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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 27/03/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3813/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3813/2022 tra:
(GIA (C.F. Parte_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. Alessandro Massai, elettivamente domiciliata P.IVA_1
presso il suo studio in Siena, Loc. Foenna, 10
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Luca CP_1 C.F._1
Mattace Raso e dell'Avv. Luca Pennisi, elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Milano, Via Carducci, 22
Conclusioni di Parte_1 Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Como, contrariis reiectis, disattesa ogni contraria, istanza, eccezione, deduzione o domanda, sia di merito che istruttoria, previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria,
NEL MERITO A) Accertata e dichiarata l'esecuzione delle Erogazioni dalla Società LL Parte_3
a favore di come elencate in narrativa, e la responsabilità della
[...] CP_1 convenuta ai sensi degli artt. 2033, 2043, 1813 e, in via sussidiaria, ex art. 2041 c.c., condannarsi la convenuta al pagamento a favore della OC cessionaria Parte_2 del credito vantato dal della somma di € Controparte_2
60.401,73, ovvero della maggiore o minore somma che l'adito Tribunale riterrà dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi moratori dal di del dovuto fino a quello dell'effettiva restituzione e/o saldo;
B) Accertato e dichiarato l'incasso da parte della convenuta di crediti della CP_1 OC verso clienti per l'importo Controparte_3 complessivo di € 6.303,00 ovvero della maggiore o minore somma che l'adito Tribunale accerterà giusta e corretta all'esito dell'istruttoria, e conseguentemente condannare la Signora ex art. 2043 c.c. al risarcimento dei danni oggi a favore del CP_1
pagina 1 di 11 oggi nella cessionaria da Controparte_2 Controparte_4 quantificarsi in una somma pari al mancato incasso di crediti vantati legittimamente dalla Contr OC LL , che la Signora ha ingiustamente e illegittimamente CP_1 riscosso in proprio e in danno della procedura fallimentare e che la curatela fallimentare non ha recuperato, ad oggi quantificato nell'importo di € Parte_3 6.303,00 in subordine ex art. 2033 c.c. alla ripetizione dell'indebito ovvero, in via sussidiaria ex art. 2041 c.c., ingiustificato arricchimento, per pari importo ovvero nella maggiore o minore somma che l'adito Tribunale riterrà dovuta giusta e legittima all'esito del giudizio, oltre interessi moratori dal di del dovuto fino a quelli dell'effettivo pagamento e/o restituzione.
C) Il tutto con vittoria di spese, competenze, onorari di causa, Iva e Cap come per legge delle quali il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.” Il sottoscritto procuratore insiste, inoltre, nell'ammissione di tutti i mezzi istruttori giá richiesti.
Conclusioni di CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Como, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE ED ISTRUTTORIA, rimettere la causa in istruttoria, con l'ammissione/assunzione dei mezzi di prova dedotti dalla signora con la CP_1 memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c. e non ammessi/assunti dall'Ill.mo Giudice adito. IN VIA PRELIMINARE, dichiarare la parziale inammissibilità della domanda di condanna della sig.ra al risarcimento dei danni, ovvero in subordine alla ripetizione CP_1 dell'indebito, per gli asseriti crediti del verso propri Controparte_2 clienti che essa avrebbe riscosso in proprio, come modificata da nella Parte_2 propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., ossia nella parte in cui si chiede il pagamento della somma di € 6.303,00 anziché della somma di € 2.350,00; IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, rigettare tutte le domande proposte dal
[...]
e fatte proprie dal successore a titolo particolare del medesimo, Controparte_2
in quanto infondate in fatto ed in diritto. Parte_2
IN OGNI CASO, con vittoria di spese e competenze di procedura. Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il ha Controparte_2
convenuto in giudizio deducendo che: CP_1
- OC costituita il 05.07.2005 ed operante nel settore Parte_3
della nautica da diporto (nello specifico, nella produzione, modificazione, riparazione, ristrutturazione, assemblaggio e noleggio di imbarcazioni e di navi da diporto, di parti, pezzi particolari o loro accessori), era stata dichiarata LL con sentenza pubblicata in data 02.12.2020;
- la convenuta è figlia di amministratore unico di CP_1 Controparte_5
dal 27.04.2006 alla dichiarazione di fallimento;
Parte_3 Parte_3
- dall'esame degli estratti conto della OC e dai mastrini, risulterebbe che
[...]
quantomeno a partire dal giugno 2016 e sino al 20.01.2020, Parte_3
pagina 2 di 11 aveva eseguito versamenti in denaro a favore di per un importo CP_1 complessivo di € 60.401,73, di cui € 50.310,00 a mezzo bonifici bancari, € 5.600,00
a mezzo contanti ed € 4.450,00 mediante ricarica di carte prepagate;
- il curatore del aveva rinvenuto nella contabilità di CP_2 Parte_3
la registrazione di 36 fatture emesse tra il 31.10.2016 e il 15.2.2019 nei
[...]
confronti della OC, per un importo complessivo di € 24.480,00, da Emmestudio
Visual Design di per “consulenze”; CP_1
- tuttavia, non vi sarebbe traccia di alcun contratto di consulenza stipulato tra CP_1
e né di documentazione attestante lo
[...] Parte_3
svolgimento di prestazioni di consulenza da parte della convenuta;
inoltre, CP_5
amministratrice unica della LL e madre della convenuta, in data
[...]
01.07.2021 aveva dichiarato al curatore del Fallimento che non CP_1
aveva mai lavorato per infine, le fatture non sarebbero Parte_3
opponibili al , in quanto prive di data certa anteriore alla dichiarazione di CP_2
insolvenza;
- pertanto, i pagamenti eseguiti a per onorare le predette fatture e, CP_1
comunque, tutte le ulteriori erogazioni di denaro eseguite da Parte_3
in favore della convenuta, risulterebbero effettuati in assenza di causa
[...]
giustificativa e dovrebbero quindi essere ripetuti dalla convenuta, ex art. 2033 c.c.;
- inoltre, dalla documentazione raccolta dalla curatrice sarebbe emerso che la convenuta avrebbe incassato € 3.953,00 da ed € 2.350,00 da EV Persona_1
HO, clienti della OC, a titolo di corrispettivo per il rimessaggio di imbarcazioni, senza trasferire a le somme riscosse;
Parte_3
- il era riuscito ad ottenere da la ripetizione del CP_2 Persona_1
pagamento, mentre non avrebbe incassato alcunché con riguardo al credito vantato nei confronti di EV HO, sicché la convenuta sarebbe tenuta al pagamento all'attore della somma indebitamente trattenuta, a titolo di risarcimento del danno o, comunque, ex art. 2033 c.c., o, in subordine, 2041 c.c..
Ha quindi chiesto di condannare la convenuta al pagamento, ex artt. 2033, 2043, 1813 e, in via sussidiaria, ex art. 2041 c.c., della somma di € 60.401,73, ovvero della maggiore o minore somma il Tribunale riterrà dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi dal dovuto al saldo, nonché al risarcimento dei danni (o, in subordine, ex art. 2033 c.c. o ex art. 2041 c.c.) da quantificarsi in una somma pari al mancato incasso di crediti della OC che la pagina 3 di 11 convenuta aveva riscosso in proprio e che il non ha recuperato, pari ad € CP_2
2.350,00, o la somma diversa risultata dovuta all'esito del giudizio.
In data 15.03.2023 è intervenuta in giudizio ora Parte_2 Controparte_6
deducendo di aver acquistato, in data 07.11.2022, dal
[...] Controparte_2
l'azienda gestita dalla OC prima del fallimento, la quale comprendeva anche i crediti del
, tra cui quelli vantati nei confronti di nell'odierno giudizio. La CP_2 CP_1
OC intervenuta ha quindi riproposto le medesime difese del Fallimento cedente il credito e ha formulato le medesime conclusioni già dimesse da quest'ultimo, chiedendo tuttavia la condanna della convenuta al pagamento delle somme, meglio indicate nelle conclusioni, in proprio favore.
In data 21.03.2023, si è costituita in giudizio deducendo che: CP_1
- la convenuta è una professionista nel campo del visual merchandising, specializzata nella cura e nella scelta di tessuti ed arredi;
- in molteplici occasioni la convenuta aveva ricevuto dalla Parte_3
l'incarico di svolgere attività di consulenza ed assistenza per lo svolgimento di eventi o campagne pubblicitarie promosse dalla OC (ad esempio il Pt_3
” o l'opera monografica “Tullio Abbate Story”) o per l'allestimento CP_7
degli arredi e degli interni delle imbarcazioni prodotte e realizzate dalla OC;
- dopo lo svolgimento degli incarichi, la convenuta aveva emesso le relative fatture, regolarmente registrate all'Agenzia delle Entrate e, quindi, aventi data certa, per complessivi € 40.574,24, pagate da Parte_3
- la dichiarazione di per cui la figlia non avrebbe mai lavorato per Controparte_5
sarebbe state decontestualizzata dall'attore e, comunque, Parte_3
in sostanza veritiera, non essendo la convenuta mai stata dipendente della OC;
- non vi sarebbe prova dell'effettiva corresponsione di somme in contanti a CP_1
da parte di
[...] Parte_3
- quanto, invece, alle restanti somme corrisposte alla convenuta, si tratterebbe della restituzione rateale dell'importo complessivo di € 75.000,00 concesso, nel 2012, a mutuo dalla convenuta a la quale, a sua volta, aveva mutuato la Controparte_5
stessa somma a le parti, pertanto, si erano accordate Parte_3
affinché provvedesse alla restituzione delle somme Parte_3
mutuate direttamente a CP_1
pagina 4 di 11 - tutti i pagamenti eseguiti in favore della convenuta avrebbero quindi idonea causa giustificativa;
- quanto all'importo incassato dalla convenuta da EV HO, non vi sarebbe prova che si trattasse di un credito di e, comunque, il Parte_3
avrebbe comunque titolo per agire nei confronti della stessa HO e, CP_2 quindi, non potrebbe essere applicato l'istituto residuale dell'arricchimento senza causa;
- le era stata notificata dal Fallimento la cessione del credito litigioso a Parte_2
[...]
Ha quindi chiesto il rigetto di tutte le domande attoree.
All'udienza del 22.03.2023, svoltasi avanti il precedente giudice assegnatario del fascicolo, il procuratore del ha chiesto l'estromissione dal giudizio dell'assistito e le altre CP_2
parti si sono rimesse, chiedendo la concessione dei termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.. Concessi
i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c. e reiterata, dal , l'istanza di estromissione al CP_2
sottoscritto nuovo giudice assegnatario del fascicolo, con ordinanza in data 20.04.2023
l'istanza è stata rigettata, per assenza di espresso consenso delle altre parti all'estromissione. Con ordinanza in data 18.05.2023, preso atto dell'intervenuto consenso delle altre parti, è stata successivamente disposta, ex art. 111, c. 3, c.p.c., l'estromissione dal processo del Controparte_2
Depositate le memorie istruttorie dalle parti, con ordinanza del 06.12.2023 è stata ammessa la prova per testi, diretta e contraria, esclusivamente sui capitoli di prova nn. 9 e 10 della memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c. di parte intervenuta, con un teste per parte.
All'udienza del 20.02.2024, tuttavia, parte intervenuta è stata dichiarata decaduta dalla prova per testi richiesta con il teste HO, non intimato per l'udienza, ex art. 104 disp. att.
c.p.c., e la causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 20.12.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Il e, a seguito della cessione del credito litigioso, Controparte_2
(già , intervenuta ex art. 111 c .p.c. Controparte_6 Parte_2
nel processo, ha agito nei confronti di per sentirla condannare alla CP_1
ripetizione delle somme corrispostele senza causa da nel periodo Parte_3
pagina 5 di 11 dal giugno 2016 al 20.1.2020, pari ad € 60.401,73, nonché al risarcimento del danno pari alle somme indebitamente incassate dalla convenuta da clienti della OC e non recuperate dal Fallimento, quantificate in citazione in € 2.350,00.
Deve allora innanzitutto osservarsi che, in tema di azione ex art. 2033 c.c., incombe sull'attore in ripetizione l'onere della prova sia dell'avvenuto pagamento in favore dell'accipiens, sia dell'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore di quest'ultimo. Grava, pertanto, esclusivamente sull'attore l'onere di dimostrare l'inidoneità del titolo ipotizzato quale causa dell'attribuzione al convenuto o della diversa causa dell'attribuzione eventualmente indicata dal convenuto stesso (cfr., ex multis, Cass. n. 14428/2021; Cass. n. 14788/2024).
Nel caso in esame, ha dedotto che Controparte_6 Parte_3
avrebbe corrisposto a senza idonea causa giustificativa, la
[...] CP_1
somma complessiva di € 60.401,73, di cui € 50.310,00 a mezzo bonifici bancari, € 5.600,00
a mezzo contanti ed € 4.450,00 mediante ricarica di carte prepagate.
La circostanza dell'avvenuto accredito sul conto corrente di a mezzo CP_1
bonifico bancario, e su carte prepagate riferibili a quest'ultima, di, rispettivamente, €
50.310,00 ed € 4.450,00, non è stata specificamente contestata dalla convenuta e, pertanto, deve ritenersi provata in applicazione del disposto dell'art. 115 c.p.c..
Al contrario, non ha provato – come evidenziato dalla Controparte_6
convenuta nella comparsa di risposta - l'avvenuto pagamento in contanti a CP_1 dell'ulteriore somma di € 5.600,00, dovendo osservarsi che la mera produzione dei mastrini della OC non può costituire prova, da sola, dell'effettiva corresponsione alla convenuta delle somme ivi indicate, in applicazione del consolidato principio giurisprudenziale per cui le scritture contabili, di per sé, non provano l'avvenuto pagamento (cfr., Cass. n. 105/2011).
Pertanto, ha provato l'avvenuta corresponsione a Controparte_6
della sola somma complessiva di € 54.801,73. CP_1
Con riguardo a detti pagamenti, la stessa ha Controparte_6
riconosciuto che il curatore del Fallimento, originario attore, aveva rinvenuto nella contabilità della la registrazione di 36 fatture emesse tra il Parte_3
31.10.2016 e il 15.2.2019 nei confronti di da Emme studio Parte_3
Visual Design di a , per “consulenze”, per un importo CP_1 Parte_3 complessivo di € 24.480,00. La sussistenza di fatture commerciali regolarmente registrate nella contabilità del debitore (e, quindi, certamente dotate di data certa anche nei confronti pagina 6 di 11 del Fallimento cedente) costituisce idonea giustificazione (pagamento) dello spostamento patrimoniale in favore dell'emittente la fattura, per valore pari a quello della fattura medesima, sicché, in applicazione dei principi sopra richiamati, sarebbe stato onere dell'attrice in ripetizione dimostrare l'inidoneità del titolo ipotizzato quale causa di attribuzione patrimoniale dal convenuto e, quindi, nella specie, l'inesistenza dei contratti costituenti titolo dei crediti maturati da nei confronti del fallimento e CP_1
oggetto delle fatture registrate nella contabilità dell'attore.
Tuttavia, ritiene il Tribunale che detto onere non sia stato assolto da Controparte_6
Difatti, ha dedotto di essere una professionista nel campo del
[...] CP_1
visual merchandising, specializzata nella cura e nella scelta di tessuti ed arredi, e di essere stata in diverse occasioni incaricata da di svolgere attività di Parte_3
consulenza ed assistenza per lo svolgimento di eventi o campagne pubblicitarie promosse dalla OC, ad esempio il ” o l'opera monografica “Tullio Abbate Controparte_8
Story”, o per l'allestimento degli arredi e degli interni delle imbarcazioni prodotte e realizzate dalla OC oggi LL, di aver svolto le predette prestazioni e di aver quindi emesso le relative fatture. A fronte di quanto sopra, posto che è pacifico che Parte_3 svolgesse l'attività produzione e vendita di imbarcazioni e accessori, è
[...]
plausibile che la stessa si fosse rivolta a un professionista per l'assistenza nello svolgimento di eventi e campagne pubblicitarie (quali quelle indicate dalla convenuta, su cui l'intervenuta non ha preso posizione) e per l'allestimento degli arredi e degli interni delle imbarcazioni, risultando, invece, scarsamente significativa l'assenza, nella documentazione reperita dal , di contratti in forma scritta e di documentazione comprovante lo CP_2 svolgimento dell'attività, trattandosi di contratti che non richiedevano alcun onere di forma e di attività di natura pratica e non necessariamente documentabile. A fronte di quanto sopra, non può, da sola, fornire prova dell'inesistenza di rapporti contrattuali tra CP_1
e la sola affermazione di
[...] Parte_3 Controparte_5
amministratrice della OC prima del fallimento, che aveva dichiarato al curatore del
Fallimento che non aveva “mai lavorato” per CP_1 Parte_3
Difatti, da una parte, non è dato comprendere se detta dichiarazione si riferisse alla insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la convenuta e la OC (non ha mai
“lavorato”) o all'assenza di qualsivoglia altro rapporto contrattuale e, pertanto, la dichiarazione è di per sé equivoca;
dall'altra parte, e soprattutto, l'amministratore della OC LL continua a rivestire la qualità di parte in senso sostanziale nel processo pagina 7 di 11 relativo a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento (cfr., Cass. n. 12258/2015) e, pertanto, la predetta affermazione equivale a una mera dichiarazione della stessa parte attrice (il e, per esso, la cessionaria del credito CP_2 Controparte_6
e, quindi, del tutto inidonea a costituire prova dei fatti costitutivi delle domande
[...]
formulate.
Pertanto, deve ritenersi idoneamente giustificato il pagamento a della CP_1 somma complessiva di € 24.480,00, pari alle somme portate dalle fatture emesse dalla convenuta nei confronti di e regolarmente registrate nella Parte_3 contabilità di quest'ultima prima del fallimento.
Al contrario, ritiene il Tribunale che abbia dimostrato Controparte_6
l'assenza di causa giustificativa degli ulteriori pagamenti eseguiti in favore di CP_1
per complessivi € 30.321,73 (54.801,73-24.480).
[...]
Deve osservarsi che la convenuta ha dedotto che una parte di dette somme costituirebbero pagamento delle ulteriori fatture emesse nei confronti di tra il Parte_3
2016 e il 2019, prodotte sub docc. nn. 2-43, che ammonterebbero ad € 40.574,24 totali, e parte costituirebbero il rimborso rateale di un mutuo di € 75.000,00 concesso a CP_5
nel 2012, la quale avrebbe delegato al pagamento alla
[...] Parte_3
quale, a sua volta, la aveva mutuato la somma di denaro ricevuta da CP_5 CP_1
Tuttavia, nessuna delle fatture emesse nei confronti di e
[...] Parte_3
prodotte dalla convenuta, tra cui tutte quelle ulteriori a quelle già riconosciute dal per € 24.480,00 complessivi, è opponibile al (e, per esso, alla CP_2 CP_2
cessionaria del credito , trattandosi di documenti privi di data certa Controparte_9
anteriore alla dichiarazione di fallimento. La convenuta, difatti, non ha provato che dette fatture, non registrate nella contabilità di siano mai state Parte_3
nemmeno trasmesse né alla OC LL, né all'Agenzia delle Entrate, come affermato nella comparsa di risposta. I pagamenti eseguiti da in misura Parte_3 superiore alla somma di € 24.480,00 paiono quindi effettuati senza idonea causa giustificativa, non essendo stati operati a pagamento di fatture emesse da e CP_1
registrate dalla OC prima del fallimento, ed essendo più probabile che non, in assenza di specifiche deduzioni della convenuta sull'analitica attività svolta in favore della OC, che i pagamenti delle fatture registrare siano satisfattivi delle prestazioni di consulenza eseguite dalla convenuta in favore di Parte_3
pagina 8 di 11 Quanto, invece, all'allegazione della convenuta per cui le restanti somme corrispostele costituirebbero rimborso di un finanziamento, deve osservarsi che la documentazione prodotta in atti dalla convenuta è inidonea a dimostrare la stipula di un contratto di mutuo tra e e tra quest'ultima e CP_1 Controparte_5 Parte_3
Difatti, a norma dell'art. 1813 c.c., il mutuo è il contratto con il quale una parte consegna all'altra una determinata somma di denaro e l'altra si obbliga a restituirla, il che pacificamente configura il mutuo quale contratto reale, che si conclude con la consegna della somma data a mutuo. Nel caso in esame, nessuno dei documenti prodotti dalla convenuta dimostra l'avvenuta corresponsione né della somma di denaro di € 75.000,00 da a né della somma di € 75.000,00 da quest'ultima a CP_1 Controparte_5 [...]
In assenza di prova dell'avvenuta conclusione dei predetti contratti di Parte_3
mutuo, il titolo del pagamento (rimborso del mutuo) allegato dalla convenuta è quindi inidoneo a giustificare lo spostamento patrimoniale in suo favore da parte di Parte_3
[...]
A tal proposito va solo accennato che appare irrilevante, al fine della valutazione della domanda, la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano su domanda del nei CP_2
confronti di in quanto, anche a voler prescindere dalla dirimente Controparte_5
diversità dei titoli delle domande formulate in questo e in quel giudizio, la domanda risarcitoria formulata dal nei confronti dell'ex amministratrice avanti il CP_2
Tribunale di Milano e avente ad oggetto la responsabilità per il rimborso del presunto finanziamento di cui si discorre, è stata rigettata (cfr., pp. 12, 13 doc. n. 58 convenuta), sicché, al momento, nemmeno in concreto pare configurarsi alcuna “illecita locupletazione” dell'intervenuta.
Alla luce di tutto quanto sopra, è fondata la domanda di Controparte_6
di condanna della convenuta alla ripetizione, ex art. 2033 c.c., della somma
[...] complessiva di € 30.321,73, oltre interessi legali dal giorno della domanda al saldo, non essendo stata dedotta, né provata dall'intervenuta, la malafede della convenuta al momento della ricezione di ciascun pagamento, anche in virtù degli articolati rapporti, tra le parti. ha inoltre chiesto la condanna della convenuta al Controparte_6
risarcimento del danno pari alle somme indebitamente incassate dalla convenuta da clienti della OC e non recuperate dal , quantificate in € 6.303,00. A tal proposito CP_2
deve osservarsi che il ha espressamente riconosciuto che seppur – nella sua CP_2
prospettazione – avesse incassato da un cliente di CP_1 Parte_3
pagina 9 di 11 ( ) e indebitamente trattenuto la somma di € 3.953,00, tale somma Pt_3 Persona_1
era stata recuperata dal cliente (cfr., p. 6 citazione). Pertanto, nessun danno può dirsi aver patito con riferimento a tale eventuale condotta indebita della convenuta.
Con riguardo, invece, alla somma di € 2.350,00 asseritamente pagata a da CP_1
EV HO, cliente di a titolo di corrispettivo per il rimessaggio Parte_3
della sua imbarcazione per il periodo di posteggio invernale 2019/2022, a mezzo bonifico bancario eseguito il 06.07.2020 sul conto corrente personale della convenuta, deve osservarsi che risulta documentalmente sia che in data 02.07.2020, inviò a CP_1
EV HO un messaggio email richiedendo il pagamento della somma di € 2.350,00 per il posteggio della sua imbarcazione, indicando i dati del proprio conto corrente per la destinazione del bonifico, sia che il pagamento venne in effetti eseguito in data 06.07.2020
(cfr., docc. nn. 8-9 ). A fronte di quanto sopra, appare più probabile che non, in CP_2
assenza di valide ricostruzioni alternative offerte dalla convenuta, considerato che quest'ultima era libera professionista nel campo del merchandising e che non risulta prestasse attività lavorativa per OC dedite allo stoccaggio di imbarcazioni, che il pagamento riguardasse un credito di per il rimessaggio Parte_3 dell'imbarcazione di EV HO.
Pertanto, l'indicazione alla cliente di eseguire il bonifico a pagamento di crediti della OC sul proprio conto corrente personale e, comunque, l'aver trattenuto senza titolo la somma ricevuta, costituisce condotta illecita di ex art. 2043 c.c., che la CP_1
obbliga al risarcimento del danno subito dalla OC e pari alle somme ricevute e trattenute indebitamente.
Ne consegue che deve essere condannata a pagare a CP_1 Controparte_6
a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 2.350,00, oltre rivalutazione
[...]
monetaria dal 06.07.2020. Nulla, invece, può essere riconosciuto a titolo di interessi, non avendo l'intervenuta richiesto il riconoscimento degli interessi c.d. “compensativi” (ma solo di quelli “moratori”, non dovuti) (cfr., Cass. n. 4938/2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto deve essere condannata a CP_1
rifondere a le spese sostenute per il presente giudizio, Controparte_6
che si liquidano - a norma del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, sulla base del decisum, e dell'attività effettivamente svolta e, quindi, tenuti in considerazione i parametri medi per tutte le fasi – nella misura di € 7.616,00, per compensi, oltre 15%
pagina 10 di 11 rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Alessandro Massai, procuratore dell'intervenuta, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) condanna a ripetere, ex art. 2033 c.c., e, quindi, a pagare a CP_1 [...] la somma di € 30.321,73, oltre interessi legali dal giorno Controparte_6
della domanda al saldo;
2) condanna a pagare a a titolo di CP_1 Controparte_6 risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., la somma di € 2.350,00, oltre rivalutazione monetaria dal 06.07.2020;
3) condanna a rifondere a le spese CP_1 Controparte_6 sostenute per il presente giudizio, che si liquidano nella misura di € 7.616,00, per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Alessandro Massai, procuratore dell'intervenuta, dichiaratosi antistatario.
27 marzo 2025
Il giudice
Arianna Toppan
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3813/2022 tra:
(GIA (C.F. Parte_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. Alessandro Massai, elettivamente domiciliata P.IVA_1
presso il suo studio in Siena, Loc. Foenna, 10
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Luca CP_1 C.F._1
Mattace Raso e dell'Avv. Luca Pennisi, elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Milano, Via Carducci, 22
Conclusioni di Parte_1 Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Como, contrariis reiectis, disattesa ogni contraria, istanza, eccezione, deduzione o domanda, sia di merito che istruttoria, previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria,
NEL MERITO A) Accertata e dichiarata l'esecuzione delle Erogazioni dalla Società LL Parte_3
a favore di come elencate in narrativa, e la responsabilità della
[...] CP_1 convenuta ai sensi degli artt. 2033, 2043, 1813 e, in via sussidiaria, ex art. 2041 c.c., condannarsi la convenuta al pagamento a favore della OC cessionaria Parte_2 del credito vantato dal della somma di € Controparte_2
60.401,73, ovvero della maggiore o minore somma che l'adito Tribunale riterrà dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi moratori dal di del dovuto fino a quello dell'effettiva restituzione e/o saldo;
B) Accertato e dichiarato l'incasso da parte della convenuta di crediti della CP_1 OC verso clienti per l'importo Controparte_3 complessivo di € 6.303,00 ovvero della maggiore o minore somma che l'adito Tribunale accerterà giusta e corretta all'esito dell'istruttoria, e conseguentemente condannare la Signora ex art. 2043 c.c. al risarcimento dei danni oggi a favore del CP_1
pagina 1 di 11 oggi nella cessionaria da Controparte_2 Controparte_4 quantificarsi in una somma pari al mancato incasso di crediti vantati legittimamente dalla Contr OC LL , che la Signora ha ingiustamente e illegittimamente CP_1 riscosso in proprio e in danno della procedura fallimentare e che la curatela fallimentare non ha recuperato, ad oggi quantificato nell'importo di € Parte_3 6.303,00 in subordine ex art. 2033 c.c. alla ripetizione dell'indebito ovvero, in via sussidiaria ex art. 2041 c.c., ingiustificato arricchimento, per pari importo ovvero nella maggiore o minore somma che l'adito Tribunale riterrà dovuta giusta e legittima all'esito del giudizio, oltre interessi moratori dal di del dovuto fino a quelli dell'effettivo pagamento e/o restituzione.
C) Il tutto con vittoria di spese, competenze, onorari di causa, Iva e Cap come per legge delle quali il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.” Il sottoscritto procuratore insiste, inoltre, nell'ammissione di tutti i mezzi istruttori giá richiesti.
Conclusioni di CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Como, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE ED ISTRUTTORIA, rimettere la causa in istruttoria, con l'ammissione/assunzione dei mezzi di prova dedotti dalla signora con la CP_1 memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c. e non ammessi/assunti dall'Ill.mo Giudice adito. IN VIA PRELIMINARE, dichiarare la parziale inammissibilità della domanda di condanna della sig.ra al risarcimento dei danni, ovvero in subordine alla ripetizione CP_1 dell'indebito, per gli asseriti crediti del verso propri Controparte_2 clienti che essa avrebbe riscosso in proprio, come modificata da nella Parte_2 propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., ossia nella parte in cui si chiede il pagamento della somma di € 6.303,00 anziché della somma di € 2.350,00; IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, rigettare tutte le domande proposte dal
[...]
e fatte proprie dal successore a titolo particolare del medesimo, Controparte_2
in quanto infondate in fatto ed in diritto. Parte_2
IN OGNI CASO, con vittoria di spese e competenze di procedura. Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il ha Controparte_2
convenuto in giudizio deducendo che: CP_1
- OC costituita il 05.07.2005 ed operante nel settore Parte_3
della nautica da diporto (nello specifico, nella produzione, modificazione, riparazione, ristrutturazione, assemblaggio e noleggio di imbarcazioni e di navi da diporto, di parti, pezzi particolari o loro accessori), era stata dichiarata LL con sentenza pubblicata in data 02.12.2020;
- la convenuta è figlia di amministratore unico di CP_1 Controparte_5
dal 27.04.2006 alla dichiarazione di fallimento;
Parte_3 Parte_3
- dall'esame degli estratti conto della OC e dai mastrini, risulterebbe che
[...]
quantomeno a partire dal giugno 2016 e sino al 20.01.2020, Parte_3
pagina 2 di 11 aveva eseguito versamenti in denaro a favore di per un importo CP_1 complessivo di € 60.401,73, di cui € 50.310,00 a mezzo bonifici bancari, € 5.600,00
a mezzo contanti ed € 4.450,00 mediante ricarica di carte prepagate;
- il curatore del aveva rinvenuto nella contabilità di CP_2 Parte_3
la registrazione di 36 fatture emesse tra il 31.10.2016 e il 15.2.2019 nei
[...]
confronti della OC, per un importo complessivo di € 24.480,00, da Emmestudio
Visual Design di per “consulenze”; CP_1
- tuttavia, non vi sarebbe traccia di alcun contratto di consulenza stipulato tra CP_1
e né di documentazione attestante lo
[...] Parte_3
svolgimento di prestazioni di consulenza da parte della convenuta;
inoltre, CP_5
amministratrice unica della LL e madre della convenuta, in data
[...]
01.07.2021 aveva dichiarato al curatore del Fallimento che non CP_1
aveva mai lavorato per infine, le fatture non sarebbero Parte_3
opponibili al , in quanto prive di data certa anteriore alla dichiarazione di CP_2
insolvenza;
- pertanto, i pagamenti eseguiti a per onorare le predette fatture e, CP_1
comunque, tutte le ulteriori erogazioni di denaro eseguite da Parte_3
in favore della convenuta, risulterebbero effettuati in assenza di causa
[...]
giustificativa e dovrebbero quindi essere ripetuti dalla convenuta, ex art. 2033 c.c.;
- inoltre, dalla documentazione raccolta dalla curatrice sarebbe emerso che la convenuta avrebbe incassato € 3.953,00 da ed € 2.350,00 da EV Persona_1
HO, clienti della OC, a titolo di corrispettivo per il rimessaggio di imbarcazioni, senza trasferire a le somme riscosse;
Parte_3
- il era riuscito ad ottenere da la ripetizione del CP_2 Persona_1
pagamento, mentre non avrebbe incassato alcunché con riguardo al credito vantato nei confronti di EV HO, sicché la convenuta sarebbe tenuta al pagamento all'attore della somma indebitamente trattenuta, a titolo di risarcimento del danno o, comunque, ex art. 2033 c.c., o, in subordine, 2041 c.c..
Ha quindi chiesto di condannare la convenuta al pagamento, ex artt. 2033, 2043, 1813 e, in via sussidiaria, ex art. 2041 c.c., della somma di € 60.401,73, ovvero della maggiore o minore somma il Tribunale riterrà dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi dal dovuto al saldo, nonché al risarcimento dei danni (o, in subordine, ex art. 2033 c.c. o ex art. 2041 c.c.) da quantificarsi in una somma pari al mancato incasso di crediti della OC che la pagina 3 di 11 convenuta aveva riscosso in proprio e che il non ha recuperato, pari ad € CP_2
2.350,00, o la somma diversa risultata dovuta all'esito del giudizio.
In data 15.03.2023 è intervenuta in giudizio ora Parte_2 Controparte_6
deducendo di aver acquistato, in data 07.11.2022, dal
[...] Controparte_2
l'azienda gestita dalla OC prima del fallimento, la quale comprendeva anche i crediti del
, tra cui quelli vantati nei confronti di nell'odierno giudizio. La CP_2 CP_1
OC intervenuta ha quindi riproposto le medesime difese del Fallimento cedente il credito e ha formulato le medesime conclusioni già dimesse da quest'ultimo, chiedendo tuttavia la condanna della convenuta al pagamento delle somme, meglio indicate nelle conclusioni, in proprio favore.
In data 21.03.2023, si è costituita in giudizio deducendo che: CP_1
- la convenuta è una professionista nel campo del visual merchandising, specializzata nella cura e nella scelta di tessuti ed arredi;
- in molteplici occasioni la convenuta aveva ricevuto dalla Parte_3
l'incarico di svolgere attività di consulenza ed assistenza per lo svolgimento di eventi o campagne pubblicitarie promosse dalla OC (ad esempio il Pt_3
” o l'opera monografica “Tullio Abbate Story”) o per l'allestimento CP_7
degli arredi e degli interni delle imbarcazioni prodotte e realizzate dalla OC;
- dopo lo svolgimento degli incarichi, la convenuta aveva emesso le relative fatture, regolarmente registrate all'Agenzia delle Entrate e, quindi, aventi data certa, per complessivi € 40.574,24, pagate da Parte_3
- la dichiarazione di per cui la figlia non avrebbe mai lavorato per Controparte_5
sarebbe state decontestualizzata dall'attore e, comunque, Parte_3
in sostanza veritiera, non essendo la convenuta mai stata dipendente della OC;
- non vi sarebbe prova dell'effettiva corresponsione di somme in contanti a CP_1
da parte di
[...] Parte_3
- quanto, invece, alle restanti somme corrisposte alla convenuta, si tratterebbe della restituzione rateale dell'importo complessivo di € 75.000,00 concesso, nel 2012, a mutuo dalla convenuta a la quale, a sua volta, aveva mutuato la Controparte_5
stessa somma a le parti, pertanto, si erano accordate Parte_3
affinché provvedesse alla restituzione delle somme Parte_3
mutuate direttamente a CP_1
pagina 4 di 11 - tutti i pagamenti eseguiti in favore della convenuta avrebbero quindi idonea causa giustificativa;
- quanto all'importo incassato dalla convenuta da EV HO, non vi sarebbe prova che si trattasse di un credito di e, comunque, il Parte_3
avrebbe comunque titolo per agire nei confronti della stessa HO e, CP_2 quindi, non potrebbe essere applicato l'istituto residuale dell'arricchimento senza causa;
- le era stata notificata dal Fallimento la cessione del credito litigioso a Parte_2
[...]
Ha quindi chiesto il rigetto di tutte le domande attoree.
All'udienza del 22.03.2023, svoltasi avanti il precedente giudice assegnatario del fascicolo, il procuratore del ha chiesto l'estromissione dal giudizio dell'assistito e le altre CP_2
parti si sono rimesse, chiedendo la concessione dei termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.. Concessi
i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c. e reiterata, dal , l'istanza di estromissione al CP_2
sottoscritto nuovo giudice assegnatario del fascicolo, con ordinanza in data 20.04.2023
l'istanza è stata rigettata, per assenza di espresso consenso delle altre parti all'estromissione. Con ordinanza in data 18.05.2023, preso atto dell'intervenuto consenso delle altre parti, è stata successivamente disposta, ex art. 111, c. 3, c.p.c., l'estromissione dal processo del Controparte_2
Depositate le memorie istruttorie dalle parti, con ordinanza del 06.12.2023 è stata ammessa la prova per testi, diretta e contraria, esclusivamente sui capitoli di prova nn. 9 e 10 della memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c. di parte intervenuta, con un teste per parte.
All'udienza del 20.02.2024, tuttavia, parte intervenuta è stata dichiarata decaduta dalla prova per testi richiesta con il teste HO, non intimato per l'udienza, ex art. 104 disp. att.
c.p.c., e la causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 20.12.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Il e, a seguito della cessione del credito litigioso, Controparte_2
(già , intervenuta ex art. 111 c .p.c. Controparte_6 Parte_2
nel processo, ha agito nei confronti di per sentirla condannare alla CP_1
ripetizione delle somme corrispostele senza causa da nel periodo Parte_3
pagina 5 di 11 dal giugno 2016 al 20.1.2020, pari ad € 60.401,73, nonché al risarcimento del danno pari alle somme indebitamente incassate dalla convenuta da clienti della OC e non recuperate dal Fallimento, quantificate in citazione in € 2.350,00.
Deve allora innanzitutto osservarsi che, in tema di azione ex art. 2033 c.c., incombe sull'attore in ripetizione l'onere della prova sia dell'avvenuto pagamento in favore dell'accipiens, sia dell'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore di quest'ultimo. Grava, pertanto, esclusivamente sull'attore l'onere di dimostrare l'inidoneità del titolo ipotizzato quale causa dell'attribuzione al convenuto o della diversa causa dell'attribuzione eventualmente indicata dal convenuto stesso (cfr., ex multis, Cass. n. 14428/2021; Cass. n. 14788/2024).
Nel caso in esame, ha dedotto che Controparte_6 Parte_3
avrebbe corrisposto a senza idonea causa giustificativa, la
[...] CP_1
somma complessiva di € 60.401,73, di cui € 50.310,00 a mezzo bonifici bancari, € 5.600,00
a mezzo contanti ed € 4.450,00 mediante ricarica di carte prepagate.
La circostanza dell'avvenuto accredito sul conto corrente di a mezzo CP_1
bonifico bancario, e su carte prepagate riferibili a quest'ultima, di, rispettivamente, €
50.310,00 ed € 4.450,00, non è stata specificamente contestata dalla convenuta e, pertanto, deve ritenersi provata in applicazione del disposto dell'art. 115 c.p.c..
Al contrario, non ha provato – come evidenziato dalla Controparte_6
convenuta nella comparsa di risposta - l'avvenuto pagamento in contanti a CP_1 dell'ulteriore somma di € 5.600,00, dovendo osservarsi che la mera produzione dei mastrini della OC non può costituire prova, da sola, dell'effettiva corresponsione alla convenuta delle somme ivi indicate, in applicazione del consolidato principio giurisprudenziale per cui le scritture contabili, di per sé, non provano l'avvenuto pagamento (cfr., Cass. n. 105/2011).
Pertanto, ha provato l'avvenuta corresponsione a Controparte_6
della sola somma complessiva di € 54.801,73. CP_1
Con riguardo a detti pagamenti, la stessa ha Controparte_6
riconosciuto che il curatore del Fallimento, originario attore, aveva rinvenuto nella contabilità della la registrazione di 36 fatture emesse tra il Parte_3
31.10.2016 e il 15.2.2019 nei confronti di da Emme studio Parte_3
Visual Design di a , per “consulenze”, per un importo CP_1 Parte_3 complessivo di € 24.480,00. La sussistenza di fatture commerciali regolarmente registrate nella contabilità del debitore (e, quindi, certamente dotate di data certa anche nei confronti pagina 6 di 11 del Fallimento cedente) costituisce idonea giustificazione (pagamento) dello spostamento patrimoniale in favore dell'emittente la fattura, per valore pari a quello della fattura medesima, sicché, in applicazione dei principi sopra richiamati, sarebbe stato onere dell'attrice in ripetizione dimostrare l'inidoneità del titolo ipotizzato quale causa di attribuzione patrimoniale dal convenuto e, quindi, nella specie, l'inesistenza dei contratti costituenti titolo dei crediti maturati da nei confronti del fallimento e CP_1
oggetto delle fatture registrate nella contabilità dell'attore.
Tuttavia, ritiene il Tribunale che detto onere non sia stato assolto da Controparte_6
Difatti, ha dedotto di essere una professionista nel campo del
[...] CP_1
visual merchandising, specializzata nella cura e nella scelta di tessuti ed arredi, e di essere stata in diverse occasioni incaricata da di svolgere attività di Parte_3
consulenza ed assistenza per lo svolgimento di eventi o campagne pubblicitarie promosse dalla OC, ad esempio il ” o l'opera monografica “Tullio Abbate Controparte_8
Story”, o per l'allestimento degli arredi e degli interni delle imbarcazioni prodotte e realizzate dalla OC oggi LL, di aver svolto le predette prestazioni e di aver quindi emesso le relative fatture. A fronte di quanto sopra, posto che è pacifico che Parte_3 svolgesse l'attività produzione e vendita di imbarcazioni e accessori, è
[...]
plausibile che la stessa si fosse rivolta a un professionista per l'assistenza nello svolgimento di eventi e campagne pubblicitarie (quali quelle indicate dalla convenuta, su cui l'intervenuta non ha preso posizione) e per l'allestimento degli arredi e degli interni delle imbarcazioni, risultando, invece, scarsamente significativa l'assenza, nella documentazione reperita dal , di contratti in forma scritta e di documentazione comprovante lo CP_2 svolgimento dell'attività, trattandosi di contratti che non richiedevano alcun onere di forma e di attività di natura pratica e non necessariamente documentabile. A fronte di quanto sopra, non può, da sola, fornire prova dell'inesistenza di rapporti contrattuali tra CP_1
e la sola affermazione di
[...] Parte_3 Controparte_5
amministratrice della OC prima del fallimento, che aveva dichiarato al curatore del
Fallimento che non aveva “mai lavorato” per CP_1 Parte_3
Difatti, da una parte, non è dato comprendere se detta dichiarazione si riferisse alla insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la convenuta e la OC (non ha mai
“lavorato”) o all'assenza di qualsivoglia altro rapporto contrattuale e, pertanto, la dichiarazione è di per sé equivoca;
dall'altra parte, e soprattutto, l'amministratore della OC LL continua a rivestire la qualità di parte in senso sostanziale nel processo pagina 7 di 11 relativo a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento (cfr., Cass. n. 12258/2015) e, pertanto, la predetta affermazione equivale a una mera dichiarazione della stessa parte attrice (il e, per esso, la cessionaria del credito CP_2 Controparte_6
e, quindi, del tutto inidonea a costituire prova dei fatti costitutivi delle domande
[...]
formulate.
Pertanto, deve ritenersi idoneamente giustificato il pagamento a della CP_1 somma complessiva di € 24.480,00, pari alle somme portate dalle fatture emesse dalla convenuta nei confronti di e regolarmente registrate nella Parte_3 contabilità di quest'ultima prima del fallimento.
Al contrario, ritiene il Tribunale che abbia dimostrato Controparte_6
l'assenza di causa giustificativa degli ulteriori pagamenti eseguiti in favore di CP_1
per complessivi € 30.321,73 (54.801,73-24.480).
[...]
Deve osservarsi che la convenuta ha dedotto che una parte di dette somme costituirebbero pagamento delle ulteriori fatture emesse nei confronti di tra il Parte_3
2016 e il 2019, prodotte sub docc. nn. 2-43, che ammonterebbero ad € 40.574,24 totali, e parte costituirebbero il rimborso rateale di un mutuo di € 75.000,00 concesso a CP_5
nel 2012, la quale avrebbe delegato al pagamento alla
[...] Parte_3
quale, a sua volta, la aveva mutuato la somma di denaro ricevuta da CP_5 CP_1
Tuttavia, nessuna delle fatture emesse nei confronti di e
[...] Parte_3
prodotte dalla convenuta, tra cui tutte quelle ulteriori a quelle già riconosciute dal per € 24.480,00 complessivi, è opponibile al (e, per esso, alla CP_2 CP_2
cessionaria del credito , trattandosi di documenti privi di data certa Controparte_9
anteriore alla dichiarazione di fallimento. La convenuta, difatti, non ha provato che dette fatture, non registrate nella contabilità di siano mai state Parte_3
nemmeno trasmesse né alla OC LL, né all'Agenzia delle Entrate, come affermato nella comparsa di risposta. I pagamenti eseguiti da in misura Parte_3 superiore alla somma di € 24.480,00 paiono quindi effettuati senza idonea causa giustificativa, non essendo stati operati a pagamento di fatture emesse da e CP_1
registrate dalla OC prima del fallimento, ed essendo più probabile che non, in assenza di specifiche deduzioni della convenuta sull'analitica attività svolta in favore della OC, che i pagamenti delle fatture registrare siano satisfattivi delle prestazioni di consulenza eseguite dalla convenuta in favore di Parte_3
pagina 8 di 11 Quanto, invece, all'allegazione della convenuta per cui le restanti somme corrispostele costituirebbero rimborso di un finanziamento, deve osservarsi che la documentazione prodotta in atti dalla convenuta è inidonea a dimostrare la stipula di un contratto di mutuo tra e e tra quest'ultima e CP_1 Controparte_5 Parte_3
Difatti, a norma dell'art. 1813 c.c., il mutuo è il contratto con il quale una parte consegna all'altra una determinata somma di denaro e l'altra si obbliga a restituirla, il che pacificamente configura il mutuo quale contratto reale, che si conclude con la consegna della somma data a mutuo. Nel caso in esame, nessuno dei documenti prodotti dalla convenuta dimostra l'avvenuta corresponsione né della somma di denaro di € 75.000,00 da a né della somma di € 75.000,00 da quest'ultima a CP_1 Controparte_5 [...]
In assenza di prova dell'avvenuta conclusione dei predetti contratti di Parte_3
mutuo, il titolo del pagamento (rimborso del mutuo) allegato dalla convenuta è quindi inidoneo a giustificare lo spostamento patrimoniale in suo favore da parte di Parte_3
[...]
A tal proposito va solo accennato che appare irrilevante, al fine della valutazione della domanda, la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano su domanda del nei CP_2
confronti di in quanto, anche a voler prescindere dalla dirimente Controparte_5
diversità dei titoli delle domande formulate in questo e in quel giudizio, la domanda risarcitoria formulata dal nei confronti dell'ex amministratrice avanti il CP_2
Tribunale di Milano e avente ad oggetto la responsabilità per il rimborso del presunto finanziamento di cui si discorre, è stata rigettata (cfr., pp. 12, 13 doc. n. 58 convenuta), sicché, al momento, nemmeno in concreto pare configurarsi alcuna “illecita locupletazione” dell'intervenuta.
Alla luce di tutto quanto sopra, è fondata la domanda di Controparte_6
di condanna della convenuta alla ripetizione, ex art. 2033 c.c., della somma
[...] complessiva di € 30.321,73, oltre interessi legali dal giorno della domanda al saldo, non essendo stata dedotta, né provata dall'intervenuta, la malafede della convenuta al momento della ricezione di ciascun pagamento, anche in virtù degli articolati rapporti, tra le parti. ha inoltre chiesto la condanna della convenuta al Controparte_6
risarcimento del danno pari alle somme indebitamente incassate dalla convenuta da clienti della OC e non recuperate dal , quantificate in € 6.303,00. A tal proposito CP_2
deve osservarsi che il ha espressamente riconosciuto che seppur – nella sua CP_2
prospettazione – avesse incassato da un cliente di CP_1 Parte_3
pagina 9 di 11 ( ) e indebitamente trattenuto la somma di € 3.953,00, tale somma Pt_3 Persona_1
era stata recuperata dal cliente (cfr., p. 6 citazione). Pertanto, nessun danno può dirsi aver patito con riferimento a tale eventuale condotta indebita della convenuta.
Con riguardo, invece, alla somma di € 2.350,00 asseritamente pagata a da CP_1
EV HO, cliente di a titolo di corrispettivo per il rimessaggio Parte_3
della sua imbarcazione per il periodo di posteggio invernale 2019/2022, a mezzo bonifico bancario eseguito il 06.07.2020 sul conto corrente personale della convenuta, deve osservarsi che risulta documentalmente sia che in data 02.07.2020, inviò a CP_1
EV HO un messaggio email richiedendo il pagamento della somma di € 2.350,00 per il posteggio della sua imbarcazione, indicando i dati del proprio conto corrente per la destinazione del bonifico, sia che il pagamento venne in effetti eseguito in data 06.07.2020
(cfr., docc. nn. 8-9 ). A fronte di quanto sopra, appare più probabile che non, in CP_2
assenza di valide ricostruzioni alternative offerte dalla convenuta, considerato che quest'ultima era libera professionista nel campo del merchandising e che non risulta prestasse attività lavorativa per OC dedite allo stoccaggio di imbarcazioni, che il pagamento riguardasse un credito di per il rimessaggio Parte_3 dell'imbarcazione di EV HO.
Pertanto, l'indicazione alla cliente di eseguire il bonifico a pagamento di crediti della OC sul proprio conto corrente personale e, comunque, l'aver trattenuto senza titolo la somma ricevuta, costituisce condotta illecita di ex art. 2043 c.c., che la CP_1
obbliga al risarcimento del danno subito dalla OC e pari alle somme ricevute e trattenute indebitamente.
Ne consegue che deve essere condannata a pagare a CP_1 Controparte_6
a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 2.350,00, oltre rivalutazione
[...]
monetaria dal 06.07.2020. Nulla, invece, può essere riconosciuto a titolo di interessi, non avendo l'intervenuta richiesto il riconoscimento degli interessi c.d. “compensativi” (ma solo di quelli “moratori”, non dovuti) (cfr., Cass. n. 4938/2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto deve essere condannata a CP_1
rifondere a le spese sostenute per il presente giudizio, Controparte_6
che si liquidano - a norma del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, sulla base del decisum, e dell'attività effettivamente svolta e, quindi, tenuti in considerazione i parametri medi per tutte le fasi – nella misura di € 7.616,00, per compensi, oltre 15%
pagina 10 di 11 rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Alessandro Massai, procuratore dell'intervenuta, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) condanna a ripetere, ex art. 2033 c.c., e, quindi, a pagare a CP_1 [...] la somma di € 30.321,73, oltre interessi legali dal giorno Controparte_6
della domanda al saldo;
2) condanna a pagare a a titolo di CP_1 Controparte_6 risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., la somma di € 2.350,00, oltre rivalutazione monetaria dal 06.07.2020;
3) condanna a rifondere a le spese CP_1 Controparte_6 sostenute per il presente giudizio, che si liquidano nella misura di € 7.616,00, per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Alessandro Massai, procuratore dell'intervenuta, dichiaratosi antistatario.
27 marzo 2025
Il giudice
Arianna Toppan
pagina 11 di 11