parte ricorrente ha esercitato il diritto al cd. riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ex art.1 legge n.91/1992: ha provato il suddetto diritto ad ottenere, per via amministrativa, il riconoscimento dello status civitatis italiano per avere i medesimi provato il possesso ininterrotto dello status civitatis italiano quali discendenti IN LINEA di cittadino italiano per nascita (status Pt_3 sussistente ex art.1 legge 555/1912 per l'avo originario ed ex art. 1 co. 1 lett. A, legge n.91/92). Il ricorso ha riportato tutta la sequenza genealogica dal capostipite fino agli attuali ricorrenti, documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche — ove straniere — tradotte e munite di apostille. I ricorrenti hanno precisato che il loro antenato non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, manifestando la volontà di non naturalizzarsi come cittadino brasiliano, restando legato alle sue radici, come da certificato negativo di naturalizzazione allegato al ricorso. Le parti resistenti non si sono costituite in giudizio e si è proceduto in contumacia. Il PM non ha espresso parere. Il non si è costituito e si dichiara contumace. CP_1
In rito, deve precisarsi che la controversia rientra nella competenza delle Sezioni Specializzate Immigrazione istituite con D.L. 13/2017 convertito in L. 46/2017 in vigore dal 18.8.2017; a norma dell'art. 3 comma 2 “il Tribunale giudica in composizione monocratica”. L'art. 19 bis D.Lgs. 150/2011 – norma aggiunta dal decreto cd. Minniti - “ le controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione”. Non è di ostacolo a tale percorso il fatto che l'atto introduttivo sia eventualmente denominato “citazione”, diversamente da quanto previsto per il rito sommario de quo, dal momento che esso è, in sostanza un ricorso, regolarmente depositato , all'esito del quale il giudice ha fissato con decreto l'udienza di comparizione ed assegnato il termine per la notifica ai contraddittori, adempimento che è stato osservato. Il Comune è carente di legittimazione passiva, stante il fatto che tale legittimazione in tali fattispecie, appartiene unicamente al , in persona del Controparte_1
Ministro in carica, quale articolazione centrale del soggetto, il Sindaco del Comune in cui il richiedente risiede, che esercita su delega ministeriale la funzione di Ufficiale di Governo competente per la tenuta dei registri di stato civile e popolazione ai sensi dell'art. 54 comma 3 D.Lgs. 267/2000. La delega in parola comporta l'immediata riferibilità allo Stato, e per esso al , degli atti concernenti la Controparte_1 cittadinanza italiana, senza che influisca su tale principio il fatto che all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza la Legge assegni i compiti, di natura strumentale, di cui all'art. 23 commi 1 e 2 Legge n. 91/94. Nel merito la domanda proposta è fondata. A norma dell'art. 4 del Codice Civile del
1865: «è cittadino il figlio di padre italiano». Parimenti, ai sensi dell'art. 1 della L. 555/1912: «è cittadino per nascita, il figlio di padre cittadino». La legge n. 555/1912, pertanto, sebbene confermasse il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio di cittadino a prescindere dal luogo di nascita, all'art. 7 intese garantire ai figli di cittadini italiani emigrati all'estero il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza. L'art. 7 della L. 555/1912 consentiva, infatti, al figlio di cittadino italiano - nato in [...] estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli (come nella fattispecie in esame) - di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, riconoscendo, quindi, all'interessato, la rilevante facoltà di rinunciarvi al raggiungimento della maggiore età, se residente all'estero. Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti
Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati. Di conseguenza, anche i discendenti hanno acquisito sin dalla nascita la cittadinanza italiana, in quanto discendenti di cittadini italiani. Giova a tal punto ricordare come anche il Tribunale di Roma ha autorevolmente evidenziato che «il mutamento di cittadinanza del genitore durante la minore età della prole non ha avuto rilievo ai fini del mantenimento della titolarità dello status civitatis italiano, ove i figli siano investititi “iure soli” del possesso di una cittadinanza straniera» in quanto «il regime di perdita della cittadinanza italiana di cui all'art. 12 Legge n. 555/1912 non si estende a coloro i quali siano destinatari della disciplina dell'art. 7 della medesima legge ossia a coloro che, nati all'estero da genitore italiano o divenuto tale durante la minore età, siano considerati dallo stato di nascita propri cittadini “ab origine” per nascita nel territorio dello Stato secondo il principio dello ius soli …di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore durante la minore età del figlio l'avesse perduta» precisando, inoltre, che «…non appare, pertanto, applicabile al figlio minore nato all'estero da cittadino italiano il sopracitato art. 12, disciplinante il diverso caso in cui il figlio di chi avesse perduto la cittadinanza, per effetto della scelta del genitore, avesse anche egli acquisito la cittadinanza di uno stato straniero in quanto ipotesi diversa da quella in cui la cittadinanza straniera già appartenesse al figlio iure soli». E' dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
, parte ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a chiedere il rilascio Controparte_1 del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario: i ricorrenti hanno puntualmente adempiuto all'onere che incombe loro dalla legge. I ricorrenti hanno tentato di avviare, la procedura amministrativa presso il Consolato d'Italia di San Paolo, ufficio territorialmente competente in base al luogo di residenza. Hanno tentato di collegarsi al sito del Consolato Generale d'Italia di San Paolo - il Consolato competente per il luogo di residenza - attraverso il sistema della piattaforma Prenot@mi, il nuovo portale ministeriale creato per la gestione digitalizzata degli appuntamenti per i servizi consolari, tuttavia, il servizio di ricezione risulta essere sospeso. Riferiscono nel corpo del ricorso che: “nonostante non sussistesse in capo ai ricorrenti alcun obbligo, i Sig.ri e hanno tentato di fissare un Parte_1 Parte_2 appuntamento presso il Consolato, senza ottenere alcun risultato (all.14). Come noto i tempi di attesa per il riconoscimento della cittadinanza italiana possono essere anche di dieci anni. Tale tempistica è, evidentemente, in forte contrasto con tutte le disposizioni che disciplinano i termini dei procedimenti amministrativi…”. L'abnorme numero di domande presentate ha causato un blocco della piattaforma e secondo la nuova modalità stabilita dallo stesso Consolato, hanno trasmesso al in San Paolo i moduli di richiesta di appuntamento il Parte_4 quale, ricevute le richieste, non ha fornito alcuna risposta, tramite e-mail, così come previsto dalle mutate esigenze del Consolato, ha notificato al Parte_5
a San Paolo, il “modulo di richiesta di appuntamento per il riconoscimento
[...] della cittadinanza italiana": i ricorrenti si devono registrare sulla piattaforma online e concorrere per i posti disponibili con gli altri utenti, si badi bene, al solo fine di presentare la domanda. Detto modus procedendi, noto come sistema della "lotteria delle cittadinanze" o "cittadinanza a numero chiuso" rende, di fatto, impossibile sapere quando e quanti posti vengono messi a disposizione. Ciò posto sembra opportuno segnalare come anche l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma in data 19 settembre 2021, in persona del Giudice, dott.ssa Adele Pezone, e la conforme ordinanza resa dal Tribunale di Roma in persona del Giudice, dott.ssa
Doriana Marra, in data 17 gennaio 2021 (ancora conforme ex multibus Trib. Roma ordinanza del 23 aprile 2020) ritenga che l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comporta una lesione dell'interesse stesso ed equivale ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando così l'interesse dei soggetti a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Per effetto di quanto esposto in fatto e diritto questo giudicante ritiene che la domanda merita accoglimento Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione. Si ordina all'ufficiale dello stato civile di provvedere agli adempimenti conseguenti all'attribuzione di tale status civitatis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del GOP così dispone:
dichiara cittadini italiani i ricorrenti come sopra generalizzati in quanto discendenti da cittadino italiano che ha validamente loro trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana;
- per l'effetto ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara gli stessi sono cittadini italiani fin dalla nascita in quanto discendenti da
, dal padre e la madre Persona_1 Persona_2 Persona_3 di San Marcellino, cittadino italiano, come comprovato dall'Estratto per
[...]
Riassunto dai Registro degli atti di Nascita rilasciato dal Comune in atti esibito che gli ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
- ordina, per l'effetto, il e l'Ufficiale di Stato Civile Controparte_1 competente di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile.
- Spese compensate. Così deciso in Napoli in data 30 gennaio 2025
Il Gop
Dott.ssa Antonietta De Simone
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
13 SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il TRIBUNALE di Napoli, in composizione monocratica in persona del G.O.P. Dott.ssa Antonietta De Simone, sciogliendo la riserva assunta in data 13 gennaio 2025 ha emesso SENTENZA ex Art.281 c.p.c. undecies procedimento civile trattato con rito Cartabia iscritto al avente ad C.F._1 oggetto: stato di cittadinanza italiana
TRA
, nata il [...]; nato Parte_1 Parte_2 il 17 dicembre 1992 a Taboao da Serra/SP. Rappresentati e difesi dall'avv. dall'avv. Gabriela Rotunno Val de Sousa, C.F. , Advogada stabilita C.F._2 iscritta al Foro di Palermo giusta procura in atti
RICORRENTI
in persona del Ministro in carica dom. ex lege presso Controparte_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Resistente contum.
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
Interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente depositato parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il , per ottenere idoneo provvedimento per il Controparte_1 riconoscimento della cittadinanza italiana e, per l'effetto, ordinare all'ufficiale di stato Civile del Comune di appartenenza, l'annotazione e la trascrizione nei registri dello Stato civile dell'avo; per sentir accertare che sono cittadini italiani iure sanguinis sin dalla nascita.
In particolare riferiscono che:
“… discendenza, in linea diretta, dal sig. , cittadino Persona_1 italiano emigrato in Brasile, dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana…16.07.1888 nasceva a San Marcellino (CE) il sig. Persona_1
dal padre e la madre , come
[...] Persona_2 Persona_3 comprovato dal “Estratto per Riassunto dei Registri degli Atti di Nascita”, rilasciato in data 07.09.2023 dal Comune di San Marcellino...”.
Alla luce di quanto detto, il presente atto non risulta privo del necessario interesse ad agire innanzi all'On.le Giudicante adito e dunque non risulta privo di una delle stesse condizioni dell'azione: laddove, infatti, correttamente si intenda per interesse ad agire
“l'interesse al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio che può ottenersi solo con l'intervento del giudice”, è di palmare evidenza che, nel caso di specie, solo il giudice può porre rimedio ad una situazione di impraticabilità di fatto del diritto soggettivo azionato, quello alla cittadinanza italiana, affermando direttamente lo stato di cittadino italiano dell'interessato ricorrente. Ciò posto e rilevato che dall' albero genealogico viene confermata la discendenza come narrata in ricorso, e confermata dai certificati apostillati, ne consegue in punto di diritto quanto di seguito.
Parte ricorrente ha esercitato il diritto al cd. riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ex art.1 legge n.91/1992: ha provato il suddetto diritto ad ottenere, per via amministrativa, il riconoscimento dello status civitatis italiano per avere i medesimi provato il possesso ininterrotto dello status civitatis italiano quali discendenti IN LINEA di cittadino italiano per nascita (status Pt_3 sussistente ex art.1 legge 555/1912 per l'avo originario ed ex art. 1 co. 1 lett. A, legge n.91/92). Il ricorso ha riportato tutta la sequenza genealogica dal capostipite fino agli attuali ricorrenti, documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche — ove straniere — tradotte e munite di apostille. I ricorrenti hanno precisato che il loro antenato non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, manifestando la volontà di non naturalizzarsi come cittadino brasiliano, restando legato alle sue radici, come da certificato negativo di naturalizzazione allegato al ricorso. Le parti resistenti non si sono costituite in giudizio e si è proceduto in contumacia. Il PM non ha espresso parere. Il non si è costituito e si dichiara contumace. CP_1
In rito, deve precisarsi che la controversia rientra nella competenza delle Sezioni Specializzate Immigrazione istituite con D.L. 13/2017 convertito in L. 46/2017 in vigore dal 18.8.2017; a norma dell'art. 3 comma 2 “il Tribunale giudica in composizione monocratica”. L'art. 19 bis D.Lgs. 150/2011 – norma aggiunta dal decreto cd. Minniti - “ le controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione”. Non è di ostacolo a tale percorso il fatto che l'atto introduttivo sia eventualmente denominato “citazione”, diversamente da quanto previsto per il rito sommario de quo, dal momento che esso è, in sostanza un ricorso, regolarmente depositato , all'esito del quale il giudice ha fissato con decreto l'udienza di comparizione ed assegnato il termine per la notifica ai contraddittori, adempimento che è stato osservato. Il Comune è carente di legittimazione passiva, stante il fatto che tale legittimazione in tali fattispecie, appartiene unicamente al , in persona del Controparte_1
Ministro in carica, quale articolazione centrale del soggetto, il Sindaco del Comune in cui il richiedente risiede, che esercita su delega ministeriale la funzione di Ufficiale di Governo competente per la tenuta dei registri di stato civile e popolazione ai sensi dell'art. 54 comma 3 D.Lgs. 267/2000. La delega in parola comporta l'immediata riferibilità allo Stato, e per esso al , degli atti concernenti la Controparte_1 cittadinanza italiana, senza che influisca su tale principio il fatto che all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza la Legge assegni i compiti, di natura strumentale, di cui all'art. 23 commi 1 e 2 Legge n. 91/94. Nel merito la domanda proposta è fondata. A norma dell'art. 4 del Codice Civile del
1865: «è cittadino il figlio di padre italiano». Parimenti, ai sensi dell'art. 1 della L. 555/1912: «è cittadino per nascita, il figlio di padre cittadino». La legge n. 555/1912, pertanto, sebbene confermasse il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio di cittadino a prescindere dal luogo di nascita, all'art. 7 intese garantire ai figli di cittadini italiani emigrati all'estero il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza. L'art. 7 della L. 555/1912 consentiva, infatti, al figlio di cittadino italiano - nato in [...] estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli (come nella fattispecie in esame) - di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, riconoscendo, quindi, all'interessato, la rilevante facoltà di rinunciarvi al raggiungimento della maggiore età, se residente all'estero. Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti
Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati. Di conseguenza, anche i discendenti hanno acquisito sin dalla nascita la cittadinanza italiana, in quanto discendenti di cittadini italiani. Giova a tal punto ricordare come anche il Tribunale di Roma ha autorevolmente evidenziato che «il mutamento di cittadinanza del genitore durante la minore età della prole non ha avuto rilievo ai fini del mantenimento della titolarità dello status civitatis italiano, ove i figli siano investititi “iure soli” del possesso di una cittadinanza straniera» in quanto «il regime di perdita della cittadinanza italiana di cui all'art. 12 Legge n. 555/1912 non si estende a coloro i quali siano destinatari della disciplina dell'art. 7 della medesima legge ossia a coloro che, nati all'estero da genitore italiano o divenuto tale durante la minore età, siano considerati dallo stato di nascita propri cittadini “ab origine” per nascita nel territorio dello Stato secondo il principio dello ius soli …di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore durante la minore età del figlio l'avesse perduta» precisando, inoltre, che «…non appare, pertanto, applicabile al figlio minore nato all'estero da cittadino italiano il sopracitato art. 12, disciplinante il diverso caso in cui il figlio di chi avesse perduto la cittadinanza, per effetto della scelta del genitore, avesse anche egli acquisito la cittadinanza di uno stato straniero in quanto ipotesi diversa da quella in cui la cittadinanza straniera già appartenesse al figlio iure soli». E' dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
, parte ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a chiedere il rilascio Controparte_1 del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario: i ricorrenti hanno puntualmente adempiuto all'onere che incombe loro dalla legge. I ricorrenti hanno tentato di avviare, la procedura amministrativa presso il Consolato d'Italia di San Paolo, ufficio territorialmente competente in base al luogo di residenza. Hanno tentato di collegarsi al sito del Consolato Generale d'Italia di San Paolo - il Consolato competente per il luogo di residenza - attraverso il sistema della piattaforma Prenot@mi, il nuovo portale ministeriale creato per la gestione digitalizzata degli appuntamenti per i servizi consolari, tuttavia, il servizio di ricezione risulta essere sospeso. Riferiscono nel corpo del ricorso che: “nonostante non sussistesse in capo ai ricorrenti alcun obbligo, i Sig.ri e hanno tentato di fissare un Parte_1 Parte_2 appuntamento presso il Consolato, senza ottenere alcun risultato (all.14). Come noto i tempi di attesa per il riconoscimento della cittadinanza italiana possono essere anche di dieci anni. Tale tempistica è, evidentemente, in forte contrasto con tutte le disposizioni che disciplinano i termini dei procedimenti amministrativi…”. L'abnorme numero di domande presentate ha causato un blocco della piattaforma e secondo la nuova modalità stabilita dallo stesso Consolato, hanno trasmesso al in San Paolo i moduli di richiesta di appuntamento il Parte_4 quale, ricevute le richieste, non ha fornito alcuna risposta, tramite e-mail, così come previsto dalle mutate esigenze del Consolato, ha notificato al Parte_5
a San Paolo, il “modulo di richiesta di appuntamento per il riconoscimento
[...] della cittadinanza italiana": i ricorrenti si devono registrare sulla piattaforma online e concorrere per i posti disponibili con gli altri utenti, si badi bene, al solo fine di presentare la domanda. Detto modus procedendi, noto come sistema della "lotteria delle cittadinanze" o "cittadinanza a numero chiuso" rende, di fatto, impossibile sapere quando e quanti posti vengono messi a disposizione. Ciò posto sembra opportuno segnalare come anche l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma in data 19 settembre 2021, in persona del Giudice, dott.ssa Adele Pezone, e la conforme ordinanza resa dal Tribunale di Roma in persona del Giudice, dott.ssa
Doriana Marra, in data 17 gennaio 2021 (ancora conforme ex multibus Trib. Roma ordinanza del 23 aprile 2020) ritenga che l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comporta una lesione dell'interesse stesso ed equivale ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando così l'interesse dei soggetti a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Per effetto di quanto esposto in fatto e diritto questo giudicante ritiene che la domanda merita accoglimento Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione. Si ordina all'ufficiale dello stato civile di provvedere agli adempimenti conseguenti all'attribuzione di tale status civitatis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del GOP così dispone:
dichiara cittadini italiani i ricorrenti come sopra generalizzati in quanto discendenti da cittadino italiano che ha validamente loro trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana;
- per l'effetto ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara gli stessi sono cittadini italiani fin dalla nascita in quanto discendenti da
, dal padre e la madre Persona_1 Persona_2 Persona_3 di San Marcellino, cittadino italiano, come comprovato dall'Estratto per
[...]
Riassunto dai Registro degli atti di Nascita rilasciato dal Comune in atti esibito che gli ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
- ordina, per l'effetto, il e l'Ufficiale di Stato Civile Controparte_1 competente di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile.
- Spese compensate. Così deciso in Napoli in data 30 gennaio 2025
Il Gop
Dott.ssa Antonietta De Simone