Sentenza 16 giugno 2008
Massime • 1
Il principio stabilito dall'art. 727 cod. proc. civ., in virtù del quale nello scioglimento della comunione il giudice deve formare lotti comprensivi di eguali quantità di beni mobili, immobili e crediti, non ha natura assoluta e vincolante, ma costituisce un mero criterio di massima. Ne consegue che resta in facoltà del giudice della divisione formare i lotti anche in maniera diversa, là dove ritenga che l'interesse dei condividenti sia meglio soddisfatto attraverso l'attribuzione di un intero immobile, piuttosto che attraverso il suo frazionamento, ed il relativo giudizio è incensurabile in cassazione, se adeguatamente motivato. (Nella specie, era caduto in successione un intero immobile, parte del quale era abitata da uno degli eredi sin da epoca anteriore all'apertura della successione. Il giudice aveva pertanto assegnato a quest'ultimo l'intero appartamento dove abitava, e frazionato invece la parte restante dell'immobile. La S.C., formulando il principio che precede, ha confermato la decisione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/06/2008, n. 16219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16219 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. ODDO Massimo - rel. Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere -
Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO AD e ER NA - rappresentati e difesi in virtù di procura speciale a margine del ricorso dall'avv. Poggi Casimiro del Foro di Massa e dall'avv. Mario G. Ridola, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Roma, alla via del Babuino, n. 51;
- ricorrenti -
contro
CO NN - residente in Massa, alla frazione Guadine, n. 29 CO AT (nata il [...]) - residente in Massa, alla frazione Guadine, n. 29 CO AC - residente in Montagnoso, alla via Orfeo Lenzetti, n. 3 AB DI - residente in Massa, al nucleo Ponte di Gronda, CO AT (nata l'[...]) - residente in Massa, alla via Isonzo, n. 4/4 CO RS - residente in [...] - località Romagnano;
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 133 del 25 febbraio 2003 - non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 maggio 2008 dal Consigliere Dott. Massimo Oddo;
udito per i ricorrenti l'avv. Mario G. Ridola;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LO VOI Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LA, NN e AT CO con atto notificato il 9 luglio 1979 convennero il fratello AC CO davanti al Tribunale di Massa e domandarono lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni relitti dal padre AD CO, deceduto ab intestato il 27 gennaio 1972, e dalla madre MA TE ER, a sua volta erede del marito AD CO.
Si costituì AC CO e, affermato che doveva considerarsi a lui sostanzialmente appartenente la casa in località Zecca, nella quale era vissuto per ventidue anni e che aveva costruito su suolo di proprietà del padre a proprie spese e con l'aiuto della moglie NA ER, chiese che la porzione di beni a lui spettante nella divisione fosse costituita da detta casa.
Con sentenza non definitiva del 2 settembre 2000, n. 208, il Tribunale dichiarò "lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra gli attori ed i convenuti relativamente ai beni relitti da CO AD" e stabilì che la divisione di essi avvenisse in conformità al progetto indicato nella relazione del c.t.u. quale soluzione 1, assegnando ad AD CO ed NA ER, eredi di AC CO, deceduto nel corso del giudizio, il lotto A (costituito da un appartamento al piano primo con relativa scala di accesso del nuovo fabbricato in località Zecca, nonché terrazza, cantina e porzione di terreno con diritto di passo carrabile sul lotto B), e disponendo l'assegnazione agli attori mediante sorteggio del lotto B (costituito da un appartamento al piano rialzato, ancora al grezzo, del nuovo fabbricato in località "Zecca, nonché da un vetusto fabbricato su due piani con relativo ripostiglio adiacente a quello alla Zecca e porzione di terreno, con diritto di passo carrabile sul lotto A, e da terreni in località Gronda), e dei lotti C e D.
La decisione, gravata da AD CO ed NA ER nei confronti di NN e AT CO e di RS, AT e AC CO ed DI AB, eredi di LA CO deceduto nelle more, venne confermata il 25 febbraio 2003 dalla Corte di appello di Genova, che, nella contumacia di tutti gli appellati, rigettò l'impugnazione, osservando che: il caseggiato in località Zecca era comodamente divisibile;
la divisione disposta dal giudice di primo grado era rispettosa del criterio della formazione delle porzioni comprendendo in esse una quantità di beni di eguale natura e qualità in proporzione all'entità di ciascuna quota;
in conseguenza della divisione non venivano in essere nel caseggiato conseguenze pregiudizievoli comportanti la riduzione in misura più che proporzionale del valore delle parti risultanti;
l'interesse umanamente apprezzabile degli appellanti ad una assegnazione preferenziale della casa di abitazione era stato soddisfatto con l'esclusione dal sorteggio e l'assegnazione ad essi del lotto nel quale l'appartamento era incluso. AD CO ed NA ER sono ricorsi per la cassazione della sentenza con due motivi, illustrati da successiva memoria, e gli intimati NN, AT (nata il [...]), AC, AT (nata l'[...]) ed RS CO ed DI OM non hanno resistito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano, in relazione all'art.360 c.p.c., n. 5, e art. 282 c.p.c., l'omessa ed insufficiente motivazione della decisione impugnata sul punto dell'erronea declaratoria di provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, da loro espressamente appellato e sul quale il giudice di secondo grado "ha omesso di pronunciarsi, peraltro adducendo una motivazione errata e contraddittoria". Aggiungono che la sentenza di scioglimento della comunione ereditaria non è provvisoriamente esecutiva, non essendo una pronuncia di condanna, e che ha errato la Corte di appello nel dichiarare "che la propria sentenza riveste carattere definitivo, per cui resta destinata a formare presupposto degli altri aspetti della divisione", poiché anche quest'ultima pronuncia per la sua natura costitutiva non è provvisoriamente esecutiva. Il motivo è in parte inammissibile ed in altra infondato. Non risulta dalla sentenza di secondo grado ne' che la decisione di primo grado fosse stata dichiarata provvisoriamente esecutiva e ne' che sul punto fosse stato interposto appello e la mancata specificazione nel ricorso degli specifici termini con i quali la questione relativa alla illegittimità della declaratoria sarebbe stata prospettata con il gravame preclude l'esame del motivo nella parte in cui la stessa risulta prospettata per la prima volta in sede di legittimità.
Va aggiunto che l'interesse all'impugnazione di una sentenza deve essere attuale e permanere sino al momento della decisione su di essa ed è conseguentemente carente di interesse il ricorso per cassazione con cui ci si dolga dell'omesso accertamento negativo della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado da parte del giudice del gravame, giacché detta pronuncia è stata sostituita da quella di appello, sia essa di riforma che di conferma della decisione impugnata (cfr.: cass. civ., sez. 1^, sent. 6 dicembre 2006, n. 26171). Condivisibile, inoltre, è l'affermazione della sentenza di secondo grado che, fermo il diritto d'impugnazione, la pronuncia rivestiva carattere definitivo della fase processuale introdotta con l'appello, indipendentemente dalla qualificazione della decisione di primo grado alla stregua di sentenza definitiva o non definitiva, e, a parte la natura dichiarativa e non costitutiva della divisione, risulta del tutto corretto il rilievo in essa contenuto, che, a seguito della reiezione dell'appello (e ferma naturalmente la definitività di essa), il progetto divisionale recepito nella sentenza di primo grado, restava destinato a costituire, il presupposto degli altri aspetti della divisione.
Con il secondo motivo, lamentano, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione dell'art. 729, c.c, e la contraddittoria motivazione sul punto della mancata attribuzione per l'intero del fabbricato nuovo, posto che, pur avendo ad essi assegnato per motivi affettivi il lotto A), includente la loro casa di abitazione, ha ritenuto privo di rilevanza a tale fine la conflittualità esistente fra i futuri condomini, nonostante i prevedibili contrasti derivanti da una futura convivenza con gli assegnatari del lotto B), nel quale era compresa la parte residua dell'immobile, e non ha tenuto conto che essi avevano eseguito la costruzione con propri materiali e lavoro e posseduto l'edificio in buona fede, che gli altri eredi non si erano opposti alla soluzione alternativa che prevedeva l'assegnazione ad essi della costruzione e che, infine, il loro credito nei confronti della massa poteva essere compensato, al pari della disparità in natura delle quote, con un equivalente in denaro. Il motivo è infondato.
L'art. 727 c.c., dispone che nello scioglimento delle comunioni, salvo la presenza di beni comuni indivisibili o non comodamente divisibili, le porzioni dei condividendi devono essere formate comprendendo una quantità di beni mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell'entità di ciascuna quota. Pur non avendo la norma carattere inderogabile, indicando essa soltanto un criterio tendenziale dal quale il giudice può discostarsi, oltre che nelle ipotesi espressamente previste, anche quando un eccessivo frazionamento determinerebbe un evidente pregiudizio al diritto dei coeredi di ottenere in sede di divisione una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello ad essi spettante sulla massa ereditaria, rientra nei poteri del giudice di merito accertare, nel caso in cui nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, se il diritto del condividente sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole unità immobiliari oppure attraverso l'assegnazione di interi immobili ad ogni condividente salvo conguaglio.
Tale accertamento, inerendo ad un apprezzamento di fatto, si sottrae al sindacato di legittimità, se adeguatamente e logicamente motivato, e, nel caso di specie, la Corte di appello non è incorso sul punto in vizi argomentativi, giacché nel rispetto del principio dettato dall'art. 727 c.c. ha derogato in favore dei soli appellanti alla regola del sorteggio delle quote eguali, stabilita dall'art. 729 c.c., soddisfacendo così interamente il loro interesse umanamente apprezzabile alla proprietà della casa di abitazione, ed ha negato che oggettive difficoltà di fruizione delle porzioni assegnate potessero essere fonte di conflittualità tra essi ed i futuri assegnatari della porzione B, essendo state le possibili cause di esse rimosse dal progetto di divisione, e che eventuali esistenti animosità tra i condividendi potessero giustificare l'attribuzione ad essi dell'intero fabbricato.
Nè pertinente risulta il richiamo al credito verso la massa per i materiali e l'opera prestata per la costruzione, che, pur se ipotizzato nella sentenza di appello, non risulta dagli atti avere formato oggetto di specifica domanda nel giudizio di divisione. Inammissibile, oltre che per carenza d'interesse, per la sua formulazione per la prima volta nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c., è la questione della violazione dell'art. 729 c.c., per avere il giudice, al fine di favorire gli stessi ricorrenti, derogato al principio dell'estrazione a sorte relativamente alla porzione ad essi attribuita, giacché nel giudizio di legittimità con le memorie di cui all'art. 378 c.c., destinate esclusivamente ad illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte con l'atto di costituzione in giudizio ed a confutare le tesi avversarie, non è possibile specificare od integrare, ampliandolo, il contenuto di originarie argomentazioni che non siano state adeguatamente prospettate o sviluppate con il detto atto introduttivo, e tanto meno dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito (cfr.: cass. civ., sez. un., sent. 15 maggio 2006, n. 11097). All'infondatezza od inammissibilità dei motivi segue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 maggio 2008. Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2008