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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 06/10/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 8238/2025 V.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 8238/2025 V.G. da con l'avv. SCARSO LUCA Parte_1 ricorrente e
, con l'avv. SCARSO LUCA Controparte_1
ricorrente e con l'intervento del P.M. oggetto: scioglimento del matrimonio
Con ricorso depositato il 06.08.2025 le parti chiedevano congiuntamente al
Tribunale di dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio, ordinando al competente
Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle trascrizioni dovute, e con ogni conseguente effetto di legge, alle seguenti condizioni, ribadite nelle note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 16.09.2025:
1. RESIDENZA DEI RICORRENTI 2
I ricorrenti saranno liberi di fissare ove crederanno la loro residenza, con i soli obblighi di vicendevole rispetto e di reciproca comunicazione di eventuali variazioni della residenza e del domicilio in considerazione della presenza del figlio minore.
2. AFFIDAMENTO DEL FIGLIO IN
Disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore Persona_1
con domicilio e collocazione abituale presso la madre e con obbligo dei genitori di
[...] assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
3. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
Assegnare la casa coniugale sita in Albignasego (PD), Vicolo Pietro Veronesi n. 4, in proprietà della signora , con ogni arredo e corredo ivi esistente, alla stessa signora Controparte_1
affinché continui a risiedervi e abitarvi con il figlio minore con facoltà CP_1 Persona_1 per il signor di prelevare i propri beni e gli effetti personali ancora presenti. Parte_1
4. IT RE
A decorrere da quando il signor avrà reperito una sistemazione abitativa idonea Parte_1 anche ad ospitare il figlio minore, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore durante la settimana quando vorrà, previo avviso alla signora , nonché, in ogni caso, il martedì CP_1
e il giovedì dalle ore 17:00 fino alle ore 21:00 e il fine settimana, alternandosi con la madre, dal venerdì alle ore 18.00 alla domenica sera alle ore 21.00.
Durante le vacanze estive (dal termine alla ripresa delle lezioni scolastiche) il padre terrà con sé il figlio per due settimane consecutive nel mese di agosto, in periodo da Persona_1 concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
Il padre inoltre terrà con sé per metà delle vacanze natalizie, alternando con la Persona_1 madre di anno in anno la vigilia e il giorno di Natale;
il 31 dicembre e il Capodanno;
la vigilia e il giorno dell'Epifania. Per le prime Festività successive al deposito del ricorso il padre terrà con sé la vigilia di Natale e il giorno dell'Epifania. CP_2
Il padre terrà con sé per metà delle vacanze pasquali durante le quali il figlio Persona_1 trascorrerà ad anni alterni con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello di Pasquetta.
5. CONTRIBUTO NEL MANTENIMENTO DEL FIGLIO IN 3
Il Signor a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Parte_1
minorenne non economicamente autosufficiente, si impegna a corrispondere Persona_1 alla sig.ra la somma mensile di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) Controparte_1 mediante bonifico continuativo sul c/c intestato alla sig.ra entro il giorno 5 Controparte_1 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni dell'indice ISTAT a decorrere dal mese di agosto 2026.
6. SPESE STRAORDINARIE PER IL FIGLIO IN
Le spese straordinarie per il figlio minore come individuate e disciplinate nel Persona_1
“Protocollo d'Intesa” del Tribunale di Padova del 17/01/2017, anche per ciò che concerne la distinzione tra quelle che richiedono il preventivo accordo e quelle che, invece, ne prescindono
(Protocollo di cui i ricorrenti dichiarano di avere piena conoscenza avendone preso visione) ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, saranno ripartite tra i genitori con una quota del 70% a carico del signor e del 30% a carico della signora . Tali spese Parte_1 CP_1 straordinarie saranno corrisposte dal padre alla madre con la medesima modalità del contributo entro il mese successivo a quello in cui saranno sostenute e contestualmente documentate.
7. ASSEGNO DI DIVORZIO A FAVORE DELLA MOGLIE
Il Signor , tenuto conto della disparità di condizioni economiche dei Parte_1 coniugi e del contributo personale ed economico fornito dalla sig.ra alla Controparte_1 conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascun coniuge, si impegna a corrispondere alla stessa, a titolo di assegno divorzile, a far data dal rilascio della casa coniugale la somma mensile di € 200,00 (duecento/00)mediante bonifico continuativo sul c/c intestato alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi Controparte_1 annualmente secondo le variazioni dell'indice ISTAT a decorrere dal mese di agosto 2026.
8. ASSEGNO UNICO
Il diritto a percepire l'assegno unico per il figlio spetterà alla madre se ne avrà diritto in presenza delle condizioni di legge.
9. DETRAZIONI FISCALI
Le detrazioni fiscali per il figlio minore a carico saranno usufruite dal signor Parte_1
, se e nella misura in cui ne avrà diritto in presenza delle condizioni di legge.
[...]
10. DIVISIONE BENI COMUNI 4
I coniugi si danno reciprocamente atto di aver già definito le reciproche ragioni di dare/avere in relazione ai beni mobili di proprietà comune, senza aver altro reciprocamente a pretendere.
11. SPESE E COMPENSI DEL PROCEDIMENTO
Compensi e spese del presente procedimento interamente compensati tra le parti.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile in Vittoria (RG) in data 29.09.1995, atto presente nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 17, Parte I, anno 1995, optando per il regime della separazione dei beni.
Dall'unione dei sigg. e sono nati due figli: Parte_1 CP_1 Persona_2
il 03.01.1997 in Vittoria (RG), maggiorenne ed economicamente
[...] autosufficiente, e il 24.08.2010 in Dolo (VE), minorenne. Persona_1
Successivamente, cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, i sig.ri e consensualmente adivano Parte_1 CP_1
l'intestato Tribunale al fine di sentir pronunciare la loro separazione personale che veniva omologata con Sentenza n. 77/2025 del 21.01.2025, pubblicata il 23.01.2025, alle condizioni indicate in ricorso e ribadite nelle note scritte del 10.01.2025.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n.
2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza cartolare di prima comparizione dei coniugi, con note depositate il 10.01.2025.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della prole minore: pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Nulla sulle spese, stante l'accordo e avendo le parti il medesimo difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide: 5
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e , il 29.09.1995 nel Comune di Vittoria (RG),
[...] Controparte_1 trascritto nei registri del suddetto Comune al n. 17, Parte I, anno 1995;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la sentenza nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni di cui al ricorso congiunto sopra riportate;
4) Nulla sulle spese.
Padova, 30.09.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 8238/2025 V.G. da con l'avv. SCARSO LUCA Parte_1 ricorrente e
, con l'avv. SCARSO LUCA Controparte_1
ricorrente e con l'intervento del P.M. oggetto: scioglimento del matrimonio
Con ricorso depositato il 06.08.2025 le parti chiedevano congiuntamente al
Tribunale di dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio, ordinando al competente
Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle trascrizioni dovute, e con ogni conseguente effetto di legge, alle seguenti condizioni, ribadite nelle note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 16.09.2025:
1. RESIDENZA DEI RICORRENTI 2
I ricorrenti saranno liberi di fissare ove crederanno la loro residenza, con i soli obblighi di vicendevole rispetto e di reciproca comunicazione di eventuali variazioni della residenza e del domicilio in considerazione della presenza del figlio minore.
2. AFFIDAMENTO DEL FIGLIO IN
Disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore Persona_1
con domicilio e collocazione abituale presso la madre e con obbligo dei genitori di
[...] assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
3. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
Assegnare la casa coniugale sita in Albignasego (PD), Vicolo Pietro Veronesi n. 4, in proprietà della signora , con ogni arredo e corredo ivi esistente, alla stessa signora Controparte_1
affinché continui a risiedervi e abitarvi con il figlio minore con facoltà CP_1 Persona_1 per il signor di prelevare i propri beni e gli effetti personali ancora presenti. Parte_1
4. IT RE
A decorrere da quando il signor avrà reperito una sistemazione abitativa idonea Parte_1 anche ad ospitare il figlio minore, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore durante la settimana quando vorrà, previo avviso alla signora , nonché, in ogni caso, il martedì CP_1
e il giovedì dalle ore 17:00 fino alle ore 21:00 e il fine settimana, alternandosi con la madre, dal venerdì alle ore 18.00 alla domenica sera alle ore 21.00.
Durante le vacanze estive (dal termine alla ripresa delle lezioni scolastiche) il padre terrà con sé il figlio per due settimane consecutive nel mese di agosto, in periodo da Persona_1 concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
Il padre inoltre terrà con sé per metà delle vacanze natalizie, alternando con la Persona_1 madre di anno in anno la vigilia e il giorno di Natale;
il 31 dicembre e il Capodanno;
la vigilia e il giorno dell'Epifania. Per le prime Festività successive al deposito del ricorso il padre terrà con sé la vigilia di Natale e il giorno dell'Epifania. CP_2
Il padre terrà con sé per metà delle vacanze pasquali durante le quali il figlio Persona_1 trascorrerà ad anni alterni con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello di Pasquetta.
5. CONTRIBUTO NEL MANTENIMENTO DEL FIGLIO IN 3
Il Signor a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Parte_1
minorenne non economicamente autosufficiente, si impegna a corrispondere Persona_1 alla sig.ra la somma mensile di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) Controparte_1 mediante bonifico continuativo sul c/c intestato alla sig.ra entro il giorno 5 Controparte_1 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni dell'indice ISTAT a decorrere dal mese di agosto 2026.
6. SPESE STRAORDINARIE PER IL FIGLIO IN
Le spese straordinarie per il figlio minore come individuate e disciplinate nel Persona_1
“Protocollo d'Intesa” del Tribunale di Padova del 17/01/2017, anche per ciò che concerne la distinzione tra quelle che richiedono il preventivo accordo e quelle che, invece, ne prescindono
(Protocollo di cui i ricorrenti dichiarano di avere piena conoscenza avendone preso visione) ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, saranno ripartite tra i genitori con una quota del 70% a carico del signor e del 30% a carico della signora . Tali spese Parte_1 CP_1 straordinarie saranno corrisposte dal padre alla madre con la medesima modalità del contributo entro il mese successivo a quello in cui saranno sostenute e contestualmente documentate.
7. ASSEGNO DI DIVORZIO A FAVORE DELLA MOGLIE
Il Signor , tenuto conto della disparità di condizioni economiche dei Parte_1 coniugi e del contributo personale ed economico fornito dalla sig.ra alla Controparte_1 conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascun coniuge, si impegna a corrispondere alla stessa, a titolo di assegno divorzile, a far data dal rilascio della casa coniugale la somma mensile di € 200,00 (duecento/00)mediante bonifico continuativo sul c/c intestato alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi Controparte_1 annualmente secondo le variazioni dell'indice ISTAT a decorrere dal mese di agosto 2026.
8. ASSEGNO UNICO
Il diritto a percepire l'assegno unico per il figlio spetterà alla madre se ne avrà diritto in presenza delle condizioni di legge.
9. DETRAZIONI FISCALI
Le detrazioni fiscali per il figlio minore a carico saranno usufruite dal signor Parte_1
, se e nella misura in cui ne avrà diritto in presenza delle condizioni di legge.
[...]
10. DIVISIONE BENI COMUNI 4
I coniugi si danno reciprocamente atto di aver già definito le reciproche ragioni di dare/avere in relazione ai beni mobili di proprietà comune, senza aver altro reciprocamente a pretendere.
11. SPESE E COMPENSI DEL PROCEDIMENTO
Compensi e spese del presente procedimento interamente compensati tra le parti.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile in Vittoria (RG) in data 29.09.1995, atto presente nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 17, Parte I, anno 1995, optando per il regime della separazione dei beni.
Dall'unione dei sigg. e sono nati due figli: Parte_1 CP_1 Persona_2
il 03.01.1997 in Vittoria (RG), maggiorenne ed economicamente
[...] autosufficiente, e il 24.08.2010 in Dolo (VE), minorenne. Persona_1
Successivamente, cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, i sig.ri e consensualmente adivano Parte_1 CP_1
l'intestato Tribunale al fine di sentir pronunciare la loro separazione personale che veniva omologata con Sentenza n. 77/2025 del 21.01.2025, pubblicata il 23.01.2025, alle condizioni indicate in ricorso e ribadite nelle note scritte del 10.01.2025.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n.
2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza cartolare di prima comparizione dei coniugi, con note depositate il 10.01.2025.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della prole minore: pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Nulla sulle spese, stante l'accordo e avendo le parti il medesimo difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide: 5
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e , il 29.09.1995 nel Comune di Vittoria (RG),
[...] Controparte_1 trascritto nei registri del suddetto Comune al n. 17, Parte I, anno 1995;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la sentenza nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni di cui al ricorso congiunto sopra riportate;
4) Nulla sulle spese.
Padova, 30.09.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato