Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/06/2025, n. 1496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1496 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all' udienza del 4 giugno
2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 1656/2024
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Assunta Parte_1 C.F._1
Lombardo, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Antonello Monoriti
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento;
art. 3, comma 3, l. 104/1992
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 22 marzo 2024, esponeva: Parte_2
-era titolare dell'indennità di accompagnamento e le erano state riconosciute le condizioni di cui all'art. 3 commi 1 e 3 della legge 104/92;
-in esito a visita di revisione, in data 11 gennaio 2023, l' non aveva confermato la sussistenza CP_1
dei requisiti sanitari per usufruire del beneficio già in godimento;
- aveva, dunque, depositato istanza di ATP per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire dell'indennità di accompagnamento e delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l.
104/1992 e, disposta la CTU medico legale, era stata esclusa la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso.
Osservava che era affetta da esiti di pregressa mastectomia destra per carcinoma lobulare infiltrante della mammella destra pT3pN0, con linfadenectomia ascellare omolaterale e di resezione del retto con confezionamento di anastomosi colorettale (2020) per adenocarcinoma intestinale moderatamente differenziato pT3 pN0 G2 stadio IIA, in follow up negativo per ripresa di malattia e che tale circostanza era sufficiente per il riconoscimento delle condizioni richieste.
Rilevava che il ctu non aveva adeguatamente considerato le patologie a carico dell'apparto osteo- articolari, nonché lo stato ansioso da ella sofferto.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato il suo diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e che sussistevano le condizioni di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 e che, per l'effetto, l' venisse condannato alla liquidazione ed al pagamento dell'indennità di CP_1 accompagnamento con gli interessi legali calcolati dalle singole scadenze dei ratei fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per mancata indicazione CP_1 dei motivi e l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della prestazione
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Veniva disposto il richiamo del ctu nominato nel procedimento per atp, tenuto conto della documentazione medica prodotta da parte ricorrente.
4.- L'udienza del 4 giugno 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierna ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 (giudizio iscritto al RG
n. 1749/2023, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati ha escluso la presenza del requisito sanitario richiesto e parte ricorrente ha espresso il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Nel caso di specie, tenuto conto della documentazione prodotta da parte ricorrente è stato disposto il richiamo del ctu che ha espletato l'incarico nel procedimento per atp.
Il ctu, nel procedimento per atp, ha rilevato che la ricorrente è affetta da “Esiti di pregressa mastectomia destra per carcinoma lobulare infiltrante della mammella destra pT3pN0, con linfadenectomia ascellare omolaterale e di resezione del retto con confezionamento di anastomosi colorettale (2020) per adenocarcinoma intestinale moderatamente differenziato pT3 pN0 G2 stadio
IIA, in follow up negativo per ripresa di malattia” ed ha escluso il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento nonché delle condizioni di cui all'art. 3, comma
3, cpc.
Il ctu, in seguito ai rilievi formulati da parte ricorrente in sede di atp, ha osservato: “ all'obiettività clinica dell'apparato osteo-articolare ha riscontrato: “...alla palpazione, lieve spinalgia digito pressoria con modesta contrattura dei muscoli paravertebrali nel tratto lombare e funzionalità articolare lievemente ridotta. +-- bilateralmente. All'obiettività degli arti superiori, si CP_2 evidenzia lieve limitazione funzionale dell'articolarità a destra. Modesta limitazione funzionale dell'articolarità del ginocchio bilateralmente. I passaggi posturali e la deambulazione avvengono autonomamente”. Si rappresenta inoltre che la ricorrente in sede di visita medica non ha riferito alcuna sintomatologia a carico dell'apparato neuro-psichico ed è apparsa ben orientata nel tempo
e nello spazio e collaborante al dialogo, senza evidenti deficit neurologici. Inoltre, al riguardo, nessuna documentazione sanitaria specialistica è stata esibita o depositata nel fascicolo.”.
Il consulente, richiamato nel presente procedimento, ha ritenuto che la ricorrente è affetta da “Esiti di pregressa mastectomia destra per carcinoma lobulare infiltrante della mammella destra pT3pN0, con linfadenectomia ascellare omolaterale e di resezione del retto con confezionamento di anastomosi colorettale (2020) per adenocarcinoma intestinale moderatamente differenziato pT3 pN0
G2 stadio IIA, in follow up negativo per ripresa di malattia”.
In particolare, in ordine alla documentazione prodotta da parte ricorrente, il ctu ha rilevato: “la nuova documentazione, depositata da parte ricorrente in data 24.09.2024 successivamente al deposito dell'elaborato peritale di merito avvenuto il 27.12.2024 consiste in una relazione clinica di dimissioni rilasciata da AOU di Messina U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del 20.09.2024 in cui viene riportata la diagnosi di “Frattura pertrocanterica femore sx del 16.09.2024” da cui risulta che la ricorrente è stata sottoposta ad intervento chirurgico di “osteosintesi con chiodo endomidollare”.
Dalla stessa relazione risulta che il decorso è stato regolare dal punto di vista ortopedico e che la ferita, regolarmente medicata, non presentava segni di sofferenza al momento della dimissione. Lo scrivente ritiene che, dalla suindicata documentazione, non si evince un evento tale da alterare il quadro clinico generale della ricorrente;
tale evento, in assenza di ulteriore documentazione attestante un'incapacità postuma della ricorrente a deambulare in maniera autonoma, presumibilmente ha ridotto temporaneamente l'autonomia personale della stessa, ma non ha inciso sulla insussistenza dei requisiti atti alla rivendicazione delle prestazioni richieste.”.
Il ctu ha, dunque, confermato il giudizio espresso in sede di atp.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata. Non appare dunque necessario un rinnovo della ctu medico legale.
6.- La domanda non può, dunque, trovare accoglimento.
7.- In presenza di dichiarazione ex art. 152 disp att cpc da parte della ricorrente quest'ultima viene esonerata dal pagamento delle spese del presente procedimento e del procedimento per atp e le spese di ctu, separatamente liquidate, vengono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese del presente procedimento e del procedimento per atp;
c) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 5 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga