Sentenza 11 dicembre 2002
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- 1. Espropriazione forzata presso terzi di credito già azionato in sede esecutiva dal pignorato in qualità di creditoreAccesso limitatoBeniamino Mangiola · https://www.altalex.com/ · 20 novembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/12/2002, n. 17632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17632 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2002 |
Testo completo
1 7632/ 02 REPUBBLIC ITALIANA LA CORTE SU REMA DI CASSAZIONE Oggetto Opposizione SEZIONE TERZA CIVILE all'esecuzione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21927/99 Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente 639/00 Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Cron. 41483 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Rep. 4705 MANZO Rel. Consigliere Ud. 11/10/02 Dott. Gianfranco ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SS BE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO NATOLI, che lo difende unitamente agli avvocati PAOLO BRIDA, SALVATORE GRECO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
STUDIO SFERA SRL;
- intimato e sul 2° ricorso n° 00639/00 proposto da: STUDIO SFERA SRL, in persona del suo legale 2002 rappresentante pro tempore dr. Maurizio Rizzi, domiciliato in ROMA VIA TOSCANA 10, 1922 elettivamente 1 presso lo studio dell'avvocato ANTONIO RIZZO, che lo difende unitamente all'avvocato ALFIO BIGGIO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
SS BE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 841/98 della Corte d'Appello di GENOVA, sezione prima civile emessa il 7/10/1998, depositata il 16/11/98; RG.1026/1994; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/02 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato NATOLI GIORGIO;
udito l'Avvocato RIZZO ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Genova condannava RO SS а pagare alla S.r.l. Studio Sfera la somma di lire 27.195.128 a titolo di risarcimento del danno per vio- lazione del patto di non concorrenza contenuto nello statuto sociale. Con ricorso ex art. 615, il SS proponeva opposizione all'esecuzione iniziata nei suoi 2 r confronti dalla società, eccependo la nullità della so- cietà per violazione dell'art. 2 della legge n. 1815 del 1939 relativo al divieto di esercizio di attività professionali in forma societaria - e la compensazione con il proprio credito per la liquidazione della quota sociale e per gli utili non percepiti. Il Tribunale di Genova riconosceva il credito del SS per le voci in- dicate e lo liquidava in lire 4.024.770, respingendo nel resto l'opposizione. Proposto appello, la Corte d'appello di Genova, con sentenza non definitiva del 3 giugno 1996 riteneva non ammissibile l'eccezione di nullità della società, per essere il profilo coperto dal giudicato relativo al merito della causa, così come l'eccezione di compensazione. Con separata ordinanza disponeva la prosecuzione del giudizio per la questione relativa al credito del SS per la liquidazione della quota e degli utili non percepiti. Con sentenza del 16 novembre 1998 rigettava l'appello anche su questo pun- to. Avverso queste sentenze RO SS propone ri- corso per cassazione affidato a tre motivi. La Studio Sfera S.r.l. resiste con controricorso e propone, a sua volta, ricorso incidentale. Il ricorrente ha presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 3 r 1. Il ricorso principale e quello incidenta- le vanno riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c.
2. La controricorrente ha eccepito pregiudizialmen- te l'inammissibilità del ricorso perché sottoscritto da avvocati non iscritti nell'albo dei cassazionisti. L'eccezione è infondata poiché, come dedotto nella memoria ex art. 378 c.p.c., l'avv. Salvatore Greco è iscritto nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione dal 1963. 3. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonché l'omessa, insufficiente, illogica e contraddit- toria motivazione per avere la Corte d'appello ritenu- to che sulla questione della nullità della società per violazione della legge n. 1815 del 1939 si era formato il giudicato. Più precisamente il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che la questione della nullità fosse pregiudiziale alla decisione della domanda risarcitoria svolta dalla società nei confronti del SS e per aver conseguentemente concluso nel sen- SO che sulla stessa si fosse formato il giudicato che impediva sul punto la proposizione dell'opposizione all'esecuzione. Secondo quanto dedotto era da escluder- si che potesse essersi formato il giudicato, poiché non ricorrevano i requisiti di cui all'art. 34 c.p.c. e 4 cioè la trasformazione del punto>> in questione>> e l'esplicita domanda di parte. Senza considerare che ai sensi dell'art. 2332 C.C. una questione pregiudiziale di nullità della società non era neppure ipotizzabile in mancanza di un'esplicita domanda. Il motivo è infondato. Questa Corte ha enunciato il principio secondo cui con riguardo alla questione pregiudiziale in senso logico (o punto pregiudiziale) l'efficacia del giudi- cato copre, in ogni caso e pure in assenza di un'apposita richiesta, non soltanto la pronuncia finale ma anche l'accertamento che si presenta come necessaria premessa come presupposto 10- gico-giuridico della pronuncia medesima. Con riguar- do, invece, alla questione pregiudiziale in senso disciplinata dall'art. 34 c.p.c. e in- tecnico dicante una situazione che, pur rappresentando un presupposto dell'effetto dedotto in giudizio, è tuttavia distinta e indipendente dal fatto costi- tutivo sul quale tale effetto si fonda - detta si- tuazione oggetto solo di accertamento inciden- tale (inidoneo a passare in giudicato), tranne che una decisione con efficacia di giudicato sia richiesta per legge о per apposita domanda di una delle parti (Cass. 7 marzo 1995, n. 2645; Cass. 13 5 я aprile 1995, n. 4229; Cass. 19 gennaio 1999, n. 462). Ora, risulta evidente che la questione della vali- dità della società nel giudizio di merito nel quale la società agiva per ottenere il risarcimento del danno per violazione del patto di non concorrenza non costi- tuiva una questione pregiudiziale in senso tecnico, CO- sicché il richiamo all'art. 34 c.p.c fatto dal ricor- rente non rileva. E' altrettanto evidente poi che la validità della società - e dunque la sua titolarità del -rapporto dedotto in giudizio costituiva la necessaria premessa per affermare il diritto della stessa al ri- sarcimento del danno. Correttamente dunque la Corte territoriale ha ritenuto che sul punto si era formato il giudicato e che, dunque, la questione era improponi- bile in sede di opposizione all'esecuzione.
4. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonché l'omessa, insufficiente, illogica contraddittoria motivazione in relazione al capo di e sentenza con il quale la Corte d'appello aveva ritenuto che era inammissibile l'eccezione di compensazione pro- posta in sede di opposizione agli atti esecutivi. La Corte territoriale non aveva chiarito perché egli non avrebbe potuto portare i compensazione il proprio cre- dito, tanto più che la società aveva già dedotto dal 6 9 proprio credito la somma di lire 4.299.200 proprio per la liquidazione della propria quota sociale. Anche questo motivo è privo di fondamento. Costituisce costante orientamento di questa Cor- condiviso dal Collegio, quello secondo cui in te, sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli interve- nuti anteriormente i quali sono deducibili esclusiva- mente nel giudizio preordinato alla formazione del ti- tolo stesso (v. per es. Cass. 25 marzo 1999, n. 2822; Cass. 28 agosto 1999, n. 9061). In applicazione di que- sto principio, la compensazione che non sia stata ec- cepita nel giudizio di cognizione conclusosi con la sentenza passata in giudicato, pur esistendo i presup- posti per la compensazione, non può essere eccepita in sede di opposizione al precetto fondato sulla predetta sentenza (Cass. 28 luglio 1969, n. 2869; Cass. 10 mag- gio 1978, n. 2259).
5. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonché l'omessa, insufficiente, illogica e contraddit- toria motivazione in relazione al capo di sentenza con 7 r il quale la Corte d'appello aveva respinto la sua do- manda volta ad ottenere, in riforma della sentenza del Tribunale e previo accertamento dell'erroneità del bi- lancio della Società, la determinazione del credito da lui vantato per la liquidazione della quota sociale ex recessO e per gli utili non percepiti. Il motivo si ar- ticola in tre distinte e concorrenti doglianze, che possono essere separatamente trattate. Innanzi tutto il ricorrente censura la sentenza im- pugnata nelle parti in cui aveva ritenuto che non ave- vano formato oggetto di specifica impugnazione taluni punti della decisione del Tribunale. In particolare, la Corte d'appello aveva ritenuto che non avrebbero forma- to oggetto di impugnazione le statuizioni del tribuna- di considerare inconferente il suo richiamo aile: criteri di liquidazione adottati nella sentenza n. 2716 del 1988; di considerare regolare la imputazione al conto economico delle fatture emesse dalla società Quattro M;
di non pronunziare in ordine al riconosci- mento al rag. SS degli utili dell'esercizio 1982. In ordine a tali punti non poteva profilarsi alcuna deca- denza in quanto l'appello devolveva automaticamente all'esame del giudice superiore tutte le questioni sol- levate in primo grado. La censura è priva di fondamento. 8 M Le deduzioni mancano della necessaria specificità e non lasciano neppure intendere quale sarebbe la causa- lità tra l'errore addebitato alla Corte territoriale e il rigetto dell'appello. In sostanza il ricorrente cen- sura la sentenza per non aver considerato le circostan- ze indicate. Ma alla censura non si accompagna decisività delle circo- l'indicazione delle dell'incidenza causale delle stesse stanze e, cioè, sulla decisione. Con altra doglianza il ricorrente lamenta che non accettabile il procedimento logico-giuridico con era dalla nullità della delibera di approvazione del cui bilancio relativo all'esercizio 1981, la Corte d'appello fa discendere l'impossibilità di applicare l'art. 7 dello Statuto sociale, dato che in teoria po- trebbe darsi il caso in cui tutte le delibere di appro- vazione dei bilanci siano nulle>>. La tesi, secondo quanto esposto contrastava con i principi normativi>> è imponeva comunque la nomina del CTU. Anche questa doglianza è infondata. Sembra sufficiente osservare che il ricorrente cen- sura la motivazione della sentenza impugnata e l'omessa applicazione dell'art. 7 dello statuto sociale, senza peraltro neppure indicare qual è il contenuto di questo articolo;
e ciò dunque in violazione del principio di 9 M autosufficienza del ricorso, in applicazione del quale alla Corte di cassazione deve essere consentito il con- trollo di decisività sulla base delle deduzioni conte- senza possibilità di integrazione con nute nell'atto, altri atti. Con una terza doglianza dello stesso motivo, il ri- corrente deduce che era illogica e contraddittoria quella parte della motivazione nella quale la Corte d'appello, dopo aver contestato al rag. SS la man- cata indicazione delle irregolarità sostanziali del bi- lancio, ha ritenuto di non poter trarre decisivi ele- menti di valutazione ai sensi dell'art. 116 c.p.c. dal fatto che la Studio Sfera S.r.l. si (era) volutamente disfatta dei documenti dei quali "sin dal 1990" sapeva che sarebbe stata effettuata la verifica >>. La doglianza è inammissibile. Le critiche non sono infatti rivolte alla legittimità della base del convin- cimento espresso dal giudice di merito o alla coerenza logica interna della decisione, quanto piuttosto inammissibilmente nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione direttamente al convincimento espresso dal giudice di merito in modo difforme dalle aspettative. Per quanto detto il ricorso dev'essere rigettato.
6. Con l'unico motivo del ricorso incidentale la società controricorrente deduce che la Corte territo- 10 M riale in ordine alla determinazione del credito del SS per la quota ex recesso era giunta alle stesse conclusioni del Tribunale. Vi era giunta però attraver- so una motivazione diversa, ritenendo erroneamente nul- lo il bilancio. La controricorrente chiede quindi di correggere la motivazione della sentenza dichiarando la validità della delibera assembleare di approvazione del bilancio. Il ricorso incidentale deve ritenersi assorbito, essendo logicamente condizionato all'accoglimento del ricorso principale sul punto. D'altra parte se così non fosse dovrebbe ritenersi insussistente l'interesse ad impugnare, poiché l'argomentazione contenuta nella sen- tenza, non avendo influito sul dispositivo non determi- na alcun pregiudizio alla parte vittoriosa (v. per es. Cass. 16 settembre 1982, n. 4889). Per quanto detto dev'essere rigettato il ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale. Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale; compensa le spese tra le parti. Così deciso in Roma 1'11 ottobre 2002 11 r IL CONSIGL IERE EST. IL PRESIDENTEPENTE. IL CANCELLIERE C1 innocento Battista DEPOSIT OFC 200ZRIA Oggi IL CANCELLIERE C1 NZ Battista CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione -3-2003 delle Entrate di Roma 2 11 1516 versete € 1010 apposta in calce alla oppia autentica (art. 278 T.U. n*116 del 30/6/2002) serie 4 al n. IL COLLARD TO OLS CELLERIA ドレ 17