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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/11/2025, n. 4657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4657 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 4726/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4726/2025 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 ria G liata come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.to e difeso come in atti Controparte_1 C.F._2 dagli Avv.ti Scarpa Francesca e De Martino Stefania, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 18.11.2025.
1 Proc. R.G. n. 4726/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis. 47 c.p.c. depositato in data 25.06.2025 Parte_1
[nata a [...] il [...] (C.F. )], C.F._1 premesso di aver contratto matrimonio in data 08.08.1999 in Giffoni Sei Casali
(SA) con [nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
)], dal quale è nata la figlia (17.12.2012), ha chiesto C.F._2 Per_1 dichiararsi la separazione personale dal coniuge con addebito.
La ricorrente chiedeva: 1) l'affidamento congiunto della figlia minore con collocamento presso di sé e la regolamentazione del diritto di visita del padre;
2)
l'obbligo del resistente di pagare il canone di locazione della casa in cui vive con la figlia minore;
3) la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento di euro 1.000,00 per la figlia minore, oltre il 100% delle spese straordinarie, e di euro 1.500,00 in suo favore;
4) il riconoscimento di una somma una tantum pari ad euro 50.000,00 in suo favore per far fronte ad eventuali emergenze della famiglia.
Con comparsa del 17.10.2025 si costituiva aderendo alla domanda Controparte_1 di separazione e chiedendo: 1) l'affidamento congiunto della minore con collocamento presso la madre e regolamentazione del suo diritto di visita secondo il piano genitoriale descritto nella comparsa;
2) la previsione a suo carico dell'assegno di mantenimento di euro 700,00 in favore esclusivamente della figlia, oltre il 50 % delle spese straordinarie.
Con comparsa depositata in data 13.11.2023 si costituiva un nuovo difensore per parte ricorrente chiedendo, a modifica delle conclusioni di cui al ricorso, la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento di euro 2.000,00
a titolo di mantenimento per la figlia e in suo favore e comprensivo della quota pari ad euro 450,00 per il pagamento del canone di affitto della casa familiare.
Le parti, comparse personalmente alla prima udienza del 18.11.2025, raggiungevano un accordo in ordine alle condizioni della separazione nei seguenti termini:
“1) la figlia minore (17.12.2012) resta congiuntamente affidata ad Persona_2 entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
2) i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le
2 Proc. R.G. n. 4726/2025
decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo;
i genitori si impegnano reciprocamente ad informarsi regolarmente sulle questioni significative relative alla minore;
3) salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà tenere con la minore nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana dalle ore 19:30 alle 21:30; la minore trascorrerà con il padre a settimane alterne il fine settimana dal sabato mattina alle ore 9:00 fino alla domenica alle ore 21:00; nelle settimane in cui il weekend spetta alla madre, il padre previo consenso di potrà tenerla per il pernotto il Per_1 martedì o il giovedì preavvertendo la madre e curando l'accompagnamento a scuola della ragazza il giorno seguente;
durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine
Anno la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno della vigilia con un genitore
(con pernotto) e la festa comandata con l'altro genitore;
la minore trascorrerà alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con
l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive la minore trascorrerà un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno – in assenza di un accordo per un festeggiamento congiunto - la minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
la minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; la minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma;
4) il sig. verserà un assegno di mantenimento per la figlia minore Controparte_1 di euro 1.000,00 (mille) oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat entro il 5 di ogni mese in favore della sig.ra Parte_1
5) quale ulteriore forma di mantenimento della minore, il sig. Controparte_1 verserà l'attuale importo del canone di locazione dell'appartamento dove la ragazza vive con la madre pari a 450,00 euro;
il sig. si impegna inoltre a Controparte_1
3 Proc. R.G. n. 4726/2025
pagare tale canone anche in caso di variazioni future nel limite massimo di un canone di 550,00 euro mensili.
6) le spese straordinarie contratte nell'interesse della minore - per le quali le parti richiamano e fanno proprio il protocollo del CNF – verranno divise al 50% tra i genitori;
7) il sig. acconsente a che l'assegno unico per la figlia minore Controparte_1 continui ad essere integralmente percepito dalla madre sig.ra Per_1 Parte_1 come già avviene;
8) il sig. verserà alla sig.ra un assegno di Controparte_1 Parte_1 mantenimento una tantum di complessivi 40.000,00 euro (quarantamila euro) con le seguenti modalità:
▪ euro 10.000,00 (diecimila) entro il 31.12.2025;
▪ euro 5.000,00 (cinquemila) entro il 30.6.2026;
▪ euro 5.000,00 (cinquemila) entro il 31.12.2026;
▪ euro 5.000,00 (cinquemila) entro il 30.6.2027;
▪ euro 5.000,00 (cinquemila) entro il 31.12.2027;
▪ euro 5.000,00 (cinquemila) entro il 30.6.2028;
▪ euro 5.000,00 (cinquemila) entro il 31.12.2028;
9) le parti precisano che l'assegno una tantum di cui al punto 8) verrà versato anche se nelle more dovesse intervenire il divorzio;
10) i genitori si impegnano ad individuare un professionista in grado di facilitare il riavvicinamento della minore al padre fornendo adeguato supporto ad entrambi, impegnandosi sin d'ora il sig. a farsi integralmente carico degli eventuali CP_1 costi”.
Alla medesima udienza il G.D., ai sensi dell'art. 473-bis. 22, ult. comma, c.p.c., invitava i difensori alla discussione orale ed assegnava la causa al Collegio per la decisione.
A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente ed alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la
4 Proc. R.G. n. 4726/2025
riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti, di tal che deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
Quanto ai provvedimenti accessori, poiché gli accordi espressi raggiunti dalle parti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne, il Tribunale ritiene di poterli recepire integralmente.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- DICHIARA la separazione dei coniugi [nata a [...] Parte_1
Casali (SA) il 18.02.1973 (C.F. )] e C.F._1 Controparte_1
[nato a [...] il [...] (C.F. )]; C.F._2
- recepisce le condizioni della separazione concordate dalle parti all'udienza del
18.11.2025 e riportate in parte motiva;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett.
D d.p.r.
3.11.2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di Giffoni Sei
5 Proc. R.G. n. 4726/2025
Casali (SA).
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 18/11/2025
Il Giudice est. dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4726/2025 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 ria G liata come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.to e difeso come in atti Controparte_1 C.F._2 dagli Avv.ti Scarpa Francesca e De Martino Stefania, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 18.11.2025.
1 Proc. R.G. n. 4726/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis. 47 c.p.c. depositato in data 25.06.2025 Parte_1
[nata a [...] il [...] (C.F. )], C.F._1 premesso di aver contratto matrimonio in data 08.08.1999 in Giffoni Sei Casali
(SA) con [nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
)], dal quale è nata la figlia (17.12.2012), ha chiesto C.F._2 Per_1 dichiararsi la separazione personale dal coniuge con addebito.
La ricorrente chiedeva: 1) l'affidamento congiunto della figlia minore con collocamento presso di sé e la regolamentazione del diritto di visita del padre;
2)
l'obbligo del resistente di pagare il canone di locazione della casa in cui vive con la figlia minore;
3) la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento di euro 1.000,00 per la figlia minore, oltre il 100% delle spese straordinarie, e di euro 1.500,00 in suo favore;
4) il riconoscimento di una somma una tantum pari ad euro 50.000,00 in suo favore per far fronte ad eventuali emergenze della famiglia.
Con comparsa del 17.10.2025 si costituiva aderendo alla domanda Controparte_1 di separazione e chiedendo: 1) l'affidamento congiunto della minore con collocamento presso la madre e regolamentazione del suo diritto di visita secondo il piano genitoriale descritto nella comparsa;
2) la previsione a suo carico dell'assegno di mantenimento di euro 700,00 in favore esclusivamente della figlia, oltre il 50 % delle spese straordinarie.
Con comparsa depositata in data 13.11.2023 si costituiva un nuovo difensore per parte ricorrente chiedendo, a modifica delle conclusioni di cui al ricorso, la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento di euro 2.000,00
a titolo di mantenimento per la figlia e in suo favore e comprensivo della quota pari ad euro 450,00 per il pagamento del canone di affitto della casa familiare.
Le parti, comparse personalmente alla prima udienza del 18.11.2025, raggiungevano un accordo in ordine alle condizioni della separazione nei seguenti termini:
“1) la figlia minore (17.12.2012) resta congiuntamente affidata ad Persona_2 entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
2) i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le
2 Proc. R.G. n. 4726/2025
decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo;
i genitori si impegnano reciprocamente ad informarsi regolarmente sulle questioni significative relative alla minore;
3) salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà tenere con la minore nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana dalle ore 19:30 alle 21:30; la minore trascorrerà con il padre a settimane alterne il fine settimana dal sabato mattina alle ore 9:00 fino alla domenica alle ore 21:00; nelle settimane in cui il weekend spetta alla madre, il padre previo consenso di potrà tenerla per il pernotto il Per_1 martedì o il giovedì preavvertendo la madre e curando l'accompagnamento a scuola della ragazza il giorno seguente;
durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine
Anno la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno della vigilia con un genitore
(con pernotto) e la festa comandata con l'altro genitore;
la minore trascorrerà alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con
l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive la minore trascorrerà un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno – in assenza di un accordo per un festeggiamento congiunto - la minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
la minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; la minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma;
4) il sig. verserà un assegno di mantenimento per la figlia minore Controparte_1 di euro 1.000,00 (mille) oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat entro il 5 di ogni mese in favore della sig.ra Parte_1
5) quale ulteriore forma di mantenimento della minore, il sig. Controparte_1 verserà l'attuale importo del canone di locazione dell'appartamento dove la ragazza vive con la madre pari a 450,00 euro;
il sig. si impegna inoltre a Controparte_1
3 Proc. R.G. n. 4726/2025
pagare tale canone anche in caso di variazioni future nel limite massimo di un canone di 550,00 euro mensili.
6) le spese straordinarie contratte nell'interesse della minore - per le quali le parti richiamano e fanno proprio il protocollo del CNF – verranno divise al 50% tra i genitori;
7) il sig. acconsente a che l'assegno unico per la figlia minore Controparte_1 continui ad essere integralmente percepito dalla madre sig.ra Per_1 Parte_1 come già avviene;
8) il sig. verserà alla sig.ra un assegno di Controparte_1 Parte_1 mantenimento una tantum di complessivi 40.000,00 euro (quarantamila euro) con le seguenti modalità:
▪ euro 10.000,00 (diecimila) entro il 31.12.2025;
▪ euro 5.000,00 (cinquemila) entro il 30.6.2026;
▪ euro 5.000,00 (cinquemila) entro il 31.12.2026;
▪ euro 5.000,00 (cinquemila) entro il 30.6.2027;
▪ euro 5.000,00 (cinquemila) entro il 31.12.2027;
▪ euro 5.000,00 (cinquemila) entro il 30.6.2028;
▪ euro 5.000,00 (cinquemila) entro il 31.12.2028;
9) le parti precisano che l'assegno una tantum di cui al punto 8) verrà versato anche se nelle more dovesse intervenire il divorzio;
10) i genitori si impegnano ad individuare un professionista in grado di facilitare il riavvicinamento della minore al padre fornendo adeguato supporto ad entrambi, impegnandosi sin d'ora il sig. a farsi integralmente carico degli eventuali CP_1 costi”.
Alla medesima udienza il G.D., ai sensi dell'art. 473-bis. 22, ult. comma, c.p.c., invitava i difensori alla discussione orale ed assegnava la causa al Collegio per la decisione.
A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente ed alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la
4 Proc. R.G. n. 4726/2025
riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti, di tal che deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
Quanto ai provvedimenti accessori, poiché gli accordi espressi raggiunti dalle parti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne, il Tribunale ritiene di poterli recepire integralmente.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- DICHIARA la separazione dei coniugi [nata a [...] Parte_1
Casali (SA) il 18.02.1973 (C.F. )] e C.F._1 Controparte_1
[nato a [...] il [...] (C.F. )]; C.F._2
- recepisce le condizioni della separazione concordate dalle parti all'udienza del
18.11.2025 e riportate in parte motiva;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett.
D d.p.r.
3.11.2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di Giffoni Sei
5 Proc. R.G. n. 4726/2025
Casali (SA).
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 18/11/2025
Il Giudice est. dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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