CA
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE RELATORE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 247/2021 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 27 novembre 2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Manica, presso il cui Studio Parte_1
in Crotone, Corso Mazzini, 56 è elettivamente domiciliato in virtù di procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLANTE – APPELLATO INCIDENTALE
E
, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale alla lite depositata Controparte_1 all'interno del fascicolo telematico, dall'Avv. Rosa Patrizia Vincelli, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Valeria Alda Vincelli, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Muscolino, sito in Catanzaro, alla Via A. De Gasperi n. 48;
APPELLATO
E
E , rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanbattista CP_2 CP_3
Scordamaglia ed elettivamente domiciliati in Petilia Policastro alla via Arringa n. 60, giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
1 CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “Voglia la Corte di Appello di Catanzaro, ogni contraria istanza disattesa, così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE
• Dichiarare inammissibile l'appello incidentale proposto dai Sig.ri e CP_2 CP_3
perché tardivo.
NEL MERITO
1. Riformare la Sentenza n. 617/2020 del 08.07.2020, pubblicata mediante deposito in cancelleria in pari data, emessa dal Tribunale Ordinario di Crotone -sez.civile- nella persona del Dott. Antonio
Albenzio, a definizione del giudizio civile recante numero di R.G. 714/2014;
2. In via principale, accertare le effettive cause che hanno condotto alla produzione dell'evento dannoso, disponendo, se ritenuto opportuno, la rinnovazione della CTU, in considerazione della oggettiva incertezza risetto alle reali cause di verificazione dell'evento produttivo di danno;
3. Per l'effetto, accertare che il Sig. non può essere ritenuto responsabile ex. art. Parte_1
2051 c.c., per i fatti a lui ingiustamente addebitati;
4. In via secondaria, per ragioni di giustizia sostanziale e per i medesimi motivi che precedono, riformare la sentenza impugnata, al fine di ottenere una congrua riduzione del risarcimento del danno da pagare ai coniugi in virtù della oggettiva incertezza riscontrata nel Controparte_4 determinare le cause dell'evento produttivo di danno;
5. In ogni caso, condannare i convenuti alla refusione delle spese e dei compensi di lite, da determinarsi ed D.M. 55/2014 e da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che ne fa formale richiesta, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Per l'appellato : “A) Rigettare l'appello proposto, inammissibile, infondato e non Controparte_1
provato.
B) Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Per gli appellati e : “• NEL MERITO CP_2 CP_3
A) Rigettare l'interposto appello presentato dal sig. , perché inammissibile e Parte_1
infondato in fatto ed in diritto, per i motivi esposti nel presente atto;
IN VIA INCIDENTALE
B) In riforma parziale della sentenza n. 617/2020, emessa dal Tribunale di Crotone, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio in data 08/07/2020, accogliere quanto rappresentato nell'appello incidentale e così provvedere:
2
1. Riconoscere altresì, la responsabilità ex art. 2051 c.c. del sig. , in solido con il Controparte_1
sig. , con conseguenza condanna in solido tra le parti al risarcimento dei danni in Parte_1
favore degli appellati per come riconosciuto nella sentenza di primo grado in merito al danno emergente costituito dalle spese sostenute per le necessarie riparazioni;
2. Condannare , in solido, ovvero in concorso con , al Controparte_1 Parte_1 risarcimento dell'ulteriore danno da lucro cessante costituito dalla mancata possibilità di utilizzare
l'appartamento per almeno 1 anno.
3. In definitiva, condannare in solido, ovvero in concorso con , Controparte_1 Parte_1
al risarcimento dei danni suddetti in favore dei coniugi e , nella misura CP_2 CP_3 complessiva di € 45.816,00, che comprenda sia il risarcimento da danno emergente costituito dalle spese sostenute per le necessarie riparazioni (per come già riconosciuto nella sentenza impugnata), sia il risarcimento da lucro cessante costituito dalla mancata possibilità di utilizzare l'appartamento per almeno 1 anno.
C) Nel resto, confermare l'impugnata sentenza n. 617/2020, emessa dal Tribunale di Crotone, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio in data 08/07/2020;
D) Condannare il sig. ed il sig. alla rifusione delle spese e Controparte_1 Parte_1
competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario pari al 15%, C.P.A. ed IVA, come per legge, con distrazione in favore del costituito procuratore ex art. 93 c.p.c.”.
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno convenuto in CP_2 CP_3
giudizio e al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni Controparte_1 Parte_1 patiti in conseguenza dell'evento occorso.
In particolare, gli attori hanno esposto di essere proprietari di un immobile, sito nel comune di
Cotronei, in località Trepidò, il quale, nell'aprile 2012 veniva inondato di acqua a causa di ingenti infiltrazioni proveniente dall'appartamento soprastante, di proprietà di e concesso Controparte_1
in comodato a . Nonostante questi ultimi, nell'immediatezza dell'evento, Parte_1
riconoscevano le proprie responsabilità, non provvedevano però, successivamente, a corrispondere ai danneggiati alcun risarcimento. Per tale ragione, gli attori, dapprima, esperivano un tentativo di mediazione ex d.lgs. 28 del 2010 e poi promuovevano un giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., all'esito del quale il ctu, geom. , accertava che la causa Persona_1 delle anzidette infiltrazioni era da rinvenire in perdite d'acqua provenienti dall'immobile posto al piano superiore.
3 In diritto, gli attori hanno, dunque, dedotto la sussistenza di profili di responsabilità civile ex art 2051
c.c. in capo ad entrambi i convenuti, alla luce dei poteri di custodia su di essi gravanti.
Infine, in merito ai danni subiti, gli attori hanno lamentato di aver subito non solo un danno sull'immobile, quantificato in € 30.816,00, bensì anche un danno morale, per aver patito ansie e preoccupazioni in merito alla vicenda, e un danno derivante dal mancato utilizzo dell'appartamento per circa due anni, entrambi da quantificare, rispettivamente, in via equitativa, nella misura di
€10.000 ed €5.000,00.
Alla luce di tali ragioni, e hanno citato in giudizio e CP_2 CP_3 Controparte_1
al fine di sentirli condannare, ciascuno secondo le proprie responsabilità, al Parte_1
risarcimento dei danni patiti, quantificati nella misura totale di €45.816,00, o nella somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.
Instaurato correttamente il contraddittorio, si è costituito in giudizio contestando Controparte_1
quanto ex adverso dedotto ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto si era impegnato ad accollarsi il pagamento di tutti i danni, e, nel merito, in ogni Parte_1
caso, l'esclusione della propria responsabilità alla luce sia della riconducibilità dell'evento a fatti non imputabili al proprietario dell'immobile, stante il rapporto di comodato sussistente con l'altro convenuto, sia il comportamento colpevole degli attori, i quali avrebbero aspettato due/tre mesi prima di asciugare l'acqua infiltratasi. Infine, ha eccepito, in ogni caso, la mancata dimostrazione dei danni asseritamente subiti.
Successivamente, si è costituito in giudizio deducendo l'esclusiva responsabilità Parte_1 dell'evento occorso in capo al proprietario dell'appartamento, il quale pur avendo concesso in comodato la detenzione dell'immobile rimane civilmente responsabile per i danni arrecati a terzi dalle condotte idriche, e, in ogni caso, il concorso colposo degli attori nell'aggravamento dei danni in questione, consistito nel ritardo a far visionare l'immobile e nell'aver prolungato qualsiasi tipo di intervento finalizzato ad effettuare lavori necessari per non peggiorare i danni.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., all'udienza del 28 settembre 2015, il
Giudice ha disposto l'acquisizione del fascicolo relativo all'accertamento tecnico di cui al procedimento civile n° 141/2013 R.G.A.C., riservando all'esito l'ammissione dei mezzi di prova.
All'udienza del 7 marzo 2015, l'avv. , nell'interesse del proprio assistito Controparte_5 Pt_1
, ha formalizzato offerta di risarcimento per la somma di € 12.000,00, ma questa non è stata
[...]
accettata dagli attori poiché ritenuta insufficiente.
Dopo aver trattenuto la causa in decisione all'udienza dell'11 giugno 2018, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., il Giudice Istruttore, con ordinanza del 7 dicembre 2018 ha rimesso la causa
4 sul ruolo rilevando l'inopponibilità del procedimento di ATP nei confronti di , Controparte_1
nonché che la causa era stata istruita solo documentalmente ed in modo lacunoso;
per tale ragione ha ammesso la ctu tecnico estimativa e la prova per testi.
Escussi i testimoni e depositata la consulenza tecnica, all'udienza dell'8 luglio 2020 il Tribunale, preso atto delle note depositate telematicamente dalle parti, con sentenza n. 617/2020 resa ex art. 281 sexies c.p.c., ha accolto la domanda attorea.
In estrema sintesi, ritenuti accertati, tramite l'istruttoria espletata, i pregiudizi materiali lamentati e la loro riconducibilità eziologica alla pericolosità discendente dall'immobile posto al primo piano, il
Giudice ha ritenuto incontrovertibile la sussistenza della responsabilità esclusiva ex art. 2051 c.c. di
, in qualità di detentore qualificato dell'immobile in oggetto, avendo il ctu Parte_1
rinvenuto la causa più probabile delle avvenute infiltrazioni nella rottura di un flessibile. È stata esclusa, invece, ogni responsabilità in capo a , il quale, in quanto proprietario, Controparte_1
conserva la disponibilità giuridica della res ed è responsabile – secondo la giurisprudenza di legittimità – per i danni arrecati unicamente dalle strutture murarie e dagli impianti interni in esse conglobati di un immobile. In merito al quantum, tuttavia, il Giudice ha liquidato i danni, consistiti nei costi di ripristino del fabbricato, nella misura di €20.847,21, oltre rivalutazione ed interessi, e ha rigettato, in quanto non provate, la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante e del danno non patrimoniale.
§ 2. L'appello
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato in data 8 febbraio 2021, Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza in parola per i motivi che si esamineranno.
Si è costituito in giudizio , con comparsa di costituzione e risposta depositata, Controparte_1
telematicamente, il 22 aprile 2021, eccependo l'infondatezza dell'appello e chiedendone l'integrale rigetto.
All'udienza del 26 maggio 2021, la Corte, rilevato il mancato deposito della prova dell'avvenuta notificazione dell'atto di citazione in appello nei confronti di e di , ha CP_2 CP_3 rinviato all'udienza del 10 novembre 2021 per l'acquisizione della prova.
Successivamente, si sono costituiti in giudizio e , con comparsa di CP_2 CP_3
costituzione e risposta depositata, telematicamente, il 20 ottobre 2021, chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato e spiegando, altresì, appello incidentale lamentando il mancato riconoscimento della responsabilità anche in seno a , nonché il mancato Controparte_1
riconoscimento del danno da lucro cessante e del danno non patrimoniale.
5 Con note di trattazione scritta depositate, telematicamente, in data 1 febbraio 2023, Controparte_1 ha eccepito la tardività dell'appello incidentale.
All'udienza dell'8 febbraio 2023 – viste le note scritte – la Corte ha trattenuto la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tutte le parti hanno depositato la comparsa conclusionale.
e e hanno depositato, altresì, le memorie di replica. Parte_1 CP_2 CP_3
Con ordinanza del 2 ottobre 2024 la Corte, preso atto che il Giudice ausiliario – relatore della causa
– Dott. Domenico Mario La Bella, ha rassegnato le dimissioni volontarie in data 16 settembre 2024, ha rimesso la causa sul ruolo per essere decisa in diversa composizione collegiale, rinviando all'udienza del 27 novembre 2024, poi sostituita dal deposito telematico di note scritte di trattazione, ex art. 127 ter c.p.c. Indi, – viste le note – ha trattenuto la causa in decisione, con ordinanza del 29 novembre 2024, comunicata alle parti il 2 dicembre 2024, senza l'assegnazione di ulteriori termini.
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1 Con un unico motivo di appello l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto accertato il nesso di causalità materiale sulla scorta di quanto affermato dal ctu, secondo cui la più probabile causa dell'evento dannoso è da rinvenirsi nella rottura di un flessibile nell'appartamento soprastante.
In particolare, l'appellante si duole del fatto che il consulente tecnico non abbia mai effettivamente accertato un vizio nell'abitazione detenuta da , ma è giunto a ritenere l'ipotesi della Parte_1
rottura del flessibile come la più probabile unicamente sulla base della dichiarazione rilasciata, a seguito di un sopralluogo avvenuto nel 2019, dal Geom. CTP di , senza avere Per_2 Controparte_1
però dei riscontri chiari e diretti.
Invero, dalla perizia emerge una concreta incertezza sulle possibili cause dell'evento dannoso, tant'è che lo stesso consulente nelle prime pagine del proprio elaborata afferma che in ragione del ripristino di tutti i danni lamentati non era possibile né definire le cause delle infiltrazioni né quantificare i danni. Ed allora, ad avviso dell'appellante, non solo è difficile ritenere che la semplice rottura di un flessibile possa provocare un tale allagamento, ma, qualora lo si volesse sostenere, bisognerebbe altresì chiedersi quale sia stata, a monte, la ragione della rottura, al fine di verificare se possa dirsi integrato il c.d. caso fortuito, con la conseguente esclusione di responsabilità in capo al custode della res.
Ancora, lamenta l'appellante che il ctu ha presunto l'integrità dell'impianto idrico semplicemente dal fatto che nell'appartamento detenuto dal Sig. non erano presenti tracce di Parte_1
lavori di ripristino, senza compiere, tuttavia, degli accurati accertamenti.
6 Tale rilievo assume notevole rilevanza, in quanto se fosse stata accertata la non piena efficienza dell'impianto idrico, ciò avrebbe ragionevolmente condotto a ritenere probabile che la causa dell'evento dannoso potesse essere attribuita ad un cattivo funzionamento dell'impianto stesso, con conseguente esclusione della responsabilità oggettiva nei confronti del Sig. ed Parte_1
attribuzione degli addebiti ex art. 2051 c.c. nei confronti del proprietario dell'immobile.
3.2 L'appello è fondato.
Non è superfluo rammentare che la responsabilità ex art. 2051 c.c. si caratterizza in quanto postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (cfr. Cass. civ., n. 15761 del 2016). Per integrare tale responsabilità è sufficiente che il danno sia stato cagionato dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene.
Ne consegue che il danneggiato ha solo l'onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito. Si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (ex multis, Cass. civ., 8 luglio 2024, n. 18518) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno.
Più in particolare, la Suprema Corte ha recentemente precisato che “Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento.” (Cass. civ., 9 maggio 2024, n. 12760).
Con specifico riferimento al danno provocato da infiltrazioni d'acqua provenienti dall'appartamento soprastante, la giurisprudenza di legittimità ritiene sufficiente – ai fini della prova del nesso causale proprio del danno da infiltrazione d'acqua - l'accertamento che le stesse originino da appartamento soprastante a quello del soggetto danneggiato, rimanendo, invece, irrilevante l'esatta individuazione della loro causa, “essendo elemento che non attiene alla struttura del fatto illecito di cui all'art. 2051
7 c.c. – che risulta già perfezionato – ma, soltanto alla prova liberatoria del fortuito” (cfr. Cass. civ.,
11 gennaio 2005, n. 376; conf. Cass. civ., 31 gennaio 2018, n. 2332).
L'esatta individuazione della causa delle infiltrazioni, viene in rilievo, invece, nella diversa ipotesi
[è il caso di specie] in cui l'immobile soprastante sia stato concesso in godimento a terzi (per locazione, comodato, ecc.). In tal caso la responsabilità è diversa a seconda che gli impianti siano esterni o interni. In tal senso la Suprema Corte ha affermato che, “in tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ., occorre la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla stessa, e cioè la sua disponibilità giuridica e materiale, con il conseguente potere di intervento su di essa. Pertanto, il proprietario dell'immobile locato, conservando la disponibilità giuridica e, quindi, la custodia delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati, è responsabile in via esclusiva, ai sensi degli artt. 2051 e 2053 cod. civ., dei danni arrecati a terzi da tali strutture e impianti;
grava, invece, sul solo conduttore la responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per i danni arrecati a terzi dagli accessori e dalle altre parti del bene locato, di cui il predetto acquista la disponibilità, con facoltà ed obbligo di intervenire onde evitare pregiudizi ad altri (Cass. n. 24737/2007). Pertanto, in base al predetto principio, il conduttore è sempre responsabile del danno causato da infiltrazioni d'acqua a seguito della rottura di un tubo flessibile esterno all'impianto idrico e sostituibile senza necessità di intervento implicante demolizioni perché, tale oggetto non può essere qualificato come componente dell'impianto idrico interno” (cfr. Cass. civ., 27 ottobre 2015, n. 21788).
Ora, nel caso in esame, il Giudice di prime cure ha appunto ravvisato la responsabilità esclusiva del comodatario , sul presupposto che le infiltrazioni nell'appartamento degli attori Parte_1 fossero state provocate dal vizio riscontrato nell'abitazione posta al piano superiore e consistito nella rottura di un flessibile esterno alla stessa pavimentazione dell'appartamento posto al piano superiore e detenuto in comodato dal convenuto . Parte_1
Secondo quanto è dato leggere nella motivazione della sentenza impugnata, a queste conclusioni il
Tribunale è giunto “alla luce di quanto riconosciuto dallo stesso convenuto e, soprattutto, alla luce delle risultanze peritali […] che hanno fatto emergere la riconducibilità causale dell'evento lesivo non già ad elementi strutturali del bene quanto piuttosto alla probabile rottura di un flessibile esterno alla stessa pavimentazione dell'immobile” (cfr. sentenza, pag. 4).
Obietta l'appellante che, al contrario di quanto affermato dal Tribunale, “l'incertezza sulle possibili cause dell'evento di danno è lampante” e che “contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure, non è stato mai effettivamente accertato dal CTU Ing. un vizio nell'abitazione Per_3
8 detenuta dal Sig. e di conseguenza non è stato accertato effettivamente che Parte_1
l'evento dannoso si sia verificato a causa della rottura di un tubo flessibile. Questa ipotesi, al contrario, è quella ritenuta più probabile, ma senza dei fondamentali riscontri chiari e diretti” (cfr. citazione in appello, pagg. 12-13).
Occorre allora accertare se l'assunto del Giudice di prime cure, secondo cui dalla consulenza tecnica d'ufficio emergerebbe un percorso motivazionale articolato ed esente da vizi logici, sia condivisibile o meno. Ebbene, la risposta non può che essere negativa, dal momento che la predetta perizia si appalesa, difatti, lacunosa ed estremamente incerta proprio con particolare riferimento all'individuazione delle cause che avrebbero provocato le infiltrazioni.
In particolare, lo stesso consulente ha affermato che “Fin dall'arrivo è apparso evidente, cosa del resto già nota dai documenti allegati ai fascicoli di parte, che tutti i danni lamentati da parte attrice erano stati ripristinati, per cui non è stato possibile né definire le cause delle infiltrazioni, né tanto meno quantificare i relativi danni” (cfr. pag. 3 – CTU allegata nel fascicolo telematico).
Nonostante tale asserzione, successivamente il CTU, al quesito finalizzato ad accertare le probabili cause dell'evento di danno, anche al fine di enucleare diverse eventuali responsabilità, ha così risposto: Per individuare le probabili cause dell'evento di danno bisogna procedere “ad excludendum”. Sicuramente sono da escludersi le cause atmosferiche, perché in tal caso gli stessi fenomeni di allagamento presenti nell'appartamento degli attori sarebbero dovuti essere presenti nell'appartamento dei convenuti, anzi in ancor maggior misura trovandosi questo immediatamente sotto il tetto.
Considerato, che in occasione del sopralluogo del 5 luglio ho potuto constatare, che nell'appartamento dei convenuti non vi sono tracce di ripristini dovuti all'eventuale sostituzione di tubazioni rotte, né sulle pareti né sulle pavimentazioni, bisogna dedurre che nessuna delle tubazioni sottotraccia o sotto pavimentazione sia stata interessata da rotture.
Pertanto, la più probabile causa dell'evento di danno è da individuarsi nella rottura di un flessibile, probabilmente quello indicato dal Geom. in occasione del sopralluogo del 5 luglio 2019.” Per_2
Secondo quanto è dato leggere nella sentenza impugnata, il riferimento al flessibile indicato dal
Geom. deve intendersi quale riferimento alla “rottura di un flessibile del lavello della cucina Per_2 dell'appartamento della cucina dell'appartamento posto al piano superiore” (cfr. sentenza, pag. 3).
Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, l'iter motivazionale esposto dal consulente tecnico risulta alquanto generico e non fondato su un'idonea attività di indagine – essendo quest'ultima resa impossibile dalla ristrutturazione dell'appartamento danneggiato – tanto che la
9 rottura del flessibile quale ipotesi più probabile è una conclusione non sorretta non solo da alcun ragionamento logico, ma soprattutto da alcun accertamento di carattere tecnico.
Al riguardo, appare fondata la censura dell'appellante circa la genericità della constatazione del perito in merito all'integrità delle tubazioni sottotraccia o sotto pavimentazione;
al fine di desumere tale ultima circostanza, non può certamente essere sufficiente la riscontrata assenza di tracce di ripristini sulle pareti e sulla pavimentazione, soprattutto alla luce delle opere di rifacimento effettuate nell'immobile.
Pertanto, in assenza di altri elementi di prova, data la ineliminabile incertezza che emerge dall'espletata istruttoria e stante il potere del Giudice di discostarsi dalla consulenza tecnica ancorché fornendo un'adeguata motivazione, si ritiene che nel caso di specie gli attori, odierni appellati, non abbiano fornito idonea dimostrazione del nesso causale tra la res in custodia e il danno nel senso anzidetto.
L'appello è dunque accolto e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza di primo grado, la domanda risarcitoria proposta da e , è rigettata. CP_2 CP_3
3.3 L'appello incidentale, il cui esame sarebbe precluso in ragione dell'accoglimento dell'appello principale, va in ogni caso dichiarato inammissibile.
Risulta per tabulas che l'appellante ha notificato l'atto di citazione in appello a e CP_2
in data 8 febbraio 2021 alle ore 18:15 (cfr. ricevute pec in allegato alle note depositate CP_3
telematicamente il 3 novembre 2021). Nonostante la rituale notifica, i convenuti hanno inteso costituirsi in giudizio, mediante il deposito telematico della propria comparsa, in data 20 ottobre
2021, ben oltre la prima udienza di comparizione indicata nell'atto d'appello prevista per il 18 maggio 2021.
Ebbene, l'art. 343 c.p.c. è chiaro nel sancire che “L'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'articolo 349 bis, secondo comma.”.
La costituzione tardiva degli appellati comporta, dunque, la decadenza dall'impugnazione incidentale.
§ 4. Le spese processuali
4.1 Nel rapporto processuale tra e i signori la riforma della Parte_1 Controparte_4 sentenza impugnata impone di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali alla stregua dell'esito complessivo della lite, in conformità dell'indirizzo giurisprudenziale di legittimità consolidato secondo cui, in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice
10 d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, “in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass.
22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007, n.12963” (cfr. Cass. civ., 24 gennaio 2017, n. 1775). Il pagamento delle spese di lite va disposto in favore della Stato in virtù dell'ammissione di Pt_1
al beneficio del patrocinio a carico dello Stato.
[...]
Nel rapporto processuale tra e , appellanti incidentali, e , CP_2 CP_3 Controparte_1
appellato incidentale, le spese del grado seguono la soccombenza.
Esse si liquidano come da dispositivo applicando lo scaglione di valore compreso tra €5.201,00 e
€26.000,00 e alla tariffa media prevista dal D.M. n. 147/2022 per tutte le fasi della controversia.
4.2 Stante il tenore della decisione (accoglimento dell'appello principale e dichiarazione di inammissibilità dell'appello incidentale) deve darsi atto che sussistono, inoltre, i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo dell'appellante incidentale di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di , nonché di Parte_1 Controparte_1 CP_2
e , con atto di citazione notificato in data 8 febbraio 2021 avverso la
[...] CP_3
sentenza n. 617/2020 del Tribunale di Crotone, pubblicata in data 8 luglio 2020 e non notificata, così provvede:
1) Accoglie l'appello principale e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda attrice;
2) Dichiara inammissibile l'appello incidentale;
3) Condanna e al pagamento nei confronti di al CP_2 CP_3 Parte_1
pagamento delle spese di lite quantificate in € 5.077,00 per il primo grado di giudizio ed in €
5.809,00 per l'appello, oltre rimborso spese prenotate a debito, rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato, stante l'ammissione di al beneficio del Parte_1
patrocinio a carico dello Stato per entrambi i gradi di giudizio.
11 4) Condanna e al pagamento nei confronti di al CP_2 CP_3 Controparte_1 pagamento delle spese di lite quantificate in € 5.809,00 per l'appello, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.
5) Dà atto che sussistono i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo dell'appellante incidentale di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio dell'8 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà dott.ssa Carmela Ruberto
12