Rigetto
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 28/04/2025, n. 3564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3564 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03564/2025REG.PROV.COLL.
N. 08524/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8524 del 2024, proposto dal sig.
AU GI, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sofia Colasanto e Giorgio Nespoli e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di AS (VI), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Silvia Muttoni e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
nei confronti
sigg.ri GI GI, OL GI, AL GI, MA EN GE, ET MA IO, ON IO, MA IO, VI IO, LE IO, RI IO, IN IO, UL IO, AL IO, LA IO, DR IO, CA IO, MA IO, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Prima, n. 1981/2024 del 26 luglio 2024, notificata in data 30 agosto 2024, resa tra le parti sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, R.G. n. 436/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la memoria finale dell’appellante;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di AS (VI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 marzo 2025 il Cons. Pietro De Berardinis e uditi per le parti l’avv. Giorgio Nespoli e l’avv. Silvia Muttoni;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
L’odierno appellante, sig. AU GI, è proprietario di un terreno situato nel Comune di AS (VI), in località “Zaia”, sul quale insistono due fabbricati rurali, divenuti ruderi, un tempo abitati e collegati alla sottostante viabilità comunale mediante un percorso demaniale, di cui parte appellante lamenta il venir meno.
In particolare, tale percorso sarebbe divenuto impercorribile a seguito di modifiche ad esso apportate da altri privati, una prima volta tramite un’escavazione per costruire una strada di accesso ai fondi loro proprietà posti più a valle, autorizzata dal Comune con atto n. 5777/1990, che avrebbe causato un’occupazione del sedime demaniale e creato un cospicuo dislivello, precludendo il passaggio dei mezzi meccanici diretti al fondo del ricorrente (un tempo possibile). Una seconda modifica sarebbe stata causata dalla costruzione di un terrapieno con un muro di contenimento nel secondo tratto della strada, realizzata – sostiene l’appellante – in difetto di autorizzazione.
Nel 2013 il sig. GI avrebbe richiesto al Comune il ripristino del sentiero per poter accedere ai terreni e poterli coltivare. L’impraticabilità della soluzione avrebbe condotto l’Amministrazione nel 2017 a stipulare una convenzione con i vicini non confinanti del richiedente, intesa a realizzare un tracciato alternativo, che però sarebbe stato eseguito solo in parte e comunque in modo difforme dalla convenzione, essendo il percorso realizzato utilizzabile per il solo accesso pedonale (e non con i mezzi meccanici) ai fondi del ricorrente.
Con istanza pervenuta al Comune il 7 settembre 2022 il sig. GI chiedeva perciò il ripristino dell’originaria strada demaniale, l’annullamento delle autorizzazioni concesse e l’ordine ai vicini di demolire le opere eseguite, ma l’istanza restava inevasa, cosicché il ricorrente proponeva ricorso ex art. 117 c.p.a. innanzi al T.A.R. Veneto.
Nel corso del giudizio il Comune di AS adottava la nota n. I.0001255 del 24 marzo 2023, che versava in atti il successivo 25 marzo, con cui, dopo un’analitica ricostruzione della vicenda, rigettava in sostanza tutte le richieste avanzate dal sig. GI. Quest’ultimo, pertanto, impugnava con motivi aggiunti la predetta nota, chiedendone l’annullamento.
L’adito Tribunale, constatati gli ora visti sviluppi processuali:
a) disponeva la conversione del rito camerale ex art. 117 c.p.a. in rito ordinario, ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., con fissazione dell’udienza pubblica;
b) essendo emersa l’esistenza, tra il fondo del ricorrente e il sentiero demaniale, di terreni interposti di proprietà di terzi, il cui attraversamento costituiva condizione necessaria per l’accesso alla viabilità pubblica, ordinava la chiamata in giudizio di tali soggetti a cura del ricorrente;
c) disponeva una verificazione da eseguirsi a cura del Comandante dell’Istituto Geografico Militare nonché, dopo la comunicazione dell’indisponibilità dell’Istituto, a cura del direttore della Direzione Pianificazione Territoriale della Regione del Veneto.
Con la sentenza appellata il T.A.R. Veneto dichiarava l’improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio (avendo il Comune provveduto sull’istanza del ricorrente) e, preso atto delle risultanze della verificazione, respingeva i motivi aggiunti. Ciò in quanto, alla stregua delle suddette risultanze, non sussistevano i denunciati profili di illegittimità dei titoli edilizi e della convenzione, in base ai quali si è giunti alla definizione dell’attuale assetto della viabilità, non era impedito l’utilizzo preesistente del tracciato (che non consentiva il passaggio dei mezzi meccanici) e non risultava compromessa la fruizione pedonale del sentiero scosceso prossimo al fondo del ricorrente.
Nel gravame l’appellante ha contestato l’ iter logico-giuridico e le statuizioni della sentenza di prime cure, deducendo i seguenti motivi:
1) violazione di legge con riferimento agli artt. 91 e 112 c.p.c., omesso accertamento dell’illegittimità dell’inerzia del Comune e omessa statuizione sulle spese, violazione del principio della soccombenza virtuale, in quanto il T.A.R., nel dichiarare improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio, avrebbe omesso di addossare le relative spese al Comune (rimasto inerte nonostante l’obbligo di provvedere a suo carico e che ha emesso il provvedimento solo a giudizio instaurato), in base al principio della c.d. soccombenza virtuale;
2) eccesso di potere per difetto di istruttoria, giacché la statuizione di reiezione dei motivi aggiunti sarebbe macroscopicamente viziata da difetto di istruttoria, essendosi basata su una verificazione del tutto parziale, che avrebbe portato il giudice a travisare i fatti rilevanti ai fini del decidere. A riprova di ciò l’appellante lamenta che il Verificatore non avrebbe neppure compiuto alcun sopralluogo sul tracciato demaniale nella sua interezza, ma avrebbe seguito solo il tratto iniziale del percorso, per poi dirigersi inspiegabilmente verso altri fondi. Inoltre, il Verificatore avrebbe visionato in modo soltanto parziale la documentazione pertinente alla sua relazione e avrebbe errato nel dare rilevanza all’esame dei fotogrammi della Regione Veneto, con l’esito di negare il dato storico dell’esistenza del tracciato stradale in loco ;
3) eccesso di potere per errore e travisamento del fatto, difetto di motivazione, violazione del decreto del Ministero delle Finanze del 1970 per la formazione delle mappe catastali e l’impiego dei relativi segni convenzionali, poiché la sentenza, nel recepire le erronee risultanze della Verificazione, sarebbe viziata da errore e travisamento del fatto in diversi passaggi della motivazione. Così il Tribunale non avrebbe considerato che parte ricorrente, a sostegno dell’esistenza dell’antico passaggio carrabile, ha opposto la mappa catastale attuale e quella austriaca del secolo scorso. Inoltre la motivazione della sentenza sarebbe errata in quanto ancorata alle premesse fattuali – che l’appellante contesta – della originaria esistenza solo di un “sentiero”, la cui percorrenza non sarebbe preclusa dalla presenza del muro di contenimento (nel senso che il “sentiero” sarebbe scosceso per conformazione naturale) e del risalire del predetto muro ai primi del Novecento. Ancora, al pari del Comune, la sentenza avrebbe ignorato il regolamento del Ministero delle Finanze del 1970, contenente i criteri di formazione delle mappe catastali e di impiego dei relativi segni convenzionali, in base ai quali emergerebbe che nei luoghi per cui è causa vi fosse, a servizio dei fondi, una strada e non un sentiero;
4) eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, incomprensibilità, contraddittorietà e sviamento, poiché il primo giudice sarebbe incorso in errore nel ritenere ammissibile che il Consiglio Comunale di AS abbia deliberato nel 2017 la costruzione di una strada e che l’Ufficio Tecnico del Comune abbia poi certificato in sede esecutiva la realizzazione di un’opera tutt’affatto diversa (cioè un sentiero del tutto inutile);
5) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4, primo comma, della l. n. 10/1977, dell’art. 11, comma 1, e dell’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001, nonché degli artt. 21- septies e 21- nonies della l. n. 241/1990, perché, al contrario di quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la concessione edilizia n. 5777/1990, il permesso in sanatoria n. 1362/17, il permesso di costruire n. 19/18 e il permesso di costruire n. 6/20 sarebbero affetti da violazione dell’art. 4, primo comma, della l. n. 10/1977 e dell’art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, non avendo i controinteressati la titolarità delle aree su cui insistono le opere da essi realizzate (che sono demaniali). Inoltre, sussisterebbe il pubblico interesse al raggiungimento dei compendi posti più a monte tramite una strada da parte della collettività e non del solo appellante, e quindi vi sarebbero i presupposti per l’annullamento in autotutela dei titoli edilizi sopra indicati. Da ultimo, gli atti e provvedimenti del Comune, a partire dalla deliberazione consiliare del 27 ottobre 2017, sarebbero nulli per assenza dell’elemento essenziale dell’oggetto.
Il sig. GI ha quindi concluso per l’accoglimento dell’appello nonché, in via istruttoria, per la integrale rinnovazione della verificazione.
In vista dell’udienza pubblica l’appellante ha depositato una memoria, con cui ha messo in evidenza la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti già parti del giudizio di primo grado, anche mediante la spontanea rinnovazione della notifica dell’atto di appello ai sigg.ri AL GI, MA EN GE, AL IO e DR IO e ha chiesto, ove si fosse ritenuta non valida la suddetta rinnovazione in difetto di previa autorizzazione giudiziale, di essere autorizzato alla rinnovazione della notifica nei confronti dei soggetti ora indicati. Inoltre, ha insistito nelle conclusioni di merito e istruttorie già rassegnate.
Si è costituito in giudizio il Comune di AS (VI), resistendo all’appello di controparte e chiedendone la reiezione.
All’udienza pubblica del 4 marzo 2025 sono comparsi i difensori delle parti, che hanno sinteticamente discusso la causa. In particolare, il difensore del Comune ha rilevato la non visibilità delle notifiche effettuate nei confronti dei controinteressati sia in primo grado, sia in secondo grado. All’esito della predetta discussione, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
Viene in decisione l’appello presentato dal sig. AU GI avverso la sentenza del T.A.R. Veneto che ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo (proposto contro l’inerzia della P.A. ai sensi dell’art. 117 c.p.a.) e respinto i motivi aggiunti recanti domanda di annullamento della nota del Comune di AS (sopravvenuta in corso di giudizio) con cui è stata rigettata l’istanza del predetto appellante volta al ripristino di una strada demaniale che sarebbe stata interrotta in località “Grumi”.
Il Collegio ritiene di poter prescindere dalle questioni di completezza e regolarità dell’instaurazione del contraddittorio processuale, adombrate dalla difesa comunale e, per vero, dallo stesso appellante (con il formulare, pur se in via subordinata, istanza di autorizzazione alla rinnovazione della notifica dell’atto di appello), attesa la complessiva infondatezza nel merito del gravame.
È anzitutto infondato il primo motivo, a mezzo del quale, come accennato, l’appellante ha lamentato che il T.A.R. avrebbe omesso di pronunciarsi sulle spese del giudizio avverso l’inerzia del Comune proposto dal sig. GI con il ricorso introduttivo e, in particolare, di condannare il Comune alle suddette spese in base al principio di soccombenza virtuale.
Tale omissione, in realtà, non sussiste, poiché il T.A.R. ha pronunciato sulle spese dell’intero giudizio decidendo di compensarle e la decisione di compensare nel complesso le spese del primo grado del giudizio si giustifica appieno con la reciproca soccombenza delle parti: quella virtuale del Comune nel rito del silenzio, quella reale del ricorrente nel giudizio impugnatorio seguito alla proposizione di motivi aggiunti contro la nota comunale di rigetto dell’istanza del privato e alla conversione del rito disposta al riguardo dal primo giudice.
Si ricorda sul punto che per la costante giurisprudenza il giudice gode di un’ampia discrezionalità nel pronunciare sulle spese, incontrando solo i limiti di non poter condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio e di non poter emettere statuizioni abnormi (cfr., ex multis , C.d.S., Sez. VII, 25 novembre 2024, n. 9425; Sez. IV, 12 luglio 2024, n. 6262; Sez. II, 9 maggio 2024, n. 4201; Sez. III, 31 gennaio 2024, n. 950; Sez. V, 8 gennaio 2024, n. 274; Sez. VI, 20 gennaio 2022, n. 362). Invero, la valutazione di merito circa la compensazione delle spese giudiziali non è sindacabile in appello neppure per difetto di motivazione, essendo essa fondata su considerazioni di opportunità ampiamente discrezionali, non censurabili in sede di gravame se non nel caso – qui non sussistente – di evidente irrazionalità (cfr., ex plurimis , C.d.S., Sez. VII, n. 9425/2024, cit.; Sez. VI, 1° marzo 2021, n. 1720; Sez. IV, 30 dicembre 2020, n. 8517; Sez. II, 27 ottobre 2020, n. 6557).
Sono altresì infondati il secondo, il terzo e il quarto motivo di appello, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi sul piano logico-giuridico, atteso che non si ravvisano vizi logici nella decisione del T.A.R. di attenersi alle risultanze della verificazione, che hanno dimostrato la mancanza di prove effettive dell’esistenza di una strada percorribile da mezzi meccanici.
Queste sono, infatti, le conclusioni rassegnate dal Verificatore nella sua relazione:
“ La verifica di tutta la documentazione agli atti processuali, la documentazione fotografica, aerofotogrammetrica pregressa e quanto raccolto anche presso l’Istituto Geografico Militare, evidenzia che le caratteristiche orografiche ed altimetriche antecedenti agli interventi, di cui all’autorizzazione Edilizia n. 5777/1990 e successivi PdC 1362/2017, PdC 6/2020 e Scia prot. 8531/2021, del sentiero n. 105 che sale al Capitello della Cocca e alla Fontana della Zaia sono tipiche di un sentiero con sola percorrenza a piedi, non avendo evidenze oggettive che in passato l’utilizzo della strada demaniale avvenisse con mezzi motorizzati.
Eccezion fatta per il tratto di diramazione di via Zaia che conduce all’accesso carraio dei signori GI [i controinteressati] , e all’imbocco del sentiero 105 “della Zaia” (che possiede le caratteristiche di strada carrozzabile per fondo, pendenza e larghezza), la rilevazione effettuata anche a seguito del sopralluogo in data 05/02/2024 e relative fotografie allegate alla presente relazione, evidenzia come, il sedime del sentiero abbia ancora caratteristiche di percorribilità solo a piedi, anche se non sempre in sicurezza data la pendenza ed il fondo non sempre regolare, e nel tratto centrale, oggetto di permuta e nuova realizzazione, la transitabilità a piedi è possibile con maggior sicurezza, date le caratteristiche del fondo pianeggiante e la pavimentazione libera da arbusti ed essenze autoctone, che potrebbe permettere anche la percorribilità con piccoli strumenti di lavorazione con conduzione a mano quali tagliaerba o similari ”.
Gli elementi indicati dall’appellante nel gravame non forniscono indizi in grado di far dubitare delle conclusioni del Verificatore, che sono supportate anche dalla copiosa documentazione fotografica di cui è corredata la sua relazione, né sono tali da indurre il Collegio a rinnovare la verificazione, come richiesto in via istruttoria dall’appellante stesso.
In particolare, dalla verificazione è emerso come, in disparte le opere realizzate dai controinteressati – che avrebbero determinato l’interruzione del tracciato lamentata dal ricorrente – dell’esistenza di una strada percorribile con mezzi meccanici non vi sia traccia neppure nella parte finale del percorso, quella cioè che, superati i fondi dei controinteressati, conduce al fondo di proprietà dell’appellante. La relazione osserva infatti (pag. 14) che “ i fondi del ricorrente sono raggiungibili con difficoltà solo a piedi ” e tale osservazione, confortata dalle fotografie contenute nella relazione, non trova smentita nelle doglianze dell’appellante.
Non sono fondate le censure di incompletezza dell’istruttoria formulate nell’appello.
La parzialità del sopralluogo, che secondo l’appellante sarebbe coinciso con il percorso alternativo creato dai controinteressati per effetto della convenzione del 2017, è confutata sia dalla descrizione dei luoghi e delle operazioni contenuta nella relazione (v. pagg. 13-14, dove si descrive il percorso una volta ripreso, al termine del raccordo di recente realizzazione, il sentiero preesistente), sia dalle foto e cartografie in essa contenute (v. ad es. figg. 2, 11 e 13).
Neppure è fondata la doglianza di parzialità nell’analisi della documentazione.
Il Verificatore, infatti, ha svolto un lavoro attento e minuzioso, tradottosi in una relazione accurata e puntuale, e si è basato sulla documentazione disponibile (analiticamente elencata nella relazione) e sul sopralluogo effettuato sul posto: non solo, ma a conferma della serietà e dello scrupolo con cui ha adempiuto all’incarico, il Verificatore ha altresì eseguito un’analisi delle immagini dei luoghi reperite attraverso “ Google Earth ”, in più momenti storici (marzo 2018 – marzo 2020 – marzo 2022). Orbene, l’istruttoria, svolta nel modo accurato testé evidenziato, non ha fatto emergere la prova dell’esistenza di un sentiero percorribile con mezzi meccanici, né detta conclusione è inficiata dagli argomenti di tenore presuntivo che l’appellante desume dagli elementi da lui allegati, i quali non comprovano la possibilità dell’utilizzo dei suddetti mezzi meccanici.
Invero, dalla verificazione è emersa l’esistenza di un tracciato in più punti (soprattutto nei tratti vicini alla proprietà dell’appellante) scosceso per conformazione naturale, ciò che rende vane le doglianze del medesimo appellante contro le “ interruzioni ” del tracciato cagionate, in tesi, dai controinteressati e, soprattutto, contro il muro di contenimento del terrapieno. Nessuna “sottovalutazione” di tale muro è imputabile alla sentenza di prime cure e all’analisi svolta dal Verificatore, il quale – va aggiunto – ha preso in esame anche i titoli edilizi dei controinteressati.
Quanto finora detto sul carattere scosceso del tracciato demaniale, anche e soprattutto in prossimità dei terreni dell’appellante, priva poi di rilevanza la questione della difformità o meno del percorso alternativo realizzato dai controinteressati rispetto a quanto dedotto nella convenzione stipulata nel 2017 tra i controinteressati stessi e il Comune di AS (sul quale incombe, comunque, il dovere di effettuare le necessarie verifiche in proposito). Infatti, la difficoltà di raggiungere, peraltro solo a piedi, i terreni del sig. GI, è circostanza che supera le modalità di concreta esecuzione del percorso di raccordo alternativo.
In ogni caso, il tema è stato affrontato dal Verificatore, il quale sul punto ha osservato quanto segue (pagg. 9-10 della relazione): “ La tracciatura originale del raccordo di progetto si può evincere dalla mappa ca [ta] stale (estratto del Foglio 5 del Comune di AS) e allegata alla proposta di permuta alla Convenzione con il Comune di AS (Delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 27/10/2017 – Fig. 8). Successivamente, per esigenze dettate dalla topografia dei luoghi il raccordo è stato effettivamente realizzato più a monte, in prossimità del confine tra i mappali 177 e 178 ”.
Neppure può condividersi la doglianza secondo cui il Comune avrebbe privilegiato l’interesse privato dei controinteressati al mantenimento del migliore accesso ai propri compendi rispetto all’interesse pubblico volto a garantire la transitabilità del percorso demaniale anche ai proprietari di altri fondi a monte: invero, la delibera del Consiglio Comunale di AS n. 30 del 27 ottobre 2017 (di autorizzazione alla sottoscrizione della convenzione con i controinteressati) è indirizzata a garantire un collegamento con la vecchia strada demaniale, pregiudicato dai lavori realizzati dai privati, ma prende atto che “ il ripristino del vecchio tracciato demaniale risulta difficilmente proponibile se non a costi eccessivi ” e, perciò, accoglie la proposta di realizzazione di un “raccordo” da parte dei privati, secondo le previsioni della citata convenzione. In nessun punto di quest’ultima si evince un presunto obbligo di “ completamento ” di un tracciato stradale percorribile con mezzi meccanici fino al fondo dell’odierno appellante.
Per le ragioni sin qui esposte, risulta infine infondato anche il quinto motivo di appello, mediante cui il sig. GI ha contestato il rigetto, da parte del T.A.R., delle doglianze di nullità/annullabilità dei titoli edilizi rilasciati dal Comune ai controinteressati (a partire dall’autorizzazione n. 5777/1990) e di sussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di annullamento in autotutela di detti titoli, ai sensi dell’art. 21- nonies della l. n. 241/1990. Infatti, come osserva la sentenza appellata (che è corredata a sua volta di una motivazione attenta ed esaustiva), “ i lavori contestati e l’adempimento della convenzione non interferiscono con l’uso e le caratteristiche del tracciato preesistente, come accertati dal verificatore, sicché non emergono né profili di illegittimità a carico degli atti pregressi, né ragioni di interesse pubblico o qualificate esigenze di ripristino della legalità asseritamente violata, tali da imporre l’esercizio dei poteri di autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies , l. n. 241 del 1990, e non surrogabili dall’allegazione di un interesse meramente privato avente ad oggetto la migliore fruizione della proprietà da parte del ricorrente ”. Ciò, senza tralasciare la questione dei limiti temporali all’esercizio del potere di autoannullamento, tenuto conto delle modifiche apportate all’art. 21- nonies , comma 1, cit., da ultimo dall’art. 63, comma 1, del d.l. n. 77/2021, conv. con l. n. 108/2021, che ha ridotto a dodici mesi il termine di esercizio del predetto potere.
Né, da ultimo, si può parlare di nullità della convenzione del 2017 per impossibilità dell’oggetto, in quanto – in disparte i dubbi sull’interesse del ricorrente a sollevare la questione – in realtà l’oggetto della convenzione, cioè il ripristino di una fruizione integrale del tracciato a piedi, appare raggiunto, pur con le difficoltà di percorrenza dell’ultimo tratto ed anzi con una migliorata fruizione del primo tratto.
In conclusione, pertanto, l’appello deve essere respinto, attesa l’infondatezza di tutti motivi con esso dedotti, dovendo la sentenza appellata essere confermata.
Sussistono, comunque giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio di appello tra l’appellante ed il Comune costituitosi in giudizio, mentre non si fa luogo a pronuncia sulle spese nei confronti delle altre parti evocate in giudizio e non costituitesi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del giudizio di appello tra le parti costituite, non facendo luogo a pronuncia sulle spese nei confronti delle altre parti evocate in giudizio e non costituitesi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025, con l’intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pietro De Berardinis | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO